Versione
1 maggio 2004
1 maggio 2004
>
Versione
12 maggio 2006
12 maggio 2006
>
Versione
24 aprile 2008
24 aprile 2008
>
Versione
17 agosto 2023
17 agosto 2023
>
Versione
10 ottobre 2023
10 ottobre 2023
Articolo 139
( (( Procedimento )) di dichiarazione
di notevole interesse pubblico)
1. (( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, )) e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)) .
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
. )) interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, )) e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
( (( Procedimento )) di dichiarazione
di notevole interesse pubblico)
1. (( La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, )) e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)) .
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
. )) interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, )) e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
Commentari • 12
- 1. Art. 114 quinquies 3 testo unico bancariohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114 ter e 126 novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11(1). 1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 279
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/04/2025, n. 3577Provvedimento: […] L'art. 139, comma 2, Codice dei beni culturali e del paesaggio richiede che il quotidiano sia “diffuso nella regione” e non è quindi richiesto che siano vendute copie in ogni provincia della Regione ma che il quotidiano abbia diffusione nel territorio regionale complessivamente inteso.Leggi di più...
- notevole interesse pubblico·
- tutela del paesaggio·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 138 d.lgs. 42/2004·
- discrezionalità amministrativa·
- vincolo paesaggistico·
- improcedibilità ricorso·
- partecipazione procedimentale·
- eccesso di potere·
- proporzionalità vincolo