Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10064/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 10064/2024
R.G., avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv.te Giusi Patrone et Tamara Maria Gabriella Rossini,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Diego Milano,
-parte convenuta- nonché
Avv. DANIELA ( , quale curatrice CP_2 C.F._3 speciale della minore ( ), in Persona_1 C.F._4 proprio,
-parte intervenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con la parte convenuta in data 12.07.2005. Dalla loro unione sono nate le figlie
(11.08.2002) et (24.05.2011). Per_2 Per_1
Ha dedotto che tra i coniugi è venuta meno la affectio coniugalis a causa dei disturbi psichiatrici da cui è affetta la coniuge acuitisi dopo la nascita della secondogenita. Ha precisato che nel 2022 la moglie ha tentato di togliersi la vita.
Ha dedotto di essersi trasferito nel luglio 2024 con la figlia più piccola presso l'abitazione della propria madre all'esito di una violenta aggressione perpetrata dalla primogenita in danno della minore. Ha precisato che Per_2 presso il Tribunale per i Minorenni di Bari pende procedimento ex art. 333 c.c..
Ha dichiarato di essere imprenditore nel settore dell'edilizia e di percepire mensilmente redditi netti di circa € 1.600,00/1.700,00 precisando di essere onerato del pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare di sua esclusiva proprietà per € 900,00 mensili. Di contro, la moglie è percettrice di una pensione di invalidità pari a €
800,00 mensili e svolge lavori saltuari. La figlia maggiorenne invece, lavora presso lo studio di un commercialista Per_2 in Altamura con retribuzione mensile di € 800,00.
Ha concluso domandando: in via cautelare ex art. 473 bis.15
c.p.c., la sospensione degli incontri madre-figlia e l'assegnazione della casa familiare;
nel merito, la pronuncia della separazione tra i coniugi;
l'affidamento esclusivo della figlia minore con fissazione di un calendario di incontri in modalità protetta;
l'assegnazione della casa familiare;
nulla riconoscersi in favore della moglie e della figlia maggiorenne a titolo di contributo al loro mantenimento (ricorso depositato il 07.10.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha negato di aver posto in essere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti del coniuge lamentando piuttosto che il medesimo, assuntore di sostanze stupefacenti, era solito tenere comportamenti maltrattanti e denigratori lesivi della sua dignità anche in presenza delle figlie.
Ha dedotto che l'allontanamento della secondogenita dalla casa familiare e il conseguente trasferimento presso l'abitazione della nonna paterna è stato favorito dal marito sottolineandone l'inadeguatezza dei metodi educativi.
Ha negato l'autosufficienza economica della figlia Per_2 che, invece, è iscritta all'università e svolge un'attività lavorativa a tempo parziale presso lo studio di un commercialista.
Ha dichiarato di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per volontà del marito e di essere titolare di una pensione di invalidità totale pari a € 800,00 mensili. Mentre il marito è titolare di un'impresa edile da cui ritrae redditi superiori a quelli dichiarati ed è proprietario della casa familiare, di due autovetture e di un ciclomotore.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
l'assegnazione della casa familiare;
l'affido condiviso della figlia minore con collocamento della stessa ove il Per_1
Tribunale riterrà più opportuno al di lei interesse;
la fissazione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne nella misura di € 400,00 oltre spese Per_2 straordinarie al 60% a carico del padre;
la fissazione dell'assegno muliebre nella misura di € 500,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
26.02.2025).
I.3.- Previo provvedimento di nomina da parte del giudice delegato, si è costituita in giudizio la Controparte_3 della figlia minore della coppia la quale ha rappresentato la sospensione degli incontri madre-figlia in spazio neutro dopo un primo incontro e l'avvio di un supporto psicologico alla minore e ha concluso per la conferma dei provvedimenti già pronunciati dal Tribunale per i Minorenni in data 11.11.2024.
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I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
I.5.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.6.- A seguito di comparizione all'udienza del 28.03.2025, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione sullo status personae.
II.- La domanda di pronuncia della separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473-bis.22, ultimo comma,
c.p.c..
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin da epoca precedente all'introduzione del giudizio. Inoltre, la riconciliazione non è avvenuta ed i coniugi hanno reiterato la propria volontà di separarsi.
Pertanto, deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto essendo altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande proposte.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10064/2024 introdotto con ricorso del 07.10.2024 da nei Parte_1 1 il giudice delegato, con ordinanza depositata il 28.03.2025 ha tra le altre cose: CP_4 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) disposto che il CF territoriale valuti le competenze genitoriali, di concerto con il CSM territorialmente competente, avviando i genitori a un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro per le famiglie ove ritenuto necessario;
3) disposto la fissazione dell'assegno muliebre nella misura di € 450,00 condizionata all'effettivo allontanamento della moglie dalla casa familiare e che, in caso di ritardato rilascio dell'immobile, il contributo dovuto dal marito sarà pari ad € 200,00 mensili;
4) disposto l'affido condiviso con collocamento paterno della figlia minore Per_1 5) disposto l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge;
6) disposto incontri madre-figlia in spazio neutro sulla base di un calendario predisposto dai Servizi Sociali, di concerto con la NPIA e il CF;
7) fissato il contributo materno al mantenimento della figlia minore nella misura di € 170,00 mensili;
8) fissato il contributo paterno al Per_1 mantenimento della figlia maggiorenne nella misura di € 200,00 mensili;
11) Per_2 regolamentato le spese straordinarie 9) disciplinato la percezione gli A.U.U. per ciascuna figlia al 50%.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
[...]
(Altamura (BA), 05.02.1982) e Pt_1 Controparte_1
(Altamura (BA), 05.05.1986) che in Altamura (BA), in data
12.07.2005, hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 132, parte II, serie A, anno 2005;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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