Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 30/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 169/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2023 da
(C.F. ), in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale MA di LI DE (P.I. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Callipari del Foro di Verona
- appellante - contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, ex art. 41 d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, ss. mm. ii. e deliberazione giuntale n. 124/2023, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento
- appellato - contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 procuratore ad negotia , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Maria Emanuela de Abbondi del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Rovereto, resa il 20/06/2023 nel procedimento n. 512/2021 R.G., pubblicata il 07/07/2023 e depositata in pari data, nonché notificata ad istanza di il Controparte_2
12/07/2023, voglia così provvedere:
1) In rito, accogliere i primi due motivi del gravame, e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Rovereto, disponendo la rimessione in termini delle parti per svolgere le proprie osservazioni sulla questione di nullità del contratto intercorso tra l'odierno appellante ed il articolare richieste istruttorie ed CP_1 eventualmente modificare le rispettive conclusioni.
2) Nel merito, visti i restanti motivi di gravame, accogliere integralmente tutte le conclusioni, deduzioni ed eccezioni rassegnate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado, come qui di seguito trascritte:
1. nel merito ed in via principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, verificati i presupposti richiesti ex art. 1337 e 1338 c.c., ad integrale accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità negoziale per inadempimento del per CP_1 violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede, fondanti il c.d. contatto sociale qualificato, nonché dei canoni della diligenza, della prudenza e della perizia, sulla base del combinato disposto degli artt. 1173, 1175,
1176, 1218, 1375 c.c., e, per l'effetto (e comunque), condannare quest'ultimo al pagamento, in favore di , in proprio e quale titolare della Parte_1 ditta Bema di LI DE, di tutti i danni occorsi a titolo di:
1.1 - danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c., quantificato prudenzialmente al momento, come nella perizia allegata (doc. n. 50), almeno in € 108.060,00, inteso come sommatoria del mancato guadagno e del reddito perduto futuro, a seguito della riduzione degli spazi della
[...]
o nella diversa somma, maggiore o minore, che Codesto Ecc.mo Pt_2 3
Tribunale ritenesse di quantificare a seguito di esperimento di CTU contabile, maggiorato degli interessi legali decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo e della rivalutazione come per legge, fatta espressamente salva distinta determinazione del Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
1.2 - danno (lucro cessante) da perdita di “chance” per avere parte attrice rinunciato ad altre, più fruttuose iniziative imprenditoriali, da quantificarsi in via equitativa;
1.3 - danno (emergente) patrimoniale ex art. 1223 c.c., nella misura di €
1.575,18 euro/anno di esercizio, pari alla differenza fra il canone corrisposto per le annualità di esercizio, pari ad € 8.875,18/anno, ed € 7.300,00/anno per 7 anni e mezzo di attività (giugno 2013-ottobre 2020), per un totale di €
11.784,15 euro (meno due mensilità per chiusura causa Covid, pari a €
262,53), quale minor canone che parte attrice avrebbe offerto se avesse conosciuto le reali condizioni dell'immobile messo a gara, o nella diversa somma, maggiore o minore, che Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di quantificare, oltre agli interessi legali decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo e a rivalutazione come per legge, fatta espressamente salva distinta determinazione del Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
1.4 - danno (emergente) per i costi sostenuti per perizie tecniche e richieste di interventi sull'immobile che si determinano, salva diversa quantificazione in sede di giudizio, in € 2.519,95 per gli interventi di pulizia della fossa
Imhoff, € 828,32 per la perizia del 2014, € 1.998,66 per l'ultima perizia contabile dimessa agli atti e da ultimo € 1.949,39, quali costi del procedimento di cui all'art. 1216 c.c., resosi necessario a seguito della protratta inerzia dell'Amministrazione (da dicembre 2020, cfr. doc. n. 70,
71), e così in totale € 7.296,32;
2. nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente punto, accertare e dichiarare, sempre per i motivi di cui in narrativa, verificati i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c., 4
la responsabilità extracontrattuale del in relazione ai fatti di CP_1 causa, e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento, in favore di in proprio e quale titolare della ditta Bema di LI DE, Parte_1 di tutti i danni occorsi a titolo di:
2.1 - danno patrimoniale da lucro cessante (inteso come sommatoria del mancato guadagno e del reddito perduto futuro) di cui al combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., quantificato, prudenzialmente, al momento, come nella perizia allegata (doc. n. 50), almeno in € 108.060,00, inteso come sommatoria del mancato guadagno e del reddito perduto futuro, a seguito della riduzione degli spazi della o nella diversa somma, Parte_2 maggiore o minore, che Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di quantificare a seguito di esperimento di CTU contabile, maggiorato degli interessi legali decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo e della rivalutazione come per legge, fatta espressamente salva distinta determinazione del
Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
2.2 - danno (lucro cessante) da perdita di “chance” per avere parte attrice rinunciato ad altre, più fruttuose iniziative imprenditoriali, da quantificarsi in via equitativa;
2.3 - danno (emergente) patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., nella misura di € 1.575,18 euro/anno di esercizio, pari alla differenza fra il canone corrisposto per le annualità di esercizio, pari ad € 8.875,18/anno ed € 7.300,00/anno per 7 anni e mezzo di attività
(giugno 2013-ottobre 2020), per un totale di euro 11.784,15 euro (meno due mensilità per chiusura causa Covid, pari ad euro 262,53) quale minor canone che parte attrice avrebbe offerto se avesse conosciuto le reali condizioni dell'immobile messo a gara (danno emergente), o nella diversa somma, maggiore o minore, che Codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di quantificare, oltre agli interessi legali decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo e rivalutazione come per legge, fatta espressamente salva distinta determinazione del Tribunale adito, posta in essere secondo equità e giustizia ed alla luce dell'esercizio dei poteri di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 5
2.4 - danno (emergente) per i costi sostenuti per perizie tecniche e richieste di interventi sull'immobile che si determinano, salva diversa quantificazione in sede di giudizio, in € 2.519,95 per gli interventi di pulizia della fossa
Imhoff, € 828,32 per la perizia del 2014, € 1.998,66 per l'ultima perizia contabile dimessa agli atti e da ultimo € 1.949,39, quali costi del procedimento di cui all'art.1216 c.c., resosi necessario a seguito della protratta inerzia dell'Amministrazione (da dicembre 2020, cfr. doc. n. 70), e così in totale € 7.296,32;
3. nel merito ed in via ancor più subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti punti, verificata la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché di quelle che emergeranno nel corso del procedimento, l'arricchimento senza causa del nella qualità di soggetto arricchito, nei confronti di CP_1
in proprio e quale titolare della ditta Bema di LI DE, Parte_1 nella veste di soggetto impoverito e, per l'effetto, condannare il CP_1 anche mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio a rifondere al
[...] parte attrice la somma che emergerà in corso di causa, anche alla luce dei poteri equitativi del giudice ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. nel merito ed in via estremamente gradata sempre per gli effetti di cui al punto 1, condannare il in persona del sindaco pro tempore, CP_1 al risarcimento a , in proprio e quale titolare della Ditta Bema Parte_1 di LI DE, dei danni occorsi, che, effettivamente e concretamente, emergeranno nel corso del giudizio, oltre interessi legali, decorrenti dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, e rivalutazione monetaria come per legge, alla luce degli elementi acquisiti e delle evenienze riscontrate, dopo adeguata e confacente istruttoria, determinata dall'Ill.mo giudicante adito secondo giustizia ed equità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;
3) In punto di spese, assegnare all'appellante la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti del e/o della CP_1 [...]
secondo quanto di ragione. Controparte_2 6
4) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e della prova orale come meglio indicate nel capitolo 7) dell'atto di gravame.
In relazione all'appello incidentale condizionato interposto dal CP_1 se ne chiede il rigetto, in quanto privo di fondamento in fatto ed in
[...] diritto.
Sulla riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. della domanda di manleva da parte del appellato nei confronti della società non CP_1 CP_2 viene presa alcuna posizione trattandosi di domanda nascente da rapporto giuridico sostanziale a cui l'odierno appellante è estraneo ed il cui esito, avendo l'unico effetto di tenere indenne l'ente civico da quanto esso fosse condannato a pagare, è per lui irrilevante.” per il CP_1
“Contrariis reiectis, in via principale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: condannare, per inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di gara nei confronti del il sig. a risarcire al CP_1 Parte_1 la somma complessiva di euro 83.759,40; CP_1 CP_1 in via egualmente subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, ed in accoglimento della domanda riproposta ex art. 346 c.p.c.: dichiarare che è obbligata a tenere Controparte_2 indenne l'assicurato in forza della polizza assicurativa n. CP_1
171956602 con lo stesso stipulata e, per l'effetto, condannare
[...]
a manlevare e rendere indenne il dalle Controparte_2 CP_1 somme che dovesse essere condannato a pagare quale civilmente responsabile.
Con integrale rifusione delle spese e onorari di lite del grado ed eventualmente, in accoglimento di quanto sopra, condanna del sig.
[...] ex art. 96, comma 3, c.p.c.”. Parte_1 7
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis e premesse le declaratorie del caso:
- In via preliminare: rigettarsi la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado per i motivi di cui in narrativa;
- In via principale: confermare, eventualmente anche con diversa motivazione, la sentenza n. 194/23 del Tribunale di Rovereto resa nel procedimento n. 512/21, con rigetto dell'appello proposto da;
Parte_1
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, rigettare l'eventuale domanda di manleva che il dovesse formulare in questo grado nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2
- In via ulteriormente subordinata e in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e delle eventuali domande di manleva svolte dal CP_1 nei confronti di contenere la conseguente Controparte_2 condanna della deducente Compagnia nei limiti di polizza, con le franchigie, gli scoperti e i massimali da questa previsti.
- In via ulteriormente subordinata: ridursi a giustizia la domanda;
- Compensi e spese di entrambe i gradi liquidati secondo legge di soccombenza.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2021 , Parte_1 in proprio e quale titolare della ditta individuale MA di LI DE, evocava in giudizio il chiedendo che ne fosse dichiarata la CP_1 responsabilità da contatto sociale in relazione all'affitto dell'azienda costituita dall'esercizio pubblico “ , conseguito a seguito di Parte_2 asta pubblica per il periodo dal 2013 al 2020, e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno.
Allegava l'attore di aver formulato la propria offerta all'esito del sopralluogo previsto dal bando di gara, ottenendo l'aggiudicazione definitiva in data 11 gennaio 2013. Al momento della consegna delle chiavi, avvenuta il 6 giugno
2013, aveva constatato che lo stato dei luoghi era mutato, dato che al primo piano era stato realizzato un magazzino di circa mq 4, cosa che aveva ridotto 8
la superficie della sala da pranzo sottraendo almeno otto posti a sedere. Di tanto il aveva dato atto nel verbale di consegna, giustificando CP_1
l'intervento con la necessità di dare esecuzione alla Determinazione del 2 maggio 2013, con cui si era ottemperato a disposizioni in tema di sicurezza alimentare.
L'attore aveva sollecitato senza esito la sottoscrizione del contratto.
La contestazione aveva portato il a dichiararsi disponibile ad una CP_1 soluzione bonaria del problema, infine individuata il 23 settembre 2014 nella realizzazione di una veranda esterna;
e l'attore si era determinato a proseguire nella gestione proprio in ragione di questo.
In punto di diritto, l'attore sosteneva la responsabilità da contatto sociale qualificato del il quale aveva agito violando i doveri di correttezza e CP_1 buona fede oggettiva e ledendo la libertà di autodeterminazione negoziale dell'attore, sia per avere modificato – dopo il sopralluogo e l'aggiudicazione definitiva – la superficie utile per l'esercizio dell'attività di ristorazione, sia per avere omesso di sottoscrivere il contratto, sia infine per averlo indotto a proseguire nell'esecuzione di fatto del rapporto con la promessa di una soluzione bonaria alle criticità riscontrate.
Chiedeva quindi di essere risarcito del danno emergente, costituito dal maggior canone corrisposto rispetto all'effettiva consistenza dell'immobile e quindi parametrato al minor rialzo, rispetto alla base d'asta, che egli avrebbe offerto se fosse stato al corrente della circostanza (Euro 11.813,85 per la durata del rapporto), oltre ai costi sostenuti per le perizie tecniche, per interventi sull'immobile eseguiti nel corso del rapporto e per la procedura ex art. 1216 c.c. avviata per la consegna delle chiavi;
del lucro cessante, e cioè del mancato guadagno per non avere avuto a disposizione i posti a sedere persi (Euro 108.060,00); del danno da perdita di chance, poiché, al momento in cui la gara era stata indetta, egli avrebbe potuto ottenere la gestione del rifugio “Amici della Bordala”, situato nelle vicinanze.
Riteneva sussistente, in via subordinata, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del e, in via ulteriormente CP_1 subordinata, presenti i presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c., essendosi l'ente ingiustamente arricchito in danno dell'attore. 9
Il si costituiva, sostenendo che né il bando né il capitolato CP_1 avevano fatto riferimento ad un determinato numero di posti a sedere, dato che, per fissare la base d'asta, si era tenuto conto solo del valore globale dell'immobile, nella totalità dei suoi spazi interni ed esterni.
In ogni caso, il avrebbe sempre potuto rinunciare Parte_1 all'aggiudicazione nelle more della sottoscrizione del contratto, avendo fra l'altro preso visione delle asserite difformità dell'immobile in occasione di un accesso avvenuto in data anteriore alla consegna.
Negava di avere tenuto una condotta improntata a mala fede, poiché il vano deposito rientrava nei lavori necessari alla riapertura della malga, che si era deliberato di eseguire solo a seguito di una valida aggiudicazione, in precedenza ignorandosi la necessità di realizzare una dispensa interna
Addebitava al di non aver voluto sottoscrivere il contratto, il cui Parte_1 schema era stato approvato già con Determina del 28 maggio 2013. Egli aveva però accettato le chiavi dell'immobile, costituendo il deposito cauzionale, iniziato la gestione e versato regolarmente il canone.
Contestava la fondatezza delle pretese attoree anche nel quantum, e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia
[...]
con la quale aveva stipulato polizza per essere tenuto Controparte_2 indenne di quanto avesse eventualmente dovuto pagare in conseguenza di una sentenza di condanna per responsabilità civile.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per il mancato pagamento dei canoni da dicembre 2020 a maggio 2021 (Euro 4.776,15), per i danni da infiltrazioni accertati in sede di sopralluogo al momento del rilascio (Euro
6.409,39), nonché per quelli da inadempimento ad altre obbligazioni assunte in sede di gara (Euro 78.983,25).
costituitasi, si associava alle difese del Controparte_2 CP_1 deducendo che l'attore era ben a conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni della malga;
che la mancata sottoscrizione del contratto era al medesimo imputabile;
che nessun danno era stato subito dal Parte_1 poiché il deposito avrebbe potuto essere realizzato all'interno della stanza al primo piano, così come proposto dal e rifiutato dall'attore. CP_1 10
A fronte della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, il chiedeva a sua volta di essere autorizzato a chiamare in causa il Parte_1 proprio assicuratore che si costituiva, circoscrivendo il proprio CP_4 obbligo di garanzia alla tematica delle infiltrazioni sofferte dall'immobile, e allegando di avere già concordato con il Comune l'ammontare del danno e di essere in procinto di emettere la relativa quietanza.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato estinto il rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni da infiltrazioni proposta dal e oggetto della domanda di manleva proposta da CP_1 [...] contro a norma dell'art. 306, comma 1, c.p.c. a spese Parte_1 CP_4 integralmente compensate tra le parti.
2. - Con sentenza pubblicata in data 7 luglio 2023 il Tribunale di Trento rigettava le domande proposte in via principale e in via riconvenzionale, compensava le spese di lite nei rapporti fra attore e convenuto, e condannava l'attore a rifondere le spese sostenute dal terzo chiamato
[...]
CP_2
2.1 - Individuava la causa petendi della domanda nella responsabilità precontrattuale del convenuto da contratto valido ma svantaggioso, CP_1 oppure nella responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato per violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Rilevava che l'attore aveva iniziato a gestire la malga con apertura al pubblico nel luglio del 2013 senza avere stipulato alcun contratto scritto con il e riteneva quindi la nullità del contratto stesso per difetto della CP_1 forma scritta ad substantiam;
questo, ad avviso del Tribunale, comportava il rigetto della domanda con riguardo ad entrambi i profili prospettati.
Più in particolare, quanto alla responsabilità precontrattuale da contratto valido ma svantaggioso, osservava che essa poteva ravvisarsi solo nel caso di stipulazione di un valido contratto, e che in questo caso il contratto doveva ritenersi nullo.
Andava comunque negato che l'attore avesse subito reticenze informative, tali da indurlo a stipulare un contratto svantaggioso che avrebbe invece pattuito a condizioni differenti, poiché, quando vi aveva dato spontaneamente esecuzione, era perfettamente a conoscenza delle reali 11
condizioni dell'immobile. Tanto emergeva non solo dal verbale di consegna del 6 giugno 2013, ma anche dalla nota dell'attore del precedente 20 maggio, da cui risultava un precedente sopralluogo. Egli era quindi al corrente sia della riduzione dei posti a sedere, che delle necessità di manutenzione della struttura, sicchè non poteva ravvisarsi alcuna esigenza di tutela del suo affidamento.
Il Tribunale escludeva anche che potesse sussistere alcuna responsabilità da contatto sociale qualificato, non prospettabile quando le parti diano consapevolmente esecuzione ad un contratto nullo. Mancava, in realtà, alcun legittimo affidamento dell'attore nella correttezza dell'azione amministrativa, dato che della difformità tra la cosa consegnata e quella visionata egli era perfettamente a conoscenza, e aveva deciso in piena autonomia di dare esecuzione al rapporto alle medesime condizioni offerte.
Dato che il rapporto contrattuale aveva avuto pacifica esecuzione da parte dell'attore, non era utile individuare a quale parte fosse addebitabile la mancata stipula del contratto. Il avrebbe potuto agire nei confronti Parte_1 del e chiedere la stipulazione, oppure, in caso di modifiche tali da CP_1 determinare una diversa valutazione dell'offerta, recedere dal rapporto e non sottoscrivere il contratto;
ma, una volta data esecuzione al rapporto, non poteva più invocare la responsabilità del CP_1
In ogni caso, il Comune in data 9 luglio 2014 lo aveva invitato alla stipula del contratto, inviandogliene copia;
ed il si era dichiarato pronto Parte_1 alla stipula, ma previa spiegazione di alcuni punti immotivati e con richiesta di un incontro per addivenire ad una soluzione bonaria delle questioni sorte dopo l'aggiudicazione. Il aveva quindi temporeggiato, ritenendo di Parte_1 poter ridurre l'importo del canone ad esecuzione già iniziata.
Le allegazioni del circa la mancata realizzazione della veranda Parte_1 esterna non avevano poi avuto rilievo causale sulla decisione di continuare la gestione, dato che essa era stata portata a termine.
2.2 - Riteneva parimenti infondata la domanda subordinata di accertamento della responsabilità extracontrattuale, mancando un atto illecito imputabile al che potesse essere considerato causa di un CP_1 danno risarcibile, dato che i pretesi danni invocati erano tutti imputabili 12
all'autonoma scelta dell'attore di dare esecuzione al contratto nullo nonostante le difformità rispetto al sopralluogo eseguito prima della gara.
Infondata era la domanda di azione di arricchimento ingiustificato, dato che nessun arricchimento del e nessun depauperamento dell'attore CP_1 si era verificato, poiché il primo aveva ricevuto l'indebito pagamento dei canoni di affitto, ma il secondo aveva gestito la struttura con i ricavi che ne erano conseguiti.
Inammissibile perché tardiva era infine la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., formulata solo nella comparsa conclusionale.
2.3 - Infondata era anche la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dal per non essersi l'attore attenuto agli impegni CP_1 qualitativi assunti in sede di presentazione dell'offerta tecnica, poiché unico rimedio, in assenza di un contratto, sarebbe stato la revoca dell'aggiudicazione.
Parimenti infondata era la domanda di pagamento dei canoni per il periodo da gennaio a maggio 2021, dato che la gestione era terminata nel dicembre
2020, e che l'attore era rimasto nel possesso della struttura a causa della mancanza di volontà del Comune di ritirare le chiavi.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello . Parte_1
Il si è costituito chiedendone la conferma, e insistendo, in CP_1 via di appello incidentale condizionato, per l'accoglimento delle domande originariamente formulate in via riconvenzionale. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_2
3.1 - Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma c.p.c., avendo il Tribunale rilevato d'ufficio la questione della nullità del contratto per difetto di forma, senza avere provocato il contraddittorio delle parti.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della ritenuta inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033
c.c., non essendosi tenuto conto della nullità procedimentale derivante dal 13
non essere stato costituito il contraddittorio sulla questione della nullità del contratto.
Poiché quest'ultima era stata adombrata nell'ordinanza istruttoria 3 gennaio 2023, l'appellante avrebbe avuto titolo per svolgere le opportune difese, anche modificando le proprie conclusioni;
e, per l'eventualità che il
Tribunale avesse ritenuto la nullità del contratto, l'appellante aveva anticipato di voler richiedere la ripetizione ex art. 2033 c.c. dei canoni versati in esecuzione di un contratto nullo.
3.3 - Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di accertamento della responsabilità da contatto sociale qualificato e di conseguente condanna al risarcimento del danno.
Nega di avere fatto valere una responsabilità da contratto valido ma sconveniente, come erroneamente ritenuto in sentenza, essendosi semplicemente dedotto che l'appellante, a causa di una condotta non corretta di controparte, aveva dato esecuzione ad un rapporto svantaggioso sotto il profilo economico. Gli articoli 1337 e 1338 c.c. erano stati poi richiamati solo quale sostrato di diritto positivo fondante una responsabilità, equiparata a quella contrattuale, scaturente da un contatto sociale, fonte di reciproco affidamento delle parti.
L'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui nega che il Parte_1 abbia subito alcuna reticenza informativa tale da indurlo a stipulare un contratto svantaggioso, essendo lui perfettamente a conoscenza delle reali condizioni dell'immobile. Al contrario, egli ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica e formulato alla propria offerta sulla base di una situazione dei luoghi, che è stata poi modificata dopo l'aggiudicazione. La condotta contraria a buona fede è dunque avvenuta a monte della stipulazione del contratto.
Successivamente al sopralluogo obbligatorio del 27 novembre 2012 e al provvedimento di aggiudicazione comunicato l'11 gennaio 2013, il Comune con Determina del 28 gennaio incaricava uno studio tecnico di analizzare le
“non conformità normative rilevate”, e in data 2 maggio affidava i lavori di sistemazione e messa a norma. E questo, nonostante che le difformità in parola fossero già conosciute dall'amministrazione prima dell'inizio della 14
procedura di evidenza pubblica, e senza che di queste i partecipanti alla gara fossero stati resi edotti.
Il Tribunale ha ritenuto che il fosse perfettamente a conoscenza Parte_1 delle reali condizioni dell'immobile, sicché non potrebbe dirsi vittima di una reticenza informativa, avendo dato scientemente esecuzione al contratto;
ma ha trascurato di considerare tutte le vicende intercorse dopo la consegna delle chiavi, in esito alle quali l'appellante si determinava a proseguire la gestione nonostante le criticità riscontrate, poiché gli veniva ripetutamente assicurato che sarebbero state assunte iniziative per la risoluzione del problema.
Nello specifico, nel 2013 erano avvenuti contatti ed incontri con l'Assessore al commercio, che aveva richiesto all'appellante di quantificare i danni conseguenti alla riduzione dei posti a sedere;
nel 2014 avvenivano altri incontri con il Sindaco, il Vicesindaco e lo stesso assessore, all'esito dei quali gli amministratori manifestavano la volontà di costruire una veranda e di rivedere il canone;
nel 2015 veniva rassicurato dal Vicesindaco circa tale realizzazione.
Il Comune, quindi, oltre a ledere la libertà di autodeterminazione del in sede di gara, mettendo a gara un ramo d'azienda costituito da un Parte_1 immobile carente dei requisiti necessari, avrebbe indotto il a Parte_1 procedere nella gestione di fatto, dopo aver suscitato la falsa aspettativa di un intervento che compensasse i posti perduti nella sala al piano superiore con l'allestimento di una nuova struttura esterna.
Neppure sarebbe vero che il avrebbe indugiato auspicando una Parte_1 riduzione del canone. In realtà, egli, oltre a richiedere di essere ristorato per i mancati introiti, attendeva fiduciosamente la realizzazione della struttura esterna, per la quale il Comune aveva garantito di avere impegnato i fondi necessari ed avviato il relativo Iter.
Questo affidamento è stato suscitato e mantenuto nel tempo dal CP_1
e costituisce la ragione per cui egli ha continuato la gestione di fatto dell'esercizio, pur consapevole della reale situazione dei luoghi e dopo aver ricevuto le chiavi. Non sarebbe quindi vero che la questione relativa alla mancata costruzione della veranda esterna non avrebbe rilievo, poiché il 15
materiale istruttorio evidenzia lo stretto rapporto fra le promesse dell'amministrazione e la condotta del Parte_1
3.4 - Con il quarto motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato insussistente alcuna violazione del legittimo affidamento riposto dal nella correttezza dell'azione amministrativa Parte_1 del dato che le parti hanno dato consapevolmente esecuzione ad CP_1 un contratto nullo.
Ritiene il Tribunale che il non sarebbe portatore di un legittimo Parte_1 affidamento tutelabile in conseguenza del contatto sociale qualificato dal momento che, immesso nella detenzione dell'immobile, era divenuto consapevole della difformità tra la cosa consegnata e quella oggetto di valutazione dell'offerta, e dava comunque esecuzione al rapporto contrattuale alle medesime condizioni offerte in piena autonomia.
Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il ha messo a CP_1 gara un immobile carente di requisiti necessari per l'utilizzo, e, una volta completata la gara, ha dato corso alle modifiche interne senza avvertire il vincitore, che ne veniva a conoscenza solo al momento della consegna delle chiavi in data 6 giugno 2013; e soprattutto, a seguito delle rimostranze del gli assicurava ripetutamente che sarebbero state assunte iniziative Parte_1 per la risoluzione del problema, così da determinarlo a proseguire nella gestione, suscitando il lui un falso affidamento.
Neppure può dirsi che sia irrilevante l'individuazione della parte cui attribuire la responsabilità per la mancata stipula del contratto. Essa costituiva un preciso obbligo per l'amministrazione, che avrebbe dovuto formalmente invitare il per procedere alla stipulazione del contratto, Parte_1 rammentando che, in difetto, il vincolo negoziale sarebbe stato affetto da nullità.
L'appellante contesta, in conclusione che, a motivo della nullità del contratto, sia stata negata una responsabilità contrattuale del da CP_1 contatto sociale qualificato;
che l'essersi immesso nel possesso dell'azienda escluderebbe un legittimo affidamento del che sarebbe irrilevante il Parte_1 fatto che la mancata stipulazione del contratto sia imputabile al CP_1 16
3.5 - Con il quinto motivo l'appellante impugna il capo di sentenza, che ha ritenuto infondata la domanda proposta in via subordinata di accertamento della responsabilità extracontrattuale del e di conseguente CP_1 condanna al risarcimento del danno. E questo, sia per l'assenza di un atto illecito, sia per avere l'appellante dato esecuzione ad un contratto nullo, nonostante le difformità rispetto al sopralluogo eseguito prima della gara.
Il che ha messo a gara il ramo d'azienda trascurando la CP_1 sua conformità normativa, salvo attivarsi dopo il provvedimento di aggiudicazione, avrebbe leso la libertà di autodeterminazione negoziale dell'appellante, riversando su di lui le conseguenze negative delle modifiche necessarie per la messa a norma, e inducendolo poi con la promessa di interventi a proseguire nella gestione.
Se l'appellante avesse conosciuto le condizioni dell'immobile, avrebbe potuto investire altrove le proprie risorse, ovvero formulato un'offerta differente ed inferiore, e comunque non avrebbe proseguito nella gestione.
3.6 - Con il sesto motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via ulteriormente subordinata, rigetto pronunciato in ragione dell'assenza di un arricchimento del CP_1
Escluso che, in questo caso, operi il principio di residualità dell'azione, richiama giurisprudenza che ha riconosciuto, a fronte dell'esecuzione di un contratto da parte del privato, il dovere dell'amministrazione di corrispondere una somma a titolo di indennizzo. Nel caso dell'appellante, esso dovrebbe essere determinato in funzione del lucro cessante sofferto, e quindi nella differenza fra il valore locativo dell'immobile e i minori introiti derivanti dalla riduzione dei posti a sedere.
3.7 - Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, in conseguenza della errata qualificazione della domanda, ha in modo parimenti erroneo omesso di pronunciare sulle richieste istruttorie, intese a dimostrare la condotta materiale dell'amministrazione nell'indizione della gara e nella gestione del rapporto con l'aggiudicatario; e, quindi, con riguardo sia alla modifica unilaterale dell'immobile, sia alle reiterate promesse di ovviare alle conseguenze di essa e di sottoscrivere il contratto. 17
Insiste quindi nella prova testimoniale dedotta e nella nomina di un consulente tecnico perché quantifichi gli effetti negativi occorsi all'appellante a seguito della condotta del CP_1
4. – Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata meriti conferma, sia pure con le precisazioni che si vanno ad esporre.
4.1 – Quanto al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, secondo comma c.p.c., ed al secondo, strettamente connesso, relativo alla tardività della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., si rileva che la questione della nullità per difetto di forma del contratto era stata sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta con le inequivoche espressioni che si leggono a pag. 38: “L'assenza di un contratto valido con il peraltro non sottoscritto per fatto del sig. rende CP_1 Parte_1 inammissibile anche la subordinata azione di indebito arricchimento, dal momento che i contratti tra privati e pubblica amministrazione richiedono, come ben noto, la forma scritta ad substantiam”.
Nessuna violazione del contraddittorio può essere quindi affermata.
E neppure può condividersi l'assunto dell'appellante, per cui il punto costituirebbe questione mista di fatto e di diritto, poiché, a suo avviso, richiederebbe non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto: le indagini indicate dall'appellante come necessarie (accertamento dell'efficacia e della perdurante vigenza dell'art. 16, quarto comma del R.D. 2440/1923, per il quale il processo verbale di aggiudicazione equivale al contratto;
rapporto fra legislazione nazionale e della Provincia autonoma) non comportano alcun approfondimento fattuale, che non sia già possibile sulla scorta della documentazione acquisita.
Trattandosi quindi di questione di puro diritto, la violazione dell'art. 101, secondo comma c.p.c. non può essere neppure in discussione.
4.2 – Venendo al terzo ed al quarto motivo, cui è strettamente collegato il settimo motivo, con cui si contesta il rigetto delle istanze di prova per testi e la mancata nomina di un C.T.U., il tema va circoscritto, come richiede 18
l'appellante, alla responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento del privato, causato da una condotta in tesi difforme dai canoni di correttezza e buona fede.
4.2.1 - In diritto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in sede di riparto di giurisdizione, hanno in più occasioni affermato che la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa, avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A., ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità “relazionale” (o “da contatto sociale qualificato”, idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato (da ultimo, Sez. L - , Sentenza n. 26620 del 14/10/2024 - Rv. 672627 – 01; si veda anche Cass., Sez. Un., 28/04/ 2020, n. 8236; Cass., Sez. Un., 29/
04/2022, n. 13595; 18/01/2022, n. 1391; 25/05/2021, n. 14324; 17/12/
2020, n. 28979).
Sulla scorta di questo, non può dirsi che la responsabilità da contatto sociale non sarebbe prospettabile quando le parti diano consapevolmente esecuzione ad un contratto nullo, dato che possono rilevare anche i meri comportamenti della Pubblica amministrazione, a prescindere dall'emanazione di provvedimenti amministrativi e dalla loro legittimità o illegittimità. Conta, invece, la “delusione dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'Amministrazione,
e fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall'annullamento dell'atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extra-contrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto, come si è detto in precedenza, come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato” (Sez. Un.,
28/04/ 2020, n. 8236). 19
4.2.2 - L'appellante individua le condotte del realizzate in CP_1 violazione del dovere di buona fede e correttezza, nell'aver consegnato un bene difforme rispetto a quello oggetto del bando;
nell'avere omesso di sottoscrivere il contratto;
nell'avere rassicurato l'appellante circa una soluzione del problema, attraverso l'installazione di una veranda esterna per recuperare il posti persi e la riduzione del canone.
Il Tribunale, come detto, ha ritenuto che nessun affidamento tutelabile sussisterebbe più, nel momento in cui il prese possesso dell'azienda Parte_1
e ne iniziò la gestione.
Quanto alla prima delle condotte denunciate, ritiene questa Corte che il non abbia in effetti salvaguardato l'interesse dei partecipanti, CP_1 bandendo una gara per un affitto di azienda, senza prima appurare la conformità della stessa alla vigente normativa;
cosa che la ha costretta, dopo l'aggiudicazione, ad intervenire sul bene diminuendone la redditività in modo non certo marginale.
E' però anche vero che la procedura di gara attiene alla scelta del contraente, e che, ai sensi dell'art. 14 della l.p. 23/1990, disciplina richiamata nel bando, il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono solo all'atto della stipulazione definitiva, che nella specie è mancata.
Presa visione della diversa consistenza del bene, il avrebbe quindi Parte_1 ben potuto rifiutare la stipula del contratto di locazione o l'immissione nel possesso del bene, potendo rivendicare, al più, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per non essersi dedicato ad altre iniziative imprenditoriali.
Dell'esistenza di un danno di tal genere non vi è però prova alcuna.
Allega il che, al momento della gara, si era presentata anche Parte_1 un'altra occasione imprenditoriale, e cioè la gestione del rifugio “Amici della
Bordala”; ma, a sostegno di quanto sopra, si limita a produrre un articolo di stampa dell'agosto 2013, in cui si dà notizia della riapertura del rifugio dopo una chiusura ventennale. Nessun elemento viene offerto circa la concreta probabilità che il avrebbe avuto di ottenerne la gestione, o della Parte_1 20
valutazione e quantificazione di questa, rimanendo il tutto a livello di mera ipotesi.
La tutela dell'affidamento del non può però protrarsi oltre al Parte_1 momento in cui egli ha preso visione delle diverse caratteristiche del bene, poiché l'affidamento costituisce, come detto, aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione. Per questa parte, il ragionamento del Tribunale risulta quindi condivisibile: ogni altro successivo preteso danno poteva essere evitato semplicemente rifiutando la consegna dell'immobile e omettendo di iniziare la gestione, che è invece proseguita fino alla riconsegna, avvenuta sette anni dopo.
4.2.3 - Ed infatti lo stesso appellante incentra le sue doglianze soprattutto sul successivo comportamento del asserendo di avere fatto CP_1 incolpevole affidamento sulle rassicurazioni circa una soluzione positiva del problema, in particolare attraverso la realizzazione di una veranda esterna, a compensazione dei posti persi all'interno.
Il Tribunale ha escluso che esse abbiano avuto rilievo causale sulla decisione di continuare la gestione, evidenziando che essa è stata portata comunque a termine;
e questa affermazione è contestata dall'appellante, che afferma che la prosecuzione è avvenuta solo in funzione delle rassicurazioni offerte dal CP_1
Esse vengono precisamente descritte nelle capitolazioni di prova per testimoni, di cui l'appellante lamenta il rigetto con il settimo motivo.
Si deduce innanzitutto una disponibilità ad “addivenire ad una soluzione bonaria”, manifestata telefonicamente dall'assessore al commercio nel corso del 2013 e anche successivamente (cap. 4, 5 e 6).
Si parla poi di un incontro avvenuto il 25 marzo 2014 con i “vertici del
, all'esito del quale il vicesindaco avrebbe riferito al CP_1 Pt_3 Parte_1 dell'intenzione del di realizzare una veranda esterna, per supplire ai CP_1 posti interni non più esistenti;
sarebbero seguite promesse verbali in tale senso anche da parte del Sindaco e dell'Assessore al commercio (cap. 7, 8 e
9).
Si riferisce poi di un altro incontro, tenutosi il 23 settembre 2014, in cui tale soluzione sarebbe stata ancora confermata ed il geom. CP_5 [...]
incaricato di realizzare il progetto, come poi effettivamente avvenuto (cap. 10,
11, 12, 13 e 14); e si rappresenta che con mail del 2 febbraio 2015 il
Vicesindaco rassicurò il dicendo che la cifra necessaria era già Parte_1 stata impegnata a bilancio (cap. 15, 16 e 17).
Per escludere che quanto sopra costituisca comportamento improntato a scorrettezza o mala fede, tale da ledere l'affidamento del e generare Parte_1 in capo a lui un danno risarcibile, valgono però tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, semplici contatti telefonici con gli amministratori, o incontri informali con gli stessi resi possibili da rapporti personali ben documentati dal tono confidenziale della mail del 2 febbraio 2015, non possono generare un affidamento giuridicamente tutelabile sulla pronta adozione di un provvedimento amministrativo, e sull'altrettanto pronta sua realizzazione.
In secondo luogo, l'iter amministrativo per la realizzazione della veranda era di certo complesso, dato che comportava una deroga alle norme di attuazione del piano regolatore. Esso venne comunque avviato, anche se con ritardo: lo stesso attore riconosce che il progetto della veranda era comunque pronto all'inizio del 2017, e nella delibera della Giunta provinciale 23 novembre 2018 si legge che effettivamente la richiesta di autorizzazione era pervenuta in data 21 agosto 2017. Nessuna scorrettezza o mala fede, nessuna incoerenza o contraddittorietà dell'azione del può CP_1 essere allora affermata, non potendo tali concetti essere confusi con una mera dilazione dei tempi dell'iter amministrativo.
In terzo luogo, escluso di poter considerare in questa fase fonte di danno la questione relativa alla riduzione dei posti a sedere, a questo punto ben nota al quello che l'appellante indica come fatto generatore del danno è Parte_1
l'essere stato indotto a continuare della gestione solo in forza delle rassicurazioni circa la realizzazione della tettoia. In altri termini, l'incolpevole affidamento lamentato non può più concernere la riduzione dei posti a sedere, ma esclusivamente la realizzazione della tettoia.
Mai però l'attore ha allegato che la gestione sia stata antieconomica, e mai ha chiesto di essere risarcito della perdita subita. Egli ha chiesto, al 22
contrario, di essere risarcito delle maggiori somme spese per il canone rispetto alla base d'asta e per i mancati ricavi conseguenti alla soppressione dei posti a sedere, oltre che per talune spese sostenute per la pulizia della fossa Imhoff, per perizie tecniche e per la riconsegna delle chiavi;
ma, se la gestione è stata comunque profittevole, neppure in astratto egli può lamentare un danno per essere stato indotto a proseguirla.
4.2.4 – Venendo infine alla terza condotta, che l'appellante ritiene fonte di responsabilità da contatto sociale, e quindi la mancata sottoscrizione del contratto di locazione, mai il ha indicato quale danno gli sia Parte_1 derivato in conseguenza di questo, per cui, come ritenuto dal Tribunale, non serve individuare a quale delle parti tale circostanza debba essere attribuita.
Merita però anche in questa sede constatare che in data 9 luglio 2014 il dichiarava al di essere in attesa della sottoscrizione del CP_1 Parte_1 contratto, di cui inviava copia. In data 5 agosto il legale di questo rispondeva dicendosi pronto a sottoscrivere il contratto, “ma previa spiegazione di alcuni punti dello stesso, che paiono immotivati”, come se nessun accordo fosse stato in realtà raggiunto.
4.3 – Il quinto motivo, con il quale si deduce che le condotte del CP_1 sarebbero fonte di danno anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., è infondato.
Quanto alla messa a gara di un ramo d'azienda non conforme alla normativa, e alla sua modifica dopo l'aggiudicazione, basta ricordare che la procedura di gara attiene esclusivamente alla scelta del contraente, e che l'unico pregiudizio patrimoniale che poteva essere allegato dal Parte_1 attiene alla perdita di chance;
per il che si rinvia a quanto sopra detto.
Nessun danno risarcibile è poi derivato dalla stipulazione di un contratto nullo (o, più correttamente, dalla mancata stipulazione del contratto); così come, per le ragioni sopra esposte, dalla prosecuzione della gestione, con richiamo alle considerazioni espresse al punto 4.2.
4.4 – Infondato è ugualmente il sesto motivo, con cui ci si duole del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. per essersi il Comune arricchito in danno del il quale ha versato un canone commisurato ad un bene di Parte_1 caratteristiche diverse rispetto a quello messogli a disposizione. 23
Si vorrebbe che chi, al di fuori di un rapporto contrattuale, ha eseguito spontaneamente una prestazione, ricevendone in cambio un'altra di minor valore, abbia diritto ad agire nei confronti dell'altro soggetto per ottenere la differenza di valore fra le due prestazioni.
Si ricorda però che, per pacifica giurisprudenza, “L'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude lo arricchimento quali che siano per ciascuno degli interessati le conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della loro volontà” (Sez. 3, Sentenza n. 862 del 11/02/1989 -
Rv. 461876 – 01; Conf 1456/86, mass n 444852; Conf 1024/78, mass n
390367; Conf 3592/68, mass n 336828; Conf 2118/67, mass n 329244).
In questo caso, il versamento del canone è stato operato dal per Parte_1 mantenere la disponibilità dell'azienda, e quindi in modo del tutto spontaneo e per il proprio esclusivo interesse.
5. – La sentenza impugnata merita quindi integrale conferma.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato ed al terzo chiamato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando un valore indeterminabile e una difficoltà media per il CP_1
e una difficoltà di certo minore per le cui difese sono
[...] CP_2 circoscritte nei limiti della copertura assicurativa.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e già quale titolare della ditta individuale MA di LI DE avverso la sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Rovereto, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato e ad CP_1 le spese del grado, che si liquidano per il Controparte_2 primo in Euro 12.000,00 per onorari e per la seconda in Euro 7.000,00 per 24
onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. dott. Lorenzo Benini La Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo