Ordinanza collegiale 25 ottobre 2018
Sentenza 27 giugno 2022
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- 1. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFrancesco Fina · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2019
- 2. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFina Francesco · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/06/2022, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01059/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Petrachi, con domicilio eletto presso il suo studio in Acquarica Del Capo, corso G. Matteotti, n. 28;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Lecce e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento -OMISSIS- dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce di rigetto dell’istanza di rinnovo per il biennio 2017/2019 del patentino -OMISSIS- per la vendita dei generi di monopolio presso la Sala giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) in -OMISSIS-;
- di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, e, in particolare, ove occorra:
- della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, a firma del Responsabile del Procedimento prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Lecce e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 29/11/2017 e depositato in giudizio il 28/12/2017, impugna il provvedimento -OMISSIS-, notificato il 30/09/2017, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce ha rigettato l’istanza del 12/06/2017 presentata per il rinnovo del patentino -OMISSIS- per la vendita dei generi di monopolio per il biennio 2017/2019 presso la Sala giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) in -OMISSIS- gestita dalla predetta, nonché ogni atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, e, in particolare, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, prot. -OMISSIS-.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata censura:
1) difetto di motivazione sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge con riferimento agli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, violazione del principio “ tempus regit actum ” e dell’art. 7, comma 3, lett. g) del D.M. n. 38 del 2013, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, sproporzione della sanzione.
Il 03/01/2018, si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 09/01/2018, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettare il ricorso e la connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto.
Nella Camera di Consiglio del 23/01/2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha chiesto la cancellazione dal ruolo dei giudizi cautelari ritenendo più opportuna una fissazione nel merito del ricorso, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Il 22/05/2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettare il ricorso e la
connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto, insistendo nel rigetto del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 3 luglio 2018, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, questa Sezione, rilevando che “ l’impugnato diniego risulta motivato dalla P.A. resistente sulla scorta dell’omessa dichiarazione, da parte dell’istante, di taluni debiti verso l’Erario (e cioè, la preesistenza di talune cartelle di pagamento, come risultante dalla nota P.E.C. pervenuta dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 22 giugno 2017 e viste le osservazioni del 21 luglio 2017, con allegata copia dell’istanza di rateizzazione, omettendo qualsiasi valutazione sull’entità - minima o meno - dei relativi importi e, quindi, in maniera del tutto automatica), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ”, ha ritenuto “ che la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all’esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta ” e, pertanto, ha sospeso il giudizio e sollevato “ questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ” e disposto “ l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ”.
Con sentenza -OMISSIS-, depositata in giudizio il 05/08/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato « inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione » da questo Tribunale con la predetta ordinanza collegiale n. -OMISSIS- di questa Sezione.
Il 03/03/2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, la ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione, della violazione di legge con riferimento agli artt. 71, 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000, della violazione del principio del tempus regit actum e dell’art.7, co. 3, lett. g) del D.M. n. 38 del 2013, nonché dell’illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa e della sproporzione della sanzione.
2. - Il predetto motivo di gravame merita positivo apprezzamento, nei sensi appresso precisati.
E’ necessario, innanzitutto, rammentare che il provvedimento di diniego impugnato si basa sulla seguente motivazione: “ Considerato, pertanto, quanto emerso dal controllo della veridicità presso l’agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate al punto h) dello stesso; Considerato che per quanto sopra l’istante è incorso in quanto previsto dall' art. 76 [ rectius 75] del D.P.R.. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera ”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza -OMISSIS- del 2021, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “ lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati) ”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “ tempus regit actum ”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico dell’odierna ricorrente (cartelle di pagamento per debiti verso l’erario ammontanti a complessivamente a € 3.513,80), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza del 12/06/2017 presentata dalla stessa per il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2017/2019) presso la Sala giochi ubicata in Acquarica del Capo in -OMISSIS- gestita dalla predetta ricorrente.
3. - Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.