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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di MA - Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. HE De IA
- Consigliere3) Dott. Caterina Greco
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954/2023 promossa
Da quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ventaloro. Persona 1
APPELLANTE
Contro in persona del CP 2 pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10/1/2019 Parte 1 , agendo quale esercente la potestà genitoriale conveniva in giudizio il Controparte 1Persona 1 sul figlio minore '
[...] dinanzi al G.L. del Tribunale di Agrigento ed esponeva:
-di avere sottoposto il predetto minore nato l'[...], alla prima vaccinazione in data
14/12/2005, composta da Esavalente + Antipneumococco;
-che in data 24/2/2006 gli veniva somministrato il secondo richiamo e somministrazione della terza dose il 4/9/2006; che a partire dal primo anno di vita i genitori avevano notato della anomalie di crescita tanto che, a circa due anni, Persona 1 era stato dichiarato invalido portatore di handicap grave essendo risultato affetto da "esiti di disturbo pervasivo dello sviluppo" (disturbo dello spettro autistico) ; che, correlata l'insorgenza di tale patologia alla sottoposizione dei vaccini obbligatori e presentata domanda alla CMO di Messina in data 15/11/2014 per ottenere l'indennizzo, la stessa aveva rigettato la domanda sul presupposto della intervenuta improponibilità della stessa per il vano decorso del termine triennale assegnato dall'art. 3 comma 1° Legge n.
210/1992 per l'esercizio del diritto a partire dal momento in cui l'avente diritto aveva avuto conoscenza del danno.
Ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra le vaccinazioni e la grave patologia in essere e, quindi, dei requisiti per ammettere il minore ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 210/1992, ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2, co. 2° della medesima Legge, I° CATEGORIA, Tabella A) all. al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
[...]Nel contraddittorio delle parti, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal per la violazione del su citato termine triennale, il G.L. istruiva la causa con CP_3
c.t.u. medico-legale all'esito della quale rigettava il ricorso.
Osservava il G.L., di concerto con le risultanze della c.t.u., che l'analisi della letteratura scientifica (aveva) dimostra(to) in maniera evidente l'assenza di correlazione tra la vaccinazione e il disturbo dello spettro autistico.
(...)e che il nesso di causa tra l'evento (vaccinazione) e la patologia (autismo) (doveva) essere avvalorato attraverso la verifica di tutta una serie di criteri, la cui convergenza e concordanza dovrebbe consentire giudizi di ammissione o di esclusione del rapporto medesimo.
La valutazione del nesso di causalità (andava) quindi fatta sempre sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio, tra i quali i più importanti sono senz'altro i seguenti:
Criterio cronologico: verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti.
Nel caso in questione, a seguito della vaccinazione, gli effetti non si (erano) verificati da subito, ma solo dopo qualche tempo. Dalla lettura della documentazione si rileva(va) che la prima dose di vaccino era stata somministrata il 28/04/2008(all'età di 4 mesi), la seconda in data 8/7/2008 (all'età di 7 mesi) e la terza il 22/06/2009 (all'età di un anno e mezzo). Il primo ricovero del bimbo (era) avvenuto nel mese di settembre e in seguito nel mese di ottobre, a distanza di tempo della somministrazione.
Criterio topografico: verifica la corrispondenza di sede. In questo caso non verificabile, in quanto in seguito alla somministrazione non si sono verificati i disturbi collaterali previsti.
Criterio di continuità fenomenica: verifica, in successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, tenendo conto non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico.
Che nel caso in questione la vaccinazione non (aveva) causato la sintomatologia nei momenti successivi all'evento con segni/sintomi che si manifestavano successivamente e che vista anche la patogenesi multifattoriale non possono certo essere considerate inconfutabilmente riconducibili alla vaccinazione. Che, alla luce dei dati disponibili, quindi, non essendoci evidenza scientifica, non (era) assolutamente possibile correlare la patologia dello spettro autistico alle vaccinazioni. eLa sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dalla Pt 1 incidentalmente dal CP 1 che insiste nella eccezione di decadenza dall'azione riconducibile alla violazione del termine triennale di cui all'art. 3 comma 1° cit. .
Senza alcuna istruzione all'udienza di discussione sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
********
Con un unico complesso motivo di gravame, Parte 1 sottopone a censura il percorso logico-giuridico seguito dal G.L. nel ritenere non sussistente il nesso eziologico tra le vaccinazioni praticate e il disturbo dello spettro autistico diagnosticato al minore
Persona 1
Si rimprovera in particolare al G.L. di non avere valorizzato elementi di cognizione fondamentali ed utili tratti dalla letteratura internazionale, peraltro già eccepiti dinanzi al c.t.u. nominato, idonei a sorreggere la tesi della riconducibilità della patologia alle vaccinazioni obbligatorie e rappresentati:
- Dal ruolo patogenetico svolto dall'adiuvante vaccinale costituito da Sali di alluminio che gli studi disponibili indicherebbero come fattore incentivante di fenomeni neurodegenerativi conseguenti all'induzione di stress ossidativo ed infiammazione del tessuto nervoso. dalla letteratura scientifica disponibile su molteplici canali di ricerca attestante che le manifestazioni riconducibili all'autismo sono in misura preponderante la conseguenza di un intreccio tra fattori ambientali ed espressione genica legati all'abuso dei vaccini e che meccanismi in grado di influire nella suggerita eziopatogenesi deriverebbero dalla inoculazione di elementi metallici ad elevata tossicità sulle funzioni neurologiche e cerebrali quali il mercurio ed il precitato alluminio che risulterebbero presenti in numeri composti vaccinali.
Il motivo, cui per comodità espositiva conviene dare precedenza ad onta della pregiudizialità logica dell'appello incidentale, è infondato.
La disamina compiuta dal giudice di primo grado, che ha mutuato per relationem le considerazioni compiute dal c.t.u., risponde e risolve esaustivamente gli interrogativi suggestivamente riproposti dal mezzo di gravame a proposito della possibilità di un legame eziopatogenetico tra le vaccinazioni e il riscontrato disturbo dello spettro autistico diagnosticato in capo al minore Persona 1
Premesso invero che l'affermazione in ordine alla sussistenza del nesso causale passa da una valutazione fondata sul determinismo accertato in base a leggi scientifiche o a principi di regolarità statistica per cui un fenomeno può essere ritenuto effetto di una causa allorquando questa sia idonea a produrlo alla stregua di un criterio di ragionevole probabilità, nel caso che ci occupa il c.t.u. ha verificato: che nessuno degli oltre 25 studi condotti negli ultimi 15 anni ha confermato l'esistenza di una relazione causale tra vaccino e autismo (e che anzi n.d.r.) Altri studi pubblicati negli scorsi anni, aggiungono evidenze a sostegno dell'azione di fattori ambientali o genetici che agirebbero prima della nascita, durante lo sviluppo del feto nell'utero materno;
che la scienza ha smentito da tempo qualsiasi relazione fra vaccini e autismo, sia per quanto riguarda la vaccinazione esavalente che per quella trivalente (MPR); che una delle sostanze che era ritenuta causa di autismo negli anni 90 e cioè il tiomersale, sale contenente mercurio, utilizzato come conservante nel vaccino esavalente, nel 2000(nel caso in questione la prima vaccinazione è stata somministrata nel 2008) è stato eliminato, anche se la relazione tra questa sostanza e l'autismo non è emersa mai in nessuno studio. che anche L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha commissionato una revisione della letteratura sull'argomento concludendo per una mancanza di associazione tra rischio di autismo e vaccino MPR. che non esiste, quindi, nessuna ricerca scientifica al mondo che possa provare che le vaccinazioni siano causa del forte aumento dei casi di autismo verificatosi in molti paesi.
Tali perentorie e condivisibili affermazioni, non smentite adeguatamente dalla letteratura minoritaria evocata, associate all'inconfutabile dato anamnestico che malauguratamente ha palesato l'insorgere non casuale della stessa patologia all'interno del medesimo nucleo familiare - già positivo per altre malattie nascenti da anomalie cromosomiche (sindrome di Down) conferma vieppiù l'attendibilità del teorema della matrice prevalentemente
-
genetica del disturbo dello spettro autistico da ricondurre verosimilmente ad alterazioni del materiale genetico innescate nella fase di sviluppo del tessuto embrionale.
Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la conferma della sentenza impugnata.
Le considerazioni poste a base della decisione e la peculiarità della vicenda processuale legittimano la compensazione integrale delle spese del presente procedimento di appello.
Deve pur tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 242/2023 emessa dal
Tribunale di Agrigento in data 20 marzo 2023.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE De IA IA G. Di MA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di MA - Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. HE De IA
- Consigliere3) Dott. Caterina Greco
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 954/2023 promossa
Da quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ventaloro. Persona 1
APPELLANTE
Contro in persona del CP 2 pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 10/1/2019 Parte 1 , agendo quale esercente la potestà genitoriale conveniva in giudizio il Controparte 1Persona 1 sul figlio minore '
[...] dinanzi al G.L. del Tribunale di Agrigento ed esponeva:
-di avere sottoposto il predetto minore nato l'[...], alla prima vaccinazione in data
14/12/2005, composta da Esavalente + Antipneumococco;
-che in data 24/2/2006 gli veniva somministrato il secondo richiamo e somministrazione della terza dose il 4/9/2006; che a partire dal primo anno di vita i genitori avevano notato della anomalie di crescita tanto che, a circa due anni, Persona 1 era stato dichiarato invalido portatore di handicap grave essendo risultato affetto da "esiti di disturbo pervasivo dello sviluppo" (disturbo dello spettro autistico) ; che, correlata l'insorgenza di tale patologia alla sottoposizione dei vaccini obbligatori e presentata domanda alla CMO di Messina in data 15/11/2014 per ottenere l'indennizzo, la stessa aveva rigettato la domanda sul presupposto della intervenuta improponibilità della stessa per il vano decorso del termine triennale assegnato dall'art. 3 comma 1° Legge n.
210/1992 per l'esercizio del diritto a partire dal momento in cui l'avente diritto aveva avuto conoscenza del danno.
Ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra le vaccinazioni e la grave patologia in essere e, quindi, dei requisiti per ammettere il minore ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 210/1992, ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2, co. 2° della medesima Legge, I° CATEGORIA, Tabella A) all. al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
[...]Nel contraddittorio delle parti, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dal per la violazione del su citato termine triennale, il G.L. istruiva la causa con CP_3
c.t.u. medico-legale all'esito della quale rigettava il ricorso.
Osservava il G.L., di concerto con le risultanze della c.t.u., che l'analisi della letteratura scientifica (aveva) dimostra(to) in maniera evidente l'assenza di correlazione tra la vaccinazione e il disturbo dello spettro autistico.
(...)e che il nesso di causa tra l'evento (vaccinazione) e la patologia (autismo) (doveva) essere avvalorato attraverso la verifica di tutta una serie di criteri, la cui convergenza e concordanza dovrebbe consentire giudizi di ammissione o di esclusione del rapporto medesimo.
La valutazione del nesso di causalità (andava) quindi fatta sempre sulla base di diversi criteri medico-legali di giudizio, tra i quali i più importanti sono senz'altro i seguenti:
Criterio cronologico: verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti.
Nel caso in questione, a seguito della vaccinazione, gli effetti non si (erano) verificati da subito, ma solo dopo qualche tempo. Dalla lettura della documentazione si rileva(va) che la prima dose di vaccino era stata somministrata il 28/04/2008(all'età di 4 mesi), la seconda in data 8/7/2008 (all'età di 7 mesi) e la terza il 22/06/2009 (all'età di un anno e mezzo). Il primo ricovero del bimbo (era) avvenuto nel mese di settembre e in seguito nel mese di ottobre, a distanza di tempo della somministrazione.
Criterio topografico: verifica la corrispondenza di sede. In questo caso non verificabile, in quanto in seguito alla somministrazione non si sono verificati i disturbi collaterali previsti.
Criterio di continuità fenomenica: verifica, in successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, tenendo conto non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all'abituale quadro clinico.
Che nel caso in questione la vaccinazione non (aveva) causato la sintomatologia nei momenti successivi all'evento con segni/sintomi che si manifestavano successivamente e che vista anche la patogenesi multifattoriale non possono certo essere considerate inconfutabilmente riconducibili alla vaccinazione. Che, alla luce dei dati disponibili, quindi, non essendoci evidenza scientifica, non (era) assolutamente possibile correlare la patologia dello spettro autistico alle vaccinazioni. eLa sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dalla Pt 1 incidentalmente dal CP 1 che insiste nella eccezione di decadenza dall'azione riconducibile alla violazione del termine triennale di cui all'art. 3 comma 1° cit. .
Senza alcuna istruzione all'udienza di discussione sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
********
Con un unico complesso motivo di gravame, Parte 1 sottopone a censura il percorso logico-giuridico seguito dal G.L. nel ritenere non sussistente il nesso eziologico tra le vaccinazioni praticate e il disturbo dello spettro autistico diagnosticato al minore
Persona 1
Si rimprovera in particolare al G.L. di non avere valorizzato elementi di cognizione fondamentali ed utili tratti dalla letteratura internazionale, peraltro già eccepiti dinanzi al c.t.u. nominato, idonei a sorreggere la tesi della riconducibilità della patologia alle vaccinazioni obbligatorie e rappresentati:
- Dal ruolo patogenetico svolto dall'adiuvante vaccinale costituito da Sali di alluminio che gli studi disponibili indicherebbero come fattore incentivante di fenomeni neurodegenerativi conseguenti all'induzione di stress ossidativo ed infiammazione del tessuto nervoso. dalla letteratura scientifica disponibile su molteplici canali di ricerca attestante che le manifestazioni riconducibili all'autismo sono in misura preponderante la conseguenza di un intreccio tra fattori ambientali ed espressione genica legati all'abuso dei vaccini e che meccanismi in grado di influire nella suggerita eziopatogenesi deriverebbero dalla inoculazione di elementi metallici ad elevata tossicità sulle funzioni neurologiche e cerebrali quali il mercurio ed il precitato alluminio che risulterebbero presenti in numeri composti vaccinali.
Il motivo, cui per comodità espositiva conviene dare precedenza ad onta della pregiudizialità logica dell'appello incidentale, è infondato.
La disamina compiuta dal giudice di primo grado, che ha mutuato per relationem le considerazioni compiute dal c.t.u., risponde e risolve esaustivamente gli interrogativi suggestivamente riproposti dal mezzo di gravame a proposito della possibilità di un legame eziopatogenetico tra le vaccinazioni e il riscontrato disturbo dello spettro autistico diagnosticato in capo al minore Persona 1
Premesso invero che l'affermazione in ordine alla sussistenza del nesso causale passa da una valutazione fondata sul determinismo accertato in base a leggi scientifiche o a principi di regolarità statistica per cui un fenomeno può essere ritenuto effetto di una causa allorquando questa sia idonea a produrlo alla stregua di un criterio di ragionevole probabilità, nel caso che ci occupa il c.t.u. ha verificato: che nessuno degli oltre 25 studi condotti negli ultimi 15 anni ha confermato l'esistenza di una relazione causale tra vaccino e autismo (e che anzi n.d.r.) Altri studi pubblicati negli scorsi anni, aggiungono evidenze a sostegno dell'azione di fattori ambientali o genetici che agirebbero prima della nascita, durante lo sviluppo del feto nell'utero materno;
che la scienza ha smentito da tempo qualsiasi relazione fra vaccini e autismo, sia per quanto riguarda la vaccinazione esavalente che per quella trivalente (MPR); che una delle sostanze che era ritenuta causa di autismo negli anni 90 e cioè il tiomersale, sale contenente mercurio, utilizzato come conservante nel vaccino esavalente, nel 2000(nel caso in questione la prima vaccinazione è stata somministrata nel 2008) è stato eliminato, anche se la relazione tra questa sostanza e l'autismo non è emersa mai in nessuno studio. che anche L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha commissionato una revisione della letteratura sull'argomento concludendo per una mancanza di associazione tra rischio di autismo e vaccino MPR. che non esiste, quindi, nessuna ricerca scientifica al mondo che possa provare che le vaccinazioni siano causa del forte aumento dei casi di autismo verificatosi in molti paesi.
Tali perentorie e condivisibili affermazioni, non smentite adeguatamente dalla letteratura minoritaria evocata, associate all'inconfutabile dato anamnestico che malauguratamente ha palesato l'insorgere non casuale della stessa patologia all'interno del medesimo nucleo familiare - già positivo per altre malattie nascenti da anomalie cromosomiche (sindrome di Down) conferma vieppiù l'attendibilità del teorema della matrice prevalentemente
-
genetica del disturbo dello spettro autistico da ricondurre verosimilmente ad alterazioni del materiale genetico innescate nella fase di sviluppo del tessuto embrionale.
Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la conferma della sentenza impugnata.
Le considerazioni poste a base della decisione e la peculiarità della vicenda processuale legittimano la compensazione integrale delle spese del presente procedimento di appello.
Deve pur tuttavia darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 242/2023 emessa dal
Tribunale di Agrigento in data 20 marzo 2023.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE De IA IA G. Di MA