Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente in Cammarata, corso Matteotti, 5/A; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Longo e Lucia Russotto;
-appellante-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e ivi residente nella via Roma, Controparte_1
15, c.f.: , elettivamente domiciliata in San Giovanni C.F._2
Gemini, C.da Piano di Corte s.n.c.; rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Miceli;
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, all'esito del giudizio di negatoria servitutis e risarcimento del danno promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
n. 1230/2020 r.g.
, con sentenza n. 663 del 21.8.2020 ha rigettato le domande e posto a CP_1
carico dell'attore le spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello, del quale la controparte, costituitasi, ha chiesto il rigetto.
Disposta e espletata c.t.u., all'esito della trattazione scritta la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal
30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello si lamenta l'insufficienza della motivazione e si sollecita il puntuale esame del materiale probatorio.
L'attore ha agito in negatoria servitutis allegando: a) l'arbitraria apertura, da parte della convenuta, di un varco nella ringhiera posta a confine tra le rispettive proprietà, tale da consentirle l'accesso al fondo attoreo;
b) la realizzazione di opere idonee a convogliare nella proprietà di parte attrice le acque piovane provenienti da un balcone dell'edificio ; c) l'attraversamento della CP_1
proprietà con una conduttura metallica di adduzione del gas a Parte_1
beneficio del confinante edificio della convenuta.
La convenuta ha negato la propria responsabilità per la collocazione della conduttura, installata su iniziativa dell'ente fornitore del gas, e ha sostenuto la legittimità delle altre opere sulla scorta del proprio titolo negoziale di acquisto risalente al 2.7.1987, e di una scrittura privata del 23.12.1965.
Il Tribunale ha ritenuto che le opere in contestazione fossero state realizzate in area di proprietà della e non comportassero pesi o limitazioni alla CP_1
proprietà confinante.
Reputa la Corte che gli atti allegati dalla convenuta a propria difesa non valgano a legittimare le opere denunciate.
CP_ Dall'atto di compravendita del 2.7.1987, in forza del quale e CP_1
hanno acquistato da e la proprietà
[...] Controparte_3 CP_4
n. 1230/2020 r.g. 3
dell'immobile censito al foglio 64/D particelle 218/10 PT e 210/11 P.1, 2, 3, 4, si trae che il bene era comprensivo di un'area retrostante di mq 58 posta a livello del pavimento del terzo piano e godeva di un diritto di passaggio a carico del confinante fondo di interposto tra l'immobile oggetto di Controparte_5
compravendita e la via Matteotti. La servitù, finalizzata a permettere il transito pedonale tra il fondo appena acquistato e la via pubblica, doveva essere esercitata su una stradella della larghezza di un metro e cinquanta. A dire della convenuta la ringhiera e il varco funzionale all'esercizio del passaggio esistevano già al tempo dell'acquisto dell'immobile e l'apertura oggi contestata era anche indicata in una scrittura del 23.12.1965.
Può osservarsi che l'atto costitutivo o traslativo di servitù di passaggio in favore dei compratori del 2.7.1987 – supposto che il varco oggi denunciato da Parte_1
fosse funzionalmente necessario al suo esercizio, ciò che non risulta – non è opponibile all'attuale proprietario del fondo confinante in mancanza della prova della menzione del ius in re aliena nel suo titolo di acquisto o nella nota di trascrizione di un atto del suo dante causa.
ha, peraltro, anche eccepito l'estinzione del diritto di servitù Parte_1 per non uso ventennale e a fronte di ciò la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova, rimasta inassolta, del contrario.
Nessun valore può riconoscersi alla scrittura privata del 1965 (sulla quale si è ampiamente soffermato il consulente d'ufficio), giacché non sottoscritta e, peraltro, non contemplante l'attuale costituzione di una servitù, ma solo un obbligo di futura costituzione.
Passando alle altre opere contestate e muovendo dalla collocazione del tubo metallico di conduzione del gas, si osserva che secondo il consulente tecnico d'ufficio, la tubazione, avendo origine in uscita dal misuratore del gas posto al balcone del terzo piano dell'abitazione dell'appellata era da intendere di esclusiva proprietà del privato e non dell'ente gestore del servizio di fornitura del gas. Essa
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è stata tuttavia dismessa dalla proprietaria nel corso delle operazioni peritali, come constatato dal consulente in occasione del secondo sopralluogo effettuato il
18.12.2023 (v. foto pag. 20); di tal che l'interesse dell'attore a una pronuncia di condanna alla rimozione deve ritenersi cessato, salva la residua rilevanza di quanto appena osservato ai fini della regolazione delle spese di lite.
L'appellante si era inoltre doluto della valutazione giudiziale di legittimità del sistema di convogliamento e scolo delle acque meteoriche provenienti dal balcone di proprietà della convenuta (balcone soprastante il terrazzino posto a quota del pavimento del terzo piano sul terreno ad ovest, retrostante il fabbricato di proprietà appellata: v. foto n. 12 allegata alla c.t.u.).
Anche tale opera è stata volontariamente rimossa dalla in pendenza di CP_1
appello. In particolare, le acque meteoriche che defluivano dal balcone, tramite un discendente in PVC, sul terreno del , sono ora convogliate verso il Parte_1 sistema di scarico interno all'abitazione dell'appellata (foto nn. 13-14).
Resta la domanda, reiterata in questa sede, di risarcimento del danno, della quale si conferma la reiezione in mancanza di prova di un apprezzabile nocumento alla sfera personale o patrimoniale dell'appellante.
Secondo il principio della soccombenza virtuale, dev'essere Controparte_1
condannata a rifondere a le spese di lite, che si liquidano, per Parte_1
il primo grado, nella complessiva somma di euro 2.552,00, e per il grado di appello nella complessiva somma di euro 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 663 del 21.8.2020:
- dichiara che l'immobile di proprietà di ubicato in territorio Parte_1
di Cammarata, in catasto al foglio 64, particella 973, e il fabbricato del medesimo proprietario censito in catasto al foglio 64 particella 218 sub 9, non sono gravati n. 1230/2020 r.g. 5
da servitù di passaggio in favore del limitrofo immobile di proprietà della confinante , censito al foglio 64, particella 218, sub 13 e sub 14; e Controparte_1 per l'effetto,
- ordina la chiusura del varco nella ringhiera del proprio immobile che consente a di accedere e transitare nell'area di proprietà di Controparte_1 [...]
; Parte_1
- dichiara cessato l'interesse dell'appellante alla condanna della controparte a rimuovere la conduttura metallica di trasferimento del gas e il sistema di convogliamento delle acque meteoriche nel fondo attoreo, stante la volontaria rimozione di esse da parte della convenuta;
condanna a rifondere all'altra parte le spese di lite, che liquida, Controparte_1
per il primo grado, nella complessiva somma di euro 2.552,00, e per il grado di appello nella complessiva somma di euro 2.915,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice est. Il Presidente
Maruzza Pino Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1230/2020 r.g.