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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/07/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Anna Wegher, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 30 giugno 2025, nella causa iscritta al n. 522/2018 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
tra
(P.I.: ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale a Bolzano in via Giotto 6/B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Christoph Vescoli del Foro di Bolzano, con studio a Bolzano in via San Quirino 14
Email_1
- OPPONENTE che si è costituita nel giudizio di riassunzione- contro residente in [...], CF Controparte_1
, P.IVA , rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 P.IVA_2
disgiuntamente tra loro, ai fini del presente procedimento dall' Avv. Federica Battistoni, C.F.
, tel / fax 071206645, e dall'Avv. Marco Chiarugi C.F._2 Email_2
CF: fax 071.20.77.050 tel. 071.53.882 email C.F._3 Ema_3 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo sito in Email_4
Ancona al L.go San Cosma 3/5, giusta delega posta a margine del ricorso,
- OPPOSTO che ha riassunto il giudizio-
1 All'udienza del 30 giugno 2025 le parti, all'esito della discussione orale, precisavano le conclusioni come segue: parte opponente :
Voglia l'adito Tribunale di Macerata – Sezione del lavoro, contrariis reiectis: nel merito ed in via riconvenzionale
1. accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa formulata da parte del sig. nei confronti della ditta Controparte_2 Parte_1
ed accertato inoltre, in via riconvenzionale, che la ditta è a sua volta creditrice nei confronti Parte_1
del ricorrente per l'importo capitale di € 4.387,02, condannare esso al Controparte_2
pagamento di tale importo o di quello diverso, maggiore o minore ritenuto di giustizia in favore di essa ditta con gli interessi commerciali dal dì del dovuto fino al saldo;
Parte_1
in ogni caso:
2. con vittoria di diritti, onorari e spese di causa a tutto carico del sig. CP_2
parte opposta:
“Voglia, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese in via principale: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento da parte della (P.I.: Pt_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1
legale a Bolzano in via Giotto 6/B, delle fatture n 1/17 del 23/06/17 per euro 2.087,23 e n 2/17 del
23/06/17 per euro 1.947,03 e così per complessivi euro 4.034,26, per le motivazioni di cui in narrativa.
Per l'effetto, condannare (P.I.: ), in persona dell'amministratore unico e Pt_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Bolzano in via Giotto 6/B, al pagamento della somma di € 4.034,26 ovvero la maggior o minor somma ritenuta di Giustizia.
Il tutto oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo, ovvero la diversa decorrenza ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di anticipazioni e compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il
2 D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
* * * * *
Da accogliere l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2017 Parte_1
con il quale il Tribunale di Bolzano, sezione lavoro, la condannava al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 4.034,26, oltre rivalutazione e interessi e spese di procedura CP_2
monitoria, a titolo di pagamento di provvigioni ancora dovute in ragione del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 21 giugno 2016.
Non controversa in atti la stipulazione di cui sopra (doc. 1 di parte ricorrente), così come quella afferente all'accordo aggiuntivo stipulato in pari data (doc. 2 di parte ricorrente), nonché la durata del rapporto contrattuale, nella specie di cinque mesi ossia dal 20.6.2016 al 25.11.2016, e l'avvenuto pagamento, da parte di delle prime quattro fatture emesse dall'opposto e come di Parte_1
seguito indicate: fattura 1/16 del 29.8.2026 dell'importo complessivo di € 1.046,92, fattura 2/2016 del 29.8.2016 dell'importo complessivo di € 2.758,63, fattura 3/16 del 16.9.2016 dell'importo di €
1.307,60, fattura 4/2016 del 17.10.2016 dell'importo di € 2.690,42.
Controversa, invece, è la questione afferente alla sussistenza di una ragione causale per fondare l'obbligazione di al pagamento delle ulteriori fatture azionate dall'agente in via Parte_1
monitoria: ossia la fattura 1/17 del 23.6.2017, dell'importo di € 2.263,20, e la fattura 2/2017 del
23.6.2017 dell'importo di € 2.111,18.
Dall'esame del contratto stipulato tra le parti in data 21.6.2016 emerge, al punto 3, che le parti avevano pattuito il riconoscimento all'agente di una provvigione nella misura del 9% sugli affari conclusi oltre all'importo di € 1.000,00 + I.v.A, al mese, quale contributo per le spese (autovettura, cellulare, e-mail, fax, pranzi). Al punto 5.8. del medesimo contratto, emerge altresì che le parti regolavano la corresponsione degli acconti sulle provvigioni fissandola nella misura di € 2.250,00 al mese ad eccezione dei primi tre mesi del rapporto che poteva essere di € 1.500,00.
Ancora, le parti pongono a carico dell'agente l'obbligo, ogni fine mese, di presentare una fattura d'acconto nella quale il medesimo abbia cura di inserire, per voci separate, il contributo spese e l'acconto per provvigioni.
Dirimente, ai fini del decidere, è quanto pattuito dalle parti nella medesima clausola 5.8 del regolamento negoziale laddove indicano che, qualora il fatturato raggiunto nel mese di riferimento sia inferiore al minimo stabilito al precedente art. 3.2., fissato nell'80% di un dodicesimo
3 dell'importo del target di vendita annuale, “l'agente ha l'obbligo di chiedere per iscritto alla preponente quale importo potrà essere fatturato in acconto e, in caso contrario, qualsiasi fattura
d'acconto emessa senza permesso non verrà registrata e pagata da parte della preponente”.
Va detto, a questo punto, che il ricorrente ha azionato in via monitoria due fatture senza spiegare in alcun modo come sia pervenuto al conteggio ivi riportato. Nella specie il medesimo non discute specificamente di fatturato raggiunto in quel periodo, se superiore o inferiore al minimo stabilito nel contratto, e quindi non spiega, come invece andava fatto, quale sia stato il regime di emissione delle fatture in atti ossia se direttamente dall'agente, in quanto il fatturato raggiunto nel mese di riferimento era stato superiore al minino, o previa autorizzazione della preponente, in quanto il fatturato raggiunto nel mese di riferimento era inferiore al minimo. La doglianza per la quale egli, dall'inizio della propria attività, avrebbe di fatto conservato la clientela, aumentandola in realtà di numero (comparsa in riassunzione foglio 10 e foglio 17) invero è generica e in ultimo priva di rilevanza ai fini del decidere.
Emerge infatti dagli atti che le prime quattro fatture emesse dall'agente erano state emesse previa autorizzazione della preponente (cfr. CTU foglio 16-17) il che conduce a ritenere che si versi nell'ipotesi di cui alla seconda parte della clausola 5.8. che regolava l'ipotesi in cui il fatturato raggiunto dall'agente nel mese di riferimento fosse inferiore al minimo fissato al punto 3.2. del contratto.
Va quindi rilevato, come sopra cennato, che, sempre in data 21.6.2016 –è pacifico in atti che l'indicazione del 20.6.2016 sia un errore materiale – le parti pattuivano che “l'acconto provvigioni di cui al punto 5.8. del contratto di agenzia ammonta anche nei primi tre mesi collaborazione a €
2.500,00 “ nonché che “per i primi 12 mesi di collaborazione non trova applicazione la clausola relativa alla percentuale minore del 7% (sette per cento) di provvigioni nel qual caso non venga raggiunto il 30% di fatturato per la categoria attrezzi prevista (articolo 3.1. del contratto)” nonché, infine, per quello che rileva nella presente sede, che “al pari, limitatamente allo stesso periodo non sarà applicata la ripetizione per le spese di cui agli art. 3 e 5.8, relativi agli obiettivi (target) previsti per tale periodo”.
Pare del tutto conforme ad una interpretazione del regolamento negoziale che sia rispondente ai principi del codice civile (artt. 1362 e seguenti del codice civile ) che l'acconto provvigioni, fissato nell'accordo aggiuntivo nella misura di € 2.500,00, anziché di 1.500,00 come pattuito nel contratto principale, anche nei primi tre mesi di collaborazione, vada interpretato sulla scorta del principio per il quale le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo
4 a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) . In questa direzione deve quindi ritenersi che la detta clausola vada intesa nel senso che la preponente avrebbe versato l'acconto nella misura sopra indicata, € 2.500,00, ove ricorresse il presupposto previsto nel regolamento principale ossia che l'agente, nel mese di riferimento, avesse raggiunto un fatturato non inferiore al minimo. Questa è anche l'interpretazione più logica avuto riguardo al valore delle prestazioni eseguite dalle parti.
Il punto relativo alla non applicazione della clausola relativa alla percentuale minore del 7% di provvigioni, nel caso non venisse raggiunto il 30% di fatturato per la categoria attrezzi, è invece ipotesi non discussa dalle parti - la seconda parte della clausola 5.8. regolava infatti l'ipotesi in cui il fatturato raggiunto dall'agente nel mese di riferimento fosse inferiore al minimo fissato al punto
3.2. del contratto e non già al minimo fissato al punto 3.1 come statuito nell'accordo aggiuntivo - mentre quella successiva, relativa alla non ripetibilità, e sulla quale invece le parti discutono, va parimenti interpretata nel senso che risulta dal complesso del regolamento negoziale e quindi che essa, come per altro emerge anche dalle parole usate nel testo, si riferisca alle sole spese e non anche agli acconti sulle provvigioni così come preteso dall'opposto.
