Legge 29 marzo 1985, n. 113

Commentari46

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  • 1Disabilità e tutela pensionistica: benefici e criticità applicative
    Di : Emilio Rocchini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025

    testo integrale con note e bibliografia 1. Premessa La tutela previdenziale dei lavoratori con disabilità costituisce un tema poco in-dagato dalla riflessione dottrinale, che, in materia, tende a concentrarsi soprattutto sull'esame delle misure assistenziali – le pensioni di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, ecc. – prestando minore attenzione al modo in cui la disabilità incide sul percorso previdenziale di coloro che hanno lavorato e versato contributi. Eppure, sul versante strettamente giuslavoristico non mancano studi e appro-fondimenti sulla garanzia del diritto al lavoro dei disabili e sugli strumenti appronta-ti per garantire l'effettivo inserimento lavorativo …

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  • 2Cassazione civile e Tribunali di merito
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaCassazione civile e Tribunali di merito Il consenso al trattamento sanitario può essere ritenuto valido anche se prestato oralmente (Cass. Civ., sez. III, sent. 12 gennaio – 16 ottobre 2021, n. 27112) In presenza di riscontrata prassi consistita in plurimi precedenti incontri tra medico e paziente con (ripetuti) colloqui in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni deve ritenersi idoneamente assolto dal medico e/o dalla struttura l'obbligo di informazione e dal paziente corrispondentemente prestato un pieno e valido consenso informato al riguardo, pur se […] Omesso consenso informato: risarcimento del danno da lesione del diritto di …

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  • 3Circolari esplicative collocamento persone non vedenti
    https://www.lavoro.gov.it/

  • 4Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    https://www.lavoro.gov.it/

  • 5Centralinisti non vedenti: aggiornate le sanzioni per chi non assume
    Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 22 settembre 2025
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Giurisprudenza278

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  • 1Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 203
    Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del ______________________ Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 6222 R.G.L. 2023, promossa Per Parte_1 [...] [...] , rappresentata e difesa dall'Avv. [...] Loredana SCACCIA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, in Il Cancelliere Palermo, Via Antonio DI …
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    • giurisprudenza di legittimità·
    • Corte Costituzionale sentenza n° 140/06·
    • centralinisti telefonici non vedenti·
    • contumacia·
    • spese processuali·
    • distrazione spese·
    • indennità di mansione·
    • art. 9 L. n° 113/85·
    • gravosità prestazione lavorativa·
    • collocamento obbligatorio

  • 2Trib. Bari, sentenza 13/12/2024, n. 4982
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli Alla udienza del 13/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1378/2023 R.G. promossa da: rappr. e dif. dall'avv. STEFANI' CRISTIANO; Parte_1 RICORRENTE contro : , rappr. e dif. dall'avv. CAZZOLLA CLAUDIO; CP_1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 01.02.2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di svolgere mansioni di centralinista non vedente presso il P.O. della Murgia “Fabio Perinei”, assunta ai sensi della L. 113 del 29.03.1985; di effettuare un …
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    • art. 9 L. 113/1985·
    • maggiorazione 20% indennità·
    • indennità di centralinista non vedente·
    • interessi e rivalutazione·
    • Circ. Min. Tesoro n. 84/1992·
    • onere di contestazione conteggi·
    • spese di giudizio·
    • collocamento obbligatorio

  • 3Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 15/10/2025, n. 314
    Provvedimento: Sentenza n.314 /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere OC NA, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza pubblica del 13 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 32427 del registro di Segreteria promosso R. M. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Alfonso Colletti (C.F. [...]– PEC: alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it) del Foro di Sciacca, antistatario, con …
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    • coefficiente di trasformazione·
    • principio di gratuità cause previdenziali·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014·
    • pensione di anzianità·
    • riliquidazione pensione·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 151 c.g.c.·
    • art. 100 c.p.c.

  • 4Trib. Bari, sentenza 27/11/2024, n. 4680
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 27.11.2024 la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 1750 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente TRA c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Geronimo; Ricorrente E in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Milani; Resistente OGGETTO: indennità centralinisti non vedenti ******* Con ricorso depositato il 9.2.2024 ha premesso di Parte_1 dipendente del dall'1.10.2008 (assunta con CP_1 …
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    • art. 9 L. 113/1985·
    • Convenzione ONU diritti persone con disabilità·
    • qualifica equipollente·
    • Direttiva 2000/78/CE·
    • spese del giudizio·
    • indennità centralinisti non vedenti·
    • gravosità prestazione lavorativa·
    • giurisprudenza di merito·
    • collocamento obbligatorio·
    • accomodamenti ragionevoli

  • 5Corte d'Appello Catania, sentenza 02/05/2025, n. 335
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1243/2022 R.G., promossa da (C.F. , Parte_1 C.F._1 (C.F. ), rappresentate e Parte_2 C.F._2 difese dall'avv. ; Parte_1 Appellanti Contro (già Controparte_1 (C.F. Controparte_2 ), in persona del pro tempore, organicamente P.IVA_1 CP_3 patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; Appellato OGGETTO: risarcimento danni da ritardata assunzione SVOLGIMENTO DEL …
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    • retrodatazione giuridica ed economica·
    • art. 1223 c.c.·
    • art. 1217 c.c.·
    • responsabilità contrattuale·
    • interessi e rivalutazione·
    • risarcimento danni da ritardata assunzione·
    • graduatorie a esaurimento·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • danno risarcibile·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. Albo professionale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)) .
    2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
    3. ((Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.
    L'iscrizione ((nell'elenco)) e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
    a) diploma di centralinista telefonico;
    b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.
    4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti ((nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) su presentazione di domanda, ((...)) , alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
  • Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista 1. sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
    2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) , istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.
    3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
    4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
    5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
    7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
    8. La commissione e' composta da:
    il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;
    un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;
    un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
    un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;
    un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;
    un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.
    9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.
    10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.
    11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
    esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
    12. Le domande per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
    13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 , la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  • Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro 1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore.
    2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
    3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge.
    4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato ai ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) .
    5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.
    (( 6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all' articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999 )) 7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle societa' private concessionarie dei servizi telefonici.
    8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.