Articolo 8 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1201
Articolo 7Articolo 9
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13 novembre 1960
Art. 8.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329 , concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera' per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, numero 676 e 12 ottobre 1945, n. 690 , a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960