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20 aprile 1985
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24 settembre 2015
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21 maggio 2022
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Art. 6. Modalita' per il collocamento 1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) , i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'servizio competente.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente servizio competente.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'servizio competente. I ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'servizio competente li invita a provvedere. Trascorso un mese l'servizio competente procede all'avviamento d'ufficio
(( 6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 , e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono )) 7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta'.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente servizio competente.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'servizio competente. I ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'servizio competente li invita a provvedere. Trascorso un mese l'servizio competente procede all'avviamento d'ufficio
(( 6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 , e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono )) 7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta'.
Commentario • 1
- 1. Lavorarehttps://www.lavoro.gov.it/ · 8.445114
Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista si iscrivono all'elenco speciale tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6, Legge 29 marzo 1985, n. 113). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 62
- 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/08/2020, n. 964Provvedimento: […] - della successiva nota n. 19013 del 14 giugno 2018, con la quale lo stesso Ufficio di collocamento mirato disabili di Brindisi, per quanto di propria competenza ed alla luce di quanto specificatamente previsto dall'art 4, comma 2, Legge n. 113/1985, comunicava la permanenza dell'obbligo occupazionale di cui sopra anche in caso di assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/99, e, per gli effetti, richiedeva ulteriore e specifico parere e/o conferma in merito agli accertamenti effettuati ed alla sussistenza delle condizioni tecniche previste per lo specifico obbligo occupazionale di cui all'art. 6 della Legge n. 113/1985;Leggi di più...
- ordinanza cautelare·
- violazione art. 6 Legge n. 113/1985·
- obbligo occupazionale per centralinisti non vedenti·
- compensazione delle spese processuali·
- transazione tra le parti·
- carenza di interesse·
- rinuncia al ricorso·
- art. 84 c.p.a.·
- legittimità del provvedimento di avviamento·
- patrocinio a spese dello Stato·
- eccesso di potere·
- avviamento d'ufficio ex lege n. 113/1985·
- improcedibilità del ricorso