Articolo 534 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 533Articolo 535
Versione
6 maggio 1952
Art. 534.
(Navi e galleggianti gia' iscritti)


Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all'articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa.
Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.
Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante e' apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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