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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2886/2024
TRA
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
rappresentata e difesa dall'avv.Roberta De Castro
(C.F.: C.F._2
Attrice
Contro
, , , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
Pag. 1 a 5
. CP_16 Controparte_17
Convenuti/contumaci
In Fatto
Con l'atto introduttivo del presente giudizio è stato premesso che:
a)la Sig.ra da oltre vent'anni ha il possesso continuato dell' immobile Parte_1 sito in agro di Brindisi, Contrada Schiavone, al foglio 74, p.lla 651 via Dei Contadini n.8;
b) detto immobile si appartiene pro quota, come risulta dalla nota di trascrizione, ai Sigg.ri
, , , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_18 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, CP_16 Controparte_17
c)in tutto questo tempo la Sig.ra ha sempre occupato detto immobile in Parte_1 via esclusiva, in modo continuato ed incondizionato, avendo la gestione, provveduto alla sua manutenzione e pulizia senza alcuna ingerenza degli altri proprietari;
d) questa situazione è stata caratterizzata dal mancato esercizio della potestà dominicale da parte degli altri proprietari e dalla prolungata signoria di fatto sugli stessi beni da parte dell'istante che si è sostituita ai proprietari nella utilizzazione dell'immobile stesso dimostrandosi pubblicamente come unica proprietaria;
e) il possesso esercitato dall'attrice è stato, inoltre, continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico e si è sempre manifestato in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile;
c o n s i d e r a t o c h e
- il possesso esercitato 'uti dominus' dall'attrice per un periodo ultra ventennale è, dunque inequivocabilmente atto a rendere perfezionato l'acquisto per usucapione della proprietà che ne consenta l'accertamento giudiziale;
- detto immobile si appartiene a tutti gli acquirenti sopra indicati atteso che nessun frazionamento è stato mai effettuato ab initio;
-che dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro i suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà
o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;
Pag. 2 a 5 - considerato l'elevato numero di persone comproprietarie risulta impossibile procedere alla individuazione delle stesse e degli eventuali eredi o aventi causa e, pertanto, non è stato possibile esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di mediazione atteso che
è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla notifica dell'atto introduttivo per pubblici proclami.
Tutto quanto sopra premesso e considerato l'attrice, come sopra rappresentata e difesa, ha citato, innanzi a questo Tribunale i Sigg.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 CP_18 CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , o i loro eredi o aventi causa tutti CP_15 Controparte_16 Controparte_17 residenti in Brindisi, a comparire dinanzi al Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni e richieste:
1) dichiarare e riconoscere che la Sig.ra ha posseduto in maniera Parte_1 continuata, pacifica e pubblica per oltre un ventennio l'immobile sito in agro di Brindisi, alla Contrada Schiavone, al foglio 74, p.lla 651 via Dei Contadini n.8;
2) dichiarare l'avvenuta usucapione dell'immobile sopra indicato a favore dell'attrice;
3) emettere in subordine ogni altro provvedimento consequenziale al precedente.
I convenuti, pur essendo stata autorizzata la notifica dell'atto di citazione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e 50 disp. Att. C.p.c., non si sono costituiti.
All'udienza del 26 maggio 2025, dopo la escussione dei testi, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione di un termine di giorni sette, per il deposito di note conclusionali.
Motivi della Decisione
Deve riconoscersi la fondatezza della domanda attrice, a norma dell'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Alla stregua della disposizione in esame, dunque, l'acquisto della proprietà o di altri diritti reali si realizza allorché ricorrono le seguenti condizioni: a) il potere di fatto sul bene, non vizioso e continuato, corrispondente al diritto medesimo;
b) la volontà in capo al possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo uti dominus ed erga omnes;
c) il decorso del periodo di tempo fissato dalla legge.
Pag. 3 a 5 La ratio dell'istituto è ravvisabile nella esigenza di certezza del diritto, ed in particolare delle situazioni dominicali: il legislatore, perciò, ha voluto convertire una situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, in una situazione giuridica che sia certa e come tale opponibile alla generalità dei consociati.
Nel caso di specie, l'attrice ha posseduto da oltre vent'anni, e continua a possedere uti dominus il bene immobile indicato in citazione, provvedendo alla cura e manutenzione dello stesso, dichiarandosene proprietaria e come tale essendo riconosciuta da chiunque.
Il tutto suffragato dalle dichiarazioni dei testi escussi in istruttoria, con particolare attenzione a quelli esaminati all'udienza del 26.5.2025, a cui si fa integrale riferimento.
Con la conseguenza che il pacifico e provato possesso esercitato dall'attrice, per oltre vent'anni, ha determinato l'acquisto, da parte degli stessi, della proprietà del bene innanzi descritto.
Le spese di giudizio.
Devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale
decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione, datato 11.6.2024, da Parte_1
[...]
(C.F.: ), C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Attrice
Contro
, , , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , , , CP_18 CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
o i loro eredi o aventi causa, così provvede: CP_16 Controparte_17
Pag. 4 a 5 1) Dichiara e riconosce che ha posseduto, in maniera Parte_1 continuata, pacifica e pubblica, per oltre un ventennio, l'immobile sito in agro di Brindisi alla Contrada Schiavone, al foglio 74, p.lla 651 via Dei Contadini n.8.
2) Dichiara l'avvenuta usucapione dell'immobile sopra indicato in favore dell'attrice.
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni Sua responsabilità.
4) Spese di causa irripetibili.
Così deciso in Brindisi, in data 4 giugno 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5