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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite 922/2024 RG + 2488/2024 RG promosse con ricorso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to ALESSANDRO BOZZONE - opponente contro
➢ con avv.to SERGIO APRILE - opposto CP_1
➢ Controparte_2 con avv.ti MARCELLO TROMBETTA ed ELISA GASPERINI - opposta
IN PUNTO: OPPOSIZIONE EX ART 615 CPC
DECISA L' 1.4.2025
FATTO CP_ Con ricorso depositato il 7.5.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito verso e allegando CP_3 di avere ricevuto :
- in data 23.07.2023 la notifica, da parte di (sede di Venezia- Controparte_2
Mestre), dell' intimazione di pagamento n. 11920239004718457/000 - lotto di stampa n. 07446 per l'importo complessivo di euro 32.318,69 avente ad oggetto una serie di cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
- in data 24.04.2024 la notifica di atto di pignoramento presso terzi;
e lamentando nullità ed insistenza delle notifiche dei seguenti sottesi avvisi di addebito siccome effettuate ad indirizzo errato, non corrispondente alla propria residenza ( in via XXIV° Maggio di
Venezia città lagunare cap 30132 anziché alla propria residenza in via XXIV Maggio 23/a di Venezia frazione/municipalità di Marghera terra ferma cap 30175):
- Ava n. 41920180000391724000 di Euro 3.149,90 importo originario avviso di addebito ente creditore;
Controparte_4
- Ava n. 41920180002684675000 di Euro 334,79 importo originario avviso di addebito ente creditore;
Controparte_4 - Ava n. 4192017000639205000 di Euro 2.103,44 importo originario avviso di addebito ente creditore;
Controparte_4 lamentando inoltre in ogni caso la non debenza dei relativi importi, riferiti a oneri quale titolare dell' impresa individuale denominata “D&B Dimagrimento & Benessere di ND CA cancellata il
20.3.2014.
A tale causa RG n. 922/2024 in sede di odierna udienza è stata riunita, previa riassegnazione, la causa
RG n. 2488/2024 tra le medesime parti radicata dallo ND con ricorso depositato il 28.11.2024 in opposizione ad intimazione di pagamento n. 119202490101434 71/000 notificatagli da il CP_3
28.10.2024 per l'importo complessivo di Euro 21.674,51 - lotto di stampa n. 42976, fondata anch' essa CP_ su nullità ed insistenza delle notifiche dei sottesi avvisi di addebito n. 41920180000391724000 di
3.149,90 importo originario avviso di addebito ente creditore , n. Controparte_4
41920180002684675000 di Euro 334,79 importo originario avviso di addebito ente creditore P_
, e n. 4192017000639205000 di Euro 2.103,44 importo originario avviso di addebito ente
[...] creditore , e altresì in ogni caso sulla non debenza nel merito dei relativi importi. Controparte_4
CP_ In entrambe le cause e si sono costituiti contestando l' opposizione, eccepite in via CP_3 CP_ preliminare quanto all' l' inammissibilità del ricorso quale opposizione all' esecuzione promossa, a pignoramento già notificato, direttamente davanti al giudice del merito senza espletamento della necessaria fase prodromica davanti al Giudice dell' Esecuzione ex art 615 comma 2 cpc , e quanto ad la tardività per mancata proposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica degli Ava ex art. CP_3
24 D.lgs. n. 46/99.
La causa è stata istruita documentalmente, indi, previo deposito di note finali autorizzate, all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI CP_ La, preliminare e assorbente, eccezione di inammissibilità dell' opposizione sollevata dall' è fondata in quanto:
1) gli avvisi di addebito in contestazione, n. 41920180000391724000 di Euro 3.149,90, n.
41920180002684675000 di Euro 334,79 e n. 4192017000639205000 di Euro 2.103,44, richiamati nelle intimazioni di pagamento opposte, n. 11920239004718457/000 notificata il 23.7.2023 per euro 32.318,69 e n. 119202490101434 71/000 notificata il 28.10.2024 per euro 21.674,51, in data antecedente al deposito del presente duplice ricorso in opposizione (RG 922/2024 depositato il
5.7.2024 e RG 2488/20924 depositato il 28.11.2024 ) sono stati azionati in sede esecutiva con atto di pignoramento presso terzo ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. n. 602/73 notificato il 24.4.2024 (vd doc.
1 bis ric - terza pignorata ). CP_6 2) ND ha proposto opposizione sostenendo la nullità delle notifiche di tali avvisi di addebito in quanto eseguite ad un indirizzo errato e facendo valere la non debenza delle somme ingiunte nel merito.
3) Sulla base di tali doglianze ha proposto - come da sua stessa espressa qualifica dell'azione rispettivamente al quarto cpv di pagina 4 del ricorso RG 922/2024 e all' ultimo cpv di pagina 6 del ricorso RG 2488/24 - formale opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c., radicata anche nei confronti dell' quale litisconsorte necessario. CP_1
4) Ne deriva l' inammissibilità del duplice ricorso in quanto, come da condivisibile obiezione sollevata CP_ dall' nella comparsa della causa 922/24RG e oggi estesa alla causa riunita RG 2488/24, quale formale opposizione all' esecuzione ex art 615 cpc proposta a pignoramento già eseguito (presso terzi il 24.4.2024) l' azione avrebbe dovuto essere radicata attraverso la prodromica fase sommaria CP_ davanti al Giudice dell' Esecuzione coinvolgendo sia che l' quale ente creditore CP_3 litisconsorte necessario, e non già, come invece fatto dallo ND, mediante ricorso diretto al giudice del merito.
5) La questione non è - come da repliche svolte nelle note finali attoree - di corretta scelta della giurisdizione in stretto collegamento alla tipologia di domanda proposta, bensì di rituale instaurazione dell' opposizione ex art 615 cpc sotto il profilo procedurale mediante ricorso, in prima battuta, al Giudice dell' Esecuzione.
6) L' art 615 comma 2 cpc è chiaro in tal senso prevedendo che, ad esecuzione iniziata - come nel caso di specie con la notifica del pignoramento in data 24.4.2024 - anche l' opposizione di cui al primo comma, al pari di quella vertente sulla pignorabilità dei beni, si propone “con ricorso (184 att) al giudice dell' esecuzione stessa (484)”, che poi, all' esito della prodromica fase sommaria/cautelare di sua competenza prevista dal medesimo art 615 comma 2 (udienza di comparizione delle parti davanti a sé, con eventuale sospensione della procedura ex art 624 comma 1 cpc), dispone in ordine al giudizio di merito, in caso di competenza di altro ufficio rimettendo la causa davanti ad esso con assegnazione del termine per la riassunzione.
7) Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie in quanto, come già detto, ND, anziché presentare ricorso ex art 615 comma 2 cpc al Giudice dell' Esecuzione, si è rivolto direttamente alla
Sezione Lavoro del Tribunale quale giudice del merito.
8) Le domande così svolte, siccome, appunto, non precedute, per erronea introduzione del giudizio da parte dell'opponente, dal regolare svolgimento della necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, sono improponibili, come da insegnamento della Cassazione, da ultimo 9 aprile
2024, n. 9451 e per tutte 11 ottobre 2018, n.25170, secondo cui “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena”
Attesa la natura della pronuncia sussistono giusti per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara il duplice ricorso in opposizione inammissibile;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Venezia, l' 1.4.2025
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso