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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 647/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025, tenuta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 647/2025, posta in deliberazione tra:
, n.q. di erede di deceduto in data Parte_1 Persona_1
13.10.2019 elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Bagnoli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pasquarella Vincenzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Fiore Gianna, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 al Giudice di “condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
– tempore, al pagamento in favore della istante, della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo”, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente a fondamento delle proprie richieste ha rappresentato quanto segue:
- di agire in qualità di erede del padre, sig. deceduto in Persona_1
Napoli in data 13/10/2019;
- che con verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 10/05/2018 dinanzi all' la società Controparte_3 CP_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., si obbligava a
[...] corrispondere al sig. la somma netta di euro 21.500,00, Persona_1 di cui euro 20.956,95 a titolo di ratei di fine rapporto e TFR maturato ed euro 543,05 a titolo di bonus transattivo, secondo le seguenti modalità: euro 3.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo ed euro 18.500,00 in 18 rate mensili da dicembre 2019 a maggio 2021;
- che tuttavia la società veniva successivamente posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, non effettuando mai alcun pagamento a favore del Persona_1
- che a seguito del decesso del padre, intervenuto in data 13/10/2019, la ricorrente in qualità di erede ricorreva davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna al pagamento della somma di netta di euro 18.500,00 nei confronti del socio unico della società cancellata, sig. , nei limiti di quanto CP_5 riscosso in sede di liquidazione, ex art. 2495 c.c
- che con sentenza n. 1421/2023 del 01.03.2023 (R.G. n. 2302/2022), il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, ha accertato l'esistenza del credito di euro 18.500,00 a titolo di TFR maturato;
- che non potendo esperire azioni esecutive a carico della società, cancellata dal registro delle imprese, in data 16.08.2024 la ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' per il CP_1 pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia;
- che nonostante la regolarità della domanda e della documentazione allegata e integrata su richiesta dell' , l'Ente non ha CP_1 provveduto al pagamento del dovuto.
Parte ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di condannare l' al pagamento in favore della stessa, nella qualità di erede CP_1 del de cuius la somma netta di euro 6.166,66, Persona_1 corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo, con condanna alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo di dichiararsi cessata CP_1 la materia del contendere per avvenuto pagamento satisfattivo del credito per cui è causa, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, l' ha allegato il mandato di pagamento del CP_1 fondo di garanzia di € 6.271,56.
Nelle note di udienza depositate in data 9/12/2025 parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' della CP_1 somma a netto di euro 6.271,56 ma ha tuttavia eccepito che l'Ente è ancora debitore dell'ulteriore somma di euro 2.175,32 a loro della ritenuta di acconto, oltre accessori di legge, con condanna alle spese di lite.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 10/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, con parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma netta versata dall' di €6.166,67. CP_1
Con il presente giudizio parte ricorrente, nella qualità di rede di ha chiesto al Giudice di condannare l' al Parte_2 CP_1 pagamento della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo, con condanna alle spese di lite.
L' si è costituita in giudizio e ha allegato di aver provveduto CP_1 al pagamento della somma netta di € 6.271,56 a titolo di TFR, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente, pur dando atto del l'avvenuto pagamento da parte dell' della somma netta di euro 6.271,56, ha tuttavia eccepito CP_1 che l'Ente è ancora debitore dell'ulteriore somma a lordo della ritenuta di acconto di euro 2.175,32 oltre interessi legali sulla somma liquidata, chiedendo altresì la condanna alle spese legali.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l' , agendo CP_1 quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di applicare le ritenute fiscali. Tuttavia, quando il titolo giudiziale posto a fondamento della richiesta accerta un credito in misura "netta", l' non CP_1 può limitarsi a liquidare tale importo, né tantomeno applicare su di esso una seconda trattenuta, al contrario, essendo tenuto a "lordizzare" la somma, ossia a convertirla nell'importo lordo corrispondente, per poi calcolare la prestazione dovuta e applicare correttamente la ritenuta fiscale.
L' ha contestato la debenza di ulteriori somme rispetto a CP_1 quelle liquidate a favore della ricorrente, ritenendo illegittima la richiesta di parte ricorrente poiché il paragrafo 12 della Circolare 70/2023 ribadisce che l'Istituto opera quale sostituto d'imposta, essendo il TFR soggetto a tassazione separata ex art. 17 TUIR, e avendo la ritenuta effettuata ha natura provvisoria. Pertanto, l'IRPEF trattenuta – pari complessivamente a € 1.782,62 – costituisce un adempimento obbligatorio.
Orbene, ad avviso del Giudicante, deve in primo luogo osservarsi che è infondata l'eccezione dell' di inammissibilità della CP_1 mutatio libelli e della pretesa modifica del petitum operata dalla parte ricorrente in corso di causa con la pretesa aggiuntiva di
€.2.070,43 rispetto a quanto correttamente chiesto con la domanda giudiziale e già ricevuto a titolo di TFR dall' e pari alla CP_1 somma netta di €.6.271,56.
Invero, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui la parte in corso di causa può procedere e quantificare o specificare diversamente le proprie pretese in ogni momento, a condizione che restino immutati i fatti costitutivi della domanda.
Orbene, va specificato nel caso di specie, che effettivamente il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva già dedotto che “la sig.ra , quale una delle due figlie del de Parte_1 cuius, ha diritto al pagamento della somma di euro 8.341,99, al lordo della ritenuta fiscale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
” pur avendo poi nel
p.q.m.
chiesto “al pagamento in favore della istante, della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo;
”.
Sulla base di tali considerazioni, ed essendo rimasti immutati i fatti costitutivi della domanda, ritiene il Giudicante del tutto ammissibile la emendatio libelli operata dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, ad avviso del Giudicante è fondata l'impostazione della parte ricorrente.
In particolare, con sentenza del 23 ottobre 2017, n. 25016, è stata espressamente affermato che “Va in primo luogo affermato che in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, n. 3375 del 11/02/2011, n. 21010 del 13/09/2013, n. 18584/2008) le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Da ciò discende che se il lavoratore pretende in giudizio il pagamento di una somma netta deve allegare e dimostrare che siano state già operate le dovute ritenute fiscali. E che ciò vale anche in relazione al pagamento del TFR…. Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo (non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una CP_1 seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' CP_1
a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34284/2024, ha stabilito che il Fondo di garanzia TFR, gestito dall'ente previdenziale, è tenuto a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto calcolandolo sull'importo lordo, anche quando la richiesta del lavoratore si fonda su un atto che indica una somma netta. L'ente agisce come sostituto d'imposta e deve provvedere a trattenere le imposte dovute. L'onere di dimostrare che le ritenute fiscali siano già state versate dal datore di lavoro insolvente ricade sull'ente stesso e non sul lavoratore. Infine, la recentissima Ordinanza della Supra Corte di Cassazione n. 2637 del 2025 ha così statuisce: “In tema di trattamento di fine rapporto e intervento del Fondo di Garanzia il calcolo delle CP_1 somme dovute deve sempre avvenire al lordo delle ritenute fiscali, anche qualora il lavoratore abbia ottenuto nei confronti del datore di lavoro un titolo esecutivo recante l'indicazione degli importi al netto. L' in qualità di sostituto d'imposta, nel liquidare gli CP_1 importi attraverso il Fondo di Garanzia, è tenuto a procedere alla conversione al lordo delle somme indicate nel titolo esecutivo e successivamente ad operare le ritenute erariali di legge, salvo che non dimostri che tali ritenute siano già state operate e versate all'erario dal datore di lavoro. Tale principio si fonda sulla natura del TFR quale emolumento soggetto a tassazione separata, per il quale il calcolo deve necessariamente essere effettuato sull'importo lordo spettante al lavoratore, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso sia stato quantificato nel titolo esecutivo azionato infruttuosamente contro il datore di lavoro. L'intervento del Fondo di Garanzia non modifica la natura dell'obbligazione retributiva e previdenziale sottostante, dovendo l' subentrare nella posizione del datore di lavoro CP_1 inadempiente sia per quanto concerne l'erogazione delle somme dovute al lavoratore, sia per gli adempimenti fiscali connessi in qualità di sostituto d'imposta”.
Ciò detto, sulla base della documentazione versata in atti risulta che con verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 10/05/2018 dinanzi all' la società Controparte_3 CP_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., si obbligava a
[...] corrispondere al sig. la somma netta di euro 21.500,00, Persona_1 di cui euro 20.956,95 a titolo di ratei di fine rapporto e TFR maturato ed euro 543,05 a titolo di bonus transattivo.
La parte ricorrente, nell'espletata qualità di erede, ha presentato all' in data 16.08.2024 domanda per il pagamento del TFR a CP_1 carico del Fondo di Garanzia della somma spettante, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli allegata in atti (cfr. all. 5 e 6 del ricorso).
Risulta altresì dagli atti di causa che l' ha provveduto CP_1 all'erogazione della somma netta di € 6.271,56 (all. n. 1 della memoria). Parte ricorrente, pur riconoscendo l'intervenuto pagamento della somma netta di € 6.271,56 da parte dell' , ha chiesto il CP_1 pagamento dell'ulteriore differenza dovuta pari a € 2.175,32, corrispondente alla differenza tra la somma netta percepita e la somma lorda a cui asserisce di aver diritto.
Ora, se è vero che le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, è altrettanto vero che ciò vale sempre che ovviamente non fossero state già operate le trattenute in sede di ammissione al passivo, proprio perché l' non può operare una seconda CP_1 trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia CP_1 assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale. (cfr. Cass. 22516/2013).
Orbene, dagli atti di causa è emerso che il credito azionato deriva dalla sentenza n. 1421/2023 del Tribunale di Napoli, la quale ha accertato un credito per TFR in capo al de cuius pari a euro 18.500,00 netti.
La natura netta di tale importo si ricava sul verbale di conciliazione sindacale del 10.05.2018 (doc. 1 fascicolo ricorrente), su cui la predetta sentenza si fonda.
Nel caso di specie, il credito netto di € 18.500,00, applicando l'aliquota del primo scaglione IRPEF del 23% a titolo di acconto, corrisponde a un importo lordo di € 25.025,97. Pertanto, la quota di 1/3 spettante all'odierna ricorrente è dunque pari a € 8.341,99 lordi. Tale importo non risulta specificatamente contestato dall' . CP_1
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ancora dovuta da parte dell' la somma di 2.175,32 CP_1 differenza tra il credito lordo azionato in linea capitale (€ 8.341,99) e l'importo lordo corrisposto dall'Istituto (€ 6.166,67).
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento, dovendosi ritenere parzialmente cessata la materia del contendere solo con riferimento alla somma netta versata dall di € 6.166,67. CP_1 Le spese di lite, stante gli esiti del presente giudizio sono poste a carico dell' anche in virtù del principio di soccombenza CP_1 virtuale, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, n.q. di erede di nei confronti Parte_1 Persona_1 dell' , in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella CP_1 causa iscritta al n. 647/2025 R.G.A.C.:
-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento in suo favore della residua somma di euro 2.175,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma di euro 8.341,99 dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
-Dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025, tenuta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 647/2025, posta in deliberazione tra:
, n.q. di erede di deceduto in data Parte_1 Persona_1
13.10.2019 elettivamente domiciliata in Sant'Agata de' Goti (BN) alla Via Bagnoli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Pasquarella Vincenzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Fiore Gianna, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 al Giudice di “condannare l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
– tempore, al pagamento in favore della istante, della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo”, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente a fondamento delle proprie richieste ha rappresentato quanto segue:
- di agire in qualità di erede del padre, sig. deceduto in Persona_1
Napoli in data 13/10/2019;
- che con verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 10/05/2018 dinanzi all' la società Controparte_3 CP_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., si obbligava a
[...] corrispondere al sig. la somma netta di euro 21.500,00, Persona_1 di cui euro 20.956,95 a titolo di ratei di fine rapporto e TFR maturato ed euro 543,05 a titolo di bonus transattivo, secondo le seguenti modalità: euro 3.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo ed euro 18.500,00 in 18 rate mensili da dicembre 2019 a maggio 2021;
- che tuttavia la società veniva successivamente posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, non effettuando mai alcun pagamento a favore del Persona_1
- che a seguito del decesso del padre, intervenuto in data 13/10/2019, la ricorrente in qualità di erede ricorreva davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna al pagamento della somma di netta di euro 18.500,00 nei confronti del socio unico della società cancellata, sig. , nei limiti di quanto CP_5 riscosso in sede di liquidazione, ex art. 2495 c.c
- che con sentenza n. 1421/2023 del 01.03.2023 (R.G. n. 2302/2022), il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, ha accertato l'esistenza del credito di euro 18.500,00 a titolo di TFR maturato;
- che non potendo esperire azioni esecutive a carico della società, cancellata dal registro delle imprese, in data 16.08.2024 la ricorrente ha presentato domanda amministrativa all' per il CP_1 pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia;
- che nonostante la regolarità della domanda e della documentazione allegata e integrata su richiesta dell' , l'Ente non ha CP_1 provveduto al pagamento del dovuto.
Parte ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di condannare l' al pagamento in favore della stessa, nella qualità di erede CP_1 del de cuius la somma netta di euro 6.166,66, Persona_1 corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo, con condanna alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo di dichiararsi cessata CP_1 la materia del contendere per avvenuto pagamento satisfattivo del credito per cui è causa, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, l' ha allegato il mandato di pagamento del CP_1 fondo di garanzia di € 6.271,56.
Nelle note di udienza depositate in data 9/12/2025 parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' della CP_1 somma a netto di euro 6.271,56 ma ha tuttavia eccepito che l'Ente è ancora debitore dell'ulteriore somma di euro 2.175,32 a loro della ritenuta di acconto, oltre accessori di legge, con condanna alle spese di lite.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 10/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, con parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla somma netta versata dall' di €6.166,67. CP_1
Con il presente giudizio parte ricorrente, nella qualità di rede di ha chiesto al Giudice di condannare l' al Parte_2 CP_1 pagamento della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo, con condanna alle spese di lite.
L' si è costituita in giudizio e ha allegato di aver provveduto CP_1 al pagamento della somma netta di € 6.271,56 a titolo di TFR, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente, pur dando atto del l'avvenuto pagamento da parte dell' della somma netta di euro 6.271,56, ha tuttavia eccepito CP_1 che l'Ente è ancora debitore dell'ulteriore somma a lordo della ritenuta di acconto di euro 2.175,32 oltre interessi legali sulla somma liquidata, chiedendo altresì la condanna alle spese legali.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l' , agendo CP_1 quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di applicare le ritenute fiscali. Tuttavia, quando il titolo giudiziale posto a fondamento della richiesta accerta un credito in misura "netta", l' non CP_1 può limitarsi a liquidare tale importo, né tantomeno applicare su di esso una seconda trattenuta, al contrario, essendo tenuto a "lordizzare" la somma, ossia a convertirla nell'importo lordo corrispondente, per poi calcolare la prestazione dovuta e applicare correttamente la ritenuta fiscale.
L' ha contestato la debenza di ulteriori somme rispetto a CP_1 quelle liquidate a favore della ricorrente, ritenendo illegittima la richiesta di parte ricorrente poiché il paragrafo 12 della Circolare 70/2023 ribadisce che l'Istituto opera quale sostituto d'imposta, essendo il TFR soggetto a tassazione separata ex art. 17 TUIR, e avendo la ritenuta effettuata ha natura provvisoria. Pertanto, l'IRPEF trattenuta – pari complessivamente a € 1.782,62 – costituisce un adempimento obbligatorio.
Orbene, ad avviso del Giudicante, deve in primo luogo osservarsi che è infondata l'eccezione dell' di inammissibilità della CP_1 mutatio libelli e della pretesa modifica del petitum operata dalla parte ricorrente in corso di causa con la pretesa aggiuntiva di
€.2.070,43 rispetto a quanto correttamente chiesto con la domanda giudiziale e già ricevuto a titolo di TFR dall' e pari alla CP_1 somma netta di €.6.271,56.
Invero, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui la parte in corso di causa può procedere e quantificare o specificare diversamente le proprie pretese in ogni momento, a condizione che restino immutati i fatti costitutivi della domanda.
Orbene, va specificato nel caso di specie, che effettivamente il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva già dedotto che “la sig.ra , quale una delle due figlie del de Parte_1 cuius, ha diritto al pagamento della somma di euro 8.341,99, al lordo della ritenuta fiscale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
” pur avendo poi nel
p.q.m.
chiesto “al pagamento in favore della istante, della somma netta di euro 6.166,66, corrispondente alla somma al lordo della ritenuta fiscale del 23%, di euro 8.341,99, a titolo di TFR di cui alla legge 297/1982, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal giorno della maturazione del diritto al soddisfo;
”.
Sulla base di tali considerazioni, ed essendo rimasti immutati i fatti costitutivi della domanda, ritiene il Giudicante del tutto ammissibile la emendatio libelli operata dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, ad avviso del Giudicante è fondata l'impostazione della parte ricorrente.
In particolare, con sentenza del 23 ottobre 2017, n. 25016, è stata espressamente affermato che “Va in primo luogo affermato che in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, n. 3375 del 11/02/2011, n. 21010 del 13/09/2013, n. 18584/2008) le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Da ciò discende che se il lavoratore pretende in giudizio il pagamento di una somma netta deve allegare e dimostrare che siano state già operate le dovute ritenute fiscali. E che ciò vale anche in relazione al pagamento del TFR…. Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di sostituto di imposta CP_1 tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo (non potendo l' operare una seconda trattenuta che incida una CP_1 seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' CP_1
a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale;
cfr. Cass. 22516/2013)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34284/2024, ha stabilito che il Fondo di garanzia TFR, gestito dall'ente previdenziale, è tenuto a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto calcolandolo sull'importo lordo, anche quando la richiesta del lavoratore si fonda su un atto che indica una somma netta. L'ente agisce come sostituto d'imposta e deve provvedere a trattenere le imposte dovute. L'onere di dimostrare che le ritenute fiscali siano già state versate dal datore di lavoro insolvente ricade sull'ente stesso e non sul lavoratore. Infine, la recentissima Ordinanza della Supra Corte di Cassazione n. 2637 del 2025 ha così statuisce: “In tema di trattamento di fine rapporto e intervento del Fondo di Garanzia il calcolo delle CP_1 somme dovute deve sempre avvenire al lordo delle ritenute fiscali, anche qualora il lavoratore abbia ottenuto nei confronti del datore di lavoro un titolo esecutivo recante l'indicazione degli importi al netto. L' in qualità di sostituto d'imposta, nel liquidare gli CP_1 importi attraverso il Fondo di Garanzia, è tenuto a procedere alla conversione al lordo delle somme indicate nel titolo esecutivo e successivamente ad operare le ritenute erariali di legge, salvo che non dimostri che tali ritenute siano già state operate e versate all'erario dal datore di lavoro. Tale principio si fonda sulla natura del TFR quale emolumento soggetto a tassazione separata, per il quale il calcolo deve necessariamente essere effettuato sull'importo lordo spettante al lavoratore, indipendentemente dalle modalità con cui lo stesso sia stato quantificato nel titolo esecutivo azionato infruttuosamente contro il datore di lavoro. L'intervento del Fondo di Garanzia non modifica la natura dell'obbligazione retributiva e previdenziale sottostante, dovendo l' subentrare nella posizione del datore di lavoro CP_1 inadempiente sia per quanto concerne l'erogazione delle somme dovute al lavoratore, sia per gli adempimenti fiscali connessi in qualità di sostituto d'imposta”.
Ciò detto, sulla base della documentazione versata in atti risulta che con verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 10/05/2018 dinanzi all' la società Controparte_3 CP_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., si obbligava a
[...] corrispondere al sig. la somma netta di euro 21.500,00, Persona_1 di cui euro 20.956,95 a titolo di ratei di fine rapporto e TFR maturato ed euro 543,05 a titolo di bonus transattivo.
La parte ricorrente, nell'espletata qualità di erede, ha presentato all' in data 16.08.2024 domanda per il pagamento del TFR a CP_1 carico del Fondo di Garanzia della somma spettante, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli allegata in atti (cfr. all. 5 e 6 del ricorso).
Risulta altresì dagli atti di causa che l' ha provveduto CP_1 all'erogazione della somma netta di € 6.271,56 (all. n. 1 della memoria). Parte ricorrente, pur riconoscendo l'intervenuto pagamento della somma netta di € 6.271,56 da parte dell' , ha chiesto il CP_1 pagamento dell'ulteriore differenza dovuta pari a € 2.175,32, corrispondente alla differenza tra la somma netta percepita e la somma lorda a cui asserisce di aver diritto.
Ora, se è vero che le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l' CP_1 debba operare in qualità di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, è altrettanto vero che ciò vale sempre che ovviamente non fossero state già operate le trattenute in sede di ammissione al passivo, proprio perché l' non può operare una seconda CP_1 trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l' a pretendere che un lavoratore sia CP_1 assoggetto per due volte alle medesima trattenuta di natura fiscale. (cfr. Cass. 22516/2013).
Orbene, dagli atti di causa è emerso che il credito azionato deriva dalla sentenza n. 1421/2023 del Tribunale di Napoli, la quale ha accertato un credito per TFR in capo al de cuius pari a euro 18.500,00 netti.
La natura netta di tale importo si ricava sul verbale di conciliazione sindacale del 10.05.2018 (doc. 1 fascicolo ricorrente), su cui la predetta sentenza si fonda.
Nel caso di specie, il credito netto di € 18.500,00, applicando l'aliquota del primo scaglione IRPEF del 23% a titolo di acconto, corrisponde a un importo lordo di € 25.025,97. Pertanto, la quota di 1/3 spettante all'odierna ricorrente è dunque pari a € 8.341,99 lordi. Tale importo non risulta specificatamente contestato dall' . CP_1
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ancora dovuta da parte dell' la somma di 2.175,32 CP_1 differenza tra il credito lordo azionato in linea capitale (€ 8.341,99) e l'importo lordo corrisposto dall'Istituto (€ 6.166,67).
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento, dovendosi ritenere parzialmente cessata la materia del contendere solo con riferimento alla somma netta versata dall di € 6.166,67. CP_1 Le spese di lite, stante gli esiti del presente giudizio sono poste a carico dell' anche in virtù del principio di soccombenza CP_1 virtuale, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, n.q. di erede di nei confronti Parte_1 Persona_1 dell' , in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., nella CP_1 causa iscritta al n. 647/2025 R.G.A.C.:
-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento in suo favore della residua somma di euro 2.175,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma di euro 8.341,99 dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
-Dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in euro 1865,00 oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore