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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.2214/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico
Francesco De EO, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2214/2020 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale
– danno patrimoniale e non patrimoniale” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gnoni Mauro, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti,
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Tricarico, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 22.10.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 02.03.2020, l'attore ha formulato domanda di risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo Maserati Gran Turismo serie S tg. EB824WZ in occasione del sinistro verificatosi in data 07.06.2019, nel territorio di Ruffano, alla Via Bari - intersezione con
Via Torricella, a causa ed in conseguenza – secondo la propria prospettazione - della condotta di guida negligente e imperita di , conducente dell'autovettura Mercedes tg. CP463BC, CP_1 assicurata dalla Controparte_2
In particolare, circa la dinamica del sinistro, l'attore ha asserito:
-che , giungendo da Via Torricella, si era immesso su Via Bari, percorsa dal CP_1 medesimo attore alla velocità di 30 km/h, omettendo di concedergli la prescritta precedenza e provocando così la collisione;
-che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo aveva riportato danni per € 57.436,00, CP_3 come da preventivo di riparazione elaborato da rivenditore autorizzato di Controparte_4
e CP_5 CP_3
-che per il trasporto dell'auto con il carro attrezzi dal luogo del sinistro presso la sede della predetta concessionaria, in Bari, il Leva aveva corrisposto alla ditta Autodemolizioni CP_6
a somma di € 802,15;
[...]
-in considerazione degli ingenti danni subiti, la cui riparazione avrebbe comunque comportato un deprezzamento del bene di lusso, di aver ceduto il relitto del mezzo a Controparte_4 ricavandone il prezzo di € 10.000,00;
-di aver già ricevuto da la somma di € 7.000,00 a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno;
- di aver patito, oltre al danno patrimoniale, un danno esistenziale conseguente al mancato utilizzo del bene di lusso, alla mancata contemplazione ed esibizione dello stesso e quindi alla definitiva e totale compromissione dell'hobby di partecipazione ad esibizioni ed incontri di auto da collezione.
Pertanto ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 133.802,00, di cui € 103.802,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (calcolato sulla scorta del prezzo di acquisto del bene (€ 120.000,00) con detrazione di
€ 7.000,00 ottenuti dalla Compagnia assicurativa, di € 10.000,00 derivanti dalla vendita dell'auto; nonchè delle spese di trasporto (802,00 €) sostenute), ed € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione del 14.07.2020, ha contestato la Controparte_2 dinamica dei fatti per come descritta in citazione, deducendo che l'attore aveva concorso nella causazione del sinistro per non aver tenuto una condotta di guida prudente in prossimità dell'incrocio e per non aver posto in essere alcuna manovra di salvataggio per impedire l'impatto con il veicolo di , il quale, pur gravato dall'obbligo di dare la precedenza, all'arrivo della aveva CP_1 CP_3 già impegnato il suddetto incrocio.
Ha altresì affermato che, in virtù dell'apporto colposo dello stesso danneggiato nella determinazione dell'evento di danno e delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturite,
[...] aveva provveduto a liquidare, in favore di , il complessivo importo Controparte_2 Parte_1 di € 23.380,00, oltre spese legali.
Ha escluso la configurazione di un danno morale e/o esistenziale, eccependo l'arbitrarietà della relativa quantificazione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande o, in subordine, il riconoscimento della responsabilità concorsuale dell'attore nella verificazione del sinistro oggetto di lite.
Pur evocato tempestivamente in giudizio, il convenuto non si è costituito così CP_1 risultando contumace.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio di infortunistica stradale.
All'udienza del 22.10.2025, a seguito della discussione orale delle parti tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata.
Il thema decidendum ha ad oggetto la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall'attore causato – secondo la ricostruzione di parte istante – da al quale CP_1 andrebbe ascritta la responsabilità nella causazione del sinistro stradale rappresentato in atti.
Ciò premesso, giova sin d'ora evidenziare come il caso in esame debba essere inquadrato nella fattispecie disciplinata dall'art. 2054 c.c.
Fermo restando che già la rubrica della norma ne traccia il contenuto, con riguardo alla portata applicativa del comma 2 della disposizione menzionata va osservato che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012),“nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”.
