Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Acto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 11038/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 05/06/2024 avverso il provvedimento emesso il
16/11/2023 dalla Questura di Venezia e notificato il 15/05/2024, promossa da:
, C.F. , NATO IN Parte_1 C.F._1
BANGLADESH, IL 01.01.1990 RAPPRESENTATO E DIFESO,
COME DA PROCURA IN ATTI , DALL'AVV. LUCA
PIETRAMALA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN
VENEZIA MESTRE, PRESSO LO STUDIO DEL NOMINATO
DIFENSORE IN VIA RAMPA CAVALCAVIA N. 22, MESTRE
VENEZIA
-attore-
CONTRO
Controparte_1
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'ottenimento di un
Per parte convenuta: rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
04/03/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'indipendenza sotto il profilo abitativo, egli risiede presso un connazionale in un immobile sito nel
Comune di Venezia (cfr. nota di deposito del 04/03/2025 dichiarazione di ospitalità).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato titolare di un contratto di lavoro dapprima stipulato a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato, dal quale ritrae un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa (cfr. buste
Pag. 2 di 3 paga dei mesi da giugno 2022 a luglio 2023 relative al contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 06/06/2022 con scadenza prevista al
31/07/2023, alle dipendenze della ditta Saz Impianti Srl, buste paga dei mesi da agosto 2023 a gennaio 2024 relative al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato, a partire dal 15/11/2022, alle dipendenze della ditta Saz Impianti Srl, unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di manuale di officina, decorrente dal 21/02/2024 con scadenza prevista al 21/02/2026, buste paga dei mesi di febbraio e marzo 2024, trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 01/06/2024 e relativa unilav contenuti nel ricorso, cfr. nota di deposito del 04/03/2025 buste paga dei mesi da agosto 2024 a gennaio 2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Silvia
Cinquanta
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