CA
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente relatore dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 922 del Ruolo Generale dell'anno 2020, promossa da:
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dal prof. avv. Carlo Berti e dagli avv.ti Persona_1
Maria Sichetti e Filippo Tosti;
- appellanti -
Contro in persona del direttore generale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Di Risio;
- appellata ed appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 135/2020 del Tribunale di Vasto, pubblicata il
18/8/2020 e notificata l'1/9/2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “in riforma della sentenza appellata … - accertare e dichiarare le responsabilità tutte imputabili alla nella vicenda per cui è Parte_3
causa anche ex artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, - condannare la
[...]
in persona del Direttore Generale p.t. all'integrale risarcimento Parte_3
in favore degli odierni appellanti di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2059 c.c., nella misura che risulterà provata anche mediante liquidazione in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.. In via istruttoria - ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la Sig.ra Parte_1
successivamente al decesso del marito Sig. , ha versato, e versa Persona_1
tuttora, in una condizione di turbamento del proprio quotidiano ménage familiare?; 2.
Vero che il Sig. rappresentava per la moglie, Sig.ra Persona_1 [...] , esclusivo punto di riferimento in relazione alla patologia di polimiosite, in Pt_1
ragione del fatto che due figli su tre lavoravano stabilmente fuori regione, malattia diagnosticata nell'anno 2012?;
3. Vero che il Sig. restava Persona_1
regolare e continuativa assistenza, morale e materiale, in favore della moglie malata, dal
2012 sino al ricovero ospedaliero del 7.4.2013?;
4. Vero che, successivamente al decesso del Sig. avvenuto in data 09.04.2013, per svariate Persona_1
settimane la vedova Sig.ra rifiutava di sottoporsi alle cure necessarie Parte_1
per la malattia degenerativa da cui è affetta?;
5. Vero che il Sig. era persona dedita alla vita familiare, Persona_1
coltivando rapporti personali quotidiani con i propri figli e nipoti?;
6. Vero che, a seguito dei fatti per cui è causa, il Sig. è visto costretto a ridimensionare la propria Parte_2
attività professionale nello studio di Bologna, nonché quella di assistente universitario nella stessa città dovendo egli provvedere alle necessità quotidiana dell'anziana madre malata?;
7. Vero che sino al 07.04.2013 il Sig. svolgeva ancora Persona_1
attivamente la professione di Geometra? indicando quali testi i sig.ri … - Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di eventuali prove orali dedotte da controparte, chiede di essere ammessa a prova contraria, con i testi già indicati, salvo altri. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Per la appellata: “1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, anche previa rinnovazione della
CT, rigettare l'appello perché inammissibile ovvero infondato;
2) In via istruttoria, disporre l'ordine di esibizione della cartella clinica del paziente Persona_1
formata in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione endoscopica di
[...]
polipi multipli del colon, eseguito nell'anno 2013 presso l'Ospedale di Rimini, immediatamente prima della rettorragia che ha reso necessario il ricovero dell'uomo presso l'Ospedale di . Si torna ad avversare la richiesta di prova ex adverso Pt_3
articolata, e in subordine si insite per l'ammissione delle prove articolate nella comparsa di costituzione depositata in questo giudizio, che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di lite, e concessione dei termini ex art 190
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/34 1. La sentenza qui impugnata ha rigettato la domanda proposta, nei confronti della
[...]
dagli odierni appellanti, rispettivamente moglie e figlio di Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, iure proprio Persona_1
e iure hereditatis, in conseguenza della morte di quest'ultimo, avvenuta il 9/4/2013 presso l'ospedale di ove il paziente era stato trasferito il giorno precedente Pt_3
dall'ospedale di , nel quale egli era stato ricoverato nella tarda serata del 7/4/2013 Pt_3
a seguito di accesso al Pronto Soccorso per episodi di rettorragia in recente polipectomia endoscopica (eseguita presso l'ospedale di Rimini il 25/3/2015).
1.1. La decisione è stata basata sulla CT espletata e rinnovata in prime cure, alle cui conclusioni, che, pur evidenziando delle “criticità” nelle condotte dei sanitari (quali l'omessa adozione presso l'ospedale di della terapia specifica - consistente nella Pt_3
“somministrazione dei fattori della coagulazione tra cui la vitamina K e di plasma fresco congelato” - necessaria a seguito della immediata sospensione del trattamento con farmaci anticoagulanti – nella specie coumadin – al quale il paziente era soggetto in quanto affetto da fibrillazione atriale cronica;
nonché l'omessa tempestiva diagnosi, presso il nosocomio teatino, dell'ischemia intestinale causa ultima del decesso e complicanza nota della procedura angiografica praticata prima dell'intervento chirurgico rivelatosi, infine, inefficace), avevano tuttavia escluso la sussistenza di nesso causale tra le stesse e il decesso del , ritenendo che quelle “criticità” (ed in Per_1
particolare quelle riferite all'operato dei sanitari dell'ospedale di avessero Pt_3
comportato per il paziente – anziano, affetto da varie patologie croniche e da anemizzazione acuta dovuta al persistente sanguinamento post polipectomia – solo una perdita di chance (stimate nel 40%) di sopravvivenza. Pertanto, la sentenza, ritenuta tardivamente proposta (solo con la comparsa conclusionale) da parte degli attori domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – ontologicamente diversa dalla perdita del bene della vita e perciò integrante domanda nuova - è pervenuta alla decisione di cui si è detto, compensando tra le parti le spese processuali.
2. La sentenza è stata impugnata dagli originari attori, i quali ne hanno chiesto la riforma integrale come da conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola, per motivi rubricati e sintetizzabili come segue:
pag. 3/34 a) “erroneità della sentenza laddove, acriticamente recependo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto insussistente il nesso causale tra gli errori ed omissioni tutte imputabili alla struttura sanitaria e la morte del sig. riconoscendo Persona_1
esclusivamente la perdita di chance di sopravvivenza”: gli appellanti lamentano, anzitutto, che la sentenza abbia ritenuto non contestate dal proprio CTP le conclusioni della CT espletata in prime cure (mentre invece le osservazioni del consulente di parte avevano chiaramente evidenziato come la “correzione dell'assetto coagulativo del paziente mediante idonea terapia prevista dalle flow chart” fosse idonea a bloccare la fonte, nota, del sanguinamento e ad interrompere “con elevata probabilità” – quantificata nel 70/80% atteso anche lo stato anteriore del paziente - la catena causale che ha portato alla progressiva anemizzazione con conseguente deterioramento delle funzioni renale e respiratoria e all'instaurarsi di un danno multiorgano” e della ischemia intestinale causa ultima del decesso); in secondo luogo, censurano la erronea valutazione - da parte del CT e della sentenza che ne aveva condiviso le conclusioni - delle suddette osservazioni e della omessa tempestiva somministrazione del trattamento ricoagulante (il quale, praticato, pur tardivamente presso l'Ospedale di aveva Pt_3
determinato a solo 4 ore di distanza una ulteriore riduzione del fattore INR), che aveva innescato il meccanismo causale sfociato nell'exitus infausto, che, con elevatissimo grado di probabilità, sarebbe stato evitato ove fosse stato tempestivamente praticato quel trattamento, idoneo ad arrestare l'emorragia (la cui origine era nota ai sanitari, al pari delle patologie croniche delle quali il paziente soffriva) ed evitare il decesso del paziente, piuttosto che ridurre le possibilità – le chance - di maggiore sopravvivenza del paziente medesimo;
b) “erroneità della sentenza per omessa pronuncia”: gli appellanti rilevano che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulle domande risarcitorie concernenti pregiudizi diversi dal decesso del paziente e, in particolare, quelli da quest'ultimo patiti quali conseguenze dirette delle condotte censurabili dei sanitari accertate anche dal CT sulla sua “salute, sulla qualità dei suoi ultimi giorni di vita e sul suo diritto ad autodeterminarsi”;
c) “in via subordinata, salvo gravame, erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande attoree per ritenuta tardività della formulazione della pag. 4/34 domanda di ristoro del danno da perdita di chance”: sostengono gli appellanti che la evidenziata erroneità discenderebbe dal consolidato principio secondo il quale “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta”, sicché la specificazione delle voci di danno eventualmente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha valore meramente esemplificativo, in difetto di una volontà inequivoca della parte a rinunciare al diritto al ristoro delle voci non elencate o di talune tra esse.
3. La appellata, nel costituirsi, ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Parte
rigetto, sostenendo, in sintesi: che il CT officiato in prime cure avrebbe già adeguatamente risposto alle osservazioni riproposte dagli appellanti con il primo motivo di gravame;
che il secondo motivo di appello, nel lamentare la mancata liquidazione dei danno, era inammissibile per aspecificità e, quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, per violazione del divieto di nova in appello;
che il terzo motivo di gravame non si confrontava con la motivazione della sentenza e con i principi giurisprudenziali ivi richiamati circa la diversità delle domanda di risarcimento per perdita di un bene delle vita e per perdita di chance e la conseguente novità di quest'ultima rispetto a quella inizialmente proposta.
3.1. La appellata ha, altresì, dichiarato di proporre appello incidentale “subordinato” per contestare le affermazioni contenute in sentenza circa l'onere della struttura sanitaria – piuttosto che della parte che si assume danneggiata - di dimostrare l'insussistenza di nesso causale e per contrastare le conclusioni della CT (che ha ritenuto essere stata redatta e motivata in modo “affrettato” per ovviare al ritardo nel relativo deposito) circa la ricorrenza del nesso eziologico tra le condotte sanitarie e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente, conclusioni che non tenevano conto di “possibili fattori concausali” (in particolare dell'intervento di colonscopia operatoria cui il era Per_1
stato sottoposto il 25/3/2013 presso l'ospedale di Rimini, del quale non era stata neanche acquisita la cartella clinica) e della “aspettativa di vita del paziente”, affetto da varie patologie pregresse.
pag. 5/34 3.2. Infine, l'appellata ha riproposto, con l'appello, le difese già svolte in prime cure con riferimento al quantum debeatur, rimaste assorbite.
4. Questa Corte, con ordinanza del 17/5/2023, cui si rinvia, ha disposto la rinnovazione della CT (contestata da entrame le parti), officiando un collegio composto dalla dott.ssa specialista in medicina legale, e dalla dott.ssa , Persona_2 Persona_3
specialista in chirurgia generale. Espletato l'incombente istruttorio e pervenuta la causa a decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, essa viene ora (con ritardo in buona parte imputabile al congedo straordinario del relatore per malattia e alle conseguenze, anche successive, di quest'ultima, che hanno impedito una più tempestiva deliberazione collegiale) decisa.
5. Ritiene la Corte che, alla luce del compendio istruttorio (comprensivo dei documenti prodotti in primo grado, la cui efficacia – per il principio di non dispersione della prova
- non si esaurisce nel singolo grado di giudizio: Cass. SU 4835/2023; Cass. 7923/2024)
e dell'approfondimento istruttorio in questa sede espletato, l'appello meriti, per quanto di ragione, accoglimento, al pari – nei limiti che saranno precisati - delle domande risarcitorie proposte dagli originari attori, nella qualità di eredi e di congiunti di
[...]
Domande, queste, aventi ad oggetto le conseguenze Persona_1
pregiudizievoli conseguite - a causa di condotte sanitarie che si assumono inadempienti e comunque colpose - sia al suindicato paziente in termini di danno biologico da invalidità temporanea e di danno morale ccdd. terminali, sia ai suoi congiunti in termini di definitiva lesione del rapporto parentale e di perdite patrimoniali connesse al decesso del paziente.
5.1. E' ben vero (come evidenziato dalla appellata) che i due profili di responsabilità appena ricordati hanno natura diversa, contrattuale il primo (che riguarda un inadempimento delle obbligazioni di cura ed assistenza assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente) ed extracontrattuale il secondo (che riguarda le conseguenze dannose subite da soggetti estranei al rapporto negoziale, nei cui confronti l'inadempimento assume le vesti dell'illecito aquiliano). Ed è altrettanto vero che, secondo principi giurisprudenziali che possono ritenersi ormai consolidati, mentre in entrambe le prospettive l'onere della prova del nesso di causalità materiale tra le complessive condotte delle strutture sanitarie e dei loro dipendenti e l'evento dannoso pag. 6/34 ricade su chi invochi il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli di tale evento
(onere il cui assolvimento va, peraltro, valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non), solo nella prospettiva aquiliana ricade sul danneggiato l'onere di provare il carattere colposo (oltre che il ruolo oggettivamente eziologico nella determinazione dell'evento dannoso) di quelle condotte, laddove nella prospettiva contrattuale è il debitore della prestazione a dovere dimostrare o l'esatto adempimento o la causa imprevedibile e non prevenibile che renda non imputabile l'inadempimento.
5.2. Tuttavia, nella specie, dal compendio istruttorio (integrato dalla rinnovata consulenza tecnica d'ufficio) è ben ricavabile la prova della sussistenza di nesso causale tra le condotte sanitarie (in particolare quelle omissive poste in essere presso l'ospedale di ) e l'aggravamento e poi il decesso del paziente e del carattere colposo (quanto Pt_3
meno per violazione delle leges artis, ancorché non ancora, all'epoca, codificate in protocolli formali, ma già allora patrimonio della scienza medica più accreditata) di quelle condotte.
6. Il collegio consulenziale officiato in questa sede ha, anzitutto, ricostruito – sulla base della documentazione prodotta dalle parti - l'iter clinico cui Persona_1
(descritto come “paziente di sesso maschile di circa 74 anni, con obesità di primo grado, affetto da diabete mellito insulino-dipendente, pancreatite cronica, fibrillazione atriale e ipertensione arteriosa, dislipidemia, insufficienza renale cronica, intervento chirurgico di protesi d'anca sinistra, pregresso ricovero in rianimazione per insufficienza respiratoria traumatica”, in terapia farmacologica domiciliare comprendente, tra l'altro,
“Coumadin sec. INR”) è stato sottoposto presso i nosocomi di e di Pt_3 Pt_3
(entrambi facenti parte della , unica convenuta nel presente giudizio), nei quali CP_1
lo stesso venne ricoverato in epoca successiva ad un precedente ricovero presso altra struttura (l'ospedale di Rimini, estraneo all'ambito territoriale della qui convenuta Parte
e appellata), ove era stato sottoposto, il 25/3/2013, a “polipectomie multiple ... con tatuaggio in corrispondenza della polipectomia del fondo ciecale in prossimità del forame appendicolare”. Tale iter ebbe inizio il 7/4/2013, allorché il , alle ore Per_1
22,24, si recò presso il PS dell'ospedale di lamentando episodi di rettorragia e Pt_3
venne ricoverato presso il reparto di gastroenterologia alle ore 23,20. I sanitari pag. 7/34 stabilivano la sospensione di e l'infusione di 7 unità di emazie concentrate CP_2
più una unità di plasma fresco congelato oltre a richiedere una colonscopia d'urgenza eseguita nel pomeriggio dell'8/04/2013, diagnostica per la sede dell'emorragia in corrispondenza della pregressa polipectomia del cieco. Quindi, i sanitari effettuavano l'infusione di una unità di emazie concentrate (EC) e una di plasma fresco concentrato
(PFC) durante il trasferimento presso l'ospedale di concordato ed eseguito in Pt_3
data 8/04/2013 con partenza alle ore 16.30 circa e arrivo alle ore 18.00 circa. Nel nosocomio teatino veniva eseguita embolizzazione angiografica tra le ore 22.00 e le
24.00 dello stesso giorno e veniva, poi, effettuato intervento chirurgico di laparotomia esplorativa e diagnosi di infarto ileo-colico massivo in data 9/04/2013 alle ore 19.00 circa. Giungeva l'exitus alle ore 20.30 del 9/04/2013.
6.1. Il collegio consulenziale ha, quindi, esposto, con ampi richiami alla letteratura scientifica pertinente, come i sanguinamenti del tratto digestivo inferiore siano una complicanza riconosciuta delle colonoscopie, con o senza polipectomia, e possano presentarsi da 1 a 16 giorni dopo la procedura nello 0,4% dei casi;
nello 0,22% dei casi si tratta di sanguinamenti che richiedono il ricovero per il trattamento, sia esso conservativo o interventistico/chirurgico. La frequenza del sanguinamento è maggiore
(costituendo questa “la complicanza più frequente”) nella polipectomia colica endoscopica, con una probabilità dello 0,3-3,6% per paziente e 0,6-6,1% per polipo.
Inoltre, i fattori legati al paziente associati a sanguinamenti post-polipectomia includono l'età avanzata, l'ipertensione, la malattia coronarica, l'insufficienza renale cronica, il diabete mellito e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
6.1.1. Pur trattandosi di complicanza frequente di interventi quale quello cui il Per_1
era stato sottoposto quindici giorni prima dell'accesso presso il nosocomio vastese, i consulenti tecnici hanno evidenziato che “la mortalità legata al sanguinamento post polipectomia in letteratura è trascurabile”, ricordando come in una casistica di 1174 pazienti che hanno ricevuto una polipectomia endoscopica, 36 (3%) hanno presentato un sanguinamento post-procedura, ma non si è verificata alcuna mortalità, nè è stata necessaria alcuna procedura angiografica/chirurgica per il controllo del sanguinamento, bensì il controllo dell'emorragia è stato raggiunto con trattamenti conservativi/endoscopici comprese emotrasfusioni. Anche in un'altra considerevole pag. 8/34 casistica tedesca di quasi 4000 polipectomie su 2257 pazienti, l'incidenza di sanguinamento post-procedura è stato del 8,6%, di sanguinamento maggiore dell'1,6%
(36 pazienti su 2257), di cui 3 pazienti (0,1%) trattati chirurgicamente, ma non si è assistito ad alcuna mortalità.
6.1.2. Quanto al trattamento dei sanguinamenti del tratto gastrointestinale inferiore, nell'eventualità del fallimento (come nel caso de quo) del controllo endoscopico del sanguinamento, l letteratura scientifica propone un trattamento angiografico/chirurgico e, secondo alcuni autori, il tentativo terapeutico angiografico è doveroso prima di proporre un trattamento chirurgico, con tassi di successo, ischemia colica e risanguinamento rispettivamente del 70%, <5% e 15%. Tuttavia, i sanguinamenti colici destri sono gravati da un minor tasso di successo ed inolre “una delle complicanze più temibili dell'embolizzazione arteriosa percutanea è l'ischemia del viscere da occlusione prossimale del vaso, che può arrivare a gravare fino al 3% delle procedure di embolizzazione per sanguinamento del tratto GI Inferiore”.
6.2. Ciò posto, il collegio consulenziale ha, con riferimento al caso di specie, in primo luogo chiarito che, pur non essendo possibile, in mancanza di referto autoptico, stabilire con certezza l'eziologia - se come problematica occorsa durante la procedura angiografica o come conseguenza dello stato ipotensivo e in generale compromesso del paziente - della ischemia mesenterica massiva, causa prossima del decesso del
[...]
essa è da ricondursi, con elevata probabilità, alla Non-Occlusive Mesenteric Per_1
Ischemia (NOMI), condizione caratterizzata da ipoperfusione mesenterica ad arterie pervie che si presenta nei malati critici ammessi nei reparti di rianimazione, espressione di multipli fattori concomitanti presenti nel caso di specie, come l'assunzione di digossina, con effetto vasocostrittore, la terapia con furosemide (lasix) che aumenta l'afflusso ematico renale diminuendo quello splancnico, l'ipotensione sostenuta dall'emorragia digestiva.
6.2.1. I consulenti dell'ufficio hanno poi evidenziato come, sulla base dei soli dati certi, possa affermarsi che “con elevata probabilità l'esordio dell'ischemia intestinale sia da ricondursi tra la fine dell'8 aprile 2013 e l'inizio del 9 aprile 2013”, nel corso del ricovero e non in epoca antecedente. E ciò perché al momento dell'ammissione nell'ospedale vastese il non lamentava dolori addominali e dagli esami Per_1
pag. 9/34 ematici era risultato un valore della lattico deidrogenasi compreso nel range della normalità (400U/L con vn 313-618), mentre “al ricovero in rianimazione dopo la procedura di embolizzazione i lattati erano notevolmente aumentati, alle 3.30 del
9/04/2013 erano di 8,53 mmol/L (vn 0,5-2.2) e il paziente iniziava a lamentare intensi dolori addominali”.
6.3. Essi hanno altresì evidenziato come, pur essendo stata l'ischemia intestinale l'ultimo evento della catena causale che condusse al decesso del paziente, la causa di tale decesso sia da ricondurre “tutta all'ipovolemia” determinata dall'emorragia in atto al momento dell'ingresso del paziente nel nosocomio vastese ed inadeguatamente fronteggiata (come del resto già ritenuto dal consulente officiato nel primo grado di giudizio) dai sanitari operanti presso tale struttura, i quali, pur a fronte di un corretto e tempestivo inquadramento diagnostico (sanguinamento attivo), non hanno messo in atto un tempestivo trattamento idoneo a determinare una adeguata riacogulazione del paziente, cui – sospeso il farmaco anticoagulante sino allora assunto – non solo non venne somministrata (se non presso l'ospedale di la vitamina K (che è essenziale Pt_3
per la sintesi delle proteine e dei fattori della coagulazione), ma venne somministrata una quantità di plasma fresco congelato (componente del sangue contenente fattori della coagulazione, proteine e altri nutrienti, ottenuto dalla parte liquida del sangue intero e congelato rapidamente per preservarne le proprietà) ampiamente inferiore al dosaggio necessario per rendere efficace il trattamento. Tale dosaggio “corrisponde a 10-20ml/kg e nel caso de quo 940-1880ml per 94kg” e, poiché “ogni sacca di PFC contiene circa
250ml ... ne consegue che era ovviamente insufficiente l'infusione di 1 sacca di PFC per ricoagulare il paziente, in mancanza peraltro di somministrazione di antagonisti del
Questa tipologia di paziente avrebbe infatti avuto la necessità di 7-8 sacche CP_2
di plasma fresco congelato tempestive”.
6.3.1. Il collegio consulenziale ha, pertanto, concluso nel senso che “il ritardo nel trattamento del paziente (trattamento non tempestivo) e il mancato tentativo di contrastare lo stato di anticoagulazione del paziente stesso ... hanno di fatto reso non più recuperabile una condizione clinica che, se diagnosticata tempestivamente ed altrettanto correttamente e tempestivamente trattata, con elevata probabilità avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Ciò in quanto va tenuto conto del fatto che una diagnosi pag. 10/34 tempestiva e corretta con elevata probabilità avrebbe potuto richiedere esclusivamente un trattamento conservativo, assai più compatibile anche con le comorbidità (o comorbilità) patite dal paziente all'epoca dei fatti e con una più rapida ripresa del paziente. Nel caso di specie, non è risultato né tempestivo né tanto meno sufficiente il trattamento del primo ospedale. Se in tale sede, infatti, i sanitari avessero trattato il sanguinamento come dovuto (con una adeguata ricoagulazione) con elevata probabilità il paziente non sarebbe andato incontro ad exitus.
6.3.2. Tali considerazioni (che trovano conforto nei dati statistici dei pressoché nulli tassi di mortalità associati a sanguinamenti post-politectomia esposti dagli stessi
CCTTUU, nonché nella essenzialità della somministrazione di fattori della coagulazione, affermata anche dal CT officiato in prime cure e dagli stessi TP della qui appellata, i quali hanno concordato sul “ruolo cruciale nel supporto Parte
vitale in situazioni critiche” del PFC “per ripristinare la funzione emostatica e gestire le emergenze emorragiche”) hanno indotto il collegio consulenziale a concludere nel senso che “con elevata probabilità un approccio terapeutico più tempestivo oltre che adeguato al caso di specie avrebbe potuto scongiurare l'exitus” e che, pertanto, “sussiste un chiaro nesso causale tra i trattamenti prestati nel corso del primo ricovero e il decesso del Sig. Lo stesso collegio ha aggiunto che “è altamente Persona_1
probabile che un intervento chirurgico anticipato presso il primo nosocomio avrebbe potuto scongiurare l'exitus in quanto i sanitari erano perfettamente a conoscenza della fonte del sanguinamento e della sua sede e quindi avrebbero potuto arrestare l'emorragia. Il tutto sarebbe avvenuto in un'epoca in cui il paziente non era ancora in condizioni critiche irreversibili”. E' stato, infine, dai CCTTUU escluso che possano addebitarsi condotte colpose ai sanitari dell'ospedale di la cui scelta di sottoporre Pt_3
il paziente ad esame angiografico prima dell'intervento chirurgico è stata ritenuta sostanzialmente corretta (come da letteratura scientifica citata) pur in assenza all'epoca di linee guida di riferimento.
7. Tali conclusioni sono state ribadite dal collegio consulenziale anche in risposta alle osservazioni mosse dai consulenti di parte appellata:
a) quanto a quella tesa a qualificare come “incongruente” la censura di “mancata ricoagulazione” mossa ai sanitari vastesi (i quali, secondo i consulenti di parte,
pag. 11/34 avrebbero invece provveduto ad effettuare, dopo consulto con l'ematologo, la terapia ricoagulante con plasma fresco “per una efficacia terapeutica più tempestiva rispetto alla sola di Vitamina K, che deve essere metabolizzata a livello epatico”, ottenendo una riduzione dell'INR, sceso “dopo poche ore” da 2.8 all'ingresso a 1.8, ancorché il paziente abbia “continuato a sanguinare sia a che anche a anche dopo Pt_3 Pt_3
somministrazione di fattori protrombinici”), il collegio consulenziale ha ribadito quanto già rilevato (e non contestato concretamente dai consulenti di parte) circa l'insufficienza della somministrazione di una sola sacca di plasma fresco congelato, chiarendo che
“una terapia può considerarsi adeguata solo se somministrata con appropriatezza diagnostica e corretta posologia. In medicina non conta solo il corretto principio attivo, dal momento che un'errata posologia può risultare addirittura letale”. Hanno aggiunto che “la terapia con MA CO NG (PFC) non escludeva la somministrazione della vitamina K, antagonista degli anticoagulanti dicumarolici come il e CP_2
che l'effetto “sarebbe stato sinergico, sebbene la vitamina K abbia dei tempi di risposta più lunghi”, quantificati in una nota bibliografica delle note critiche in “alcune ore”, del tutto sufficienti per ottenere un riequilibrio della coagulazione del paziente prima del suo trasferimento a Hanno, altresì, ribadito che, mentre il sanguinamento post- Pt_3
polipectomia è la complicanza (in quanto tale prevista in letteratura ma non completamente prevenibile) più frequente delle colonoscopie operative, “l'evento morte legato a siffatta complicanza emorragica risulta invece essere assolutamente singolare ed insolito, soprattutto data la nota causa del sanguinamento”, riconoscibile già “grazie al raccordo anamnestico del paziente, che ne aveva riferito il primum movens nell'avvenuta polipectomia endoscopica”, ciò che “avrebbe dovuto e potuto agevolare i sanitari nell'algoritmo decisionale di trattamento e indurre gli stessi ad effettuare tutto quanto in loro possesso per trattare correttamente e tempestivamente il sanguinamento occorso”;
b) quanto alla osservazione secondo cui la mancata acquisizione della cartella clinica del ricovero presso l'ospedale di Rimini e dell'intervento ivi praticato lascerebbe
“insoluti dubbi e perplessità relative al numero, alla sede e la tipologia delle lesioni”, il collegio consulenziale ha chiarito che, poiché il sanguinamento all'origine dell'accesso del paziente presso l'ospedale di (causato probabilmente, secondo gli stessi Pt_3
pag. 12/34 TP, dalla caduta di un'escara e, pertanto, non evitabile né fronteggiabile mediante una prolungata sospensione del era una condizione nota da causa nota, CP_2
eventuali profili di responsabilità dei sanitari che avevano effettuato la procedura endoscopica erano irrilevanti rispetto a quelli, sopravvenuti, dei sanitari che avevano preso in carico presso l'ospedale di un paziente (tra l'altro con un valore di Pt_3
11,5gr/dl di emoglobina) che “aveva presentato il sintomo di allarme riconducibile alla presenza di un sanguinamento” e che avrebbe dovuto comunque essere tempestivamente ed adeguatamente trattato, come era possibile (a prescindere dalla mancanza, presso quel nosocomio, di radiologia interventistica), somministrando “le giuste terapie nei corretti dosaggi (vitamina k e PFC)”. Ha, pertanto, ribadito quanto già rilevato nella bozza di relazione e cioè che “non si comprende l'utilità di dover richiedere documentazione sanitaria da altra e precedente struttura quando all'interno della cartella clinica di si può chiaramente risalire alle condizioni cliniche del paziente Pt_3
all'ingresso presso il predetto nosocomio”, allorché il paziente stesso “era in una situazione totalmente reversibile e dunque pienamente gestibile e non in una condizione di irreversibilità”;
c) tale ultima considerazione i consulenti d'ufficio hanno ribadito e ulteriormente argomentato con riferimento alla osservazione dei consulenti di parte tesa – per vero genericamente – a sostenere che l'età e le “gravi comorbidità in politerapia” del paziente avrebbero reso “imprudente procedere immediatamente con una resezione colica”. I CCTTUU hanno, in proposito, ulteriormente chiarito e motivato che “le comorbidità patite dal paziente non devono essere annoverate tra le noxae patogene”
(invero al momento dell'arrivo all'ospedale di “il paziente era in condizioni Pt_3
assolutamente stabili, con valore emoglobinico pari a 11,5 g/dl e in assenza di alterazione né di lattati né di LDH, con valori di pressione arteriosa e frequenza cardiaca ancora buoni: si trattava di anemia modesta e in condizione di reversibilità del quadro clinico”), ma avrebbero dovuto, piuttosto, “essere tenute in debita considerazione dai sanitari”, i quali “avrebbero dovuto intervenire con ancora maggiore urgenza e attenzione”;
d) con riferimento all'osservazione critica secondo cui l'assenza di una chiara e inequivocabile causa di morte accertata mediante esame autoptico renderebbe pag. 13/34 impossibile “stabilire la colpa medica, anche alla stregua del più probabile che non”, i
CCTTUU hanno chiarito ancora una volta le ragioni per cui, nonostante l'assenza di esame autoptico e di conseguenti certezze assolute circa l'eziologia della ischemia mesenterica massiva (se come problematica occorsa durante la procedura angiografica o come conseguenza dello stato ipotensivo e in generale compromesso), i dati clinici ed oggettivi disponibili (e chiaramente esposti nella bozza di relazione, ma – va aggiunto – ignorati dalle osservazioni di parte) consentono di affermare, “con elevata probabilità”, che nel caso in esame l'ischemia mesenterica massiva è da ricondursi alla Non-
Occlusive Mesenteric Ischemia, il cui esordio essi hanno collocato “tra la fine dell'8 aprile 2013 e l'inizio del 9 aprile 2013” e, quindi, in corso di ricovero presso le strutture sanitarie della qui appellata e non in epoca antecedente. In ogni caso, l'ischemia Parte
mesenterica rappresenta solo “l'evento ultimo nella catena delle cause che hanno condotto il paziente ad exitus”, nella quale si sono inserite anche le condotte poste in essere dai sanitari del nosocomio di (la cui responsabilità i CCTTUU qualificano Pt_3
come “chiarissima”), che, senza rispettare le regole della buona pratica medica
(praticando nell'immediatezza del ricovero l'infusione di una sola sacca di PFC a fronte delle 7-8 sacche imposte dal dosaggio riferito al peso del paziente, e quindi del tutto insufficiente a ricoagulare quest'ultimo, in mancanza peraltro di somministrazione di antagonisti del coumadin) “hanno fatto sì che da una condizione reversibile e curabile si passasse ad una condizione di irreversibilità e di criticità che è culminata nell'exitus del paziente”. Hanno, quindi, i CCTTUU, ribadito che le condotte dei sanitari vastesi tradottesi in un intempestivo ed inadeguato tentativo di contrastare lo stato di anticoagulazione del paziente “sono da considerare due elementi di censura importanti e di grave entità, in quanto hanno di fatto reso non più recuperabile una condizione clinica inizialmente reversibile e che, se diagnosticata tempestivamente ed altrettanto correttamente e tempestivamente trattata, con elevata probabilità avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Ciò in quanto va tenuto conto del fatto che una diagnosi tempestiva e corretta con elevata probabilità avrebbe potuto richiedere esclusivamente un trattamento conservativo, assai più compatibile anche con le comorbidità patite dal paziente all'epoca dei fatti e con una più rapida ripresa del paziente”;
pag. 14/34 e) infine, il collegio consulenziale ha ritenuto “completamente ininfluente ai fini della valutazione delle responsabilità” la presenza e la consultazione di familiari medici del paziente, evocata dai TP (non si comprende bene a quale fine), chiarendo peraltro che “non risultano in atti documenti relativi a rifiuti firmati da parte del paziente o dei suoi familiari per trattamenti o terapie”.
8. La difesa dell'appellata (ed appellante incidentale) ha, negli scritti conclusionali, Parte
senza contestare altrimenti i chiarimenti forniti dai CCTTUU alle osservazioni dei propri TP, introdotto nuovi profili di contestazione delle conclusioni del collegio consulenziale, dai quali vorrebbe potersi evincere la carenza di prova del nesso causale tra l'operato dei sanitari vastesi ed il decesso del . Ha, infatti, sostenuto quanto Per_1
segue (si omettono le citazioni di letteratura scientifica la cui esattezza è peraltro non verificabile da questo collegio in mancanza di produzione delle relative fonti): “il paziente si presentava inizialmente con segni attribuibili ad un sanguinamento modesto.
In siffatte condizioni, la terapia antiemorragica estremamente invasiva suggerita dalle
CT sarebbe risultata, più probabilmente che non, letale. La sospensione del CP_2
e la contemporanea somministrazione sia della vitamina K, sia di elevate quantità di plasma fresco congelato, avrebbero certamente indotto un effetto tromboembolico, per eccesso della reazione antiemorragica nonché del calo dell'International Normalized
Ratio (INR). Si tratta del parametro indicativo del tempo necessario per la coagulazione del sangue: più è elevato, maggiore è il rischio emorragico. Più è basso, maggiore è il rischio trombotico, ovvero che il sangue coaguli all'interno dei vasi o del cuore, con la determinazione di eventi embolici o ischemici. È assorbente il rilievo che, nel caso di specie, l'INR durante la degenza a non abbia mai raggiunto valori estremamente Pt_3
elevati, ma si è arrestato al massimo fino a 2,7/2,8. La strategia prescelta, ovvero la sola sospensione del ha indotto un a valori accettabili, con rapida riduzione CP_2 Part
dell'anticoagulazione. Tale effetto è stato raggiunto, pur senza esporre il paziente ed eccessivi rischi sul versante trombotico. L'eventuale somministrazione di vitamina K e plasma fresco congelato in elevate quantità, come suggerito dalle CT in via controfattuale, avrebbe determinato un abbassamento dell'INR estremo e rapidissimo, e avrebbe esposto il ad un rischio trombotico elevato, potenzialmente letale. Per_1
Proprio per tale ragione, specialmente all'epoca dei fatti, la letteratura scientifica pag. 15/34 internazionale non era affatto unanime nella indicazione a sottoporre il paziente con sanguinamento in corso ed in terapia con warfarin a somministrazione di vitamina K contestualmente alla sospensione del farmaco anticoagulante. In sostanza, quindi, si considera la gestione della eccessiva anticoagulazione, ovvero di un INR troppo elevato, una questione aperta e si ritiene che la vitamina K e il plasma fresco congelato 'may be used', ovvero possono essere utilizzati: ma non si fornisce affatto una chiara indicazione, né si ritiene che tali presidi siano necessari o diversi, dovendosi, invece, valutare la situazione complessiva del singolo paziente caso per caso. Dunque, in caso di somministrazione di vitamina K, il rischio di trombomebolismo associato ad una ipercorrezione è assimilabile a quello di sanguinamento dovuto ad una iper anticoagulazione. Inoltre, non è sufficientemente dimostrato che il trattamento con vitamina K abbassi realmente il rischio di emorragie maggiori. Autorevoli sono i sostenitori della tesi secondo la quale, in caso di somministrazione di vitamina K a soggetti che assumono Warfarin e sono in stato di eccessiva anticoagulazione, l'effetto della vitamina K sui sanguinamenti è incerto. Quindi la somministrazione di vitamina K in basse dosi per via orale non diminuisce i sanguinamenti quando l'INR è elevato”.
8.1. Si tratta di argomentazioni che, con riferimento al caso di specie, trovano smentita non solo nelle ben più coerenti e documentate considerazioni svolte dal collegio consulenziale, ma nelle stesse affermazioni contenute nelle osservazioni mosse dai
TP della appellata.
8.2. Intanto, che “la strategia prescelta, ovvero la sola sospensione del ha CP_2
indotto un INR a valori accettabili, con rapida riduzione dell'anticoagulazione” è contraddetto non solo dal fatto che benché ridotto, il valore dell'INR non venne normalizzato, ma da quanto sostenuto dai TP della “nel caso in Parte
osservazione è palese che il valore dell'INR, da 2.8 all'ingresso, con la sospensione del farmaco e l'infusione di plasma congelato, dopo poche ore risulta a 1.8, ma il CP_3
ha continuato a sanguinare sia a che anche a anche dopo somministrazione Pt_3 Pt_3
fattori protrombinici (con l'INR ancora più basso). In un contesto di sanguinamento attivo, la gestione del paziente si concentra sul controllo dell'emorragia e sulla stabilizzazione, piuttosto che sul valore dell'INR. Anche con un INR basso o normale, un paziente può continuare a sanguinare se c'è un danno vascolare attivo, dove pag. 16/34 l'angiografia e altre tecniche interventistiche sono spesso essenziali per un trattamento efficace”.
8.3. In secondo luogo, gli stessi TP hanno sostenuto che “il plasma fresco congelato è un componente vitale della terapia emostatica nei pazienti con gravi problemi di coagulazione, contiene tutti i fattori di coagulazione presenti nel plasma umano, comprese le proteine necessarie per una corretta coagulazione del sangue. Viene utilizzato per ripristinare la funzione emostatica e gestire le emergenze emorragiche, giocando un ruolo cruciale nel supporto vitale in situazioni critiche. La terapia ricoagulante con plasma fresco fu effettuata, nel caso de quo, dopo consulto con l'ematologo per un'efficacia terapeutica più tempestiva rispetto alla sola di Vitamina K, che deve essere metabolizzata a livello epatico”. Come è evidente, nessuna valutazione di incompatibilità tra l'essenziale trattamento con plasma fresco congelato e le condizioni del paziente venne prospettata dagli stessi TP della Al contrario, Parte
i consulenti di parte hanno tentato di valorizzare la avvenuta somministrazione di PFC
(e la mancata somministrazione di vitamina K), senza tuttavia contrastare in alcun modo
(al pari di quanto emerge dagli scritti conclusionali della appellata) l'affermazione dei
CCTTUU circa l'assolutamente insufficiente dosaggio del PFC effettivamente infuso rispetto al peso del paziente e circa la efficacia ricoagulante che l'infusione di una dose adeguata di PFC (ancor più se accompagnata dalla somministrazione di vitamina K o di altri antagonisti del coumadin) avrebbe prodotto nel caso di specie, in considerazione della ancora non grave (al momento del ricovero nel nosocomio vastese) anemizzazione del paziente e nonostante l'età e le patologie croniche dalle quali quest'ultimo era affetto.
8.4. Pertanto, le valutazioni espresse dai CCTTUU (anche in ordine alla utilità della somministrazione di vitamina K nel caso di specie, non a caso somministrata, ma tardivamente, presso l'ospedale di hanno fatto chiaro e preciso riferimento alle Pt_3
caratteristiche del caso concreto, in base alle quali il trattamento con PFC in dosi adeguate, eventualmente accompagnato dall'infusione di vitamina K, era doveroso, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, e la sua corretta attuazione sarebbe stata, molto più probabilmente che non, idonea a ricoagulare il paziente ed a risolvere un sanguinamento post-polipectomia che (come dimostrano anche i dati statistici di pag. 17/34 mortalità associata a tale tipologia di sanguinamento, riferiti dai CCTTUU e non smentiti dalla appellata), se tempestivamente ed adeguatamente trattato, non Parte
avrebbe determinato l'ipovolemia, la sofferenza cardiaca e l'ischemia mesenterica massiva che, nella progressione della catena eziologica, condussero al decesso di
[...]
. Persona_1
9. Le valutazioni espresse dai CCTTUU officiati in questa sede (ma in realtà già le considerazioni espresse dal CT infine officiato in primo grado, che, dopo avere evidenziato le medesime criticità nell'operato dei sanitari vastesi, le aveva ritenute ininfluenti nell'eziologia del decesso solo in ragione delle trasfusioni di emazie concentrate praticate al paziente, tuttavia inidonee a risolvere il sanguinamento), che la
Corte condivide per la completezza e per la coerenza logica rispetto alle osservazioni critiche dell'appellata (le quali non tengono conto dei dati oggettivi disponibili e tendono sostanzialmente solo a valorizzare una pretesa responsabilità della struttura ove era stato praticato il precedente intervento di polipectomia ed un preteso ruolo causale, rispetto al decesso, dell'età e delle patologia pregresse del paziente), dimostrano – secondo il criterio civilistico di valutazione già sopra ricordato - la ricorrenza, nel caso di specie, di un chiaro nesso causale tra le condotte sanitarie tenute dal personale in servizio presso l'ospedale di ed il decesso del paziente ivi ricoverato (e non tra Pt_3
quelle condotte e mere, sebbene serie e concrete, possibilità di maggiore sopravvivenza del paziente), nonché di una altrettanto chiara connotazione colposa (in quanto non conforme a comuni conoscenze scientifiche già all'epoca acquisite, quali l'essenzialità del tempestivo trattamento del sanguinamento, noto per origine e ubicazione, con dosi di PFC adeguate al peso del paziente) di quelle condotte e la idoneità – in chiave controfattuale – di condotte diverse e conformi alle leges artis appena ricordate ad evitare l'aggravamento dell'emorragia e l'innesco della catena eziologica purtroppo sfociata in quel decesso.
9.1. Va, dunque, escluso che nel caso di specie ricorra una mera perdita di chances di sopravvivenza, che consiste nella privazione della possibilità di un migliore risultato sperato, incerto ed eventuale (Cass. 28993/2019 per tutte) ed è configurabile solo quando vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'inadempimento medico (si vedano, ad esempio, Cass. 26851/2023; ord. 21415/2024), giacché è stato accertato che pag. 18/34 l'intempestivo ed inadeguato trattamento del paziente presso l'ospedale vastese (pur essendo possibile, anche in relazione all'età ed alle patologie pregresse del paziente stesso, un trattamento tempestivo ed adeguato) determinò l'aggravamento della anemizzazione che condusse alla morte del paziente.
9.2. Va aggiunto che, ove anche fossero ravvisabili errori nell'esecuzione della pregressa polipectomia eseguita nell'ospedale riminese o nel relativo decorso post- operatorio (come sembrerebbe sostenere l'appellata che ha insistito per l'acquisizione della cartella clinica del ricovero del presso quell'ospedale e dell'intervento Per_1
ivi praticato, acquisizione che tuttavia appare irrilevante per le ragioni di seguito esposte), essi non farebbero venire meno il nesso quanto meno concausale con l'aggravamento del sanguinamento e con il decesso del paziente delle condotte poste in essere dai sanitari vastesi, i quali avrebbero potuto, ma non l'hanno fatto, risolvere il sanguinamento e la conseguente anemizzazione (ancora non grave al momento del ricovero presso l'ospedale di ) del paziente mediante un trattamento conservativo Pt_3
tempestivo (come consentito dal collegamento anamnestico del sanguinamento con la precedente polipectomia) ed adeguato. Tale ultimo nesso, ove anche solo concausale, è comunque idoneo a fondare la (piena e non frazionata) responsabilità civile – contrattuale ed extracontrattuale – della struttura sanitaria qui appellata per il suddetto decesso, in forza del consolidato principio, corollario dell'art. 41 c.p. e dell'art. 2055 comma 1 c.c., secondo cui, ove il medesimo fatto dannoso sia imputabile alle condotte di più soggetti, ognuno di essi assume, nei confronti del danneggiato, responsabilità risarcitoria integrale, come dispone la norma da ultimo citata, la quale richiede, ai fini della responsabilità solidale, “solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (così, per tutte, Cass. SU
pag. 19/34 13143/2022). Non gioverebbe, pertanto, all'appellata l'eventuale accertamento del nesso concausale delle condotte dei sanitari che, prima di quelli operanti presso il nosocomio vastese, ebbero in cura il avuto presente che – come ben Per_1
evidenziato dal collegio consulenziale – a nessuna di tali condotte può essere attribuita una efficacia eziologica esclusiva rispetto all'aggravamento del sanguinamento, il cui esordio costituì, a tutto concedere, l'origine di una catena causale nella quale si inserirono – e con preminente grado di efficienza eziologica – quelle dei sanitari dipendenti dall'odierna appellata. La responsabilità (comunque solidale) di quest'ultima nei confronti del danneggiato e dei suoi congiunti non potrebbe essere ridotta, né è stata proposta nel presente giudizio domanda di regresso nei confronti degli asseriti altri responsabili solidali (neanche chiamati in causa) o domanda di accertamento dell'entità del contributo causale degli stessi in vista di una futura domanda di regresso.
9.3. Neanche l'età e le patologie – o comorbilità - dalle quali il era affetto (per Per_1
lo più croniche e, sino al momento del ricovero del 7/4/2013 efficacemente trattate farmacologicamente) possono assumere rilevanza per escludere o ridurre la responsabilità della appellata.
9.3.1. Ove anche si ritenesse che l'età avanzata e le patologie pregresse possano avere assunto un ruolo concausale rispetto al decesso (ma il collegio consulenziale lo ha escluso e non vi sono elementi che consentano di pervenire a diversa conclusione), non sarebbe predicabile alcuna incidenza, anche solo quantitativa, sulla responsabilità risarcitoria dell'appellata. Invero, sotto il profilo della causalità materiale, il principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p. comporta che solo qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, mentre se, invece
(come nel caso di specie), quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno concretamente verificatosi, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza pag. 20/34 eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile, con la conseguenza che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (si vedano, tra le più recenti, Cass. 30521/2019; 5737/2023, nonché, con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria, Cass. 5632/2023, ancor più recentemente richiamata anche da Cass. 9216/2024, secondo cui “in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”). Ma anche sotto il profilo della causalità giuridica la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) ha affermato che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (Cass. 22724/2022; 6122/2023).
9.3.2. Sotto altro profilo, ove anche l'appellata intendesse (con l'insistito richiamo delle comorbilità del paziente) sostenere che, a tutto concedere, il danno-evento cagionato dalle condotte dei propri sanitari sia consistito nella perdita anticipata, rispetto a quella statisticamente attendibile, della vita del paziente e del rapporto parentale con esso intercorrente, non vi è alcun elemento istruttorio che consenta di accertare che quelle comorbilità ne avrebbero comportato (con certezza anche solo probabilistica) una pag. 21/34 sopravvivenza inferiore (ed in quale determinata misura) all'aspettativa di vita statisticamente media (della quale tengono conto le tabelle applicate ai fini della liquidazione del danno parentale), dovendo al contrario constatarsi che egli aveva raggiunto l'età di 74 anni (rispetto a quella di circa 81 anni della aspettativa media di vita maschile rilevata dall'ISTAT nell'anno 2013) e che le sue condizioni all'ingresso nell'ospedale di non lo esponevano, in quanto tali, a rischio di morte. Pt_3
10. Pertanto, mentre non può trovare accoglimento l'appello incidentale della Parte
deve sin d'ora affermarsi la fondatezza, per ragioni speculari, dei primi due motivi dell'appello principale (con assorbimento del terzo, formulato in via subordinata), dovendosi affermare la responsabilità della suddetta per le conseguenze dannose Parte
derivate al paziente dal progressivo aggravamento delle condizioni di ingresso in ospedale (profilo di danno, richiesto dagli appellanti in quanto eredi, non valutato dalla sentenza impugnata) e poi ai suoi congiunti dal decesso cui quell'aggravamento condusse. Può sin da ora escludersi che tra le conseguenze dannose risarcibili possano essere ricomprese quelle derivate alla vittima primaria da una non meglio precisata lesione del diritto di autodeterminazione, cui si fa fugace riferimento a pag. 11 dell'appello, lesione (diversa da quella della salute del paziente o del legame familiare tra lo stesso e i congiunti) tuttavia non allegata in prime cure e non ammissibilmente allegabile in questa sede (art. 345 c.p.c.). Ciò posto, devono essere individuate – tenendo conto di quanto in proposito allegato e domandato dagli attori oggi appellanti – le conseguenze pregiudizievoli risarcibili in favore di questi ultimi, sia quali eredi che quali prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito.
10.1. Deve, anzitutto, rilevarsi, quanto ai danni richiesti iure hereditatis, che essi consistono nel cd. danno morale terminale e nel cd. danno biologico terminale. Le due tipologie di danno (subite dalla vittima dell'illecito e trasmissibili agli eredi della stessa) si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua pag. 22/34 entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così, da ultimo, Cass. 7923/2024, espressiva di un orientamento che può dirsi consolidato). Nella specie, questa Corte ritiene provata – quanto meno per presunzioni – la sussistenza di entrambi i suddetti pregiudizi, il cui risarcimento va dunque risposto a favore degli appellanti, la cui qualità di eredi di può essere Persona_1
constatata dall'allegato, documentalmente provato (si vedano il certificato di matrimonio tra e ed il certificato di nascita, dai Persona_1 Parte_1
suddetti genitori, di e comunque incontestato rapporto di Parte_2
coniugio e di filiazione che legava gli appellanti alla vittima primaria (e che li rendeva chiamati alla successione legittima di quest'ultima) e dalla accettazione tacita dell'eredità ravvisabile nella stessa domanda risarcitoria avanzata in veste di eredi (si vedano, tra altre, Cass. 22223/2014; ord. 6745/2018).
10.1.1. Quanto al danno biologico terminale, è sufficiente rilevare che il ricovero del paziente si protrasse per circa tre giorni, nel corso dei quali le sue condizioni di salute si aggravarono (per effetto delle condotte sanitarie già ampiamente descritte) sino al ricovero in rianimazione e infine al decesso, ponendo il paziente in una situazione di totale inabilità temporanea per un lasso di tempo certamente apprezzabile.
10.1.2. Quanto al danno morale terminale, dalla cartella clinica emerge (come del resto riportato anche alle pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata) che
[...]
era vigile, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio non solo al Persona_1
momento dell'accesso presso l'ospedale di , ma anche nei giorni successivi di Pt_3
ricovero presso l'ospedale di (si veda la descrizione dell'esame obiettivo Pt_3
dell'8/4/2013 alle ore 17,30, ma anche di quello delle ore 4,00 del giorno successivo, allorché il venne spostato in rianimazione, presentandosi “cosciente e Per_1
collaborante”, così come alle ore 9,00 viene descritto “vigile e cosciente”), ciò che induce a ritenere che egli percepì e si rese conto del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, manifestatosi in modo evidente dopo l'effettuazione dell'angiografia (al rientro in reparto, alle ore 1,00 del 9/4/2013, aumentarono i valori pressori ed un esame rx documentò una congestione polmonare;
alle ore 2,30 viene pag. 23/34 annotato in cartella un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche, soprattutto
“da un punto di vista respiratorio e urinario”, con assenza di diuresi e di urina in vescica, che rese necessario il trasferimento in rianimazione, ove il paziente giunse – come detto – cosciente e collaborante, lamentò dolori addominali, venne sottoposto a consulenza chirurgica e a TAC addome ed infine a intervento chirurgico rivelatosi inutile) ed ebbe dunque coscienza dell'approssimarsi della fine della propria vita.
10.2. La liquidazione del complessivo danno terminale subito dal paziente e trasmesso ai suoi eredi può essere effettuata utilizzando l'apposita tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, nella versione aggiornata all'1/1/2024 (l'ultima resa pubblica) quantifica in € 35.247,00 l'importo risarcitorio del
“danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea” per i primi tre giorni di danno terminale. Chiarito che la richiamata tabella
è stata predisposta ai fini della liquidazione del complessivo “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, come risulta chiaramente dalla relazione di accompagnamento (“onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”), l'importo sopra indicato va riconosciuto per intero agli odierni appellanti in qualità di eredi di , tenuto conto dei principi affermati da Persona_1
Cass. SU 24657/2007 (e dalla successiva giurisprudenza di legittimità), secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (come avvenuto nella specie) o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ipotesi che nella specie non ricorre), comunque senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
11. Passando all'esame delle pretese risarcitorie avanzate dagli appellanti iure proprio, esse hanno ad oggetto, sul versante non patrimoniale, il danno conseguente alla lesione definitiva del rapporto parentale che li legava alla vittima primaria e, sul versante pag. 24/34 patrimoniale, il danno consistente, quanto a , nella perdita dei contributi Parte_1
economici conferiti in vita dal coniuge convivente “per i bisogni familiari” e, quanto a
, nell'esborso sostenuto per spese funerarie e nella “contrazione Parte_2
del proprio impegno professionale” determinata dal decesso del padre e dalla necessità di accudire la propria madre.
11.1. Sotto il primo profilo, è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a Cass. SU 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima primaria ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria. Tali conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, potendo essere definito il danno parentale come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti” familiari ed affettivi, “nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così, ad esempio,
Cass. ord. 9196/2018). Esse devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso
(Cass., 28989/2019; 13158/2021).
11.1.1. Peraltro, il rapporto di stretta parentela o di coniugio o la situazione di convivenza con la vittima, se non rilevano necessariamente quali presupposti di pag. 25/34 risarcibilità del danno in discorso, sono suscettibili di assumere autonoma rilevanza sia ai fini della prova presuntiva della sussistenza del danno stesso (“l''uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti;
in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”: Cass. 22397/2022; ord. 3767/2018), sia ai fini della relativa liquidazione, soprattutto allorché si faccia ricorso a criteri tabellari conformi alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità che verranno più avanti esaminate.
11.2. Nella specie, provati documentalmente e comunque incontestati i rapporti di coniugio e di filiazione che legavano gli appellanti a ed Persona_1
altrettanto incontestata la convivenza (protrattasi per un lungo arco di tempo, risalendo il matrimonio all'anno 1967, e attuale al momento del decesso) tra quest'ultimo e la moglie pur in assenza di convivenza, al momento del decesso, con il Parte_1
figlio può dunque ritenersi provato per presunzioni (con Parte_2
conseguente irrilevanza dei primi 5 capitoli di prova articolati in via istrutttoria dagli appellanti) e non smentito da alcuna allegazione contraria lo stretto legame affettivo tra i soggetti suindicati ed i significativi pregiudizi subiti dagli attori-appellanti, nella duplice dimensione di sofferenza interiore e di alterazione esistenziale delle relazioni familiari, in conseguenza del decesso del loro marito e padre.
11.2.1. Alla liquidazione del relativo risarcimento deve procedersi in via necessariamente equitativa, tuttavia ancorata a valori tabellari utilizzati nella prassi giudiziaria (ed avallati, quale criterio equitativo, dalla giurisprudenza di legittimità anche recente: si vedano ad esempio Cass. 10924/2020; ord. 11719/2021). Con particolare riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, la più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. ord. 5948/2023) ritiene equa – ai fini di cui all'art. 1226 c.c. – una liquidazione compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto. Il rispetto del principio pag. 26/34 della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione, che vene ancorato (per quanto non indefettibilmente) al ricorso a tabelle (quali quella da tempo in uso presso il Tribunale di
Roma, ma anche quella approvata nel giugno 2022 dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano ed aggiornata nel 2024) basate su un sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere (e che quelle appena ricordate contengono) sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”. Al fine di tenere conto della particolarità della situazione concreta occorre distinguere tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto illecito consistito nell'uccisione di un parente, dovendo reputarsi “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto (presumibilmente) non subire ed invece “eccezionali” (e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento, tanto in aumento quanto in diminuzione) quelle circostanze “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (così, testualmente, da ultimo, Cass.
26440/2022).
11.2.2. Nella specie, ritiene questa Corte (in aderenza ad altre proprie recenti pronunce su casi analoghi ed anche a quanto richiesto dalle parti) di fare ricorso alle tabelle milanesi appena ricordate (le quali “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale” secondo Cass. ord. 37009/2022), senza alcuna maggiorazione risarcitoria, in assenza della allegazione di peculiari ed eccezionali pregiudizi relazionali subiti dai congiunti del . D'altra parte, si è Per_1
già detto che le patologie dalle quali quest'ultimo era affetto non possono comportare alcuna diminuzione (sollecitata dall'appellata) del risarcimento spettante, iure proprio, ai congiunti.
11.2.3. Applicando tali tabelle (e tenendo conto, nel farlo, di quanto emergente dagli atti in ordine alla convivenza della moglie e alla non convivenza del figlio – impegnato pag. 27/34 anche professionalmente a Bologna, come dallo stesso allegato -, nonché alla presenza nel nucleo familiare primario di altri due figli dei coniugi , come da Persona_4
capitolo 2 delle istanze istruttorie), il punteggio complessivo di cui tenere conto è pari, quanto a (che all'epoca del decesso del marito settantatreenne – Parte_1
essendo nato l'[...] - aveva 74 anni di età, conviveva con il coniuge, con il quale la relazione – protrattasi per lunghi anni - deve ritenersi di intensità massima) a 79 punti
(di cui 12 per l'età del congiunto, 12 per quella della vittima, 16 per la convivenza, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 30 per l'intensità della relazione parentale con la vittima) e, quanto a (che all'epoca del Parte_2
decesso del padre, con cui non conviveva, aveva 38 anni ed intratteneva con lo stesso una relazione la cui intensità, in mancanza di allegazioni specifiche, non può che ritenersi media) a 58 punti (di cui 12 per l'età della vittima, 22 per quella del congiunto,
9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 15 per l'intensità della relazione parentale con la vittima). Moltiplicati per i punti di cui sopra i valori del punto base (pari ad € 3.911,00 sia per il coniuge che per il figlio), gli importi risarcitori risultano ammontare ad € 308.969,00 in favore di e ad € 226.838,00 in Parte_1
favore di . Parte_2
12. Resta da valutare la sussistenza e la eventuale entità del danno patrimoniale preteso dagli appellanti nei termini sopra ricordati.
12.1. Mentre va constatato che ha dimostrato (producendo la Parte_2
fattura quietanzata n. 91/2013 emessa il 22/4/2013 nei suoi confronti dalla Agenzia
Funebre Lemme s.n.c. di ) di avere sostenuto un esborso pari ad € 2.301,81 per Pt_3
“servizio funebre e disbrigo pratiche” relativi al defunto Persona_1
esborso che integra un danno patrimoniale emergente la cui risarcibilità, in favore del predetto attore-appellante, pare indubbia, deve invece escludersi che vi sia idonea e sufficiente prova dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale lamentato, del tutto genericamente, da il quale ha prodotto solo un contratto di Parte_2
collaborazione con la Università di Bologna, asserendo di avere dovuto ridurre, in conseguenza del decesso del padre, l'attività professionale svolta in tale ultima città. Di tale circostanza ha inteso offrire solo prova testimoniale, articolando un capitolo (“Vero che, a seguito dei fatti per cui è causa, il Sig. si è visto costretto a Parte_2
pag. 28/34 ridimensionare la propria attività professionale nello studio di Bologna, nonchè quella di assistente universitario nella stessa città dovendo egli provvedere alle necessità quotidiana dell'anziana madre malata?”) alla cui ammissione osta la genericità e l'assenza, comunque, di dati precisi in ordine alla entità anche solo approssimativa della concreta incidenza negativa sui redditi dell'appellante dell'asserito
“ridimensionamento” dell'attività professionale, non risultando alcuna documentazione relativa ai redditi percepiti prima e dopo il decesso del padre.
12.2. La pretesa risarcitoria di deve, invece, trovare accoglimento. Parte_1
Occorre, in proposito, considerare che dal compendio istruttorio (ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi di relative agli anni dal 2010 al 2013) Persona_1
emergono le seguenti circostanze:
a) era, nel periodo indicato, fiscalmente a carico del marito;
Parte_1
b) ha percepito, nel periodo suindicato e tralasciando i redditi Persona_1
dei terreni e dei fabbricati, redditi da pensione, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e redditi derivanti dalla professione di geometra (proseguita anche dopo la maturazione della pensione), il cui ammontare netto, nell'anno 2012, era pari a circa €
25.000,00 annui, di cui € 16.000,00 da pensione/lavoro dipendente assimilato;
c) il nucleo familiare era composto solo dai due coniugi, entrambi anziani e affetti da varie patologie croniche.
12.2.1. Può, dunque, ritenersi presuntivamente provato che il destinasse una Per_1
quota non irrilevante del proprio reddito alla soddisfazione delle esigenze della moglie con lui convivente ed a suo carico, la quale, a seguito ed in conseguenza del suo decesso, ha perduto simile contribuzione economica, venendo così a subire un sicuro danno patrimoniale.
12.3. La determinazione quantitativa di tale danno, secondo i criteri convalidati dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Cass. 6619/2018; 3758/2007), deve tenere conto, da un lato, delle presumibili variazioni nel tempo dei redditi del de cuius, se fosse rimasto in vita (redditi che nella specie, quanto alla componente professionale, avrebbero probabilmente subito progressivi decrementi, anziché incrementi, data l'età avanzata di ) e, dall'altro lato, ancora in Persona_1
senso riduttivo, dell'importo (cd. quota sibi) che la vittima avrebbe presumibilmente pag. 29/34 destinato a sé, alle spese per la produzione del reddito o al risparmio (importo che nella specie, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di cura di entrambi i componenti, può essere determinato nella percentuale del 50%). Pertanto, la quota di reddito che il de cuius avrebbe verosimilmente destinato ai bisogni della moglie e che quest'ultima ha perduto a causa del decesso del primo, può essere determinata in € 10.000,00 annui. Tenendo conto del parametro dell'aspettativa di vita media del de cuius (in assenza del decesso), pari ad otto anni, oltre i quali la contribuzione in esame sarebbe comunque prevedibilmente cessata, e considerato che, poiché il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito della vittima primaria assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale e non è prevedibile, in base al parametro dell'aspettativa di vita media, che l'elargizione del de cuius sarebbe proseguita nel periodo successivo alla odierna liquidazione
(configurandosi, solo in tal caso ed in tali limiti, un lucro cessante futuro la cui liquidazione richieda l'applicazione di un criterio di capitalizzazione: si veda Cass.
10321/2018), il danno emergente da liquidare in favore di è Parte_1
quantificabile in € 80.000,00, pari ai contributi economici di cui ella avrebbe beneficiato ove il coniuge fosse rimasto in vita.
12.4. È appena il caso di rilevare che alcuna rilevanza, nel senso di escludere la sussistenza del danno patrimoniale in esame o di ridurre l'entità della relativa liquidazione, può conferirsi alla circostanza che la ha acquisito, in Pt_1
conseguenza della morte del marito, il diritto alla pensione di reversibilità pari al 60% di quella percepita in vita dal de cuius. La giurisprudenza nomofilattica (Cass. SU
12564/2018) ha, invero, escluso che possa operare in simili casi una compensatio lucri cum damno, affermando il principio secondo cui “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”.
pag. 30/34 13. In conclusione, il risarcimento spettante agli odierni appellanti per i danni riconosciuti come risarcibili iure hereditatis è pari, in valore attuale, ad € 35.247,00, mentre quello per i danni risarcibili iure proprio è pari, in valore attuale, ad €
388.969,00 in favore di e ad € 229.139,81 in favore di Parte_1 Parte_2
.
[...]
13.1. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno dopo Cass.
SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante. Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018 e 2979/2023).
13.2. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decoreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art.
pag. 31/34 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si vedano, in proposito, Cass. 19063/2023; ord. 14285/2025).
13.3. Pertanto, le somme come sopra determinate, espresse in valore rapportato alla data odierna, dovranno essere devalutate (secondo gli indici FOI Istat) all'aprile 2013 e, quindi, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal
9/4/2013, interessi da calcolare sugli importi iniziali e poi anno per anno rivalutati
(sempre secondo gli indici FOI Istat), al fine di pervenire alla compiuta liquidazione del danno alla data odierna. Sulle somme in tal modo quantificate (ed ormai costituenti debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c..
14. In tali complessivi termini la sentenza impugnata deve essere riformata. La riforma impone, per l'effetto estensivo di cui all'art. 336 c.p.c., di regolare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in base all'esito risultante dalla riforma stessa, che vede soccombente la oggi appellata (soccombente anche rispetto all'appello incidentale Parte
proposto, che deve essere – come già detto – rigettato), la quale deve dunque essere condannata al rimborso, in favore solidale degli attori-appellanti, delle spese stesse, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 (nelle diverse versioni in vigore all'epoca della conclusione delle attività defensionali nei due gradi di giudizio), tenuto conto del valore del decisum (più precisamente corrispondente, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, non alla somma degli importi delle distinte condanne, ma alla condanna – € 388.969,00 - di importo più elevato:
Cass. 10367/2024), delle attività processuali effettivamente svolte (che comprendono per entrambi i gradi anche la fase di trattazione ed istruttoria), dell'aumento del 30% del compenso previsto dall'art. 4, comma 2 del dm citato, nonché degli esborsi documentati.
14.1. Le spese delle consulenze tecniche espletate nei due gradi di giudizio ed ivi liquidate vanno definitivamente poste a carico della sola appellata, la quale è Parte
pag. 32/34 obbligata a rimborsare alle altre parti quanto eventualmente a tale titolo anticipatamente corrisposto.
14.2. Infine, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla comporta la necessità Parte
di dare atto, a norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale della Controparte_1
2) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle seguenti somme, tutte da maggiorare di interessi da calcolare secondo i criteri specificati in motivazione (ai punti da 13.1 a 13.3):
a) in favore di e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
ed a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da Persona_1
quest'ultimo, € 35.247,00;
b) in favore di € 388.969,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in proprio;
c) in favore di € 229.139,81, a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali patiti in proprio;
3) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rimborsare a e , in solido, le spese Parte_1 Parte_2
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 27.803,10, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al presente grado, in € 26.154,70, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge per compensi, oltre € 1.349,00 per esborsi sostenuti nei due gradi;
4) pone ad esclusivo carico della le spese di CT Controparte_1
liquidate in entrambi i gradi di giudizio;
5) dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte della
[...]
ed ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, di una ulteriore Controparte_1
pag. 33/34 somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta l'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente relatore dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 922 del Ruolo Generale dell'anno 2020, promossa da:
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dal prof. avv. Carlo Berti e dagli avv.ti Persona_1
Maria Sichetti e Filippo Tosti;
- appellanti -
Contro in persona del direttore generale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Di Risio;
- appellata ed appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 135/2020 del Tribunale di Vasto, pubblicata il
18/8/2020 e notificata l'1/9/2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “in riforma della sentenza appellata … - accertare e dichiarare le responsabilità tutte imputabili alla nella vicenda per cui è Parte_3
causa anche ex artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, - condannare la
[...]
in persona del Direttore Generale p.t. all'integrale risarcimento Parte_3
in favore degli odierni appellanti di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2059 c.c., nella misura che risulterà provata anche mediante liquidazione in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.. In via istruttoria - ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la Sig.ra Parte_1
successivamente al decesso del marito Sig. , ha versato, e versa Persona_1
tuttora, in una condizione di turbamento del proprio quotidiano ménage familiare?; 2.
