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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia AL Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore dott. Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4816/2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Lucia Paolinelli ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Ostra, via
Gramsci n. 24;
e
, nato il [...] in [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Barbara Bartoloni e dall'avv. Laura Carnevali ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Jesi, Corso Matteotti n. 74.
GGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: le parti alla udienza del 12.2.2025 hanno chiesto sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato il 18.9.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in Perù il 29/12/2009. Controparte_1
2. Il convenuto si è costituito non opponendosi alla separazione allo scioglimento del matrimonio.
3. Alla prima udienza di comparizione le parti hanno domandato l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, precisando le conclusioni e rinunciando al deposito di scritti difensivi. Hanno inoltre chiesto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
4. Il giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva del 17.2.2021 il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Il procedimento di separazione è poi proseguito ed è stato definito con un accordo tra le parti, recepito dal
Tribunale nella sentenza n. 259/2022 del 22.2.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dalla udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalle conclusioni congiunte precisate al riguardo da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Perù il 29/12/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 49, parte 2, serie C dell'anno 2014.
Per la prosecuzione del giudizio la causa viene rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Perù il 29/12/2009 e trascritto nel Registro Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 49, parte 2, serie C dell'anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice Istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia AL Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore dott. Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4816/2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Lucia Paolinelli ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Ostra, via
Gramsci n. 24;
e
, nato il [...] in [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Barbara Bartoloni e dall'avv. Laura Carnevali ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Jesi, Corso Matteotti n. 74.
GGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: le parti alla udienza del 12.2.2025 hanno chiesto sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato il 18.9.2024 ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in Perù il 29/12/2009. Controparte_1
2. Il convenuto si è costituito non opponendosi alla separazione allo scioglimento del matrimonio.
3. Alla prima udienza di comparizione le parti hanno domandato l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, precisando le conclusioni e rinunciando al deposito di scritti difensivi. Hanno inoltre chiesto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
4. Il giudice delegato, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza non definitiva del 17.2.2021 il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Il procedimento di separazione è poi proseguito ed è stato definito con un accordo tra le parti, recepito dal
Tribunale nella sentenza n. 259/2022 del 22.2.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dalla udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalle conclusioni congiunte precisate al riguardo da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Perù il 29/12/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 49, parte 2, serie C dell'anno 2014.
Per la prosecuzione del giudizio la causa viene rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 2 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Perù il 29/12/2009 e trascritto nel Registro Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 49, parte 2, serie C dell'anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice Istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia AL
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