Art. 16. Soppressione dei contributi 1. A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 16, lettere c ) , d ) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357 , come modificato dall' articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 .
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 16, primo comma, lettere c) , d) ed e), della legge n. 1357/1962 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari), cosi' come modificato dall' art. 2 della legge n. 949/1967 , e' il seguente:
"Art. 16. - Costituiscono le entrate dell'Ente:
(Omissis);
c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.
Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009 , sulla fecondazione artificale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256 , nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ;
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ;
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 ;
d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di L. 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di L. 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;
e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 500 su ogni certificato o attestazione professionale; (Omissis)".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 16, primo comma, lettere c) , d) ed e), della legge n. 1357/1962 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari), cosi' come modificato dall' art. 2 della legge n. 949/1967 , e' il seguente:
"Art. 16. - Costituiscono le entrate dell'Ente:
(Omissis);
c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.
Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009 , sulla fecondazione artificale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256 , nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ;
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ;
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 ;
d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di L. 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di L. 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente;
e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da L. 500 su ogni certificato o attestazione professionale; (Omissis)".