Ordinanza cautelare 10 dicembre 2010
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 29/05/2023, n. 9051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9051 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 09051/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09515/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9515 del 2010, proposto da
LA NI, GE NI e ON RD, rappresentati e difesi dall'avvocato Belardo Bosco, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ente Regionale Parco di Veio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Formello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. 2155 del 14/06/10 con cui l’Ente Regionale Parco di Veio ha ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ivi indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Regionale Parco di Veio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza 14 giugno 2010, n. 10, prot. n. 2155, il Direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio – alla luce di quanto risultante dall’ordinanza Comune di Formello,19 marzo 2010, n. 35, e dal relativo verbale di sopralluogo con allegata documentazione fotografica (assunti al protocollo dell’ente rispettivamente in data 1 aprile 2010 e 6 maggio 2010 ai nn. 1204 e 1692) – ha ingiunto, ai sensi dell’art. 28, comma 3, l.r. Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29, ai sigg. NI GE, RD ON e NI LA la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di nulla osta su immobile sito in via di Grossara 18, int. 2, distinto in catasto al foglio 16, particelle n. 527 (terreno) e 324 sub 1 (fabbricato) nel Comune di Fornello.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato la predetta ordinanza e, dopo aver apoditticamente affermato di aver realizzato le opere oggetto dell’ordinanza «nel corso dell’anno 1996, ovvero in epoca antecedente alla entrata in vigore della l. r. Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29, istitutiva del parco», ne hanno chiesto l’annullamento sulla base di tre distinti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso hanno lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per «violazione … degli artt. 8, 10 e 25, l. n. 47/1985 e dell’art. 2, comma 60, l. n. 662/1996, così come recepiti e modificati dal d.pr. n. 380/2001 [nonché per] violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 8, comma 3, lett. q), l. r. Lazio n. 29/1997 [nonché ancora per] eccesso di potere per presupposto erroneo», lamentando in sintesi che l’ente non aveva correttamente qualificato i lavori realizzati, omettendo di considerare che gli stessi erano ascrivibili a un intervento di restauro conservativo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso hanno contestato il provvedimento impugnato per «violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001», osservando che «la determinazione dirigenziale a demolire non è stata preceduta dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori».
2.3. Con il terzo motivo hanno lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per «eccesso di potere per carenza di motivazione», osservando che l’ente non ha considerato che «la demolizione non appare possibile senza grave pregiudizio della parte eseguita in conformità» e che il provvedimento impugnato «non fa alcuna menzione del dovere per l’autorità amministrativa di applicare in questi casi una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33, d.pr. n. 380/2001».
3. Con memoria del 4 dicembre 2010, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. In data 25 maggio 2023, parte ricorrente ha depositato l’ordinanza Comune di Formello 4 febbraio 2020, n. 9, prot. n. 3140, con cui l’ente ha ritenuto di dover annullare la precedente ordinanza comunale 19 marzo 2010, n. 35, in ragione della mancata indicazione in tale provvedimento dell’effettiva consistenza dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
5. All’udienza straordinaria del 26 maggio 2023, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
6. In considerazione di quanto affermato da parte ricorrente, questo LL non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: è noto, infatti, che «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
7. Fermo quanto sopra evidenziato, il LL, tuttavia, deve rilevare che l’ordinanza adottata dal Comune di Formello 4 febbraio 2020, n. 8, prot. n. 3140 non ha affatto determinato la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, avendo tale ultimo provvedimento a oggetto l’annullamento della sola ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Formello, 19 marzo 2010, n. 35 (disposto per motivi formali che non riguardano l’accertamento degli abusi, la cui realizzazione è stata peraltro ammessa dai ricorrenti).
Al contrario, il presente giudizio (aveva e) ha come oggetto la distinta ordinanza 14 giugno 2010, n. 10, prot. n. 2155, legittimamente adottata dall’Ente Regionale Parco di Veio, nell’esercizio delle proprie competenze, per disporre la rimozione degli interventi posti in essere dai ricorrenti in assenza del necessario nulla osta (interventi, la cui incontestata realizzazione è stata documentata dalla p.a. con verbale del 22 dicembre 2009, menzionato nella difesa dell’Ente Parco e non oggetto di alcun annullamento).
8. Una tale precisazione è d’obbligo, in quanto è dirimente ai fini della decisione sulle spese processuali, da adottarsi – pur in presenza della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse – secondo il criterio della soccombenza virtuale.
9. A tal fine, il LL (come già deciso in fattispecie assolutamente sovrapponibile con riferimento a ricorso proposto da due degli odierni ricorrenti, con la sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II stralcio, 10 febbraio 2023, n. 2374) non può che evidenziare l’infondatezza del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, per le ragioni che seguono.
9.1. In primo luogo, i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova in ordine al fatto – espressamente contestato dall’amministrazione con argomentazioni non smentite dai signori NI e RD (cfr. memoria dell’amministrazione, pagg. 1 e 2) – che gli abusi siano stati realizzati prima dell’istituzione dell’ente parco.
9.2. Sotto altro profilo, gli interventi posti in essere dai ricorrenti (recinzione e sbancamento del lotto limitrofo, funzionali all'ingresso nel piano seminterrato del fabbricato; ampliamento del piano seminterrato del suddetto fabbricato di oltre 159 mq., con la realizzazione di "nuove opere edificatorie da cui risulta un'unità immobiliare a se stante", composta di "locale salone, una cucina, un ripostiglio, tre camere e due bagni, ampliamento dell'unità immobiliare al piano terra di circa 52 mq. oltre a varie opere di frazionamento, realizzazione di manufatti in blocchi di tufo e difformità edilizie rispetto ai titoli edilizi rilasciati) non possono essere in alcun modo considerati come opere di restauro conservativo realizzate «nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso» (art. 3, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001), atteso che attraverso gli stessi i ricorrenti hanno trasformato e ampliato il loro immobile.
9.3. Non è condivisibile quanto affermato dai ricorrenti in ordine al fatto che l’ente parco avesse il dovere di far precedere il provvedimento gravato da un ordine di sospensione dei lavori, e ciò anche in ragione del fatto che è provato e incontestato che al momento dell’accertamento degli abusi non vi erano lavori in corso.
9.4. Infine, va notato che la previsione di cui all’art. 33, d.p.r. n. 380/2001, invocata dal ricorrente nel terzo e ultimo motivo di gravame, non può trovare applicazione al caso di specie (avuto riguardo sia alla specifica natura degli abusi, sia al tipo di atto gravato) e che, in ogni caso, i sig. NI non hanno dato alcuna prova dell’asserita circostanza che «la demolizione non appare possibile senza grave pregiudizio della parte eseguita in conformità».
10. Per le superiori ragioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – devono essere poste a carico di parte ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell’amministrazione costituita nella misura di € 2.000,00 oltre spese generali e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO