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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 692/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 692/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Primo Giorgio Belardi, presso il cui studio in
Chianciano Terme (SI), Via Giuseppe Di Vittorio n. 125, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, 692/2025 N. R.G. 2 / 7
per l'Avv. Primo Giorgio Belardi conclude come al ricorso: Parte_1
“Sulla responsabilità genitoriale – Le figlie e Persona_1 Persona_2 saranno affidate esclusivamente alla madre e collocate presso la sua residenza in
Montepulciano, Via Marino n.42, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, tenendo conto delle difese e delle richieste del sig. . Sulle modalità di concorso al mantenimento dei figli minori – a) Il CP_1 padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle due figlie minori la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili;
oltre le spese straordinarie al 50% così come definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Siena.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi l'8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 4.4.2025, Parte_1 cittadina britannica, esponeva che aveva intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale erano nate le figlie a Montepulciano CP_1 Persona_3
l'11.7.2002, a Montepulciano il 30.4.2008, e il Persona_2 Persona_4
27.1.2010 a Montepulciano, relazione terminata nel 2022, e che da allora l' non CP_1 si era più occupato delle figlie;
chiedeva l'affidamento esclusivo, con collocamento presso di sé, e un contributo al mantenimento delle medesime a carico del padre.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva. CP_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c. del 16.9.2025 ed effettuata l'audizione di una delle figlie minorenni, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza del 16.9.2025, le parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di regolamentazione dei rapporti Pt_1 tra i genitori ed i figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi degli artt.
337-bis e ss. c.c. e degli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c.. 692/2025 N. R.G. 3 / 7
Venendo in considerazione una controversia connotata da elementi di estraneità, in quanto relativa ad un rapporto familiare coinvolgente un soggetto straniero, la madre ricorrente è di nazionalità britannica, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. Regolamento
Bruxelles II-ter) il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III,
29 novembre 2007, n. 68, seppure con riferimento al previgente Regolamento (CE) del
27 novembre 2003 n. 2201 ma con principio estensibile anche al presente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In tale regolamento, con riferimento alla “responsabilità genitoriale”, l'art. 7 comma 1 prevede la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato in cui “il minore risiede abitualmente”.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto
Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei minori, ai sensi dell'art. 7 cit., posto che le minori in questione sono domiciliate in Montepulciano (SI), unitamente alla madre (docc. 1, 2, 3 e 4 fasc.ricorrente).
Per quanto riguarda la legge applicabile, si deve tener conto della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con Legge 18 giugno 2015, n. 101, la quale, all'art. 17 dispone che “l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore”.
Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile la legge italiana, posto che, come detto,
i minori risultano domiciliati in Montepulciano (SI).
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473- bis.11 c.p.c., norma generale richiamata dall'art. 473-bis.47 c.p.c., ovvero dalla norma che specificamente si occupa della competenza per i procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, dispone che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano 692/2025 N. R.G. 4 / 7
un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie - come detto -, i minori risultano residenti in [...], all'interno del territorio del Tribunale di Siena.
* * * * * * *
Passando quindi al merito della controversia, quanto all'affidamento delle figlie minorenni, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, è noto, che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).
Nel caso di specie, incontestata l'idoneità genitoriale della ricorrente si deve Pt_1 considerare che, per quanto riferito dalla medesima, il padre si è da tempo disinteressato delle figlie, anche sotto il profilo economico;
tale circostanza è stata confermata dalla figlia minorenne la quale, nel corso della sua Persona_4 audizione, ha chiaramente affermato: “non vedo mio padre da tantissimo tempo, non ricordo nemmeno più da quando e non ho nessuna intenzione di vederlo;
mi sta bene la situazione attuale e non intendo modificarla”; la stessa ha quindi aggiunto che
“sicuramente, le stesse considerazioni valgono per le mie sorelle”. Ulteriore indiretta conferma del disinteresse del resistente deve essere tratta dal suo comportamento CP_1 processuale, posto che il suddetto resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio ma è rimasto contumace e non è neanche comparso all'udienza.
Si deve pertanto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre.
Conseguentemente, la responsabilità genitoriale, pur rimanendo attribuita a entrambi i genitori, verrà esercitata esclusivamente dalla ricorrente Peraltro, si deve Pt_1 692/2025 N. R.G. 5 / 7
ricordare che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori, anche in ipotesi di affidamento esclusivo ad uno dei due, ai sensi dell'art. 337-quater ultimo comma c.c..
Si deve altresì disporre il collocamento delle figlie medesime presso la madre, con cui già attualmente vivono.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, in applicazione del principio per cui, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare, il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione - anche concordata dai genitori - che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (in tal senso, ex multis, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501), la casa familiare, sita in Montepulciano (SI), Via Giuseppe Marino n. 42 deve essere affidata alla ricorrente che vi abiterà con le figlie. Pt_1
Quanto al regime di visita e di frequentazione dei minori da parte del padre, si deve prendere atto del fatto che l' il quale - come detto - non frequenta attualmente le CP_1 figlie, non si è costituito e non ha avanzato alcuna richiesta;
in questo quadro, considerato che neanche le figlie appaiono intenzionate a vederlo, appare pertanto opportuno, allo stato, non disporre nulla sul regime di frequentazione e visita.
Quanto al contributo al mantenimento delle due figlie minorenni richiesto dalla ricorrente si deve premettere che, per come evidenziato in giurisprudenza, a Pt_1 seguito della separazione personale dei coniugi (ma analoghe considerazioni valgono in ogni ipotesi di crisi familiare), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018,
n. 4811); in particolare, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al 692/2025 N. R.G. 6 / 7
solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2020, n. 16739).
In questa prospettiva, dalla documentazione reddituale prodotta risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile di € 5.788,00 nel 2020, di € Pt_1
4.237,00 nel 2021 e di € 18.018,00 nel 2022 (docc. 8, 9 e 10 fasc.ricorrente); la medesima percepisce uno stipendio mensile di circa € 1400,00 (ha prodotto una busta paga di € 1582,00, contenente anche la tredicesima e la quattordicesima - doc. 6 fasc.ricorrente), è proprietaria di un'autovettura (doc. 11 fasc.ricorrente) e titolare di conto corrente (doc. 12 fasc.ricorrente) ma è tenuta a pagare un canone mensile di locazione per l'immobile ove vive di € 550,00 (doc. 7 fasc.ricorrente). Nessun elemento è invece disponibile con riferimento alla posizione dell' CP_1
Ed allora, tenuto conto del reddito della ricorrente e del fatto che la medesima è collocataria in via esclusiva delle due figlie minorenni, appare ragionevole accogliere la richiesta avanzata dalla stessa ricorrente e disporre l'attribuzione di un contributo al mantenimento delle figlie, a carico del padre, di € 400,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), con ripartizione a metà delle spese straordinarie, per come previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
* * * * * * *
Tenuto conto della natura della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018 n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti in causa nei confronti delle figlie minorenni sia così regolamentato: 692/2025 N. R.G. 7 / 7
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre Parte_1 con collocamento presso la stessa;
- assegna la casa familiare, sita in Montepulciano (SI), Via Giuseppe Marino n. 42 a
Parte_1
- attribuisce a per il mantenimento delle figlie minorenni, un Parte_1 contributo di € 200,00 ciascuna (€ 400,00 complessive) a carico di da CP_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 692/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Primo Giorgio Belardi, presso il cui studio in
Chianciano Terme (SI), Via Giuseppe Di Vittorio n. 125, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, 692/2025 N. R.G. 2 / 7
per l'Avv. Primo Giorgio Belardi conclude come al ricorso: Parte_1
“Sulla responsabilità genitoriale – Le figlie e Persona_1 Persona_2 saranno affidate esclusivamente alla madre e collocate presso la sua residenza in
Montepulciano, Via Marino n.42, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo il prudente apprezzamento del Tribunale, tenendo conto delle difese e delle richieste del sig. . Sulle modalità di concorso al mantenimento dei figli minori – a) Il CP_1 padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle due figlie minori la somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00) mensili;
oltre le spese straordinarie al 50% così come definite dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Siena.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi l'8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 4.4.2025, Parte_1 cittadina britannica, esponeva che aveva intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale erano nate le figlie a Montepulciano CP_1 Persona_3
l'11.7.2002, a Montepulciano il 30.4.2008, e il Persona_2 Persona_4
27.1.2010 a Montepulciano, relazione terminata nel 2022, e che da allora l' non CP_1 si era più occupato delle figlie;
chiedeva l'affidamento esclusivo, con collocamento presso di sé, e un contributo al mantenimento delle medesime a carico del padre.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva. CP_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c. del 16.9.2025 ed effettuata l'audizione di una delle figlie minorenni, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza del 16.9.2025, le parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di regolamentazione dei rapporti Pt_1 tra i genitori ed i figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi degli artt.
337-bis e ss. c.c. e degli artt. 473-bis.11 e ss. c.p.c.. 692/2025 N. R.G. 3 / 7
Venendo in considerazione una controversia connotata da elementi di estraneità, in quanto relativa ad un rapporto familiare coinvolgente un soggetto straniero, la madre ricorrente è di nazionalità britannica, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione il
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (c.d. Regolamento
Bruxelles II-ter) il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III,
29 novembre 2007, n. 68, seppure con riferimento al previgente Regolamento (CE) del
27 novembre 2003 n. 2201 ma con principio estensibile anche al presente, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In tale regolamento, con riferimento alla “responsabilità genitoriale”, l'art. 7 comma 1 prevede la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato in cui “il minore risiede abitualmente”.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto
Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei minori, ai sensi dell'art. 7 cit., posto che le minori in questione sono domiciliate in Montepulciano (SI), unitamente alla madre (docc. 1, 2, 3 e 4 fasc.ricorrente).
Per quanto riguarda la legge applicabile, si deve tener conto della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,
l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con Legge 18 giugno 2015, n. 101, la quale, all'art. 17 dispone che “l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore”.
Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile la legge italiana, posto che, come detto,
i minori risultano domiciliati in Montepulciano (SI).
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473- bis.11 c.p.c., norma generale richiamata dall'art. 473-bis.47 c.p.c., ovvero dalla norma che specificamente si occupa della competenza per i procedimenti di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale, dispone che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano 692/2025 N. R.G. 4 / 7
un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie - come detto -, i minori risultano residenti in [...], all'interno del territorio del Tribunale di Siena.
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Passando quindi al merito della controversia, quanto all'affidamento delle figlie minorenni, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente, è noto, che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).
Nel caso di specie, incontestata l'idoneità genitoriale della ricorrente si deve Pt_1 considerare che, per quanto riferito dalla medesima, il padre si è da tempo disinteressato delle figlie, anche sotto il profilo economico;
tale circostanza è stata confermata dalla figlia minorenne la quale, nel corso della sua Persona_4 audizione, ha chiaramente affermato: “non vedo mio padre da tantissimo tempo, non ricordo nemmeno più da quando e non ho nessuna intenzione di vederlo;
mi sta bene la situazione attuale e non intendo modificarla”; la stessa ha quindi aggiunto che
“sicuramente, le stesse considerazioni valgono per le mie sorelle”. Ulteriore indiretta conferma del disinteresse del resistente deve essere tratta dal suo comportamento CP_1 processuale, posto che il suddetto resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio ma è rimasto contumace e non è neanche comparso all'udienza.
Si deve pertanto disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre.
Conseguentemente, la responsabilità genitoriale, pur rimanendo attribuita a entrambi i genitori, verrà esercitata esclusivamente dalla ricorrente Peraltro, si deve Pt_1 692/2025 N. R.G. 5 / 7
ricordare che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori, anche in ipotesi di affidamento esclusivo ad uno dei due, ai sensi dell'art. 337-quater ultimo comma c.c..
Si deve altresì disporre il collocamento delle figlie medesime presso la madre, con cui già attualmente vivono.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, in applicazione del principio per cui, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare, il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione - anche concordata dai genitori - che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (in tal senso, ex multis, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501), la casa familiare, sita in Montepulciano (SI), Via Giuseppe Marino n. 42 deve essere affidata alla ricorrente che vi abiterà con le figlie. Pt_1
Quanto al regime di visita e di frequentazione dei minori da parte del padre, si deve prendere atto del fatto che l' il quale - come detto - non frequenta attualmente le CP_1 figlie, non si è costituito e non ha avanzato alcuna richiesta;
in questo quadro, considerato che neanche le figlie appaiono intenzionate a vederlo, appare pertanto opportuno, allo stato, non disporre nulla sul regime di frequentazione e visita.
Quanto al contributo al mantenimento delle due figlie minorenni richiesto dalla ricorrente si deve premettere che, per come evidenziato in giurisprudenza, a Pt_1 seguito della separazione personale dei coniugi (ma analoghe considerazioni valgono in ogni ipotesi di crisi familiare), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018,
n. 4811); in particolare, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al 692/2025 N. R.G. 6 / 7
solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2020, n. 16739).
In questa prospettiva, dalla documentazione reddituale prodotta risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile di € 5.788,00 nel 2020, di € Pt_1
4.237,00 nel 2021 e di € 18.018,00 nel 2022 (docc. 8, 9 e 10 fasc.ricorrente); la medesima percepisce uno stipendio mensile di circa € 1400,00 (ha prodotto una busta paga di € 1582,00, contenente anche la tredicesima e la quattordicesima - doc. 6 fasc.ricorrente), è proprietaria di un'autovettura (doc. 11 fasc.ricorrente) e titolare di conto corrente (doc. 12 fasc.ricorrente) ma è tenuta a pagare un canone mensile di locazione per l'immobile ove vive di € 550,00 (doc. 7 fasc.ricorrente). Nessun elemento è invece disponibile con riferimento alla posizione dell' CP_1
Ed allora, tenuto conto del reddito della ricorrente e del fatto che la medesima è collocataria in via esclusiva delle due figlie minorenni, appare ragionevole accogliere la richiesta avanzata dalla stessa ricorrente e disporre l'attribuzione di un contributo al mantenimento delle figlie, a carico del padre, di € 400,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), con ripartizione a metà delle spese straordinarie, per come previste nel protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
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Tenuto conto della natura della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018 n.
77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti in causa nei confronti delle figlie minorenni sia così regolamentato: 692/2025 N. R.G. 7 / 7
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre Parte_1 con collocamento presso la stessa;
- assegna la casa familiare, sita in Montepulciano (SI), Via Giuseppe Marino n. 42 a
Parte_1
- attribuisce a per il mantenimento delle figlie minorenni, un Parte_1 contributo di € 200,00 ciascuna (€ 400,00 complessive) a carico di da CP_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre alla metà delle spese straordinarie, per come disciplinate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi