Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione, alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;
b) agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione, alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;
b) agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.