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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.77 del 16.01.2024 Oggetto: risarcimento danni da mancata assunzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro dipendente, in grado di appello, tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Basurto
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Parato Controparte_1
Appellata
FATTO
Con ricorso del 4.11.2022 aveva dedotto: -che con sentenza Controparte_1
n.1839/2014 la Corte di Appello di Lecce – sez. Lavoro - aveva accertato il suo diritto ad essere assunta in servizio in qualità di assistente amministrativo, cat. C, e aveva condannato la Parte_2
a provvedere all'assunzione; -che tuttavia la non aveva dato esecuzione alla sentenza, Parte_3 Parte ma si era limitata a corrisponderle l'importo delle spese processuali;
- che la stessa aveva proposto ricorso in Cassazione, deciso con sentenza di rigetto n.15790/2021; -che successivamente la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi con sentenza n.1228/2021 aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno per la mancata assunzione per il periodo dal 24.05.2014 (data del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Lecce) al 13.05.2016 (data di deposito del relativo ricorso in primo grado), determinandolo in misura pari al trattamento retributivo correlativo alla qualifica professionale di “Assistente amministrativo” categoria C1 CCNL Sanità Pubblica Part Personale non dirigenziale, decurtato di 1/5, e aveva condannato la al pagamento della somma
1 Parte di € 32.980,13 oltre accessori come per legge, e spese processuali;
-che la Delibera della finalizzata alla sua assunzione al lavoro (in esecuzione della pronuncia della Corte di Cassazione) era stata pubblicata solo il 7.04.2022, e la lettera di convocazione per l'assunzione in servizio le era pervenuta in data 18.05.2022. Tutto ciò premesso, aveva chiesto che fosse Controparte_1 accertato il suo diritto all'ulteriore risarcimento per lucro cessante, derivante dalla mancata assunzione per il periodo dal 14.05.2016 al 18.05.2022, da calcolarsi, secondo i criteri e le disposizioni indicate dalla stessa Corte di Appello con la precedente sentenza n.1228/2021, in €
104.997,96, oltre alle somme dovute a titolo di TFR dal 2014 al 2022 pari ad € 10.769,02, interessi Part e rivalutazione, per un totale di € 115.766,98, e che la fosse condannata al pagamento delle suddette somme e delle spese di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la eccepita preliminarmente l'improcedibilità della Parte_2 domanda per violazione del divieto del ne bis in idem avendo la ricorrente intrapreso, per i medesimi fatti sostanziali, un precedente giudizio, definito con sentenza ormai passata in giudicato, ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, rigettata l'eccezione di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, essendo il giudicato limitato al risarcimento dei danni per il periodo 24.6.2014 - 13.05.2016, ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento per gli ulteriori danni scaturenti dalla ritardata assunzione, prodottisi dopo il
13.05.2016. Ai fini della determinazione di tali danni ha considerato la retribuzione mensile fissa di un assistente amministrativo di categoria C, pari ad euro 1.682,66, ha applicato la riduzione di 1/5 della base parametrica, come indicato nella sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1228/2021 e ha quantificato il danno sofferto dalla ricorrente per la ritardata assunzione ulteriormente protrattasi dal 14.5.2016 al 18.5.2022 in € 112.775,62, oltre interessi legali, condannando conseguentemente l' al pagamento delle suddette somme e delle spese di lite. Parte_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la eccependone l'erroneità Parte_2 nella parte in cui aveva escluso la violazione del principio del ne bis in idem. Ha altresì censurato la pronuncia nella parte in cui aveva accolto la domanda in assenza della prova dell'asserito pregiudizio economico subito. L'appellante ha evidenziato che non aveva Controparte_1 subito alcun pregiudizio nel periodo dedotto in giudizio, perché aveva svolto, senza soluzione di continuità, attività retribuita in qualità di insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del . Tale circostanza aveva inoltre fatto venir Controparte_2 Parte meno il suo interesse ad essere assunta alle dipendenze della quando aveva ricevuto la proposta di assunzione del mese di maggio 2022.
In subordine, in merito all'eventuale quantificazione del danno, considerata la mancata prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione, ha invocato l'applicazione del criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. indicando come base di calcolo della quantificazione il trattamento retributivo netto non goduto, ossia lo stipendio tabellare comprensivo della quota del t.f.r., con esclusione delle voci di natura indennitaria;
precisando che alla somma così determinata si sarebbe dovuto applicare un abbattimento almeno del 40% e si sarebbe dovuto detrarre l'aliunde perceptum derivante dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze del . Controparte_2
L'appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia, di riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2 Si è costituita eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità , e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare ha lamentato la genericità e Parte l'inammissibilità delle avverse deduzioni in ordine all'aliunde perceptum, proposte dalla per la prima volta in appello, e l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, stante la diversità del petitum dell'attuale giudizio.
Con ordinanza del 22.05.2024 la Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'udienza di discussione del 12.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
0 . Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata da sul dedotto presupposto della tardività del deposito dell'atto di Controparte_1 Parte appello della rispetto al termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il
21.2.2024. Sul punto si ribadisce il contenuto dell'ordinanza resa da questa Corte in data
10.05.2024, nella quale è stata affermata “l'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante, emergendo dagli atti che la proposizione dell'appello, avvenuta tempestivamente mediante invio telematico del 21.3.2024, ha incontrato problemi tecnici del sistema informatico (cd. Errore fatale, comunicato -all'esito della necessaria verifica della cancelleria- all'appellante il 26.3.2024) ed è stata reiterata nello stesso giorno della predetta comunicazione, ossia il 26.3.2024”.
Parte
1. Non sussiste il difetto di jus postulandi in capo al difensore della eccepito da per la mancata allegazione della deliberazione dell'ente, essendo sufficiente il Controparte_1 Parte mandato alle liti conferito dal Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore della
Parte
2. Non vi è neppure l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem, eccepita dalla poiché la precedente decisione resa da questa Corte tra le parti (sentenza n.1228/2021) ha ad oggetto il risarcimento che, pur derivando dall'inadempimento del medesimo obbligo di assunzione al lavoro, attiene ai danni lamentati per un periodo precedente a quello dedotto nel presente giudizio.
3. Nel merito, sotto un primo profilo, si osserva che colui che agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo al lavoro ha diritto al risarcimento purchè risulti, oltre alla ricorrenza dei presupposti della mora della controparte, anche il verificarsi di un danno. La sussistenza di una conseguenza pregiudizievole rappresenta infatti un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. Il danno, anche da lucro cessante, non è in re ipsa, ma va dimostrato ex art.2697 c.c dalla parte che lo deduce. Pur non escludendosi la prova presuntiva (v. Cass.
n.16665/2020), l'inoccupazione (o l'occupazione a condizioni deteriori) costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del danno da ritardata o mancata assunzione (v. Cass.n.28380/2024).
Si rammenta, infatti, che (al di fuori del caso delle assunzioni obbligatorie, in cui la mancanza di occupazione è in sè elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, art. 19;
L. n. 68 del 1999, art. 8; L. n. 113 del 1985, art. 6, comma 7; Cass. 13 gennaio 2009, n. 488,) il
3 soggetto che persegue una assunzione al lavoro non necessariamente è disoccupato;
pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del danno suscettibile di ristoro economico vi sia la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva o mancata assunzione.
Sotto altro profilo si rammenta che l'eccezione di aliunde perceptum si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base delle allegazioni e di prove acquisibili a carico della parte che ne ha interesse ed onere, ma anche per effetto dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., comma
2, o all'art.437 c.p.c., esercitabili dal giudice, nelle controversie soggette al rito del lavoro, ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti per la decisione (v., in tema di eccezioni rilevabili d'ufficio, Cass. n. 36455/2023, punti 12 e 13; sulla qualificabilità dell'aliunde perceptum come eccezione in senso lato v. Cass. n. n.28380/2024).
Tanto premesso, occorre considerare che dalla documentazione prodotta in secondo grado dalla (estratto conto contributivo dell' , ma in Parte_3 Controparte_3 astratto acquisibile ex art.213 c.p.c. anche d'ufficio ai sensi dell'art.437 c.p.c. al fine di verificare la sussistenza, nel corso degli anni, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata dalla ricorrente per un periodo di tempo così prolungato, emerge che dal 2016 Controparte_1 ha lavorato continuativamente a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
e che ha percepito una retribuzione (da € 24.804,76 annui nel 2016 ad € 28.339,39 annui nel 2022) non inferiore a quella che (secondo le indicazioni all'uopo rilevabili dallo stesso ricorso di primo grado di del 4.1.2022: € 1682,66 al mese per 13 mensilità annue= € Controparte_1
21.866,85) ella avrebbe percepito ove fosse stata assunta dalla Pt_3 Pt_2
Si tratta di documenti indispensabili ai fini della decisione poiché il mancato (o minore) guadagno in capo al titolare del diritto all'assunzione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie giuridica del danno risarcibile (ma si tratta anche di dati che la stessa parte ricorrente, per lealtà processuale, avrebbe dovuto rendere noti ai sensi dell'art.88 c.p.c.).
Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, per il periodo dedotto in giudizio (da maggio 2016 Parte al 2022) non è ravvisabile, come effetto dell'inadempimento della al proprio obbligo di assunzione già accertato in via giudiziale, il danno da lucro cessante per il quale è stato proposto ricorso.
Le argomentazioni giuridiche e fattuali finora trattate assorbono ogni altra questione dedotta dalle parti.
La sentenza impugnata deve quindi essere totalmente riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado con il ricorso del 4.11.2022.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/03/2024 da Parte_4
[...
[...] nei confronti di avverso la sentenza del 16.01.2024
[...] Controparte_1
n.77 del Tribunale di Lecce, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da CP_1
con ricorso introduttivo del 04.11.2022.
[...]
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1 Parte 5.360,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per il secondo, in favore dell' oltre accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
5
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.77 del 16.01.2024 Oggetto: risarcimento danni da mancata assunzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro dipendente, in grado di appello, tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Basurto
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Parato Controparte_1
Appellata
FATTO
Con ricorso del 4.11.2022 aveva dedotto: -che con sentenza Controparte_1
n.1839/2014 la Corte di Appello di Lecce – sez. Lavoro - aveva accertato il suo diritto ad essere assunta in servizio in qualità di assistente amministrativo, cat. C, e aveva condannato la Parte_2
a provvedere all'assunzione; -che tuttavia la non aveva dato esecuzione alla sentenza, Parte_3 Parte ma si era limitata a corrisponderle l'importo delle spese processuali;
- che la stessa aveva proposto ricorso in Cassazione, deciso con sentenza di rigetto n.15790/2021; -che successivamente la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi con sentenza n.1228/2021 aveva riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno per la mancata assunzione per il periodo dal 24.05.2014 (data del dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Lecce) al 13.05.2016 (data di deposito del relativo ricorso in primo grado), determinandolo in misura pari al trattamento retributivo correlativo alla qualifica professionale di “Assistente amministrativo” categoria C1 CCNL Sanità Pubblica Part Personale non dirigenziale, decurtato di 1/5, e aveva condannato la al pagamento della somma
1 Parte di € 32.980,13 oltre accessori come per legge, e spese processuali;
-che la Delibera della finalizzata alla sua assunzione al lavoro (in esecuzione della pronuncia della Corte di Cassazione) era stata pubblicata solo il 7.04.2022, e la lettera di convocazione per l'assunzione in servizio le era pervenuta in data 18.05.2022. Tutto ciò premesso, aveva chiesto che fosse Controparte_1 accertato il suo diritto all'ulteriore risarcimento per lucro cessante, derivante dalla mancata assunzione per il periodo dal 14.05.2016 al 18.05.2022, da calcolarsi, secondo i criteri e le disposizioni indicate dalla stessa Corte di Appello con la precedente sentenza n.1228/2021, in €
104.997,96, oltre alle somme dovute a titolo di TFR dal 2014 al 2022 pari ad € 10.769,02, interessi Part e rivalutazione, per un totale di € 115.766,98, e che la fosse condannata al pagamento delle suddette somme e delle spese di giustizia.
