Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4199
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione della normativa sulla riserva di attività degli agenti in attività finanziaria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di promozione e conclusione dei contratti revolving non rientri nella deroga prevista per il credito finalizzato e che la violazione di tale normativa imperativa comporti la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità contrattuale

    La declaratoria di nullità del contratto comporta che non è applicabile il tasso debitore contrattuale, ma il rimborso del capitale utilizzato deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    Le spese di lite seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4199
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4199
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo