Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 1445/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IONATA LUIGI e , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA SAN DOMENICO ISOL. 255 MESSINA, presso il difensore avv. IONATA
LUIGI
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTORINA GABRIELE e Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA N. COVIELLO 4 95128 CATANIA presso lo studio dell'avv.
CASTORINA GABRIELE
APPELLATO
Posta in decisione all'udienza del 30 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Catania, la ditta per ottenere la riforma della sentenza n° Controparte_1
67/2022, del 24.06.2022, con la quale il Giudice di Pace di Belpasso, definendo il giudizio iscritto al n.
R.G. 282/2021, rigettava l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t, confermava il Decreto ingiuntivo n. 25/2021 e condannava la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel confermare il Decreto ingiuntivo n.25/2021, in particolare avesse errato nella valutazione del quadro probatorio scaturente all'esito dell'istruttoria, condannandolo altresì al pagamento delle spese legali.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “1) In accoglimento dell'impugnazione proposta annullare o con qualsiasi formula privare di efficacia la sentenza del Giudice di Pace di Belpasso n° 67 del
24.06.2022 revocando il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_1
delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. .”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento del proposto appello e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.09.2023, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2024.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere che, con ricorso per ingiunzione di pagamento- n° 25/2021 di cui al R.G.n. 24/2021, la adiva il Giudice di pace di Belpasso per chiedere alla il pagamento Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 4.373,77 per il presunto mancato pagamento della fattura n° 601 del
30.03.2016, emessa in favore dell'ingiunta a seguito della fornitura di merce.
Il decreto ingiuntivo n. 25/2021 veniva notificato a mezzo posta in data 19.02.2021 alla Parte_1
la quale proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso, chiedendo di dichiarare nullo, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
La si era costituita chiedendo il rigetto delle pretese attore e l'accoglimento delle Controparte_1
richieste istruttorie versate in atti e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 8 Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 67/2022 del 24.06.2022, oggetto di appello, in rigetto dell'opposizione avanzata dalla aveva così disposto: “rigetta il presente atto di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo perché infondato e ciò per le motivazioni di cui in narrativa.
Condanna quindi la società opponente a corrispondere alla società oggi opposta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , la somma di € 4.378,77 portata dal decreto ingiuntivo opposto oltre le spese in esso liquidate oltre ancora gli interessi legali a decorrere dalla presente domanda giudiziale al soddisfo. Condanna la società oggi opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che liquida in € 50,00 per spese ed € 950,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Belpasso ha errato nell'iter logico- giuridico posto a base della sentenza e ha errato nella valutazione delle prove, giungendo ad un'illogica motivazione, in violazione degli artt.2697 c.c. e ss.
Nei fatti, sostiene di avere effettuato la consegna di merce, in particolare la fornitura Controparte_1
di 6.000 pezzi di un limitatore di apertura per infissi ad a fronte della quale ha emesso Parte_1
la fattura n° 601 del 30.03.2016 per un importo di € 4.373,77, rimasta impagata.
La dinanzi al Giudice di prime cure, ha contestato la fattura nonché l'ulteriore Parte_1
documentazione posta a fondamento del D.I., ritenendo di non dover procedere al pagamento poiché relativa a merce mai commissionata dal legale rappresentante e mai ricevuta. Ha inoltre dedotto in quella sede di non aver mai ricevuto la fattura suddetta, di non aver mai versato alcun acconto e di non aver mai firmato la bolla di consegna né il DDT, la cui firma ha prontamente disconosciuto.
Preliminarmente si ribadisce che era onere della appellata-opposta, provare la Controparte_1
sussistenza tra le parti di un accordo contrattuale che potesse giustificare la pretesa creditoria avanzata.
Ciò perché “l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. […]
Pertanto, spetta al creditore fornire nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito e l'opposto è quindi tenuto ad elencare ed allegare nel fascicolo di parte tutti i mezzi di prova che intende fare valere nel giudizio di opposizione”.
pagina 3 di 8 Il Giudice di Pace, nel motivare la sentenza ha ritenuto che l'opposizione fosse infondata in quanto
“mentre l'opposto ha fornito idonea prova sia documentale che per testi del credito vantato nei confronti dell'odierna opponente, quest'ultima si è limitata a labiali contestazioni prive di fondamento giuridico…”, ed ancora statuendo che “l'opponente ha contestato la sua debenza delle somme richieste con il decreto ingiuntivo oggi opposto, ma questo giudice rileva che ciò appare infondato se si considera che tutta la documentazione prodotta agli atti di causa dall'opposto ed in Controparte_1 particolare le dichiarazioni rese all'udienza del 15.03.2021 dal teste ..”. Testimone_1
Invero dall'esame della documentazione in atti, dalle prove testimoniali escusse e dalle contestazioni mosse dall'appellante, questo G.I. ritiene che la non è riuscita ad assolvere, in primo Controparte_1
grado, al proprio onere probatorio.
Difatti, parte appellante-opponente, ha contestato sin da subito la fattura azionata, per non aver mai né commissionato né ricevuto la merce in essa indicata.
D'altra parte, la fattura, puntualmente contestata, prodotta nel ricorso monitorio non costituisce prova idonea nel giudizio di cognizione e non è sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza della pretesa creditoria.
Con la sentenza del 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione conferma un consolidato orientamento affermando “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass.
21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n°
462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano
02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n°
189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159, da ultimo Ordinanza Cassaz. n. 949 depositata il 10 gennaio 2024).
Analoghe considerazioni valgono anche per il DDT prodotto, che a dire dell'appellata-opposta farebbe prova della consegna della merce, poiché riportante un segno apposto sotto la dicitura di destinatario.
Giova premettere che il DDT è un documento contabile con validità fiscale che le imprese devono emettere per giustificare il trasferimento merce, semilavorati e materie prime oggetto di una transazione commerciale. Il DDT, debitamente firmato e timbrato dalla controparte al momento della consegna, deve obbligatoriamente contenere (come previsto dall'art. 1 co. 3 DPR 472/1996): data della pagina 4 di 8 spedizione, numero progressivo, generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione, quindi cedente, cessionario, eventuale incaricato del trasporto, descrizione e quantità dei beni oggetto del trasporto suddivisa per voce/articolo. Un altro dato da indicare, anche se non è obbligatorio, è la causale del trasporto. Riguardo le informazioni sulle generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione, devono essere indicati: la ditta, la denominazione o ragione sociale, la residenza o domicilio degli stessi, il numero di partita Iva dell'emittente.
Il Documento di Trasporto viene rilasciato in duplice copia, una rimane al venditore, l'altra è nella disponibilità del trasportatore e accompagna le merci fino alla consegna.
Il DDT dovrebbe recare poi la firma del legale rappresentante del destinatario ovvero dovrebbe esserci l'apposizione del timbro sociale dello stesso.
In mancanza di tali elementi, il destinatario non ha onere di disconoscere la sottoscrizione, in senso tecnico giuridico, potendosi anche limitare ad asserire più genericamente che la firma non è ad esso riferibile.
Orbene nel caso di specie, parte opposta sostiene che il DDT prodotto è stato verosimilmente sottoscritto dal debitore o da persone da lui delegate e rappresenterebbe la prova documentale del rapporto negoziale intercorso tra le parti, comprovanti il diritto di credito vantato.
Tuttavia, come rilevato dalla documentazione in atti, il ddt contiene un segno apposto sotto la dicitura destinatario illeggibile e immediatamente contestato dalla , inoltre non vi è alcun timbro Pt_1 riconducibile all'appellante-opponente, pertanto, non può avere alcuna forza probatoria piena.
Invero tale documentazione è tutta di formazione unilaterale dell'odierna appellante ed è stata prontamente contestata dall'appellante-opponente già in primo grado.
Peraltro, ad ulteriore sostegno di quanto espresso, il Giudice di prime cure non ha valutato una incongruenza nelle dichiarazioni del creditore opposto- odierno appellato.
Invero la sulle modalità di consegna della merce fatturata, si è contraddetta, avendo CP_1
dapprima sostenuto (nella propria comparsa di costituzione in primo grado) che la merce era stata ritirata presso la propria sede di Belpasso dalla stessa “con mezzo proprio e da suo delegato” Pt_1
e successivamente,cambiando del tutto la ricostruzione di fatti, ha richiesto in seno alla memoria ex art. 320 c.p.c. prova testimoniale per dimostrare, invece, che “la fornitura è stata regolarmente consegnata da parte della alla come si evince dallo stesso DDT n 1739 del 2016 che si CP_1 Parte_1 rammostra”.
Ne consegue che il Gdp non avrebbe dovuto porre a fondamento della propria decisione la documentazione (fattura e ddt disconosciute) al fine di riconoscere la pretesa creditoria di Parte_2
[...
pagina 5 di 8 Parte appellante, peraltro, al fine di dimostrare l'infondatezza della pretesa di ha Parte_2
prodotto il proprio registro fatture acquisti del 2016, da cui si evince che la fattura suddetta non è mai stata registrata.
La mancata registrazione della fattura nella contabilità non è una “labiale Parte_1 contestazione”, come sostenuto dal GDP, ma un dato che fa presumere che tale fattura e conseguentemente anche la merce non sia mai stata commissionata e ricevuta dall'appellante.
Non può poi non essere evidenziato che le parti in causa avevano un rapporto commerciale risalente e che molteplici sono le fatture che sono sempre state pagate da ( peraltro di quantitativi di Pt_1
merce molto modici rispetto ai 6000 pezzi fatturati e all'evidenza di gran lunga non adeguati alle reali dimensioni e necessità dell'appellante).
La contabilizzazione della fattura de quo, da parte dell'appellata, nelle proprie scritture contabili, non fa prova dell'esistenza del credito, considerando che la registrazione della stessa non si riscontra anche nelle scritture contabili della debitrice ed è stata contestata da subito, sia nell'an che ne quantum.
Solo laddove, la fattura fosse stata annotata sia nei registri del creditore che in quella del debitore e non fosse stata contestata, avrebbe avuto valore confessorio, per come ribadito da ultimo nella sentenza della Cassazione n. 3581 pubblicata l'8 febbraio 2024 ( “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.)
Ma nel caso a mani la ha disconosciuto la fattura e questa non può quindi assolvere a Parte_1
dimostrazione del credito recato dal decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva la documentazione depositata dalla a sostegno della propria pretesa Controparte_1
creditrice, risulta essere generica e inconferente.
Nessun accordo contrattuale risulta dimostrato tra le due società, in relazione all'ordine di 6.000 pezzi di un “limitatore d'apertura” fatturati e il credito non può ritenersi provato né nell'an né sul quantum.
Parte appellante lamenta altresì, che il Giudice di prime cure ha errato anche nella valutazione delle prove orali ammesse.
In particolare, ritiene che le dichiarazioni testimoniali siano state valutate con scarsa obiettività.
Premesso che come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Sentenza 23 luglio 2021, n. 21174)
“La valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al pagina 6 di 8 giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata..”, rileva il giudice di primo grado che il teste era da ritenere inattendibile in quanto “ “ebbe a dichiarare di non Testimone_2
essere dipendente della ditta bensì del sig. precisando che le due ditte Parte_1 CP_2
e sono ubicate in due garage posti uno di fronte all'altro e conseguentemente le CP_2 Pt_1 dichiarazioni appaiono inattendibili”.
Tale apprezzamento del giudice non trova obiettivo riscontro, considerando che il teste ha dichiarato di lavorare per , ha chiarito che, insieme ad esso, si occupava personalmente dello scarico CP_2
merci , confermando che questa merce ( 6000 pezzi) non era mai stata fornita alla . Pt_1
Il fatto che, presumibilmente, vi siano stati rapporti lavorativi tra le due società, magari pregressi, non significa che la pretesa creditoria risulti fondata de plano.
Inattendibile è da considerare invece la dichiarazione resa dal teste che Testimone_3
contrariamente a quanto dichiarato, risulta essere socio dell'appellata creditrice al 15% .
Secondo il Giudice di pace, poi, le dichiarazioni della teste , “non pongono dubbi Testimone_4
sulla loro interpretazione e forniscono inconfutabile prova del credito vantato dalla Controparte_1 nei confronti dell'odierna opponente” .
Tuttavia, diversamente da quanto asserito nella sentenza appellata, la teste che ha dapprima Tes_1 dichiarato “di essere impiegata presso la svolgo mansioni nell'ambito della CP_1
amministrazione e quindi mi occupo di fatture e di poter affermare che le circostanze sulle quali il decidente pone le relative domande rispondono a verità”, alla domanda sul fatto che la fornitura fosse stata regolarmente consegnata da parte della alla , ha tenuto a precisare che CP_1 Pt_1
“…cio posso affermare perché nel DdT c'è la firma del conducente , credo si tratti di , e Testimone_5 del destinatario”.
Dalla lettura di tale dichiarazione emerge chiaramente che la teste ha inteso chiarire di non avere avuto alcuna cognizione diretta della consegna, ma di considerarla eseguita solo perché il DdT recava l'apparente firma del destinatario.
Tale deposizione, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non dimostra alcunchè, posto che la teste non ha avuto cognizione diretta della consegna e che, peraltro, l'ipotetico conducente
, che avrebbe effettuato la pretesa consegna ad , non è stato escusso in Testimone_5 Pt_1
giudizio.
pagina 7 di 8 Da tutto quanto sopra, ne deriva che il credito vantato dalla nei confronti della Parte_2
on possa ritenersi provato. Parte_1
Dalle argomentazioni esposte ne deriva che l'odierno appello vada accolto integralmente con consequenziale revoca della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
1445/2023 R.G., proposto da avverso la sentenza n° 67/2022 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di Belpasso in data 24.06.2022, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, a integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accogli l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 25/2021 del
29.01.2021 emesso dal Giudice di pace di Belpasso.
2 Condanna parte appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di lite che si liquidano per il giudizio di I grado in € 76,00 per spese e € 1.000,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, e per questo grado di giudizio in € 174,00 per spese ed € 1.800,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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