Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955.