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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2024, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima sezione civile
R.G. 136/2024
Verbale di udienza
Oggi 17.10.2024 ad ore 12.15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante gli avv.ti Francescon e Sapeinza;
- Per l'appellata l'avv. Cristina Dalla Corte in sostituzione dell'avv. Paniz;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive memorie conclusionali.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.30
Alle ore 14.00 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 21 Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 136/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 26.1.24 al n. 136/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Parte_2
Giuseppe Sapienza e Mario Francescon, del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Vicenza, viale Sant'Agostino n.
134, come da procura allegata all'atto di impugnazione
- attore-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
pagina 2 di 21 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Busche di Cesiomaggiore
(BL), Via Nazionale n.59, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Maurizio
Paniz, del foro di Belluno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Belluno, Via Garibaldi n.78, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
-convenuta-
avente per oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.), rimessa al
Collegio in decisione nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE/IMPUGNANTE: 'Voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello,
in fase rescindente
1. accertare e dichiarare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico ex art.
829, comma 3, c.p.c. del lodo arbitrale rituale deliberato dal Collegio Arbitrale,
con sede in Venezia-Mestre, Via Antonio Lazzari n.5, costituito dal prof. avv.
Matteo De Poli, dall'avv. Alessandra Buzzavo e dall'avv. Gianni Solinas,
sottoscritto in data 26.06.2023, non notificato, che ha definito il procedimento
arbitrale instaurato dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e, nello Controparte_2
specifico, rilevandosi che l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata
dalla società nei confronti del sig. è contrario al CP_1 Parte_1
combinato disposto di cui agli artt. 2516 e 2521 c.c. e artt. 3 e 45 Costituzione;
2. accertare e dichiarare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico ex art.
829, comma 3, c.p.c. del lodo arbitrale rituale deliberato dal Collegio Arbitrale, pagina 3 di 21 con sede in Venezia-Mestre, Via Antonio Lazzari n.5, costituito dal prof. avv.
Matteo De Poli, dall'avv. Alessandra Buzzavo e dall'avv. Gianni Solinas,
sottoscritto in data 26.06.2023, non notificato, che ha definito il procedimento
arbitrale instaurato dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e, nello Controparte_2
specifico, rilevandosi che l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata
dalla società nei confronti del sig. è contrario alla CP_1 Parte_1
funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché dei
principi di integralità della riparazione e del principio di indifferenza;
in fase rescissoria
in via principale:
2. per l'effetto, ferma restando l'inammissibilità e/o la infondatezza della
domanda risarcitoria svolta dalla Controparte_2
ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto rimedio non
[...]
tipizzato dalle norme statutarie e regolamentari previste ed operanti nell'ipotesi
di conferimento difforme dai parametri pattiziamente stabiliti, accertata e
dichiarata la pacifica illegittimità della penale irrogata dalla CP_2
al sig. con la fattura n. 12/B del 24.09.2021, dichiararsi
[...] Parte_1
la Controparte_2
tenuta a pagare e/o restituire al sig. la somma di euro 10.024,34 Parte_1
pari all'importo indebitamente detratto dalla succitata fattura n. 12/B del
24.09.2021 a titolo di corrispettivo per il latte conferito nel mese di agosto 2021;
3. in subordine: ferma restando l'inammissibilità e/o la infondatezza della
domanda risarcitoria svolta dalla – Controparte_2 pagina 4 di 21 ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto rimedio non Controparte_2
tipizzato dalle norme statutarie e regolamentari previste ed operanti nell'ipotesi
di conferimento difforme dai parametri pattiziamente stabiliti, nella
denegatissima ipotesi di individuazione di una qualche responsabilità in merito
al conferimento di latte con carica batterica elevata da parte dell'attore in data
9.6.2021, accertarsi l'errata quantificazione della penalità disposta da
nei Controparte_2
confronti dell' e, conseguentemente, ridurre Controparte_3
la penalità stessa come determinata da
[...]
con comunicazione del 21.09.2021 e Controparte_2
fattura 12/B del 24.09.2021 alla minor somma di € 574,11 o a quella diversa,
che sarà ritenuta di diritto nel corso del giudizio;
4. in ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di causa – con la
maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione
all'interno dell'atto” ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 anche con
riferimento al procedimento arbitrale.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate
nel procedimento arbitrale.'
pagina 5 di 21 CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA/IMPUGNATA: ' voglia la Corte di
Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
avversarie disattesa, in via preliminare:
1) dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione avversaria ex artt. 347 e 348
c.p.c.;
2) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di
chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.;
3) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
829, co. 2, c.p.c.;
4) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile in relazione al
capo 1)
del lodo, per difetto di interesse in capo all'appellante;
5) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile non essendo
ravvisabile alcuna ragione di contrarietà all'ordine pubblico del lodo ai sensi
dell'art. 829, comma 3, c.p.c.;
nel merito:
1) rigettare, in quanto infondata ed indimostrata, ogni domanda ed eccezione
avversaria proposta in relazione alla fase rescissoria, in quanto indimostrata e
infondata, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in ogni statuizione del
lodo datato 26.6.2023 e pronunciato dal Collegio Arbitrale formato dal
Presidente prof. avv. Matteo De Poli e dagli avv.ti Alessandra Buzzavo e Gianni
Solinas;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria, nel
merito, accertato e pagina 6 di 21 dichiarato il grave inadempimento imputabile al sig. in relazione Parte_1
al conferimento di latte dal medesimo effettuato in data 9.6.2021 con carica
batterica > 200.000 ufc/ml, condannarlo al pagamento in favore di Parte_3
dell'importo di euro 10.024,43, a titolo di risarcimento per il danno e la
[...]
perdita economica causati alla convenuta, oltre ad interessi come statuiti nel
lodo;
- in ogni caso:
1) con vittoria delle spese processuali del presente giudizio (compresa
maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
2) in ipotesi di rigetto dell'impugnazione proposta, per
inammissibilità o per infondatezza, ravvisata la mala fede o colpa grave
dell'appellante da parte della Corte adita, condannare il medesimo, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. o, in subordine, ai
sensi del comma 3 della norma richiamata;
- in via istruttoria:
1) si richiamano atti e documenti depositati;
2) non risulta che l'appellante abbia depositato il fascicolo relativo al
procedimento arbitrale, contenente tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti, in
originale e bollati, depositati e pronunciati in tale sede: dovendo essere
applicate al presente giudizio le regole sull'appello, si ribadisce l'eccezione di
improcedibilità dell'impugnazione ex artt. 347 e 348 c.p.c.;
3) in subordine, si chiede sia ordinata a cura dell'appellante l'acquisizione ed il
deposito del fascicolo del procedimento arbitrale, in forma integrale;
pagina 7 di 21 4) si eccepisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie non ammesse
dal Collegio Arbitrale, rilevando che l'appellante non ha coltivato e non motiva
le ragioni a fondamento della loro rilevanza ed ammissibilità nella presente
sede.