Vero che il Sig. rappresentava per la moglie, Sig.ra Persona_1 [...] , esclusivo punto di riferimento in relazione alla patologia di polimiosite, in Pt_1
ragione del fatto che due figli su tre lavoravano stabilmente fuori regione, malattia diagnosticata nell'anno 2012?;
3. Vero che il Sig. restava Persona_1
regolare e continuativa assistenza, morale e materiale, in favore della moglie malata, dal
2012 sino al ricovero ospedaliero del 7.4.2013?;
4. Vero che, successivamente al decesso del Sig. avvenuto in data 09.04.2013, per svariate Persona_1
settimane la vedova Sig.ra rifiutava di sottoporsi alle cure necessarie Parte_1
per la malattia degenerativa da cui è affetta?;
5. Vero che il Sig. era persona dedita alla vita familiare, Persona_1
coltivando rapporti personali quotidiani con i propri figli e nipoti?;
6. Vero che, a seguito dei fatti per cui è causa, il Sig. è visto costretto a ridimensionare la propria Parte_2
attività professionale nello studio di Bologna, nonché quella di assistente universitario nella stessa città dovendo egli provvedere alle necessità quotidiana dell'anziana madre malata?;
7. Vero che sino al 07.04.2013 il Sig. svolgeva ancora Persona_1
attivamente la professione di Geometra? indicando quali testi i sig.ri … - Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di eventuali prove orali dedotte da controparte, chiede di essere ammessa a prova contraria, con i testi già indicati, salvo altri. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Per la appellata: “1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, anche previa rinnovazione della
CT, rigettare l'appello perché inammissibile ovvero infondato;
2) In via istruttoria, disporre l'ordine di esibizione della cartella clinica del paziente Persona_1
formata in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione endoscopica di
[...]
polipi multipli del colon, eseguito nell'anno 2013 presso l'Ospedale di Rimini, immediatamente prima della rettorragia che ha reso necessario il ricovero dell'uomo presso l'Ospedale di . Si torna ad avversare la richiesta di prova ex adverso Pt_3
articolata, e in subordine si insite per l'ammissione delle prove articolate nella comparsa di costituzione depositata in questo giudizio, che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte. Con vittoria di spese e compensi di lite, e concessione dei termini ex art 190
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/34 1. La sentenza qui impugnata ha rigettato la domanda proposta, nei confronti della
[...]
dagli odierni appellanti, rispettivamente moglie e figlio di Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, iure proprio Persona_1
e iure hereditatis, in conseguenza della morte di quest'ultimo, avvenuta il 9/4/2013 presso l'ospedale di ove il paziente era stato trasferito il giorno precedente Pt_3
dall'ospedale di , nel quale egli era stato ricoverato nella tarda serata del 7/4/2013 Pt_3
a seguito di accesso al Pronto Soccorso per episodi di rettorragia in recente polipectomia endoscopica (eseguita presso l'ospedale di Rimini il 25/3/2015).
1.1. La decisione è stata basata sulla CT espletata e rinnovata in prime cure, alle cui conclusioni, che, pur evidenziando delle “criticità” nelle condotte dei sanitari (quali l'omessa adozione presso l'ospedale di della terapia specifica - consistente nella Pt_3
“somministrazione dei fattori della coagulazione tra cui la vitamina K e di plasma fresco congelato” - necessaria a seguito della immediata sospensione del trattamento con farmaci anticoagulanti – nella specie coumadin – al quale il paziente era soggetto in quanto affetto da fibrillazione atriale cronica;
nonché l'omessa tempestiva diagnosi, presso il nosocomio teatino, dell'ischemia intestinale causa ultima del decesso e complicanza nota della procedura angiografica praticata prima dell'intervento chirurgico rivelatosi, infine, inefficace), avevano tuttavia escluso la sussistenza di nesso causale tra le stesse e il decesso del , ritenendo che quelle “criticità” (ed in Per_1
particolare quelle riferite all'operato dei sanitari dell'ospedale di avessero Pt_3
comportato per il paziente – anziano, affetto da varie patologie croniche e da anemizzazione acuta dovuta al persistente sanguinamento post polipectomia – solo una perdita di chance (stimate nel 40%) di sopravvivenza. Pertanto, la sentenza, ritenuta tardivamente proposta (solo con la comparsa conclusionale) da parte degli attori domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – ontologicamente diversa dalla perdita del bene della vita e perciò integrante domanda nuova - è pervenuta alla decisione di cui si è detto, compensando tra le parti le spese processuali.
2. La sentenza è stata impugnata dagli originari attori, i quali ne hanno chiesto la riforma integrale come da conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola, per motivi rubricati e sintetizzabili come segue:
pag. 3/34 a) “erroneità della sentenza laddove, acriticamente recependo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto insussistente il nesso causale tra gli errori ed omissioni tutte imputabili alla struttura sanitaria e la morte del sig. riconoscendo Persona_1
esclusivamente la perdita di chance di sopravvivenza”: gli appellanti lamentano, anzitutto, che la sentenza abbia ritenuto non contestate dal proprio CTP le conclusioni della CT espletata in prime cure (mentre invece le osservazioni del consulente di parte avevano chiaramente evidenziato come la “correzione dell'assetto coagulativo del paziente mediante idonea terapia prevista dalle flow chart” fosse idonea a bloccare la fonte, nota, del sanguinamento e ad interrompere “con elevata probabilità” – quantificata nel 70/80% atteso anche lo stato anteriore del paziente - la catena causale che ha portato alla progressiva anemizzazione con conseguente deterioramento delle funzioni renale e respiratoria e all'instaurarsi di un danno multiorgano” e della ischemia intestinale causa ultima del decesso); in secondo luogo, censurano la erronea valutazione - da parte del CT e della sentenza che ne aveva condiviso le conclusioni - delle suddette osservazioni e della omessa tempestiva somministrazione del trattamento ricoagulante (il quale, praticato, pur tardivamente presso l'Ospedale di aveva Pt_3
determinato a solo 4 ore di distanza una ulteriore riduzione del fattore INR), che aveva innescato il meccanismo causale sfociato nell'exitus infausto, che, con elevatissimo grado di probabilità, sarebbe stato evitato ove fosse stato tempestivamente praticato quel trattamento, idoneo ad arrestare l'emorragia (la cui origine era nota ai sanitari, al pari delle patologie croniche delle quali il paziente soffriva) ed evitare il decesso del paziente, piuttosto che ridurre le possibilità – le chance - di maggiore sopravvivenza del paziente medesimo;
b) “erroneità della sentenza per omessa pronuncia”: gli appellanti rilevano che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulle domande risarcitorie concernenti pregiudizi diversi dal decesso del paziente e, in particolare, quelli da quest'ultimo patiti quali conseguenze dirette delle condotte censurabili dei sanitari accertate anche dal CT sulla sua “salute, sulla qualità dei suoi ultimi giorni di vita e sul suo diritto ad autodeterminarsi”;
c) “in via subordinata, salvo gravame, erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta le domande attoree per ritenuta tardività della formulazione della pag. 4/34 domanda di ristoro del danno da perdita di chance”: sostengono gli appellanti che la evidenziata erroneità discenderebbe dal consolidato principio secondo il quale “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta”, sicché la specificazione delle voci di danno eventualmente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ha valore meramente esemplificativo, in difetto di una volontà inequivoca della parte a rinunciare al diritto al ristoro delle voci non elencate o di talune tra esse.
3. La appellata, nel costituirsi, ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il Parte
rigetto, sostenendo, in sintesi: che il CT officiato in prime cure avrebbe già adeguatamente risposto alle osservazioni riproposte dagli appellanti con il primo motivo di gravame;
che il secondo motivo di appello, nel lamentare la mancata liquidazione dei danno, era inammissibile per aspecificità e, quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, per violazione del divieto di nova in appello;
che il terzo motivo di gravame non si confrontava con la motivazione della sentenza e con i principi giurisprudenziali ivi richiamati circa la diversità delle domanda di risarcimento per perdita di un bene delle vita e per perdita di chance e la conseguente novità di quest'ultima rispetto a quella inizialmente proposta.
3.1. La appellata ha, altresì, dichiarato di proporre appello incidentale “subordinato” per contestare le affermazioni contenute in sentenza circa l'onere della struttura sanitaria – piuttosto che della parte che si assume danneggiata - di dimostrare l'insussistenza di nesso causale e per contrastare le conclusioni della CT (che ha ritenuto essere stata redatta e motivata in modo “affrettato” per ovviare al ritardo nel relativo deposito) circa la ricorrenza del nesso eziologico tra le condotte sanitarie e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente, conclusioni che non tenevano conto di “possibili fattori concausali” (in particolare dell'intervento di colonscopia operatoria cui il era Per_1
stato sottoposto il 25/3/2013 presso l'ospedale di Rimini, del quale non era stata neanche acquisita la cartella clinica) e della “aspettativa di vita del paziente”, affetto da varie patologie pregresse.
pag. 5/34 3.2. Infine, l'appellata ha riproposto, con l'appello, le difese già svolte in prime cure con riferimento al quantum debeatur, rimaste assorbite.
4. Questa Corte, con ordinanza del 17/5/2023, cui si rinvia, ha disposto la rinnovazione della CT (contestata da entrame le parti), officiando un collegio composto dalla dott.ssa specialista in medicina legale, e dalla dott.ssa , Persona_2 Persona_3
specialista in chirurgia generale. Espletato l'incombente istruttorio e pervenuta la causa a decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, essa viene ora (con ritardo in buona parte imputabile al congedo straordinario del relatore per malattia e alle conseguenze, anche successive, di quest'ultima, che hanno impedito una più tempestiva deliberazione collegiale) decisa.
5. Ritiene la Corte che, alla luce del compendio istruttorio (comprensivo dei documenti prodotti in primo grado, la cui efficacia – per il principio di non dispersione della prova
- non si esaurisce nel singolo grado di giudizio: Cass. SU 4835/2023; Cass. 7923/2024)
e dell'approfondimento istruttorio in questa sede espletato, l'appello meriti, per quanto di ragione, accoglimento, al pari – nei limiti che saranno precisati - delle domande risarcitorie proposte dagli originari attori, nella qualità di eredi e di congiunti di
[...]
Domande, queste, aventi ad oggetto le conseguenze Persona_1
pregiudizievoli conseguite - a causa di condotte sanitarie che si assumono inadempienti e comunque colpose - sia al suindicato paziente in termini di danno biologico da invalidità temporanea e di danno morale ccdd. terminali, sia ai suoi congiunti in termini di definitiva lesione del rapporto parentale e di perdite patrimoniali connesse al decesso del paziente.
5.1. E' ben vero (come evidenziato dalla appellata) che i due profili di responsabilità appena ricordati hanno natura diversa, contrattuale il primo (che riguarda un inadempimento delle obbligazioni di cura ed assistenza assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente) ed extracontrattuale il secondo (che riguarda le conseguenze dannose subite da soggetti estranei al rapporto negoziale, nei cui confronti l'inadempimento assume le vesti dell'illecito aquiliano). Ed è altrettanto vero che, secondo principi giurisprudenziali che possono ritenersi ormai consolidati, mentre in entrambe le prospettive l'onere della prova del nesso di causalità materiale tra le complessive condotte delle strutture sanitarie e dei loro dipendenti e l'evento dannoso pag. 6/34 ricade su chi invochi il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli di tale evento
(onere il cui assolvimento va, peraltro, valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non), solo nella prospettiva aquiliana ricade sul danneggiato l'onere di provare il carattere colposo (oltre che il ruolo oggettivamente eziologico nella determinazione dell'evento dannoso) di quelle condotte, laddove nella prospettiva contrattuale è il debitore della prestazione a dovere dimostrare o l'esatto adempimento o la causa imprevedibile e non prevenibile che renda non imputabile l'inadempimento.
5.2. Tuttavia, nella specie, dal compendio istruttorio (integrato dalla rinnovata consulenza tecnica d'ufficio) è ben ricavabile la prova della sussistenza di nesso causale tra le condotte sanitarie (in particolare quelle omissive poste in essere presso l'ospedale di ) e l'aggravamento e poi il decesso del paziente e del carattere colposo (quanto Pt_3
meno per violazione delle leges artis, ancorché non ancora, all'epoca, codificate in protocolli formali, ma già allora patrimonio della scienza medica più accreditata) di quelle condotte.
6. Il collegio consulenziale officiato in questa sede ha, anzitutto, ricostruito – sulla base della documentazione prodotta dalle parti - l'iter clinico cui Persona_1
(descritto come “paziente di sesso maschile di circa 74 anni, con obesità di primo grado, affetto da diabete mellito insulino-dipendente, pancreatite cronica, fibrillazione atriale e ipertensione arteriosa, dislipidemia, insufficienza renale cronica, intervento chirurgico di protesi d'anca sinistra, pregresso ricovero in rianimazione per insufficienza respiratoria traumatica”, in terapia farmacologica domiciliare comprendente, tra l'altro,
“Coumadin sec. INR”) è stato sottoposto presso i nosocomi di e di Pt_3 Pt_3
(entrambi facenti parte della , unica convenuta nel presente giudizio), nei quali CP_1
lo stesso venne ricoverato in epoca successiva ad un precedente ricovero presso altra struttura (l'ospedale di Rimini, estraneo all'ambito territoriale della qui convenuta Parte
e appellata), ove era stato sottoposto, il 25/3/2013, a “polipectomie multiple ... con tatuaggio in corrispondenza della polipectomia del fondo ciecale in prossimità del forame appendicolare”. Tale iter ebbe inizio il 7/4/2013, allorché il , alle ore Per_1
22,24, si recò presso il PS dell'ospedale di lamentando episodi di rettorragia e Pt_3
venne ricoverato presso il reparto di gastroenterologia alle ore 23,20. I sanitari pag. 7/34 stabilivano la sospensione di e l'infusione di 7 unità di emazie concentrate CP_2
più una unità di plasma fresco congelato oltre a richiedere una colonscopia d'urgenza eseguita nel pomeriggio dell'8/04/2013, diagnostica per la sede dell'emorragia in corrispondenza della pregressa polipectomia del cieco. Quindi, i sanitari effettuavano l'infusione di una unità di emazie concentrate (EC) e una di plasma fresco concentrato
(PFC) durante il trasferimento presso l'ospedale di concordato ed eseguito in Pt_3
data 8/04/2013 con partenza alle ore 16.30 circa e arrivo alle ore 18.00 circa. Nel nosocomio teatino veniva eseguita embolizzazione angiografica tra le ore 22.00 e le
24.00 dello stesso giorno e veniva, poi, effettuato intervento chirurgico di laparotomia esplorativa e diagnosi di infarto ileo-colico massivo in data 9/04/2013 alle ore 19.00 circa. Giungeva l'exitus alle ore 20.30 del 9/04/2013.
6.1. Il collegio consulenziale ha, quindi, esposto, con ampi richiami alla letteratura scientifica pertinente, come i sanguinamenti del tratto digestivo inferiore siano una complicanza riconosciuta delle colonoscopie, con o senza polipectomia, e possano presentarsi da 1 a 16 giorni dopo la procedura nello 0,4% dei casi;
nello 0,22% dei casi si tratta di sanguinamenti che richiedono il ricovero per il trattamento, sia esso conservativo o interventistico/chirurgico. La frequenza del sanguinamento è maggiore
(costituendo questa “la complicanza più frequente”) nella polipectomia colica endoscopica, con una probabilità dello 0,3-3,6% per paziente e 0,6-6,1% per polipo.
Inoltre, i fattori legati al paziente associati a sanguinamenti post-polipectomia includono l'età avanzata, l'ipertensione, la malattia coronarica, l'insufficienza renale cronica, il diabete mellito e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
6.1.1. Pur trattandosi di complicanza frequente di interventi quale quello cui il Per_1
era stato sottoposto quindici giorni prima dell'accesso presso il nosocomio vastese, i consulenti tecnici hanno evidenziato che “la mortalità legata al sanguinamento post polipectomia in letteratura è trascurabile”, ricordando come in una casistica di 1174 pazienti che hanno ricevuto una polipectomia endoscopica, 36 (3%) hanno presentato un sanguinamento post-procedura, ma non si è verificata alcuna mortalità, nè è stata necessaria alcuna procedura angiografica/chirurgica per il controllo del sanguinamento, bensì il controllo dell'emorragia è stato raggiunto con trattamenti conservativi/endoscopici comprese emotrasfusioni. Anche in un'altra considerevole pag. 8/34 casistica tedesca di quasi 4000 polipectomie su 2257 pazienti, l'incidenza di sanguinamento post-procedura è stato del 8,6%, di sanguinamento maggiore dell'1,6%
(36 pazienti su 2257), di cui 3 pazienti (0,1%) trattati chirurgicamente, ma non si è assistito ad alcuna mortalità.
