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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. EN FR DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2195/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Alessandro Testa Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 233/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2021 adiva il Tribunale di Tivoli in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato il 20 ottobre 2020 domanda di ricostituzione reddituale della pensione fruita per maggiorazione sociale, ma che l' l'aveva respinta con la seguente motivazione: “il richiedente è titolare di CP_1 assegno di assistenza con percentuale parziale di invalidità mentre il beneficio riconosciuto con sentenza 152/2020 è applicabile alla pensione di invalidità civile”; deduceva viceversa che con decreto di omologa del 13 maggio 2020 egli era stato
Pag. 1 di 6 dichiarato titolare di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda del 13 gennaio 2019.
Richiamava dunque la disciplina del cd. “incremento al milione” di lire, introdotto dall'art. 38 della legge n. 448/2001 e spettante ai pensionati ultrasessantenni titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali di importo inferiore, oltre alla sentenza della
Corte costituzionale n. 152/2020, che aveva esteso tale beneficio anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni purché totalmente invalidi;
ricordava che era stato inoltre adeguato sia l'importo della prestazione, sia il limite reddituale per la sua percezione.
Rivendicato il proprio diritto all'integrazione in esame in quanto pensionato e in virtù della percezione di un reddito inferiore al limite di legge, concludeva richiedendo di
“DICHIARARE il diritto del ricorrente [alla] ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 20/10/2020 o dalla data di giustizia. - CONDANNARE di conseguenza l' al pagamento di detta prestazione con i ratei arretrati a partire dalla CP_1 presentazione della domanda amministrativa o dalla data di giustizia e con interessi di legge”; vinte le spese con distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l' è CP_1 restato contumace.
Istruita esclusivamente in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n.
233/2024, depositata il 7 febbraio 2024, che accoglieva il ricorso solo in riferimento all'annualità 2019, unica per la quale era stato dimostrato il possesso del requisito reddituale riguardante la situazione familiare, compensando le spese per la metà e ponendole per la restante parte a carico dell' nell'importo di € 900,00 oltre CP_1 accessori di legge
Con atto depositato il 30 luglio 2024 il proponeva appello avverso la sentenza citata Pt_1 sostenendo, con un primo motivo, l'erroneità della limitazione dell'accoglimento della domanda all'annualità 2019 (oltretutto in dispositivo per il solo mese di gennaio e con ulteriore errore sul proprio nominativo, indicato come ”, in luogo di quello corretto Per_1 di ), atteso che il reddito familiare era inferiore alla soglia di legge per tutte le Pt_1 annualità oggetto di giudizio, come da documentazione integrata in questo grado di appello, sebbene se ne sarebbe potuta disporre l'acquisizione già nel giudizio di primo grado.
Pag. 2 di 6 Con un secondo motivo si doleva della parziale compensazione delle spese, censurando il contegno dell' neanche costituitosi in giudizio, che lo aveva costretto ad adire CP_1 il giudice nonostante la fondatezza della domanda amministrativa, ciò che avrebbe dovuto in ogni caso condurre alla integrale condanna dell'istituto. Sollecitava inoltre l'applicazione delle tariffe professionali per cause di valore indeterminabile e una liquidazione non inferiore all'importo di € 4.638,00.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di
“Dichiarare il diritto del Sig. a percepire la maggiorazione ex art. 38 L. Parte_1
448/01 sulla prestazione in godimento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 20/10/2020 o dalla data di giustizia, sino ad oggi e per l'effetto -
CONDANNARE l' al pagamento di detta prestazione con i ratei arretrati a partire CP_1 dalla presentazione della domanda amministrativa o dalla data di giustizia ad oggi e con interessi di legge. In via completamente subordinata – nella non creduta ipotesi di conferma della statuizione di primo grado nella parte motiva in cui ritiene dovuta la maggiorazione ex art. 38 L. 448/01 sulla prestazione in godimento solo in riferimento all'anno 2019 – precisare che la stessa è dovuta dal 1/01/20219 al 31/12/20219 e per CP_ l'effetto condannare l' a corrispondere allo stesso i ratei arretrati a far data dal
1.1.2019 al 31.12.2019, oltre interessi dalla spettanza al saldo;
Per l'effetto Condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado nuovamente CP_1 determinate, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario. - Condannare l' al pagamento, altresì, delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario”.