Milita, a favore di questa interpretazione, il rilievo per il quale le parti, nell'intero regolamento negoziale, ma in particolare al punto 3.2. e al punto 5.8 di esso, parlano di somme da corrispondere a titolo di provvigione e di somme da corrispondere a titolo di spese vive tenendo sempre ben distinte le due voci (cfr. in particolare punto 3.2. e punto 5.8 del testo). Deve quindi ritenersi che la volontà della preponente fosse quella di mantenere questa distinzione anche con riferimento a detta clausola limitando la non ripetibilità alle sole spese vive. L'interpretazione proposta dall'opposto e per la quale la non ripetibilità andrebbe invece estesa anche agli acconti versati sulle provvigioni, perché anche queste sarebbero spese, non è condivisibile stante le parole usate dalle parti nell'accordo nonché gli altri principi ermeneutici sopra indicati. Tanto più che l'opponente contesta fermamente l'interpretazione proposta e quindi di essersi vincolata alla non ripetibilità della differenza tra le provvigioni pagate e quelle effettivamente maturate dall'agente.
Da quanto sin qui osservato segue che l'opposizione formulata da deve ritenersi Parte_1
fondata giacché il regime in atto per la fatturazione era quello per il quale le fatture, stante il raggiungimento da parte dell'agente di un fatturato inferiore al minimo stabilito al punto 3.2, dovevano essere previamente autorizzate dalla preponente, mentre quelle azionate nel giudizio monitorio non lo sono (cfr. anche CTU foglio 20). Stante quindi l'interpretazione da dare alla clausola della non ripetibilità delle spese di cui all'accordo aggiuntivo e la mancanza in atti di una altra
5 spiegazione da parte dell'opposto su come sia pervenuto al conteggio di cui alle fatture azionate in via monitoria, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa creditoria sia infondata.
Da accogliere, stante tutto quanto sopra osservato, la domanda riconvenzionale formulata da atteso che, così come accertato nel corso della consulenza tecnica di ufficio esperita (CTU Parte_1
foglio 21), quest'ultima ha corrisposto provvigioni in acconto in misura maggiore rispetto a quelle maturate dall'agente cosicché è fondata la domanda di ripetizione delle stesse nell'importo determinato dalla scrivente giudice in € 4.040,15 dato dalla differenza tra gli acconti versati dalla preponente all'agente a titolo di acconto e l'importo effettivamente maturato dall'agente a tale titolo. Nella specie detti importi sono: € 588,48 per quanto attiene alla fattura 1/16, € 1.522,56 per quanto attiene alla fattura 2/16, € 749,03 per quanto attiene alla fattura 3/16 ed € 1.180, 08 per quanto attiene alla fattura 4/16. A questi importi va aggiunta la rivalutazione e gli interessi moratori, da corrispondere nella misura legale, che trattandosi di obbligazione di valuta che vede la propri fonte nel contratto di agenzia vanno computati dalla data della risoluzione del rapporto, individuata nel 25.11.2016, a quella della presente sentenza.
A detto importo dovrà essere aggiunto quello di € 165,00 relativo al valore del materiale consegnato all'agente, ex art. 20 del contratto, ma dallo stesso mai restituito (cfr. doc. 12 di parte opponente nel punto in cui la medesima, già in data 23.1.2017, chiedeva la corresponsione del detto importo) stante la non contestazione della circostanza della mancata restituzione da parte dell'opposto nonché quanto dichiarato dai testi escussi in risposta al capitolo 8 della comparsa di
(cfr verbale udienza del 13 giugno 2024). Parte_1
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza eccetto quelle di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto, che restano a carico delle parti in via solidale atteso che l'approfondimento istruttorio si è reso necessario per ricostruire le operazioni di calcolo in relazione alle argomentazioni difensive di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulle domande agli atti nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione, ed allegazione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione formulata da in persona dell'amministratore unico e legale Pt_1
rappresentante pro tempore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso n. 212/2017
(RG 654/2017) emesso dal Tribunale di Bolzano in data 16 ottobre 2017;
6 - accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
al pagamento in favore di dell'importo di € 4.040,15 oltre CP_2 CP_3
rivalutazione e interessi come indicato nella parte motiva e oltre all'importo di € € 165,00;
- condanna a rifondere delle spese di giudizio che liquida in Controparte_2 Parte_1
complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre I.v.A
C.p.A ed esborsi;
- restano definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di consulenza tecnica di ufficio già liquidata con separato decreto;
- giorni trenta per la motivazione
Macerata lì, 30 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Anna Wegher
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