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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/08/1977, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita DE MARCO
e
AR IA, c.f. , nata a [...] il C.F._2
21/02/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina D'AQUINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“1. L'abitazione familiare di proprietà esclusiva della sig.ra CA IA, sita Pove del
GR (VI) Via Tagliamento n. 27, resta nella piena disponibilità della stessa con tutti i suoi beni e corredi, ed ivi vivrà con il figlio RC.
2.Si dà atto che il sig. , ha già trasferito in data 10.06.2025 la propria Controparte_1
1 residenza presso un'abitazione detenuta con contratto di locazione sito in Cartigliano (VI) via Marabelli nr. 19.
3.Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori - con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre presso la quale manterrà la propria residenza - i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. In particolare con riferimento all'istruzione, all'educazione e alla sua salute, le scelte saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio
4.Il padre avrà il diritto ed il dovere di stare con il figlio RC secondo le seguenti modalità tenendo conto, vista l'età del figlio , dei suoi impegni scolastici ludici e sportivi, RC starà con il papà tre giorni alla settimana (nei giorni in cui esce da scuola alle 12:50) ovvero, il lunedì martedì e mercoledì, pranzerà con lui per poi riportarlo dalla madre nel pomeriggio;
inoltre trascorrerà con il figlio un week end alternato dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica mattina che sarà riaccompagnato dalla madre.
- con riferimento al periodo di Natale, suddividendo tale periodo in due parti, RC trascorrerà in modo alternato ogni anno le vacanze natalizie con un genitore, ovvero con uno per metà del periodo natalizio partendo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30.12 per poi andare dall'altro genitore dal 30.12 sera fino alla ripresa della scuola in ogni caso sino al 06.01. Si precisa che nel corrente anno (2025) per il primo periodo indicato RC starà con la madre e così in modo alternato per gli anni a seguire. Per accordo intercorso tra le parti potrà vedere entrambi i genitori il giorno di Natale secondo accordi che tra gli stessi verranno presi.
- con riguardo alle vacanze pasquali i genitori le trascorreranno con il figlio alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo si precisa che nel corrente anno
(2025) la Pasqua verrà trascorsa con il papà.
- con riferimento alle vacanze estive: i genitori dovranno tenere con sé il figlio RC 15 giorni anche non consecutivi, ovvero 7 gg consecutivi e successivi ulteriori 7 gg, durante il periodo estivo (giugno dalla fine della scuola – agosto) nel periodo scelto in base alle ferie di ognuno che dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il sig. erogherà un assegno di mantenimento per il figlio RC di € 350,00 al 10 CP_1 di ogni mese con decorrenza dal successivo all'uscita di casa del sig. e Controparte_1 comunque da giugno 2025 da versarsi sul conto corrente della sig.ra CA. Il suddetto assegno è soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge.
6. Con riferimento allo scioglimento dell'impresa familiare si dà atto che il suddetto
2 scioglimento è stato gestito con atto separato dalle parti e pertanto sul punto le parti null'altro da pretendere a tale titolo l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
il signor Controparte_1 si impegna a svincolare e liberare la signora CA IA della fideiussione prestata da quest'ultima a favore dell'impresa individuale “Panificio Bizzotto di RE OT nei confronti dell'Istituto di Credito Volksbank agenzia di Marostica n. c/c 97184 entro il
31/05/2025.
7.Con riferimento alle spese straordinarie viene applicato il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza e pertanto saranno suddivise al 50% previa esibizione delle fatture e/o scontrini fiscali. In deroga al Protocollo le parti si accordano affinché le sole spese dello psicologo del figlio RC verranno sostenute e fiscalmente scaricate al 100% dal padre, mentre la madre si assumerà e scaricherà fiscalmente il 100% delle spese di ripetizione.
Sempre in deroga al Protocollo le parti concordano affinché le spese dei centri estivi, previo accordo e produzione di idonea documentazione, vengano suddivise nella misura del 70%
- 30% intendendo la prima in capo al sig. e la seconda in capo alla sig.ra CA. CP_1
8.L'assegno unico erogato da per il figlio RC ed attualmente di importo pari a €uro CP_2
50,00= verrà percepito interamente (100%) dalla sig.ra CA la quale si occuperà di presentare la nuova richiesta presentando il nuovo ISEE il marito si renderà disponibile alla produzione di eventuali documenti necessari per procedura.
9.Le parti concordano affinché il sig. , nell'ambito delle condizioni di Controparte_1 separazione e del riassetto patrimoniale della famiglia, versi alla sig. CA la somma concordata di € 4.800,00= in n. 48 rate da €uro 100,00 ciascuna che verserà con bonifico mensile a partire dal mese di giugno 2025 entro il dieci di ogni mese sino al mese di maggio
2029 compreso.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficiente e di non aver nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11. Spese legali ognuno a proprio carico.
11. Le parti prestano il proprio consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne RC”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Pove del GR (VI) in data 7/06/2008, che l'unione era
3 entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore RC, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio RC a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore RC, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. In deroga al
Protocollo le parti si accordano affinché le sole spese dello psicologo del figlio RC verranno sostenute e fiscalmente scaricate al 100% dal padre, mentre la madre si assumerà
e scaricherà fiscalmente il 100% delle spese di ripetizione. Sempre in deroga al Protocollo le parti concordano affinché le spese dei centri estivi, previo accordo e produzione di idonea documentazione, vengano suddivise nella misura del 70% - 30% intendendo la prima in capo al sig. e la seconda in capo alla sig.ra CA. CP_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore RC;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AR IA Controparte_1 uniti in matrimonio in Pove del GR (VI) in data 7/06/2008 con atto trascritto al n. 5, parte
II, serie A, anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del GR
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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