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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3285 /2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rapp.te e difese dall'avv. D'Amato Giuseppe;
Parte_4 Parte_5
RICORRENTI CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Carta docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 29/06/2024 i ricorrenti hanno chiesto condannare il convenuto CP_1 al pagamento in loro favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui avevano lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi regolarmente il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore delle parti attrici
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” affermando infine il principio di diritto per il quale “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto considerando che tutte le parti ricorrenti risultano ad oggi inserite nel sistema scolastico ed hanno dimostrato la stipula di contratti di supplenza di cui all'art 4 commi 1 e 2 legge 124/1999; ed in particolare: la prof.ssa per gli anni scolastici 2020/2021; Parte_1
2022/23; la prof.ssa per gli a.s. 2018/19; 2019/2020 e 2020/21; il prof Parte_2 Parte_4
per gli anni 2019/20; 2020/2021; 2021/22; 2022/23; 2023/24; la prof.ssa per
[...] Parte_5 gli anni 2021/22; 22/23, la prof.ssa per l'a.s. 2018/2019. Parte_3
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 3285/2024.
Accoglie il ricorso p e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione di 1.000,00 euro in CP_1 favore della prof.ssa , di 1.500,00 euro in favore della prof.ssa , di 2.500,00 euro in Parte_1 Parte_2 favore del prof. , di 1.000 euro in favore della prof.ssa di euro 500,00 in favore della Parte_4 Pt_5 prof.ssa tramite la Carta Elettronica» per le annualità indicate in motivazione, oltre accessori Pt_3 come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione.
Nocera Inferiore, 14.3.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott.ssa Raffaella Caporale)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rapp.te e difese dall'avv. D'Amato Giuseppe;
Parte_4 Parte_5
RICORRENTI CONTRO
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Carta docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 29/06/2024 i ricorrenti hanno chiesto condannare il convenuto CP_1 al pagamento in loro favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui avevano lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi regolarmente il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore delle parti attrici
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” affermando infine il principio di diritto per il quale “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto considerando che tutte le parti ricorrenti risultano ad oggi inserite nel sistema scolastico ed hanno dimostrato la stipula di contratti di supplenza di cui all'art 4 commi 1 e 2 legge 124/1999; ed in particolare: la prof.ssa per gli anni scolastici 2020/2021; Parte_1
2022/23; la prof.ssa per gli a.s. 2018/19; 2019/2020 e 2020/21; il prof Parte_2 Parte_4
per gli anni 2019/20; 2020/2021; 2021/22; 2022/23; 2023/24; la prof.ssa per
[...] Parte_5 gli anni 2021/22; 22/23, la prof.ssa per l'a.s. 2018/2019. Parte_3
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 3285/2024.
Accoglie il ricorso p e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione di 1.000,00 euro in CP_1 favore della prof.ssa , di 1.500,00 euro in favore della prof.ssa , di 2.500,00 euro in Parte_1 Parte_2 favore del prof. , di 1.000 euro in favore della prof.ssa di euro 500,00 in favore della Parte_4 Pt_5 prof.ssa tramite la Carta Elettronica» per le annualità indicate in motivazione, oltre accessori Pt_3 come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione.
Nocera Inferiore, 14.3.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott.ssa Raffaella Caporale)