Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3129 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Attavanti presso di lei elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla via Dante Alighieri, 25
APPELLANTE
E
in proprio ed n.q. di socio illimitatamente Controparte_1
responsabile della rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Emanuele Improta presso cui ha eletto domicilio in Torre del
Greco alla via Alcide de Gasperi n.135/a
APPELLATA
NONCHÉ in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.12.2023, l'
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, in funzione Parte_2
di giudice del lavoro, n. 1748/2023 pubblicata in data 23.11.2023, con la quale il
90005622-45000, per intervenuta prescrizione;
b) condanna l' al CP_4
pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.506,10, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Emanuele Improta, antistatario ”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto della normativa emergenziale in materia di sospensione dei termini di prescrizione ed ha, all'uopo, richiamato gli artt. 68 D.L. n. 18/2020 e 12, commi
1, 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2015.
Ha, quindi, evidenziato che “In ragione di quanto innanzi esposto, considerando che le cartelle nn. 08220150004991888503 e 08220150007340546503, sottese all'atto di opposizione, sono state notificate rispettivamente il 21.01.2016 e
01.04.2016 (circostanza provata con deposito di relate agli atti), il termine di prescrizione originariamente fissato in 21.01.2021 e 01.04.2021 rientra nell'arco temporale di sospensione che dovrà considerarsi prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo e, quindi, al 31 dicembre 2023. Dal momento che
l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.09.2022, se ne deduce che
l' ha tempestivamente notificato interrompendo per tempo il decorso CP_5 prescrizionale previsto dalla legge”. Ha concluso chiedendo: “a) riformare integralmente sentenza n 1748/2023, Rg. N. 4933/2022, resa dal Tribunale di
Nola sez. Lavoro, dott. Flora Scelza, depositata in data 23.11.2023, notificata in data 24.11.2023. con conferma della validità ed efficacia delle cartelle di pagamento nn. 08220150004991888503 e 08220150007340546503; b) condannare l'appellata sig.ra al pagamento delle spese Controparte_6
e competenze del doppio grado di giudizio, nonché dichiarare la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata”.
Si è ritualmente costituita che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello; ne ha, comunque, evidenziato l'infondatezza rimarcando
- che la cartella di pagamento n. 082-2015-0007340546503 non risulta impugnata affatto col ricorso di primo grado;
- che, comunque, la norma da applicarsi al caso di specie non è l'art. 60 D.L. n.
28/2020, ma è l'art. 37 D.L. 18/2020 che pone una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali per 129 giorni, che viene poi estesa ex art. 11, co. 9, D.L. 183/2020 per ulteriori 182 giorni, per complessivi
311 giorni: cosicché per il credito portato nella cartella n°082-2015-
0004991888503, notificata in data 21.01.2016, era sicuramente decorso il termine di prescrizione di 5 anni e 311 giorni essendo esso spirato il data 28.09.2021;
- che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il disposto dell'art. 60 sopra citato, il termine di prescrizione era comunque spirato: infatti, a fronte della notifica di tale cartella avvenuta il 21.01.2016, i 5 anni e 542 giorni spiravano il
17.07.2022, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata il 27.09.2022.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado da liquidarsi “riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1
Bis (attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito l' CP_3
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
Preliminarmente – premesso che la proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento nell'intimazione di pagamento n. 082-2021-
90005622-45000 notificata alla ricorrente in data 27.09.2022 - relativamente alle cartelle esattoriali nn. 082-2012-0006675348502, 082-2013-0008127343502, 082-
2014-0003192258502, 082-2015-0004991888503 e 082-2017-0006839423502 – si deve evidenziare che il giudice di primo grado ha dichiarato non dovute dalla ricorrente le somme relative ai crediti portati in tali cartelle. L nel Pt_1
proporre appello, ha limitato le proprie censure alle cartelle di pagamento nn.
08220150004991888503 e 08220150007340546503. Pertanto, sulle rimanenti cartelle deve ritenersi caduto il giudicato.
Nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va, ancora in via preliminare, evidenziato che – con il ricorso introduttivo – la parte opponente non impugnava la cartella 082-2015-0007340546503, pertanto, la verifica dell'eventuale decorrenza del termine di prescrizione esula dal presente giudizio.
Con riferimento, invece, alla cartella n. 08220150004991888503, il termine di prescrizione risulta irrimediabilmente prescritto pur tenendo conto della normazione emergenziale in tema di sospensione dei termini di prescrizione. Occorre rilevare che l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto “con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell' e dall' Parte_2 [...]
dagli avvisi di addebito emessi dall' , dalle Controparte_7 CP_4 ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019. Tale articolo si riferisce espressamente alle entrate i cui termini di pagamento scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 derivanti da cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento.
Il D.L. n. 17/2020, però, individuava anche una sospensione generalizzata di tutti i termini di prescrizione dei contributi previdenziali per 129 giorni (art. 37), che viene poi estesa ex art. 11, co. 9, D.L. 183/2020 per ulteriori 182 giorni, per complessivi 311 giorni.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente prevede:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per
i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_8 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Occorre, a questo punto, evidenziare che – nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte – non può ritenersi applicabile il 2° comma dell'art. 12 testè citato, che si riferisce agli adempimenti e … versamenti tributari, laddove oggetto delle cartelle impugnate è l'omesso versamento dei contributi.
Orbene, a prescindere da quale sia il periodo di sospensione del termine di prescrizione da applicare (se quello dell'art. 68 o quello dell'art. 37 del D.L. 18 cit.) in ogni caso la prescrizione risulta maturata.
Infatti, a fronte della notifica della cartella avvenuta il 21.01.2016, i 5 anni e 542 giorni spiravano il 17.07.2022 (applicando l'art. 68) mentre i 5 anni e 311 giorni spiravano il 28.09.2021 (applicando l'art. 37) laddove l'intimazione di pagamento
è stata notificata il 27.09.2022.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tabelle del D.M. n. 147/2022 nello scaglione di cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 (essendo oggetto dell'appello soltanto una delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta), nei valori minimi data la non particolare complessità della materia.
Tenuto conto delle modalità di redazione degli atti difensivi, è fondata la domanda di maggiorazione formulata dalla difesa dell'appellata ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014 che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Pertanto, le spese vengono liquidate con un aumento del 30%.
Nulla per le spese del grado con l' rimasto contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del grado con l' Condanna parte CP_3 appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.895,40 oltre
IVA CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Emanuele
Improta. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli il 21.03.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro