TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3508 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GUARESCHI ALBERTO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CINEFRA ANNALISA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 27/05/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 19/11/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario celebrato in Sala Baganza il 02/07/2005 tra la ricorrente e CP_1
unione dalla quale in data 30/07/2011 nasceva la figlia La dife-
[...] Per_1
sa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniu- gi vivevano separati dal 7/11/2015, data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del
Tribunale di Parma reso in data 11/12/2015. Parte ricorrente formulava, altresì, ul- teriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla de- Controparte_1
claratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 4 L.898/70 in data 27/05/2025 entrambi i co- niugi comparivano personalmente ed erano sentiti dal Giudice delegato;
all'esito, dichiaravano di concordare sulle seguenti condizioni ai fini di una definizione conciliativa del giudizio:
- conferma del regime di affido condiviso della figlia, con collocazione preva- lente presso la madre;
- assegnazione alla madre della casa coniugale;
- previsione di un regime di frequentazioni tra il padre e la figlia, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo quanto prospettato dal resistente nelle conclu- sioni di cui alla comparsa di costituzione;
- rideterminazione del contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dal mese di giugno
2025, oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocol- lo del Tribunale di Parma;
- rinuncia da parte della ricorrente agli importi relativi alla rivalutazione mo- netaria del contributo per il mantenimento della figlia sino ad oggi maturati;
pagina 2 di 8 - riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per la figlia;
- compensazione integrale delle spese del giudizio
I procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni in conformità alle suddette condizioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 30/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Sala Ba- ganza (PR) il 02/07/2005, è definita da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 11/12/2015.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento della figlia nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quan- to previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispon- dere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sus- sistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
pagina 3 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Sala
Baganza il 02/07/2005 tra (nata a [...]- Parte_1
DO PARMENSE (PR) il 24/03/1974) e (nato a [...]
PARMA (PR) il 29/05/1973), matrimonio trascritto nei registri dello Stato
Civile di Sala Baganza, atto n. 19, Parte 2, S. A, anno 2005;
2. dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad eser- citare la propria responsabilità genitoriale;
3. valutato il preminente interesse della minore, stabilisce che la stessa abbia re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa fami- liare sita in Sant'Ilario Baganza loc. Fornello, Via Calestano n. 204/14, che viene a lei assegnata;
4. dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario ordinario
- due giorni la settimana, in particolare e nel rispetto dell'attuale assetto il lunedì ed il mercoledì, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi, ricreativi della minore e nel rispetto della sua volontà, dalla sera, orientati- vamente alle ore 18, al mattino successivo, stabilendosi che durante il pe- riodo scolastico il padre accompagni la figlia a scuola dopo il pernotta- mento, mentre nel periodo di vacanza la riaccompagni nella sua residenza in Felino;
- due fine settimana alternati, ogni mese, dalla sera del venerdì alla sera del- la domenica (indicativamente intorno alle ore 18.00/19.00);
- due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concor- darsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i gior- ni di Natale e Capodanno;
- le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno;
- in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calen- dario della Regione Emilia-Romagna.
pagina 4 di 8 5. ridetermina l'importo dovuto da a Controparte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza
[...] dal mese di giugno 2025, nella somma di € 500,00 mensili, importo, rivaluta- bile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
pagina 5 di 8 • le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
pagina 6 di 8 • corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
pagina 7 di 8 -quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. prende atto della rinuncia da parte della ricorrente agli importi relativi alla ri- valutazione monetaria del contributo per il mantenimento della figlia sino ad oggi maturati;
7. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per la figlia;
8. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Ba- ganza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8