Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 aprile 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 maggio 2022 |
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Giurisprudenza • 314
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Versioni del testo
- Art. 1. Albo professionale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)) .
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. ((Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.
L'iscrizione ((nell'elenco)) e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti ((nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) su presentazione di domanda, ((...)) , alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi. - Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista 1. sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) , istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Le domande per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro 1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato ai ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.
(( 6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all' articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999 )) 7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle societa' private concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.