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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3757/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso il seguente nel giudizio iscritto al n. 3757 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, c.f. nella qualità di genitore di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo De Iorio (C.F. C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Leonardo Bianchi n. 4;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Persona_1 C.F._3 alla Via Alfonso De Blasio n. 34;
NONCHE'
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._4 ivi residente alla Contrada Pantano snc.
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 12.12.2024, ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1998, emessa dal Tribunale di Benevento il
17.09.2013, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
. In particolare, in detta sentenza, era stato previsto a carico del ricorrente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 325,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge (poi revocato con decreto n. 563/2021 del Tribunale di Benevento) e di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Parte ricorrente, nel presente procedimento, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia deducendo, a sostegno della richiesta, di non intrattenere più alcun rapporto con la stessa da diversi anni, di non aver mai ricevuto aggiornamenti in merito al suo percorso universitario pur avendo sempre contribuito alle relative spese (tasse, spese di trasporto, ecc.) e di essere venuto a conoscenza, all'esito dell'accesso agli atti al fascicolo di studi, che la figlia risultava iscritta presso l'Università degli studi di Siena, per l'anno accademico 2022/2023, al
1 terzo anno fuori corso del Corso di Laurea Triennale in Studi Umanistici, con ultima indennità conseguita in data 18.03.21 (cfr. doc. 6).
Parti resistenti, seppur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 10.04.2025, il Giudice, ritenuta la causa avente natura documentale e sufficientemente istruita, ha riservato al Collegio la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle parti resistenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta risulta provato che non è più iscritta, a far data dal Persona_1
2022/2023, presso l'Università degli Studi di Siena e che dal 2021 non ha più sostenuto alcun esame e/o indennità.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II
7.7.2004, n. 12477).
Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Ed infatti, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126;
Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147).
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 24391 del 2024).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che
2 dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Applicando tali principi al caso concreto, risulta documentalmente provato che la figlia dell'attore, ormai trentenne, pur avendo la possibilità di conseguire il titolo della laurea, abbia interrotto il percorso di studi ormai da qualche anno.
Anzitutto, rappresenta un elemento rilevante il raggiungimento di un'età (trent'anni) nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (cfr. Cass. 12952/16; Cass.
5088/2018).
Ebbene, l'abbandono degli studi da parte della resistente dimostra una totale carenza di impegno nella realizzazione di un progetto formativo volto al raggiungimento di competenze professionali necessarie per la ricerca di un'occupazione lavorativa e, quindi, per il raggiungimento dell'indipendenza economica. Peraltro, rimanendo contumace nel presente giudizio, Persona_1 non ha contestato le circostanze dedotte dal ricorrente né dato prova dell'esistenza di specifiche motivazioni individuali che le avrebbero impedito di conseguire il titolo.
Per quanto esposto e in ossequio al principio di autoresponsabilità più volte citato, l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere revocato.
Quanto alla data della revoca per unanime giurisprudenza la stessa decorre dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. I civ., 7.1.2008 n. 28, da ultimo Cass. Sez. I civ., 12.3.2012, n.3922).
Alla luce di quanto esposto il contributo del padre al mantenimento della figlia deve essere revocato dalla data della notifica dell'atto di citazione e, pertanto, dal mese di dicembre 2024.
La materia trattata e la contumacia delle resistenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1998 del 17.09.2013, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di a decorrere da dicembre 2024; Persona_1
2. compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.04.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso il seguente nel giudizio iscritto al n. 3757 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, c.f. nella qualità di genitore di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo De Iorio (C.F. C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Leonardo Bianchi n. 4;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente Persona_1 C.F._3 alla Via Alfonso De Blasio n. 34;
NONCHE'
, (C.F. ) nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._4 ivi residente alla Contrada Pantano snc.
RESISTENTI CONTUMACI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., depositato in data 12.12.2024, ha chiesto la Parte_1 modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1998, emessa dal Tribunale di Benevento il
17.09.2013, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
. In particolare, in detta sentenza, era stato previsto a carico del ricorrente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere la somma di € 325,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge (poi revocato con decreto n. 563/2021 del Tribunale di Benevento) e di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Parte ricorrente, nel presente procedimento, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia deducendo, a sostegno della richiesta, di non intrattenere più alcun rapporto con la stessa da diversi anni, di non aver mai ricevuto aggiornamenti in merito al suo percorso universitario pur avendo sempre contribuito alle relative spese (tasse, spese di trasporto, ecc.) e di essere venuto a conoscenza, all'esito dell'accesso agli atti al fascicolo di studi, che la figlia risultava iscritta presso l'Università degli studi di Siena, per l'anno accademico 2022/2023, al
1 terzo anno fuori corso del Corso di Laurea Triennale in Studi Umanistici, con ultima indennità conseguita in data 18.03.21 (cfr. doc. 6).
Parti resistenti, seppur ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 10.04.2025, il Giudice, ritenuta la causa avente natura documentale e sufficientemente istruita, ha riservato al Collegio la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle parti resistenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta risulta provato che non è più iscritta, a far data dal Persona_1
2022/2023, presso l'Università degli Studi di Siena e che dal 2021 non ha più sostenuto alcun esame e/o indennità.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II
7.7.2004, n. 12477).
Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Ed infatti, l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126;
Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147).
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 24391 del 2024).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che
2 dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Applicando tali principi al caso concreto, risulta documentalmente provato che la figlia dell'attore, ormai trentenne, pur avendo la possibilità di conseguire il titolo della laurea, abbia interrotto il percorso di studi ormai da qualche anno.
Anzitutto, rappresenta un elemento rilevante il raggiungimento di un'età (trent'anni) nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (cfr. Cass. 12952/16; Cass.
5088/2018).
Ebbene, l'abbandono degli studi da parte della resistente dimostra una totale carenza di impegno nella realizzazione di un progetto formativo volto al raggiungimento di competenze professionali necessarie per la ricerca di un'occupazione lavorativa e, quindi, per il raggiungimento dell'indipendenza economica. Peraltro, rimanendo contumace nel presente giudizio, Persona_1 non ha contestato le circostanze dedotte dal ricorrente né dato prova dell'esistenza di specifiche motivazioni individuali che le avrebbero impedito di conseguire il titolo.
Per quanto esposto e in ossequio al principio di autoresponsabilità più volte citato, l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento della figlia deve essere revocato.
Quanto alla data della revoca per unanime giurisprudenza la stessa decorre dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. I civ., 7.1.2008 n. 28, da ultimo Cass. Sez. I civ., 12.3.2012, n.3922).
Alla luce di quanto esposto il contributo del padre al mantenimento della figlia deve essere revocato dalla data della notifica dell'atto di citazione e, pertanto, dal mese di dicembre 2024.
La materia trattata e la contumacia delle resistenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1998 del 17.09.2013, dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di a decorrere da dicembre 2024; Persona_1
2. compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.04.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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