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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
Ing. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 1793/2023, 2851/2023, 193/2024, 1791/2024 promosse
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti EUGENIO BRUTI LIBERATI, SIMONA VIOLA e Pt_2
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei rimi due in VIA
[...]
SERBELLONI, 7 20122 MILANO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO GIANELLI, ALESSANDRA ZIMMITTI e ANDREA ILARIO
MARIA VIANI, elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20124 MILANO presso i difensori
RESISTENTE n. r.g. 1793/2023
Conclusioni:
Per Parte_1 Parte_1
“Quanto al giudizio r.g. 1793/2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di CP_1 pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la Regione alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo;
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 2851/2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la pagina 2 di 13 n. r.g. 1793/2023
richiesta di pagamento prot. V1.2022.0008185 del 26 maggio 2022 e la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, anche negli importi che verranno rideterminati con gli atti di rettifica della componente fissa dei canoni dovuti per le annualità 2022 e 2023 preannunciati dalla d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023 e, per l'effetto, disapplicate d.G.R. Lombardia n. XI/6142 del 21 marzo 2022, la d.G.R.
Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023 e la d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, annullare e/o dichiarare inefficaci dette richieste di pagamento, oltre agli atti di rettifica della componente fissa dei canoni dovuti per le annualità 2022 e 2023 preannunciati dalla d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la
[...] alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente CP_1 dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo;
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 193/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito: in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999,
n. 79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023, e, per l'effetto, disapplicate la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023 e la d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot.
V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la
[...] alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente CP_1 dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo.
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
pagina 3 di 13 n. r.g. 1793/2023
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 1791/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. n. V1.2024.0019613 del 3 giugno 2024, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/2153 dell'8 aprile 2024, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. n. V1.2024.0019613 del 3 giugno
2024, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la alla restituzione delle somme già Controparte_1 introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo.
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via pregiudiziale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche per i motivi illustrati esposti negli atti depositati nel presente giudizio;
Nel merito:
pagina 4 di 13 n. r.g. 1793/2023
respingere il ricorso in quanto inammissibile, e in ogni caso, infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
già premettendo di essere titolare da oltre Parte_3 Parte_1
20 anni di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Adda in località Groppello, nei Comuni di Cassano d'Adda (MI) e Fara Gera d'Adda (BG), a servizio dell'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, per la potenza nominale media annua di 7.388,28 kW, di cui 6.531,07 kW ritraibili dalla centrale “Rusca” e 857,21 kW ritraibili dall'impianto di sfruttamento del DMV, come stabilito, da ultimo, con decreto della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di n.
4.665 del Controparte_1
3 giugno 2013 e relativo disciplinare integrativo n. 17.795/rcc del 29 maggio 2013, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
[...]
, per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio obbligo di CP_1 pagamento “della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla
Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della CP_1 componente fissa del canone demaniale”, con conseguente condanna della convenuta
“alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo”; in subordine, ha chiesto accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio obbligo di pagamento della componente fissa del canone demaniale per l'anno
2023 domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio
2023 per l'importo eccedente la somma di euro 687.922,75 (ovvero l'importo ottenuto applicando il corretto valore unitario di euro 93,11), e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla
Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della CP_1 componente fissa del canone demaniale erroneamente calcolato, con condanna della a restituire le somme in eccesso eventualmente già introitate e quelle CP_1 eventualmente acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali.
A fondamento delle domande proposte, e sul presupposto che tanto la d.G.R. Lombardia
n. XII/136 del 12 aprile 2023, quanto la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209
pagina 5 di 13 n. r.g. 1793/2023
del 30 maggio 2023 costituissero attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma
1- quinquies D.lgs. n. 79/1999 e all'art. 20 della L.r. Lombardia n. 79/1999, la ricorrente ha rivolto le proprie critiche a tali disposizioni, per essere stato imposto ai
Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, a livello statale, l'obbligo di corrispondere “semestralmente alle regioni “un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione,
e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica” e, a livello regionale, l'obbligo di corrispondere alla regione, a decorrere dall'annualità 2021, “un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinata ai sensi del presente articolo”, con componente fissa quantificata “in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione”, da aggiornare annualmente “in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, con ulteriore facoltà per le Regioni di imporre la cessione, annualmente e gratuitamente, di una certa quota dell'energia prodotta, pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
Secondo la prospettazione di tali disposizioni, che hanno previsto Parte_3
l'indicata articolazione del canone demaniale in una componente fissa e in una variabile, nonché la possibile cessione gratuita di energia, andando a sostituirsi alla precedente disciplina di cui all'art. 35 R.D. 1775/1933, che prevedeva invece la corresponsione di un canone unico esclusivamente commisurato alla potenza nominale della concessione, avrebbero prodotto una radicale modificazione, se non un completo stravolgimento, delle condizioni economiche di esercizio della concessione, con
“sostanziale triplicazione del canone demaniale”, oltre a rilevantissimi oneri collegati alle disposizioni in materia di cessione gratuita di energia, e ciò in patente contrasto con i principi di legittimo affidamento e di ragionevolezza, nonché con gli artt. 3, 4, 117, comma 1, Cost. e 1 Protocollo addizionale CEDU, giacché “alterazioni così drastiche e radicali delle condizioni di esercizio della concessione di derivazione avrebbero potuto essere introdotte solo con riferimento alle nuove concessioni assegnate all'esito delle procedure di gara disciplinate dalla prima parte dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, ma non certo imposte alle concessioni oggi in essere, le quali si reggono su equilibri economici consolidatesi al momento del loro rilascio, in molti casi avvenuto molti anni or sono”.
pagina 6 di 13 n. r.g. 1793/2023
La ricorrente ha ulteriormente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma
1-quinquies, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 20, comma 2, l. reg. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, sotto i seguenti ulteriori profili:
- “nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, in contrasto con il principio di ragionevolezza e con gli artt. 3, 9 e 41 Cost., ponendosi il criterio di aggiornamento annuale della componente fissa basato sulla variazione dell'indice ISTAT come “del tutto incongruo e incoerente rispetto alla natura e alle finalità sottese alla previsione della medesima”, in quanto “finalizzato ad adeguare all'aumento dei costi dei fattori di produzione le componenti remunerative di attività di commercializzazione di energia elettrica, che non hanno palesemente nulla a che vedere con la remunerazione degli impatti ambientali correlati allo sfruttamento della risorsa idrica”;
- “nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, per duplicazione del prelievo”, in violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3 e 41 Cost., poiché sia la norma statale che la norma regionale, “stabilendo di ancorare l'aggiornamento della componente fissa alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, non tengono conto del fatto che detto “aggiornamento ISTAT” è già implicitamente inglobato nella componente variabile del canone in esame, sicché si determina, in sostanza, una irragionevole duplicazione dell'aggiornamento ISTAT in questione, con inevitabile e grave pregiudizio economico per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche”.
Ha dedotto ancora che l'art. 12 comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo Parte_3
1999, n. 79 e l'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, “istituendo a carico dei concessionari un canone binomio, la cui componente fissa è quantificata ed aggiornata in misura e secondo un criterio assolutamente arbitrari, [sono] in ogni caso palesemente in contrasto con quello che, secondo un autorevole insegnamento, è un
“principio realmente fondamentale della materia” ossia il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (Cassazione civile, SS. UU., 30 giugno 2009, n. 15234 e 11 luglio 2011, n.15144)”, principio asseritamente disatteso con l'“incremento abnorme” del canone demaniale, “in nessun modo giustificato o giustificabile sulla base di una qualche modifica delle condizioni di esercizio della concessione o di aumento della redditività degli impianti”.
pagina 7 di 13 n. r.g. 1793/2023
Da ultimo, e in via subordinata, la ricorrente ha lamentato l'erroneità del calcolo dell'aggiornamento della componente fissa del canone per l'anno 2023, anche rispetto all'anno 2022, “a causa dell'evidente errore in cui è incorsa la Giunta regionale nel calcolo dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, con attribuzione a tale indice del valore di 133,10 (pari alla differenza tra il valore medio dell'indice nel
2022, di 263,8, e il valore medio dell'indice nel 2021, di 130,7), anziché del valore
(corretto) di 101,84, dato dalla formula: 133,1 (differenza tra il valore medio dell'indice nel 2022= 263,8, e il valore medio dell'indice nel 2021=130,7) /130,7 (valore medio dell'indice nel 2021) x100.
Tali essendo le ragioni poste a fondamento delle domande di parte ricorrente,
si è ritualmente costituita ed ha eccepito pregiudizialmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, art. 143 R.D. 1775/1933, avendo la domanda proposta non già ad oggetto l'utilizzazione diretta e immediata delle acque, bensì la disapplicazione/annullamento sia della delibera GR XII/136 del 12.04.2023 che della delibera GR XII/136 del
10.07.2023 (emessa a rettifica della componente fissa del canone), ovvero di atti del procedimento formativo della volontà dalla Pubblica Amministrazione parte in causa.
In punto di merito, secondo le argomentazioni difensive sviluppate dalla resistente, l'art. 12 comma 1 – quinquies D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11-quater del D.L.
14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) comunque non contemplerebbe la limitazione ai soli concessionari scaduti o futuri dell'obbligo di cessione gratuita di energia, con esclusione dei concessionari attuali.
Sarebbero inoltre del tutto prive di fondamento le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente, in quanto:
- la disposizione di cui all'art. 20 l.r. 5/2020 non viola l'art. 117, comma 2 o 3
Costituzione, poiché attuativa di legge Statale (art. 12, co. I-quinquies d.lgs. 79/99), considerato tanto più che “il Governo, che ha impugnato taluni articoli della l.r. 5/2020 per alcuni profili (ricorso Corte Cost. 51/2020), nulla ha eccepito circa l'articolo 20 che disciplina il canone nella forma binaria e la norma regionale dà attuazione alle norme statali, in aderenza alle indicazioni di ARERA, che peraltro si è espressa favorevolmente sulla disposizione regionale con parere 73/2020 del 17/03/2020”;
- “né nella normativa statale (d.lgs. 79/99) né tantomeno in quella regionale (l.r. 5/20) si prevede una deroga espressa circa il criterio di aggiornamento della componente fissa del canone delle grandi derivazioni idroelettriche, che ha natura di corrispettivo e costituisce entrata propria delle regioni, ma soprattutto nessuna indicazione in tal
pagina 8 di 13 n. r.g. 1793/2023
senso appare nel D.L. 4/2022 che ha introdotto ex lege una nuova e temporanea prestazione patrimoniale imposta da versare allo Stato a carico di talune attività
d'impresa”;
- la somma richiesta in pagamento da risulta determinata “in Controparte_1 applicazione di chiare disposizioni legislative nazionali e regionali e in virtù di una concessione in essere fra le parti, applicando criteri per la definizione del corrispettivo legittimo” e commisurando la variazione del canone dovuto per lo sfruttamento della risorsa energetica “al variare del prezzo dell'energia e, quindi, ai maggiori o minori ricavi conseguiti dall'impresa concessionaria” e non all' “eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali”;
- relativamente all'errore di calcolo nell'aggiornamento della componente fissa del canone per l'anno 2023,è cessata la materia del contendere, avendo la Giunta regionale aveva preso atto di tale errore e introdotto “una rettifica dell'aggiornamento riferito agli anni 2022 e 2023 tramite Delibera di Giunta Regionale n. XII/618 del 10 luglio
2023”, sicché gli Uffici avrebbero provveduto “entro la scadenza del pagamento della seconda rata del canone del 2023 a comunicare i conguagli agli operatori affinché
[fossero] corrisposte le somme correttamente rideterminate (maggiori per il 2022 e minori per il 2023)”.
ha quindi concluso per la declaratoria, in via pregiudiziale, Controparte_1 del difetto di giurisdizione del Tribunale adito, nonché, in via preliminare, dell'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento al motivo riguardante l'errore di calcolo dell'IVA; nel merito, ha chiesto in ogni caso il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondato in fatto e diritto.
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 19.12.2023, la causa è stata rinviata al 6.2.2024 e, in tale data, è stata riunita ad altra causa tra le stesse parti (n.
2851/2023 r.g.).
Ulteriori riunioni sono state disposte all'udienza del 12.3.2024 (con la causa n.
193/2024 r.g.) e all'udienza del 12.11.2024 (con la causa n. 1791/2024 r.g.), sviluppando ciascuna delle cause riunite contestazioni analoghe a quelle relative alla richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, con riferimento, rispettivamente, alla richiesta di pagamento prot. V1.2022.0008185 del 26 maggio
2022, alla richiesta di pagamento prot. V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023 e alla richiesta di pagamento prot. V1.2024.0019613 del 13.6.2024.
pagina 9 di 13 n. r.g. 1793/2023
Infine, precisate le conclusioni come in epigrafe il 12.11.2024, la discussione davanti al
Collegio è stata fissata per il giorno 25.6.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
È fondata la preliminare eccezione di in ordine al difetto di Controparte_1 giurisdizione di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Giudice, dovendo ritenersi che la presente controversia, ai sensi dell'art. 143 lett. a) del T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775, ricada nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado.
agisce nel presente giudizio quale titolare di una concessione di grande Parte_3 derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Adda in località Groppello, nei Comuni di
Cassano d'Adda (MI) e Fara Gera d'Adda (BG), a servizio dell'impianto idroelettrico
“Pietro Rusca”, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio obbligo di pagamento della componente fissa del canone demaniale di cui alle richieste di pagamento previa disapplicazione (espressamente richiesta) degli atti amministrativi costituiti dalle Deliberazioni della Giunta della n. XII/136 del 12 Controparte_1 aprile 2023, n. XI/6142 del 21 marzo 2022, n. XII/136 del 12 aprile 2023, n. XII/618 del
10 luglio 2023 e n. XII/2153 dell'8 aprile 2024, emesse in attuazione degli artt. 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 79/99, come modificato dal D.L. 135/2018 conv. in L.
12/2019, e 31 L.R.23/19.
La presente controversia ha dunque sostanzialmente ad oggetto la verifica di legittimità degli stessi atti amministrativi presupposti con i quali l' ha stabilito la Parte_4 misura dei canoni periodici di cui alle richieste di pagamento avanzate nei confronti di ai fini della relativa disapplicazione. Parte_3
In quest'ottica, la pretesa azionata viene a porsi in contrasto con le prerogative del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al quale esclusivamente si riconosce, in quanto Giudice dei diritti, il potere di disapplicazione degli amministrativi come conseguenza della conoscenza “indiretta” degli stessi, ex art. 4 della legge abolitiva del contenzioso, ogniqualvolta l'atto illegittimo venga in rilievo non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.
pagina 10 di 13 n. r.g. 1793/2023
Nel caso in esame la proposta azione di “accertamento negativo” si pone viceversa come palesemente strumentale rispetto all'intento di far valere in via diretta, e non incidentale, l'illegittimità di atti amministrativi emessi in esecuzione di leggi primarie
(statale e regionali), e poiché il venir meno degli atti amministrativi, conosciuti in via diretta, si traduce nell'annullamento degli stessi, non v'è dubbio che si configuri al riguardo la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il potere del Giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, è infatti subordinato a limiti soggettivi ed oggettivi specifici:
1) anzitutto, è necessario che il provvedimento amministrativo non sia l'oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987/1975, Cass. n. 2244/2015, Cass. n. 2588/2002, Cass. n.
19659/2006, Cass. n. 276/2007);
2) inoltre il provvedimento deve presentare, secondo la prospettazione della parte istante, vizi di legittimità lesivi di diritti soggettivi, essendo invece precluso al Giudice ordinario il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica
Amministrazione (tra le altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, Cass.
n. 4242 del 2010; Cass. n. 5588 del 2013);
3) da ultimo, è irrilevante la prospettazione delle parti, dovendo il petitum sostanziale identificarsi, oltre che in base al provvedimento o alla concreta statuizione richiesta, anche in funzione della causa petendi, da individuarsi in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (Cass., Sez. U., n. 11229/2014;
Cass., n. 604/2015; Cass., n. 25836/2016; Cass., n. 21522/2017).
Nel caso in esame, in cui la ricorrente insiste per l'accertamento dell'inesistenza a proprio carico dell'obbligo di pagamento della componente fissa dei canoni demaniali domandati dalla non risultano con evidenza dedotti diritti ed obblighi di fonte CP_1 contrattuale, né la controversia concerne la corretta applicazione dei poteri specificamente esercitati dall'Amministrazione in relazione ai rapporti concessori in essere con la ricorrente.
Ciò di cui si controverte – lo si ribadisce – è piuttosto la legittimità stessa degli atti con i quale la nell'esercizio dei suoi poteri tecnico-valutativi, ha definito CP_1 autoritativamente i criteri per il calcolo di tali canoni, avendo i relativi atti la propria pagina 11 di 13 n. r.g. 1793/2023
fonte in una norma di carattere regionale (L.R. Lombardia n. 5/2020) emessa in base a legge nazionale (D. Lgs. N. 79/1999 come mod. dall'art. 11-quater D.L. n. 135/2018 conv. in L. n. 12/2019).
Fondandosi in buona sostanza su una critica all'operato della Autorità amministrativa nell'adozione di un provvedimento di portata generale, l'accertamento richiesto da viene con evidenza a coinvolgere una posizione di interesse legittimo. Parte_3
È dunque indubitabile che la presente controversia rientri – come anticipato – nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Posto che, a' sensi dell'art. 140, lett. e), R.D. 11dicembre1933, n. 1775, “appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, ivi incluse le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di tali acque” (Cass., Sez. U., n. 9843/2007), la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (v. Cass., Sez. U., Ordinanza, n. 2710/2020) che la giurisdizione del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in via diretta, ai sensi dell'art. 143 del R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, quale giudice di legittimità (al pari del TAR) rispetto alle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”, si contrappone a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è invece organo specializzato (in primo grado) titolare della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi che anche la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, con riferimento all'art. 20 L.R. Lombardia n. 5/2020
e all'art. 12, comma 1-quinquies, D.Lgs. n. 79/1999, modificato dall'art. 11-quater D.L.
n. 135/2018, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, co. 1, Cost., nonché dell'art. 1 del
Protocollo addizionale CEDU in materia di protezione delle aspettative di natura patrimoniale, risulta inidonea ad incidere sul contenzioso in quanto orientata a sua volta a far valere in via diretta e non incidentale la pretesa contrarietà ai principi dalla Carta costituzionale di norme primarie, statali e regionali.
Tanto determina l'inevitabile declaratoria del difetto di giurisdizione di questo
Tribunale Regionale in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo quanto disposto dall'art. 185 R.D.
1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dei criteri di cui al D.M, n.
147/2022 riferiti al valore della causa (indeterminabile – complessità media).
pagina 12 di 13 n. r.g. 1793/2023
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere dei ricorsi proposti da in Parte_3 favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_5 Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione ed €
3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
Ing. Stefano Mambretti Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. r.g. 1793/2023, 2851/2023, 193/2024, 1791/2024 promosse
DA
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti EUGENIO BRUTI LIBERATI, SIMONA VIOLA e Pt_2
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei rimi due in VIA
[...]
SERBELLONI, 7 20122 MILANO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO GIANELLI, ALESSANDRA ZIMMITTI e ANDREA ILARIO
MARIA VIANI, elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20124 MILANO presso i difensori
RESISTENTE n. r.g. 1793/2023
Conclusioni:
Per Parte_1 Parte_1
“Quanto al giudizio r.g. 1793/2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di CP_1 pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la Regione alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo;
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 2851/2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la pagina 2 di 13 n. r.g. 1793/2023
richiesta di pagamento prot. V1.2022.0008185 del 26 maggio 2022 e la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, anche negli importi che verranno rideterminati con gli atti di rettifica della componente fissa dei canoni dovuti per le annualità 2022 e 2023 preannunciati dalla d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023 e, per l'effetto, disapplicate d.G.R. Lombardia n. XI/6142 del 21 marzo 2022, la d.G.R.
Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023 e la d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, annullare e/o dichiarare inefficaci dette richieste di pagamento, oltre agli atti di rettifica della componente fissa dei canoni dovuti per le annualità 2022 e 2023 preannunciati dalla d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la
[...] alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente CP_1 dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo;
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 193/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito: in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999,
n. 79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023, e, per l'effetto, disapplicate la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023 e la d.G.R. n. XII/618 del 10 luglio 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot.
V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la
[...] alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente CP_1 dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo.
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
pagina 3 di 13 n. r.g. 1793/2023
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Quanto al giudizio r.g. 1791/2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
in via pregiudiziale: rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale;
nel merito:
in via principale, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1999, n.
79 e dell'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, accertare e dichiarare che, relativamente all'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, la non è Parte_3 tenuta al pagamento della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. n. V1.2024.0019613 del 3 giugno 2024, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/2153 dell'8 aprile 2024, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. n. V1.2024.0019613 del 3 giugno
2024, ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della componente fissa del canone demaniale e condannare la alla restituzione delle somme già Controparte_1 introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo.
Con riserva di meglio dedurre in corso di causa, nonché di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adìto, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via pregiudiziale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche per i motivi illustrati esposti negli atti depositati nel presente giudizio;
Nel merito:
pagina 4 di 13 n. r.g. 1793/2023
respingere il ricorso in quanto inammissibile, e in ogni caso, infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti depositati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
già premettendo di essere titolare da oltre Parte_3 Parte_1
20 anni di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Adda in località Groppello, nei Comuni di Cassano d'Adda (MI) e Fara Gera d'Adda (BG), a servizio dell'impianto idroelettrico “Pietro Rusca”, per la potenza nominale media annua di 7.388,28 kW, di cui 6.531,07 kW ritraibili dalla centrale “Rusca” e 857,21 kW ritraibili dall'impianto di sfruttamento del DMV, come stabilito, da ultimo, con decreto della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di n.
4.665 del Controparte_1
3 giugno 2013 e relativo disciplinare integrativo n. 17.795/rcc del 29 maggio 2013, ha convenuto innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la
[...]
, per sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio obbligo di CP_1 pagamento “della componente fissa del canone demaniale domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla
Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della CP_1 componente fissa del canone demaniale”, con conseguente condanna della convenuta
“alla restituzione delle somme già introitate e di quelle che eventualmente dovessero essere acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali fino al saldo effettivo”; in subordine, ha chiesto accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio obbligo di pagamento della componente fissa del canone demaniale per l'anno
2023 domandato con la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio
2023 per l'importo eccedente la somma di euro 687.922,75 (ovvero l'importo ottenuto applicando il corretto valore unitario di euro 93,11), e, per l'effetto, disapplicata la d.G.R. Lombardia n. XII/136 del 12 aprile 2023, annullare e/o dichiarare inefficace la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023 trasmessa dalla
Regione ed ogni altra eventuale ulteriore richiesta di pagamento della CP_1 componente fissa del canone demaniale erroneamente calcolato, con condanna della a restituire le somme in eccesso eventualmente già introitate e quelle CP_1 eventualmente acquisite a tale titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi legali.
A fondamento delle domande proposte, e sul presupposto che tanto la d.G.R. Lombardia
n. XII/136 del 12 aprile 2023, quanto la richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209
pagina 5 di 13 n. r.g. 1793/2023
del 30 maggio 2023 costituissero attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma
1- quinquies D.lgs. n. 79/1999 e all'art. 20 della L.r. Lombardia n. 79/1999, la ricorrente ha rivolto le proprie critiche a tali disposizioni, per essere stato imposto ai
Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, a livello statale, l'obbligo di corrispondere “semestralmente alle regioni “un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione,
e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica” e, a livello regionale, l'obbligo di corrispondere alla regione, a decorrere dall'annualità 2021, “un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinata ai sensi del presente articolo”, con componente fissa quantificata “in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione”, da aggiornare annualmente “in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, con ulteriore facoltà per le Regioni di imporre la cessione, annualmente e gratuitamente, di una certa quota dell'energia prodotta, pari a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
Secondo la prospettazione di tali disposizioni, che hanno previsto Parte_3
l'indicata articolazione del canone demaniale in una componente fissa e in una variabile, nonché la possibile cessione gratuita di energia, andando a sostituirsi alla precedente disciplina di cui all'art. 35 R.D. 1775/1933, che prevedeva invece la corresponsione di un canone unico esclusivamente commisurato alla potenza nominale della concessione, avrebbero prodotto una radicale modificazione, se non un completo stravolgimento, delle condizioni economiche di esercizio della concessione, con
“sostanziale triplicazione del canone demaniale”, oltre a rilevantissimi oneri collegati alle disposizioni in materia di cessione gratuita di energia, e ciò in patente contrasto con i principi di legittimo affidamento e di ragionevolezza, nonché con gli artt. 3, 4, 117, comma 1, Cost. e 1 Protocollo addizionale CEDU, giacché “alterazioni così drastiche e radicali delle condizioni di esercizio della concessione di derivazione avrebbero potuto essere introdotte solo con riferimento alle nuove concessioni assegnate all'esito delle procedure di gara disciplinate dalla prima parte dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, ma non certo imposte alle concessioni oggi in essere, le quali si reggono su equilibri economici consolidatesi al momento del loro rilascio, in molti casi avvenuto molti anni or sono”.
pagina 6 di 13 n. r.g. 1793/2023
La ricorrente ha ulteriormente eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma
1-quinquies, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dell'art. 20, comma 2, l. reg. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, sotto i seguenti ulteriori profili:
- “nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, in contrasto con il principio di ragionevolezza e con gli artt. 3, 9 e 41 Cost., ponendosi il criterio di aggiornamento annuale della componente fissa basato sulla variazione dell'indice ISTAT come “del tutto incongruo e incoerente rispetto alla natura e alle finalità sottese alla previsione della medesima”, in quanto “finalizzato ad adeguare all'aumento dei costi dei fattori di produzione le componenti remunerative di attività di commercializzazione di energia elettrica, che non hanno palesemente nulla a che vedere con la remunerazione degli impatti ambientali correlati allo sfruttamento della risorsa idrica”;
- “nella parte in cui individuano, quale criterio di aggiornamento del compenso unitario stabilito per la componente fissa, la variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, per duplicazione del prelievo”, in violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3 e 41 Cost., poiché sia la norma statale che la norma regionale, “stabilendo di ancorare l'aggiornamento della componente fissa alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, non tengono conto del fatto che detto “aggiornamento ISTAT” è già implicitamente inglobato nella componente variabile del canone in esame, sicché si determina, in sostanza, una irragionevole duplicazione dell'aggiornamento ISTAT in questione, con inevitabile e grave pregiudizio economico per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche”.
Ha dedotto ancora che l'art. 12 comma 1-quinquies, del d.lgs. 16 marzo Parte_3
1999, n. 79 e l'art. 20 della l.r. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, “istituendo a carico dei concessionari un canone binomio, la cui componente fissa è quantificata ed aggiornata in misura e secondo un criterio assolutamente arbitrari, [sono] in ogni caso palesemente in contrasto con quello che, secondo un autorevole insegnamento, è un
“principio realmente fondamentale della materia” ossia il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. (Cassazione civile, SS. UU., 30 giugno 2009, n. 15234 e 11 luglio 2011, n.15144)”, principio asseritamente disatteso con l'“incremento abnorme” del canone demaniale, “in nessun modo giustificato o giustificabile sulla base di una qualche modifica delle condizioni di esercizio della concessione o di aumento della redditività degli impianti”.
pagina 7 di 13 n. r.g. 1793/2023
Da ultimo, e in via subordinata, la ricorrente ha lamentato l'erroneità del calcolo dell'aggiornamento della componente fissa del canone per l'anno 2023, anche rispetto all'anno 2022, “a causa dell'evidente errore in cui è incorsa la Giunta regionale nel calcolo dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”, con attribuzione a tale indice del valore di 133,10 (pari alla differenza tra il valore medio dell'indice nel
2022, di 263,8, e il valore medio dell'indice nel 2021, di 130,7), anziché del valore
(corretto) di 101,84, dato dalla formula: 133,1 (differenza tra il valore medio dell'indice nel 2022= 263,8, e il valore medio dell'indice nel 2021=130,7) /130,7 (valore medio dell'indice nel 2021) x100.
Tali essendo le ragioni poste a fondamento delle domande di parte ricorrente,
si è ritualmente costituita ed ha eccepito pregiudizialmente il Controparte_1 difetto di giurisdizione del Giudice adìto in favore del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, art. 143 R.D. 1775/1933, avendo la domanda proposta non già ad oggetto l'utilizzazione diretta e immediata delle acque, bensì la disapplicazione/annullamento sia della delibera GR XII/136 del 12.04.2023 che della delibera GR XII/136 del
10.07.2023 (emessa a rettifica della componente fissa del canone), ovvero di atti del procedimento formativo della volontà dalla Pubblica Amministrazione parte in causa.
In punto di merito, secondo le argomentazioni difensive sviluppate dalla resistente, l'art. 12 comma 1 – quinquies D.lgs. n. 79/1999 (come modificato dall'art. 11-quater del D.L.
14.12.2018, n. 135 conv. in L. 11.2.2019 n. 12) comunque non contemplerebbe la limitazione ai soli concessionari scaduti o futuri dell'obbligo di cessione gratuita di energia, con esclusione dei concessionari attuali.
Sarebbero inoltre del tutto prive di fondamento le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente, in quanto:
- la disposizione di cui all'art. 20 l.r. 5/2020 non viola l'art. 117, comma 2 o 3
Costituzione, poiché attuativa di legge Statale (art. 12, co. I-quinquies d.lgs. 79/99), considerato tanto più che “il Governo, che ha impugnato taluni articoli della l.r. 5/2020 per alcuni profili (ricorso Corte Cost. 51/2020), nulla ha eccepito circa l'articolo 20 che disciplina il canone nella forma binaria e la norma regionale dà attuazione alle norme statali, in aderenza alle indicazioni di ARERA, che peraltro si è espressa favorevolmente sulla disposizione regionale con parere 73/2020 del 17/03/2020”;
- “né nella normativa statale (d.lgs. 79/99) né tantomeno in quella regionale (l.r. 5/20) si prevede una deroga espressa circa il criterio di aggiornamento della componente fissa del canone delle grandi derivazioni idroelettriche, che ha natura di corrispettivo e costituisce entrata propria delle regioni, ma soprattutto nessuna indicazione in tal
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senso appare nel D.L. 4/2022 che ha introdotto ex lege una nuova e temporanea prestazione patrimoniale imposta da versare allo Stato a carico di talune attività
d'impresa”;
- la somma richiesta in pagamento da risulta determinata “in Controparte_1 applicazione di chiare disposizioni legislative nazionali e regionali e in virtù di una concessione in essere fra le parti, applicando criteri per la definizione del corrispettivo legittimo” e commisurando la variazione del canone dovuto per lo sfruttamento della risorsa energetica “al variare del prezzo dell'energia e, quindi, ai maggiori o minori ricavi conseguiti dall'impresa concessionaria” e non all' “eccedenza sul profitto normale del profitto effettivamente conseguito dalle imprese non marginali”;
- relativamente all'errore di calcolo nell'aggiornamento della componente fissa del canone per l'anno 2023,è cessata la materia del contendere, avendo la Giunta regionale aveva preso atto di tale errore e introdotto “una rettifica dell'aggiornamento riferito agli anni 2022 e 2023 tramite Delibera di Giunta Regionale n. XII/618 del 10 luglio
2023”, sicché gli Uffici avrebbero provveduto “entro la scadenza del pagamento della seconda rata del canone del 2023 a comunicare i conguagli agli operatori affinché
[fossero] corrisposte le somme correttamente rideterminate (maggiori per il 2022 e minori per il 2023)”.
ha quindi concluso per la declaratoria, in via pregiudiziale, Controparte_1 del difetto di giurisdizione del Tribunale adito, nonché, in via preliminare, dell'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento al motivo riguardante l'errore di calcolo dell'IVA; nel merito, ha chiesto in ogni caso il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondato in fatto e diritto.
Così instaurato il contraddittorio, alla prima udienza del 19.12.2023, la causa è stata rinviata al 6.2.2024 e, in tale data, è stata riunita ad altra causa tra le stesse parti (n.
2851/2023 r.g.).
Ulteriori riunioni sono state disposte all'udienza del 12.3.2024 (con la causa n.
193/2024 r.g.) e all'udienza del 12.11.2024 (con la causa n. 1791/2024 r.g.), sviluppando ciascuna delle cause riunite contestazioni analoghe a quelle relative alla richiesta di pagamento prot. V1.2023.0010209 del 30 maggio 2023, con riferimento, rispettivamente, alla richiesta di pagamento prot. V1.2022.0008185 del 26 maggio
2022, alla richiesta di pagamento prot. V1.2023.0062432 del 13 novembre 2023 e alla richiesta di pagamento prot. V1.2024.0019613 del 13.6.2024.
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Infine, precisate le conclusioni come in epigrafe il 12.11.2024, la discussione davanti al
Collegio è stata fissata per il giorno 25.6.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
È fondata la preliminare eccezione di in ordine al difetto di Controparte_1 giurisdizione di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Giudice, dovendo ritenersi che la presente controversia, ai sensi dell'art. 143 lett. a) del T.U. 11 dicembre
1933, n. 1775, ricada nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado.
agisce nel presente giudizio quale titolare di una concessione di grande Parte_3 derivazione a scopo idroelettrico dal fiume Adda in località Groppello, nei Comuni di
Cassano d'Adda (MI) e Fara Gera d'Adda (BG), a servizio dell'impianto idroelettrico
“Pietro Rusca”, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del proprio obbligo di pagamento della componente fissa del canone demaniale di cui alle richieste di pagamento previa disapplicazione (espressamente richiesta) degli atti amministrativi costituiti dalle Deliberazioni della Giunta della n. XII/136 del 12 Controparte_1 aprile 2023, n. XI/6142 del 21 marzo 2022, n. XII/136 del 12 aprile 2023, n. XII/618 del
10 luglio 2023 e n. XII/2153 dell'8 aprile 2024, emesse in attuazione degli artt. 12, comma 1-quinquies, D.lgs. 79/99, come modificato dal D.L. 135/2018 conv. in L.
12/2019, e 31 L.R.23/19.
La presente controversia ha dunque sostanzialmente ad oggetto la verifica di legittimità degli stessi atti amministrativi presupposti con i quali l' ha stabilito la Parte_4 misura dei canoni periodici di cui alle richieste di pagamento avanzate nei confronti di ai fini della relativa disapplicazione. Parte_3
In quest'ottica, la pretesa azionata viene a porsi in contrasto con le prerogative del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al quale esclusivamente si riconosce, in quanto Giudice dei diritti, il potere di disapplicazione degli amministrativi come conseguenza della conoscenza “indiretta” degli stessi, ex art. 4 della legge abolitiva del contenzioso, ogniqualvolta l'atto illegittimo venga in rilievo non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.
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Nel caso in esame la proposta azione di “accertamento negativo” si pone viceversa come palesemente strumentale rispetto all'intento di far valere in via diretta, e non incidentale, l'illegittimità di atti amministrativi emessi in esecuzione di leggi primarie
(statale e regionali), e poiché il venir meno degli atti amministrativi, conosciuti in via diretta, si traduce nell'annullamento degli stessi, non v'è dubbio che si configuri al riguardo la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il potere del Giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, è infatti subordinato a limiti soggettivi ed oggettivi specifici:
1) anzitutto, è necessario che il provvedimento amministrativo non sia l'oggetto diretto della controversia, ovvero che non venga in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma si configuri quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987/1975, Cass. n. 2244/2015, Cass. n. 2588/2002, Cass. n.
19659/2006, Cass. n. 276/2007);
2) inoltre il provvedimento deve presentare, secondo la prospettazione della parte istante, vizi di legittimità lesivi di diritti soggettivi, essendo invece precluso al Giudice ordinario il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della Pubblica
Amministrazione (tra le altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007, Cass.
n. 4242 del 2010; Cass. n. 5588 del 2013);
3) da ultimo, è irrilevante la prospettazione delle parti, dovendo il petitum sostanziale identificarsi, oltre che in base al provvedimento o alla concreta statuizione richiesta, anche in funzione della causa petendi, da individuarsi in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge (Cass., Sez. U., n. 11229/2014;
Cass., n. 604/2015; Cass., n. 25836/2016; Cass., n. 21522/2017).
Nel caso in esame, in cui la ricorrente insiste per l'accertamento dell'inesistenza a proprio carico dell'obbligo di pagamento della componente fissa dei canoni demaniali domandati dalla non risultano con evidenza dedotti diritti ed obblighi di fonte CP_1 contrattuale, né la controversia concerne la corretta applicazione dei poteri specificamente esercitati dall'Amministrazione in relazione ai rapporti concessori in essere con la ricorrente.
Ciò di cui si controverte – lo si ribadisce – è piuttosto la legittimità stessa degli atti con i quale la nell'esercizio dei suoi poteri tecnico-valutativi, ha definito CP_1 autoritativamente i criteri per il calcolo di tali canoni, avendo i relativi atti la propria pagina 11 di 13 n. r.g. 1793/2023
fonte in una norma di carattere regionale (L.R. Lombardia n. 5/2020) emessa in base a legge nazionale (D. Lgs. N. 79/1999 come mod. dall'art. 11-quater D.L. n. 135/2018 conv. in L. n. 12/2019).
Fondandosi in buona sostanza su una critica all'operato della Autorità amministrativa nell'adozione di un provvedimento di portata generale, l'accertamento richiesto da viene con evidenza a coinvolgere una posizione di interesse legittimo. Parte_3
È dunque indubitabile che la presente controversia rientri – come anticipato – nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Posto che, a' sensi dell'art. 140, lett. e), R.D. 11dicembre1933, n. 1775, “appartengono alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, ivi incluse le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di tali acque” (Cass., Sez. U., n. 9843/2007), la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (v. Cass., Sez. U., Ordinanza, n. 2710/2020) che la giurisdizione del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in via diretta, ai sensi dell'art. 143 del R.D.
11 dicembre 1933, n. 1775, quale giudice di legittimità (al pari del TAR) rispetto alle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”, si contrappone a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è invece organo specializzato (in primo grado) titolare della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.
Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi che anche la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, con riferimento all'art. 20 L.R. Lombardia n. 5/2020
e all'art. 12, comma 1-quinquies, D.Lgs. n. 79/1999, modificato dall'art. 11-quater D.L.
n. 135/2018, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, co. 1, Cost., nonché dell'art. 1 del
Protocollo addizionale CEDU in materia di protezione delle aspettative di natura patrimoniale, risulta inidonea ad incidere sul contenzioso in quanto orientata a sua volta a far valere in via diretta e non incidentale la pretesa contrarietà ai principi dalla Carta costituzionale di norme primarie, statali e regionali.
Tanto determina l'inevitabile declaratoria del difetto di giurisdizione di questo
Tribunale Regionale in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo quanto disposto dall'art. 185 R.D.
1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dei criteri di cui al D.M, n.
147/2022 riferiti al valore della causa (indeterminabile – complessità media).
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando,
dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere dei ricorsi proposti da in Parte_3 favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_5 Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase di trattazione ed €
3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Milano, 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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