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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/12/2024, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 620/2024
Oggi 03/12/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv. avv.ti GANCI FABIO Parte_1
Per la dott.ssa USHA NTroparte_1
LOPALCO e la dott.ssa NTroparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . L'avv. Ganci dichiara di aderire alla quantificazione effettuata in via NTr subordinata dal
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli , Fabio Ganci e Parte_1
Giovanni Rinaldi
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis NTroparte_1
cpc dalla dott.ssa Usha Lopalco e dalla dott.ssa. NTroparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2021 , in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , ora NTroparte_1 [...]
- Per l'effetto, condannare il , ora NTroparte_1 NTroparte_1 [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei NTroparte_1
giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.466,64 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare: nel pag. 2 merito, in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierno ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5-8-2024 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova il per sentire NTroparte_1
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente rilevava che ha verificato che Parte_1 con i ratei stipendi già corrisposti per l' anno scolastico 2020/2021 non ha percepito la retribuzione professionale docenti ossia l' indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del NT 15.03.2001 e corrisposta dal sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno ( come da Nota ministeriale “Istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l'e.f. 2013”) e che la ricorrente, pertanto, nonostante per l'anno scolastico 2020/2021 abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti .
Rivendicava , con ampie e argomentate motivazioni , il diritto della ricorrente al detto compenso accessorio , rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL
Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili. ; che l'art. 38 del CCNL
Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50 ; che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine,
pag. 3 ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal
01.01.2022 ammonta a € 184,50; che la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999 e che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021
- € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022
Deduceva che la parte ricorrente durante l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato 252 giorni e che quindi la somma dovuta dal , a partire dal 1° marzo 2018 NTroparte_1
e sino al 31.12.2021, ammonta a € 5,82 x 252 giorni, per un importo complessivo di € 1.466,64
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso. CP_5
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di
“processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute rimarcando che la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese e che il proporzionamento della RPD alla durata e all'orario del servizio trova fondamento nelle statuizioni del comma 10 dell'art. 39 del citato CCNL del Comparto Scuola del 2007, tuttora vigenti per effetto del disposto del comma 10 dell'art. 1 del CCNL del 19/04/2018.
Osservava inoltre che il procuratore della ricorrente non ha tenuto conto del fatto che nell'a.s. 2020/21 la è stata assente per malattia, dal 23/10/2020 al 31/10/2020 e dal Pt_1
01/11/2020 al 09/11/2020 con la conseguenza che non deve essere conteggiata la quota di RPD giornaliera nei predetti periodi di malattia stante il disposto dell'art.71, co.1, del D.L. n.
112/2008, convertito nella L. 133/2008 in quanto ai sensi di tale norma infatti, per ogni singolo periodo di malattia, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio e che, pertanto, non ha pag. 4 correttamente preso in considerazione l'effettivo numero di giorni di servizio svolto nei periodi in contestazione
In via subordinata quindi quantificava la somma eventualmente dovuta alla ricorrente in complessivi euro 1.361,88
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto: “l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass.
27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7
CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto pag. 5 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
Poche parole per dire che “l'eccezione di prescrizione” che compare nelle conclusioni è palesemente destituita di fondamento posto che la pretesa azionata si riferisce all'anno scolastico 2020/2021
Di contro , la contestazione in ordine al quantum è fondata tanto e' vero che la parte ricorrente NT ha aderito alla quantificazione della minor somma dovuta effettuata dal , implicitamente concordando sui presupposti della suddetta decurtazione .
Non resta che condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 1361,88 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
NT accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro € 1361,88 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle
[...]
spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf,
IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 3.12.2024
Il Giudice
Simona Gerola
pag. 6
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 620/2024
Oggi 03/12/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv. avv.ti GANCI FABIO Parte_1
Per la dott.ssa USHA NTroparte_1
LOPALCO e la dott.ssa NTroparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . L'avv. Ganci dichiara di aderire alla quantificazione effettuata in via NTr subordinata dal
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Walter Miceli , Fabio Ganci e Parte_1
Giovanni Rinaldi
RICORRENTI contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis NTroparte_1
cpc dalla dott.ssa Usha Lopalco e dalla dott.ssa. NTroparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2021 , in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , ora NTroparte_1 [...]
- Per l'effetto, condannare il , ora NTroparte_1 NTroparte_1 [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei NTroparte_1
giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.466,64 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare: nel pag. 2 merito, in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall' odierno ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato, tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente maturati ed escluso il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5-8-2024 conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Mantova il per sentire NTroparte_1
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Il procuratore della parte ricorrente rilevava che ha verificato che Parte_1 con i ratei stipendi già corrisposti per l' anno scolastico 2020/2021 non ha percepito la retribuzione professionale docenti ossia l' indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del NT 15.03.2001 e corrisposta dal sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno ( come da Nota ministeriale “Istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l'e.f. 2013”) e che la ricorrente, pertanto, nonostante per l'anno scolastico 2020/2021 abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti .
Rivendicava , con ampie e argomentate motivazioni , il diritto della ricorrente al detto compenso accessorio , rilevando, in estrema sintesi, che la retribuzione professionale docenti, pur essendo considerata un compenso collegato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, è stata illegittimamente negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie mentre il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno .
Evidenziava che la retribuzione professionale docenti, a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio, ai sensi dell'art. 87 del CCNL
Scuola 29.11.2007 ammontava, sino al 28.02.2018, a € 164,00 mensili. ; che l'art. 38 del CCNL
Scuola del 2016/2018 ha statuito un aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal 01.03.2018 ammontava a € 174,50 ; che l'art. 14 del CCNL Scuola del 2019/2021, infine,
pag. 3 ha statuito un ulteriore aumento della retribuzione professionale docenti, stabilendo che dal
01.01.2022 ammonta a € 184,50; che la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999 e che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pertanto, è pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018 al 31.12.2021
- € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) a partire dal 1° gennaio 2022
Deduceva che la parte ricorrente durante l'anno scolastico 2020/21 ha lavorato 252 giorni e che quindi la somma dovuta dal , a partire dal 1° marzo 2018 NTroparte_1
e sino al 31.12.2021, ammonta a € 5,82 x 252 giorni, per un importo complessivo di € 1.466,64
Si costituiva il contestando la fondatezza del ricorso. CP_5
Il funzionario del convenuto, in sintesi, rilevava che deve escludersi dal novero dei destinatari della RPD il personale che presta servizio con contratti a tempo determinato per "supplenza breve e saltuaria", poiché si tratta di una tipologia di rapporto che non comporta l'attuazione di
“processi innovatori” né alcun “miglioramento del servizio scolastico” meritevoli della RPD e che tale esclusione, lungi dall'essere casuale, è del tutto logica, giustificata e legittima, anche alla luce della normativa eurounitaria invocata da controparte e che la mancata partecipazione dei supplenti temporanei alle predette attività costituisce quindi una "ragione oggettiva" anche ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tale da giustificare la diversità di trattamento degli stessi rispetto ai soggetti indicati dall'art. 25
In via subordinata contestava la quantificazione delle somme asseritamente dovute rimarcando che la corresponsione della RPD va proporzionata all'orario di insegnamento, se inferiore a quello di cattedra, e al periodo di servizio, se minore di un mese e che il proporzionamento della RPD alla durata e all'orario del servizio trova fondamento nelle statuizioni del comma 10 dell'art. 39 del citato CCNL del Comparto Scuola del 2007, tuttora vigenti per effetto del disposto del comma 10 dell'art. 1 del CCNL del 19/04/2018.
Osservava inoltre che il procuratore della ricorrente non ha tenuto conto del fatto che nell'a.s. 2020/21 la è stata assente per malattia, dal 23/10/2020 al 31/10/2020 e dal Pt_1
01/11/2020 al 09/11/2020 con la conseguenza che non deve essere conteggiata la quota di RPD giornaliera nei predetti periodi di malattia stante il disposto dell'art.71, co.1, del D.L. n.
112/2008, convertito nella L. 133/2008 in quanto ai sensi di tale norma infatti, per ogni singolo periodo di malattia, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio e che, pertanto, non ha pag. 4 correttamente preso in considerazione l'effettivo numero di giorni di servizio svolto nei periodi in contestazione
In via subordinata quindi quantificava la somma eventualmente dovuta alla ricorrente in complessivi euro 1.361,88
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
La causa, istruita sulla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta di un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte .
La “Retribuzione Professionale Docenti” rivendicata dalla parte ricorrente ha infatti natura fissa e continuativa , non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, pertanto trova piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione si è quindi espressa in senso favorevole al docente con il seguente principio di diritto: “l'art.7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass.
27.7.2018 n. 20015).
Il principio è stato ribadito anche recentemente dalla Cassazione che ha avvallato l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo appunto al disposto dell'art. 7
CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto pag. 5 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass 6293/2020)
Poche parole per dire che “l'eccezione di prescrizione” che compare nelle conclusioni è palesemente destituita di fondamento posto che la pretesa azionata si riferisce all'anno scolastico 2020/2021
Di contro , la contestazione in ordine al quantum è fondata tanto e' vero che la parte ricorrente NT ha aderito alla quantificazione della minor somma dovuta effettuata dal , implicitamente concordando sui presupposti della suddetta decurtazione .
Non resta che condannare il convenuto al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 1361,88 , oltre interessi legali
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della “serialità” della causa e della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza), seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
NT accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro € 1361,88 oltre interessi legali nonché alla rifusione delle
[...]
spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1030,00 , oltre rimb. forf,
IVA e CPA da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Mantova, il 3.12.2024
Il Giudice
Simona Gerola
pag. 6