Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE 02 635 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN ASSAZIONE Oggetto IMPUGNAZIONE DI CREDITO SEZIONE PRIMA CIVILE AMMESSO AL PASSIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20726/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 6085 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere 744 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 09/10/2002 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: le TI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO GHEZZI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E CREDITO FONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE LORENZO QUADRI, rappresentati e 61, presso l'avvocato 2002 difesi dall'avvocato FRANCESCO PILATO, giusta procura 1805 speciale per Notaio Francesco Gerbo di Roma rep. 36828 del 6 novembre 2000; controricorrente - FALLIMENTO MAC SRL;
intimato avverso la sentenza n. 3115/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo proposto ai sensi dell' art. 100 l.f. Con ricorso IN IN impugnò il decreto del giudice dele- gato al fallimento della Soc. a r.
1. Ma.C. con il quale era stata disposta 1' ammissione al passivo della Banca Nazionale del Lavoro per la somma di lire 101.182.700 in via ipotecaria, credito derivante dalla erogazione di un mutuo fondiario. La IN dedusse che all'atto dell'acquisto da IO GO, beneficiario del mutuo, 1'immobile sul quale l'ipoteca era stata iscritta in favore della B. N. L., la fallita S.r.l. Ma.C. si era accollata il de- 2 bito ipotecario sino all'ammontare di lire 24 milioni e prospettò che la Banca aveva diritto di essere ammessa al concorso nel fallimento della stessa Soc. Ma.C. en- tro il limite di detta somma. Nella contumacia della curatela fallimentare e in contraddittorio della Banca, che resistette all'impugnazione, il tribunale di Milano, con sentenza del 20.06.1996, rigettò l'opposizione, giudicando in- fondata nel merito la tesi della IN secondo la qua- le l'accollo del debito da parte della società acqui- rente, poi fallita, aveva avuto ad oggetto soltanto il residuo prezzo dovuto di lire 24.000.000 . La Corte di Appello territoriale, con sentenza rilevò che le domande proposte emessa il 17.12.1999, dall'appellante in quel grado risultavano inammissibili ' sia quella svolta in via princi- in quanto "nuove" pale con l'atto di appello, intesa all' esclusione to- tale dallo stato passivo del credito vantato dalla ban- siaca, quella subordinata che, secondo 1'interpretazione datane dalla stessa Corte di merito, era volta si ad ottenere che l'ammissione allo stato passivo non superasse il limite della somma di lire 24.000.000 ma per la diversa ragione che "la maggio- re misura di lire 101.182.700 non era stata provata" contestazione quest'ultima alla quale la Corte ha ri- 3 collegato il carattere di novità della pretesa rilevan- do che "con 1'impugnazione ex art. 100 1. f. l'appellante non aveva contestato l'ammontare comples- sivo del credito vantato dalla banca, essendosi limita- ta a contestare che l'acquirente società fallita si fosse accollata (oltre al debito in linea capitale) anche il debito per accessori". Avverso la sentenza la IN ha proposto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la banca Nazionale del Lavoro. La curatela del fallimento non ha svolto attività Л difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in tre motivi, che inve- stono tutti le ragioni di merito intorno alla discipli- na giuridica sostanziale dell'accollo del mutuo ipote- cario disciplinato dall'art. 20 del T.U. n. 646 del 1905 sul Credito fondiario. La ricorrente denuncia infatti: 1° la violazione e falsa applicazione del suddet- to art. 20 del t.u. n. 646. 2° la violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c. nonché l'omessa motivazione sul punto decisi- Vo concernente l'entità dell'accollo da parte della so- 4 cietà Ma.C.. 3° la violazione e falsa applicazione dell'art. 161 del t.u. n. 385 del 1993 (la nuova "legge banca- ria") relativamente alla abrogazione di alcune norme del t.u. n. 646/1905 e dunque alla disciplina effetti- vamente applicabile al mutuo in questione. Tali motivi di ricorso, in quanto estranei alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, nemmeno debbono essere disaminati. La pronuncia della Corte di Appello è, infatti, di rigetto del gravame in forza della ritenuta inammissi- bilità ex art. 345 c.p.c. delle domande proposte con il gravame stesso. E' ben vero che detta Corte ha disaminato anche il punto di merito "1 della inefficacia nei confronti della banca dell'accollo " ma ciò ha fatto con motivazione ad abundantiam, dunque non decisiva, e dopo aver esplicitamente enunciato che l'esame di ta- le punto, e dei motivi di gravame che lo riguardava- no, 11 restava assorbito " dalla ritenuta inammissi- bilità della domanda. Nessuna censura il ricorrente ha svolto né avverso dell'atto di appello né avverso 1'interpretazione che attengono al processo e non alla le ragioni questione di diritto sostanziale concernente lo svolgi- 5 mento e la disciplina del rapporto sulle quali ha sentenza impugnata ha fondato la novità e la con- seguente inammissibilità delle domande in esso contenu- te. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 61,37 oltre euro 1.500,00 ( millecinque- cento) per onorario. Così deciso addì 9 ottobre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Walter Celentang Polly mis Ats 21 l i IL RECORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenz delle Entrate di Roma 2 il 17-9-2003. serie 4 al n. 31052 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 6