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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 669/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente Controparte_1 C.F._1
in Via Luigi Galvani n. 42 Scala B interno 6 a ER (FE),
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] – Lettera A a ER (FE) entrambi domiciliati a ER, in Via Fornice Achille Grandi n. 36 presso lo studio dell'avv. Enrico
Zambardi (c.f.: pec: , che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del patrimonio ex art. 473-bis. 49
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473.bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 marzo 2024, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/06/2013 a ER con rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di ER, nr.60, Parte II, Serie A, anno 2013) e che dalla unione coniugale sono nate due figlie, , nata a [...] Persona_1
il 18/11/2014, e , nata a [...] il [...], chiedevano al Tribunale di voler Persona_2 pronunciare cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Con sentenza n. 514/2024 emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologava le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici provvedendo in conformità alle condizioni di cui al ricorso e prendeva delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nelle more le parti, con separato procedimento (iscritto al n. 1797/2024) chiedevano una parziale modifica delle condizioni di separazione e in data 8 ottobre 2024 depositavano una memoria con la quale precisavano le nuove condizioni concordate per il divorzio.
All'udienza in data 4 dicembre 2024 i coniugi comparivano personalmente innanzi al giudice delegato confermando che dalla loro comparizione innanzi al delegato in sede di separazione tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione e, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70, insistevano nella domanda di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ER;
2) Confermare l'assegnazione alla madre, signora , della ex dimora coniugale ubicata in Via Galvani n. 42/B int 6 a Controparte_1
ER che ivi continuerà a risiedere insieme alle due figlie minori. PIANO GENITORIALE
PER LE FIGLIE MINORENNI 3) Confermare l'affidamento delle figlie ed ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermare il mantenimento della residenza nella casa ex coniugale di Via Galvani insieme alla madre delle figlie minori, ed ed il Per_1 Per_2
collocamento paritario tra entrambi i genitori;
quindi ed continueranno a vivere Per_1 Per_2
pari tempo con entrambi i genitori con le seguenti modalità: - dal lunedì al mercoledì alle ore
21 di ogni settimana le minori resteranno con il padre;
- dal mercoledì sera alle ore 21 sino alla domenica alle ore 9 le figlie resteranno con la madre;
- i genitori si alterneranno nella giornata della domenica sicché *una domenica le figlie rimarranno con la madre sino alle ore
21 della sera quando la madre le condurrà dal padre dove resteranno sino alla 21 del mercoledì mentre *la domenica successiva alle ore 9 il padre passerà a prenderle a casa della madre e le terrà con sé sino alle 21 del mercoledì successivo. 5) Nel corso delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni 7 giorni consecutivi con un genitore (dal 24/12 al 30/12)
e i successivi 7 giorni consecutivi (dal 31/12 al 6/01) con l'altro genitore. Durante le festività della Santa Pasqua Aurora ed trascorreranno ad anni alterni i primi 3 giorni di vacanze Per_2
scolastiche con un genitore (giovedì, venerdì e sabato) e i successivi 3 giorni (domenica di
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì) con l'altro genitore, curando che le minori trascorrano i tre giorni che comprendono la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con quel genitore con cui non avranno trascorso il giorno di Natale. Il calendario rimarrà invariato nel periodo estivo salvo che ciascun genitore potrà comunicare all'altro, entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno, il periodo, anche di 15 giorni consecutivi, in cui intende recarsi in vacanza con le figlie minori. 6) Confermare che tutte le altre spese di natura ordinaria, ad eccezione di quelle relative all'alimentazione, da sostenersi per le figlie andranno ripartite tra i genitori, per cui ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro il 50% delle spese ordinarie che questi abbia anticipato dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta eventualmente anche attraverso compensazioni periodiche. I genitori continueranno a sostenere, altresì, nella misura uguale del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria connesse con il mantenimento delle figlie minori così come identificate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di
ER. Le spese del doposcuola e dei centri estivi continueranno ad essere integralmente a carico del genitore che deciderà di usufruire di tali servizi. L'assegno unico per i figli verrà percepito, come per legge, al 50% da ciascuno dei due genitori. ALTRE DISPOSIZIONI 7)
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per gli stessi e per le figlie e delle carte d'identità per le figlie con validità anche ai fini dell'espatrio. 9) Le spese del giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza (8 aprile 2024) nella procedura di separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono inoltre eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 21 giugno
2013 fra nata a [...] il [...], e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra riportate, il cui contenuto è
[...]
da intendersi qui integralmente trascritto.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 60 Parte II Serie A
3) DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 669/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente Controparte_1 C.F._1
in Via Luigi Galvani n. 42 Scala B interno 6 a ER (FE),
e nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] – Lettera A a ER (FE) entrambi domiciliati a ER, in Via Fornice Achille Grandi n. 36 presso lo studio dell'avv. Enrico
Zambardi (c.f.: pec: , che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso congiunto
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473-bis. 51 c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del patrimonio ex art. 473-bis. 49
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473.bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 marzo 2024, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/06/2013 a ER con rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di ER, nr.60, Parte II, Serie A, anno 2013) e che dalla unione coniugale sono nate due figlie, , nata a [...] Persona_1
il 18/11/2014, e , nata a [...] il [...], chiedevano al Tribunale di voler Persona_2 pronunciare cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Con sentenza n. 514/2024 emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologava le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici provvedendo in conformità alle condizioni di cui al ricorso e prendeva delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nelle more le parti, con separato procedimento (iscritto al n. 1797/2024) chiedevano una parziale modifica delle condizioni di separazione e in data 8 ottobre 2024 depositavano una memoria con la quale precisavano le nuove condizioni concordate per il divorzio.
All'udienza in data 4 dicembre 2024 i coniugi comparivano personalmente innanzi al giudice delegato confermando che dalla loro comparizione innanzi al delegato in sede di separazione tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione e, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70, insistevano nella domanda di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di ER;
2) Confermare l'assegnazione alla madre, signora , della ex dimora coniugale ubicata in Via Galvani n. 42/B int 6 a Controparte_1
ER che ivi continuerà a risiedere insieme alle due figlie minori. PIANO GENITORIALE
PER LE FIGLIE MINORENNI 3) Confermare l'affidamento delle figlie ed ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) Confermare il mantenimento della residenza nella casa ex coniugale di Via Galvani insieme alla madre delle figlie minori, ed ed il Per_1 Per_2
collocamento paritario tra entrambi i genitori;
quindi ed continueranno a vivere Per_1 Per_2
pari tempo con entrambi i genitori con le seguenti modalità: - dal lunedì al mercoledì alle ore
21 di ogni settimana le minori resteranno con il padre;
- dal mercoledì sera alle ore 21 sino alla domenica alle ore 9 le figlie resteranno con la madre;
- i genitori si alterneranno nella giornata della domenica sicché *una domenica le figlie rimarranno con la madre sino alle ore
21 della sera quando la madre le condurrà dal padre dove resteranno sino alla 21 del mercoledì mentre *la domenica successiva alle ore 9 il padre passerà a prenderle a casa della madre e le terrà con sé sino alle 21 del mercoledì successivo. 5) Nel corso delle vacanze natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni 7 giorni consecutivi con un genitore (dal 24/12 al 30/12)
e i successivi 7 giorni consecutivi (dal 31/12 al 6/01) con l'altro genitore. Durante le festività della Santa Pasqua Aurora ed trascorreranno ad anni alterni i primi 3 giorni di vacanze Per_2
scolastiche con un genitore (giovedì, venerdì e sabato) e i successivi 3 giorni (domenica di
Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì) con l'altro genitore, curando che le minori trascorrano i tre giorni che comprendono la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con quel genitore con cui non avranno trascorso il giorno di Natale. Il calendario rimarrà invariato nel periodo estivo salvo che ciascun genitore potrà comunicare all'altro, entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno, il periodo, anche di 15 giorni consecutivi, in cui intende recarsi in vacanza con le figlie minori. 6) Confermare che tutte le altre spese di natura ordinaria, ad eccezione di quelle relative all'alimentazione, da sostenersi per le figlie andranno ripartite tra i genitori, per cui ciascuno dei coniugi rimborserà all'altro il 50% delle spese ordinarie che questi abbia anticipato dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta eventualmente anche attraverso compensazioni periodiche. I genitori continueranno a sostenere, altresì, nella misura uguale del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria connesse con il mantenimento delle figlie minori così come identificate e regolamentate nel Protocollo del Tribunale di
ER. Le spese del doposcuola e dei centri estivi continueranno ad essere integralmente a carico del genitore che deciderà di usufruire di tali servizi. L'assegno unico per i figli verrà percepito, come per legge, al 50% da ciascuno dei due genitori. ALTRE DISPOSIZIONI 7)
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. 8) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per gli stessi e per le figlie e delle carte d'identità per le figlie con validità anche ai fini dell'espatrio. 9) Le spese del giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza (8 aprile 2024) nella procedura di separazione consensuale. E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono inoltre eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 21 giugno
2013 fra nata a [...] il [...], e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra riportate, il cui contenuto è
[...]
da intendersi qui integralmente trascritto.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 60 Parte II Serie A
3) DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri