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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2096 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da già (c.f. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Chiesa (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio in Corso E. I D'Este n. 8 a Ferrara, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Ghirelli (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Gran C.F._4
Bretagna n. 5 a Occhiobello (RO), giusta procura in atti
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 645/2021 del 6.10.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.5.2024:
Appellante : Parte_1
“accertato e dichiarato che le parti, con la sottoscrizione della transazione, si sono limitate
pagina 1 di 8 ad apportare una modifica alle obbligazioni pecuniarie determinando un diverso importo solo nell'ipotesi di puntuale pagamento rateale e non hanno espresso alcuna volontà di dar vita ad un nuovo accordo, riformare la Sentenza appellata disponendo che il testo della transazione del 12/02/2016 non debba intendersi quale nova-zione delle obbligazioni pecuniarie maturate e condannando gli appellati fideiussori e al CP_2 CP_1 pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo Tribunale di Ferrara n. 110/2020
Ing., n. 280/2020 RG ovvero alla maggiore o minore somma dovesse risultare ad esito del presente giudizio.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati e non ammessi.
Si rifiuta il contradditorio su eventuali domande nuove formulate ex adverso.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellati , : CP_1 CP_2
“- IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'appello avversario confermando la impugnata sentenza del Tribunale di Ferrara.
- IN VIA SUBORDINATA e con riserva di gravame:
Determinare l'esatto ammontare del credito di nei confronti dei Parte_1 fideiussori, escludendo qualsiasi pretesa inerente il decreto ingiuntivo n.1553/14 del
Tribunale di Ferrara (proc n. 3892/14 R.G) e/o il credito da esso portato, per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta. - IN OGNI CASO: Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi legali del presente giudizio, disponendone, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., la distrazione a favore dell'avv. Giorgio Ghirelli, che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui otteneva dal Tribunale di Parte_2 Pt_3
Ferrara il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 110/2020 del 5.2.2020 con il quale veniva ingiunto ai sig. e , quali fideiussori CP_1 Controparte_2
della società PHONIX ITALIA s.p.a. (da qui anche NI o debitrice principale) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 176.425,32, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 24.1.2020, quale somma dovuta per rate scadute del mutuo ipotecario n.
60030349 del 11.12.2002, concesso alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e CP_1 CP_2
(da qui anche fideiussori) proponevano opposizione, con atto di citazione del
[...]
6.6.2020, esponendo:
- le fideiussioni omnibus erano nulle in quanto riproduttive dello schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003, per contrarietà alla c.d. Legge Antitrust (provvedimento n.
55/2005 di NC d'AL);
- il debito residuo del mutuo era errato e indeterminato per carente documentazione probatoria ed in particolare del piano di ammortamento con il numero di rate a partire dalla pagina 2 di 8 data di accensione del mutuo;
- con atto di citazione del 2.10.2013, la NI ed i fideiussori avevano convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale di Ferrara chiedendo il ricalcolo dei saldi di conto Pt_3
corrente n. 19/5692/4 e del mutuo ipotecario n. 60030349 (RG. n. 3911/2013);
- a gennaio-febbraio 2016 la NI aveva sottoscritto una transazione con
[...]
a tacitazione di tutte le pretese di quest'ultima correlate ai rapporti Parte_2
bancari oggetto delle cause pendenti avanti al Tribunale di Ferrara, fra i quali vi era anche quella relativa al mutuo ipotecario n. 60030349;
- la transazione aveva carattere “novativo”, andando a sostituire i rapporti fra le parti, in quanto al punto 4) era prevista che ogni pretesa non poteva più essere avanzata dalla NC perché tacitata e novata dall'accordo;
- la transazione prevedeva il pagamento di € 475.000,00 in n. 38 rate mensili di €
12.500,00 (poi ridotti ad a € 6.000,00 su accordo);
- gli opponenti, ancorché non sottoscrittori della scrittura privata, intendevano avvalersi del predetto accordo transattivo ex art. 1304 c.c..
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_2
- nel 2013, la NI, i sig. e avevano convenuto in giudizio la CP_2 CP_1 Pt_3
avanti al Tribunale di Ferrara chiedendo il ricalcolo dei saldi del conto corrente n.
19/5692/4 acceso dalla NI e del mutuo ipotecario del 11.12.2002 (RG. n. 3911/2013);
- entrambi i rapporti erano garantiti dai sig. e con fideiussioni Parte_4 CP_1
omnibus del 04.01.2008, fino al limite di € 700.000,00;
- la NC si era costituita in giudizio ed in via riconvenzionale aveva chiesto il saldo a debito dei rapporti per € 440.496,51, (€ 126.226,16 per il conto corrente e € 314.270,35 per il mutuo ipotecario);
- la NC aveva ottenuto anche il decreto ingiuntivo n. 1553/2014 (RG. n. 3892/14) per un mutuo chirografario che era stato opposto con istaurazione della causa RG. n. 166/2015;
- allo scopo di chiudere tutte le cause pendenti, il 15.1.2016 la NI aveva formalizzato una proposta transattiva che veniva accettata dalla Pt_3
- detta transazione prevedeva il pagamento di € 475.000,00 (di cui € 314.270,35 per il mutuo fondiario, € 20.000,00 per il decreto ingiuntivo n. 1553/2014, € 140.729.65 per il conto corrente), con imputazione primaria a copertura del saldo del conto corrente e poi del mutuo ed infine del decreto ingiuntivo n. 1553/2014;
pagina 3 di 8 - la transazione aveva trovato adempimento solo parziale in quanto la debitrice principale non provvedeva al saldo nei termini e tempi pattuiti;
- le fideiussioni non erano nulle e comunque la nullità sarebbe stata solo parziale;
- il debito era determinato ed ammontava complessivamente ad € 593.925,32, di cui
NI aveva versato complessivamente € 417.500,00;
- la transazione non aveva carattere novativo;
- in ogni caso, la aveva un credito di € 57.500,00 pari alla differenza di quanto Pt_3
indicato in transazione (€ 475.000,00) e quanto versato da NI (€ 417.500,00).
La NC chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna in via riconvenzionale degli opponenti al pagamento di € 57.500,00.
3. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 645/2021, ritenuto il carattere novativo della transazione, rigettava l'opposizione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava gli opponenti al pagamento di € 57.500,00.
4. Avverso la predetta decisione il (succeduto Parte_1 [...]
seguito di fusione per incorporazione) ha proposto appello Parte_2
con un unico motivo.
5. Si sono costituiti in giudizio i sig. e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 14.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, va dato atto che la sentenza è stata emessa nei confronti della
[...]
ma che questa, a seguito di atto di fusione del 14.7.2021, è Parte_2
stata incorporata nel Parte_1
8. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto che la transazione del 12.2.2016 fra la NI e Pt_2 Parte_2
- di cui gli appellati hanno dichiarato di avvalersi ex art. 1304 c.c. - abbia
[...]
carattere “novativo” rispetto alle obbligazioni pecuniarie maturate dalla debitrice principale.
A sostegno della censura, l'appellante ritiene che vi siano elementi di senso contrario alla natura novativa della transazione;
in particolare, il testo contrattuale sarebbe chiaro laddove prevede che in caso di inadempimento la NC avrebbe potuto “azionare i titoli in suo
pagina 4 di 8 possesso ovvero ottenere ingiunzione sulla scorta del presente atto per gli importi scritti”.
9. L'appello è infondato.
10. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (v. n. 32655/2021) è possibile distinguere tra una transazione “semplice” ed una transazione “novativa”: si ha la prima nell'ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, mentre si configura transazione “novativa” nell'ipotesi in cui il precedente rapporto viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Deve intendersi ad efficacia novativa nel caso in cui, in conformità ai criteri legali di interpretazione, l'accordo raggiunto dalle parti disciplini il nuovo rapporto negoziale, sì da escludere che la parte possa pretendere di riscuotere comunque l'intero, facendo rivivere i rapporti preesistenti. Di conseguenza va negato che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, costituisca in sé novazione e comporti l'estinzione dell'obbligazione originaria (v. Cass. n.
9690/2020, n. 7963/2020, n. 32655/2021) (1).
11. Il giudice di merito deve quindi accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo.
Nel fare tale operazione, va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola contrattuale possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà
(1) Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali (v. Cass. n. 6255/2023).
pagina 5 di 8 delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti.
12. La Corte, facendo applicazione di tali principi, ritiene che nella fattispecie sussistano gli elementi per qualificare l'accordo del 12.2.2016 come transazione “novativa”.
13. Innanzitutto, le parti non si sono limitate ad una sola ri-quantificazione della somma dovuta dalla NI, ma hanno inteso disciplinare ex novo compiutamente i loro rapporti a seguito delle reciproche contestazioni;
difatti, oltre alla rideterminazione del quantum, si prevede la cancellazione dei gravami a seguito di adempimento (§ 2) e “la cancellazione di ogni segnalazione a sofferenza avverrà solo con il pagamento dell'intero debito, mentre il pagamento delle singole rate avrà il solo effetto di ridurre in modo corrispondente
l'esposizione segnalata presso la Centrale Rischi in NC d'AL” (§ 3.2).