-----
Ci si oppone all'ammissione di deduzioni o memorie avversarie contenute nelle
note autorizzate e, nel caso in cui siano acquisite, si chiede termine per replica.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modifiche
delle domande già formulate dall'appellante che dovessero essere proposte in
sede di precisazione delle conclusioni, di scritti conclusivi o all'udienza di
discussione.'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, impugnava Parte_1
il lodo arbitrale, reso in data 26 giugno 2023 dal collegio composto dall'avv.
Alessandra Buzzavo, dall'avv. Gianni Solinas e dall'avv. prof. Matteo De Poli,
con il quale era stato condannato a corrispondere a a titolo Parte_3
di risarcimento del danno, la somma di euro 10.024,43, oltre al rimborso di due terzi delle spese di lite.
Al fine di comprendere le ragioni della proposta impugnativa occorre ripercorrere i rapporti intercorsi tre le parti a seguito dei quali si è svolto il giudizio definito con il lodo arbitrale.
1.1 Il lodo veniva pronunciato in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 42 dello statuto di Controparte_2 pagina 8 di 21 , alla quale il ricorrente , titolare Controparte_2 Parte_1
dell'omonima azienda agricola e socio della società cooperativa, conferiva il latte dei capi di bestiame dallo stesso allevati.
In particolare, il ricorrente allegava che:
- in data 9 giugno 2021, il raccoglitore di Lattebusche, , si Parte_4
recava presso la sua azienda per la quotidiana raccolta del latte mediante autobotte;
- in quella occasione, l'incaricato di prelevava due campioni del CP_1
latte conferito, uno in cui veniva aggiunto un conservante, un altro nel quale il prodotto veniva lasciato allo stato naturale;
- il latte non presentava alcuna anomalia e veniva caricato nell'autobotte dal raccoglitore incaricato;
- nello stesso giorno veniva consegnato allo stabilimento ed egli riceveva un messaggio da un addetto di che lo informava che il valore delle CP_1
analisi aveva evidenziato il superamento dei parametri microbiologici consentiti
(=17.947.000 UFC/ml) e, dunque, il latte sarebbe stato bloccato;
- le analisi esterne sul campione di latte venivano svolte il giorno seguente, ossia il 10 giugno 2021, e dalle stesse emergeva un valore anomalo della resazurina e un PH pari a 5.45;
- riconduceva detta anomalia al latte prelevato presso la sua azienda CP_1
agricola;
- il prodotto veniva comunque lavorato, il 10 giugno 2021, secondo il processo produttivo del;
Parte_5
pagina 9 di 21 - in data 25 giugno si teneva un incontro presso i locali di , nel corso CP_1
del quale i rappresentanti della cooperativa confermavano al ricorrente l'eccesso di carica batterica riscontrato nelle analisi esterne sul campione del suo latte;
- la contestazione formale a mezzo PEC gli perveniva solo in data 26 agosto
2021 e in data 21 settembre 21 gli veniva comunicato che il minor ricavo di vendita del formaggio prodotto, a causa delle anomalie presenti nel latte conferito il 9 giugno 21, ammontava a complessivi euro 10.024,43;
- gli veniva altresì comunicato l'addebito di una penalità di pari importo nella fattura n.12/B del 24 settembre 21, relativa al latte conferito nel mese di agosto;
- nonostante le numerose trattative le parti non raggiungevano un accordo bonario sulla controversia insorta.
Di qui l'instaurazione della procedura arbitrale con la quale Parte_1
richiedeva l'accertamento dell'illegittimità della penale inflitta, tardivamente comunicata, con sua conseguente revoca, o, in subordine, una sua riduzione.
1.2 Si opponeva alle richieste del ricorrente rappresentando Parte_3
che:
- il ricorrente aveva aderito al sistema di autocontrollo e certificazione della
[...]
nell'anno 2003, dichiarando di avere i requisiti richiesti dal Parte_5
disciplinare e di rispettare le regole contenute nel Piano dei controlli CSQA DPC
001;
- lo stesso aveva superato le verifiche del CSQA e, con ciò, si era obbligato a riconoscere e rispettare il Disciplinare e il Piano;
pagina 10 di 21 - il latte conferito dal ricorrente in data 9 giugno 2021, una volta giunto presso lo stabilimento di , confluiva nel serbatoio S3 mescolandosi con il latte CP_1
di altri soggetti conferenti, per un totale di 240 litri di latte;
- dalle analisi interne era emerso che il latte conferito dal ricorrente presentava un PH di 5.45 e una carica batterica di oltre 17.947.000 UFC/ml;
- entrambi i dati erano di molto superiori ai limiti tecnici di raccolta del latte previsti da;
CP_1
- dell'esito del controllo il veniva immediatamente informato tramite Parte_1
sms;
- i dati delle analisi interne trovavano conferma anche nelle analisi del laboratorio esterno, eseguite il giorno successivo 10 giugno 21, mentre i campioni degli altri conferenti erano risultati nella norma;
- l'alternativa di eliminare tutto il latte del serbatoio S3 avrebbe comportato per un danno maggiore, per questo essa decideva di lavorarlo CP_1
comunque, anche se il prodotto non avrebbe potuto essere venduto come
[...]
; Parte_5
- dalla lavorazione di detto latte erano state ottenute cinquanta forme di formaggio a pasta dura per un peso complessivo di 1.885 kg;
- in data 25 giugno 2021 il ricorrente veniva convocato per la comunicazione degli esiti delle analisi e della lavorazione effettuata con il latte contaminato,
anticipandogli altresì che gli sarebbe stata imputata la perdita subita non appena fosse stata possibile una sua quantificazione;
- le cinquanta forme di formaggio a pasta dura venivano vendute a un grossista per il prezzo di euro 1,50 al kg per un totale di euro 2.887,50; pagina 11 di 21 - se con quel latte si fosse potuto produrre Parte_6
l'acquirente avrebbe pagato a euro 6,18 per kg, per un totale di euro CP_1
12.851,93;
- addebitava al una somma pari alla differenza tra quanto CP_1 Parte_1
avrebbe ricavato dalla vendita del Grana Padano DOP e quanto effettivamente ricavato dalla vendita del formaggio ricavato dal latte contaminato, ovvero euro
10.024,43;
- detto addebito veniva comunicato al a mezzo PEC in data 26 agosto Parte_1
2021 e in data 21 settembre 2021;
- quanto alla tardività della contestazione, il termine di 60 giorni iniziava a decorrere solo dal momento in cui era possibile calcolare l'ammontare della penalità e non dal giorno del conferimento del latte;
- in ogni caso, sussisteva un inadempimento grave e documentato del ricorrente che legittimava la convenuta a pretendere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1218 cc.
La convenuta chiedeva, quindi, che, previo accertamento della tempestività della contestazione, venisse accertata la legittimità della penale applicata, con conseguente rigetto delle pretese attoree. In subordine, domandava che venisse accertato il grave inadempimento del , con condanna dello stesso al Parte_1
risarcimento del danno ed eventuale compensazione dell'importo che risultasse dovuto dal alla cooperativa, a titolo di risarcimento del danno, e il Parte_1
corrispondente importo che risultasse dovuto da quest'ultima al per la Parte_1
denegata ipotesi di ritenuta illegittimità della penale.
pagina 12 di 21 1.3 Il Collegio arbitrale, istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, definiva il procedimento accogliendo la domanda di accertamento della illegittimità della penale applicata da a CP_1 [...]
con condanna della alla corresponsione in favore del Parte_1 CP_2
socio della somma di euro 10.024,43, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Gli arbitri accoglievano, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno promossa da , condannando CP_1 [...]
al pagamento in favore della cooperativa della somma di euro Parte_1
10.024,43, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. Disponevano,
infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della cooperativa nella misura di due terzi.
Il Collegio, accertata la tardività della contestazione operata da nei CP_1
confronti del ricorrente per l'addebito della penalità, avendola formalmente comunicata al socio solo in data 26 agosto 2021, ossia a distanza di 78 giorni dall'avvenuta infrazione (il 9 giugno 2021, giorno del conferimento del latte contaminato), in luogo dei 60 previsti dal Regolamento (titolo IV, nella parte dedicata alle Penalità, al punto 6), accoglieva il rilievo di illegittimità
dell'addebito eseguito da a carico del ricorrente nella fattura n.12/B CP_1
del 23 settembre 2021 per euro 10.024,43, con conseguente obbligo della cooperativa di restituire detto importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Al contempo, però, giudicava fondata la domanda riconvenzionale della resistente con la quale richiedeva la condanna del al risarcimento del Parte_1
danno per inadempimento. Infatti, nello statuto di al paragrafo 5, CP_1
art.10, rubricato 'obblighi del socio' risultava previsto il diritto della cooperativa pagina 13 di 21 di applicare la penale e di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Ritenuto
che avesse adeguatamente allegato e documentato l'inadempimento CP_1
del ricorrente, il danno subito e il nesso causale tra il primo e il secondo,
adoperandosi diligentemente per ridurre il danno, e che nulla il ricorrente avesse,
invece, contestato sul punto, il Collegio condannava il socio ricorrente al pagamento in favore della cooperativa della somma di euro 10.024,43 pari al lucro cessante subito da , dato dalla differenza tra quanto CP_1
quest'ultima avrebbe incassato dalla vendita di 1.885 kg di e Parte_5
quanto aveva effettivamente incassato dalla vendita di pari peso di formaggio a pasta dura di inferiore qualità.
Le spese della procedura venivano liquidate in ragione della maggiore soccombenza del e venivano poste per due terzi a carico di Parte_1
quest'ultimo e per un terzo compensate.
***
2. impugnava il lodo proponendo due distinti motivi di Parte_1
doglianza.
2.1 Con il primo motivo censura la decisione degli arbitri di riconoscere alla cooperativa un importo a titolo di risarcimento del danno, in quanto ritenuta in aperto contrasto con le disposizioni di ordine pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 2516 e 2521 cc in riferimento agli artt. 2 e 45 della
Costituzione.
Innanzitutto, la penalità era stata applicata al ricorrente tardivamente, per decisione arbitraria della resistente e in evidente contrasto con il principio della parità di trattamento tutelato dalla disciplina della società cooperativa, anche in pagina 14 di 21 misura eccedente rispetto a quella prevista dal Titolo III del Regolamento interno di , in ragione della quale doveva essere addebitata al ricorrente al CP_1
più una sanzione pari a complessivi 574,11 euro. Inoltre, deduceva l'impugnante,
in ipotesi di conferimento di latte difforme dai paramenti pattiziamente convenuti il contratto sociale attribuisce agli organi sociali della cooperativa esclusivamente il potere di irrogare le penalità ivi stabilite, tra le quali non vi è la facoltà della stessa di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato. Detta decisione si poneva, quindi, in contrasto con il principio di parità
di trattamento nell'esecuzione del rapporto mutualistico avente fondamento costituzionale nei principi di solidarietà e democraticità, nonché con la natura di obbligazione sociale (e non di prestazione corrispettiva) dell'obbligo di conferimento, disciplinata unicamente dal patto sociale.
2.2 Con il secondo motivo lamentava, invece, la contrarietà del lodo arbitrale alla funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché ai principi di integralità della riparazione. Difatti, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il socio conferente non è titolare di alcun diritto di ricevere dalla società cooperativa di trasformazione un prezzo e/o un corrispettivo in ragione dell'adempimento dell'obbligazione sociale di conferimento dei beni e/o servizi,
ma è esclusivamente titolare di una aspettativa di ricevere dalla stessa e pro quota una parte del profitto generato dalla vendita dei prodotti trasformati, ove esistente. Ne deriva che nella pendenza e vigenza del rapporto mutualistico,
laddove il socio si renda meramente inadempiente in ordine alla qualità, e non già alla quantità, di latte (ovvero di altro bene) oggetto dell'obbligazione sociale su di esso gravante, l'astratta ammissibilità di esperire, come nel caso di specie, pagina 15 di 21 l'azione risarcitoria di cui all'art. 1218 c.c. determinerebbe una lesione della funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché la compressione dei principi di integralità della riparazione e del principio di indifferenza.
Ed invero, in tali ipotesi, il socio conferente risulterebbe esposto a subire una duplicazione risarcitoria, con parallela illegittima locupletazione in favore della società cooperativa, essendo da un lato, tenuto a risarcire integralmente il danno di natura patrimoniale (lucro cessante) dipendente dal proprio inadempimento
(identificabile nel caso di specie nel minor prezzo di vendita realizzato dalla società cooperativa), dall'altro lato, atteso che dalla rivestita qualità di socio discenderebbe un mero diritto pretensivo limitato alla partecipazione al profitto tratto dalla società cooperativa dalla vendita del prodotto, il socio, subirebbe, pro
quota, la diminuzione della remunerazione ad esso spettante in misura pari,
sempre, al minor profitto ricavato dalla società cooperativa dalla vendita del prodotto trasformato.
Si costituiva Controparte_2
, sollecitando il rigetto del gravame e l'integrale conferma del Lodo
[...]
arbitrale impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, la Corte di Appello pronunciava la presente sentenza.
***
pagina 16 di 21 3. Va preliminarmente dato atto che la clausola arbitrale è contenuta nello
Statuto di approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il CP_1
29.11.2008 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della riforma del
Libro IV, Titolo III, Capo V del Codice di Procedura Civile. Pertanto, non essendo prevista l'impugnazione per la violazione delle regole di diritto, il lodo può essere contestato solo per nei casi di nullità indicati dall'art. 829 c.p.c.
*****
4.1 Il primo motivo d'impugnazione è privo di pregio.
Occorre preliminarmente osservare come l'odierno impugnante, in sede di procedura arbitrale, non abbia mai sollevato eccezioni e/o contestazioni in relazione alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata dalla società
cooperativa. Le deduzioni svolte in ordine alla contrarietà della pretesa risarcitoria di al disposto degli art. 2516 e 2521 cc o alla funzione CP_1
compensativo-riparativa risultano proposte per la prima volta in questa sede.
Ciò posto, si osserva comunque che la violazione del principio di parità di trattamento dei soci presuppone la comparazione tra due situazioni similari e/o identiche che abbiano sortito un trattamento diversificato, rimanendo altrimenti la violazione meramente astratta ed ipotetica e non configurabile. L'impugnante,
tuttavia, non ha allegato né tanto meno provato che in situazioni analoghe alla sua la cooperativa abbia adottato un contegno diverso, applicando, per esempio,
unicamente una penale, eventualmente diversamente quantificata, e/o escludendo la richiesta di risarcimento del danno.
pagina 17 di 21 Ne deriva che nella statuizione degli arbitri non risulta ravvisabile alcuna violazione delle norme di ordine pubblico poste a tutela del principio di parità di trattamento dei soci nella vigenza del rapporto mutualistico, dal momento che:
- il Collegio arbitrale ha riconosciuto a una facoltà (richiedere il CP_1
risarcimento del danno), che come si andrà a dire è espressamente prevista dalle norme statutarie e dal regolamento interno della società cooperativa, cui il socio ha aderito;
- manca un termine di comparazione, quale presupposto imprescindibile della violazione invocata.
Le doglianze dell'impugnante, a ben guardare, ineriscono non tanto alla violazione del principio di parità di trattamento, ma a un'erronea applicazione delle clausole statutarie che impedirebbero il sorgere del diritto al risarcimento del danno. Vengono, pertanto, in rilievo le norme di cui agli art. 1362 e ss.
sull'interpretazione del contratto. Siffatta contestazione non è consentita in quanto, come detto sopra, le mere violazioni di legge (quali quelle sull'interpretazione dello Statuto) non sono deducibili quali motivi di nullità del lodo (v. art. 829, 3° co., c.p.c.).
E', pertanto, superfluo rimarcare che, diversamente da quanto sostenuto dal la facoltà della cooperativa di richiedere anche il risarcimento Parte_1
dell'ulteriore danno risulta proprio dal contratto sociale, essendo la stessa contemplata sia nell'art 10 dello Statuto, rubricato 'Obblighi del socio', il quale prevede che 'Il mancato o parziale conferimento, quando non ricorra il caso di
forza maggiore, pone il socio nell'obbligo di pagare entro 90 (novanta) giorni
dalla data di approvazione del bilancio, una penalità stabilita dal consiglio di pagina 18 di 21 amministrazione sulla base delle spese generali relative all'anno sociale in
corso e di quanto eventualmente previsto dal regolamento. Tali penalità non
escludono peraltro l'obbligo per il socio di continuare nel con-ferimento
secondo gli impegni assunto e di risarcire il danno causato', sia dal Titolo IV
intitolato 'Delle penalità' del Regolamento interno di al comma 3a) CP_1
che dispone che 'Non è consentita la consegna del latte modificato nelle sue
componenti igienico sanitarie (trattamento termico, filtrazione, spinta,
centrifugazione etc..) La consegna di latte modificato sarà sanzionata con una
penalità di euro 20 per ogni litro di latte conferito nel giorno in cui si è
commessa l'infrazione. Nei casi più gravi al Consiglio di Amministrazione è
riservata inoltre la facoltà applicare quanto previsto all'art. 19 dello statuto
sociale (esclusione), fatto salvo il risarcimento per i danni subiti.'
4.2 La seconda doglianza non è ammissibile, poiché si risolve nell'asserzione d'inapplicabilità dell'art. 1218 c.c., ossia nella denuncia di un errore di diritto che attiene al merito della controversia, il quale, ai sensi dell'art. 829, 3° co.,
c.p.c., non può essere fatto valere quale motivo di impugnazione in difetto di previsione delle parti (previsione assente nella clausola arbitrale contenuta nello statuto della cooperativa).
In ogni caso non ha subito alcuna ingiusta duplicazione risarcitoria. Parte_1
Infatti:
- la penale è stata dichiarata illegittima, e non è stata, dunque, applicata;
- non è stato allegato né dimostrato che l'impugnante abbia patito una riduzione della remunerazione ad esso spettante a titolo di partecipazione ai profitti della cooperativa a causa dell'infrazione di cui si discute;
pagina 19 di 21 - per il latte conferito il socio veniva mensilmente pagato, come risulta dal regolamento (cfr Titolo III) e dalle allegazioni del ricorrente (l'addebito della penalità veniva effettuato sulla fattura 12/B del 24 settembre 2021, relativa al latte conferito nel mese di agosto cfr pag.3 dell'atto di attivazione della procedura arbitrale in doc.6A di parte impugnante), a prescindere dall'eventuale remunerazione del proprio conferimento.
Il dunque, è stato unicamente chiamato a risarcire il danno causato, Parte_1
senza alcuna duplicazione e senza che risulti possibile ravvisare un ingiustificato arricchimento della cooperativa, nei termini descritti in atti dall'impugnante.
Ne deriva che anche in questo caso la violazione invocata rimane meramente astratta e non configurabile in concreto nel caso di specie, con sua conseguente inconferenza.
E' appena il caso di precisare, ad ulteriore conferma dell'infondatezza degli assunti dell'attore, che laddove il avesse indebitamente decurtato la CP_4
remunerazione a lui mensilmente corrisposta il diritto ad essere risarcito per il danno subito non sarebbe venuto meno e sarebbe stato al più Parte_1
legittimato ad eccepire la compensazione o a richiedere in via riconvenzionale l'eventuale maggior importo a tale titolo spettante: eccezioni e domande che non ha formulato.
***
5. Il rigetto dei motivi di impugnazione determina la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201,01 ed euro 26.000,00, (tranne che per la fase pagina 20 di 21 decisionale per la quale, esaurendosi nella sola discussione orale, si ritiene di applicare i minimi) e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1
nei confronti di avverso il Controparte_5
lodo arbitrale pronunciato in Venezia-Mestre in data 26.6.23, la rigetta e:
- condanna a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1
euro 3.011,00 per compensi oltre a IVA, CPA come per legge e spese generali al
15%,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17.10.2024
Il Consigliere Estensore
dott. Luca Marani
Il Presidente
dott. Alessandro Rizzieri
pagina 21 di 21
Prima sezione civile
R.G. 136/2024
Verbale di udienza
Oggi 17.10.2024 ad ore 12.15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
Sono comparsi:
- Per l'appellante gli avv.ti Francescon e Sapeinza;
- Per l'appellata l'avv. Cristina Dalla Corte in sostituzione dell'avv. Paniz;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi alle rispettive memorie conclusionali.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12.30
Alle ore 14.00 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 21 Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 136/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 26.1.24 al n. 136/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. , titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Parte_2
Giuseppe Sapienza e Mario Francescon, del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Vicenza, viale Sant'Agostino n.
134, come da procura allegata all'atto di impugnazione
- attore-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1
pagina 2 di 21 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Busche di Cesiomaggiore
(BL), Via Nazionale n.59, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Maurizio
Paniz, del foro di Belluno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Belluno, Via Garibaldi n.78, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio
-convenuta-
avente per oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.), rimessa al
Collegio in decisione nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTORE/IMPUGNANTE: 'Voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello,
in fase rescindente
1. accertare e dichiarare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico ex art.
829, comma 3, c.p.c. del lodo arbitrale rituale deliberato dal Collegio Arbitrale,
con sede in Venezia-Mestre, Via Antonio Lazzari n.5, costituito dal prof. avv.
Matteo De Poli, dall'avv. Alessandra Buzzavo e dall'avv. Gianni Solinas,
sottoscritto in data 26.06.2023, non notificato, che ha definito il procedimento
arbitrale instaurato dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e, nello Controparte_2
specifico, rilevandosi che l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata
dalla società nei confronti del sig. è contrario al CP_1 Parte_1
combinato disposto di cui agli artt. 2516 e 2521 c.c. e artt. 3 e 45 Costituzione;
2. accertare e dichiarare la nullità per contrarietà all'ordine pubblico ex art.
829, comma 3, c.p.c. del lodo arbitrale rituale deliberato dal Collegio Arbitrale, pagina 3 di 21 con sede in Venezia-Mestre, Via Antonio Lazzari n.5, costituito dal prof. avv.
Matteo De Poli, dall'avv. Alessandra Buzzavo e dall'avv. Gianni Solinas,
sottoscritto in data 26.06.2023, non notificato, che ha definito il procedimento
arbitrale instaurato dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e, nello Controparte_2
specifico, rilevandosi che l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata
dalla società nei confronti del sig. è contrario alla CP_1 Parte_1
funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché dei
principi di integralità della riparazione e del principio di indifferenza;
in fase rescissoria
in via principale:
2. per l'effetto, ferma restando l'inammissibilità e/o la infondatezza della
domanda risarcitoria svolta dalla Controparte_2
ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto rimedio non
[...]
tipizzato dalle norme statutarie e regolamentari previste ed operanti nell'ipotesi
di conferimento difforme dai parametri pattiziamente stabiliti, accertata e
dichiarata la pacifica illegittimità della penale irrogata dalla CP_2
al sig. con la fattura n. 12/B del 24.09.2021, dichiararsi
[...] Parte_1
la Controparte_2
tenuta a pagare e/o restituire al sig. la somma di euro 10.024,34 Parte_1
pari all'importo indebitamente detratto dalla succitata fattura n. 12/B del
24.09.2021 a titolo di corrispettivo per il latte conferito nel mese di agosto 2021;
3. in subordine: ferma restando l'inammissibilità e/o la infondatezza della
domanda risarcitoria svolta dalla – Controparte_2 pagina 4 di 21 ai sensi dell'art. 1218 c.c. in quanto rimedio non Controparte_2
tipizzato dalle norme statutarie e regolamentari previste ed operanti nell'ipotesi
di conferimento difforme dai parametri pattiziamente stabiliti, nella
denegatissima ipotesi di individuazione di una qualche responsabilità in merito
al conferimento di latte con carica batterica elevata da parte dell'attore in data
9.6.2021, accertarsi l'errata quantificazione della penalità disposta da
nei Controparte_2
confronti dell' e, conseguentemente, ridurre Controparte_3
la penalità stessa come determinata da
[...]
con comunicazione del 21.09.2021 e Controparte_2
fattura 12/B del 24.09.2021 alla minor somma di € 574,11 o a quella diversa,
che sarà ritenuta di diritto nel corso del giudizio;
4. in ogni caso: Con vittoria di competenze e spese di causa – con la
maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione
all'interno dell'atto” ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 anche con
riferimento al procedimento arbitrale.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate
nel procedimento arbitrale.'
pagina 5 di 21 CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA/IMPUGNATA: ' voglia la Corte di
Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
avversarie disattesa, in via preliminare:
1) dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione avversaria ex artt. 347 e 348
c.p.c.;
2) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di
chiarezza, sinteticità e specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.;
3) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile ai sensi dell'art.
829, co. 2, c.p.c.;
4) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile in relazione al
capo 1)
del lodo, per difetto di interesse in capo all'appellante;
5) rigettare l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile non essendo
ravvisabile alcuna ragione di contrarietà all'ordine pubblico del lodo ai sensi
dell'art. 829, comma 3, c.p.c.;
nel merito:
1) rigettare, in quanto infondata ed indimostrata, ogni domanda ed eccezione
avversaria proposta in relazione alla fase rescissoria, in quanto indimostrata e
infondata, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in ogni statuizione del
lodo datato 26.6.2023 e pronunciato dal Collegio Arbitrale formato dal
Presidente prof. avv. Matteo De Poli e dagli avv.ti Alessandra Buzzavo e Gianni
Solinas;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria, nel
merito, accertato e pagina 6 di 21 dichiarato il grave inadempimento imputabile al sig. in relazione Parte_1
al conferimento di latte dal medesimo effettuato in data 9.6.2021 con carica
batterica > 200.000 ufc/ml, condannarlo al pagamento in favore di Parte_3
dell'importo di euro 10.024,43, a titolo di risarcimento per il danno e la
[...]
perdita economica causati alla convenuta, oltre ad interessi come statuiti nel
lodo;
- in ogni caso:
1) con vittoria delle spese processuali del presente giudizio (compresa
maggiorazione ex art. 4, co. 2, DM 55/2014), oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge;
2) in ipotesi di rigetto dell'impugnazione proposta, per
inammissibilità o per infondatezza, ravvisata la mala fede o colpa grave
dell'appellante da parte della Corte adita, condannare il medesimo, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. o, in subordine, ai
sensi del comma 3 della norma richiamata;
- in via istruttoria:
1) si richiamano atti e documenti depositati;
2) non risulta che l'appellante abbia depositato il fascicolo relativo al
procedimento arbitrale, contenente tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti, in
originale e bollati, depositati e pronunciati in tale sede: dovendo essere
applicate al presente giudizio le regole sull'appello, si ribadisce l'eccezione di
improcedibilità dell'impugnazione ex artt. 347 e 348 c.p.c.;
3) in subordine, si chiede sia ordinata a cura dell'appellante l'acquisizione ed il
deposito del fascicolo del procedimento arbitrale, in forma integrale;
pagina 7 di 21 4) si eccepisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie non ammesse
dal Collegio Arbitrale, rilevando che l'appellante non ha coltivato e non motiva
le ragioni a fondamento della loro rilevanza ed ammissibilità nella presente
sede.
