TRIB
Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice tutelare,
a scioglimento della riserva che precede;
sentita in data odierna la minore nata a [...] il [...], che ha richiesto Persona_1
l'autorizzazione di cui all'art. 12 della Legge n. 194 del 1978; vista la relazione psicologica proveniente dal Dipartimento Interaziendale Materno Infantile dell'Asl CN 1;
rilevato che, a seguito della presentazione della minore in data 7.4.2025 presso il consultorio familiare di Cuneo, ne è stato accertato, per il tramite di visita ginecologica ed ecografia, lo stato di gravidanza con epoca gestazionale, al 10.4.2025, di 6 settimane e 4 giorni,
rilevato che nella relazione psicologica in atti si afferma che la minore ha dichiarato sin da subito di essere fermamente intenzionata ad interrompere la gravidanza e di essere supportata in tale decisione da parte del fidanzato, riferendo motivazioni legate alla sua attuale incapacità di badare in modo autonomo a sé, all'assenza di un progetto di vita definito ed alla sua preoccupazione al pensiero di crescere un figlio in una situazione di incertezza,
rilevato ancora che la minore è stata informata, ed è quindi apparsa consapevole, circa le opportunità alternative alla gravidanza, non ritenendo però tali strade percorribili;
rilevato che il padre della minore è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 28.3.2017 e che pertanto non è necessario il suo assenso per procedere all'interruzione della gravidanza, rilevato che la madre della minore è stata informata sin da subito della gravidanza, ma si è rifiutata di rilasciare il consenso per motivi morali e religiosi, sostenendo che deve essere la figlia ad assumersi la responsabilità della decisione, rilevato che la minore all'udienza ha confermato di non voler proseguire la gravidanza sia perché non si sente abbastanza matura sia per motivazioni di carattere economico, preso pertanto atto della volontà della minore e delle ragioni dalla stessa addotte e ritenuto, sulla scorta della sua audizione e delle considerazioni svolte dalla psicologa del consultorio, che la ragazza appare in grado di assumere in autonomia la scelta di interrompere o proseguire la gravidanza;
visto l'art. 12 della Legge 22.5.1978 n. 194,
AUTORIZZA la minore nata a Torino il [...], a [...] autonomamente circa Persona_1
l'interruzione della gravidanza in atto, previo rigoroso controllo sullo stato della medesima (non superamento dei 90 giorni).
Si comunichi.
Cuneo, 19.4.2025
IL GIUDICE TUTELARE
Dott.ssa Elisa Einaudi
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice tutelare,
a scioglimento della riserva che precede;
sentita in data odierna la minore nata a [...] il [...], che ha richiesto Persona_1
l'autorizzazione di cui all'art. 12 della Legge n. 194 del 1978; vista la relazione psicologica proveniente dal Dipartimento Interaziendale Materno Infantile dell'Asl CN 1;
rilevato che, a seguito della presentazione della minore in data 7.4.2025 presso il consultorio familiare di Cuneo, ne è stato accertato, per il tramite di visita ginecologica ed ecografia, lo stato di gravidanza con epoca gestazionale, al 10.4.2025, di 6 settimane e 4 giorni,
rilevato che nella relazione psicologica in atti si afferma che la minore ha dichiarato sin da subito di essere fermamente intenzionata ad interrompere la gravidanza e di essere supportata in tale decisione da parte del fidanzato, riferendo motivazioni legate alla sua attuale incapacità di badare in modo autonomo a sé, all'assenza di un progetto di vita definito ed alla sua preoccupazione al pensiero di crescere un figlio in una situazione di incertezza,
rilevato ancora che la minore è stata informata, ed è quindi apparsa consapevole, circa le opportunità alternative alla gravidanza, non ritenendo però tali strade percorribili;
rilevato che il padre della minore è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni con provvedimento del 28.3.2017 e che pertanto non è necessario il suo assenso per procedere all'interruzione della gravidanza, rilevato che la madre della minore è stata informata sin da subito della gravidanza, ma si è rifiutata di rilasciare il consenso per motivi morali e religiosi, sostenendo che deve essere la figlia ad assumersi la responsabilità della decisione, rilevato che la minore all'udienza ha confermato di non voler proseguire la gravidanza sia perché non si sente abbastanza matura sia per motivazioni di carattere economico, preso pertanto atto della volontà della minore e delle ragioni dalla stessa addotte e ritenuto, sulla scorta della sua audizione e delle considerazioni svolte dalla psicologa del consultorio, che la ragazza appare in grado di assumere in autonomia la scelta di interrompere o proseguire la gravidanza;
visto l'art. 12 della Legge 22.5.1978 n. 194,
AUTORIZZA la minore nata a Torino il [...], a [...] autonomamente circa Persona_1
l'interruzione della gravidanza in atto, previo rigoroso controllo sullo stato della medesima (non superamento dei 90 giorni).
Si comunichi.
Cuneo, 19.4.2025
IL GIUDICE TUTELARE
Dott.ssa Elisa Einaudi