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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di PA
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 688/2024
All'udienza dell'11/03/2025, davanti alla Giudice Federica Ferrari, sono comparsi per la parte ricorrente, l'Avv. Dagradi;
per la parte convenuta, la dott.ssa /Maria Isernia
Parte resistente chiede che la presente causa venga riunita ai procedimenti analoghi chiamati all'odierna udienza e pendenti avanti lo stesso giudice.
L'avv Dagradi si rimette
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente i procedimenti numero: 884/2024;1015/2024;1167/2024;1522/2024.
Le parti discutono la causa.
La giudice decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Lal giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. 688/2024; 884/2024;
1015/2024; 1167/2024;1522/2024 promosse da:
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Parte_4
); (C.F. C.F._4 Parte_5
) rappresentate e difese dall'avv. Marco Dagradi C.F._5
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in PA, Via
Carpanelli n° 9
RICORRENTI
Contro
(C. F. Controparte_1
), in persona del in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Controparte_3
dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Maria Isernia funzionarie in CP_4
servizio presso l , Piazza Italia n. 4 Controparte_5
RESISTENTE
Pag. 2 di 14 Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui hanno lavorato come docenti a tempo determinato, ovverosia:
- : a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_1
sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a
Vigevano (PV) per il periodo 18.09.2018 / 30.06.2019 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a Vigevano (PV) per il periodo
18.09.2018 / 30.06.2019 successivo a quello precedente (doc. 2); c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a Vigevano (PV) per il periodo
16.09.2019 / 31.08.2020 (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della
Libertà a Vigevano (PV) per il periodo 16.09.2020 / 31.08.2021
(doc. 4 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_2
italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC di RZ (PV) per il periodo
24.10.2020 / 30.06.2021 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale docente supplente temporaneo, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo
14.12.2020 / 14.02.2021 integrativo del primo contratto (doc. 2); c)
Pag. 3 di 14 con contratto di lavoro quale docente supplente per sostituzione maternità, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P.
Ferrari di RZ (PV) per il periodo 15.02.2021 / 14.04.2021 integrativo del primo contratto (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale docente supplente per sostituzione maternità, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 15.04.2021 / 14.07.2021 integrativo del primo contratto
(doc. 4); e) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 06.09.2021
/ 30.06.2022 (doc. 5) f) con contratto di lavoro quale insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 6) g) con contratto di lavoro quale insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P.
Ferrari di RZ (PV) per il periodo 01.09.2023 / 30.06.2024 (doc. 7 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_3
sostegno psicofisico c/o l'IS Faravelli di Stradella (PV) per il periodo
06.09.2021 / 30.06.2022 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di filosofia e storia A019 c/o l'IS Alessandro Volta di
PA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 2 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_4
scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l'IS L. Cremona di
PA (PV) per il periodo 18.10.2019 / 30.06.2020 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l di GH (PV) per il periodo Persona_1
Pag. 4 di 14 23.10.2020 / 31.08.2021 (doc. 2); c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC Volta di PA (PV) per il periodo 06.09.2021 / 30.06.2022 (doc. 3); c) con contratto di lavoro quale insegnante di scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l di RA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 31.08.2023 Per_2
(doc. 4 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_5
sostegno psicofisico c/o l'IC di AN E' GO (PV) per il periodo 08.10.2020 / 30.06.2021 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC UC di Corso
Cavour – PA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 2)
c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC UC di Corso Cavour – PA (PV) per il periodo
01.09.2023 / 30.06.2024 (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC NO MI PA (PV) per il periodo 01.09.2024 / 30.06.2025 (doc. 4 allegato al ricorso).
In diritto, le istanti sostengono l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto non solo con quanto stabilito negli artt. 63 e 64 del CCNL di settore, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione, ma anche con le disposizioni Costituzionali di cui all'artt. 3, 35, 97 Cost.
Le ricorrenti inoltre richiamano quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Pag. 5 di 14 Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_1
che ha domandato la riunione al presente giudizio delle ei
[...]
procedimenti RGN. 884/2024;1015/2024; 1167/2024 e 1522/2024 in virtù della connessione oggettiva sussistente tra gli stessi. Ha chiesto, altresì, in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, di riconoscere in favore della controparte:
- 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
- s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024; Controparte_6
- gli 2021/2021 e 2022/2022; Parte_3 Pt_6
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4 Parte_6
- per gli a. s. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, Parte_5
2024/2025.
In particolare il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale in ordine al bonus per l'as 2018/2019 richiesto da . Parte_1
All'udienza odierna, il Giudice ha disposto, verificata la sussistenza di tutti i presupposti, la riunione al presente fascicolo RGN. 688/2024 dei seguenti procedimenti: 884/2024;1015/2024; 1167/2024 e 1522/2024.
I difensori discutono la causa e, all'esito, la Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Pag. 6 di 14 Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in
Pag. 7 di 14 violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un
Pag. 8 di 14 sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Pag. 9 di 14 Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel
Pag. 10 di 14 sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1
e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini di seguito precisati, sussistendo l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
- il diritto di in riferimento all'a.s. 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015. Quanto all'anno scolastico 2018/2019 si accoglie la
Pag. 11 di 14 eccezione del di intervenuta prescrizione del diritto, posto CP_1
che l'insorgenza del credito afferisce al contratto di lavoro stipulato in data 18/09/2018 (data dalla quale decorre la prescrizione quinquennale) e l'atto di diffida è stato notificato in data 03/10/2023
(doc 5 RG 688/2024), quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_2
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_3
2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_5
2020/2021; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Pag. 12 di 14 Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
1) ad ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_1
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
2) ad ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_2
scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) ad ottenere la “carta docente”, per l'anno scolastico Parte_3
2021/2022 e 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per il predetto anno;
4) a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna
Pag. 13 di 14 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
5) a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici Parte_5
2020/2021; 2022/2023 2023/2024 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
6) condanna, altresì, il , in persona Controparte_1
del pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_2
dalle ricorrenti, liquidate in complessivi € 1760,00 per compenso professionale, per C.U. 245,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
PA, 11/03/2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 688/2024
All'udienza dell'11/03/2025, davanti alla Giudice Federica Ferrari, sono comparsi per la parte ricorrente, l'Avv. Dagradi;
per la parte convenuta, la dott.ssa /Maria Isernia
Parte resistente chiede che la presente causa venga riunita ai procedimenti analoghi chiamati all'odierna udienza e pendenti avanti lo stesso giudice.
L'avv Dagradi si rimette
Il Giudice ritenuti sussistenti i presupposti di legge riunisce alla presente i procedimenti numero: 884/2024;1015/2024;1167/2024;1522/2024.
Le parti discutono la causa.
La giudice decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico
Lal giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. 688/2024; 884/2024;
1015/2024; 1167/2024;1522/2024 promosse da:
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Parte_4
); (C.F. C.F._4 Parte_5
) rappresentate e difese dall'avv. Marco Dagradi C.F._5
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in PA, Via
Carpanelli n° 9
RICORRENTI
Contro
(C. F. Controparte_1
), in persona del in carica pro tempore, rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso giusta delega ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Controparte_3
dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Maria Isernia funzionarie in CP_4
servizio presso l , Piazza Italia n. 4 Controparte_5
RESISTENTE
Pag. 2 di 14 Oggetto: Carta elettronica del docente – docenti con contratti a termine
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO:
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della
[...]
c.d. Carta del Docente in riferimento agli anni scolastici in cui hanno lavorato come docenti a tempo determinato, ovverosia:
- : a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_1
sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a
Vigevano (PV) per il periodo 18.09.2018 / 30.06.2019 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a Vigevano (PV) per il periodo
18.09.2018 / 30.06.2019 successivo a quello precedente (doc. 2); c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della Libertà a Vigevano (PV) per il periodo
16.09.2019 / 31.08.2020 (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC De Amicis di Viale della
Libertà a Vigevano (PV) per il periodo 16.09.2020 / 31.08.2021
(doc. 4 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_2
italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC di RZ (PV) per il periodo
24.10.2020 / 30.06.2021 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale docente supplente temporaneo, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo
14.12.2020 / 14.02.2021 integrativo del primo contratto (doc. 2); c)
Pag. 3 di 14 con contratto di lavoro quale docente supplente per sostituzione maternità, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P.
Ferrari di RZ (PV) per il periodo 15.02.2021 / 14.04.2021 integrativo del primo contratto (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale docente supplente per sostituzione maternità, insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 15.04.2021 / 14.07.2021 integrativo del primo contratto
(doc. 4); e) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 06.09.2021
/ 30.06.2022 (doc. 5) f) con contratto di lavoro quale insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P. Ferrari di RZ (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 6) g) con contratto di lavoro quale insegnante di italiano, storia e geografia A022 c/o l'IC P.
Ferrari di RZ (PV) per il periodo 01.09.2023 / 30.06.2024 (doc. 7 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_3
sostegno psicofisico c/o l'IS Faravelli di Stradella (PV) per il periodo
06.09.2021 / 30.06.2022 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di filosofia e storia A019 c/o l'IS Alessandro Volta di
PA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 2 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_4
scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l'IS L. Cremona di
PA (PV) per il periodo 18.10.2019 / 30.06.2020 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l di GH (PV) per il periodo Persona_1
Pag. 4 di 14 23.10.2020 / 31.08.2021 (doc. 2); c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC Volta di PA (PV) per il periodo 06.09.2021 / 30.06.2022 (doc. 3); c) con contratto di lavoro quale insegnante di scienze naturali, chimiche e biologiche A050 c/o l di RA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 31.08.2023 Per_2
(doc. 4 allegato al ricorso).
- a) con contratto di lavoro quale insegnante di Parte_5
sostegno psicofisico c/o l'IC di AN E' GO (PV) per il periodo 08.10.2020 / 30.06.2021 (doc. 1); b) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC UC di Corso
Cavour – PA (PV) per il periodo 12.09.2022 / 30.06.2023 (doc. 2)
c) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC UC di Corso Cavour – PA (PV) per il periodo
01.09.2023 / 30.06.2024 (doc. 3); d) con contratto di lavoro quale insegnante di sostegno psicofisico c/o l'IC NO MI PA (PV) per il periodo 01.09.2024 / 30.06.2025 (doc. 4 allegato al ricorso).
In diritto, le istanti sostengono l'illegittimità delle disposizioni che prevedono l'esclusione dei docenti non di ruolo dal novero dei beneficiari della Carta del Docente, poiché in contrasto non solo con quanto stabilito negli artt. 63 e 64 del CCNL di settore, in virtù dei quali la formazione costituisce un diritto per il docente, verso il quale lo Stato è obbligato a fornire gli strumenti necessari a implementare la sua preparazione, ma anche con le disposizioni Costituzionali di cui all'artt. 3, 35, 97 Cost.
Le ricorrenti inoltre richiamano quanto sancito nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito nel senso dell'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella
Pag. 5 di 14 Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
A seguito di regolare notifica, si è costituito il Controparte_1
che ha domandato la riunione al presente giudizio delle ei
[...]
procedimenti RGN. 884/2024;1015/2024; 1167/2024 e 1522/2024 in virtù della connessione oggettiva sussistente tra gli stessi. Ha chiesto, altresì, in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, di riconoscere in favore della controparte:
- 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
- s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,2023/2024; Controparte_6
- gli 2021/2021 e 2022/2022; Parte_3 Pt_6
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_4 Parte_6
- per gli a. s. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, Parte_5
2024/2025.
In particolare il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale in ordine al bonus per l'as 2018/2019 richiesto da . Parte_1
All'udienza odierna, il Giudice ha disposto, verificata la sussistenza di tutti i presupposti, la riunione al presente fascicolo RGN. 688/2024 dei seguenti procedimenti: 884/2024;1015/2024; 1167/2024 e 1522/2024.
I difensori discutono la causa e, all'esito, la Giudice decide come da contestuale motivazione.
La Carta del Docente consiste in un bonus economico annuo di € 500,00, utilizzabile esclusivamente per beni e i servizi individuati al comma 121 dell'art.1, l. 107/2015. Nello specifico, si tratta di una misura concepita al fine di implementare la formazione e la preparazione del personale docente.
Pag. 6 di 14 Nella medesima ottica e in ossequio a quanto stabilito al successivo comma
122 del medesimo articolo, è stato emanato il DPCM 23 settembre 2015, poi sostituito con il DPCM 28 novembre 2016, che all'art. 3 individua quali beneficiari: “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
È necessario evidenziare, innanzitutto, come la disciplina impugnata si ponga in contrasto con importanti principi costituzionali.
Le previsioni riportate pongono in essere un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo determinato che non rinviene la propria motivazione in criteri di natura oggettiva. Questo divario è infatti posto in essere a sfavore di lavoratori di cui l'amministrazione scolastica regolarmente usufruisce e che svolgono le medesime mansioni e sono sottoposti agli stessi obblighi del personale a tempo indeterminato. È evidente, dunque, come l'esclusione di tali soggetti dalla categoria dei destinatari del bonus economico si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost.
La disciplina predisposta dal legislatore comporta inoltre la perdita per il personale non di ruolo di opportunità di formazione, con il risultato che i docenti rientranti in tale categoria hanno una preparazione minore e che pertanto le istituzioni scolastiche forniscono così un servizio peggiore, in
Pag. 7 di 14 violazione del principio di buono andamento della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tale esclusione contravviene anche all'obbligo dello Stato, sancito all'art. 35 Cost., di curare l'elevazione professionale e la formazione dei lavoratori, principio che è altresì ripreso ed esplicato anche nell'ambito della normativa di settore, difatti l'art. 282, d. lgs. 287/1994 dispone che la formazione costituisce per il personale docente diritto (-dovere) fondamentale. Tale principio è poi concretizzato nelle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL, per cui l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio,
e nell'art. 64 del medesimo Accordo, per cui la partecipazione ad attività di formazione costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del personale docente.
Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, nella sent. 1842/2022, statuisce: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un
Pag. 8 di 14 sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato afferma inoltre che l'interpretazione della normativa che istituisce la Carta del Docente va operata alla luce delle regole in materia di formazione dettate dal Contratto
Collettivo di settore, ovverosia gli artt. 63 e 64 CCNL, che, come già esaminato, qualificano la formazione come un diritto per tutto il personale docente.
L'illegittimità della disciplina è stata rilevata anche a livello europeo, difatti la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato, nell'ordinanza del
18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21, che il comma 121, art. 1 della l. 107/2022 è incompatibile con la clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio nella parte in cui non attribuisce ai docenti a tempo determinato l'accesso al bonus annuo di € 500,00.
Pag. 9 di 14 Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato da ultimo confermato dalla
Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 29961/2023 ha affermato che la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta: 1) Ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al
; 2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, CP_1
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel
Pag. 10 di 14 sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1
e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In virtù di quanto sopra esposto, si ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento nei termini di seguito precisati, sussistendo l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di garantire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale docente, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
In base a tali presupposti, può dunque riconoscersi il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico come di seguito specificato:
- il diritto di in riferimento all'a.s. 2019/2020 e Parte_1
2020/2021 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015. Quanto all'anno scolastico 2018/2019 si accoglie la
Pag. 11 di 14 eccezione del di intervenuta prescrizione del diritto, posto CP_1
che l'insorgenza del credito afferisce al contratto di lavoro stipulato in data 18/09/2018 (data dalla quale decorre la prescrizione quinquennale) e l'atto di diffida è stato notificato in data 03/10/2023
(doc 5 RG 688/2024), quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_2
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_3
2021/2022 e 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
- il diritto di in riferimento agli anni scolastici Parte_5
2020/2021; 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Pag. 12 di 14 Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente, come di seguito specificato:
1) ad ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_1
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
2) ad ottenere la “carta docente”, per gli anni Parte_2
scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) ad ottenere la “carta docente”, per l'anno scolastico Parte_3
2021/2022 e 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per il predetto anno;
4) a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici Parte_4
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna
Pag. 13 di 14 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
5) a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici Parte_5
2020/2021; 2022/2023 2023/2024 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i già menzionati anni;
6) condanna, altresì, il , in persona Controparte_1
del pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute CP_2
dalle ricorrenti, liquidate in complessivi € 1760,00 per compenso professionale, per C.U. 245,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge e che distrae a favore del difensore anticipatario.
PA, 11/03/2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
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