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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 152 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLA Parte_1 Controparte_1
CI, NR LD e GE IN
RICORRENTI
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti MANUELA MASSA e ANGELO BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo, ovvero revocare CP_2
e/o annullare l'avviso di addebito n. 397 2023 00109952 52 000, emesso dall' in data 24 CP_2 novembre 2023 per l'importo di Euro 5.707,57, deducendo la non debenza della somma richiesta in quanto l'iscrizione di al F.A.M.A. (Fondo Agenti Marittimi ed Parte_1
Aerei), quale ente gestore della previdenza obbligatoria per la categoria degli agenti raccomandatari marittimi, comporterebbe l'esclusione di ogni preteso obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla gestione Commercianti dell' CP_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. L' si è costituito evidenziando di aver adottato provvedimento di sgravio CP_2 dell'addebito e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
2. All'udienza odierna i procuratori della parte ricorrente si sono associati alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio e conseguente annullamento dell'addebito da parte di come CP_2 riconosciuto dagli stessi ricorrenti.
Quanto alle spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., tenuto conto dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) – vanno poste a carico dell' considerato che il provvedimento di sgravio è CP_2 intervenuto solo dopo l'introduzione del presente giudizio, nell'ottobre 2024, come evincibile dalla documentazione allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_2
€2.143,03 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE IS BE
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa IS BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 152 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLA Parte_1 Controparte_1
CI, NR LD e GE IN
RICORRENTI
E
rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti MANUELA MASSA e ANGELO BELLAROBA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di dichiarare nullo, ovvero revocare CP_2
e/o annullare l'avviso di addebito n. 397 2023 00109952 52 000, emesso dall' in data 24 CP_2 novembre 2023 per l'importo di Euro 5.707,57, deducendo la non debenza della somma richiesta in quanto l'iscrizione di al F.A.M.A. (Fondo Agenti Marittimi ed Parte_1
Aerei), quale ente gestore della previdenza obbligatoria per la categoria degli agenti raccomandatari marittimi, comporterebbe l'esclusione di ogni preteso obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla gestione Commercianti dell' CP_2 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1.1. L' si è costituito evidenziando di aver adottato provvedimento di sgravio CP_2 dell'addebito e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
2. All'udienza odierna i procuratori della parte ricorrente si sono associati alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio e conseguente annullamento dell'addebito da parte di come CP_2 riconosciuto dagli stessi ricorrenti.
Quanto alle spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., tenuto conto dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206) – vanno poste a carico dell' considerato che il provvedimento di sgravio è CP_2 intervenuto solo dopo l'introduzione del presente giudizio, nell'ottobre 2024, come evincibile dalla documentazione allegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_2
€2.143,03 di cui €1.863,50 per compensi ed €279,53 per spese generali, oltre iva e cpa.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE IS BE
2 di 2