Costituitasi in giudizio, la eccepita preliminarmente l'improcedibilità della Parte_2 domanda per violazione del divieto del ne bis in idem avendo la ricorrente intrapreso, per i medesimi fatti sostanziali, un precedente giudizio, definito con sentenza ormai passata in giudicato, ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, rigettata l'eccezione di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, essendo il giudicato limitato al risarcimento dei danni per il periodo 24.6.2014 - 13.05.2016, ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento per gli ulteriori danni scaturenti dalla ritardata assunzione, prodottisi dopo il
13.05.2016. Ai fini della determinazione di tali danni ha considerato la retribuzione mensile fissa di un assistente amministrativo di categoria C, pari ad euro 1.682,66, ha applicato la riduzione di 1/5 della base parametrica, come indicato nella sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1228/2021 e ha quantificato il danno sofferto dalla ricorrente per la ritardata assunzione ulteriormente protrattasi dal 14.5.2016 al 18.5.2022 in € 112.775,62, oltre interessi legali, condannando conseguentemente l' al pagamento delle suddette somme e delle spese di lite. Parte_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la eccependone l'erroneità Parte_2 nella parte in cui aveva escluso la violazione del principio del ne bis in idem. Ha altresì censurato la pronuncia nella parte in cui aveva accolto la domanda in assenza della prova dell'asserito pregiudizio economico subito. L'appellante ha evidenziato che non aveva Controparte_1 subito alcun pregiudizio nel periodo dedotto in giudizio, perché aveva svolto, senza soluzione di continuità, attività retribuita in qualità di insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del . Tale circostanza aveva inoltre fatto venir Controparte_2 Parte meno il suo interesse ad essere assunta alle dipendenze della quando aveva ricevuto la proposta di assunzione del mese di maggio 2022.
In subordine, in merito all'eventuale quantificazione del danno, considerata la mancata prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione, ha invocato l'applicazione del criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. indicando come base di calcolo della quantificazione il trattamento retributivo netto non goduto, ossia lo stipendio tabellare comprensivo della quota del t.f.r., con esclusione delle voci di natura indennitaria;
precisando che alla somma così determinata si sarebbe dovuto applicare un abbattimento almeno del 40% e si sarebbe dovuto detrarre l'aliunde perceptum derivante dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze del . Controparte_2
L'appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia, di riformare la sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2 Si è costituita eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità , e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. In particolare ha lamentato la genericità e Parte l'inammissibilità delle avverse deduzioni in ordine all'aliunde perceptum, proposte dalla per la prima volta in appello, e l'infondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, stante la diversità del petitum dell'attuale giudizio.
Con ordinanza del 22.05.2024 la Corte di Appello ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'udienza di discussione del 12.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
0 . Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata da sul dedotto presupposto della tardività del deposito dell'atto di Controparte_1 Parte appello della rispetto al termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il
21.2.2024. Sul punto si ribadisce il contenuto dell'ordinanza resa da questa Corte in data
10.05.2024, nella quale è stata affermata “l'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante, emergendo dagli atti che la proposizione dell'appello, avvenuta tempestivamente mediante invio telematico del 21.3.2024, ha incontrato problemi tecnici del sistema informatico (cd. Errore fatale, comunicato -all'esito della necessaria verifica della cancelleria- all'appellante il 26.3.2024) ed è stata reiterata nello stesso giorno della predetta comunicazione, ossia il 26.3.2024”.
Parte
1. Non sussiste il difetto di jus postulandi in capo al difensore della eccepito da per la mancata allegazione della deliberazione dell'ente, essendo sufficiente il Controparte_1 Parte mandato alle liti conferito dal Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore della
Parte
2. Non vi è neppure l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem, eccepita dalla poiché la precedente decisione resa da questa Corte tra le parti (sentenza n.1228/2021) ha ad oggetto il risarcimento che, pur derivando dall'inadempimento del medesimo obbligo di assunzione al lavoro, attiene ai danni lamentati per un periodo precedente a quello dedotto nel presente giudizio.
3. Nel merito, sotto un primo profilo, si osserva che colui che agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo al lavoro ha diritto al risarcimento purchè risulti, oltre alla ricorrenza dei presupposti della mora della controparte, anche il verificarsi di un danno. La sussistenza di una conseguenza pregiudizievole rappresenta infatti un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria. Il danno, anche da lucro cessante, non è in re ipsa, ma va dimostrato ex art.2697 c.c dalla parte che lo deduce. Pur non escludendosi la prova presuntiva (v. Cass.
n.16665/2020), l'inoccupazione (o l'occupazione a condizioni deteriori) costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del danno da ritardata o mancata assunzione (v. Cass.n.28380/2024).
Si rammenta, infatti, che (al di fuori del caso delle assunzioni obbligatorie, in cui la mancanza di occupazione è in sè elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, art. 19;
L. n. 68 del 1999, art. 8; L. n. 113 del 1985, art. 6, comma 7; Cass. 13 gennaio 2009, n. 488,) il
3 soggetto che persegue una assunzione al lavoro non necessariamente è disoccupato;
pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del danno suscettibile di ristoro economico vi sia la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva o mancata assunzione.
Sotto altro profilo si rammenta che l'eccezione di aliunde perceptum si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base delle allegazioni e di prove acquisibili a carico della parte che ne ha interesse ed onere, ma anche per effetto dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., comma
2, o all'art.437 c.p.c., esercitabili dal giudice, nelle controversie soggette al rito del lavoro, ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti per la decisione (v., in tema di eccezioni rilevabili d'ufficio, Cass. n. 36455/2023, punti 12 e 13; sulla qualificabilità dell'aliunde perceptum come eccezione in senso lato v. Cass. n. n.28380/2024).
Tanto premesso, occorre considerare che dalla documentazione prodotta in secondo grado dalla (estratto conto contributivo dell' , ma in Parte_3 Controparte_3 astratto acquisibile ex art.213 c.p.c. anche d'ufficio ai sensi dell'art.437 c.p.c. al fine di verificare la sussistenza, nel corso degli anni, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata dalla ricorrente per un periodo di tempo così prolungato, emerge che dal 2016 Controparte_1 ha lavorato continuativamente a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
e che ha percepito una retribuzione (da € 24.804,76 annui nel 2016 ad € 28.339,39 annui nel 2022) non inferiore a quella che (secondo le indicazioni all'uopo rilevabili dallo stesso ricorso di primo grado di del 4.1.2022: € 1682,66 al mese per 13 mensilità annue= € Controparte_1
21.866,85) ella avrebbe percepito ove fosse stata assunta dalla Pt_3 Pt_2
Si tratta di documenti indispensabili ai fini della decisione poiché il mancato (o minore) guadagno in capo al titolare del diritto all'assunzione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie giuridica del danno risarcibile (ma si tratta anche di dati che la stessa parte ricorrente, per lealtà processuale, avrebbe dovuto rendere noti ai sensi dell'art.88 c.p.c.).
Alla luce di quanto fin qui esposto, quindi, per il periodo dedotto in giudizio (da maggio 2016 Parte al 2022) non è ravvisabile, come effetto dell'inadempimento della al proprio obbligo di assunzione già accertato in via giudiziale, il danno da lucro cessante per il quale è stato proposto ricorso.
Le argomentazioni giuridiche e fattuali finora trattate assorbono ogni altra questione dedotta dalle parti.
La sentenza impugnata deve quindi essere totalmente riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado con il ricorso del 4.11.2022.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26/03/2024 da Parte_4
[...
[...] nei confronti di avverso la sentenza del 16.01.2024
[...] Controparte_1
n.77 del Tribunale di Lecce, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da CP_1
con ricorso introduttivo del 04.11.2022.
[...]
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1 Parte 5.360,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per il secondo, in favore dell' oltre accessori come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
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