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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1218/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza G.d.P. Matera n.45/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliata in Tricarico Rione Marconi 5 presso lo studio dell'avv. Antonella Ficazzola (C.F.
) dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso in appello;
–APPELLANTE–
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata, per essere discussa oralmente ex art. 437 c.p.c., la causa all'udienza del
30/10/2025 è stata trattata in forma scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiama- te e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. con ricorso depositato il 31/7/2023 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
45 resa il 31/1/2023 dal Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione da CP_1 lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia prot.58089/142/2022 Area III, resa in data
28(10/2022 che gli aveva irrogato la sanzione di € 543,00 e la sospensione della patente
1 di guida, a seguito di verbale di contestazione n.PTR1967002187, elevato dalla Polizia
Stradale di per avere circolato l'auto tg.FK631ZG da lui condotta il 26/10/2022 CP_1 sulla SS 99 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S..
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente era stato ritenuto motivo di grava- me la mancata omologazione del dispositivo adoperato per il rilevamento della velocità, laddove egli aveva eccepito l'irregolarità della segnaletica di preavviso del controllo elet- tronico, posizionato in modo posticcio con sovrapposizione ad altro segnale di piazzola di sosta su un solo lato della strada a doppia corsia, in violazione di quanto previsto dall'art. 104 Reg.Es. C.d.S.. Atteso l'omesso assolvimento dell'onere gravante sull'amministrazione del rispetto dell'obbligo di segnalazione del controllo della velocità,
l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, ovvero in subordine la riduzione al minimo della sanzione pecuniaria con vittoria di spese legali.
La , pur regolarmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non si è Controparte_1 costituita in giudizio, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di gravame il deduce che non sarebbe stata provata la regola- Pt_1 rità della segnaletica di preavviso: tuttavia, dal verbale n.PRT19670021875 redatto dalla
Polizia Stradale di si evince che gli agenti hanno dato atto dell'avvenuta installa- CP_1 zione di segnaletica di preavviso posta a mt.1.000, nel rispetto delle prescritte distanze ri- spetto al punto di rilevamento della velocità. Le risultanze del verbale fanno piena prova,
a norma dell'art.2700 c.c., trattandosi di atto pubblico, sulla provenienza dal pubblico uf- ficiale che lo ha formato, sulle dichiarazioni rese allo stesso e sugli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, restando escluse dalla fede privilegiata le sole valutazioni in esso espresse (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.16/9/2022
n.27288, Trib. Como Sez.II sent. 23/11/2022 n. 1215 in Banca Dati Sistemaiuridica), tra cui non può ricomprendersi l'attività compiuta dai verbalizzanti di posizionamento della segnaletica preventiva. Trattandosi di fatti compiuti degli agenti della Polizia Stradale, il avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare specificamente il conte- Pt_1 nuto del verbale e la mancata proposizione della stessa rende inammissibile il motivo di opposizione, senza che rilevi la contestazione della regolarità della segnaletica.
Infine, l'onere della prova sull'inadeguatezza o sul mal funzionamento della segnaletica preventiva per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sull'opponente e non
2 sull'amministrazione, dovendo quest'ultima soltanto dimostrare di avere assolto alla fun- zione di avviso della presenza della postazione di controllo, in modo tale da garantire il rispetto del dovere informativo, senza che possa imporsi alla P.A. l'obbligo di documen- tare in positivo la percepibilità e la leggibilità del cartello apposto, in assenza di criteri oggettivi diversi da quelli di forma previsti dall'art. 1 comma secondo D.M. 15/8/2007
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 6/10/2022 n. 29001, Sez. VI ord. 23/11/2022 n.7715, Trib. Sa- lerno Sez. I sent. 14/2/2020 in Banca Dati Sistema Giuridica).
Inoltre, va escluso che per l'accertamento della violazione al codice della strada, in pre- senza di una strada a doppia corsia, il segnale di preavviso di rilevamento della velocità debba essere apposto su entrambi i lati, non essendo tale modalità imposta dall'art. 142 comma sesto C.d.S., né dai decreti ministeriali attuativi sull'impiego di dispositivi di rile- vamento della velocità a distanza (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.3/8/2022 n.24016).
Pertanto, attesa l'assenza di ulteriori motivi posti a base del ricorso introduttivo, va riget- tata l'opposizione al verbale di contestazione n.PTR1967002187, elevato dalla Polizia
Stradale di il 26/10/2022. CP_1
Stante la contumacia dell'appellato, non vi è pronuncia sulle spese legali, restando a cari- co del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
L'appellante, ai sensi dell'art.13 quater D.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto del gravame, va altresì dichiarato tenuto al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 31/7/2023 nei confronti della , avverso la sentenza n.45 Controparte_1 resa in data 31/1/2023 dal Giudice di Pace di così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese;
-dichiara il tenuto al pagamento di somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 30-10-2025 Il Giudice
GA Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, GA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1218/2023, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza G.d.P. Matera n.45/2023”
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1 ciliata in Tricarico Rione Marconi 5 presso lo studio dell'avv. Antonella Ficazzola (C.F.
) dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso in appello;
–APPELLANTE–
CONTRO
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore;
– APPELLATO –
* * * * * * * * * * fissata, per essere discussa oralmente ex art. 437 c.p.c., la causa all'udienza del
30/10/2025 è stata trattata in forma scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., udienza in cui le parti hanno depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiama- te e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. con ricorso depositato il 31/7/2023 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
45 resa il 31/1/2023 dal Giudice di Pace di che aveva rigettato l'opposizione da CP_1 lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia prot.58089/142/2022 Area III, resa in data
28(10/2022 che gli aveva irrogato la sanzione di € 543,00 e la sospensione della patente
1 di guida, a seguito di verbale di contestazione n.PTR1967002187, elevato dalla Polizia
Stradale di per avere circolato l'auto tg.FK631ZG da lui condotta il 26/10/2022 CP_1 sulla SS 99 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S..
A sostegno del gravame ha dedotto che erroneamente era stato ritenuto motivo di grava- me la mancata omologazione del dispositivo adoperato per il rilevamento della velocità, laddove egli aveva eccepito l'irregolarità della segnaletica di preavviso del controllo elet- tronico, posizionato in modo posticcio con sovrapposizione ad altro segnale di piazzola di sosta su un solo lato della strada a doppia corsia, in violazione di quanto previsto dall'art. 104 Reg.Es. C.d.S.. Atteso l'omesso assolvimento dell'onere gravante sull'amministrazione del rispetto dell'obbligo di segnalazione del controllo della velocità,
l'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione, ovvero in subordine la riduzione al minimo della sanzione pecuniaria con vittoria di spese legali.
La , pur regolarmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non si è Controparte_1 costituita in giudizio, di talché deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Con l'unico motivo di gravame il deduce che non sarebbe stata provata la regola- Pt_1 rità della segnaletica di preavviso: tuttavia, dal verbale n.PRT19670021875 redatto dalla
Polizia Stradale di si evince che gli agenti hanno dato atto dell'avvenuta installa- CP_1 zione di segnaletica di preavviso posta a mt.1.000, nel rispetto delle prescritte distanze ri- spetto al punto di rilevamento della velocità. Le risultanze del verbale fanno piena prova,
a norma dell'art.2700 c.c., trattandosi di atto pubblico, sulla provenienza dal pubblico uf- ficiale che lo ha formato, sulle dichiarazioni rese allo stesso e sugli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, restando escluse dalla fede privilegiata le sole valutazioni in esso espresse (cfr.Cass.Civ. Sez.VI ord.16/9/2022
n.27288, Trib. Como Sez.II sent. 23/11/2022 n. 1215 in Banca Dati Sistemaiuridica), tra cui non può ricomprendersi l'attività compiuta dai verbalizzanti di posizionamento della segnaletica preventiva. Trattandosi di fatti compiuti degli agenti della Polizia Stradale, il avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare specificamente il conte- Pt_1 nuto del verbale e la mancata proposizione della stessa rende inammissibile il motivo di opposizione, senza che rilevi la contestazione della regolarità della segnaletica.
Infine, l'onere della prova sull'inadeguatezza o sul mal funzionamento della segnaletica preventiva per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sull'opponente e non
2 sull'amministrazione, dovendo quest'ultima soltanto dimostrare di avere assolto alla fun- zione di avviso della presenza della postazione di controllo, in modo tale da garantire il rispetto del dovere informativo, senza che possa imporsi alla P.A. l'obbligo di documen- tare in positivo la percepibilità e la leggibilità del cartello apposto, in assenza di criteri oggettivi diversi da quelli di forma previsti dall'art. 1 comma secondo D.M. 15/8/2007
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 6/10/2022 n. 29001, Sez. VI ord. 23/11/2022 n.7715, Trib. Sa- lerno Sez. I sent. 14/2/2020 in Banca Dati Sistema Giuridica).
Inoltre, va escluso che per l'accertamento della violazione al codice della strada, in pre- senza di una strada a doppia corsia, il segnale di preavviso di rilevamento della velocità debba essere apposto su entrambi i lati, non essendo tale modalità imposta dall'art. 142 comma sesto C.d.S., né dai decreti ministeriali attuativi sull'impiego di dispositivi di rile- vamento della velocità a distanza (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.3/8/2022 n.24016).
Pertanto, attesa l'assenza di ulteriori motivi posti a base del ricorso introduttivo, va riget- tata l'opposizione al verbale di contestazione n.PTR1967002187, elevato dalla Polizia
Stradale di il 26/10/2022. CP_1
Stante la contumacia dell'appellato, non vi è pronuncia sulle spese legali, restando a cari- co del quelle dallo stesso anticipate. Pt_1
L'appellante, ai sensi dell'art.13 quater D.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto del gravame, va altresì dichiarato tenuto al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 31/7/2023 nei confronti della , avverso la sentenza n.45 Controparte_1 resa in data 31/1/2023 dal Giudice di Pace di così provvede: CP_1
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese;
-dichiara il tenuto al pagamento di somma pari al contributo unificato. Pt_1
Così deciso in Matera, il 30-10-2025 Il Giudice
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