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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7017/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7017/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Capriati a Volturno (CE) alla Via Kennedy, N. 3, (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Golini (C.F. , giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) - (CF: , PEC: P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Email_1 domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello
Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “- accertare e dichiarare la illegittima reiterazione dei contratti a termine nel numero di 4 complessivi per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il resistente , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria netta pari alla somma di euro 5.643,72 come in parte di diritto – quantum debeatur quantificata (ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR moltiplicata per le mensilità risarcitorie spettanti) ovvero ad una diversa maggiore o minore somma, nella fascia dello scaglione di appartenenza della domanda, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
di conseguenza, riconoscere l'anzianità di servizio maturata attribuendo la medesima progressione stipendiale che il docente avrebbe avuto se fosse stato di ruolo così come prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti disposizioni dei richiamati contratti collettivi nazionali che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano, in ogni caso, la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze legali per la CP_1 presente procedura, oltre 15% LP, IVA, CPA se dovute e come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario e con maggiorazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1- bis relativo all'utilizzo di link ipertestuali di rinvio agli allegati e per la navigazione nel testo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_3 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria difensiva del 30/10/2025, per chiedere di: “- Dichiarare il difetto di giurisdizione;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta delle spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 30/9/2025, differita su istanza di parte ricorrente all'udienza del 6/11/2025; differita su istanza di parte ricorrente per note all'udienza dell'11/12/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4. Dagli atti di causa risulta accertato che ha stipulato con il Parte_1 [...]
plurimi contratti di lavoro a tempo determinato come insegnante Controparte_3
in vari istituti statali come di seguito precisato:
1) A.S. 2020/2021 incarico dal 10/11/2020 all'08/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” in Monte Porzio Catone (RM) con sede di servizio presso la Scuola
Statale Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” sempre nel medesimo comune - Classe di concorso ed insegnamento A001 tipo di posto NN;
2) A.S. 2021/2022 incarico dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” in Monte Porzio Catone (RM) con sede di servizio presso la Scuola
Statale Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” sempre nel medesimo comune – Posto
Sostegno Psicofisico;
3) A.S. 2022/2023 incarico dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo
Grottaferrata - San Nilo in Grottaferrata (RM) con sede di servizio presso la Scuola Statale
Secondaria di primo grado “Grottaferrata – D. Zampieri” sempre nel medesimo comune –
; Controparte_4
4) A.S. 2023/2024 incarico dal'11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Comprensivo
Grottaferrata - San Nilo in Grottaferrata (RM) con sede di servizio presso la Scuola Statale
Secondaria di primo grado “Grottaferrata – D. Zampieri” sempre nel medesimo comune –
. Controparte_4
* * *
5. Si precisa in diritto che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato per l'impiego pubblico trova la sua regolamentazione nell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 il
3 quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale ed in ogni caso nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2015.
6. Il D. Lgs. n. 81 del 2015 all'art. 19 regola i contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo il limite di durata generale di apposizione del termine non superiore a dodici mesi con un limite massimo di ventiquattro mesi in particolari situazioni. Il medesimo articolo inoltre dispone che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.
7. I contratti di lavoro a tempo determinato impugnati con il presente procedimento, sono soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis in materia di rapporti di lavoro a termine prevista dapprima dal D. Lgs. 368/2001 e, successivamente, dal D. Lgs. 81/2015. All'uopo è opportuno riportare la disciplina che si è susseguita nel corso del tempo. In particolare, quanto alla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato prevista dall' art. 5 D. Lgs.
368/2001, la versione originaria della norma stabiliva che “… 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
8. Per effetto della modifica apportata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, al predetto articolo 5 sono stati aggiunti i seguenti commi: “4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”.
4 9. Tale impianto normativo è rimasto sostanzialmente invariato pur dopo l'integrazione ai commi 4-bis e 4-quarter apportata dall'art. 21 comma 1 D.L. 122/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.
10.Successivamente, a decorrere dal 18.07.2012 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 9 L. 92/2012 (il testo dell' art. 5 del D. Lgs. 368/2001 è il seguente: "(…). 3.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste.
I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma
4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (…)".
11. A decorrere dal 21.03.2014, infine, l'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 è stato modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L.
78/2014: pertanto, il testo applicabile ratione temporis ai contratti stipulati successivamente a tale data è il seguente: "(…).
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
5 dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (…)".
12. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015 (avvenuta in data 25.06.2015) i contratti a tempo determinato hanno trovato una nuova disciplina.
In primo luogo l'art. 55 del d. Lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione del d. Lgs. 368/2001.
13. I contratti a tempo determinato sono attualmente disciplinati dagli artt. 19 e seguenti dello stesso d. Lgs. 81/2015.
In particolare il suddetto art. 19 stabilisce che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo
21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Pertanto il datore di lavoro può stipulare contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore per lo svolgimento delle medesime mansioni senza indicare e/o specificare la ragione appositiva del contratto a tempo determinato, ma non può superare la durata
6 complessiva di 36 mesi, pena la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Si tratta di una disposizione che ricalca quanto già disciplinato nell'abrogato art. 5 del D.lgs.
368/2001.
14. Va infine rilevato che in materia di pubblico impiego l'impianto normativo sopra esposto non è stato modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in quanto il comma 3 dell'art. 1 ha previsto che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
15. L'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 recita testualmente che “…
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.…”.
16. Nel nostro ordinamento, pertanto, il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è disciplinato, per l'espresso richiamo contenuto nella norma sopra citata, ratione temporis, dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, il quale è stato introdotto in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, nonché dal D. Lgs. 81/2015. Tale disciplina prevede quale sanzione per l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, conformemente alla clausola 5 della Direttiva Comunitaria n. 70/99, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché - ai sensi dell'art. 32 L. 183 del 2010 - un risarcimento del danno commisurato ad una somma da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza che a carico del lavoratore sia previsto alcun tipo di onere probatorio.
17. Sulla questione dell'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica italiana è intervenuta la Corte di Giustizia Europea terza sezione 26 novembre
7 2014 cause riunite C-22/13, da C61/13 a C-63/13 e C-418/13 che ha stabilito che: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”.
18. Sulla questione la Corte di Giustizia Europea sentenza 13 gennaio 2022 è intervenuta anche successivamente, in particolare con riferimento agli insegnanti di religione cattolica stabilendo che: “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno
8 scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”
(Corte di Giustizia Europea sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19).
19. Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 al fine di adeguarsi alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
20. Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 e della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016, è intervenuta anche la Corte di
Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 22552 del 7/11/2016 dichiarando che: “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n.
124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” (Cass. civ. sez. lav.
n. 22552 del 07.11.2016; si vedano anche sul punto Cass.civ. sez. lav. n.7501 del 15.03.2023,
Cass. civ. sez. lav. n. 7726 del 16.03.2023).
21. In particolare, con riferimento agli insegnanti di religione cattolica, la Corte di Cassazione con sentenza del 9/6/2022, n. 18698, ha dichiarato che: “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso
9 triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav. n. 18698 del 09.06.2022; ex multis n. 24393 del
05.08.2022).
22. In materia di quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in caso di utilizzo illegittimo di contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016 depositata il 15.03.2016 che si è pronunciata a seguito di un contrasto tra le sezioni della medesima Corte di Cassazione in ordine al criterio di liquidazione da utilizzare. Nella suddetta decisione è stato pertanto stabilito il principio di diritto secondo cui: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966,
n. 604”. (Cass. SSUU sentenza n. 5072 del 15.03.2016).
* * *
23. Nel caso di specie parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'eccezione è infondata: seppure è vero come deduce il che le controversie in CP_1 materia di assunzione dei pubblici dipendenti spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.L.gs. n.165/2001, secondo cui: “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure
10 concorsuali per assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…” e ciò in conformità all'art. 97 terzo comma Cost. che individua nel concorso lo strumento di selezione del personale più idoneo a garantire l'imparzialità
e l'efficacia della P.A., è però anche vero che nel caso di specie il ricorrente non ha chiesto la conversione dei contratti a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha chiesto l'accertamento dell'abuso del contratto a termine e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Ne consegue che l'eccezione sollevata dal è infondata e va CP_1 rigettata, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
24. Nel merito, nel caso di specie il ricorrente ha svolto due annualità (aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022) full time e due annualità (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) part time con 9 ore su
18; inoltre nell'a.s. 2020/2021 ha avuto una supplenza inferiore al termine delle attività didattiche e dunque una supplenza inferiore a quella annuale. Ne consegue che tenuto conto delle seguenti circostanze:
a) che nell'a.s. 2020/2021 ha avuto una supplenza inferiore all'anno scolastico;
b) che negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ha avuto un orario part time di sole 9 ore settimanali, non può dirsi realizzato in concreto un abuso del contratto a termine da parte dell'Amministrazione Scolastica, anche tenuto conto della circostanza che ciascun incarico è risultato svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione, né proroga.
25. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
26. In ordine alle spese di lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_3 Controparte_2
liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM
[...]
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
11 3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 € con la riduzione del 20% (= 421,60 €) ex art 152 bis disp. att cpc per essere rappresentata l'amministrazione pubblica da un suo funzionario = € 1686,40.
27. Per l'effetto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_3 Controparte_2 liquidate definitivamente in € 1686,40 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
(quest'ultimo se dovuto) come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_3 Controparte_2 definitivamente in € 1686,40 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
(quest'ultimo se dovuto) come per legge.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7017/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Capriati a Volturno (CE) alla Via Kennedy, N. 3, (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Golini (C.F. , giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: Controparte_1
) - (CF: , PEC: P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Email_1 domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello
Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “- accertare e dichiarare la illegittima reiterazione dei contratti a termine nel numero di 4 complessivi per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannare il resistente , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria netta pari alla somma di euro 5.643,72 come in parte di diritto – quantum debeatur quantificata (ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR moltiplicata per le mensilità risarcitorie spettanti) ovvero ad una diversa maggiore o minore somma, nella fascia dello scaglione di appartenenza della domanda, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
di conseguenza, riconoscere l'anzianità di servizio maturata attribuendo la medesima progressione stipendiale che il docente avrebbe avuto se fosse stato di ruolo così come prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti disposizioni dei richiamati contratti collettivi nazionali che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano, in ogni caso, la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze legali per la CP_1 presente procedura, oltre 15% LP, IVA, CPA se dovute e come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario e con maggiorazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1- bis relativo all'utilizzo di link ipertestuali di rinvio agli allegati e per la navigazione nel testo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_3 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria difensiva del 30/10/2025, per chiedere di: “- Dichiarare il difetto di giurisdizione;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta delle spese del presente giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3. La prima udienza di discussione delle parti veniva fissata per il giorno 30/9/2025, differita su istanza di parte ricorrente all'udienza del 6/11/2025; differita su istanza di parte ricorrente per note all'udienza dell'11/12/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4. Dagli atti di causa risulta accertato che ha stipulato con il Parte_1 [...]
plurimi contratti di lavoro a tempo determinato come insegnante Controparte_3
in vari istituti statali come di seguito precisato:
1) A.S. 2020/2021 incarico dal 10/11/2020 all'08/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” in Monte Porzio Catone (RM) con sede di servizio presso la Scuola
Statale Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” sempre nel medesimo comune - Classe di concorso ed insegnamento A001 tipo di posto NN;
2) A.S. 2021/2022 incarico dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” in Monte Porzio Catone (RM) con sede di servizio presso la Scuola
Statale Secondaria di primo grado “Enrico Fermi” sempre nel medesimo comune – Posto
Sostegno Psicofisico;
3) A.S. 2022/2023 incarico dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo
Grottaferrata - San Nilo in Grottaferrata (RM) con sede di servizio presso la Scuola Statale
Secondaria di primo grado “Grottaferrata – D. Zampieri” sempre nel medesimo comune –
; Controparte_4
4) A.S. 2023/2024 incarico dal'11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Comprensivo
Grottaferrata - San Nilo in Grottaferrata (RM) con sede di servizio presso la Scuola Statale
Secondaria di primo grado “Grottaferrata – D. Zampieri” sempre nel medesimo comune –
. Controparte_4
* * *
5. Si precisa in diritto che la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato per l'impiego pubblico trova la sua regolamentazione nell'art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001 il
3 quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale ed in ogni caso nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2015.
6. Il D. Lgs. n. 81 del 2015 all'art. 19 regola i contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo il limite di durata generale di apposizione del termine non superiore a dodici mesi con un limite massimo di ventiquattro mesi in particolari situazioni. Il medesimo articolo inoltre dispone che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.
7. I contratti di lavoro a tempo determinato impugnati con il presente procedimento, sono soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis in materia di rapporti di lavoro a termine prevista dapprima dal D. Lgs. 368/2001 e, successivamente, dal D. Lgs. 81/2015. All'uopo è opportuno riportare la disciplina che si è susseguita nel corso del tempo. In particolare, quanto alla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato prevista dall' art. 5 D. Lgs.
368/2001, la versione originaria della norma stabiliva che “… 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
8. Per effetto della modifica apportata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, al predetto articolo 5 sono stati aggiunti i seguenti commi: “4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”.
4 9. Tale impianto normativo è rimasto sostanzialmente invariato pur dopo l'integrazione ai commi 4-bis e 4-quarter apportata dall'art. 21 comma 1 D.L. 122/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.
10.Successivamente, a decorrere dal 18.07.2012 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 9 L. 92/2012 (il testo dell' art. 5 del D. Lgs. 368/2001 è il seguente: "(…). 3.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;
dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste.
I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma
4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (…)".
11. A decorrere dal 21.03.2014, infine, l'art. 5 del D. Lgs. 368/2001 è stato modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L.
78/2014: pertanto, il testo applicabile ratione temporis ai contratti stipulati successivamente a tale data è il seguente: "(…).
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi
5 dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. (…)".
12. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015 (avvenuta in data 25.06.2015) i contratti a tempo determinato hanno trovato una nuova disciplina.
In primo luogo l'art. 55 del d. Lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione del d. Lgs. 368/2001.
13. I contratti a tempo determinato sono attualmente disciplinati dagli artt. 19 e seguenti dello stesso d. Lgs. 81/2015.
In particolare il suddetto art. 19 stabilisce che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo
21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Pertanto il datore di lavoro può stipulare contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore per lo svolgimento delle medesime mansioni senza indicare e/o specificare la ragione appositiva del contratto a tempo determinato, ma non può superare la durata
6 complessiva di 36 mesi, pena la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Si tratta di una disposizione che ricalca quanto già disciplinato nell'abrogato art. 5 del D.lgs.
368/2001.
14. Va infine rilevato che in materia di pubblico impiego l'impianto normativo sopra esposto non è stato modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in quanto il comma 3 dell'art. 1 ha previsto che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
15. L'art. 36 D. Lgs. n. 165/2001 recita testualmente che “…
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.…”.
16. Nel nostro ordinamento, pertanto, il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è disciplinato, per l'espresso richiamo contenuto nella norma sopra citata, ratione temporis, dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, il quale è stato introdotto in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, nonché dal D. Lgs. 81/2015. Tale disciplina prevede quale sanzione per l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, conformemente alla clausola 5 della Direttiva Comunitaria n. 70/99, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché - ai sensi dell'art. 32 L. 183 del 2010 - un risarcimento del danno commisurato ad una somma da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza che a carico del lavoratore sia previsto alcun tipo di onere probatorio.
17. Sulla questione dell'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola pubblica italiana è intervenuta la Corte di Giustizia Europea terza sezione 26 novembre
7 2014 cause riunite C-22/13, da C61/13 a C-63/13 e C-418/13 che ha stabilito che: “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”.
18. Sulla questione la Corte di Giustizia Europea sentenza 13 gennaio 2022 è intervenuta anche successivamente, in particolare con riferimento agli insegnanti di religione cattolica stabilendo che: “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una
«ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno
8 scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”
(Corte di Giustizia Europea sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19).
19. Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 al fine di adeguarsi alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
20. Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 e della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016, è intervenuta anche la Corte di
Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 22552 del 7/11/2016 dichiarando che: “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n.
124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” (Cass. civ. sez. lav.
n. 22552 del 07.11.2016; si vedano anche sul punto Cass.civ. sez. lav. n.7501 del 15.03.2023,
Cass. civ. sez. lav. n. 7726 del 16.03.2023).
21. In particolare, con riferimento agli insegnanti di religione cattolica, la Corte di Cassazione con sentenza del 9/6/2022, n. 18698, ha dichiarato che: “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L.
186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso
9 triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav. n. 18698 del 09.06.2022; ex multis n. 24393 del
05.08.2022).
22. In materia di quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in caso di utilizzo illegittimo di contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016 depositata il 15.03.2016 che si è pronunciata a seguito di un contrasto tra le sezioni della medesima Corte di Cassazione in ordine al criterio di liquidazione da utilizzare. Nella suddetta decisione è stato pertanto stabilito il principio di diritto secondo cui: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966,
n. 604”. (Cass. SSUU sentenza n. 5072 del 15.03.2016).
* * *
23. Nel caso di specie parte resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'eccezione è infondata: seppure è vero come deduce il che le controversie in CP_1 materia di assunzione dei pubblici dipendenti spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.L.gs. n.165/2001, secondo cui: “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure
10 concorsuali per assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…” e ciò in conformità all'art. 97 terzo comma Cost. che individua nel concorso lo strumento di selezione del personale più idoneo a garantire l'imparzialità
e l'efficacia della P.A., è però anche vero che nel caso di specie il ricorrente non ha chiesto la conversione dei contratti a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha chiesto l'accertamento dell'abuso del contratto a termine e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Ne consegue che l'eccezione sollevata dal è infondata e va CP_1 rigettata, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
24. Nel merito, nel caso di specie il ricorrente ha svolto due annualità (aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022) full time e due annualità (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) part time con 9 ore su
18; inoltre nell'a.s. 2020/2021 ha avuto una supplenza inferiore al termine delle attività didattiche e dunque una supplenza inferiore a quella annuale. Ne consegue che tenuto conto delle seguenti circostanze:
a) che nell'a.s. 2020/2021 ha avuto una supplenza inferiore all'anno scolastico;
b) che negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ha avuto un orario part time di sole 9 ore settimanali, non può dirsi realizzato in concreto un abuso del contratto a termine da parte dell'Amministrazione Scolastica, anche tenuto conto della circostanza che ciascun incarico è risultato svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione, né proroga.
25. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
26. In ordine alle spese di lite, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_3 Controparte_2
liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM
[...]
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
11 3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 € con la riduzione del 20% (= 421,60 €) ex art 152 bis disp. att cpc per essere rappresentata l'amministrazione pubblica da un suo funzionario = € 1686,40.
27. Per l'effetto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_3 Controparte_2 liquidate definitivamente in € 1686,40 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
(quest'ultimo se dovuto) come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_3 Controparte_2 definitivamente in € 1686,40 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA
(quest'ultimo se dovuto) come per legge.
Così deciso in Velletri, l'11 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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