Ciò posto, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro si ritiene pienamente utilizzabile ed attendibile l'esito della perizia espletata dal CTU Prof. Per. Ind. , il quale, con condivisibile Per_1 iter logico-argomentativo, è addivenuto a conclusioni chiare e coerenti, che si riportano di seguito:
“Sulla scorta di quanto studiato e valutato, esperiti i dovuti accertamenti sul luogo del sinistro, si può descrivere la dinamica del sinistro. il giorno 07.06.2019, verso le ore 12.50, Parte_1 percorreva, alla guida dell'autovettura Maserati Granturismo S, targata EB824WZ0, senza passeggeri a bordo, Via Bari dell'abitato di Ruffano, con direzione di marcia periferia-centro. Giunto sull'area dell'intersezione con Via Torricella, posta sulla sua destra, entrava in collisione con
l'autovettura Mercedes, targata CP463BC, condotta da , che da Via Torricella si CP_1 immetteva sull'intersezione stessa, senza rispettare il segnale di dare la precedenza. […] La dinamica
e i notevoli danni, al di là di ogni valore numerico, evidenziano che il conducente della vettura
Mercedes, oltre a non aver osservato il segnale di dare la precedenza, si è immesso sull'intersezione
a forte velocità senza il dovuto rallentamento (pag. 22).”.
Siffatta ricostruzione della dinamica del sinistro corrisponde, peraltro, a quanto verbalizzato nella relazione di incidente stradale dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Ruffano, intervenuti sul luogo pochi minuti dopo i fatti di causa (all. 9 all'atto di citazione), da cui si evince come CP_1 non si fosse attenuto, con conseguente elevazione della sanzione amministrativa, a quanto disposto dall'art. 145, commi 10 e 11, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), e dunque impegnando l'intersezione senza dare la precedenza agli altri veicoli, come invece imposto dalla segnaletica stradale esistente.
Nella relazione era stato, altresì, rilevato che al suolo, asciutto, non fossero visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, indice del fatto che il era giunto nella CP_1 zona di collisione senza rallentare e senza adoperare valide manovre d'emergenza.
Gli stessi agenti, nelle persone di e , citati in qualità di Testimone_1 Testimone_2 testimoni all'udienza del 23.11.2022, hanno riconosciuto come atto a propria firma la predetta relazione di incidente stradale, nonché lo schizzo planimetrico ad essa allegato e lo stato dei luoghi e dei mezzi ritratto nelle fotografie prodotte da parte attrice (all. 31 all'atto di citazione).
Alle risultanze documentali così confermate si affiancano le dichiarazioni del teste Tes_3
, escusso all'udienza del 23.11.2022 - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche
[...] in ragione della sua indifferenza rispetto alle parti del giudizio – il quale ha confermato la versione fattuale offerta dall'attore ed innanzi descritta (“ADR: …posso dire che, da quanto ho visto, il conducente della Mercedes non solo non si è fermato al segnale di dare la precedenza, ma addirittura accelerava sull'intersezione e proseguiva a velocità sostenuta sull'incrocio, così determinando
l'impatto con la ADR: Preciso che il conducente della Mercedes proveniva da via CP_3
Torricella, strada gravata da segnaletica di dare la precedenza, e omettendo di concedere la precedenza al sig. che era a bordo della sua Maserati, cagionava l'impatto.”). Di tanto Parte_1 era a conoscenza in quanto quel giorno anch'egli stava percorrendo la stessa strada nella stessa direzione della condotta dall'attore, che lo precedeva di circa 10-15 metri, quando ha CP_3 assistito alla verificazione del sinistro.
Appurata la condotta colposa tenuta dal , consistita – come detto – nella violazione CP_1 dell'obbligo di dare la precedenza e di moderare la velocità in prossimità dell'incrocio, in forza dei principi giurisprudenziali sopra espressi sulla portata applicativa del comma 2 dell'art. 2054 c.c., occorre valutare anche la condotta di guida tenuta nel medesimo momento dall'attore, escludendone il concorso causale.
Sul punto il CTU ha osservato che “Nel sinistro per cui è causa, si conosce attraverso i report della scatola nera montata sul veicolo che la stessa viaggiava ad una velocità di 30 Km/h”, CP_3 ovvero entro il limite prescritto per il tratto di strada percorso.
Il dato risulta attendibile, a dispetto delle eccezioni sollevate dal CTP di parte convenuta, atteso che – come osservato dal ctu – “La prima velocità registrata (ndr, 87 km/h) è quella tenuta dal Pt_1 prima di giungere all'ingresso del centro abitato di Ruffano, mentre la seconda è quella che effettivamente il aveva al momento della collisione”. Inoltre l'attendibilità delle rilevazioni Pt_1 effettuate dal dispositivo satellitare di (cd. scatola nera) è stata avvalorata dalla CP_7 deposizione dal teste Ing. il quale ha riscontrato la corrispondenza tra le Testimone_4 coordinate registrate dal predetto strumento al momento dei fatti di causa e quelle del luogo del sinistro.
A conforto del dato scientifico si pone ancora la testimonianza di , che ha Testimone_3 sostenuto: “…preciso inoltre che tutti i tra cui io e il sig. , siamo a conoscenza che in Per_2 Pt_1 prossimità dell'intersezione tra via Torricella e la S.P. 172 solitamente è presente la postazione autovelox mobile della Polizia di Ruffano;
in quel tratto tutti i ruffanesi rallentano per evitare sanzioni;
quel giorno sia io che il sig. procedevamo a 30 km/h circa”. Pt_1
Pertanto la descritta dinamica fonda la esclusiva responsabilità di , proprietario e CP_1 conducente della Mercedes tg. CP463BC, nella causazione del danno evento dannoso subito dall'attore, con conseguente condanna dello stesso convenuto, in solido con la compagnia presso la quale era assicurata per la RCA l'autovettura, al risarcimento dei danni. Invero sotto il profilo delle conseguenze dannose, e dunque del quantum debeaur, occorre tenere distinti, nell'analisi, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, avendo l'attore richiesto il risarcimento di entrambe le voci di danno.
Com'è noto, il risarcimento del danno patrimoniale da responsabilità aquiliana si può connotare per equivalente in denaro (art. 2056 c.c.) o in forma specifica (art. 2058 c.c.), essendo proiettato a porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso, così rinvenendo il proprio presupposto, e al contempo limite, nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass., 3 ottobre 1987, n. 7389).
In particolare l'art. 2058, comma 1, c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, ed il tal caso “la domanda può consistere sia nella pretesa che il debitore stesso provveda al ripristino della situazione materiale da restaurare come nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per tale ripristino, cui il creditore stesso intenda provvedere personalmente” (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Sent., 04/03/1998, n. 2402).
Nel caso di specie, tuttavia, premesso l'errore logico dell'attore nella determinazione del danno patrimoniale subito, calcolato in € 103.802,00 in base al prezzo originariamente pagato per l'acquisto dell'auto (“tenuto conto… della tipologia specifica del bene (auto di lusso da collezione) e della sua irreperibilità sul mercato, che lo rende immune da qualsivoglia svalutazione commerciale” (pag. 10 dell'atto di citazione), non corrispondente al costo delle riparazioni riportato in citazione e preventivato in € 57.436,00, va rilevato come al momento dell'instaurazione del giudizio il veicolo fosse già stato alienato alla Controparte_4
Pertanto dall'impossibilità di effettuare in concreto la riparazione e dall'assenza di una specificazione sulla tipologia di ristoro richiesto discende la qualificazione del risarcimento in forma equivalente.
In tema, secondo la giurisprudenza di legittimità, il quantum risarcitorio è riferito alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr.
Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero alla differenza fra il valore commerciale del veicolo pregresso all'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si
è venuto a trovare dopo l'incidente (Cass. n. 4035/1975), pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti.
Nella specie il valore del veicolo ante-sinistro è stato stimato dal CTU in € 52.000,00 CP_3 in forza di un'indagine condotta attraverso fonti scientifiche, quali il mercuriale Eurotax corrispondente alla stima risultante dalla perizia Infostime S.r.l. prodotta dalla Compagnia assicurativa convenuta. Non colgono peraltro nel segno le osservazioni presentate dal CTP di parte attrice secondo cui il bene avrebbe un valore maggiore in ragione della natura limitata dell'edizione dell'automobile, risultando condivise da questo giudice le affermazioni del CTU secondo cui “la ricerca via internet effettuata dal CTP dell'attore evidenzia come effettivamente il mercato della domanda ed offerta di vetture simili o analoghe a quella periziata sia piuttosto vario e fluttuante. Sono i diversi proprietari
a proporre la vendita del proprio bene senza riferimento alcuno ad un preciso mercato di compravendita. Ecco perché nella relazione si è tenuto conto di un dato effettivo quale quello indicato dai mercuriali che sono indice di un'indagine di mercato”.
Fermo restando che, in disparte le particolari caratteristiche del mezzo, lo stesso non può rientrare nel novero dei veicoli a edizione limitata rappresentando quello in oggetto una variante del modello
Granturismo, l'acquisizione di valore nel tempo rappresenta un dato di carattere meramente ipotetico inidoneo a fondare l'esistenza di un pregiudizio connotato dal requisito della certezza, sia esso emergente sia – qualora lo si volesse qualificare in tal senso – futuro.
Pertanto, in ossequio ai principi innanzi espressi, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale spettante all'odierno attore occorrerà sottrarre da € 52.000,00, pari al valore commerciale del veicolo prima del sinistro, quanto ricavato dall'attore con l'alienazione del medesimo veicolo nelle condizioni riscontrate successivamente all'incidente, pari ad € 10.000,00, (v. atto di vendita all. 13 all'atto di citazione).
Al valore così calcolato dovrà essere, poi, sommato l'esborso, pari ad € 802,15 (v. fattura all. 16 alla citazione), sostenuto dal Leva in favore dell'impresa per il Controparte_8 trasporto della vettura danneggiata con il carro attrezzi dal luogo del sinistro presso la sede in Bari di officina autorizzata del marchio senza dubbio rientrante tra le Controparte_4 CP_3 conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito commesso dal . CP_1
Infine al totale così ottenuto, pari ad € 42.802,15, corrispondente al danno patrimoniale subito, dovranno detrarsi le somme già ricevute dall'attore a titolo di risarcimento del danno da
[...]
documentalmente provati per complessivi € 23.380,00; il risultato, pari ad € Controparte_2
19.422,15, corrisponde a quanto ancora dovuto al Leva, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria nella misura di cui si dirà infra.
Di contro non sussistono i presupposti del danno non patrimoniale.
Preliminarmente giova precisare che la risarcibilità, ai sensi dell'art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge, è stata oggetto di plurime precisazioni della giurisprudenza, soprattutto costituzionale (Corte Cost. sent. 11 luglio 2003, n. 233), che, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ha ricompreso nell'ambito della “legge” ogni interesse giuridicamente rilevante e tutelato dalla Carta Costituzionale, afferente alla persona. Stagliandosi in tale contesto interpretativo il pregiudizio inerente alla vita di relazione, qualificato anche come danno dinamico-relazionale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU., nn.
26975/2008, 26974/2008, 26973/2008, 26972/2008) hanno circoscritto i confini giuridici del danno non patrimoniale precisando che, in disparte i casi tipizzati dalla legge (ad es. art. 185 c.p.), esso presuppone la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato dalla Costituzione, rappresentando le varie fattispecie – biologico, morale e c.d. esistenziale – una categoria unitaria e onnicomprensiva in cui va inibita ogni forma di duplicazione risarcitoria e di ristoro di pregiudizi di natura bagatellare.
Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sent. n.
9283/2014) secondo cui “La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Pertanto non è ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c. Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi la soglia minima di tollerabilità
(imponendo il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi.”.
L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice ed è, dunque, un accertamento di fatto (in tal senso, Cass. civ. sent. 15 luglio 2014, n. 16133).
Ciò premesso, va osservato come nel caso di specie, alla luce delle deduzioni attoree, appaia difficilmente individuabile un interesse costituzionalmente protetto nel senso individuato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo stato nemmeno chiaramente identificato da parte dell'istante. Invero, con particolare riguardo al benessere determinato dalla “contemplazione” del veicolo, la richiesta valutazione concreta del caso in esame rende ardua l'individuazione di un presidio costituzionale ad un interesse così descritto.
Inoltre, sul versante del danno afferente al profilo dinamico-relazionale del diritto alla partecipazione a raduni o eventi di appassionati di auto di lusso, anche qualora lo si volesse ricondurre nell'ambito di un interesse di natura costituzionale, lo stesso risulta totalmente sfornito di prova della lesione, nonché di prova delle conseguenze dannose, essendosi l'attore limitato a mere asserzioni e non avendo provato in alcun modo la frequenza nella partecipazione ai raduni o agli eventi citati né, di conseguenza, se e in che misura l'illecito denunciato abbia importato uno sconvolgimento della sfera dinamico-relazionale.
In conclusione la domanda proposta dall'attore va accolta limitatamente al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi in € 19.422,15 rivalutato – quale obbligazione di valore – secondo indici
ISTAT dalla data dell'illecito (07.06.2019) fino alla data della presente sentenza e conteggiando gli interessi legali dalla medesima data del 07.06.2019 fino al soddisfo (ricorrendo un caso di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.).
Il rigetto della domanda sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la notevole distanza tra la somma richiesta a titolo di pregiudizio patrimoniale e quella accertata come dovuta, costituiscono gravi motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese del giudizio, le quali vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del “decisum”, e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Francesco De
EO, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 02.03.2020 da
[...]
nei confronti di e così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
e in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma
[...] Controparte_2 di € 19.422,15, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 07.06.2019 fino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno dopo anno, dalla medesima data del 07.06.2019 sino al soddisfo;
b) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, nella misura di ½, liquidate in € 379,50 per spese ed in € 2.538,50 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
compensa le spese per la metà restante;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e CP_1 Controparte_2 in solido fra loro, in ragione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 31/10/2025
Il Giudice unico
Francesco De EO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico
Francesco De EO, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2214/2020 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale
– danno patrimoniale e non patrimoniale” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gnoni Mauro, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti,
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Tricarico, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 22.10.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 02.03.2020, l'attore ha formulato domanda di risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo Maserati Gran Turismo serie S tg. EB824WZ in occasione del sinistro verificatosi in data 07.06.2019, nel territorio di Ruffano, alla Via Bari - intersezione con
Via Torricella, a causa ed in conseguenza – secondo la propria prospettazione - della condotta di guida negligente e imperita di , conducente dell'autovettura Mercedes tg. CP463BC, CP_1 assicurata dalla Controparte_2
In particolare, circa la dinamica del sinistro, l'attore ha asserito:
-che , giungendo da Via Torricella, si era immesso su Via Bari, percorsa dal CP_1 medesimo attore alla velocità di 30 km/h, omettendo di concedergli la prescritta precedenza e provocando così la collisione;
-che in conseguenza del sinistro l'autoveicolo aveva riportato danni per € 57.436,00, CP_3 come da preventivo di riparazione elaborato da rivenditore autorizzato di Controparte_4
e CP_5 CP_3
-che per il trasporto dell'auto con il carro attrezzi dal luogo del sinistro presso la sede della predetta concessionaria, in Bari, il Leva aveva corrisposto alla ditta Autodemolizioni CP_6
a somma di € 802,15;
[...]
-in considerazione degli ingenti danni subiti, la cui riparazione avrebbe comunque comportato un deprezzamento del bene di lusso, di aver ceduto il relitto del mezzo a Controparte_4 ricavandone il prezzo di € 10.000,00;
-di aver già ricevuto da la somma di € 7.000,00 a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno;
- di aver patito, oltre al danno patrimoniale, un danno esistenziale conseguente al mancato utilizzo del bene di lusso, alla mancata contemplazione ed esibizione dello stesso e quindi alla definitiva e totale compromissione dell'hobby di partecipazione ad esibizioni ed incontri di auto da collezione.
Pertanto ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 133.802,00, di cui € 103.802,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (calcolato sulla scorta del prezzo di acquisto del bene (€ 120.000,00) con detrazione di
€ 7.000,00 ottenuti dalla Compagnia assicurativa, di € 10.000,00 derivanti dalla vendita dell'auto; nonchè delle spese di trasporto (802,00 €) sostenute), ed € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione del 14.07.2020, ha contestato la Controparte_2 dinamica dei fatti per come descritta in citazione, deducendo che l'attore aveva concorso nella causazione del sinistro per non aver tenuto una condotta di guida prudente in prossimità dell'incrocio e per non aver posto in essere alcuna manovra di salvataggio per impedire l'impatto con il veicolo di , il quale, pur gravato dall'obbligo di dare la precedenza, all'arrivo della aveva CP_1 CP_3 già impegnato il suddetto incrocio.
Ha altresì affermato che, in virtù dell'apporto colposo dello stesso danneggiato nella determinazione dell'evento di danno e delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturite,
[...] aveva provveduto a liquidare, in favore di , il complessivo importo Controparte_2 Parte_1 di € 23.380,00, oltre spese legali.
Ha escluso la configurazione di un danno morale e/o esistenziale, eccependo l'arbitrarietà della relativa quantificazione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle avverse domande o, in subordine, il riconoscimento della responsabilità concorsuale dell'attore nella verificazione del sinistro oggetto di lite.
Pur evocato tempestivamente in giudizio, il convenuto non si è costituito così CP_1 risultando contumace.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio di infortunistica stradale.
All'udienza del 22.10.2025, a seguito della discussione orale delle parti tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata.
Il thema decidendum ha ad oggetto la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall'attore causato – secondo la ricostruzione di parte istante – da al quale CP_1 andrebbe ascritta la responsabilità nella causazione del sinistro stradale rappresentato in atti.
Ciò premesso, giova sin d'ora evidenziare come il caso in esame debba essere inquadrato nella fattispecie disciplinata dall'art. 2054 c.c.
Fermo restando che già la rubrica della norma ne traccia il contenuto, con riguardo alla portata applicativa del comma 2 della disposizione menzionata va osservato che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012),“nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”.
Ciò posto, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro si ritiene pienamente utilizzabile ed attendibile l'esito della perizia espletata dal CTU Prof. Per. Ind. , il quale, con condivisibile Per_1 iter logico-argomentativo, è addivenuto a conclusioni chiare e coerenti, che si riportano di seguito:
“Sulla scorta di quanto studiato e valutato, esperiti i dovuti accertamenti sul luogo del sinistro, si può descrivere la dinamica del sinistro. il giorno 07.06.2019, verso le ore 12.50, Parte_1 percorreva, alla guida dell'autovettura Maserati Granturismo S, targata EB824WZ0, senza passeggeri a bordo, Via Bari dell'abitato di Ruffano, con direzione di marcia periferia-centro. Giunto sull'area dell'intersezione con Via Torricella, posta sulla sua destra, entrava in collisione con
l'autovettura Mercedes, targata CP463BC, condotta da , che da Via Torricella si CP_1 immetteva sull'intersezione stessa, senza rispettare il segnale di dare la precedenza. […] La dinamica
e i notevoli danni, al di là di ogni valore numerico, evidenziano che il conducente della vettura
Mercedes, oltre a non aver osservato il segnale di dare la precedenza, si è immesso sull'intersezione
a forte velocità senza il dovuto rallentamento (pag. 22).”.
Siffatta ricostruzione della dinamica del sinistro corrisponde, peraltro, a quanto verbalizzato nella relazione di incidente stradale dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Ruffano, intervenuti sul luogo pochi minuti dopo i fatti di causa (all. 9 all'atto di citazione), da cui si evince come CP_1 non si fosse attenuto, con conseguente elevazione della sanzione amministrativa, a quanto disposto dall'art. 145, commi 10 e 11, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), e dunque impegnando l'intersezione senza dare la precedenza agli altri veicoli, come invece imposto dalla segnaletica stradale esistente.
Nella relazione era stato, altresì, rilevato che al suolo, asciutto, non fossero visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti, indice del fatto che il era giunto nella CP_1 zona di collisione senza rallentare e senza adoperare valide manovre d'emergenza.
Gli stessi agenti, nelle persone di e , citati in qualità di Testimone_1 Testimone_2 testimoni all'udienza del 23.11.2022, hanno riconosciuto come atto a propria firma la predetta relazione di incidente stradale, nonché lo schizzo planimetrico ad essa allegato e lo stato dei luoghi e dei mezzi ritratto nelle fotografie prodotte da parte attrice (all. 31 all'atto di citazione).
Alle risultanze documentali così confermate si affiancano le dichiarazioni del teste Tes_3
, escusso all'udienza del 23.11.2022 - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche
[...] in ragione della sua indifferenza rispetto alle parti del giudizio – il quale ha confermato la versione fattuale offerta dall'attore ed innanzi descritta (“ADR: …posso dire che, da quanto ho visto, il conducente della Mercedes non solo non si è fermato al segnale di dare la precedenza, ma addirittura accelerava sull'intersezione e proseguiva a velocità sostenuta sull'incrocio, così determinando
l'impatto con la ADR: Preciso che il conducente della Mercedes proveniva da via CP_3
Torricella, strada gravata da segnaletica di dare la precedenza, e omettendo di concedere la precedenza al sig. che era a bordo della sua Maserati, cagionava l'impatto.”). Di tanto Parte_1 era a conoscenza in quanto quel giorno anch'egli stava percorrendo la stessa strada nella stessa direzione della condotta dall'attore, che lo precedeva di circa 10-15 metri, quando ha CP_3 assistito alla verificazione del sinistro.
Appurata la condotta colposa tenuta dal , consistita – come detto – nella violazione CP_1 dell'obbligo di dare la precedenza e di moderare la velocità in prossimità dell'incrocio, in forza dei principi giurisprudenziali sopra espressi sulla portata applicativa del comma 2 dell'art. 2054 c.c., occorre valutare anche la condotta di guida tenuta nel medesimo momento dall'attore, escludendone il concorso causale.
Sul punto il CTU ha osservato che “Nel sinistro per cui è causa, si conosce attraverso i report della scatola nera montata sul veicolo che la stessa viaggiava ad una velocità di 30 Km/h”, CP_3 ovvero entro il limite prescritto per il tratto di strada percorso.
Il dato risulta attendibile, a dispetto delle eccezioni sollevate dal CTP di parte convenuta, atteso che – come osservato dal ctu – “La prima velocità registrata (ndr, 87 km/h) è quella tenuta dal Pt_1 prima di giungere all'ingresso del centro abitato di Ruffano, mentre la seconda è quella che effettivamente il aveva al momento della collisione”. Inoltre l'attendibilità delle rilevazioni Pt_1 effettuate dal dispositivo satellitare di (cd. scatola nera) è stata avvalorata dalla CP_7 deposizione dal teste Ing. il quale ha riscontrato la corrispondenza tra le Testimone_4 coordinate registrate dal predetto strumento al momento dei fatti di causa e quelle del luogo del sinistro.
A conforto del dato scientifico si pone ancora la testimonianza di , che ha Testimone_3 sostenuto: “…preciso inoltre che tutti i tra cui io e il sig. , siamo a conoscenza che in Per_2 Pt_1 prossimità dell'intersezione tra via Torricella e la S.P. 172 solitamente è presente la postazione autovelox mobile della Polizia di Ruffano;
in quel tratto tutti i ruffanesi rallentano per evitare sanzioni;
quel giorno sia io che il sig. procedevamo a 30 km/h circa”. Pt_1
Pertanto la descritta dinamica fonda la esclusiva responsabilità di , proprietario e CP_1 conducente della Mercedes tg. CP463BC, nella causazione del danno evento dannoso subito dall'attore, con conseguente condanna dello stesso convenuto, in solido con la compagnia presso la quale era assicurata per la RCA l'autovettura, al risarcimento dei danni. Invero sotto il profilo delle conseguenze dannose, e dunque del quantum debeaur, occorre tenere distinti, nell'analisi, il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, avendo l'attore richiesto il risarcimento di entrambe le voci di danno.
Com'è noto, il risarcimento del danno patrimoniale da responsabilità aquiliana si può connotare per equivalente in denaro (art. 2056 c.c.) o in forma specifica (art. 2058 c.c.), essendo proiettato a porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso, così rinvenendo il proprio presupposto, e al contempo limite, nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (Cass., 3 ottobre 1987, n. 7389).
In particolare l'art. 2058, comma 1, c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, ed il tal caso “la domanda può consistere sia nella pretesa che il debitore stesso provveda al ripristino della situazione materiale da restaurare come nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per tale ripristino, cui il creditore stesso intenda provvedere personalmente” (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Sent., 04/03/1998, n. 2402).
Nel caso di specie, tuttavia, premesso l'errore logico dell'attore nella determinazione del danno patrimoniale subito, calcolato in € 103.802,00 in base al prezzo originariamente pagato per l'acquisto dell'auto (“tenuto conto… della tipologia specifica del bene (auto di lusso da collezione) e della sua irreperibilità sul mercato, che lo rende immune da qualsivoglia svalutazione commerciale” (pag. 10 dell'atto di citazione), non corrispondente al costo delle riparazioni riportato in citazione e preventivato in € 57.436,00, va rilevato come al momento dell'instaurazione del giudizio il veicolo fosse già stato alienato alla Controparte_4
Pertanto dall'impossibilità di effettuare in concreto la riparazione e dall'assenza di una specificazione sulla tipologia di ristoro richiesto discende la qualificazione del risarcimento in forma equivalente.
In tema, secondo la giurisprudenza di legittimità, il quantum risarcitorio è riferito alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr.
Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero alla differenza fra il valore commerciale del veicolo pregresso all'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si
è venuto a trovare dopo l'incidente (Cass. n. 4035/1975), pur senza escludere eventuali altri pregiudizi subiti.
Nella specie il valore del veicolo ante-sinistro è stato stimato dal CTU in € 52.000,00 CP_3 in forza di un'indagine condotta attraverso fonti scientifiche, quali il mercuriale Eurotax corrispondente alla stima risultante dalla perizia Infostime S.r.l. prodotta dalla Compagnia assicurativa convenuta. Non colgono peraltro nel segno le osservazioni presentate dal CTP di parte attrice secondo cui il bene avrebbe un valore maggiore in ragione della natura limitata dell'edizione dell'automobile, risultando condivise da questo giudice le affermazioni del CTU secondo cui “la ricerca via internet effettuata dal CTP dell'attore evidenzia come effettivamente il mercato della domanda ed offerta di vetture simili o analoghe a quella periziata sia piuttosto vario e fluttuante. Sono i diversi proprietari
a proporre la vendita del proprio bene senza riferimento alcuno ad un preciso mercato di compravendita. Ecco perché nella relazione si è tenuto conto di un dato effettivo quale quello indicato dai mercuriali che sono indice di un'indagine di mercato”.
Fermo restando che, in disparte le particolari caratteristiche del mezzo, lo stesso non può rientrare nel novero dei veicoli a edizione limitata rappresentando quello in oggetto una variante del modello
Granturismo, l'acquisizione di valore nel tempo rappresenta un dato di carattere meramente ipotetico inidoneo a fondare l'esistenza di un pregiudizio connotato dal requisito della certezza, sia esso emergente sia – qualora lo si volesse qualificare in tal senso – futuro.
Pertanto, in ossequio ai principi innanzi espressi, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale spettante all'odierno attore occorrerà sottrarre da € 52.000,00, pari al valore commerciale del veicolo prima del sinistro, quanto ricavato dall'attore con l'alienazione del medesimo veicolo nelle condizioni riscontrate successivamente all'incidente, pari ad € 10.000,00, (v. atto di vendita all. 13 all'atto di citazione).
