Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1429/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]12 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via
Lanfranconi n. 1/3 scala B presso lo studio dell'Avv. Fabio Sciutti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]12 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Via San Luca n. 12/41 presso lo studio dell'Avv. Marzia Isnardi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica dal decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 18/12/2020 (R.G. 7605/2020 V.G.).
1
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica ed integrazione decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 18/12/2020 (R.G. 7605/2020
V.G.),
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate tra le parti:
1 Il figlio, ancora minore, è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocato presso la madre nella casa sita in Genova, Via Canevari 37A int. 5;
2 il padre vedrà e terrà con sé il figlio a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, e sino lunedì quando lo riporterà a scuola (centro estivo o abitazione della madre); inoltre nella settimana in cui il week end non è di competenza del padre, questo terrà seco il figlio tutti i mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino alla mattina del venerdì che lo porterà a scuola o casa della madre mentre nella settimana in cui il week end è di competenza del padre, lo stesso terrà con sé il figlio il martedì dall'uscita da scuola con pernottamento sino alla mattina del mercoledì quando lo riaccompagnerà a scuola o nelle vacanze estive a casa della madre.
Si precisa che nel caso in cui il bimbino non vada a scuola, o al centro estivo, il padre preleverà il figlio dalla casa materna alla mattina del giorno di competenza entro e non oltre l'orario di lavoro della madre, salvo la possibilità di modificare l'orario a seguito di nuove condizioni, oppure avrà la facoltà di prelevare il figlio nella serata precedente all'impedimento e farlo pernottare presso di sé, tenere con sé il figlio e riaccompagnarlo, quindi, nel giorno prestabilito a casa dell'altro genitore ovvero direttamente a scuola, se l'impedimento sarà, nel frattempo, cessato.
2 Nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche resterà fermo il regime di visita sopra indicato con la sola eccezione che il padre avrà facoltà di tenere con se il figlio a partire dalle ore 8.00;
3 il figlio trascorrerà le principali festività con i genitori con il principio dell'alternanza; in particolare trascorrerà con un genitore dal 23 dicembre fino al pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal pomeriggio del 31 dicembre fino alla sera del 6 gennaio;
4 trascorrerà con il padre due settimane di ferie estive anche non consecutive, Per_1
così anche una settimana invernale per la c.d. settimana bianca.
Ogni genitore si obbliga a comunicare all'altro il periodo di ferie entro e non oltre il 31
05, tali periodi spettano anche alla madre;
5 entrambi i genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, pertanto le modalità di visita, nonché tutti gli accordi relativi potranno essere derogate dai genitori d'accordo tra loro, tenendo conto dei rispettivi impegni di lavoro, nonché delle esigenze del figlio;
6 entrambi i genitori hanno la più ampia possibilità di frequentare il figlio compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi, obbligandosi ciascuno nel periodo di sua spettanza a seguirlo sia nell'espletamento dei compiti scolastici che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive il tutto nel massimo rispetto delle esigenze di crescita ed indipendenza che il figlio andrà a manifestare progressivamente;
3 elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo, è richiesta la presentazione della relativa pezza giustificativa, in ordine alle quali i genitori dovranno aver raggiunto il preventivo accordo, salvo per le spese urgenti e\o necessarie;
8 ad integrazione del contributo di mantenimento del figlio, il padre di dichiara Per_1
di rinunciare, in favore della madre, alla quota allo stesso spettante, pari al 50%, dell'assegno unico per il figlio e si rende disponibile a collaborare per formalizzare, ove occorra, tale rinuncia in favore della madre;
pertanto, l'assegno unico verrà introitato per intero dalla sig.ra . Pt_2
9 i genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti e di quelli relativi al figlio per l'espatrio, con l'intesa che ogni eventuale viaggio all'estero dovrà essere previamente concordato;
10 le parti per quanto necessario dichiarano che non ci sono procedimenti – né sono stati pronunciati provvedimenti - davanti al Tribunale per i Minorenni a carico del figlio minore.
11 le parti dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa a qualsivoglia titolo e ragione diversa dall'esatto adempimento delle condizioni qui concordate;
12 integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 09/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, per le spese ordinarie, la somma di Euro 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a spese di ortodontia, dentistiche, e mediche non coperte dal SSN (o dalla assicurazione sanitaria in corso), nonché tutte le spese scolastiche compreso il materiale, il doposcuola
(semiconvitto), le ripetizioni, le mense, il centro estivo, le spese per le attività sportive e per le attività ludiche, per l'abbigliamento e scarpe, per i viaggi culturali e ludici, spese telefoniche, tecnologiche ed informatiche. Per le spese straordinarie anzidette, il cui