L' restava contumace anche nel presente grado di giudizio. CP_1
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
Come è noto, l'art. 38 della legge n. 448/2001 rubricata “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” ha previsto di incrementare, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46 al mese
Pag. 3 di 6 per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988, e successive modificazioni, all'art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, all'art. 2 della legge n. 544/1988, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. CP_1
19 della legge n. 118/1971 e ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il medesimo articolo specifica, al comma 5, i limiti reddituali in presenza dei quali spetta l'incremento in esame, in misura piena o parziale.
Orbene, osserva la Corte in primo luogo che non vi è controversia sul possesso da parte del del requisito sanitario, così come non vi è controversia sulla circostanza che il Pt_1 reddito da quegli personalmente percepito nel periodo oggetto del giudizio risulti inferiore al limite di legge.
Oggetto del giudizio è infatti solo l'accertamento del reddito familiare, atteso che il
Tribunale ha, in maniera condivisibile, ritenuto insufficiente allo scopo la produzione di dichiarazione sostitutiva a firma della coniuge del Pt_1 Testimone_1
Premesso, che l'appellante non censura la ricostruzione in diritto, né quella dell'individuazione dei redditi familiari operata in sentenza, ma si duole in sostanza del mancato completamento dell'istruttoria fino a consentirgli di dimostrarne il possesso, rileva la Corte che il primo giudice ha dato atto (e il non ha impugnato tale Pt_1
l'affermazione) di avere concesso al ricorrente termine per il deposito di documentazione al riguardo, ma che quanto prodotto era insufficiente, mancando quella relativa ai redditi percepiti dalla coniuge negli anni 2020 e 2021. Invero, quanto agli anni successivi al 2019 si rinviene in atti solo un'autocertificazione risalente al 5 ottobre 2023 sottoscritta dalla coniuge che attesta di essere incollocata al lavoro dal 2019 (con la Testimone_1 precisazione di avere lavorato in tale anno fino al 30 giugno) all'attualità e di non percepire alcun reddito, chiaramente inidonea allo scopo, atteso che, come è noto, il requisito reddituale non può essere provato a mezzo di autocertificazione.
Infatti, si è affermato (per tutte, Cass. n. 22484/2016; Cass. n. 5708/2018; Cass n.
5471/2023; Cass n. 21853/2025) che la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni
Pag. 4 di 6 previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Nondimeno, si è ugualmente stabilito che una tale dichiarazione può semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma secondo, c.p.c.
Ebbene, proprio su tale questione si appuntano le censure del che meritano Pt_1 accoglimento, se solo si considera che in questo grado di giudizio è stata depositata documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate riguardante la situazione reddituale della tale da dimostrare che costei nell'anno 2020 ha dichiarato e/o Tes_1 conseguito un reddito pari a soli € 770,70 e che nulla ha dichiarato e/o conseguito negli anni 2021 e 2022.
Tale documentazione va infatti acquisita al giudizio ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in ragione dei principi richiamati in precedenza e alla luce delle attestazioni in atti, costituenti congrua pista probatoria da coltivarsi anche a mezzo dei poteri istruttori officiosi conferiti al giudice del lavoro.
Pertanto, considerato che i limiti di reddito stabiliti dalla legge n. 448/2001 non risultano superati dal nucleo familiare del UC neanche negli anni successivo al 2019, l'appello merita accoglimento dovendosi dichiarare il suo diritto alla percezione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge citata dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Resta solo da precisare che la condanna dell' al pagamento per il solo mese di CP_1 gennaio del 2019 appare più frutto di un lapsus calami del primo giudice che una vera e propria limitazione dell'accoglimento, atteso che la motivazione della sentenza si riferisce più volte con chiarezza all'intero 2019 stesso come unica annualità nella quale il aveva dimostrato il possesso del requisito reddituale familiare. Pt_1
Quanto al secondo motivo di impugnazione, vertente sulla regolazione delle spese processuali, esso è solo in parte fondato. In primo luogo, la soccombenza dell' va CP_1 considerata come totale, alla luce dell'accoglimento integrale nel merito della domanda del tuttavia, questi erra in ordine alla determinazione del valore della causa in Pt_1 primo grado, considerato che la maggiorazione in esame corrisponde alla somma di €
Pag. 5 di 6 136,44 mensili per 13 mensilità, da riconoscersi per i tre anni oggetto del giudizio, così collocandosi nella fascia compresa tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e non già in quella di valore indeterminabile, come infondatamente preteso dall'appellante.
Pertanto, le spese del primo grado del giudizio vanno liquidate nell'importo di € 1.865,00
e poste integralmente a carico dell' non essendo stata svolta attività di CP_1 trattazione/istruttoria se non per via della condotta manchevole dello stesso che Pt_1 non ha depositato tempestivamente la documentazione necessaria per l'accertamento del requisito reddituale. Quelle del presente grado di giudizio seguono ugualmente la soccombenza nella liquidazione di cui al dispositivo, collocandocisi nello scaglione tariffario immediatamente precedente alla luce delle sole due annualità qui devolute cui sommare la differenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 30 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
233/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di a percepire la maggiorazione ai sensi dell'art. 38 della legge Parte_1
n. 448/2001 sulla prestazione in godimento dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2021 e per l'effetto condanna l' al relativo pagamento oltre accessori di CP_1 legge;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del primo CP_1 Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Parte_2
1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN FR DE TO CO TI
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. EN FR DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2195/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Alessandro Testa Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 233/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2021 adiva il Tribunale di Tivoli in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo di avere presentato il 20 ottobre 2020 domanda di ricostituzione reddituale della pensione fruita per maggiorazione sociale, ma che l' l'aveva respinta con la seguente motivazione: “il richiedente è titolare di CP_1 assegno di assistenza con percentuale parziale di invalidità mentre il beneficio riconosciuto con sentenza 152/2020 è applicabile alla pensione di invalidità civile”; deduceva viceversa che con decreto di omologa del 13 maggio 2020 egli era stato
Pag. 1 di 6 dichiarato titolare di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971 a decorrere dalla domanda del 13 gennaio 2019.
Richiamava dunque la disciplina del cd. “incremento al milione” di lire, introdotto dall'art. 38 della legge n. 448/2001 e spettante ai pensionati ultrasessantenni titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali di importo inferiore, oltre alla sentenza della
Corte costituzionale n. 152/2020, che aveva esteso tale beneficio anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni purché totalmente invalidi;
ricordava che era stato inoltre adeguato sia l'importo della prestazione, sia il limite reddituale per la sua percezione.
Rivendicato il proprio diritto all'integrazione in esame in quanto pensionato e in virtù della percezione di un reddito inferiore al limite di legge, concludeva richiedendo di
“DICHIARARE il diritto del ricorrente [alla] ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 20/10/2020 o dalla data di giustizia. - CONDANNARE di conseguenza l' al pagamento di detta prestazione con i ratei arretrati a partire dalla CP_1 presentazione della domanda amministrativa o dalla data di giustizia e con interessi di legge”; vinte le spese con distrazione.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, l' è CP_1 restato contumace.
Istruita esclusivamente in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n.
233/2024, depositata il 7 febbraio 2024, che accoglieva il ricorso solo in riferimento all'annualità 2019, unica per la quale era stato dimostrato il possesso del requisito reddituale riguardante la situazione familiare, compensando le spese per la metà e ponendole per la restante parte a carico dell' nell'importo di € 900,00 oltre CP_1 accessori di legge
Con atto depositato il 30 luglio 2024 il proponeva appello avverso la sentenza citata Pt_1 sostenendo, con un primo motivo, l'erroneità della limitazione dell'accoglimento della domanda all'annualità 2019 (oltretutto in dispositivo per il solo mese di gennaio e con ulteriore errore sul proprio nominativo, indicato come ”, in luogo di quello corretto Per_1 di ), atteso che il reddito familiare era inferiore alla soglia di legge per tutte le Pt_1 annualità oggetto di giudizio, come da documentazione integrata in questo grado di appello, sebbene se ne sarebbe potuta disporre l'acquisizione già nel giudizio di primo grado.
Pag. 2 di 6 Con un secondo motivo si doleva della parziale compensazione delle spese, censurando il contegno dell' neanche costituitosi in giudizio, che lo aveva costretto ad adire CP_1 il giudice nonostante la fondatezza della domanda amministrativa, ciò che avrebbe dovuto in ogni caso condurre alla integrale condanna dell'istituto. Sollecitava inoltre l'applicazione delle tariffe professionali per cause di valore indeterminabile e una liquidazione non inferiore all'importo di € 4.638,00.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di
“Dichiarare il diritto del Sig. a percepire la maggiorazione ex art. 38 L. Parte_1
448/01 sulla prestazione in godimento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 20/10/2020 o dalla data di giustizia, sino ad oggi e per l'effetto -
CONDANNARE l' al pagamento di detta prestazione con i ratei arretrati a partire CP_1 dalla presentazione della domanda amministrativa o dalla data di giustizia ad oggi e con interessi di legge. In via completamente subordinata – nella non creduta ipotesi di conferma della statuizione di primo grado nella parte motiva in cui ritiene dovuta la maggiorazione ex art. 38 L. 448/01 sulla prestazione in godimento solo in riferimento all'anno 2019 – precisare che la stessa è dovuta dal 1/01/20219 al 31/12/20219 e per CP_ l'effetto condannare l' a corrispondere allo stesso i ratei arretrati a far data dal
1.1.2019 al 31.12.2019, oltre interessi dalla spettanza al saldo;
Per l'effetto Condannare
l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado nuovamente CP_1 determinate, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario. - Condannare l' al pagamento, altresì, delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio di gravame, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario”.
L' restava contumace anche nel presente grado di giudizio. CP_1
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
Come è noto, l'art. 38 della legge n. 448/2001 rubricata “Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati” ha previsto di incrementare, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46 al mese
Pag. 3 di 6 per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della legge n. 544/1988, e successive modificazioni, all'art. 70, comma 1, della legge n. 388/2000, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, all'art. 2 della legge n. 544/1988, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché ai titolari dei trattamenti trasferiti all ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. CP_1
19 della legge n. 118/1971 e ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il medesimo articolo specifica, al comma 5, i limiti reddituali in presenza dei quali spetta l'incremento in esame, in misura piena o parziale.
Orbene, osserva la Corte in primo luogo che non vi è controversia sul possesso da parte del del requisito sanitario, così come non vi è controversia sulla circostanza che il Pt_1 reddito da quegli personalmente percepito nel periodo oggetto del giudizio risulti inferiore al limite di legge.
Oggetto del giudizio è infatti solo l'accertamento del reddito familiare, atteso che il
Tribunale ha, in maniera condivisibile, ritenuto insufficiente allo scopo la produzione di dichiarazione sostitutiva a firma della coniuge del Pt_1 Testimone_1
Premesso, che l'appellante non censura la ricostruzione in diritto, né quella dell'individuazione dei redditi familiari operata in sentenza, ma si duole in sostanza del mancato completamento dell'istruttoria fino a consentirgli di dimostrarne il possesso, rileva la Corte che il primo giudice ha dato atto (e il non ha impugnato tale Pt_1
l'affermazione) di avere concesso al ricorrente termine per il deposito di documentazione al riguardo, ma che quanto prodotto era insufficiente, mancando quella relativa ai redditi percepiti dalla coniuge negli anni 2020 e 2021. Invero, quanto agli anni successivi al 2019 si rinviene in atti solo un'autocertificazione risalente al 5 ottobre 2023 sottoscritta dalla coniuge che attesta di essere incollocata al lavoro dal 2019 (con la Testimone_1 precisazione di avere lavorato in tale anno fino al 30 giugno) all'attualità e di non percepire alcun reddito, chiaramente inidonea allo scopo, atteso che, come è noto, il requisito reddituale non può essere provato a mezzo di autocertificazione.
