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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2315/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3380/2021 R.g., avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Gragnaniello Martino ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nannucci Elisa ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott.ssa nel giudizio di Persona_1
ATP nr. 3380/2021 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.12.2020, con condanna
Pag. 1 di 4 dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Letta la consulenza depositata nella fase a.t.p., lette le specifiche contestazioni e ritenute le stesse ammissibili, all'udienza del 02.07.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 06.04.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 06.04.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 02.05.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata inammissibile.
In via preliminare deve darsi atto che l'avv. Gragnaniello Martino si è costituito in corso di causa in sostituzione del precedente difensore della parte ricorrente, avv. Vincenzo Ciccone (vd. revoca del mandato regolarmente comunicata in atti).
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
Pag. 2 di 4 L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale con deficit funzionali;
diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali;
cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico;
note di vasculopatia cerebrale cronica con qualche deficit mnesico;
ipoacusia bilaterale con discreto interessamento dell'udito sociale;
incontinenza urinaria stabilizzata;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori” e che le sue attuali condizioni di salute determinano lo status di ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua presentando una deambulazione significativamente compromessa in forma autonoma ed essendo impossibilitata al compimento degli atti quotidiani della vita.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere da maggio 2024, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi delle patologie a cui è affetta parte ricorrente. Si legge in perizia: “Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono la ricorrente - ed in particolare della grave artrosi polidistrettuale con i deficit funzionali che comporta- e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultima di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la sig.ra la quale, come già evidenziato in precedenza, presenta Parte_1 una deambulazione evidentemente difficoltata in forma autonoma, non possa espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita ed abbia, pertanto, bisogno di assistenza continua a far data, sia pure con approssimazione, e tenuto conto della documentazione sanitaria esaminata (Cnf. - 09.07.2024, Relazione di Visita Neurologica:”), da 6 mesi all'incirca dall'attuale visita medico-legale e, pertanto, dal I maggio 2024.”.
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ed avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.05.2024.(cfr. perizia in atti).
Pag. 3 di 4 Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione, attesa la decorrenza del requisito sanitario successivamente sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia al deposito del presente ricorso in opposizione, sono interamente compensate tra le parti. CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto dichiara sussistente in capo a il Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.05.2024;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p.;
3) compensa interamente le spese presente giudizio;
CP_
4) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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