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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.23/2025
@-Rig.AI - Indebito(omessa comunicazione redditi pensionato) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. IG SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 06.02.2024, e vertente tra l (appellante) contro in qualità di Parte_1 Controparte_1 amministratrice di sostegno di (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la CP_2 sentenza n°366/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
30.07.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
L'appellante, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale veniva Pt_2 dichiarata l'illegittimità della revoca, nei confronti di della prestazione sociale CP_2 CP_3
[...
n. , collegata ai redditi degli anni 2017, 2018 e 2019, l'insussistenza degli indebiti di euro P.IVA_1
6.740,89 (con riferimento ai redditi 2017 e 2018) e di euro 3.440,19 (con riferimento ai redditi 2019), nonché degli ulteriori indebiti di euro 154,94 e di euro 13.986,16 riferito alla prestazione CAT INVCIV
n.07020253, condannando, conseguentemente, l' alla restituzione delle somme eventualmente già Pt_2 trattenute o recuperate ed al pagamento delle spese di lite.
1 A motivi d'impugnazione della decisione del Giudice di primo grado la parte appellante ha addotto: 1) che l'art 35, comma 10 bis DL 217/2008 fa espresso riferimento all'art 13 L. 412/1991, norma che riguarda le prestazioni previdenziali e che, quindi, non si applica agli emolumenti assistenziali, ossia tutti quelli rientranti nell'invalidità civile, come quello con identificativo cat. INV.CIV. n. 07020253 goduto dall'appellata, ricadendo, l'emolumento in oggetto, nell'ambito applicativo di cui all'art.42, comma 5 DL
269/2003, compresi gli indebiti formatisi in relazione ad esso. Da questa ricostruzione consegue l'impossibilità di ripetere i ratei percepiti prima dell'entrata in vigore di tale norma (02.10.2023), ma non di quelli percepiti dopo, come accaduto nella fattispecie;
2) che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare legittima sia la revoca disposta dall' dell'emolumento cat. INVCIV n. 07020253, sia la richiesta di Pt_2 ripetizione dell'indebito in relazione ad esso formatosi. L'appellante ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Dichiarare la legittimità della revoca dell'emolumento cat. INVCIV n. 07020253., come disposta dall' nonché la fondatezza del diritto dell'Istituto alla ripetizione dell'indebito riguardo Pt_2 ad esso maturato e per l'effetto respingere la relativa domanda avversaria”.
La parte appellata si è costituita in giudizio con memoria del 15.10.2025, evidenziando: - che l'oggetto del giudizio di appello è circoscritto a quanto statuito dal Giudice con riferimento unicamente alla prestazione INVCIV n. 07020253, essendo intervenuto il giudicato per quanto concerne il CP_3 deliberato sulla prestazione n. 20050866; - che le motivazioni addotte risultano infondate CP_3 trovando applicazione l'art 35 c.10 bis DL.207/2008 per tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 DL 207/2008, facendo richiamo anche alle circolari stesse emanate dall' ; - che l' , in data 02.07.2021, aveva chiesto direttamente all'amministrata, presso il suo Pt_2 Pt_2 indirizzo personale, di comunicare i redditi percepiti nell'anno 2017, sospendendo poi, con decisione del Cont 05.10.2022, la prestazione INVCIV n. 07020253 a far data dal 01.01.2017, continuando a comunicare i suddetti provvedimenti ancora direttamente alla Sig.ra cui era fatto invito CP_2 anche di restituire l'importo di euro 13.986,16 quale indebito di prestazione. L' , dunque, Pt_1 effettuava invalidamente tutte le suddette comunicazioni, in piena lesione dei diritti dell'amministrata, avendo contezza delle sue problematiche di salute mentale, per le quali la medesima percepiva appunto la pensione di invalidità, in quanto priva di idonea capacità. L'appellata ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello proposto e, nel merito, respingerlo, siccome infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata.
L'appello non è fondato.
Giova preliminarmente evidenziare che la lamentela così sollevata afferisce unicamente all'emolumento assistenziale con identificativo cat. INV CIV n. 07020253. L'appellante non muove infatti alcuna censura circa l'emolumento previdenziale di cui alla prestazione n. 20050866 CP_3
2 (collegata ai redditi degli anni 2017, 2018 e 2019), relativamente alla quale il Giudice di prime cure ha dichiarato l'illegittimità della revoca e l'insussistenza degli indebiti collegati.
La carenza di censure rispetto alla decisione di primo grado, sul tale punto, ha conseguentemente comportato il formarsi della cosa giudicata sul capo della sentenza corrispondente, giusto il principio uniformemente sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Rif. Cass. n. 38296 del 03.12.2021). Infatti, la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica quando queste non si pongano in nesso conseguenziale con altra e non si trovino tra loro in condizione di presupposto, come nella presente fattispecie.
Così delimitata la materia del contendere, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dall'art. 13, secondo comma, della legge n.412/1992, a norma del quale stabilisce: L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei Pt_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ciò premesso, la fattispecie è disciplinata dall'art.35, comma 10 bis, del D.L. n°207/2008, convertito in L. n°14/2009 (come inserito dall'art.13, sesto comma, del D.L. n°78/2010, convertito in legge n°122/2010), a norma del quale “i titolari di prestazioni collegate al reddito […] che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Il precedente ottavo comma della disposizione citata recita: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento
è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
3 l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Dal surriferito quadro normativo emerge che il legislatore del 2008 è intervenuto a modificare sensibilmente il sistema delle erogazioni degli emolumenti spettanti a determinati soggetti in ragione della loro condizione reddituale, ponendo a carico di costoro precisi ed imprescindibili oneri di informazione e di comunicazione periodica all'ente erogatore, il cui mancato assolvimento comporta la perdita definitiva del beneficio rispetto al periodo per il quale la comunicazione informativa sia stata omessa.
Orbene, il Collegio non può fare a meno di rilevare che l' non ha minimamente messo in dubbio Pt_2 la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo giudice, né ha proposto un'interpretazione dell'art.35, comma, 10 bis, del D.L. n.207/2008 difforme da quella seguita nella sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che la stessa può trovare applicazione esclusivamente in materia previdenziale
(quindi per la prestazione CAT SO n. 20050866), e non anche in materia assistenziale (quindi per la pensione cat. INV CIV n. 07020253, che sarebbe dunque legittimamente revocata, con le correlate conseguenze restitutorie).
E' pur vero che la ratio della disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10 bis, d.l.n.207/2008 è quella di razionalizzare gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. E' tuttavia altrettanto vero che la suddetta disposizione fa espresso riferimento ai “titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8”, il quale, a sua volta, richiama espressamente tutte le “prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito”. Ne segue che, in difformità da quanto sostenuto dall' l'art. 35, comma 10 bis, d.l.n.207/2008 trova applicazione sia con riguardo alle prestazioni Pt_2 previdenziali, che a quelle assistenziali.
Tale impostazione appare del resto compatibile con la disciplina della ripetibilità delle prestazioni
(previdenziali ed assistenziali) collegate al reddito, dettata dall'art. 30, comma 10 bis, d.l.n.207/2008, che contempla una fattispecie di automatica decadenza dal beneficio per mancato assolvimento degli oneri di informazione da parte del pensionato, per effetto della quale la provvidenza viene revocata e sorge in capo al beneficiario l'obbligo di restituire i ratei percepiti, a prescindere dalla natura (assistenziale o previdenziale) della prestazione.
In forza dei suesposti argomenti, l'appello dell' va dunque respinto. Pt_2
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
4 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°366/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.07.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi Pt_2
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
IG TI
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Giada Di Gaspare
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