Articolo 47 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 dicembre 1960
Art. 47.
Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:
a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;
b) provvedere perche' le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalita' e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;
c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario attuera' i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti similari, senza effettuare locazione di sedi ne' assunzione di personale.
Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960