Al valore così calcolato dovrà essere, poi, sommato l'esborso, pari ad € 802,15 (v. fattura all. 16 alla citazione), sostenuto dal Leva in favore dell'impresa per il Controparte_8 trasporto della vettura danneggiata con il carro attrezzi dal luogo del sinistro presso la sede in Bari di officina autorizzata del marchio senza dubbio rientrante tra le Controparte_4 CP_3 conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito commesso dal . CP_1
Infine al totale così ottenuto, pari ad € 42.802,15, corrispondente al danno patrimoniale subito, dovranno detrarsi le somme già ricevute dall'attore a titolo di risarcimento del danno da
[...]
documentalmente provati per complessivi € 23.380,00; il risultato, pari ad € Controparte_2
19.422,15, corrisponde a quanto ancora dovuto al Leva, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria nella misura di cui si dirà infra.
Di contro non sussistono i presupposti del danno non patrimoniale.
Preliminarmente giova precisare che la risarcibilità, ai sensi dell'art. 2059 c.c., del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge, è stata oggetto di plurime precisazioni della giurisprudenza, soprattutto costituzionale (Corte Cost. sent. 11 luglio 2003, n. 233), che, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ha ricompreso nell'ambito della “legge” ogni interesse giuridicamente rilevante e tutelato dalla Carta Costituzionale, afferente alla persona. Stagliandosi in tale contesto interpretativo il pregiudizio inerente alla vita di relazione, qualificato anche come danno dinamico-relazionale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU., nn.
26975/2008, 26974/2008, 26973/2008, 26972/2008) hanno circoscritto i confini giuridici del danno non patrimoniale precisando che, in disparte i casi tipizzati dalla legge (ad es. art. 185 c.p.), esso presuppone la lesione di un diritto inviolabile della persona presidiato dalla Costituzione, rappresentando le varie fattispecie – biologico, morale e c.d. esistenziale – una categoria unitaria e onnicomprensiva in cui va inibita ogni forma di duplicazione risarcitoria e di ristoro di pregiudizi di natura bagatellare.
Tali principi sono stati ribaditi più volte dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. sent. n.
9283/2014) secondo cui “La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione. Pertanto non è ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria del “danno esistenziale”, in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c. Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi la soglia minima di tollerabilità
(imponendo il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi.”.
L'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice ed è, dunque, un accertamento di fatto (in tal senso, Cass. civ. sent. 15 luglio 2014, n. 16133).
Ciò premesso, va osservato come nel caso di specie, alla luce delle deduzioni attoree, appaia difficilmente individuabile un interesse costituzionalmente protetto nel senso individuato dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo stato nemmeno chiaramente identificato da parte dell'istante. Invero, con particolare riguardo al benessere determinato dalla “contemplazione” del veicolo, la richiesta valutazione concreta del caso in esame rende ardua l'individuazione di un presidio costituzionale ad un interesse così descritto.
Inoltre, sul versante del danno afferente al profilo dinamico-relazionale del diritto alla partecipazione a raduni o eventi di appassionati di auto di lusso, anche qualora lo si volesse ricondurre nell'ambito di un interesse di natura costituzionale, lo stesso risulta totalmente sfornito di prova della lesione, nonché di prova delle conseguenze dannose, essendosi l'attore limitato a mere asserzioni e non avendo provato in alcun modo la frequenza nella partecipazione ai raduni o agli eventi citati né, di conseguenza, se e in che misura l'illecito denunciato abbia importato uno sconvolgimento della sfera dinamico-relazionale.
In conclusione la domanda proposta dall'attore va accolta limitatamente al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidarsi in € 19.422,15 rivalutato – quale obbligazione di valore – secondo indici
ISTAT dalla data dell'illecito (07.06.2019) fino alla data della presente sentenza e conteggiando gli interessi legali dalla medesima data del 07.06.2019 fino al soddisfo (ricorrendo un caso di mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.).
Il rigetto della domanda sotto il profilo del risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la notevole distanza tra la somma richiesta a titolo di pregiudizio patrimoniale e quella accertata come dovuta, costituiscono gravi motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese del giudizio, le quali vengono liquidate come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del “decisum”, e in applicazione dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico Francesco De
EO, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 02.03.2020 da
[...]
nei confronti di e così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
e in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma
[...] Controparte_2 di € 19.422,15, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 07.06.2019 fino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno dopo anno, dalla medesima data del 07.06.2019 sino al soddisfo;
b) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, nella misura di ½, liquidate in € 379,50 per spese ed in € 2.538,50 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
compensa le spese per la metà restante;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico di e CP_1 Controparte_2 in solido fra loro, in ragione della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Così deciso in Lecce, lì 31/10/2025
Il Giudice unico
Francesco De EO