Infatti, si è affermato (per tutte, Cass. n. 22484/2016; Cass. n. 5708/2018; Cass n.
5471/2023; Cass n. 21853/2025) che la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni
Pag. 4 di 6 previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Nondimeno, si è ugualmente stabilito che una tale dichiarazione può semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma secondo, c.p.c.
Ebbene, proprio su tale questione si appuntano le censure del che meritano Pt_1 accoglimento, se solo si considera che in questo grado di giudizio è stata depositata documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate riguardante la situazione reddituale della tale da dimostrare che costei nell'anno 2020 ha dichiarato e/o Tes_1 conseguito un reddito pari a soli € 770,70 e che nulla ha dichiarato e/o conseguito negli anni 2021 e 2022.
Tale documentazione va infatti acquisita al giudizio ai sensi dell'art. 437 c.p.c. in ragione dei principi richiamati in precedenza e alla luce delle attestazioni in atti, costituenti congrua pista probatoria da coltivarsi anche a mezzo dei poteri istruttori officiosi conferiti al giudice del lavoro.
Pertanto, considerato che i limiti di reddito stabiliti dalla legge n. 448/2001 non risultano superati dal nucleo familiare del UC neanche negli anni successivo al 2019, l'appello merita accoglimento dovendosi dichiarare il suo diritto alla percezione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge citata dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
Resta solo da precisare che la condanna dell' al pagamento per il solo mese di CP_1 gennaio del 2019 appare più frutto di un lapsus calami del primo giudice che una vera e propria limitazione dell'accoglimento, atteso che la motivazione della sentenza si riferisce più volte con chiarezza all'intero 2019 stesso come unica annualità nella quale il aveva dimostrato il possesso del requisito reddituale familiare. Pt_1
Quanto al secondo motivo di impugnazione, vertente sulla regolazione delle spese processuali, esso è solo in parte fondato. In primo luogo, la soccombenza dell' va CP_1 considerata come totale, alla luce dell'accoglimento integrale nel merito della domanda del tuttavia, questi erra in ordine alla determinazione del valore della causa in Pt_1 primo grado, considerato che la maggiorazione in esame corrisponde alla somma di €
Pag. 5 di 6 136,44 mensili per 13 mensilità, da riconoscersi per i tre anni oggetto del giudizio, così collocandosi nella fascia compresa tra € 5.200,01 e € 26.000,00 e non già in quella di valore indeterminabile, come infondatamente preteso dall'appellante.
Pertanto, le spese del primo grado del giudizio vanno liquidate nell'importo di € 1.865,00
e poste integralmente a carico dell' non essendo stata svolta attività di CP_1 trattazione/istruttoria se non per via della condotta manchevole dello stesso che Pt_1 non ha depositato tempestivamente la documentazione necessaria per l'accertamento del requisito reddituale. Quelle del presente grado di giudizio seguono ugualmente la soccombenza nella liquidazione di cui al dispositivo, collocandocisi nello scaglione tariffario immediatamente precedente alla luce delle sole due annualità qui devolute cui sommare la differenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 30 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
233/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto di a percepire la maggiorazione ai sensi dell'art. 38 della legge Parte_1
n. 448/2001 sulla prestazione in godimento dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2021 e per l'effetto condanna l' al relativo pagamento oltre accessori di CP_1 legge;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del primo CP_1 Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento in favore di CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € Parte_2
1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN FR DE TO CO TI
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