Sentenza 23 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2003, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 082-14 Composta dagli Magistra Dott. Giuseppe IANNTRUBERTO Presidente R.G.N. 19893/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere 22326/00 Cron. 18147 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere - Ud. 21/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PARLATORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSA MASI, DOMENICO RUNCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 in ROMA VIA DI RIPETTA N. 22, presso lo studio 356 dell'Avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e -1- difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO CASTELLINI di ROMA del 5 aprile 2002, rep. N. 65347; - resistente con procura e sul 2° ricorso n° 22326/00 proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA DI RIPETTA N. 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e посега difende, giusta dalaga in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SE BE;
intimato avverso la sentenza n. 1258/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 08/10/99 - R.G.N. 716/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso, previa riunione dei fascicoli, rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'8 luglio 1992, OB IN, "Macchinista TM", Area funzionale II, chiedeva al Pretore di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella qualifica di "Macchinista", area funzionale IV "operatore specializzato", a norma del CCNL 90/92, con condanna del datore di lavoro al pagamento della somma dovuta a titolo di differenze retributive. Il Pretore, con sentenza del 26 febbraio 1998, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo al IN il diritto alla qualifica di 1° macchinista TM VI livello ed al pagamento delle differenze retributive dal dicembre 1990. Avverso tale decisione proponeva appello lo stesso IN, con ricorso depositato l'1 aprile 1998, chiedendone la riforma ed insistendo nelle originarie pretese. Resisteva al gravame la Ferrovie dello Stato S.p.A., contestando le avverse istanze e deduzioni;
chiedeva, inoltre, l'accoglimento dell'appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla data di decorrenza della qualifica superiore riconosciuta all'appellante. Con sentenza del 24 settembre-8 ottobre 1999, il Tribunale, sulla base dell'istruttoria espletata dinanzi al Pretore, rigettava entrambi gli appelli e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il IN con un unico motivo. Resiste con controricorso la F.S. S.p.a., proponendo, a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame OB IN, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 2103 c.c. nonché degli art. 2 e 17 circolare F.S. 25.1.1981 e dell'alt. 2 Cost., censura la sentenza impugnata per non 1 avergli riconosciuto a far data dal 1.3.1991 la qualifica di Macchinista con inquadramento nell'area funzionale IV C.C.N.L. 1990/92, con decorrenza dicembre 1990. In particolare si addebita al Tribunale di avere trascurato la sostanziale identità J che sussisterebbe tra le figure professionali del primo e del secondo agente di macchina, ai sensi dell'art. 3 della circolare;
e di non avere altresì considerato la continuità dell'impiego del ricorrente nelle mansioni di primo agente (e cioè di macchinista in base all'inquadramento previsto dal c.c.n.1.1990-1992). Entrambe le circostanze sarebbero state invece alla base del rivendicato diritto all'inquadramento nella qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., attributivo del diritto, in favore del lavoratore, alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori effettivamente esercitate per un periodo superiore a quello massimo di M tre mesi. Senonchè il Tribunale -conformemente a quanto ritenuto dal primo Giudice- ha accertato, sulla base dell'istruttoria e in particolare delle prove testimoniali espletate, che le mansioni assegnate al ricorrente e da lui effettivamente svolte non potessero ricondursi a quelle previste dal profilo di macchinista TM, area II del CCNL, dal momento che il IN era stato -seppure saltuariamente, nel periodo dicembre 1990/marzo 1992- occupato quale secondo macchinista, sostituendo i colleghi assenti per malattia o ferie. Più precisamente, dette mansioni rientravano tra quelle corrispondenti alla qualifica di primo macchinista TM, area III, categoria in cui andavano compresi quei tecnici che svolgono attività di coadiutore del macchinista sui treni, laddove il semplice "macchinista TM" è addetto solo alle attività di condotta dei mezzi di trazione, limitatamente alle manovre negli impianti e nelle stazioni o tradotte su linee specificamente autorizzate. 2 Inoltre, il Tribunale ha accertato che il ricorrente non era in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme collettive per l'acquisizione della qualifica professionale di macchinista, richiedendo tale qualifica particolare preparazione e capacità professionali, il relazione alla condotta dei mezzi di trazione e a interventi di natura tecnica-regolamentare sui medesimi. Così operando, il Tribunale si è mostrato rispettoso dell'insegnamento di questa Corte alla cui stregua, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioe', dall'accertamento in fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1999 n.11856). Trattasi di accertamento costituente giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimita', se sorretto -come nella specie da logica ed adeguata motivazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Anche il ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2103 e 1362 e ss. c.c. nonché difetto di motivazione, deve essere disatteso. Osserva, in proposito, la Società che il Giudice a quo, nell'attribuire al IN la qualifica -intermedia fra quella originaria di Macchinista TM II Area e quella pretesa di Macchinista IV Area- di 1° Macchinista TM prevista in organico come profilo professionale di III Area (5° livello retributivo) con decorrenza agli effetti giuridici dal marzo 1991 e di quelli economici dal dicembre 1990, sarebbe incorso sia in violazione dell'art.2103 c.c. sia in difetto di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica con riferimento alla disciplina collettiva in materia;
3 ciò in quanto, erroneamente interpretando la normativa collettiva, ha ritenuto che le mansioni di "Coadiutore al Macchinista ai treni" svolte nel periodo in cui dette funzioni non erano state ancora trasferite nella III Area Funzionale (del profilo professionale di 1° Macchinista TM), fossero da qualificare come superiori alle mansioni assegnate al IN nella qualifica di Macchinista II Area funzionale, e che pertanto il loro esercizio fosse idoneo, in base all'art. 2103 c.c., a fare acquisire al dipendente il diritto ad essere inquadrato nella superiore qualifica. Al contrario, -prosegue la società- soltanto dall'1 dicembre, 1991 a seguito delle intervenute "valorizzazioni", previste dall'art.32 del CCNL -norma transitoria- l'attività di "Coadiutore al Macchinista ai treni" venne in quadrata nella diversa e superiore Area Funzionale (III nella fattispecie del profilo professionale di 1° Macchinista TM) laddove in precedenza dette mansioni erano classificate nella qualifica inferiore di provenienza. Osserva il Collegio che la fondatezza o meno di tali argomentazioni non può essere valutata in questa sede, tenuto conto del principio, in più occasioni affermato da questa Corte, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruita' o illogicita' della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o anche per inadeguata interpretazione di clausole contrattuali, è necessario che il ricorrente precisi le medesime nel ricorso mediante la loro integrale trascrizione, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa ovvero della clausola (per tale principio, v. in particolare, Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n.265). In difetto della trascrizione delle clausole richiamate dalla società a fondamento del suo assunto, il ricorso incidentale non può trovare accoglimento. Stimasi compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio. 4
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma, 21 gennaio 2003. 3 0 3 Il Consigliere est. 1 I Il Presidente A 5 S . D S Пришить reoleftil T , A R N O T A L , ' L 3 L A O S L 7 - B E E P 8 I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G A D M E I E L O , A T O T D A Qu e velle I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R IL CANCELLIERE E Depositato in Cancelleria 23 MAG 2003 2010 elleDoggi, CANCELLIER 5