-----
Ci si oppone all'ammissione di deduzioni o memorie avversarie contenute nelle
note autorizzate e, nel caso in cui siano acquisite, si chiede termine per replica.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modifiche
delle domande già formulate dall'appellante che dovessero essere proposte in
sede di precisazione delle conclusioni, di scritti conclusivi o all'udienza di
discussione.'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 2024, impugnava Parte_1
il lodo arbitrale, reso in data 26 giugno 2023 dal collegio composto dall'avv.
Alessandra Buzzavo, dall'avv. Gianni Solinas e dall'avv. prof. Matteo De Poli,
con il quale era stato condannato a corrispondere a a titolo Parte_3
di risarcimento del danno, la somma di euro 10.024,43, oltre al rimborso di due terzi delle spese di lite.
Al fine di comprendere le ragioni della proposta impugnativa occorre ripercorrere i rapporti intercorsi tre le parti a seguito dei quali si è svolto il giudizio definito con il lodo arbitrale.
1.1 Il lodo veniva pronunciato in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 42 dello statuto di Controparte_2 pagina 8 di 21 , alla quale il ricorrente , titolare Controparte_2 Parte_1
dell'omonima azienda agricola e socio della società cooperativa, conferiva il latte dei capi di bestiame dallo stesso allevati.
In particolare, il ricorrente allegava che:
- in data 9 giugno 2021, il raccoglitore di Lattebusche, , si Parte_4
recava presso la sua azienda per la quotidiana raccolta del latte mediante autobotte;
- in quella occasione, l'incaricato di prelevava due campioni del CP_1
latte conferito, uno in cui veniva aggiunto un conservante, un altro nel quale il prodotto veniva lasciato allo stato naturale;
- il latte non presentava alcuna anomalia e veniva caricato nell'autobotte dal raccoglitore incaricato;
- nello stesso giorno veniva consegnato allo stabilimento ed egli riceveva un messaggio da un addetto di che lo informava che il valore delle CP_1
analisi aveva evidenziato il superamento dei parametri microbiologici consentiti
(=17.947.000 UFC/ml) e, dunque, il latte sarebbe stato bloccato;
- le analisi esterne sul campione di latte venivano svolte il giorno seguente, ossia il 10 giugno 2021, e dalle stesse emergeva un valore anomalo della resazurina e un PH pari a 5.45;
- riconduceva detta anomalia al latte prelevato presso la sua azienda CP_1
agricola;
- il prodotto veniva comunque lavorato, il 10 giugno 2021, secondo il processo produttivo del;
Parte_5
pagina 9 di 21 - in data 25 giugno si teneva un incontro presso i locali di , nel corso CP_1
del quale i rappresentanti della cooperativa confermavano al ricorrente l'eccesso di carica batterica riscontrato nelle analisi esterne sul campione del suo latte;
- la contestazione formale a mezzo PEC gli perveniva solo in data 26 agosto
2021 e in data 21 settembre 21 gli veniva comunicato che il minor ricavo di vendita del formaggio prodotto, a causa delle anomalie presenti nel latte conferito il 9 giugno 21, ammontava a complessivi euro 10.024,43;
- gli veniva altresì comunicato l'addebito di una penalità di pari importo nella fattura n.12/B del 24 settembre 21, relativa al latte conferito nel mese di agosto;
- nonostante le numerose trattative le parti non raggiungevano un accordo bonario sulla controversia insorta.
Di qui l'instaurazione della procedura arbitrale con la quale Parte_1
richiedeva l'accertamento dell'illegittimità della penale inflitta, tardivamente comunicata, con sua conseguente revoca, o, in subordine, una sua riduzione.
1.2 Si opponeva alle richieste del ricorrente rappresentando Parte_3
che:
- il ricorrente aveva aderito al sistema di autocontrollo e certificazione della
[...]
nell'anno 2003, dichiarando di avere i requisiti richiesti dal Parte_5
disciplinare e di rispettare le regole contenute nel Piano dei controlli CSQA DPC
001;
- lo stesso aveva superato le verifiche del CSQA e, con ciò, si era obbligato a riconoscere e rispettare il Disciplinare e il Piano;
pagina 10 di 21 - il latte conferito dal ricorrente in data 9 giugno 2021, una volta giunto presso lo stabilimento di , confluiva nel serbatoio S3 mescolandosi con il latte CP_1
di altri soggetti conferenti, per un totale di 240 litri di latte;
- dalle analisi interne era emerso che il latte conferito dal ricorrente presentava un PH di 5.45 e una carica batterica di oltre 17.947.000 UFC/ml;
- entrambi i dati erano di molto superiori ai limiti tecnici di raccolta del latte previsti da;
CP_1
- dell'esito del controllo il veniva immediatamente informato tramite Parte_1
sms;
- i dati delle analisi interne trovavano conferma anche nelle analisi del laboratorio esterno, eseguite il giorno successivo 10 giugno 21, mentre i campioni degli altri conferenti erano risultati nella norma;
- l'alternativa di eliminare tutto il latte del serbatoio S3 avrebbe comportato per un danno maggiore, per questo essa decideva di lavorarlo CP_1
comunque, anche se il prodotto non avrebbe potuto essere venduto come
[...]
; Parte_5
- dalla lavorazione di detto latte erano state ottenute cinquanta forme di formaggio a pasta dura per un peso complessivo di 1.885 kg;
- in data 25 giugno 2021 il ricorrente veniva convocato per la comunicazione degli esiti delle analisi e della lavorazione effettuata con il latte contaminato,
anticipandogli altresì che gli sarebbe stata imputata la perdita subita non appena fosse stata possibile una sua quantificazione;
- le cinquanta forme di formaggio a pasta dura venivano vendute a un grossista per il prezzo di euro 1,50 al kg per un totale di euro 2.887,50; pagina 11 di 21 - se con quel latte si fosse potuto produrre Parte_6
l'acquirente avrebbe pagato a euro 6,18 per kg, per un totale di euro CP_1
12.851,93;
- addebitava al una somma pari alla differenza tra quanto CP_1 Parte_1
avrebbe ricavato dalla vendita del Grana Padano DOP e quanto effettivamente ricavato dalla vendita del formaggio ricavato dal latte contaminato, ovvero euro
10.024,43;
- detto addebito veniva comunicato al a mezzo PEC in data 26 agosto Parte_1
2021 e in data 21 settembre 2021;
- quanto alla tardività della contestazione, il termine di 60 giorni iniziava a decorrere solo dal momento in cui era possibile calcolare l'ammontare della penalità e non dal giorno del conferimento del latte;
- in ogni caso, sussisteva un inadempimento grave e documentato del ricorrente che legittimava la convenuta a pretendere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.1218 cc.
La convenuta chiedeva, quindi, che, previo accertamento della tempestività della contestazione, venisse accertata la legittimità della penale applicata, con conseguente rigetto delle pretese attoree. In subordine, domandava che venisse accertato il grave inadempimento del , con condanna dello stesso al Parte_1
risarcimento del danno ed eventuale compensazione dell'importo che risultasse dovuto dal alla cooperativa, a titolo di risarcimento del danno, e il Parte_1
corrispondente importo che risultasse dovuto da quest'ultima al per la Parte_1
denegata ipotesi di ritenuta illegittimità della penale.
pagina 12 di 21 1.3 Il Collegio arbitrale, istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, definiva il procedimento accogliendo la domanda di accertamento della illegittimità della penale applicata da a CP_1 [...]
con condanna della alla corresponsione in favore del Parte_1 CP_2
socio della somma di euro 10.024,43, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. Gli arbitri accoglievano, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno promossa da , condannando CP_1 [...]
al pagamento in favore della cooperativa della somma di euro Parte_1
10.024,43, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. Disponevano,
infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della cooperativa nella misura di due terzi.
Il Collegio, accertata la tardività della contestazione operata da nei CP_1
confronti del ricorrente per l'addebito della penalità, avendola formalmente comunicata al socio solo in data 26 agosto 2021, ossia a distanza di 78 giorni dall'avvenuta infrazione (il 9 giugno 2021, giorno del conferimento del latte contaminato), in luogo dei 60 previsti dal Regolamento (titolo IV, nella parte dedicata alle Penalità, al punto 6), accoglieva il rilievo di illegittimità
dell'addebito eseguito da a carico del ricorrente nella fattura n.12/B CP_1
del 23 settembre 2021 per euro 10.024,43, con conseguente obbligo della cooperativa di restituire detto importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Al contempo, però, giudicava fondata la domanda riconvenzionale della resistente con la quale richiedeva la condanna del al risarcimento del Parte_1
danno per inadempimento. Infatti, nello statuto di al paragrafo 5, CP_1
art.10, rubricato 'obblighi del socio' risultava previsto il diritto della cooperativa pagina 13 di 21 di applicare la penale e di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Ritenuto
che avesse adeguatamente allegato e documentato l'inadempimento CP_1
del ricorrente, il danno subito e il nesso causale tra il primo e il secondo,
adoperandosi diligentemente per ridurre il danno, e che nulla il ricorrente avesse,
invece, contestato sul punto, il Collegio condannava il socio ricorrente al pagamento in favore della cooperativa della somma di euro 10.024,43 pari al lucro cessante subito da , dato dalla differenza tra quanto CP_1
quest'ultima avrebbe incassato dalla vendita di 1.885 kg di e Parte_5
quanto aveva effettivamente incassato dalla vendita di pari peso di formaggio a pasta dura di inferiore qualità.
Le spese della procedura venivano liquidate in ragione della maggiore soccombenza del e venivano poste per due terzi a carico di Parte_1
quest'ultimo e per un terzo compensate.
***
2. impugnava il lodo proponendo due distinti motivi di Parte_1
doglianza.
2.1 Con il primo motivo censura la decisione degli arbitri di riconoscere alla cooperativa un importo a titolo di risarcimento del danno, in quanto ritenuta in aperto contrasto con le disposizioni di ordine pubblico di cui al combinato disposto degli artt. 2516 e 2521 cc in riferimento agli artt. 2 e 45 della
Costituzione.
Innanzitutto, la penalità era stata applicata al ricorrente tardivamente, per decisione arbitraria della resistente e in evidente contrasto con il principio della parità di trattamento tutelato dalla disciplina della società cooperativa, anche in pagina 14 di 21 misura eccedente rispetto a quella prevista dal Titolo III del Regolamento interno di , in ragione della quale doveva essere addebitata al ricorrente al CP_1
più una sanzione pari a complessivi 574,11 euro. Inoltre, deduceva l'impugnante,
in ipotesi di conferimento di latte difforme dai paramenti pattiziamente convenuti il contratto sociale attribuisce agli organi sociali della cooperativa esclusivamente il potere di irrogare le penalità ivi stabilite, tra le quali non vi è la facoltà della stessa di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato. Detta decisione si poneva, quindi, in contrasto con il principio di parità
di trattamento nell'esecuzione del rapporto mutualistico avente fondamento costituzionale nei principi di solidarietà e democraticità, nonché con la natura di obbligazione sociale (e non di prestazione corrispettiva) dell'obbligo di conferimento, disciplinata unicamente dal patto sociale.
2.2 Con il secondo motivo lamentava, invece, la contrarietà del lodo arbitrale alla funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché ai principi di integralità della riparazione. Difatti, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il socio conferente non è titolare di alcun diritto di ricevere dalla società cooperativa di trasformazione un prezzo e/o un corrispettivo in ragione dell'adempimento dell'obbligazione sociale di conferimento dei beni e/o servizi,
ma è esclusivamente titolare di una aspettativa di ricevere dalla stessa e pro quota una parte del profitto generato dalla vendita dei prodotti trasformati, ove esistente. Ne deriva che nella pendenza e vigenza del rapporto mutualistico,
laddove il socio si renda meramente inadempiente in ordine alla qualità, e non già alla quantità, di latte (ovvero di altro bene) oggetto dell'obbligazione sociale su di esso gravante, l'astratta ammissibilità di esperire, come nel caso di specie, pagina 15 di 21 l'azione risarcitoria di cui all'art. 1218 c.c. determinerebbe una lesione della funzione compensativo-riparativa del risarcimento del danno, nonché la compressione dei principi di integralità della riparazione e del principio di indifferenza.
Ed invero, in tali ipotesi, il socio conferente risulterebbe esposto a subire una duplicazione risarcitoria, con parallela illegittima locupletazione in favore della società cooperativa, essendo da un lato, tenuto a risarcire integralmente il danno di natura patrimoniale (lucro cessante) dipendente dal proprio inadempimento
(identificabile nel caso di specie nel minor prezzo di vendita realizzato dalla società cooperativa), dall'altro lato, atteso che dalla rivestita qualità di socio discenderebbe un mero diritto pretensivo limitato alla partecipazione al profitto tratto dalla società cooperativa dalla vendita del prodotto, il socio, subirebbe, pro
quota, la diminuzione della remunerazione ad esso spettante in misura pari,
sempre, al minor profitto ricavato dalla società cooperativa dalla vendita del prodotto trasformato.
Si costituiva Controparte_2
, sollecitando il rigetto del gravame e l'integrale conferma del Lodo
[...]
arbitrale impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte, all'udienza odierna le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, la Corte di Appello pronunciava la presente sentenza.
***
pagina 16 di 21 3. Va preliminarmente dato atto che la clausola arbitrale è contenuta nello
Statuto di approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il CP_1
29.11.2008 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della riforma del
Libro IV, Titolo III, Capo V del Codice di Procedura Civile. Pertanto, non essendo prevista l'impugnazione per la violazione delle regole di diritto, il lodo può essere contestato solo per nei casi di nullità indicati dall'art. 829 c.p.c.
*****
4.1 Il primo motivo d'impugnazione è privo di pregio.
Occorre preliminarmente osservare come l'odierno impugnante, in sede di procedura arbitrale, non abbia mai sollevato eccezioni e/o contestazioni in relazione alla domanda risarcitoria formulata in via subordinata dalla società
cooperativa. Le deduzioni svolte in ordine alla contrarietà della pretesa risarcitoria di al disposto degli art. 2516 e 2521 cc o alla funzione CP_1
compensativo-riparativa risultano proposte per la prima volta in questa sede.
Ciò posto, si osserva comunque che la violazione del principio di parità di trattamento dei soci presuppone la comparazione tra due situazioni similari e/o identiche che abbiano sortito un trattamento diversificato, rimanendo altrimenti la violazione meramente astratta ed ipotetica e non configurabile. L'impugnante,
tuttavia, non ha allegato né tanto meno provato che in situazioni analoghe alla sua la cooperativa abbia adottato un contegno diverso, applicando, per esempio,
unicamente una penale, eventualmente diversamente quantificata, e/o escludendo la richiesta di risarcimento del danno.
pagina 17 di 21 Ne deriva che nella statuizione degli arbitri non risulta ravvisabile alcuna violazione delle norme di ordine pubblico poste a tutela del principio di parità di trattamento dei soci nella vigenza del rapporto mutualistico, dal momento che:
- il Collegio arbitrale ha riconosciuto a una facoltà (richiedere il CP_1
risarcimento del danno), che come si andrà a dire è espressamente prevista dalle norme statutarie e dal regolamento interno della società cooperativa, cui il socio ha aderito;
- manca un termine di comparazione, quale presupposto imprescindibile della violazione invocata.
Le doglianze dell'impugnante, a ben guardare, ineriscono non tanto alla violazione del principio di parità di trattamento, ma a un'erronea applicazione delle clausole statutarie che impedirebbero il sorgere del diritto al risarcimento del danno. Vengono, pertanto, in rilievo le norme di cui agli art. 1362 e ss.
sull'interpretazione del contratto. Siffatta contestazione non è consentita in quanto, come detto sopra, le mere violazioni di legge (quali quelle sull'interpretazione dello Statuto) non sono deducibili quali motivi di nullità del lodo (v. art. 829, 3° co., c.p.c.).
E', pertanto, superfluo rimarcare che, diversamente da quanto sostenuto dal la facoltà della cooperativa di richiedere anche il risarcimento Parte_1
dell'ulteriore danno risulta proprio dal contratto sociale, essendo la stessa contemplata sia nell'art 10 dello Statuto, rubricato 'Obblighi del socio', il quale prevede che 'Il mancato o parziale conferimento, quando non ricorra il caso di
forza maggiore, pone il socio nell'obbligo di pagare entro 90 (novanta) giorni
dalla data di approvazione del bilancio, una penalità stabilita dal consiglio di pagina 18 di 21 amministrazione sulla base delle spese generali relative all'anno sociale in
corso e di quanto eventualmente previsto dal regolamento. Tali penalità non
escludono peraltro l'obbligo per il socio di continuare nel con-ferimento
secondo gli impegni assunto e di risarcire il danno causato', sia dal Titolo IV
intitolato 'Delle penalità' del Regolamento interno di al comma 3a) CP_1
che dispone che 'Non è consentita la consegna del latte modificato nelle sue
componenti igienico sanitarie (trattamento termico, filtrazione, spinta,
centrifugazione etc..) La consegna di latte modificato sarà sanzionata con una
penalità di euro 20 per ogni litro di latte conferito nel giorno in cui si è
commessa l'infrazione. Nei casi più gravi al Consiglio di Amministrazione è
riservata inoltre la facoltà applicare quanto previsto all'art. 19 dello statuto
sociale (esclusione), fatto salvo il risarcimento per i danni subiti.'
4.2 La seconda doglianza non è ammissibile, poiché si risolve nell'asserzione d'inapplicabilità dell'art. 1218 c.c., ossia nella denuncia di un errore di diritto che attiene al merito della controversia, il quale, ai sensi dell'art. 829, 3° co.,
c.p.c., non può essere fatto valere quale motivo di impugnazione in difetto di previsione delle parti (previsione assente nella clausola arbitrale contenuta nello statuto della cooperativa).
In ogni caso non ha subito alcuna ingiusta duplicazione risarcitoria. Parte_1
Infatti:
- la penale è stata dichiarata illegittima, e non è stata, dunque, applicata;
- non è stato allegato né dimostrato che l'impugnante abbia patito una riduzione della remunerazione ad esso spettante a titolo di partecipazione ai profitti della cooperativa a causa dell'infrazione di cui si discute;
pagina 19 di 21 - per il latte conferito il socio veniva mensilmente pagato, come risulta dal regolamento (cfr Titolo III) e dalle allegazioni del ricorrente (l'addebito della penalità veniva effettuato sulla fattura 12/B del 24 settembre 2021, relativa al latte conferito nel mese di agosto cfr pag.3 dell'atto di attivazione della procedura arbitrale in doc.6A di parte impugnante), a prescindere dall'eventuale remunerazione del proprio conferimento.
Il dunque, è stato unicamente chiamato a risarcire il danno causato, Parte_1
senza alcuna duplicazione e senza che risulti possibile ravvisare un ingiustificato arricchimento della cooperativa, nei termini descritti in atti dall'impugnante.
Ne deriva che anche in questo caso la violazione invocata rimane meramente astratta e non configurabile in concreto nel caso di specie, con sua conseguente inconferenza.
E' appena il caso di precisare, ad ulteriore conferma dell'infondatezza degli assunti dell'attore, che laddove il avesse indebitamente decurtato la CP_4
remunerazione a lui mensilmente corrisposta il diritto ad essere risarcito per il danno subito non sarebbe venuto meno e sarebbe stato al più Parte_1
legittimato ad eccepire la compensazione o a richiedere in via riconvenzionale l'eventuale maggior importo a tale titolo spettante: eccezioni e domande che non ha formulato.
***
5. Il rigetto dei motivi di impugnazione determina la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, liquidate, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201,01 ed euro 26.000,00, (tranne che per la fase pagina 20 di 21 decisionale per la quale, esaurendosi nella sola discussione orale, si ritiene di applicare i minimi) e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1
nei confronti di avverso il Controparte_5
lodo arbitrale pronunciato in Venezia-Mestre in data 26.6.23, la rigetta e:
- condanna a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in Parte_1
euro 3.011,00 per compensi oltre a IVA, CPA come per legge e spese generali al
15%,
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. Parte_1
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17.10.2024
Il Consigliere Estensore
dott. Luca Marani
Il Presidente
dott. Alessandro Rizzieri
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