6.1.2. Quanto al trattamento dei sanguinamenti del tratto gastrointestinale inferiore, nell'eventualità del fallimento (come nel caso de quo) del controllo endoscopico del sanguinamento, l letteratura scientifica propone un trattamento angiografico/chirurgico e, secondo alcuni autori, il tentativo terapeutico angiografico è doveroso prima di proporre un trattamento chirurgico, con tassi di successo, ischemia colica e risanguinamento rispettivamente del 70%, <5% e 15%. Tuttavia, i sanguinamenti colici destri sono gravati da un minor tasso di successo ed inolre “una delle complicanze più temibili dell'embolizzazione arteriosa percutanea è l'ischemia del viscere da occlusione prossimale del vaso, che può arrivare a gravare fino al 3% delle procedure di embolizzazione per sanguinamento del tratto GI Inferiore”.
6.2. Ciò posto, il collegio consulenziale ha, con riferimento al caso di specie, in primo luogo chiarito che, pur non essendo possibile, in mancanza di referto autoptico, stabilire con certezza l'eziologia - se come problematica occorsa durante la procedura angiografica o come conseguenza dello stato ipotensivo e in generale compromesso del paziente - della ischemia mesenterica massiva, causa prossima del decesso del
[...]
essa è da ricondursi, con elevata probabilità, alla Non-Occlusive Mesenteric Per_1
Ischemia (NOMI), condizione caratterizzata da ipoperfusione mesenterica ad arterie pervie che si presenta nei malati critici ammessi nei reparti di rianimazione, espressione di multipli fattori concomitanti presenti nel caso di specie, come l'assunzione di digossina, con effetto vasocostrittore, la terapia con furosemide (lasix) che aumenta l'afflusso ematico renale diminuendo quello splancnico, l'ipotensione sostenuta dall'emorragia digestiva.
6.2.1. I consulenti dell'ufficio hanno poi evidenziato come, sulla base dei soli dati certi, possa affermarsi che “con elevata probabilità l'esordio dell'ischemia intestinale sia da ricondursi tra la fine dell'8 aprile 2013 e l'inizio del 9 aprile 2013”, nel corso del ricovero e non in epoca antecedente. E ciò perché al momento dell'ammissione nell'ospedale vastese il non lamentava dolori addominali e dagli esami Per_1
pag. 9/34 ematici era risultato un valore della lattico deidrogenasi compreso nel range della normalità (400U/L con vn 313-618), mentre “al ricovero in rianimazione dopo la procedura di embolizzazione i lattati erano notevolmente aumentati, alle 3.30 del
9/04/2013 erano di 8,53 mmol/L (vn 0,5-2.2) e il paziente iniziava a lamentare intensi dolori addominali”.
6.3. Essi hanno altresì evidenziato come, pur essendo stata l'ischemia intestinale l'ultimo evento della catena causale che condusse al decesso del paziente, la causa di tale decesso sia da ricondurre “tutta all'ipovolemia” determinata dall'emorragia in atto al momento dell'ingresso del paziente nel nosocomio vastese ed inadeguatamente fronteggiata (come del resto già ritenuto dal consulente officiato nel primo grado di giudizio) dai sanitari operanti presso tale struttura, i quali, pur a fronte di un corretto e tempestivo inquadramento diagnostico (sanguinamento attivo), non hanno messo in atto un tempestivo trattamento idoneo a determinare una adeguata riacogulazione del paziente, cui – sospeso il farmaco anticoagulante sino allora assunto – non solo non venne somministrata (se non presso l'ospedale di la vitamina K (che è essenziale Pt_3
per la sintesi delle proteine e dei fattori della coagulazione), ma venne somministrata una quantità di plasma fresco congelato (componente del sangue contenente fattori della coagulazione, proteine e altri nutrienti, ottenuto dalla parte liquida del sangue intero e congelato rapidamente per preservarne le proprietà) ampiamente inferiore al dosaggio necessario per rendere efficace il trattamento. Tale dosaggio “corrisponde a 10-20ml/kg e nel caso de quo 940-1880ml per 94kg” e, poiché “ogni sacca di PFC contiene circa
250ml ... ne consegue che era ovviamente insufficiente l'infusione di 1 sacca di PFC per ricoagulare il paziente, in mancanza peraltro di somministrazione di antagonisti del
Questa tipologia di paziente avrebbe infatti avuto la necessità di 7-8 sacche CP_2
di plasma fresco congelato tempestive”.
6.3.1. Il collegio consulenziale ha, pertanto, concluso nel senso che “il ritardo nel trattamento del paziente (trattamento non tempestivo) e il mancato tentativo di contrastare lo stato di anticoagulazione del paziente stesso ... hanno di fatto reso non più recuperabile una condizione clinica che, se diagnosticata tempestivamente ed altrettanto correttamente e tempestivamente trattata, con elevata probabilità avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Ciò in quanto va tenuto conto del fatto che una diagnosi pag. 10/34 tempestiva e corretta con elevata probabilità avrebbe potuto richiedere esclusivamente un trattamento conservativo, assai più compatibile anche con le comorbidità (o comorbilità) patite dal paziente all'epoca dei fatti e con una più rapida ripresa del paziente. Nel caso di specie, non è risultato né tempestivo né tanto meno sufficiente il trattamento del primo ospedale. Se in tale sede, infatti, i sanitari avessero trattato il sanguinamento come dovuto (con una adeguata ricoagulazione) con elevata probabilità il paziente non sarebbe andato incontro ad exitus.
6.3.2. Tali considerazioni (che trovano conforto nei dati statistici dei pressoché nulli tassi di mortalità associati a sanguinamenti post-politectomia esposti dagli stessi
CCTTUU, nonché nella essenzialità della somministrazione di fattori della coagulazione, affermata anche dal CT officiato in prime cure e dagli stessi TP della qui appellata, i quali hanno concordato sul “ruolo cruciale nel supporto Parte
vitale in situazioni critiche” del PFC “per ripristinare la funzione emostatica e gestire le emergenze emorragiche”) hanno indotto il collegio consulenziale a concludere nel senso che “con elevata probabilità un approccio terapeutico più tempestivo oltre che adeguato al caso di specie avrebbe potuto scongiurare l'exitus” e che, pertanto, “sussiste un chiaro nesso causale tra i trattamenti prestati nel corso del primo ricovero e il decesso del Sig. Lo stesso collegio ha aggiunto che “è altamente Persona_1
probabile che un intervento chirurgico anticipato presso il primo nosocomio avrebbe potuto scongiurare l'exitus in quanto i sanitari erano perfettamente a conoscenza della fonte del sanguinamento e della sua sede e quindi avrebbero potuto arrestare l'emorragia. Il tutto sarebbe avvenuto in un'epoca in cui il paziente non era ancora in condizioni critiche irreversibili”. E' stato, infine, dai CCTTUU escluso che possano addebitarsi condotte colpose ai sanitari dell'ospedale di la cui scelta di sottoporre Pt_3
il paziente ad esame angiografico prima dell'intervento chirurgico è stata ritenuta sostanzialmente corretta (come da letteratura scientifica citata) pur in assenza all'epoca di linee guida di riferimento.
7. Tali conclusioni sono state ribadite dal collegio consulenziale anche in risposta alle osservazioni mosse dai consulenti di parte appellata:
a) quanto a quella tesa a qualificare come “incongruente” la censura di “mancata ricoagulazione” mossa ai sanitari vastesi (i quali, secondo i consulenti di parte,
pag. 11/34 avrebbero invece provveduto ad effettuare, dopo consulto con l'ematologo, la terapia ricoagulante con plasma fresco “per una efficacia terapeutica più tempestiva rispetto alla sola di Vitamina K, che deve essere metabolizzata a livello epatico”, ottenendo una riduzione dell'INR, sceso “dopo poche ore” da 2.8 all'ingresso a 1.8, ancorché il paziente abbia “continuato a sanguinare sia a che anche a anche dopo Pt_3 Pt_3
somministrazione di fattori protrombinici”), il collegio consulenziale ha ribadito quanto già rilevato (e non contestato concretamente dai consulenti di parte) circa l'insufficienza della somministrazione di una sola sacca di plasma fresco congelato, chiarendo che
“una terapia può considerarsi adeguata solo se somministrata con appropriatezza diagnostica e corretta posologia. In medicina non conta solo il corretto principio attivo, dal momento che un'errata posologia può risultare addirittura letale”. Hanno aggiunto che “la terapia con MA CO NG (PFC) non escludeva la somministrazione della vitamina K, antagonista degli anticoagulanti dicumarolici come il e CP_2
che l'effetto “sarebbe stato sinergico, sebbene la vitamina K abbia dei tempi di risposta più lunghi”, quantificati in una nota bibliografica delle note critiche in “alcune ore”, del tutto sufficienti per ottenere un riequilibrio della coagulazione del paziente prima del suo trasferimento a Hanno, altresì, ribadito che, mentre il sanguinamento post- Pt_3
polipectomia è la complicanza (in quanto tale prevista in letteratura ma non completamente prevenibile) più frequente delle colonoscopie operative, “l'evento morte legato a siffatta complicanza emorragica risulta invece essere assolutamente singolare ed insolito, soprattutto data la nota causa del sanguinamento”, riconoscibile già “grazie al raccordo anamnestico del paziente, che ne aveva riferito il primum movens nell'avvenuta polipectomia endoscopica”, ciò che “avrebbe dovuto e potuto agevolare i sanitari nell'algoritmo decisionale di trattamento e indurre gli stessi ad effettuare tutto quanto in loro possesso per trattare correttamente e tempestivamente il sanguinamento occorso”;
b) quanto alla osservazione secondo cui la mancata acquisizione della cartella clinica del ricovero presso l'ospedale di Rimini e dell'intervento ivi praticato lascerebbe
“insoluti dubbi e perplessità relative al numero, alla sede e la tipologia delle lesioni”, il collegio consulenziale ha chiarito che, poiché il sanguinamento all'origine dell'accesso del paziente presso l'ospedale di (causato probabilmente, secondo gli stessi Pt_3
pag. 12/34 TP, dalla caduta di un'escara e, pertanto, non evitabile né fronteggiabile mediante una prolungata sospensione del era una condizione nota da causa nota, CP_2
eventuali profili di responsabilità dei sanitari che avevano effettuato la procedura endoscopica erano irrilevanti rispetto a quelli, sopravvenuti, dei sanitari che avevano preso in carico presso l'ospedale di un paziente (tra l'altro con un valore di Pt_3
11,5gr/dl di emoglobina) che “aveva presentato il sintomo di allarme riconducibile alla presenza di un sanguinamento” e che avrebbe dovuto comunque essere tempestivamente ed adeguatamente trattato, come era possibile (a prescindere dalla mancanza, presso quel nosocomio, di radiologia interventistica), somministrando “le giuste terapie nei corretti dosaggi (vitamina k e PFC)”. Ha, pertanto, ribadito quanto già rilevato nella bozza di relazione e cioè che “non si comprende l'utilità di dover richiedere documentazione sanitaria da altra e precedente struttura quando all'interno della cartella clinica di si può chiaramente risalire alle condizioni cliniche del paziente Pt_3
all'ingresso presso il predetto nosocomio”, allorché il paziente stesso “era in una situazione totalmente reversibile e dunque pienamente gestibile e non in una condizione di irreversibilità”;
c) tale ultima considerazione i consulenti d'ufficio hanno ribadito e ulteriormente argomentato con riferimento alla osservazione dei consulenti di parte tesa – per vero genericamente – a sostenere che l'età e le “gravi comorbidità in politerapia” del paziente avrebbero reso “imprudente procedere immediatamente con una resezione colica”. I CCTTUU hanno, in proposito, ulteriormente chiarito e motivato che “le comorbidità patite dal paziente non devono essere annoverate tra le noxae patogene”
(invero al momento dell'arrivo all'ospedale di “il paziente era in condizioni Pt_3
assolutamente stabili, con valore emoglobinico pari a 11,5 g/dl e in assenza di alterazione né di lattati né di LDH, con valori di pressione arteriosa e frequenza cardiaca ancora buoni: si trattava di anemia modesta e in condizione di reversibilità del quadro clinico”), ma avrebbero dovuto, piuttosto, “essere tenute in debita considerazione dai sanitari”, i quali “avrebbero dovuto intervenire con ancora maggiore urgenza e attenzione”;
d) con riferimento all'osservazione critica secondo cui l'assenza di una chiara e inequivocabile causa di morte accertata mediante esame autoptico renderebbe pag. 13/34 impossibile “stabilire la colpa medica, anche alla stregua del più probabile che non”, i
CCTTUU hanno chiarito ancora una volta le ragioni per cui, nonostante l'assenza di esame autoptico e di conseguenti certezze assolute circa l'eziologia della ischemia mesenterica massiva (se come problematica occorsa durante la procedura angiografica o come conseguenza dello stato ipotensivo e in generale compromesso), i dati clinici ed oggettivi disponibili (e chiaramente esposti nella bozza di relazione, ma – va aggiunto – ignorati dalle osservazioni di parte) consentono di affermare, “con elevata probabilità”, che nel caso in esame l'ischemia mesenterica massiva è da ricondursi alla Non-
Occlusive Mesenteric Ischemia, il cui esordio essi hanno collocato “tra la fine dell'8 aprile 2013 e l'inizio del 9 aprile 2013” e, quindi, in corso di ricovero presso le strutture sanitarie della qui appellata e non in epoca antecedente. In ogni caso, l'ischemia Parte
mesenterica rappresenta solo “l'evento ultimo nella catena delle cause che hanno condotto il paziente ad exitus”, nella quale si sono inserite anche le condotte poste in essere dai sanitari del nosocomio di (la cui responsabilità i CCTTUU qualificano Pt_3
come “chiarissima”), che, senza rispettare le regole della buona pratica medica
(praticando nell'immediatezza del ricovero l'infusione di una sola sacca di PFC a fronte delle 7-8 sacche imposte dal dosaggio riferito al peso del paziente, e quindi del tutto insufficiente a ricoagulare quest'ultimo, in mancanza peraltro di somministrazione di antagonisti del coumadin) “hanno fatto sì che da una condizione reversibile e curabile si passasse ad una condizione di irreversibilità e di criticità che è culminata nell'exitus del paziente”. Hanno, quindi, i CCTTUU, ribadito che le condotte dei sanitari vastesi tradottesi in un intempestivo ed inadeguato tentativo di contrastare lo stato di anticoagulazione del paziente “sono da considerare due elementi di censura importanti e di grave entità, in quanto hanno di fatto reso non più recuperabile una condizione clinica inizialmente reversibile e che, se diagnosticata tempestivamente ed altrettanto correttamente e tempestivamente trattata, con elevata probabilità avrebbe scongiurato l'exitus del paziente. Ciò in quanto va tenuto conto del fatto che una diagnosi tempestiva e corretta con elevata probabilità avrebbe potuto richiedere esclusivamente un trattamento conservativo, assai più compatibile anche con le comorbidità patite dal paziente all'epoca dei fatti e con una più rapida ripresa del paziente”;
pag. 14/34 e) infine, il collegio consulenziale ha ritenuto “completamente ininfluente ai fini della valutazione delle responsabilità” la presenza e la consultazione di familiari medici del paziente, evocata dai TP (non si comprende bene a quale fine), chiarendo peraltro che “non risultano in atti documenti relativi a rifiuti firmati da parte del paziente o dei suoi familiari per trattamenti o terapie”.
8. La difesa dell'appellata (ed appellante incidentale) ha, negli scritti conclusionali, Parte
senza contestare altrimenti i chiarimenti forniti dai CCTTUU alle osservazioni dei propri TP, introdotto nuovi profili di contestazione delle conclusioni del collegio consulenziale, dai quali vorrebbe potersi evincere la carenza di prova del nesso causale tra l'operato dei sanitari vastesi ed il decesso del . Ha, infatti, sostenuto quanto Per_1
segue (si omettono le citazioni di letteratura scientifica la cui esattezza è peraltro non verificabile da questo collegio in mancanza di produzione delle relative fonti): “il paziente si presentava inizialmente con segni attribuibili ad un sanguinamento modesto.
In siffatte condizioni, la terapia antiemorragica estremamente invasiva suggerita dalle
CT sarebbe risultata, più probabilmente che non, letale. La sospensione del CP_2
e la contemporanea somministrazione sia della vitamina K, sia di elevate quantità di plasma fresco congelato, avrebbero certamente indotto un effetto tromboembolico, per eccesso della reazione antiemorragica nonché del calo dell'International Normalized
Ratio (INR). Si tratta del parametro indicativo del tempo necessario per la coagulazione del sangue: più è elevato, maggiore è il rischio emorragico. Più è basso, maggiore è il rischio trombotico, ovvero che il sangue coaguli all'interno dei vasi o del cuore, con la determinazione di eventi embolici o ischemici. È assorbente il rilievo che, nel caso di specie, l'INR durante la degenza a non abbia mai raggiunto valori estremamente Pt_3
elevati, ma si è arrestato al massimo fino a 2,7/2,8. La strategia prescelta, ovvero la sola sospensione del ha indotto un a valori accettabili, con rapida riduzione CP_2 Part
dell'anticoagulazione. Tale effetto è stato raggiunto, pur senza esporre il paziente ed eccessivi rischi sul versante trombotico. L'eventuale somministrazione di vitamina K e plasma fresco congelato in elevate quantità, come suggerito dalle CT in via controfattuale, avrebbe determinato un abbassamento dell'INR estremo e rapidissimo, e avrebbe esposto il ad un rischio trombotico elevato, potenzialmente letale. Per_1
Proprio per tale ragione, specialmente all'epoca dei fatti, la letteratura scientifica pag. 15/34 internazionale non era affatto unanime nella indicazione a sottoporre il paziente con sanguinamento in corso ed in terapia con warfarin a somministrazione di vitamina K contestualmente alla sospensione del farmaco anticoagulante. In sostanza, quindi, si considera la gestione della eccessiva anticoagulazione, ovvero di un INR troppo elevato, una questione aperta e si ritiene che la vitamina K e il plasma fresco congelato 'may be used', ovvero possono essere utilizzati: ma non si fornisce affatto una chiara indicazione, né si ritiene che tali presidi siano necessari o diversi, dovendosi, invece, valutare la situazione complessiva del singolo paziente caso per caso. Dunque, in caso di somministrazione di vitamina K, il rischio di trombomebolismo associato ad una ipercorrezione è assimilabile a quello di sanguinamento dovuto ad una iper anticoagulazione. Inoltre, non è sufficientemente dimostrato che il trattamento con vitamina K abbassi realmente il rischio di emorragie maggiori. Autorevoli sono i sostenitori della tesi secondo la quale, in caso di somministrazione di vitamina K a soggetti che assumono Warfarin e sono in stato di eccessiva anticoagulazione, l'effetto della vitamina K sui sanguinamenti è incerto. Quindi la somministrazione di vitamina K in basse dosi per via orale non diminuisce i sanguinamenti quando l'INR è elevato”.
8.1. Si tratta di argomentazioni che, con riferimento al caso di specie, trovano smentita non solo nelle ben più coerenti e documentate considerazioni svolte dal collegio consulenziale, ma nelle stesse affermazioni contenute nelle osservazioni mosse dai
TP della appellata.
8.2. Intanto, che “la strategia prescelta, ovvero la sola sospensione del ha CP_2
indotto un INR a valori accettabili, con rapida riduzione dell'anticoagulazione” è contraddetto non solo dal fatto che benché ridotto, il valore dell'INR non venne normalizzato, ma da quanto sostenuto dai TP della “nel caso in Parte
osservazione è palese che il valore dell'INR, da 2.8 all'ingresso, con la sospensione del farmaco e l'infusione di plasma congelato, dopo poche ore risulta a 1.8, ma il CP_3
ha continuato a sanguinare sia a che anche a anche dopo somministrazione Pt_3 Pt_3
fattori protrombinici (con l'INR ancora più basso). In un contesto di sanguinamento attivo, la gestione del paziente si concentra sul controllo dell'emorragia e sulla stabilizzazione, piuttosto che sul valore dell'INR. Anche con un INR basso o normale, un paziente può continuare a sanguinare se c'è un danno vascolare attivo, dove pag. 16/34 l'angiografia e altre tecniche interventistiche sono spesso essenziali per un trattamento efficace”.
8.3. In secondo luogo, gli stessi TP hanno sostenuto che “il plasma fresco congelato è un componente vitale della terapia emostatica nei pazienti con gravi problemi di coagulazione, contiene tutti i fattori di coagulazione presenti nel plasma umano, comprese le proteine necessarie per una corretta coagulazione del sangue. Viene utilizzato per ripristinare la funzione emostatica e gestire le emergenze emorragiche, giocando un ruolo cruciale nel supporto vitale in situazioni critiche. La terapia ricoagulante con plasma fresco fu effettuata, nel caso de quo, dopo consulto con l'ematologo per un'efficacia terapeutica più tempestiva rispetto alla sola di Vitamina K, che deve essere metabolizzata a livello epatico”. Come è evidente, nessuna valutazione di incompatibilità tra l'essenziale trattamento con plasma fresco congelato e le condizioni del paziente venne prospettata dagli stessi TP della Al contrario, Parte
i consulenti di parte hanno tentato di valorizzare la avvenuta somministrazione di PFC
(e la mancata somministrazione di vitamina K), senza tuttavia contrastare in alcun modo
(al pari di quanto emerge dagli scritti conclusionali della appellata) l'affermazione dei
CCTTUU circa l'assolutamente insufficiente dosaggio del PFC effettivamente infuso rispetto al peso del paziente e circa la efficacia ricoagulante che l'infusione di una dose adeguata di PFC (ancor più se accompagnata dalla somministrazione di vitamina K o di altri antagonisti del coumadin) avrebbe prodotto nel caso di specie, in considerazione della ancora non grave (al momento del ricovero nel nosocomio vastese) anemizzazione del paziente e nonostante l'età e le patologie croniche dalle quali quest'ultimo era affetto.
8.4. Pertanto, le valutazioni espresse dai CCTTUU (anche in ordine alla utilità della somministrazione di vitamina K nel caso di specie, non a caso somministrata, ma tardivamente, presso l'ospedale di hanno fatto chiaro e preciso riferimento alle Pt_3
caratteristiche del caso concreto, in base alle quali il trattamento con PFC in dosi adeguate, eventualmente accompagnato dall'infusione di vitamina K, era doveroso, secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, e la sua corretta attuazione sarebbe stata, molto più probabilmente che non, idonea a ricoagulare il paziente ed a risolvere un sanguinamento post-polipectomia che (come dimostrano anche i dati statistici di pag. 17/34 mortalità associata a tale tipologia di sanguinamento, riferiti dai CCTTUU e non smentiti dalla appellata), se tempestivamente ed adeguatamente trattato, non Parte
avrebbe determinato l'ipovolemia, la sofferenza cardiaca e l'ischemia mesenterica massiva che, nella progressione della catena eziologica, condussero al decesso di
[...]
. Persona_1
9. Le valutazioni espresse dai CCTTUU officiati in questa sede (ma in realtà già le considerazioni espresse dal CT infine officiato in primo grado, che, dopo avere evidenziato le medesime criticità nell'operato dei sanitari vastesi, le aveva ritenute ininfluenti nell'eziologia del decesso solo in ragione delle trasfusioni di emazie concentrate praticate al paziente, tuttavia inidonee a risolvere il sanguinamento), che la
Corte condivide per la completezza e per la coerenza logica rispetto alle osservazioni critiche dell'appellata (le quali non tengono conto dei dati oggettivi disponibili e tendono sostanzialmente solo a valorizzare una pretesa responsabilità della struttura ove era stato praticato il precedente intervento di polipectomia ed un preteso ruolo causale, rispetto al decesso, dell'età e delle patologia pregresse del paziente), dimostrano – secondo il criterio civilistico di valutazione già sopra ricordato - la ricorrenza, nel caso di specie, di un chiaro nesso causale tra le condotte sanitarie tenute dal personale in servizio presso l'ospedale di ed il decesso del paziente ivi ricoverato (e non tra Pt_3
quelle condotte e mere, sebbene serie e concrete, possibilità di maggiore sopravvivenza del paziente), nonché di una altrettanto chiara connotazione colposa (in quanto non conforme a comuni conoscenze scientifiche già all'epoca acquisite, quali l'essenzialità del tempestivo trattamento del sanguinamento, noto per origine e ubicazione, con dosi di PFC adeguate al peso del paziente) di quelle condotte e la idoneità – in chiave controfattuale – di condotte diverse e conformi alle leges artis appena ricordate ad evitare l'aggravamento dell'emorragia e l'innesco della catena eziologica purtroppo sfociata in quel decesso.
9.1. Va, dunque, escluso che nel caso di specie ricorra una mera perdita di chances di sopravvivenza, che consiste nella privazione della possibilità di un migliore risultato sperato, incerto ed eventuale (Cass. 28993/2019 per tutte) ed è configurabile solo quando vi sia incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'inadempimento medico (si vedano, ad esempio, Cass. 26851/2023; ord. 21415/2024), giacché è stato accertato che pag. 18/34 l'intempestivo ed inadeguato trattamento del paziente presso l'ospedale vastese (pur essendo possibile, anche in relazione all'età ed alle patologie pregresse del paziente stesso, un trattamento tempestivo ed adeguato) determinò l'aggravamento della anemizzazione che condusse alla morte del paziente.
9.2. Va aggiunto che, ove anche fossero ravvisabili errori nell'esecuzione della pregressa polipectomia eseguita nell'ospedale riminese o nel relativo decorso post- operatorio (come sembrerebbe sostenere l'appellata che ha insistito per l'acquisizione della cartella clinica del ricovero del presso quell'ospedale e dell'intervento Per_1
ivi praticato, acquisizione che tuttavia appare irrilevante per le ragioni di seguito esposte), essi non farebbero venire meno il nesso quanto meno concausale con l'aggravamento del sanguinamento e con il decesso del paziente delle condotte poste in essere dai sanitari vastesi, i quali avrebbero potuto, ma non l'hanno fatto, risolvere il sanguinamento e la conseguente anemizzazione (ancora non grave al momento del ricovero presso l'ospedale di ) del paziente mediante un trattamento conservativo Pt_3
tempestivo (come consentito dal collegamento anamnestico del sanguinamento con la precedente polipectomia) ed adeguato. Tale ultimo nesso, ove anche solo concausale, è comunque idoneo a fondare la (piena e non frazionata) responsabilità civile – contrattuale ed extracontrattuale – della struttura sanitaria qui appellata per il suddetto decesso, in forza del consolidato principio, corollario dell'art. 41 c.p. e dell'art. 2055 comma 1 c.c., secondo cui, ove il medesimo fatto dannoso sia imputabile alle condotte di più soggetti, ognuno di essi assume, nei confronti del danneggiato, responsabilità risarcitoria integrale, come dispone la norma da ultimo citata, la quale richiede, ai fini della responsabilità solidale, “solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (così, per tutte, Cass. SU
pag. 19/34 13143/2022). Non gioverebbe, pertanto, all'appellata l'eventuale accertamento del nesso concausale delle condotte dei sanitari che, prima di quelli operanti presso il nosocomio vastese, ebbero in cura il avuto presente che – come ben Per_1
evidenziato dal collegio consulenziale – a nessuna di tali condotte può essere attribuita una efficacia eziologica esclusiva rispetto all'aggravamento del sanguinamento, il cui esordio costituì, a tutto concedere, l'origine di una catena causale nella quale si inserirono – e con preminente grado di efficienza eziologica – quelle dei sanitari dipendenti dall'odierna appellata. La responsabilità (comunque solidale) di quest'ultima nei confronti del danneggiato e dei suoi congiunti non potrebbe essere ridotta, né è stata proposta nel presente giudizio domanda di regresso nei confronti degli asseriti altri responsabili solidali (neanche chiamati in causa) o domanda di accertamento dell'entità del contributo causale degli stessi in vista di una futura domanda di regresso.
9.3. Neanche l'età e le patologie – o comorbilità - dalle quali il era affetto (per Per_1
lo più croniche e, sino al momento del ricovero del 7/4/2013 efficacemente trattate farmacologicamente) possono assumere rilevanza per escludere o ridurre la responsabilità della appellata.
9.3.1. Ove anche si ritenesse che l'età avanzata e le patologie pregresse possano avere assunto un ruolo concausale rispetto al decesso (ma il collegio consulenziale lo ha escluso e non vi sono elementi che consentano di pervenire a diversa conclusione), non sarebbe predicabile alcuna incidenza, anche solo quantitativa, sulla responsabilità risarcitoria dell'appellata. Invero, sotto il profilo della causalità materiale, il principio di equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p. comporta che solo qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, mentre se, invece
(come nel caso di specie), quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno concretamente verificatosi, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza pag. 20/34 eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile, con la conseguenza che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (si vedano, tra le più recenti, Cass. 30521/2019; 5737/2023, nonché, con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria, Cass. 5632/2023, ancor più recentemente richiamata anche da Cass. 9216/2024, secondo cui “in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana”). Ma anche sotto il profilo della causalità giuridica la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) ha affermato che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (Cass. 22724/2022; 6122/2023).
9.3.2. Sotto altro profilo, ove anche l'appellata intendesse (con l'insistito richiamo delle comorbilità del paziente) sostenere che, a tutto concedere, il danno-evento cagionato dalle condotte dei propri sanitari sia consistito nella perdita anticipata, rispetto a quella statisticamente attendibile, della vita del paziente e del rapporto parentale con esso intercorrente, non vi è alcun elemento istruttorio che consenta di accertare che quelle comorbilità ne avrebbero comportato (con certezza anche solo probabilistica) una pag. 21/34 sopravvivenza inferiore (ed in quale determinata misura) all'aspettativa di vita statisticamente media (della quale tengono conto le tabelle applicate ai fini della liquidazione del danno parentale), dovendo al contrario constatarsi che egli aveva raggiunto l'età di 74 anni (rispetto a quella di circa 81 anni della aspettativa media di vita maschile rilevata dall'ISTAT nell'anno 2013) e che le sue condizioni all'ingresso nell'ospedale di non lo esponevano, in quanto tali, a rischio di morte. Pt_3
10. Pertanto, mentre non può trovare accoglimento l'appello incidentale della Parte
deve sin d'ora affermarsi la fondatezza, per ragioni speculari, dei primi due motivi dell'appello principale (con assorbimento del terzo, formulato in via subordinata), dovendosi affermare la responsabilità della suddetta per le conseguenze dannose Parte
derivate al paziente dal progressivo aggravamento delle condizioni di ingresso in ospedale (profilo di danno, richiesto dagli appellanti in quanto eredi, non valutato dalla sentenza impugnata) e poi ai suoi congiunti dal decesso cui quell'aggravamento condusse. Può sin da ora escludersi che tra le conseguenze dannose risarcibili possano essere ricomprese quelle derivate alla vittima primaria da una non meglio precisata lesione del diritto di autodeterminazione, cui si fa fugace riferimento a pag. 11 dell'appello, lesione (diversa da quella della salute del paziente o del legame familiare tra lo stesso e i congiunti) tuttavia non allegata in prime cure e non ammissibilmente allegabile in questa sede (art. 345 c.p.c.). Ciò posto, devono essere individuate – tenendo conto di quanto in proposito allegato e domandato dagli attori oggi appellanti – le conseguenze pregiudizievoli risarcibili in favore di questi ultimi, sia quali eredi che quali prossimi congiunti della vittima primaria dell'illecito.
10.1. Deve, anzitutto, rilevarsi, quanto ai danni richiesti iure hereditatis, che essi consistono nel cd. danno morale terminale e nel cd. danno biologico terminale. Le due tipologie di danno (subite dalla vittima dell'illecito e trasmissibili agli eredi della stessa) si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua pag. 22/34 entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così, da ultimo, Cass. 7923/2024, espressiva di un orientamento che può dirsi consolidato). Nella specie, questa Corte ritiene provata – quanto meno per presunzioni – la sussistenza di entrambi i suddetti pregiudizi, il cui risarcimento va dunque risposto a favore degli appellanti, la cui qualità di eredi di può essere Persona_1
constatata dall'allegato, documentalmente provato (si vedano il certificato di matrimonio tra e ed il certificato di nascita, dai Persona_1 Parte_1
suddetti genitori, di e comunque incontestato rapporto di Parte_2
coniugio e di filiazione che legava gli appellanti alla vittima primaria (e che li rendeva chiamati alla successione legittima di quest'ultima) e dalla accettazione tacita dell'eredità ravvisabile nella stessa domanda risarcitoria avanzata in veste di eredi (si vedano, tra altre, Cass. 22223/2014; ord. 6745/2018).
10.1.1. Quanto al danno biologico terminale, è sufficiente rilevare che il ricovero del paziente si protrasse per circa tre giorni, nel corso dei quali le sue condizioni di salute si aggravarono (per effetto delle condotte sanitarie già ampiamente descritte) sino al ricovero in rianimazione e infine al decesso, ponendo il paziente in una situazione di totale inabilità temporanea per un lasso di tempo certamente apprezzabile.
10.1.2. Quanto al danno morale terminale, dalla cartella clinica emerge (come del resto riportato anche alle pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata) che
[...]
era vigile, cosciente ed orientato nel tempo e nello spazio non solo al Persona_1
momento dell'accesso presso l'ospedale di , ma anche nei giorni successivi di Pt_3
ricovero presso l'ospedale di (si veda la descrizione dell'esame obiettivo Pt_3
dell'8/4/2013 alle ore 17,30, ma anche di quello delle ore 4,00 del giorno successivo, allorché il venne spostato in rianimazione, presentandosi “cosciente e Per_1
collaborante”, così come alle ore 9,00 viene descritto “vigile e cosciente”), ciò che induce a ritenere che egli percepì e si rese conto del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, manifestatosi in modo evidente dopo l'effettuazione dell'angiografia (al rientro in reparto, alle ore 1,00 del 9/4/2013, aumentarono i valori pressori ed un esame rx documentò una congestione polmonare;
alle ore 2,30 viene pag. 23/34 annotato in cartella un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche, soprattutto
“da un punto di vista respiratorio e urinario”, con assenza di diuresi e di urina in vescica, che rese necessario il trasferimento in rianimazione, ove il paziente giunse – come detto – cosciente e collaborante, lamentò dolori addominali, venne sottoposto a consulenza chirurgica e a TAC addome ed infine a intervento chirurgico rivelatosi inutile) ed ebbe dunque coscienza dell'approssimarsi della fine della propria vita.
10.2. La liquidazione del complessivo danno terminale subito dal paziente e trasmesso ai suoi eredi può essere effettuata utilizzando l'apposita tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, nella versione aggiornata all'1/1/2024 (l'ultima resa pubblica) quantifica in € 35.247,00 l'importo risarcitorio del
“danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea” per i primi tre giorni di danno terminale. Chiarito che la richiamata tabella
è stata predisposta ai fini della liquidazione del complessivo “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, come risulta chiaramente dalla relazione di accompagnamento (“onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”), l'importo sopra indicato va riconosciuto per intero agli odierni appellanti in qualità di eredi di , tenuto conto dei principi affermati da Persona_1
Cass. SU 24657/2007 (e dalla successiva giurisprudenza di legittimità), secondo cui i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (come avvenuto nella specie) o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ipotesi che nella specie non ricorre), comunque senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
11. Passando all'esame delle pretese risarcitorie avanzate dagli appellanti iure proprio, esse hanno ad oggetto, sul versante non patrimoniale, il danno conseguente alla lesione definitiva del rapporto parentale che li legava alla vittima primaria e, sul versante pag. 24/34 patrimoniale, il danno consistente, quanto a , nella perdita dei contributi Parte_1
economici conferiti in vita dal coniuge convivente “per i bisogni familiari” e, quanto a
, nell'esborso sostenuto per spese funerarie e nella “contrazione Parte_2
del proprio impegno professionale” determinata dal decesso del padre e dalla necessità di accudire la propria madre.
11.1. Sotto il primo profilo, è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a Cass. SU 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima primaria ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) del rapporto parentale compromette, invero, i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria. Tali conseguenze pregiudizievoli possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, sia quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, potendo essere definito il danno parentale come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti” familiari ed affettivi, “nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così, ad esempio,
Cass. ord. 9196/2018). Esse devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità - in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso
(Cass., 28989/2019; 13158/2021).
11.1.1. Peraltro, il rapporto di stretta parentela o di coniugio o la situazione di convivenza con la vittima, se non rilevano necessariamente quali presupposti di pag. 25/34 risarcibilità del danno in discorso, sono suscettibili di assumere autonoma rilevanza sia ai fini della prova presuntiva della sussistenza del danno stesso (“l''uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti;
in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”: Cass. 22397/2022; ord. 3767/2018), sia ai fini della relativa liquidazione, soprattutto allorché si faccia ricorso a criteri tabellari conformi alle più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità che verranno più avanti esaminate.
11.2. Nella specie, provati documentalmente e comunque incontestati i rapporti di coniugio e di filiazione che legavano gli appellanti a ed Persona_1
altrettanto incontestata la convivenza (protrattasi per un lungo arco di tempo, risalendo il matrimonio all'anno 1967, e attuale al momento del decesso) tra quest'ultimo e la moglie pur in assenza di convivenza, al momento del decesso, con il Parte_1
figlio può dunque ritenersi provato per presunzioni (con Parte_2
conseguente irrilevanza dei primi 5 capitoli di prova articolati in via istrutttoria dagli appellanti) e non smentito da alcuna allegazione contraria lo stretto legame affettivo tra i soggetti suindicati ed i significativi pregiudizi subiti dagli attori-appellanti, nella duplice dimensione di sofferenza interiore e di alterazione esistenziale delle relazioni familiari, in conseguenza del decesso del loro marito e padre.
11.2.1. Alla liquidazione del relativo risarcimento deve procedersi in via necessariamente equitativa, tuttavia ancorata a valori tabellari utilizzati nella prassi giudiziaria (ed avallati, quale criterio equitativo, dalla giurisprudenza di legittimità anche recente: si vedano ad esempio Cass. 10924/2020; ord. 11719/2021). Con particolare riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, la più recente giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. ord. 5948/2023) ritiene equa – ai fini di cui all'art. 1226 c.c. – una liquidazione compiuta con un criterio che rispetti due principi: a) garantisca la parità di trattamento a parità di danni;
b) garantisca adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto. Il rispetto del principio pag. 26/34 della “uniformità pecuniaria di base” esige il ricorso, da parte del giudice di merito, ad un criterio prestabilito e standard di liquidazione, che vene ancorato (per quanto non indefettibilmente) al ricorso a tabelle (quali quella da tempo in uso presso il Tribunale di
Roma, ma anche quella approvata nel giugno 2022 dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano ed aggiornata nel 2024) basate su un sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere (e che quelle appena ricordate contengono) sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi”. Al fine di tenere conto della particolarità della situazione concreta occorre distinguere tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto illecito consistito nell'uccisione di un parente, dovendo reputarsi “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto (presumibilmente) non subire ed invece “eccezionali” (e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento, tanto in aumento quanto in diminuzione) quelle circostanze “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (così, testualmente, da ultimo, Cass.
26440/2022).
11.2.2. Nella specie, ritiene questa Corte (in aderenza ad altre proprie recenti pronunce su casi analoghi ed anche a quanto richiesto dalle parti) di fare ricorso alle tabelle milanesi appena ricordate (le quali “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale” secondo Cass. ord. 37009/2022), senza alcuna maggiorazione risarcitoria, in assenza della allegazione di peculiari ed eccezionali pregiudizi relazionali subiti dai congiunti del . D'altra parte, si è Per_1
già detto che le patologie dalle quali quest'ultimo era affetto non possono comportare alcuna diminuzione (sollecitata dall'appellata) del risarcimento spettante, iure proprio, ai congiunti.
11.2.3. Applicando tali tabelle (e tenendo conto, nel farlo, di quanto emergente dagli atti in ordine alla convivenza della moglie e alla non convivenza del figlio – impegnato pag. 27/34 anche professionalmente a Bologna, come dallo stesso allegato -, nonché alla presenza nel nucleo familiare primario di altri due figli dei coniugi , come da Persona_4
capitolo 2 delle istanze istruttorie), il punteggio complessivo di cui tenere conto è pari, quanto a (che all'epoca del decesso del marito settantatreenne – Parte_1
essendo nato l'[...] - aveva 74 anni di età, conviveva con il coniuge, con il quale la relazione – protrattasi per lunghi anni - deve ritenersi di intensità massima) a 79 punti
(di cui 12 per l'età del congiunto, 12 per quella della vittima, 16 per la convivenza, 9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 30 per l'intensità della relazione parentale con la vittima) e, quanto a (che all'epoca del Parte_2
decesso del padre, con cui non conviveva, aveva 38 anni ed intratteneva con lo stesso una relazione la cui intensità, in mancanza di allegazioni specifiche, non può che ritenersi media) a 58 punti (di cui 12 per l'età della vittima, 22 per quella del congiunto,
9 per il numero di familiari del nucleo primario ancora in vita e 15 per l'intensità della relazione parentale con la vittima). Moltiplicati per i punti di cui sopra i valori del punto base (pari ad € 3.911,00 sia per il coniuge che per il figlio), gli importi risarcitori risultano ammontare ad € 308.969,00 in favore di e ad € 226.838,00 in Parte_1
favore di . Parte_2
12. Resta da valutare la sussistenza e la eventuale entità del danno patrimoniale preteso dagli appellanti nei termini sopra ricordati.
12.1. Mentre va constatato che ha dimostrato (producendo la Parte_2
fattura quietanzata n. 91/2013 emessa il 22/4/2013 nei suoi confronti dalla Agenzia
Funebre Lemme s.n.c. di ) di avere sostenuto un esborso pari ad € 2.301,81 per Pt_3
“servizio funebre e disbrigo pratiche” relativi al defunto Persona_1
esborso che integra un danno patrimoniale emergente la cui risarcibilità, in favore del predetto attore-appellante, pare indubbia, deve invece escludersi che vi sia idonea e sufficiente prova dell'ulteriore pregiudizio patrimoniale lamentato, del tutto genericamente, da il quale ha prodotto solo un contratto di Parte_2
collaborazione con la Università di Bologna, asserendo di avere dovuto ridurre, in conseguenza del decesso del padre, l'attività professionale svolta in tale ultima città. Di tale circostanza ha inteso offrire solo prova testimoniale, articolando un capitolo (“Vero che, a seguito dei fatti per cui è causa, il Sig. si è visto costretto a Parte_2
pag. 28/34 ridimensionare la propria attività professionale nello studio di Bologna, nonchè quella di assistente universitario nella stessa città dovendo egli provvedere alle necessità quotidiana dell'anziana madre malata?”) alla cui ammissione osta la genericità e l'assenza, comunque, di dati precisi in ordine alla entità anche solo approssimativa della concreta incidenza negativa sui redditi dell'appellante dell'asserito
“ridimensionamento” dell'attività professionale, non risultando alcuna documentazione relativa ai redditi percepiti prima e dopo il decesso del padre.
12.2. La pretesa risarcitoria di deve, invece, trovare accoglimento. Parte_1
Occorre, in proposito, considerare che dal compendio istruttorio (ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi di relative agli anni dal 2010 al 2013) Persona_1
emergono le seguenti circostanze:
a) era, nel periodo indicato, fiscalmente a carico del marito;
Parte_1
b) ha percepito, nel periodo suindicato e tralasciando i redditi Persona_1
dei terreni e dei fabbricati, redditi da pensione, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e redditi derivanti dalla professione di geometra (proseguita anche dopo la maturazione della pensione), il cui ammontare netto, nell'anno 2012, era pari a circa €
25.000,00 annui, di cui € 16.000,00 da pensione/lavoro dipendente assimilato;
c) il nucleo familiare era composto solo dai due coniugi, entrambi anziani e affetti da varie patologie croniche.
12.2.1. Può, dunque, ritenersi presuntivamente provato che il destinasse una Per_1
quota non irrilevante del proprio reddito alla soddisfazione delle esigenze della moglie con lui convivente ed a suo carico, la quale, a seguito ed in conseguenza del suo decesso, ha perduto simile contribuzione economica, venendo così a subire un sicuro danno patrimoniale.
12.3. La determinazione quantitativa di tale danno, secondo i criteri convalidati dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Cass. 6619/2018; 3758/2007), deve tenere conto, da un lato, delle presumibili variazioni nel tempo dei redditi del de cuius, se fosse rimasto in vita (redditi che nella specie, quanto alla componente professionale, avrebbero probabilmente subito progressivi decrementi, anziché incrementi, data l'età avanzata di ) e, dall'altro lato, ancora in Persona_1
senso riduttivo, dell'importo (cd. quota sibi) che la vittima avrebbe presumibilmente pag. 29/34 destinato a sé, alle spese per la produzione del reddito o al risparmio (importo che nella specie, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di cura di entrambi i componenti, può essere determinato nella percentuale del 50%). Pertanto, la quota di reddito che il de cuius avrebbe verosimilmente destinato ai bisogni della moglie e che quest'ultima ha perduto a causa del decesso del primo, può essere determinata in € 10.000,00 annui. Tenendo conto del parametro dell'aspettativa di vita media del de cuius (in assenza del decesso), pari ad otto anni, oltre i quali la contribuzione in esame sarebbe comunque prevedibilmente cessata, e considerato che, poiché il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito della vittima primaria assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale e non è prevedibile, in base al parametro dell'aspettativa di vita media, che l'elargizione del de cuius sarebbe proseguita nel periodo successivo alla odierna liquidazione
(configurandosi, solo in tal caso ed in tali limiti, un lucro cessante futuro la cui liquidazione richieda l'applicazione di un criterio di capitalizzazione: si veda Cass.
10321/2018), il danno emergente da liquidare in favore di è Parte_1
quantificabile in € 80.000,00, pari ai contributi economici di cui ella avrebbe beneficiato ove il coniuge fosse rimasto in vita.
12.4. È appena il caso di rilevare che alcuna rilevanza, nel senso di escludere la sussistenza del danno patrimoniale in esame o di ridurre l'entità della relativa liquidazione, può conferirsi alla circostanza che la ha acquisito, in Pt_1
conseguenza della morte del marito, il diritto alla pensione di reversibilità pari al 60% di quella percepita in vita dal de cuius. La giurisprudenza nomofilattica (Cass. SU
12564/2018) ha, invero, escluso che possa operare in simili casi una compensatio lucri cum damno, affermando il principio secondo cui “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”.
pag. 30/34 13. In conclusione, il risarcimento spettante agli odierni appellanti per i danni riconosciuti come risarcibili iure hereditatis è pari, in valore attuale, ad € 35.247,00, mentre quello per i danni risarcibili iure proprio è pari, in valore attuale, ad €
388.969,00 in favore di e ad € 229.139,81 in favore di Parte_1 Parte_2
.
[...]
13.1. Poiché, secondo principi giurisprudenziali consolidati (quanto meno dopo Cass.
SU 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva – salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta – il predetto lucro cessante. Tuttavia, tali interessi non vanno calcolati né sulla sola somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (si vedano, tra le più recenti, Cass. Ordd. 8766/2018 e 2979/2023).
13.2. Va precisato che gli interessi da prendere in considerazione quale criterio equitativo di quantificazione del lucro cessante da ritardo (al pari di quelli che decoreranno dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo) sono quelli previsti dal comma 1 e non dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Infatti, in fattispecie quali la presente, oltre ad essere dubbia la stessa applicabilità di tale ultima norma (si veda, per l'espressione del dubbio, Cass. SU 12449/2024 in motivazione), la determinazione del criterio di ristoro del pregiudizio da ritardo non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, sicché, da un lato, la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione di tale danno non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.; dall'altro lato, il ricorso agli interessi legali per così dire ordinari (quelli previsti dal comma 1 dell'art.
pag. 31/34 1284 c.c.) è l'unico che può nella specie trovare applicazione (quale misura minima ed ordinaria, e quindi presuntivamente accertabile, del pregiudizio in questione), in assenza di allegazione di elementi che possano giustificare la sua inadeguatezza all'effettivo ristoro del danno subito (si vedano, in proposito, Cass. 19063/2023; ord. 14285/2025).
13.3. Pertanto, le somme come sopra determinate, espresse in valore rapportato alla data odierna, dovranno essere devalutate (secondo gli indici FOI Istat) all'aprile 2013 e, quindi, maggiorate degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal
9/4/2013, interessi da calcolare sugli importi iniziali e poi anno per anno rivalutati
(sempre secondo gli indici FOI Istat), al fine di pervenire alla compiuta liquidazione del danno alla data odierna. Sulle somme in tal modo quantificate (ed ormai costituenti debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c..
14. In tali complessivi termini la sentenza impugnata deve essere riformata. La riforma impone, per l'effetto estensivo di cui all'art. 336 c.p.c., di regolare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in base all'esito risultante dalla riforma stessa, che vede soccombente la oggi appellata (soccombente anche rispetto all'appello incidentale Parte
proposto, che deve essere – come già detto – rigettato), la quale deve dunque essere condannata al rimborso, in favore solidale degli attori-appellanti, delle spese stesse, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014 (nelle diverse versioni in vigore all'epoca della conclusione delle attività defensionali nei due gradi di giudizio), tenuto conto del valore del decisum (più precisamente corrispondente, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, non alla somma degli importi delle distinte condanne, ma alla condanna – € 388.969,00 - di importo più elevato:
Cass. 10367/2024), delle attività processuali effettivamente svolte (che comprendono per entrambi i gradi anche la fase di trattazione ed istruttoria), dell'aumento del 30% del compenso previsto dall'art. 4, comma 2 del dm citato, nonché degli esborsi documentati.
14.1. Le spese delle consulenze tecniche espletate nei due gradi di giudizio ed ivi liquidate vanno definitivamente poste a carico della sola appellata, la quale è Parte
pag. 32/34 obbligata a rimborsare alle altre parti quanto eventualmente a tale titolo anticipatamente corrisposto.
14.2. Infine, il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla comporta la necessità Parte
di dare atto, a norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale della Controparte_1
2) in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle seguenti somme, tutte da maggiorare di interessi da calcolare secondo i criteri specificati in motivazione (ai punti da 13.1 a 13.3):
a) in favore di e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
ed a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da Persona_1
quest'ultimo, € 35.247,00;
b) in favore di € 388.969,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in proprio;
c) in favore di € 229.139,81, a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali patiti in proprio;
3) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a rimborsare a e , in solido, le spese Parte_1 Parte_2
di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 27.803,10, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al presente grado, in € 26.154,70, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge per compensi, oltre € 1.349,00 per esborsi sostenuti nei due gradi;
4) pone ad esclusivo carico della le spese di CT Controparte_1
liquidate in entrambi i gradi di giudizio;
5) dà atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte della
[...]
ed ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, di una ulteriore Controparte_1
pag. 33/34 somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello incidentale interamente rigettato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta l'11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 34/34