14. Che le parti intendessero accordarsi per tutti i rapporti intercorsi, emerge dal tenore letterale del § 1) ove si legge che la NI si obbligava a corrispondere la somma di €
475.000,00 “a tacitazione di ogni pretesa comunque correlata ai rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta oggetto delle cause nn. R.g. Parte_2
3282/2013 e 166/15 pendenti avanti al Tribunale di Ferrara”, così chiarendo il mutamento oggettivo del precedente rapporto con un altro rappresentato da reciproche – e nuove – concessioni da individuare, per la nella riduzione del credito iniziale (€ 593.925,32), la Pt_3
cancellazione dei gravami e di ogni segnalazione di sofferenza alla centrale Rischi;
da parte di
NI, vi era invece l'impegno a rinunciare alle contestazioni sull'an e sul quantum debeatur non solo oggetto del contenzioso pendente, ma anche alle azioni ed ai diritti di natura risarcitoria ovvero ripetitoria “comunque correlati o accessori ai rapporti stessi già intrattenuti presso la .” Parte_2
15. Dunque, le parti hanno inteso regolare ex novo ogni pretesa collegata ai loro rapporti, dandovi un nuovo assetto e non limitandosi ad una mera ri-quantificazione della dare-avere in base ai rapporti intercorsi (conto corrente, mutuo fondiario, mutuo chirografario), come conseguenza delle reciproche concessioni.
16. Il § 4 prevede inoltre che “con la sottoscrizione della presente le parti hanno inteso raggiungere un accordo in merito alla quantificazione delle somme dovute dalla NI AL
SR (già alla ”. Da tale preliminare rilievo si nota come le Pt_2 Parte_2
parti abbiano intesto novare il loro rapporto e non meramente regolamentarlo con nuove previsioni e/o tempistiche. Quindi entrambe le parti avevano interesse a stabilire con certezza tale somma in contesa, sintomo di un animus novandi comune alle parti. In buona sostanza, la pagina 6 di 8 natura novativa della transazione emerge dalla circostanza che le parti non si sono limitate a porre fine alle controversie: se le parti avessero inteso raggiungere un accordo transattivo
“semplice”, cioè limitato alle sole pretese reciproche avanzate nelle cause pendenti, avrebbero previsto una clausola risolutiva del contratto in caso di inadempimento, con conseguente diritto della NC di agire per tutti gli importi dovuti in forza del conto corrente e dei mutui per effetto della reviviscenza dei precedenti rapporti.
17. Né il quadro così ricostruito muta per il fatto che vengono menzionati i titoli posseduti dalla NC. Il § 4) prevede “che il mancato rispetto degli accordi raggiunti darà diritto alla
di azionare i titoli in suo possesso ovvero ottenere Parte_2 ingiunzione sulla scorta del presente atto per gli importi scritti”. La NC aveva la possibilità di azionare i titoli in suo possesso, oppure ottenere un'ingiunzione sulla base della transazione, ma sempre fino alla concorrenza dell'importo pattuito in transazione (€
475.000,00). L'aver quindi previsto il diritto della NC di agire anche con un nuovo decreto ingiuntivo in forza della transazione “per gli importi scritti”, riferendosi espressamente alla scrittura stessa, certifica la volontà novativa sottesa all'accordo.
18. La stessa peraltro, nella presente causa aveva formulato domanda riconvenzionale Pt_3 limitata a € 57.500,00 ovvero alla differenza fra l'importo fissato in transazione e quanto medio tempore ricevuto da NI in esecuzione della stessa (475.000-417.500=57.500), confermando con il proprio comportamento, la natura novativa dell'accordo de quo.
19. In conclusione, è condivisibile la sentenza impugnata che ha ritenuto l'accordo del
12.2.2016 avente natura di transazione munita di efficacia “novativa” e pertanto l'appello va rigettato;
l'espressa intenzione da parte degli appellati di voler profittare del predetto accordo determina la sussistenza delle condizioni per l'avvenuta configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 1304 c.c. (cfr. Cass. n. 23418/2016, n. 13877/2020).
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Giorgio Ghirelli dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 1 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2096 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da già (c.f. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Chiesa (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo studio in Corso E. I D'Este n. 8 a Ferrara, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Ghirelli (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Gran C.F._4
Bretagna n. 5 a Occhiobello (RO), giusta procura in atti
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 645/2021 del 6.10.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.5.2024:
Appellante : Parte_1
“accertato e dichiarato che le parti, con la sottoscrizione della transazione, si sono limitate
pagina 1 di 8 ad apportare una modifica alle obbligazioni pecuniarie determinando un diverso importo solo nell'ipotesi di puntuale pagamento rateale e non hanno espresso alcuna volontà di dar vita ad un nuovo accordo, riformare la Sentenza appellata disponendo che il testo della transazione del 12/02/2016 non debba intendersi quale nova-zione delle obbligazioni pecuniarie maturate e condannando gli appellati fideiussori e al CP_2 CP_1 pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo Tribunale di Ferrara n. 110/2020
Ing., n. 280/2020 RG ovvero alla maggiore o minore somma dovesse risultare ad esito del presente giudizio.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati e non ammessi.
Si rifiuta il contradditorio su eventuali domande nuove formulate ex adverso.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Appellati , : CP_1 CP_2
“- IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'appello avversario confermando la impugnata sentenza del Tribunale di Ferrara.
- IN VIA SUBORDINATA e con riserva di gravame:
Determinare l'esatto ammontare del credito di nei confronti dei Parte_1 fideiussori, escludendo qualsiasi pretesa inerente il decreto ingiuntivo n.1553/14 del
Tribunale di Ferrara (proc n. 3892/14 R.G) e/o il credito da esso portato, per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta. - IN OGNI CASO: Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi legali del presente giudizio, disponendone, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., la distrazione a favore dell'avv. Giorgio Ghirelli, che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui otteneva dal Tribunale di Parte_2 Pt_3
Ferrara il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 110/2020 del 5.2.2020 con il quale veniva ingiunto ai sig. e , quali fideiussori CP_1 Controparte_2
della società PHONIX ITALIA s.p.a. (da qui anche NI o debitrice principale) il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 176.425,32, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 24.1.2020, quale somma dovuta per rate scadute del mutuo ipotecario n.
60030349 del 11.12.2002, concesso alla predetta società.
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e CP_1 CP_2
(da qui anche fideiussori) proponevano opposizione, con atto di citazione del
[...]
6.6.2020, esponendo:
- le fideiussioni omnibus erano nulle in quanto riproduttive dello schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003, per contrarietà alla c.d. Legge Antitrust (provvedimento n.
55/2005 di NC d'AL);
- il debito residuo del mutuo era errato e indeterminato per carente documentazione probatoria ed in particolare del piano di ammortamento con il numero di rate a partire dalla pagina 2 di 8 data di accensione del mutuo;
- con atto di citazione del 2.10.2013, la NI ed i fideiussori avevano convenuto in giudizio la innanzi al Tribunale di Ferrara chiedendo il ricalcolo dei saldi di conto Pt_3
corrente n. 19/5692/4 e del mutuo ipotecario n. 60030349 (RG. n. 3911/2013);
- a gennaio-febbraio 2016 la NI aveva sottoscritto una transazione con
[...]
a tacitazione di tutte le pretese di quest'ultima correlate ai rapporti Parte_2
bancari oggetto delle cause pendenti avanti al Tribunale di Ferrara, fra i quali vi era anche quella relativa al mutuo ipotecario n. 60030349;
- la transazione aveva carattere “novativo”, andando a sostituire i rapporti fra le parti, in quanto al punto 4) era prevista che ogni pretesa non poteva più essere avanzata dalla NC perché tacitata e novata dall'accordo;
- la transazione prevedeva il pagamento di € 475.000,00 in n. 38 rate mensili di €
12.500,00 (poi ridotti ad a € 6.000,00 su accordo);
- gli opponenti, ancorché non sottoscrittori della scrittura privata, intendevano avvalersi del predetto accordo transattivo ex art. 1304 c.c..
Gli opponenti concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_2
- nel 2013, la NI, i sig. e avevano convenuto in giudizio la CP_2 CP_1 Pt_3
avanti al Tribunale di Ferrara chiedendo il ricalcolo dei saldi del conto corrente n.
19/5692/4 acceso dalla NI e del mutuo ipotecario del 11.12.2002 (RG. n. 3911/2013);
- entrambi i rapporti erano garantiti dai sig. e con fideiussioni Parte_4 CP_1
omnibus del 04.01.2008, fino al limite di € 700.000,00;
- la NC si era costituita in giudizio ed in via riconvenzionale aveva chiesto il saldo a debito dei rapporti per € 440.496,51, (€ 126.226,16 per il conto corrente e € 314.270,35 per il mutuo ipotecario);
- la NC aveva ottenuto anche il decreto ingiuntivo n. 1553/2014 (RG. n. 3892/14) per un mutuo chirografario che era stato opposto con istaurazione della causa RG. n. 166/2015;
- allo scopo di chiudere tutte le cause pendenti, il 15.1.2016 la NI aveva formalizzato una proposta transattiva che veniva accettata dalla Pt_3
- detta transazione prevedeva il pagamento di € 475.000,00 (di cui € 314.270,35 per il mutuo fondiario, € 20.000,00 per il decreto ingiuntivo n. 1553/2014, € 140.729.65 per il conto corrente), con imputazione primaria a copertura del saldo del conto corrente e poi del mutuo ed infine del decreto ingiuntivo n. 1553/2014;
pagina 3 di 8 - la transazione aveva trovato adempimento solo parziale in quanto la debitrice principale non provvedeva al saldo nei termini e tempi pattuiti;
- le fideiussioni non erano nulle e comunque la nullità sarebbe stata solo parziale;
- il debito era determinato ed ammontava complessivamente ad € 593.925,32, di cui
NI aveva versato complessivamente € 417.500,00;
- la transazione non aveva carattere novativo;
- in ogni caso, la aveva un credito di € 57.500,00 pari alla differenza di quanto Pt_3
indicato in transazione (€ 475.000,00) e quanto versato da NI (€ 417.500,00).
La NC chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna in via riconvenzionale degli opponenti al pagamento di € 57.500,00.
3. Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 645/2021, ritenuto il carattere novativo della transazione, rigettava l'opposizione ed in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava gli opponenti al pagamento di € 57.500,00.
4. Avverso la predetta decisione il (succeduto Parte_1 [...]
seguito di fusione per incorporazione) ha proposto appello Parte_2
con un unico motivo.
5. Si sono costituiti in giudizio i sig. e CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 14.5.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, va dato atto che la sentenza è stata emessa nei confronti della
[...]
ma che questa, a seguito di atto di fusione del 14.7.2021, è Parte_2
stata incorporata nel Parte_1
8. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto che la transazione del 12.2.2016 fra la NI e Pt_2 Parte_2
- di cui gli appellati hanno dichiarato di avvalersi ex art. 1304 c.c. - abbia
[...]
carattere “novativo” rispetto alle obbligazioni pecuniarie maturate dalla debitrice principale.
A sostegno della censura, l'appellante ritiene che vi siano elementi di senso contrario alla natura novativa della transazione;
in particolare, il testo contrattuale sarebbe chiaro laddove prevede che in caso di inadempimento la NC avrebbe potuto “azionare i titoli in suo
pagina 4 di 8 possesso ovvero ottenere ingiunzione sulla scorta del presente atto per gli importi scritti”.
9. L'appello è infondato.
10. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (v. n. 32655/2021) è possibile distinguere tra una transazione “semplice” ed una transazione “novativa”: si ha la prima nell'ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, mentre si configura transazione “novativa” nell'ipotesi in cui il precedente rapporto viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Deve intendersi ad efficacia novativa nel caso in cui, in conformità ai criteri legali di interpretazione, l'accordo raggiunto dalle parti disciplini il nuovo rapporto negoziale, sì da escludere che la parte possa pretendere di riscuotere comunque l'intero, facendo rivivere i rapporti preesistenti. Di conseguenza va negato che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, costituisca in sé novazione e comporti l'estinzione dell'obbligazione originaria (v. Cass. n.
9690/2020, n. 7963/2020, n. 32655/2021) (1).
11. Il giudice di merito deve quindi accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo.
Nel fare tale operazione, va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola contrattuale possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà
(1) Per contro, la transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali (v. Cass. n. 6255/2023).
pagina 5 di 8 delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti.
12. La Corte, facendo applicazione di tali principi, ritiene che nella fattispecie sussistano gli elementi per qualificare l'accordo del 12.2.2016 come transazione “novativa”.
13. Innanzitutto, le parti non si sono limitate ad una sola ri-quantificazione della somma dovuta dalla NI, ma hanno inteso disciplinare ex novo compiutamente i loro rapporti a seguito delle reciproche contestazioni;
difatti, oltre alla rideterminazione del quantum, si prevede la cancellazione dei gravami a seguito di adempimento (§ 2) e “la cancellazione di ogni segnalazione a sofferenza avverrà solo con il pagamento dell'intero debito, mentre il pagamento delle singole rate avrà il solo effetto di ridurre in modo corrispondente
l'esposizione segnalata presso la Centrale Rischi in NC d'AL” (§ 3.2).
14. Che le parti intendessero accordarsi per tutti i rapporti intercorsi, emerge dal tenore letterale del § 1) ove si legge che la NI si obbligava a corrispondere la somma di €
475.000,00 “a tacitazione di ogni pretesa comunque correlata ai rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta oggetto delle cause nn. R.g. Parte_2
3282/2013 e 166/15 pendenti avanti al Tribunale di Ferrara”, così chiarendo il mutamento oggettivo del precedente rapporto con un altro rappresentato da reciproche – e nuove – concessioni da individuare, per la nella riduzione del credito iniziale (€ 593.925,32), la Pt_3
cancellazione dei gravami e di ogni segnalazione di sofferenza alla centrale Rischi;
da parte di
NI, vi era invece l'impegno a rinunciare alle contestazioni sull'an e sul quantum debeatur non solo oggetto del contenzioso pendente, ma anche alle azioni ed ai diritti di natura risarcitoria ovvero ripetitoria “comunque correlati o accessori ai rapporti stessi già intrattenuti presso la .” Parte_2
15. Dunque, le parti hanno inteso regolare ex novo ogni pretesa collegata ai loro rapporti, dandovi un nuovo assetto e non limitandosi ad una mera ri-quantificazione della dare-avere in base ai rapporti intercorsi (conto corrente, mutuo fondiario, mutuo chirografario), come conseguenza delle reciproche concessioni.
16. Il § 4 prevede inoltre che “con la sottoscrizione della presente le parti hanno inteso raggiungere un accordo in merito alla quantificazione delle somme dovute dalla NI AL
SR (già alla ”. Da tale preliminare rilievo si nota come le Pt_2 Parte_2
parti abbiano intesto novare il loro rapporto e non meramente regolamentarlo con nuove previsioni e/o tempistiche. Quindi entrambe le parti avevano interesse a stabilire con certezza tale somma in contesa, sintomo di un animus novandi comune alle parti. In buona sostanza, la pagina 6 di 8 natura novativa della transazione emerge dalla circostanza che le parti non si sono limitate a porre fine alle controversie: se le parti avessero inteso raggiungere un accordo transattivo
“semplice”, cioè limitato alle sole pretese reciproche avanzate nelle cause pendenti, avrebbero previsto una clausola risolutiva del contratto in caso di inadempimento, con conseguente diritto della NC di agire per tutti gli importi dovuti in forza del conto corrente e dei mutui per effetto della reviviscenza dei precedenti rapporti.
17. Né il quadro così ricostruito muta per il fatto che vengono menzionati i titoli posseduti dalla NC. Il § 4) prevede “che il mancato rispetto degli accordi raggiunti darà diritto alla
di azionare i titoli in suo possesso ovvero ottenere Parte_2 ingiunzione sulla scorta del presente atto per gli importi scritti”. La NC aveva la possibilità di azionare i titoli in suo possesso, oppure ottenere un'ingiunzione sulla base della transazione, ma sempre fino alla concorrenza dell'importo pattuito in transazione (€
475.000,00). L'aver quindi previsto il diritto della NC di agire anche con un nuovo decreto ingiuntivo in forza della transazione “per gli importi scritti”, riferendosi espressamente alla scrittura stessa, certifica la volontà novativa sottesa all'accordo.
18. La stessa peraltro, nella presente causa aveva formulato domanda riconvenzionale Pt_3 limitata a € 57.500,00 ovvero alla differenza fra l'importo fissato in transazione e quanto medio tempore ricevuto da NI in esecuzione della stessa (475.000-417.500=57.500), confermando con il proprio comportamento, la natura novativa dell'accordo de quo.
19. In conclusione, è condivisibile la sentenza impugnata che ha ritenuto l'accordo del
12.2.2016 avente natura di transazione munita di efficacia “novativa” e pertanto l'appello va rigettato;
l'espressa intenzione da parte degli appellati di voler profittare del predetto accordo determina la sussistenza delle condizioni per l'avvenuta configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 1304 c.c. (cfr. Cass. n. 23418/2016, n. 13877/2020).
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Giorgio Ghirelli dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 1 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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