Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 novembre 2024, iscritta al n. 2905 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza dei Caduti C.F._2
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sinatra che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 22 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canepina (VT), parte II, serie A, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 118/2011 emessa dal Tribunale ordinario di
Viterbo e pubblicata in data 1° febbraio 2011; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. Le parti si danno atto e dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse intervenuta a motivo ed a seguito dell'intervenuto rapporto di coniugio e che non hanno, pertanto, più nulla a pretendere l'una dall'altra a detto titolo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Canepina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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