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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4914/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile in persona dei magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4914/2018 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Visconti di Modrone n.1, presso lo studio degli avvocati Massimo Longo e Fabrizio
Barbieri che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati Pasquale Cardellicchio,
Federico Rampazzo e Lorenzo Romanelli come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Morbidelli e dagli avv. P.IVA_2
Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi della Consulenza Legale interna, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede secondaria, sita in Milano, via
Broletto, n. 7, come da procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 63 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno 2018.
CONCLUSIONI:
per la ricorrente Parte_1
nel merito in via principale, annullare totalmente, per le ragioni esposte in atti, la delibera n.20501/2018, e gli altri CP_1 atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso, e così o per l'effetto annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni conseguente effetto,
Contr con condanna della a restituire a quanto percepito a titolo di sanzione CP_1
pecuniaria; in via subordinata, per il denegato caso in cui non sia accolta la domanda principale, annullare parzialmente la delibera n.20501/2018, e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto CP_1 comunque connesso, e così o per l'effetto annullare e/o caducare, in tutto o in parte, una o Contr più sanzioni irrogate dalla con condanna della a restituire a la maggior CP_1 CP_1
somma corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto;
in via di ulteriore subordine, rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate dalla con riduzione delle medesime CP_1
Contr anche secondo equa determinazione, con condanna della a restituire a la CP_1
maggior somma corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto.
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione del contributo unificato corrisposto.
per la resistente CP_1
si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
pagina 2 di 63 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto ricorso in opposizione ex art. 195, Parte_1
comma 4, D. Lgs. 58/1998 (TUF) avverso la delibera CONSOB n. 20501 del 28 giugno 2018
(e avverso l'atto di accertamento che ne forma parte integrante), con la quale è stata applicata a suo carico, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 39 del 2010 nel testo pro tempore vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 600.000,00 per:
A) la violazione di numerosi Principi di Revisione, nello svolgimento dei lavori di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di Parte_2
B) la violazione dell'art. 10, comma 7 del predetto decreto legislativo, in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del revisore;
C) la violazione di alcuni Principi di Revisione, nell'ambito delle verifiche sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dei PIV acquisiti da . CP_3
Svolgimento del processo
1) Con delibera n. 20501 emessa in data 28 giugno 2018 applicava a CP_1
Contro (di seguito la sanzione pecuniaria amministrativa di Parte_1
complessivi euro 600.000,00, di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
2) Proponendo opposizione avverso tale delibera, svolgeva una Parte_1
serie di motivi di contestazione (relativi sia a questioni di carattere pregiudiziale e generale,
pagina 3 di 63 sia al merito delle contestazioni ad essa rivolte con la delibera), articolati e titolati come segue:
I. SUL MANCATO RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO;
II. SULLA VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL'ART.4, CO.2, DEL REGOLAMENTO SANZIONATORIO;
III. LA CARENZA MOTIVAZIONALE CHE CONNOTA LA DELIBERA;
INTRODUZIONE AI MOTIVI DI MERITO;
IV. MANTENIMENTO DELL'INCARICO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:
1. Valutazione e mantenimento dell'incarico;
2. Individuazione delle parti correlate;
V. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA;
VI. CREDITI VERSO LA CLIENTELA:
1. Introduzione: conferme della carenza motivazionale di cui si occupa il par. III;
2. Ampiezza ed estensione dei campioni;
3. Gli accertamenti ispettivi di AN d'IT e il processo di Asset Quality Review;
4. Documentazione delle verifiche svolte;
5. Accuratezza e completezza delle informazioni utilizzate;
6. Elementi probativi a supporto delle proprie conclusioni;
7. Cenno alle argomentazioni difensive formulate in sede di audizione;
VII. PARTECIPAZIONI:
1. Premessa;
2. e Veneto ANa;
CP_4
3. BIM;
4. VIFS;
VIII. AVVIAMENTO;
IX. FONDO RISCHI ED ONERI;
X. AZIONI PROPRIE – OPERAZIONI SUL CAPITALE;
XI. VERIFICHE SUI REQUISITI DI INDIPENDENZA;
XII. ACQUISTO DEL PORTAFOGLIO DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI (PIV):
1. La censura di CP_1
2. Premessa: l'operazione di acquisto dei PIV;
pagina 4 di 63 3. Sulla censura di non corretta rilevazione iniziale dell'acquisto;
4. Sul mancato svolgimento di “verifiche sul costo di acquisto”;
5. Sulla censura per non avere formulato osservazioni né svolto verifiche volte ad acquisire elementi probativi in merito al rispetto dei “vincoli regolamentari previsti in materia di riacquisti di azioni proprie”;
XIII. SULLA INCONGRUITÀ DELLA MISURA DELLE SANZIONI;
XIV. RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA.
La ricorrente chiedeva, quindi, in via principale, di annullare Parte_1
totalmente la delibera n. 20501/2018 nonché ogni altro atto comunque connesso, e CP_1 così o per l'effetto di annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni Contr conseguente effetto e con condanna della a restituire a quanto percepito a titolo CP_1
di sanzione pecuniaria;
in via subordinata, di annullare parzialmente la delibera n. CP_1
20501/2018, e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso,
e così o per l'effetto annullare e/o caducare, in tutto o in parte, una o più sanzioni irrogate Contro dalla con condanna della a restituire a la maggior somma corrisposta CP_1 CP_1
in ottemperanza al provvedimento opposto;
in via di ulteriore subordine, di rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate dalla con riduzione delle medesime anche secondo CP_1
Contro equa determinazione e con condanna della a restituire a la maggior somma CP_1
corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto.
3) Costituendosi nel procedimento, contestando le eccezioni e gli assunti CP_1 dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Contro 4) Nel corso del procedimento la ricorrente segnalava che essa aveva avanzato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;
che, non avendo evaso tale CP_1
richiesta, essa aveva proposto ricorso al TAR Lazio;
che, nelle more, aveva prodotto CP_1 alcuni documenti, tra cui due verbali di sedute dalla Commissione contenenti vari “omissis”; che, a tal punto, il TAR Lazio aveva concluso nel senso che fosse parzialmente cessata la materia del contendere;
che, frattanto, essa ricorrente aveva proposto altro ricorso al TAR
Lazio relativamente a due regolamenti di funzionamento dell'Amministrazione; che, avverso la pronuncia del TAR Lazio sul primo ricorso, la ricorrente aveva proposto ricorso al Consiglio
pagina 5 di 63 di Stato che si era pronunciato accogliendo in parte il ricorso e consentendo l'acquisizione dei Contro verbali non “omissati”; che, a seguito di questa pronuncia, aveva consegnato a CP_1
i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 non omissati.
Contro Con nota di deposito di documenti, depositata in data 11/12/2019, oltre a depositare alcuni nuovi documenti (fra cui i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 che le erano stati consegnati da non omissati), chiedeva la rimessione in termini per la CP_1
produzione di detti documenti e per la proposizione:
A) di due ulteriori motivi integrativi di ricorso relativi a:
i) violazione del principio di verbalizzazione (per il fatto che i verbali delle sedute del
21/6/2018 e del 28/6/2018 sarebbero stati redatti a distanza di alcuni mesi da quando si erano tenute le sedute);
ii) violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria e sviamento di potere (per il fatto che la decisione di emettere la delibera sanzionatoria sarebbe stata assunta in soli 10 minuti);
B) di una questione di costituzionalità con riferimento all'art. 195 TUF nella parte in cui non prevede che il vaglio del provvedimento sanzionatorio si estenda anche alle forme in CP_1 cui estrinseca l'eccesso di potere.
All'esito dell'udienza del 19/2/2020, a fronte dell'istanza concorde delle parti, veniva disposta la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza di revocazione proposta da nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato che CP_1
Contro
Contro aveva accolto il ricorso di e che aveva consentito a di acquisire i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 non omissati (ossia, essenzialmente, i verbali CP_1
con i nomi dei commissari partecipanti alla seduta).
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5488/2021, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione di veniva depositata istanza per la CP_1 riassunzione del procedimento per la quale veniva fissata l'udienza del 9/3/2022.
A questa udienza venivano concessi, a entrambe le parti, termini per replica con rinvio della causa all'udienza del 6/7/2022. Contro Con la propria memoria autorizzata di replica, depositata in data 6/5/2022, oltre a replicare alla memoria di costituzione di riproponeva i propri motivi di opposizione ed CP_1
insisteva sulla richiesta di TU.
pagina 6 di 63 Con la propria memoria autorizzata di replica, depositata in data 1/7/2022, CP_1 contestava l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi integrativi;
contestava la necessità e l'opportunità dell'espletamento di una TU (per il fatto che le violazioni della ricorrente sarebbero state macroscopiche e ben documentate); faceva presente che con provvedimento
Contro del GUP di Roma, in relazione all'attività di revisione svolta da ed oggetto della delibera sanzionatoria per cui è causa, era stato disposto il rinvio a giudizio della dott.ssa CP_5
Contro
di per i reati di: i) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili
[...] della revisione legale e ii) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza.
All'esito dell'udienza del 6/7/2022 la Corte, con ordinanza a scioglimento di riserva, disponeva
TU con la nomina del prof. , al quale, all'udienza del 5/10/2022, Persona_1
veniva assegnato il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro CC.TT.PP., esperito il tentativo di conciliazione ed eseguiti i necessari accertamenti, DICA il C.T.U. se, con riferimento alle
Contro specifiche contestazioni mosse da a in relazione all'attività di revisione sui CP_1 bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di e in relazione alle Parte_2 verifiche effettuate sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da JP MO HA AN, siano stati rispettati i principi di revisione dettati dalla normativa di riferimento, offrendo alla Corte ogni elemento tecnico idoneo a consentire ogni più ampia valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse dalla con la delibera sanzionatoria n. 20501 del CP_1
28/6/2018”. Contro All'esito del deposito della relazione di TU (avvenuto in data 20/12/2023) depositava, in data 31/1/2024, un'“istanza di rimessione e sospensione” con la quale, con riferimento al processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della dott.ssa CP_5
Contro e di per i reati di cui all'art. 27 D. Lgs. 39/2010 (falso in revisione) e all'art. 2638 commi
2 e 3 c.c. (ostacolo alle funzioni di vigilanza) in relazione ai lavori di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato di al 31/12/2014 (processo nel quale risultavano essere Parte_2
costituite oltre 10.000 parti civili, tra cui , veniva chiesto, previa sospensione del CP_1
presente procedimento, nonché di quello trattato in via parallela avente N. 514/2023 R.G., di provvedere ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea e, quindi, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE perché “previa verifica della
pagina 7 di 63 qualificabilità delle sanzioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 39/2010 alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale”, fosse valutato se in relazione alla presente vertenza
“l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, vada interpretato nel senso che esso osti alla normativa nazionale italiana che consenta la contemporanea pendenza del presente procedimento e del Giudizio Penale” e perché, “a seguito di tale valutazione o comunque in via indipendente”, fosse accertata la violazione dei principi di proporzionalità euro-unitari con conseguente disapplicazione delle disposizioni richiamate e, anzitutto, dell'art. 26 d.lgs. n. 39/2010. Contro Nel corso dell'udienza del 7/2/2024 la ricorrente sollevava, inoltre, un'eccezione di nullità della TU per violazione del contraddittorio.
Contro Nel corso di tale udienza veniva, quindi, assegnato a un termine per chiarire tale eccezione e un successivo termine a per controreplicare, sia a tale eccezione di CP_1 nullità, sia alle allegazioni contenute nell'istanza depositata in data 31/1/2024. Contro
con la propria memoria autorizzata depositata in data 29/3/2024, ribadiva e meglio chiariva la propria eccezione di nullità della TU richiamando alcuni esempi “rilevanti in termini di violazione del contraddittorio sostanziale”.
con la propria memoria autorizzata depositata in data 30/4/2024, da un lato, con CP_1
Contro riguardo alle questioni sollevate da nella propria “ISTANZA DI RIMESSIONE E
SOSPENSIONE”, contestava che, nel caso, ricorresse alcuno degli elementi costituivi Contro necessari ai fini della violazione della garanzia del ne bis in idem invocata da con la propria istanza;
da un altro lato, contestava la fondatezza dell'avversaria doglianza di nullità dell'espletata consulenza tecnica per asserita “violazione del contraddittorio sostanziale”.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024.
Motivi della decisione
Contro 5) Con il proprio primo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato il mancato Contro rispetto del contraddittorio, deducendo, al riguardo, che non avrebbe avuto alcuna possibilità di interloquire con la per il fatto che la stessa non aveva avuto la CP_1
possibilità di partecipare alla seduta dedicata alla decisione della sanzione, nella quale pagina 8 di 63 sarebbero stati ascoltati solo i referenti dell'USA e della Divisione competente alla formulazione degli addebiti.
In tal modo, vi sarebbe stata, da parte di un'accettazione acritica delle conclusioni CP_1 dell'USA, con violazione dell'art. 6 CEDU e con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
5.1) La resistente in proposito, ha eccepito l'inammissibilità (prima ancora che CP_1
l'infondatezza) di tale motivo di opposizione per la mancata evidenziazione di una specifica lesione del diritto di difesa, posto che la controparte non aveva dimostrato quale sarebbe stato il possibile diverso exitus scaturente dall'audizione in seduta decisoria.
5.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato, dovendosi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; non è, pertanto, violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della o di sua mancata audizione innanzi alla CP_1
Commissione, non trovando applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale” (Cass. 23814/2019; Cass.
16780/2019).
La stessa Cassazione aveva anche chiarito (Cass. civ. n. 8046/2019) che “le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla prima delle CP_1
modifiche introdotte dalla delibera n. 29.158 del 29 maggio 2015 della medesima CP_1
sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto a un decidente terzo e imparziale. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l'art. 24
Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 TUF e 24 della l. n. 262 del 2005. (Nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle
pagina 9 di 63 eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della né la sua CP_1 personale audizione)”.
Va, quindi, detto che, con più recente pronuncia, la Suprema Corte ha escluso che ricorra una violazione del principio del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla per il fatto che “il ricorrente non sia stato personalmente sentito alla CP_1 CP_1 prima della decisione”, avendo ribadito che “il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula soltanto che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della o di sua CP_1
mancata audizione innanzi alla , non trovando d'altronde applicazione, in tale CP_1
fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; Cass. 22.4.2016, n. 8210). Diversamente non rileva che la regolamentazione secondaria dell'organizzazione della preveda in CP_1 capo alla stessa, nell'ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell'attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, la garanzia del giusto processo è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2, n. 3734 del 15/02/2018)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, poi, escluso la fondatezza della pretesa di parte ricorrente intesa al riconoscimento di maggiori garanzie in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione contestata, ribadendo, con una motivazione agevolmente estensibile anche al caso di specie, che, al di fuori delle sanzioni previste per la manipolazione del mercato, le sanzioni irrogate da non sarebbero suscettibili di CP_1 ricevere tale qualificazione: “Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non può riconoscersi natura sostanzialmente
pagina 10 di 63 penale secondo i criteri Engel. Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all'articolo 190 T.U.F., quanto quelle, più afflittive, di cui all'articolo 191
T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex art.
187-ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, ciò, in ragione della «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell'assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass.
n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Da un altro lato, va considerato, in generale, che la legittimità del procedimento sanzionatorio per cui è causa va apprezzata tenendo conto del suo complessivo svolgimento, sicché eventuali carenze verificatesi nella procedura dinanzi alla possono e debbono, se CP_1
segnalate e riscontrate, essere sanate e corrette nella presente sede, dinanzi al giudice dell'opposizione, che procede con pieni poteri alla valutazione della fondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento sanzionatorio e, ciò, in modo indipendente e imparziale, in pubblica udienza e nel rispetto di tutte le garanzie difensive riconoscibili, anche in forza dell'art. 6 della Convenzione EDU, ai soggetti indicati come autori delle violazioni.
In proposito, va, invero, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha da tempo chiarito che il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF non viola l'art. 6, par.1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'“accusa penale”
a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla Corte d'Appello (Cass. 18/1/2017 n.
1205; Cass. 3/1/2019 n. 4; Cass. 21/3/2019 n. 8047).
In tale prospettiva, l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della Convenzione EDU vale a far sì che “il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all'art. 6 della
Convenzione, risulta all'origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perché è
pagina 11 di 63 destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo” (Cass. 6/8/2019
n. 21017): del resto, “in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla l'opposizione CP_1 all'ordinanza ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'Appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa” (Cass. 30/6/2020 n. 13150).
Contro 6) Con il proprio secondo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento sanzionatorio n. 18750/2013 sul rilievo che la Contro delibera sanzionatoria per cui è causa è stata notificata a “in data 17 ottobre 2018, ben oltre il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, da individuarsi nel 30 luglio
2018, tenuto conto dei periodi di sospensione derivanti dalla proroga per il termine di deposito delle Deduzioni e per l'accesso agli atti accordato”.
Al riguardo, la ricorrente ha richiamato la decisione del Consiglio di Stato n. 1199/2016 che, in relazione al procedimento sanzionatorio della AN d'IT, ha affermato la natura perentoria del termine di cui anche qui si discute, “a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo prevede”.
6.1) La resistente ha contestato, sotto ogni profilo, la fondatezza di tale doglianza sia CP_1
per gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine de quo non ha natura perentoria e pertanto non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, data l'inidoneità delle disposizioni regolamentari ad incidere sul sistema normativo delle sanzioni amministrative, sia per l'effettivo rispetto del termine del procedimento alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente.
6.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, richiamato che l'art. 4 del Regolamento sanzionatorio così dispone: “il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
pagina 12 di 63 perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza. Il comma 3 del predetto articolo così statuisce: “nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio mministrative”. CP_6
Quanto al predetto termine, la Corte, intendendo darvi continuità, richiama il proprio precedente, n. 2025/2022 secondo cui “il procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla è governato dal principio di tassatività delle sanzioni e da criteri e regole CP_1
procedurali che escludono valutazioni discrezionali (si veda, per la fattispecie della violazione di norme in materia di intermediazione finanziaria, Cass. S.U. n. 1362/05): in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'attività dell'Autorità sia vincolata e che ciò giustifichi la devoluzione al giudice ordinario della cognizione sulla legittimità dei provvedimenti (v. Cass. cit.). Il carattere vincolato si riflette altresì sul rilievo dei vizi procedimentali, che non siano ritenuti idonei a compromettere il diritto di difesa (v. Cass.
1065/14; v. anche Cass. 13433/16). La violazione qui denunciata, relativa a un termine acceleratorio, auto-assegnatosi dalla e che nessuna disposizione definisce CP_1 perentorio, non può, pertanto, determinare illegittimità del provvedimento. E' pur vero che sulla natura perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di competenza di una autorità amministrativa si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato
(Cons. St. sezione VI 19.1.2021 n. 584), ma la decisione è intervenuta in una fattispecie diversa (procedimento per l'annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), nella quale il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione sul provvedimento, ha ritenuto discrezionale e non vincolata l'azione amministrativa nell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Anche la
Corte costituzionale, che è intervenuta di recente con la sentenza n. 151/21 sulla questione della mancata predeterminazione legislativa di un limite temporale per la conclusione del procedimento sanzionatorio regolato dalla legge 689/81, pur rilevando l'esigenza di garantire attraverso la fissazione di un termine la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e
l'effettività del suo diritto di difesa, ha comunque reputato che 'l'omissione denunciata dal
pagina 13 di 63 rimettente non può essere sanata dalla Corte costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi'.
La S.C., in fattispecie analoga, ha infatti concluso nel senso che non 'appare utile alla tesi del ricorrente il richiamo a Corte Costituzionale n. 151/2021 che, pur ritenendo necessario un intervento del legislatore quanto alla predeterminazione dei termini per il procedimento sanzionatorio, ha confermato che, a legislazione immutata, non sia dato affermare una decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria per la ragione addotta' (Cass. civ. n.
1769/22, in motivazione pag. 34). Ritiene, pertanto, questa Corte che fino a quando non intervenga una disposizione di legge a stabilire un termine di conclusione del procedimento, non sia possibile, de iure condito, attribuire natura perentoria al termine fissato dal
Regolamento”.
La censura va, dunque, disattesa, e, ciò, a prescindere dal rilievo che, come segnalato dalla resistente la delibera sanzionatoria per cui è causa è stata adottata in data CP_1
28/6/2018 e, quindi, prima della data di scadenza del procedimento indicata dalla stessa parte ricorrente al 30/7/2018: al riguardo, è solo il caso di segnalare che il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione del provvedimento e con la notifica dello stesso all'interessato, come del resto, previsto dall'art. 8 comma 5 del citato Regolamento.
Contro 7) Con il proprio terzo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato la carenza motivazionale della Delibera sanzionatoria alla luce della motivazione per relationem utilizzata da che, in violazione dell'art. 97 Cost., avrebbe aderito acriticamente alla CP_1 relazione dell'USA senza alcuna opportuna valutazione delle Controdeduzioni svolte da essa ricorrente, e ciò ad ulteriore conferma della violazione del principio del contraddittorio già lamentato con il primo motivo di opposizione.
7.1) La resistente ha contestato la fondatezza di tale doglianza, richiamando, in CP_1
particolare, la copiosa giurisprudenza sulla idoneità della motivazione per relationem ed Contro evidenziando che, nel caso, le controdeduzioni di erano state valutate e ritenute non sufficienti a scalfire il quadro accusatorio.
7.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
pagina 14 di 63 Al riguardo, va richiamato che, secondo l'orientamento consolidato, ai procedimenti amministrativi sanzionatori è applicabile il disposto di cui all'art. 3 Legge 241/1990 e successive modifiche, che contempla la possibilità della motivazione per relationem, purché
l'atto richiamato sia indicato in modo preciso e sia reso disponibile agli interessati (v. Cass. civ. n. 16587/2016). La motivazione per relationem garantisce il rispetto del principio di economia dell'azione amministrativa, senza ledere il diritto di difesa, nella misura in cui gli interessati riescano ad avere contezza del percorso logico - motivazionale posto a fondamento della sanzione impugnata. Di conseguenza, anche tale modalità di motivazione garantisce la conoscenza sostanziale dell'addebito e il pieno ed effettivo esercizio delle facoltà difensive (v., nello stesso senso, Appello Milano, n. 3766/2017; Appello Milano, n.
4073/2022).
Il motivo va, dunque, disatteso.
8) La questione di legittimità costituzionale.
La parte ricorrente, con la propria nota depositata in data 11/12/2019, nell'introdurre alcuni motivi di ricorso integrativi - che varrebbero a segnalare alcune “manifestazioni sintomatiche dell'eccesso di potere che hanno caratterizzato la fase apicale del procedimento Contr sanzionatorio relativo a ” - ha prospettato l'opportunità che questa Corte abbia a
“sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 195 d.lgs. n.58/1998 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il vaglio del provvedimento sanzionatorio irrogato da non si estenda anche alle forme in cui si estrinseca CP_1
l'eccesso di potere”. Contro Con la successiva memoria autorizzata, depositata in data 6/5/2022, la ricorrente nel richiamarsi alla propria doglianza di carenza motivazionale della delibera, ha ritenuto di dover ulteriormente “segnalare (affinché possa essere sollevato) il dubbio di costituzionalità, vagliabile in forza dell'art. 117 Cost. (sentenze della Corte Cost. nn. 348-349/2007), dell'art. 195 TUF in parte qua (comma 4) per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 6 CEDU, con particolare riferimento alle garanzie del diritto di difesa e all'equo processo da assicurarsi quando, come nel caso de quo sia incisa una posizione soggettiva e, comunque, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”
pagina 15 di 63 Tale sollecitazione è stata argomentata dalla parte ricorrente con la preoccupazione che, a fronte della lamentata carenza di motivazione della delibera e delle lacune del procedimento sanzionatorio svoltosi davanti alla questa Corte “non costituirebbe l'organo CP_1 giurisdizionale dotato di “full jurisdiction”, ossia della capacità di rivalutare tutti i profili comunque afferenti le decisioni amministrative impugnate, non esclusi quelli propri al sindacato tipico del GA” (pag. 13 della memoria depositata in data 6/5/2022).
8.1) La difesa di segnalando l'irrilevanza di tali allegazioni (per il fatto che i motivi CP_1
Contro integrativi proposti da oltre che inammissibili, sarebbero carenti di ogni censura relativa all'eccesso di potere), ha, comunque contestato la fondatezza della questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente, da un lato, deducendo “che il vizio dell'eccesso di potere attiene all'esercizio della funzione discrezionale della pubblica amministrazione”, laddove esercita un potere vincolato quale “conseguenza diretta e obbligata CP_1 dell'accertamento, da parte dell'Autorità, della sussistenza della fattispecie generale di illecito previsto dal TUF ed ove ad essere “modulabile” è unicamente il quantum”; da un altro lato, richiamando “l'insegnamento giurisprudenziale granitico a mente del quale è indubbio che il giudizio di opposizione avverso le sanzioni irrogate in materia bancaria e finanziaria
“garantisca la piena tutela giurisdizionale dei diritti, avendo il giudice il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione (Cass. 6778/2015)” (così, da ultimo, Cass., ord., 15 febbraio 2022, n. 4923; in terminis, cfr. tra le altre Cass., 27 marzo 2019, n. 8572; Cass., 5 agosto 2016, n. 16587)”
8.2) Ad avviso della Corte devono ritenersi condivisibili i rilievi svolti da potendosi, al CP_1
riguardo, richiamare la decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33248/2022, secondo cui “le controversie in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettano alla giurisdizione del giudice CP_1
ordinario, non solo quando riguardino il provvedimento finale sanzionatorio, ma anche laddove si faccia questione della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare relativi al procedimento, senza che al riguardo possa ritenersi fondata una questione di costituzionalità, che avrebbe al più motivo di porsi in senso inverso, ove vi fosse una norma derogatoria alla giurisdizione ordinaria, la cui cognizione verte sul rapporto e non
pagina 16 di 63 sull'atto in sé e a cui, pertanto, spetta di regola la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione”.
Con tale pronuncia (peraltro emessa tra le odierne parti in causa in merito all'individuazione Contro del giudice competente per l'impugnativa dei Regolamenti effettuata da la CP_1
Suprema Corte, nel richiamarsi alla propria precedente sentenza a Sezioni Unite n. 24609/19 in tema di atti amministrativi, anche di natura regolamentare, presupposti all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della AN d'IT per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria, ha affermato, “anche con riferimento alle sanzioni amministrative di competenza della ex d. lgs. n. 58/1998, l'attribuzione al giudice ordinario della CP_1
cognizione anche sugli atti amministrativi e regolamentari presupposti, dovendosi dare ulteriore continuità all'indirizzo espresso da Cass. SU, 21 settembre 2021, n. 25476 e Cass.
SU 21 settembre 2021, n. 25477, secondo cui «[l]e controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, per le CP_1
violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario».
Con la medesima pronuncia è stato, quindi, ribadito che “stante la natura assolutamente vincolata dell'attività amministrativa in relazione all'an della sussistenza dell'illecito amministrativo al quale si riconnette l'esercizio del potere sanzionatorio, restando la discrezionalità, nei limiti comunque determinati dalla legge, riferita al quantum, il giudice ordinario deve poter conoscere anche della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare, che devono assicurare la tenuta del procedimento sanzionatorio in relazione a quelli che sono gli ineludibili principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie; che, inoltre, “la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa
pagina 17 di 63 di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva o omissiva e sotto il profilo soggettivo - colpa o dolo”.
Deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente.
9) Motivi di ricorso integrativi.
Va, quindi, richiamato che, con “istanza ex art. 153 c.p.c. e motivi di ricorso integrativi”, Contro depositata in data 11/12/2019, la difesa di ha esposto quanto segue: Contro
- che nel corpus del ricorso in opposizione avverso la Delibera per cui è causa aveva segnalato di aver avanzato istanza di accesso al fascicolo del procedimento sanzionatorio;
Contro
- che non avendo l'Amministrazione dato seguito all'ostensione nei termini di legge, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avanti il TAR Lazio;
- che con “nota di deposito di documenti e con istanza ex art. 153 c.p.c. di concessione di termine per la proposizione di motivi di ricorso integrativi o aggiuntivi”, depositata in data Contro 5/4/2019, aveva segnalato che aveva solo parzialmente ottemperato ed aveva CP_1 prodotto due verbali pesantemente 'omissati' (ossia i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del
28/6/2018), ostesi da CP_1
- che, a fronte di tale consegna, il TAR Lazio con sentenza del 2/4/2019 aveva ritenuto che fosse parzialmente cessata la materia del contendere;
- che in data 28 ottobre 2019 il Consiglio di Stato, decidendo con sentenza n. 3798/2019
Contro l'appello proposto da avverso tale sentenza, aveva ulteriormente ampliato l'ambito Contro dell'ostensione, dando ulteriore spazio alle richieste avanzate da anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alla seduta in cui era stata assunta la decisione;
- che con nota dell'8/11/2019, aveva esibito ulteriore copia di verbali in precedenza CP_1
già consegnati, ma omissati, ossia i verbali relativi alle sedute del 21 e del 28 giugno 2018.
Contro Ciò esposto, la ricorrente dopo aver richiamato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24609/2019, avrebbe compiuto un deciso passo avanti verso la “superabilità del vetusto refrain secondo cui l'esercizio del potere sanzionatorio di in quanto attività vincolata … escluderebbe l'accertamento del vizio di eccesso di CP_1 potere, configurabile solo in relazione a atti emessi nell'esercizio di un potere discrezionale”
pagina 18 di 63 (pag. 4 dei motivi aggiunti in data 11/12/2019), oltre a prospettare la questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 195 T.U.F. per contrasto con gli artt. 3, 24, 1 Cost. (di cui si
è già detto) ha chiesto, comunque, alla Corte di voler esaminare un motivo di ricorso integrativo relativo ai seguenti due profili di illegittimità dell'atto amministrativo.
i) Primo profilo di motivo integrativo: violazione del principio di verbalizzazione.
La parte ricorrente, dopo aver premesso che le sedute della Commissione nel corso delle
Contro quali è stata discussa la posizione di risalgono al 21/6/2018 e al 28/6/2018, data questa nella quale è stata emessa la Delibera sanzionatoria per cui è causa, poi notificata in data Contro 17/10/2018, ha evidenziato che in data 30/10/2018 aveva inoltrato istanza di accesso volta ad ottenere i verbali di tali sedute;
che a seguito di tale richiesta, aveva CP_1
trasmesso solo in data 24/1/2019 il verbale della seduta del 28/6/2018 e solo in data
26/3/2019 il verbale della seduta del 21/6/2018.
Doveva, pertanto, concludersi che i verbali fossero stati formati a distanza di molti mesi rispetto alle sedute della Commissione e addirittura dopo la proposizione del ricorso
Contro introduttivo di in violazione del principio di verbalizzazione ed in spregio dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.
ii) Secondo profilo di motivo integrativo: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto di istruttoria.
Al riguardo, la parte ricorrente ha osservato che “il caso di WC è stato affrontato unicamente nella seduta del 28 giugno 2018”; che “in tale occasione, la decisione circa l'irrogazione della ben nota sanzione pecunaria – la più alta, a quanto consta, mai irrogata ad una società di revisione – è avvenuta in una finestra temporale compresa fra le 12:10 di tale giorno, uscita dal consesso del commissario dott. , e le 12:20, rientro nel consesso del medesimo”; Per_2 che “in quei 600 secondi (in realtà, meno, dato che occorrerebbe sottrarre il tempo di uscita e di entrata del dott. ) il Commissario di Noia e il resto del collegio hanno discusso la Per_2
“relazione in oggetto”, cioè quella dell'USA, di 408 pagine, le “controdeduzioni” di WC (v. sempre il detto verbale), di 47 pagine e, ancora, hanno approvato “il testo della delibera comprensiva dell'allegato atto di accertamento” (così sempre il verbale), l'una composta di 5 pagine, l'altra, invece, di 357 pagine”.
Tale esigua durata del tempo dedicato alla discussione degli atti ed alla decisione farebbe emergere “in tutta la sua evidenza, gravi smagliature e pecche, in termini di difetto di pagina 19 di 63 istruttoria e di sviamento di potere, e, in definitiva, di violazione dell'art. 97 Cost. (e art. 3
Cost.), le quali si riflettono esizialmente sulla formazione della volontà espressa nell'atto sanzionatorio impugnato”.
9.1) quanto al primo motivo aggiunto, ne ha eccepito l'inammissibilità per assoluta CP_1
genericità e carenza di interesse, deducendo che la parte ricorrente non aveva chiarito come l'eventuale eccessivo lasso temporale tra seduta e verbalizzazione, in assenza di qualsiasi allegazione in concreto, potesse costituire ex sé un autonomo motivo di invalidità dell'atto; che, del resto, la verbalizzazione differita o postuma è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa;
che, comunque, non sarebbe stato nemmeno ipotizzabile che l'aver formalizzato il verbale della seduta del 28 giugno 2018 successivamente all'adozione della Delibera n. 20501 potesse in qualche modo aver provocato una lesione del diritto alla Contro difesa della ricorrente, ove si consideri che la ricorrente proprio perché unitamente al provvedimento qui impugnato aveva ricevuto anche l'Atto di accertamento, era stata immediatamente in grado di proporre ricorso giurisdizionale avverso la medesima Delibera.
Quanto al secondo motivo aggiunto, oltre a lamentarne il carattere generico ed CP_1
Contro astratto, ha chiarito che “contrariamente a quanto ritenuto da la durata della seduta del
28/6/2018 “non corrisponde certamente alla doverosa integrale lettura, in tempo reale, della relazione USA e delle controdeduzioni dell'incolpato, ma unicamente alla discussione da parte dei Commissari sul contenuto già acquisito di esse, cosicché 10 minuti effettivi sono del tutto sufficienti a trarne le conclusioni in termini sanzionatori”; che, pertanto, la contestazioni svolte in ordine al tempo impiegato per la decisione non sarebbero idonee a scalfire l'impianto motivazionale della Delibera sanzionatoria.
9.2) Ad avviso della Corte i motivi di ricorso integrativi in questione sono inconcludenti ed infondati.
In generale, va rilevato che qualsiasi vizio o difetto che si fosse verificato nei segmenti procedimentali di cui infra non sarebbe idoneo ad incidere sull'impianto motivazionale della
Delibera opposta per la dirimente ragione che i vizi lamentati si riferiscono ad attività propedeutica rispetto alla decisione e non tali da rifluire nella stessa;
che, inoltre, la ricorrente non ha specificato come e sotto quale profilo gli asseriti vizi di verbalizzazione e di durata della seduta avrebbero inciso sul contenuto e sulla qualità della delibera sanzionatoria per cui pagina 20 di 63 è causa, una delibera quanto mai complessa e caratterizzata da molteplici contestazione per svariate violazioni di principi di revisione.
In ogni modo, quanto al primo motivo aggiunto, va richiamato che la giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alle sedute di organi collegiali, che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire in contemporanea allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato (Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; negli stessi termini TAR
Umbria, n. 758/2021 si è espresso con riguardo all'art. 41, c. 4, del Regolamento di Ateneo;
v. anche Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13.9.16, n. 2152;
TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 68; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre
2019, n. 14627); con l'ulteriore considerazione che anche un verbale postumo è assistito da
“fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, così che per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, evenienza che non si è verificata nel caso di specie”» (v. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5253).
In sostanza, la deliberazione è atto amministrativo perfettamente valido, non dipendente dal verbale, che ha solo la funzione di memoria storica di quanto avvenuto, una volta che siano state rispettate le sole modalità procedimentali previste, ossia, nel caso in esame, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.1 Ne
1. Art. 10 Regolamento sanzionatorio.
1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti, incluso il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento;
la presenza di tre componenti è richiesta per le deliberazioni concernenti i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione, al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere, alla gestione delle spese e delle entrate nonché per le deliberazioni relative alla pianificazione strategica, operativa e agli indirizzi delle attività di vigilanza. La presenza di tre componenti è, altresì, richiesta per le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca, su proposta del
Presidente, del direttore generale, del vicedirettore generale, del segretario generale, nonché alla nomina dei titolari di divisioni e di uffici non coordinati nell'ambito di divisioni e, se adottate per motivi di urgenza, alle nomine dei titolari di uffici coordinati4. 2. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano.
3. Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza. Deve essere assicurata, comunque, la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione.
4. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale assistono, di norma, alle riunioni della
Commissione senza diritto di voto. Il Presidente può invitare il responsabile della divisione competente a riferire alla Commissione sulla istruttoria svolta5. 5. Il Presidente può invitare un componente a riferire alla Commissione su questioni di carattere generale o particolare.
Art. 12 Regolamento sanzionatorio Il verbale della riunione viene redatto da chi svolge le funzioni di segretario di cui all'articolo 11, e da esso dovranno risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché delle persone invitate, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, la relazione, gli elementi essenziali della discussione e le conclusioni, nonché il risultato delle votazioni. pagina 21 di 63 consegue che nel verbale debbono essere documentati tutti i fatti che rifluiscono nella valutazione posta alla base della delibera.
Per ciò che riguarda il secondo motivo aggiunto, le contestazioni svolte dalla parte ricorrente in merito al tempo impiegato per l'emanazione della delibera non meritano accoglimento, in quanto è del tutto fisiologico, nello svolgimento di attività collegiale, che ciascuno dei commissari abbia preventivamente avuto la possibilità di studiare il fascicolo.
Sul punto, si richiama TAR Lazio - sezione prima stralcio, n. 2279/2024, secondo cui “per consolidata giurisprudenza non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, mancando una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (ex multis, Cons. St., sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743)”. Il motivo va, dunque, disatteso.
Contro 10) La parte ricorrente con la propria “istanza di rimessione (e sospensione)” depositata in data 31/1/2024, in tema di violazione del ne bis in idem, ha chiesto, previa sospensione del presente procedimento nonché di quello trattato in via parallela avente N.
514/2023 R.G., di provvedere ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, quindi, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE per sottoporle il seguente quesito:
“Voglia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, previa verifica della qualificabilità delle sanzioni di cui all'art. 26 del d.lgs. m. 39/2010 alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale, valutare in relazione alla presente vertenza se l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, vada interpretato nel senso che esso osti alla normativa nazionale italiana che consenta la contemporanea pendenza del presente procedimento e del
Giudizio Penale, cioè a sistemi sanzionatori a doppio binario “non comunicante”, prevedenti plurime e autonome sanzioni detentive, pecuniarie e interdittive,
a seguito di tale valutazione o comunque in via indipendente, accertare anche la violazione dei principi di proporzionalità euro-unitari, di cui all'art. 49, par. 3 del CDFUE, anche per come ripresi all'art. 30, comma 3, della Dir. 2006/43/CE,
pagina 22 di 63 procedere, quando ritenuto, a disapplicare o a fornire, sulla scorta dei principi di diritto euro- unitari, prescrizioni volte a disapplicare le disposizioni richiamate in atti e, anzitutto, l'art. 26
d.lgs. n. 39/2010”. Contro A fondamento di tale istanza la ricorrente ha esposto che, facendo riferimento alla medesima relazione ispettiva del 28/4/2017, posta a base della Contestazione e CP_1 dell'Atto di Accertamento allegato alla Delibera Sanzionatoria per cui si procede in questa sede, la Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio della dott.ssa
(responsabile della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato Controparte_5 di ) per i reati di cui all'art. 27 D. Lgs. 39/2010 (falso in revisione) e all'art. 2638 Parte_2
Contro commi 2 e 3 c.c. (ostacolo alle funzioni di vigilanza), nonché della stessa per responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25 ter comma 1 lett. s) D. Lgs.
231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2638 c.c. posto in essere dalla dott.ssa in relazione ai lavori di revisione sul bilancio di esercizio e Controparte_5
consolidato di al 31/12/2014; che, disposto il rinvio a giudizio, era pendente Parte_2
davanti al Tribunale di Roma, IV sez. pen., il processo penale n. 14349/20 R.G.N.R./Proc. pen. n. 10136/22 R.G.; che in tale giudizio si erano costituite oltre 10.000 parti civili, tra cui che le sanzioni amministrative applicate in questa sede da ex art. 26 D. Lgs. CP_1 CP_1
39/2010 avrebbero una valenza punitiva quasi penale in applicazione dei noti “ ”; Parte_3 che, secondo alcuni recenti approdi della CEDU e della Corte di Giustizia UE, “l'applicazione cumulativa in relazione ai medesimi fatti di sanzioni penali e amministrative è possibile – cosa che impedisce di incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem – quando la risposta sanzionatoria complessiva, che può esplicitarsi in un mix di “pene detentive, pecuniarie e interdittive” (Corte Cost., 16 giugno 2022, n. 149, p.to 5.1.1.), non sia eccessiva e risponda così al principio della proporzionalità”; che, pertanto, questa Corte dovrebbe porsi
“il dubbio se l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia possibile la contemporanea celebrazione – oltretutto in totale assenza di coordinamento – di un procedimento penale…e del presente procedimento”.
10.1) La resistente ha contestato la fondatezza delle allegazioni svolte a sostegno CP_1
Contro della predetta istanza di sostenendo che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuno degli elementi costituivi di una violazione della garanzia del ne bis in idem.
pagina 23 di 63 In primo luogo, ha dedotto che le sanzioni previste dall'art. 26, comma 1°, d.lgs. 27 CP_1 gennaio 2010, n. 39 – nella versione temporalmente applicabile ai fatti per cui è causa (in vigore anteriormente alla novella di cui all'art. 21, comma 1°, d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135) – non potrebbero essere ragionevolmente incluse nel novero di quelle “sostanzialmente penali”.
Al riguardo, ha richiamato sia “il principio di stretta legalità formale nell'individuazione degli illeciti e delle sanzioni penali, di cui all'art. 25 Cost”, sia il fatto che “nessuno dei noti Engel criteria è riferibile alle sanzioni pecuniarie previste dalla citata disposizione, posto che – come
è noto – la detta attrazione alla materia penale delle sole sanzioni in materia di market abuse
è stata operata dalla Corte EDU, nella nota sentenza Grande Stevens, facendo leva: i) sulla particolare natura degli illeciti e degli interessi tutelati;
soprattutto ii) sulla marcata severità del quadro sanzionatorio complessivo, attestato da un limite massimo edittale particolarmente elevato (euro 5 milioni, triplicabili o elevabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito) e, infine, iii) sulla sussistenza di ulteriori misure irrogabili, quali le sanzioni accessorie e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito”. ha, quindi, osservato che la “giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso CP_1
la natura afflittiva delle sanzioni irrogate dalla in ambiti diversi da quello degli abusi di CP_1 mercato”; che, inoltre, anche la giurisprudenza di merito avrebbe, da ultimo, espressamente escluso la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste in materia di revisione legale dei conti, rilevando che tale ultima connotazione “è legata oltre alla natura degli illeciti e degli interessi tutelati, soprattutto alla particolare severità della sanzione desunta dall'importo minimo e massimo edittale che nella specie ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n.
39/2010, lett. a) va da euro diecimila a euro cinquecentomila” (così App. Roma, 20/9/2023, n.
5909).
In secondo luogo, la resistente ha rilevato che, nel caso di specie, “difetta anche il CP_1 requisito dell'idem factum tra il procedimento amministrativo – conclusosi con l'adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto della presente opposizione – e quello penale, attualmente in fase dibattimentale. Al riguardo, è stato rilevato:
Contro
- da un lato, che “a mezzo della Delibera n. 20501 del 28 giugno 2018, è stata CP_1 sanzionata – come detto, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, d.lgs. n. 39/2010 (nella versione pro tempore vigente) – per la violazione di numerosi Principi di revisione (cui avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento della propria attività, secondo quanto disposto dell'art. 11 del pagina 24 di 63 medesimo provvedimento) e per il mancato assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 10, comma 7°, del decreto stesso, che imponeva di documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”;
- dall'altro lato, che “con il decreto ex art. 429 c.p.p. del 9 marzo 2022 la medesima parte è stata rinviata a giudizio dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-ter, comma 1°, lett. s), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al “reato presupposto di cui all'art. 2638 commi 1° e 3° cod. civ.[…] posto in essere da
[...]
, responsabile della revisione legale dei bilanci di esercizio di CP_5 Parte_2
e dei bilanci consolidati del […], la quale, essendo esponente
[...] Parte_4 apicale dell'ente […], commetteva, nell'interesse e a Parte_1 vantaggio dell'ente stesso, il reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza contestato al precedente capo B)14, in assenza di adozione ed effettiva ed efficace diffusione ed attuazione – prima della commissione del fatto – di modelli organizzativi conformi ai requisiti di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 231/2001, concretamente idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”.
A tal punto, la resistente ha evidenziato che “l'odierna controparte non è stata rinviata CP_1
a giudizio in relazione al reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” (di cui all'art. 27, d.lgs. n. 39/2010), contestato, invece, nei confronti della sola dott.ssa (sub capo A) dell'allegato al decreto di rinvio al giudizio); né CP_5
avrebbe potuto esserlo, in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso il predetto reato dal novero di quelli presupposto rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al predetto d.lgs. n. 231/2001”.
Infine, ha dedotto, comunque, “l'inapplicabilità al caso di specie del divieto di bis in CP_1
idem per assenza di un provvedimento punitivo definitivo (sia esso amministrativo ovvero penale), posto che l'applicazione dell'artt. 50, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (c.d. Carta di Nizza) – così come le altre disposizioni che sanciscono il predetto divieto – presuppone la definitività di una delle decisioni rese nell'ambito dei diversi giudizi”. Contro 10.2) Ad avviso della Corte le allegazioni svolte da parte ricorrente con la predetta istanza di rimessione depositata in data 31/1/2024 sono infondate, dovendosi condividere i rilievi in proposito svolti da CP_1
pagina 25 di 63 Va, anzitutto, detto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non pare che possa ritenersi acquisita la natura quasi penale dei provvedimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. CP_1
39/2010, di cui si discute in questa sede, ove si consideri che, come già sopra esposto, la
Suprema Corte, anche con recente pronuncia, ha ribadito, con una motivazione agevolmente estensibile anche al caso di specie, che, al di fuori delle sanzioni previste per la manipolazione del mercato, le sanzioni irrogate da non sono suscettibili di ricevere CP_1 tale qualificazione: “Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non può riconoscersi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel. Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all'articolo 190 T.U.F., quanto quelle, più afflittive, di cui all'articolo 191
T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex art.
187- ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, ciò, in ragione della «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell'assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass.
n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Pare, poi, pertinente il rilievo svolto dalla resistente in ordine all' eterogeneità dei fatti CP_1
Contro per i quali è stata sanzionata in via amministrativa (violazione dei Principi di revisione) e per i quali è formulata imputazione nei suoi confronti in sede penale (omissione delle comunicazioni dovute nei confronti delle Autorità di vigilanza in materia finanziaria e creditizia), pacifico essendo che l'imputazione per falso in revisione sia stata mossa, in sede Contro penale, solo nei confronti della partner dott.ssa Controparte_5
Contro Quanto, poi, al rilievo di parte ricorrente secondo cui la resistente avrebbe CP_1 tentato di scongiurare il rischio della violazione del principio del ne bis “espungendo la dott.ssa dallo scenario punitivo ove gli è riservato ruolo attivo, quello cioè CP_5 amministrativo”, trattasi di un rilievo infondato, dovendosi, in proposito, ritenere pertinente la considerazione in replica svolta da secondo cui il procedimento amministrativo CP_1
conclusosi con la delibera sanzionatoria per cui è causa (peraltro emessa ben prima che fosse introdotto il procedimento penale) “non poteva che concludersi con l'irrogazione di una pagina 26 di 63 Contro sanzione nei soli confronti di posto che il più volte evocato comma 1° dell'art. 26, d.lgs.
n. 39/2010 consentiva – nella versione applicabile ai fatti per cui è causa – di punire unicamente la società di revisione, non già il partner della stessa che avesse rivestito la funzione di responsabile dell'incarico di revisione”: invero, va detto che la figura del
“responsabile dell'incarico” è stata inserita nel testo dell'art. 26 D. Lgs. 39/2010, in aggiunta alle figure del revisore legale e della società di revisione legale, con la modifica disposta con il
D. Lgs. 135/2016, provvedimento questo che, peraltro, disponeva che alle “violazioni commesse anteriormente” dovessero continuare ad applicarsi le disposizioni in precedenza vigenti;
che il testo dell'art. 26 D. Lgs. 39/2010, vigente all'epoca dello svolgimento dell'attività di revisione per cui è causa, prevedeva, appunto, per il caso di accertata irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, la possibilità di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro esclusivamente “al revisore legale o alla società di revisione legale”.
In ogni modo, con riguardo alla delibera sanzionatoria per cui è causa, va esclusa la fondatezza del paventato rischio di violazione del principio del ne bis in idem per la decisiva considerazione che una tale questione non può porsi ove, come nel caso, non risulti esservi ancora una sentenza penale definitiva.
Sul punto, la stessa Corte Costituzionale ha recentemente chiarito che “come è noto, essenziali presupposti per l'operatività del ne bis in idem convenzionale sono:
- la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della
Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio 2009,
contro
Russia (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali sui quali si Parte_5
fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
- la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell'imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine, paragrafo 107);
- la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti” (Corte Cost. 16/6/2022 n. 149).
pagina 27 di 63 11) Motivi di merito.
Va, anzitutto, rilevato che con la delibera sanzionatoria per cui è causa sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 600.000,00, di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile, da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un Parte_2
portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi.
Va, quindi, richiamato che tali sanzioni sono state inflitte alla luce di una serie di addebiti e precisamente:
A) in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di
[...]
al 31/12/2014, veniva contestata una serie di violazioni, quali: Parte_2
1. quanto al mantenimento dell'incarico ed alla pianificazione del lavoro:
a) con riferimento alla valutazione del mantenimento dell'incarico, la violazione del
Principio di Revisione n. 300 “Pianificazione della revisione contabile”, paragrafo 7;
b) con specifico riguardo alle procedure di revisione complessivamente svolte sulle operazioni con parti correlate, la violazione del Principio di Revisione n. 550 “Le parti correlate”, paragrafi 2 e 6;
2. nell'ambito delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) con riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi afferenti all'area di bilancio delle Attività finanziarie disponibili per la vendita, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 100 e 108;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafo 10;
b) nell'ambito dei test di dettaglio svolti sugli strumenti finanziari con livello Fair Value
3, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2 e 14;
pagina 28 di 63 - Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafi 17 e 49;
3. con riguardo ai test di dettaglio complessivamente svolti in relazione all'area di bilancio “Crediti verso la clientela”, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 230 “La documentazione del lavoro di revisione”, paragrafo 9;
- Principio di Revisione n. 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, paragrafi 7 – 54 – 67 – 70 e 71;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafi 2 e 11.
- Principio di Revisione n. 530 “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare”, paragrafi 47 e 56.
4. quanto ai test di dettaglio svolti sull'area di bilancio “Partecipazioni”, in relazione a quattro società controllate, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 42;
- Principio di Revisione n. 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”, paragrafi 11 e 16;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 600 “L'utilizzo del lavoro di altri revisori”, paragrafo 10.
5. con riguardo alle attività immateriali – avviamento, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafi 2, 22 e 24;
- Principio di Revisione n. 620 “L'utilizzo del lavoro dell'esperto”, paragrafo 12.
6. in merito ai fondi per rischi ed oneri – altri oneri, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 23;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 505 “Le conferme esterne”, paragrafo 31;
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafo 27.
7. con riferimento alle azioni proprie – operazioni sul capitale, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 250 “Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti”, paragrafi 2 e 5;
pagina 29 di 63 - Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 2 e 22;
B) in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di veniva Parte_2 contestata la violazione dell'art. 10, comma 7, del D. Lgs. 39/2010 all'epoca vigente (ora art. 10, comma 4, del D.Lgs. 39/2010), laddove prevede che “il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”;
C) in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di
[...] dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi, venivano contestate le seguenti violazioni:
- Principio di Revisione ISA IT n. 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, paragrafo 7;
- Principio di Revisione ISA IT n. 250 “Le considerazioni di legge e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 18.
Va, quindi, chiarito che questa Corte, avuto riguardo all'ampiezza delle contestazioni mosse da all'odierna parte ricorrente, tenuto conto della vastità e complessità della CP_1
Contro documentazione prodotta in causa (si pensi che la ricorrente ha, fra l'altro, prodotto in causa un personal computer dotato di un software particolare per consentire la navigazione e la consultazione della documentazione ivi presente relativa all'attività di revisione da essa svolta), nonché della natura altamente tecnica delle questioni oggetto di contrasto tra le parti, ha ritenuto opportuno avvalersi, ai fini dell'esame dei motivi coinvolgenti il merito - e, segnatamente, la parte relativa all'an – del contributo di un consulente tecnico d'ufficio (prof.
), al quale, nel corso dell'udienza del 5/10/2022, è stato assegnato il Persona_1 seguente quesito: “letti gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro CC.TT.PP., esperito il tentativo di conciliazione ed eseguiti i necessari accertamenti, DICA il C.T.U. se, con
Contro riferimento alle specifiche contestazioni mosse da a in relazione all'attività di CP_1
revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di e in Parte_2
relazione alle verifiche effettuate sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da JP MO HA
AN, siano stati rispettati i principi di revisione dettati dalla normativa di riferimento, offrendo
pagina 30 di 63 alla Corte ogni elemento tecnico idoneo a consentire ogni più ampia valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse dalla con la delibera sanzionatoria n. CP_1
2051del 28/6/2018”.
Deve, quindi, segnalarsi che il C.T.U., all'esito di indagini accurate, tecnicamente corrette e svolte nel contraddittorio delle parti, ha risposto al quesito assegnatogli con un elaborato quanto mai esauriente (si segnala, ad esempio, che la sola relazione peritale, comprensiva delle osservazioni dei CC.TT.PP. e delle considerazioni in replica del TU, è costituita da 348
Contro pagine;
che alla TU sono allegate: per parte una prima memoria tecnica di 503 pagine, una memoria tecnica di replica di 346 pagine e una nota di osservazioni di 165 pagine;
per parte una prima memoria tecnica di 178 pagine, una memoria tecnica di CP_1
replica di 267 pagine e una nota di osservazioni di 41 pagine); che tale elaborato peritale è il risultato di un'approfondita attività di analisi condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, anche tecnico, e risulta articolato con puntuali ed esaustive risposte alle considerazioni critiche mosse dai consulenti di parte.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte, con riguardo a tutti i punti oggetto di indagine, ritiene, quindi, di dover far proprie le conclusioni cui è pervenuto il TU, trattandosi di conclusioni basate su una completa e convincente motivazione, immune da vizi logico – scientifici, motivazione che la Corte agevolmente e integralmente condivide.
Va, quindi, richiamato che il TU ha concluso affermando quanto segue.
A) in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di
[...]
al 31/12/2014. Parte_2
In ordine al mantenimento dell'incarico di revisione: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 300, paragrafo 7, là dove prevede che
“(…) tali attività preliminari servono ad assicurare al revisore di aver considerato ogni evento
o circostanza che possa influenzare negativamente la sua capacità di pianificare e svolgere il lavoro di revisione, in modo tale da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso (…)”.
Al riguardo, il TU ha rilevato che dalle indagini peritali è risultato che il Revisore “non abbia considerato tutte le informazioni di cui era in possesso al momento della pianificazione dei propri lavori di audit. Non emergono, infatti, dall'analisi delle carte di lavoro, considerazioni in ordine ai rilievi sullo scadimento tecnico della AN e sulle criticità relative al sistema dei pagina 31 di 63 controlli interni e alla qualità del credito, riscontrate e segnalate dall'Organo di Vigilanza. È di tutta evidenza, quindi, come tale carenza di analisi abbia compromesso l'attività di piena identificazione e valutazione dei rischi connessi all'incarico”.
In ordine all'individuazione delle parti correlate: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 550, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve svolgere procedure di revisione che permettano di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi relativi all'individuazione ed alla completezza dell'informazione fornita dalla Direzione in merito alle parti correlate (…)”.
E' risultato, infatti, che il Revisore “abbia svolto, con riguardo a tale fattispecie:
- verifiche di conformità attinenti, in massima prevalenza, alla verifica del funzionamento di alcune impostazioni del sistema applicativo PEF (Pratica Elettronica di Fido), e non con specifico riguardo alle Operazioni con Parti Correlate;
- verifiche validità selezionando, per quanto attiene ai test di dettaglio, un solo campione da sottoporre ad osservazione. In particolare, è risultato che il consigliere inizialmente scelto (a campione) su cui eseguire il test (dott. ) è stato sostituito (nella persona del dott. Per_3
) in quanto, al momento dell'esecuzione del test di validità in oggetto, il Persona_4
dott. non ricopriva più la carica di amministratore. Tale circostanza, assume rilevanza Per_3
posto che la carica di consigliere del dott. , è cessata in data 26 aprile 2014. Il Persona_5
Revisore, pertanto, avrebbe dovuto (e potuto), anche ai fini della fase di pianificazione dell'attività di revisione, documentare le motivazioni sottostanti al cambiamento del campione in oggetto. Inoltre, è emerso che nel file “Gruppo VB related parties pdf”, allegato alla carta di lavoro "VB Group - Audit Instructions FYI4.doex", risultano indicati (unicamente) gli esponenti aziendali (consiglieri, sindaci, dirigenti preposti) e non i soggetti riconducibili a questi ultimi”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 550, paragrafo 6, là dove prevede che
“(…) sebbene l'esistenza di parti correlate e di operazioni poste in essere con tali parti possa essere considerato un normale aspetto dell'attività aziendale, il revisore ha necessità di conoscere ed esaminare tale aspetto con estrema attenzione in quanto: (…) (d) un'operazione con parti correlate può essere motivata da ragioni estranee alla normale attività aziendale, ad esempio, per ottenere perequazioni dei profitti o addirittura per perpetrare frodi o altre irregolarità (…)”:
pagina 32 di 63 Contro Il TU ha rilevato che dall'analisi delle carte di lavoro è risultato che “non abbia tenuto in debita considerazione quanto segnalato da AN d'IT con lettera del 25 marzo 2014, con la quale l'Autorità di Vigilanza segnalava che i frequenti finanziamenti a favore dei consiglieri e di un membro del collegio sindacale, di importo particolarmente elevato e con andamento anomalo, erano deliberati “(…) spesso per finalità speculative (…)”, tanto da indurre AN d'IT a disporre “(…) il divieto di effettuare nuove erogazioni creditizie nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché
Contro nei confronti di soggetti a questi connessi (…)”. nella carta di lavoro “EGA Understand related parties” (gennaio 2015), in antitesi con quanto precede, definisce i rapporti tra VB e le proprie parti correlate “(…) riconducibili all'attività primaria della banca, e pertanto a rapporti di finanziamento (impiego) ed acquisizione di risorse (raccolta). (…) La tipologia delle operazioni poste in essere sono legate ai contratti standard di finanziamento/deposito; non si rilevano finalità diverse da quelle normalmente perseguite dalla banca …”.
In ordine alle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 100, là dove prevede che: “(…) Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio ed a livello di asserzioni, per classi di operazioni, saldi contabili ed informativa. A tale scopo, il revisore deve: - identificare i rischi nel corso del processo volto a comprendere l'impresa ed il suo contesto, inclusi i relativi controlli istituiti a fronte di tali rischi, considerando le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa contenuta nel bilancio;
- collegare i rischi identificati ai profili che possono risultare errati a livello di asserzioni;
valutare se i rischi siano di una importanza tale da causare errori significativi in bilancio;
- valutare la probabilità che i rischi possano causare errori significativi nel bilancio”.
Al riguardo è stato ritenuto che “PWC non abbia considerato, nella individuazione e valutazione dei rischi connessi alla fattispecie in oggetto, la circostanza che VB, come rilevato da BCE, non era munita, con riguardo al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, di una policy adeguata per la misurazione del fair value, il che amplificava il rischio di errore connesso alla valutazione dei titoli AFS. Inoltre, anche per quanto attiene alla “Policy per accertare il deterioramento di valore del portafoglio Available For Sale (AFS)” sussistevano elementi di criticità (rilevati anche dal Revisore) che contribuivano ad ampliare il rischio di errori”:
pagina 33 di 63 sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 108, là dove prevede che: “(…) nell'ambito della valutazione del rischio descritta al paragrafo 100, il revisore deve determinare quali dei rischi identificati, a suo giudizio, richiedono una considerazione nella revisione (tali rischi sono definiti “rischi significativi”) (…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ attese le ricordate carenze in ordine alla misurazione del fair value, non abbia ricondotto all'asserzione “valutazione” un livello di rischiosità significativa, tale da richiedere una “speciale considerazione”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 10, là dove prevede che: “(…) nell'ambito delle procedure di revisione volte alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, compreso il suo controllo interno, il revisore deve acquisire una comprensione del processo sviluppato dall'impresa per determinare la misurazione del fair value e la relativa informativa, e delle pertinenti attività di controllo, sufficiente a identificare e valutare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni e di configurare e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (…)”. Contro E' risultato, al riguardo, che all'esito delle analisi condotte, “non abbia identificato le modalità di misurazione del fair value utilizzate da VB e ciò con particolare riguardo anche alla gerarchia delle fonti di tale fair value (livelli1 1, 2 e 3). Peraltro, la policy della Pt_2 risultava, con riguardo a tale specifico aspetto, carente, come rilevato dalla BCE all'esito dell'Asset Quality Review: “(..) Define a specific policy for funds that will include the look through analysis in process of fair value measurement and fair value hierarchy (…)”. La carenza in oggetto, inoltre, non risultava sanata con l'approvazione della nuova policy degli
AFS, intervenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2014, la quale non trattava delle modalità di misurazione del fair value di tali strumenti. Solo in data 28
Contro aprile 2015 (dopo il rilascio dell'opinion di in data 27 marzo 2015, sul bilancio 2014 della AN) è stata approvata la Policy di misurazione del fair value degli Strumenti
Contro
Finanziari. In buona sostanza, dunque, le verifiche eseguite da con riguardo al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, hanno avuto a riferimento una policy, riguardante la misurazione del fair value, non adeguata”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che: “(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli
pagina 34 di 63 consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio
(…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ai fini delle analisi relative alla valutazione del titolo RA
(che poggiava sulla valutazione delle azioni “ detenute da RA medesima e dalla Pt_6 controllata di quest'ultima , non abbia tenuto conto della cessione, intervenuta Parte_7 nel mese di dicembre 2014, di n. 19.216.928 azioni “ da parte della citata Pt_6 Pt_7
pur essendo a conoscenza del fatto che tale operazione era stata oggetto di
[...] valutazione e di discussione nell'ambito dei lavori consiliari di VB del 16 dicembre 2014”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 14, là dove prevede che: “(…) il revisore esercita il proprio giudizio professionale ed applica lo scetticismo professionale nel valutare la quantità e la qualità degli elementi probativi, così come la loro sufficienza ed appropriatezza, a supporto del giudizio professionale (…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ai fini della valutazione, al 31 dicembre 2014, del titolo Palladio
Finanziaria, abbia considerato appropriate le risultanze di due transazioni aventi ad oggetto il titolo in questione, poste in essere in data 10 dicembre 2013 e in data 18 dicembre 2013, vale a dire circa un anno prima della data di valutazione (31 dicembre 2014) e non abbia acquisito ulteriori elementi a supporto del proprio giudizio professionale. Ciò, in presenza:
- di specifiche indicazioni tecniche dell'IFRS 13 (in vigore dal 1° gennaio 2013), il quale prevede(va) - paragrafo “Finalità”, punto 2 - che “(…) la finalità della valutazione del fair value
è (…) stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività (…) avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione …) (…)”. In merito, il Revisore non spiega, nelle proprie carte di lavoro, la ragione per la quale un prezzo di dicembre 2014 sarebbe stato adeguatamente rappresentato, in conformità alle riferite indicazioni di cui all'IFRS 13, da un prezzo relativo ad una transazione di dicembre 2013;
- di un NAV del titolo, al 30 giugno 2014, che avrebbe condotto ad una svalutazione dell'asset di €/migliaia 5.538, mentre il criterio seguito (i.e. transazioni di dicembre 2013) restituiva un delta positivo, di €/migliaia 696, tra fair value e valore contabile”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 17, là dove prevede che: “(…) il revisore deve valutare se le misurazioni del fair value e la relativa informativa di
pagina 35 di 63 bilancio siano state predisposte in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa (…)”. Contro Dalle carte di lavoro del Revisore, invero, non è risultato che “ abbia valutato la conformità al quadro normativo di riferimento (interno ed esterno) dei criteri di misurazione del fair value adottati dalla Si richiama, al riguardo, la circostanza che la policy Pt_2
riguardante la misurazione del fair value, presentava carenze, rilevate anche da BCE, non sanate con riguardo alle attività di audit relative al bilancio 2014. La review della policy in oggetto risulta approvata a valle degli esiti delle attività condotte dalla BCE in data 28 aprile Contro 2015 e dopo il rilascio dell'opinion di al bilancio 2014 di VB (27 marzo 2015). Vero è, come sostiene il CTP di nelle proprie memorie, che il bilancio (2014) della AN CP_1 esponeva, in nota integrativa (paragrafo 17 – “Altre informazioni – Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari), un'informativa di carattere generale sul fair value (che esprimeva, a ben vedere una sintesi dei contenuti dall'IFRS 13), ma tale aspetto non sana, ad avviso del TU, l'assenza di valutazioni di merito del Revisore in ordine agli anzidetti criteri di misurazione del fair value, peraltro non puntualmente esposti, con riguardo agli AFS, in nota integrativa”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 49, là dove prevede che: “(…) Il revisore esamina il modello scelto dalla direzione e valuta la sua adeguatezza e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate (…)”. Contro Dalle carte di lavoro di non è risultato, infatti, “che il Revisore abbia esaminato il modello (di misurazione del fair value) scelto dalla e formulato valutazioni in merito. Si Pt_2
richiama, anche in questo caso, la circostanza che la policy riguardante la misurazione del fair value, presentava carenze, rilevate anche da BCE, non sanate con riguardo alle attività di audit relative al bilancio 2014”.
In ordine ai “Crediti verso la Clientela”: non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 7, là dove prevede che: “(…) il revisore deve stabilire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in funzione della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni (...)”.
Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso che “PWC abbia identificato e valutato i rischi della AN e individuato le procedure (di conformità e di validità) atte a limitare, in via pagina 36 di 63 potenziale, il rischio di errori significativi a livello di asserzioni, come risulta dalla view Audit
Risk del database Aura e dalla carta di lavoro EGA “Lead schedule – FS – Crediti verso la clientela”; non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 54, là dove prevede che: “(…) il revisore stabilisce le verifiche di dettaglio rispondenti al rischio identificato e valutato con l'obiettivo di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi per raggiungere il livello di sicurezza pianificato a livello di asserzioni (…)”. Contro Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso che “ abbia individuato, anche in ragione dell'affidabilità del sistema di controllo interno della AN, le verifiche di dettaglio da porre in essere per ridurre i rischi individuati, precisando, peraltro, che “il programma di lavoro per le procedure di sostanza è stato strutturato in modo da ottenere high evidence a copertura dell'asserzione “valutazione”, medium evidence a copertura dell'asserzione
“classificazione”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 67, là dove prevede che: “(…) la revisione del bilancio è un processo cumulativo ed iterativo. Man mano che il revisore svolge le procedure di revisione pianificate, gli elementi probativi acquisiti possono portarlo a modificare la natura, la tempistica o l'estensione di altre procedure di revisione pianificate …”.
Dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che “PWC, pur in presenza di evidenze probative che segnalavano aspetti di significativa criticità, non abbia ritenuto di dover modificare il proprio approccio all'attività di revisione e non abbia esperito ulteriori approfondimenti. Appaiono emblematici, al riguardo: i) la mancata estensione del campione di indagine dei Crediti verso la Clientela in presenza di un ridotto campionamento medio (2%) che aveva intercettato ben €/migliaia 6.732 di svalutazioni (non operate) su una materialità complessiva di €/migliaia 15.800 (42,60%); e ii) la mancata analisi puntuale di posizioni per
€/migliaia 37.636 erroneamente classificate dalla rispetto alle quali il Revisore aveva Pt_2 individuato, in via estimativa, attraverso un computo overall, svalutazioni per €/migliaia 15.600
(98,73% della materialità complessiva)”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 70, là dove prevede che: “(…) il revisore deve concludere se siano stati acquisiti sufficienti ed appropriati elementi
pagina 37 di 63 probativi per ridurre il rischio di errori significativi nel bilancio ad un livello accettabilmente basso (…)”.
Dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che “PWC, tenuto conto delle evidenze probative acquisite (che indicavano criticità rilevanti) non abbia acquisito ulteriori elementi e sia, quindi, pervenuta a conclusioni non corrette in ordine alla esaustività e appropriatezza degli elementi acquisiti ai fini della riduzione del rischio di errori significativi in bilancio ad un livello accettabilmente basso”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 71, là dove prevede che: “(…) Il giudizio del revisore sulla sufficienza e sull'appropriatezza degli elementi probativi
è influenzato da fattori quali: - significatività dell'errore potenziale in un'asserzione e probabilità che lo stesso abbia un effetto significativo, singolarmente o insieme ad altri errori potenziali, sul bilancio;
(…) – risultati delle procedure di revisione svolte (…); - comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno (…)”.
Dalle analisi documentali è, infatti, emerso che “il Revisore, nel ritenere sufficienti ed appropriati gli elementi probativi acquisiti, non abbia considerato che gli errori identificati
(puntuale, per €/migliaia 6.732 e stimato per €/migliaia 15.600) potevano realisticamente impattare, in misura significativa, sul bilancio, attesa la ricordata soglia di materialità di
€/migliaia 15.800. Inoltre, sembra che il Revisore non abbia valutato il fatto che tali errori, ove il ridotto campionamento fosse stato esteso, erano, verosimilmente, destinati ad accrescere la loro dimensione in misura significativa. Ciò senza considerare eventuali errori potenziali su altre asserzioni, la cui probabilità di accadimento era molto elevata, attesi gli alert forniti e gli impatti quantitativi individuati da BCE e da AN d'IT”. sussista la violazione del Principio di revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”.
Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso “per quanto diffusamente argomentato Contro sinora, che non abbia acquisito, a fronte delle criticità rilevate, sufficienti elementi probativi sui quali fondare il proprio giudizio”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 530, paragrafo 47, là dove prevede che: “(…) il revisore deve valutare i risultati del campione, la natura e la causa degli errori
pagina 38 di 63 identificati e il loro possibile effetto sul particolare obiettivo della verifica e su altre aree della revisione”: dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che il Revisore “non abbia adeguatamente ponderato le implicazioni connesse, rispetto all'obiettivo dell'attività condotta, all'aver intercettato ben euro/miglia 6.372 di svalutazioni a fronte di un campione alquanto ridotto (2% medio). Le probabilità di pervenire a svalutazioni al di sopra della soglia di materialità
Contro complessiva, ampliando anche di poco il campione suddetto, erano alquanto elevate. in altri termini, non ha adeguatamente valutato i risultati emersi dall'analisi del campione Contro esaminato. Tali valutazioni non mutano anche se si considerano le verifiche svolte da su incarico ad hoc, al di fuori dell'attività di audit, sulle posizioni oggetto dell'AQR da parte di
BCE (1% circa del totale dei Crediti al 31 dicembre 2014). Infatti, il campione esaminato passerebbe, a tutto concedere, dal 2% al 3% e resterebbe, comunque, di contenute dimensioni, rispetto alle quali permane quanto rilevato poc'anzi”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 530, paragrafo 56, là dove prevede che: “(…) se la valutazione dei risultati del campionamento indica che la valutazione preliminare delle caratteristiche rilevanti della popolazione deve essere rivista, il revisore può:
a) chiedere alla direzione aziendale di indagare sugli errori individuati e sulla possibilità di esistenza di ulteriori errori ed apportare le dovute rettifiche;
e/o b) modificare le procedure di revisione pianificate (...); e/o c) considerare l'effetto sul proprio giudizio di revisione (…)”. Contro E', infatti, risultato che “il campionamento eseguito da ai fini dell'analisi dei Crediti verso la Clientela, aveva consentito di individuare errori di ammontare rilevante, che ponevano significative incertezze, rispetto alle quali occorreva estendere l'analisi e provvedere alla ridefinizione del campione in ottica di ampliamento del medesimo. In merito,
Contro non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro, che a) abbia avviato una interlocuzione con la Direzione tesa a verificare gli errori individuati e ad individuare ulteriori potenziali errori;
b) abbia modificato il proprio approccio alla revisione e/o considerato l'effetto degli errori individuati sul proprio giudizio di revisione. Non rilevano, in merito, le considerazioni del CTP del Revisore, il quale asserisce che l'ampliamento del campione sarebbe avvenuto, implicitamente, per effetto della svalutazione collettiva dei crediti in oggetto, operata da VB in applicazione dei principi contabili di riferimento. Trattasi, infatti, e a bene vedere, di una svalutazione per masse, non puntuale e non tarata sugli obiettivi del campionamento, il quale pagina 39 di 63 intercetta, come noto, le singole e specifiche posizioni. Peraltro, la svalutazione “per masse” e la svalutazione “analitica” assolvono a finalità complementari (e non sostitutive) sotto il profilo tecnico, in base ai citati principi contabili applicabili”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 11, là dove prevede che: “(…) il revisore deve acquisire elementi probativi in merito all'accuratezza e alla completezza delle informazioni prodotte dall'impresa ed utilizzate per svolgere le procedure di revisione”.
Dalle analisi effettuate è, infatti, risultato che il Revisore “non abbia formalizzato le proprie considerazioni in ordine alle carenze, formali e sostanziali, riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche sulla documentazione acquisita dalla a conferma, in particolare, del Pt_2
Contro valore dei collaterals posti a garanzia. Non risulta, inoltre, che abbia acquisito elementi probativi in ordine alla capienza-correttezza delle garanzie immobiliari, con ricadute, a ben vedere, anche sulla (corretta) valutazione dei crediti riferiti a incagli e sofferenze”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 230, paragrafo 9, là dove prevede che
“(…) il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere: a) la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge regolamentari applicabili;
b) i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte al riguardo. La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale esercitato quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte (…)”.
Al riguardo, è stato ritenuto che la violazione “attiene, in particolare: lettera b), nella mancata allegazione degli elementi probativi raccolti: dalle analisi condotte risulta, infatti, che il Revisore non ha allegato alle carte di lavoro, relative ai test di dettaglio svolti, la documentazione esaminata sulle singole posizioni. Come segnalato infra, in numerosi casi il Revisore si è limitato ad allegare solo le schede “Fidi e Garanzie” predisposte dalla AN, e non anche gli ulteriori elementi probativi raccolti al fine di pervenire alla corretta valutazione delle posizioni in oggetto (i.e. perizie di stima dei beni posti a garanzia); lettera c), nella mancata motivazione, in termini di giudizio professionale, in ordine alle conclusioni cui il Revisore è pervenuto su aspetti significativi emersi nel corso dell'attività
pagina 40 di 63 condotta: si rammenta, al riguardo, che, con riferimento alle verifiche di dettaglio svolte da Contro sulle posizioni esaminate da BCE nell'ambito dell'AQR, dalle carte di lavoro non emergono considerazioni-valutazioni del Revisore in ordine alle mancate riclassificazioni e svalutazioni operate da VB, né gli elementi e le valutazioni, nonché le evidenze probative, che lo hanno condotto a concordare “con la valutazione effettuata dalla AN”.
In ordine all'impairment test sulle “Partecipazioni”:
- con riferimento alle partecipazioni in BC Eximbank s.a. (Moldavia) e in Veneto ANa
d.d.: sussista la violazione del Principio di Revisione 500, paragrafo 2, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ avrebbe dovuto richiedere, nell'ambito del test di impairment delle partecipazioni in oggetto, elementi a supporto del ricorso al patrimonio netto contabile quale valido riferimento tecnico ai fini della identificazione del valore recuperabile dell'asset. In altri termini, il Revisore avrebbe dovuto acquisire, se idonea allo scopo, una stima della partecipata con applicazione del metodo patrimoniale, confermativa della consistenza, in termini correnti, del patrimonio netto contabile della società partecipata alla
Contro data di stima (31 dicembre 2014). Dalle carte di lavoro di non risulta che ciò sia avvenuto, motivo per cui il Revisore ha avallato un approccio metodologico della AN non corretto e non compatibile con le indicazioni tecniche di cui allo IAS 36, il che si è tradotto, di fatto, in minori svalutazioni per VB. L'ammontare delle svalutazioni in oggetto sarebbe, quindi, risultato significativamente superiore se la avesse identificato il valore recuperabile Pt_2 delle partecipazioni con l'importo di cui al metodo di stima DDM”; sussista la violazione del Principio di Revisione 600, paragrafo 10, là dove prevede che:
“(…) il revisore principale può inoltre considerare necessario discutere, con l'altro revisore e con la direzione della componente, i risultati della revisione ed altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente. Il revisore principale può anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società. Tali verifiche,
a seconda delle circostanze, possono essere eseguite dal revisore principale o dall'altro revisore (…)”.
pagina 41 di 63 Contro Al riguardo, è stato rilevato che “ avrebbe dovuto, infatti, verificare se gli attivi delle partecipate estere in argomento avessero registrato perdite di valore. L'approfondimento si imponeva se si considerano: i) la modalità di esecuzione dell'impairment test, indicativa di un valore economico delle partecipazioni inferiore ai patrimoni netti contabili, alla data di stima, delle società partecipate;
ii) la circostanza che il revisore locale aveva formalizzato la Contro sussistenza di talune criticità in capo alle partecipate estere, note a e impattanti sui valori delle partecipate medesime e, per l'effetto, sul bilancio consolidato di VB”;
- con riferimento alla partecipazione in AN Intermobiliare: sussista la violazione del Principio di Revisione 240, paragrafo 42, là dove prevede che
“(…) nella valutazione delle risposte ricevute dalla direzione a seguito delle indagini, il revisore mantiene un atteggiamento di scetticismo professionale, tenendo presente che la direzione è spesso nella posizione migliore per perpetrare una frode. (...) Qualora le risposte siano incoerenti, il revisore deve chiarire tali incoerenze (…)”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ infatti, avrebbe dovuto considerare gli eventi relativi alla vicenda del sig. emersi dopo la pianificazione delle attività di audit, e valutare e Pt_8
formalizzare, nelle proprie carte di lavoro, se e quali implicazioni i suddetti eventi potevano avere sulle evidenze probative e sulle attestazioni rese dalla AN, nonché considerare il
Contro potenziale impatto sul giudizio di revisione. Non risulta, dalle carte di lavoro di che ciò Contro sia avvenuto. Non trova, quindi, riscontro documentale l'affermazione dei CTP di secondo la quale: “(…) il team di revisione non aveva ritenuto che il disallineamento Con informativo creatosi fra la capogruppo e la controllata fosse frutto di un comportamento fraudolento, tenuto conto che il management di , resosi conto della mancata Parte_2
contabilizzazione dell'opzione, ne aveva immediatamente informato la direzione
Con amministrativa di e gli effetti dell'opzione erano stati senza indugio recepiti nei bilanci di
Con
, oltre che nel consolidato di , evidenziando quindi assoluta buona fede Parte_2 nella (mancata) registrazione contabile, poi sanata (…)”;
- con riferimento alla partecipazione : Parte_9
non sussista la violazione del Principio di Revisione 260, paragrafo 11, là dove prevede che: “(…) il revisore deve considerare i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento delle attività di governance che emergono nel corso della revisione del bilancio e comunicarli
pagina 42 di 63 alle persone che hanno tali responsabilità. Normalmente tali fatti e circostanze comprendono:
(...) rilevanti punti di debolezza nel sistema di controllo interno (...)”. Contro Dall'analisi documentale è emerso, infatti, che “ abbia portato, pur attraverso “colloqui informali”, a conoscenza della Direzione di VB la circostanza che la controllata
[...]
presentasse carenze nel proprio sistema di controllo interno, come emerge Parte_9 dalla carta di lavoro “EGA “Review and evaluate communication from and work of component auditor” (Ref.7010- 2150)”: “(…) ha portato alla nostra attenzione il fatto che la CP_8 società utilizza principalmente file excel come strumento contabile – ciò risulta in inefficienze
e aumenta il rischio di errore. Abbiamo portato tale tematica all'attenzione del management della capogruppo …”. sussista la violazione del Principio di Revisione 260, paragrafo 16, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve documentare nei fogli di lavoro gli argomenti comunicati verbalmente alle persone che hanno responsabilità di governance ed ogni risposta ricevuta su tali argomenti. La documentazione può avere la forma di un verbale dell'incontro che il revisore ha avuto con tali persone. In circostanze che, per la loro natura e per la delicatezza ed importanza degli argomenti trattati, richiedono una particolare attenzione, il revisore deve confermare per iscritto le relative comunicazioni verbali alle persone che hanno responsabilità di governance”. Contro Dalla documentazione esaminata è emerso, infatti, che “ non abbia confermato, per iscritto, le comunicazioni verbali intrattenute con gli esponenti della AN in ordine alle criticità emerse nel sistema di controllo interno della partecipata Parte_9
. Il Revisore medesimo nel rispondere, sul tema, alle richieste di formulate in
[...] CP_1
sede ispettiva, conferma, da un lato, di aver informato il dirigente preposto di VB circa le riferite criticità e, dall'altro, di averlo fatto in via informale: “(…) il team di revisione ha quindi considerato tale osservazione in tale contesto e ha valutato che l'impatto di tale carenza risulta essere mitigato sia dal limitato numero di transazioni effettuate nel corso di un esercizio dalla controllata che dal limitato numero di strumenti finanziari detenuti da VIFS, informando di tale raccomandazione il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il Chief Financial Officer della Capogruppo, nell'ambito dei numerosi colloqui informali intrattenuti”.
In ordine all'impairment test sull'“Avviamento”:
pagina 43 di 63 non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 2, là dove è previsto che “(…) il revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio (…)”.
Al riguardo il TU ha rilevato che “PWC ha, infatti, acquisito, a parere del sottoscritto, sufficienti ed appropriati elementi probativi, attingendo, a tal fine, anche al supporto di qualificati professionisti esterni. Le evidenze acquisite restituivano, peraltro, un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie oggetto di verifica e dell'approccio seguito, in merito, da VB. In altri termini, il Revisore ha acquisito, a parere del sottoscritto, elementi idonei e sufficienti ai fini della formazione del proprio giudizio di revisione”; non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 22, là dove è previsto che “(…) il revisore può acquisire una stima indipendente e confrontarla con quella della società. In tale circostanza, il revisore deve valutare i dati, le ipotesi e verificare la correttezza dei metodi di calcolo utilizzati (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che PWC “esercitando la facoltà prevista dal principio in commento, ha acquisito opinion indipendenti e ne ha valutato il contenuto rispetto all'approccio utilizzato dalla AN. Il tema, per quanto attiene, in particolare, alle CGU-
Partecipazioni “ e “Veneto ANa” [ove CGU sta per Cash Generating Unit, ossia CP_4 unità generatrici di cassa] è che l'esperto WC CF [ossia la funzione Corporate Finance di Contro WC Advisory S.p.A. che era stata incaricata da di “effettuare alcune analisi valutative e verificare la correttezza dei calcoli eseguiti dal management di ... finalizzati alla Parte_2
verifica della tenuta dei valori di iscrizione delle Partecipazioni/CGU nel bilancio consolidato e separato di ] non ha espresso alcuna opinione in ordine ad un aspetto centrale, Parte_2 vale a dire la possibilità, da parte di VB, di utilizzare, nell'ambito del test di impairment, il patrimonio netto contabile della partecipata come elemento (di confronto con il valore derivante dal DDM) per determinare il valore recuperabile della CGU [ove DDM sta per
Dividend Discount Model, ossia uno dei metodi utilizzati dal management della ai fini Pt_2
Contro dell'individuazione del valore recuperabile delle suddette CGU]. era, quindi, priva di un supporto cardine e ciò richiedeva opportuni approfondimenti e riflessioni, peraltro su un aspetto di chiara lettura sotto il profilo tecnico”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 24, là dove è previsto che “(…) il revisore deve giungere ad una valutazione finale sulla ragionevolezza di una stima
pagina 44 di 63 contabile in base alle sue conoscenze della società, del settore in cui questa opera, e verificando altresì se la stima sia coerente con gli altri elementi probativi acquisiti nel corso del lavoro di revisione …”.
Al riguardo, è stato rilevato che “PWC, infatti, sulla base delle proprie conoscenze (anche tecniche), valutate le evidenze probative – acquisite, in particolare, da WC CF, che non si era espressa sul metodo di individuazione del valore recuperabile della CGU adottato dalla
– non poteva non rilevare la non coerenza (o ragionevolezza) dell'approccio seguito Pt_2
Contro da ai fini dell'impairment test sulle CGU-Partecipazioni “ e “Veneto ANa”, CP_4
rispetto alle evidenze acquisite e alla normativa tecnica di riferimento. Le risultanze del DDM,
Contro nonché la conoscenza di criticità segnalate dal revisore locale, note a imponevano, inoltre, al Revisore di approfondire, interagendo con il menzionato revisore locale, la sussistenza di eventuali perdite di valore in capo alla partecipata, attesi gli impatti che ne
Contro potevano derivare sul bilancio consolidato di VB, oggetto di revisione da parte di;
sussista la violazione del Principio di Revisione n. 620, paragrafo 12, là dove è previsto che “(…) il revisore deve valutare se il lavoro dell'esperto costituisca un adeguato elemento probativo in relazione all'asserzione di bilancio alla quale si riferisce. A tal fine il revisore deve valutare se, sotto il profilo sostanziale, le risultanze del lavoro dell'esperto siano correttamente riflesse nel bilancio, o ne supportino le asserzioni, e verificare i seguenti aspetti: (...) i presupposti alla base del lavoro e i metodi di lavoro utilizzati, e la loro coerenza con quelli di periodi precedenti...”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ aveva, infatti, chiara evidenza del fatto che il lavoro dell'esperto (WC CF) non costituiva un adeguato elemento probativo, giacché sostanzialmente carente dell'opinion in ordine alla correttezza-ragionevolezza del metodo utilizzato dalla AN per determinare il valore recuperabile della CGU-Partecipazioni
“ e “Veneto ANa”. Ciò avrebbe dovuto indurre il Revisore ad approfondire tale CP_4
aspetto e ad acquisire ulteriori elementi probativi, ovvero a trarne le debite conclusioni sul piano tecnico. È appena il caso di segnalare, in merito, che WC CF ha, comunque, dato ampia e dettagliata evidenza degli effetti che sarebbero emersi (in termini di maggiori oneri- perdite) ove il valore recuperabile delle CGU-Partecipazioni fosse stato identificato con l'unico valore economico computato dalla AN attraverso l'applicazione del metodo di stima DDM.
Occorre, infine, segnalare, che gli altri esperti indipendenti (KPMG e EY), intervenuti sul tema pagina 45 di 63 dell'impairment test degli avviamenti (riferibili ad altre CGU) di cui al bilancio consolidato 2014 di VB, hanno espresso, chiaramente, la propria opinion tecnica sui diversi aspetti oggetto di verifica”.
In ordine ai “Fondi per Rischi ed Oneri”: non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 240, paragrafo 23, là dove prevede che “(…) lo scetticismo professionale comporta che il revisore si interroghi costantemente se le informazioni e gli elementi probativi acquisiti segnalino la possibilità di errori significativi dovuti a frodi (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “il collegamento tra lo scetticismo professionale e la frode, operato da contestando la violazione del richiamato principio-paragrafo, non appare, CP_1
infatti, attinente al caso di specie, in assenza di puntuali contestazioni o evidenze di errori Contro dovuti a frodi. Va, peraltro, segnalato che ha effettuato verifiche specifiche in ordine al rischio di frode, come risulta dalla carta di lavoro EGA 1000-3350 “Risk of Fraud”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “la violazione attiene, in particolare:
- alle cause CA (di rilevante entità) e FRAPI, non inserite nell'applicativo Megaweb
[ossia un applicativo utilizzato, tra l'altro, da VB per la stima degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, nell'ambito del quale, tuttavia, non erano stati inseriti n. 22 conteziosi passivi, tra i quali i più rilevanti, per ammontare, risultavano essere la causa attivata dalla famiglia
CA, con un petitum di euro/mln 41,4 e la causa riferita alla FRAPI S.p.A. con un
Contro petitum di euro/mln 1,14; non aveva, quindi, ricompreso dette cause tra quelle da sottoporre ad analisi al 31 dicembre 2014, nonostante le stesse rispettassero i criteri di
Contro selezione stabiliti da i) cause con petitum > 11,8 mln e senza accantonamento sorte ante 2014 (per CA); ii) cause con petitum > 800k e senza accantonamenti sorte nel corso del 2014 (per FRAPI)]. Dall'analisi delle carte di lavoro e, in particolare, dalla carta di Contro lavoro “VB Cause Passive 31 12 2014” non risulta, infatti, che abbia acquisito, su tali posizioni, elementi probativi, né che abbia condotto specifici approfondimenti e valutazioni, proprio in ragione della (errata) esclusione della controversia dal richiamato applicativo;
pagina 46 di 63 Contro
- a n. 67 contenziosi per i quali risulta che non abbia condotto approfondimenti tesi a supportare, in modo adeguato, la scelta di aderire alla decisione della AN di non iscrivere accantonamenti ai fondi rischi, nonostante i legali incaricati indicassero, nella generalità dei casi, un rischio di soccombenza “probabile”, stimando, per talune cause, anche la percentuale riferibile a detta probabilità. Si ritiene, infatti, che un comportamento difforme, sul piano contabile, dalle indicazioni rese dal legale incaricato, con la risposta alla lettera di circolarizzazione, richiedesse – pur nell'ambito della ricercata declinazione del concetto di
“probabilità” in base allo IAS 37 – adeguate verifiche. Dalla carta di lavoro “VB Analisi
Contro
Risposte Legali” risultano generici riferimenti di a colloqui con il management e la adesione, non motivata, del revisore alla posizione assunta dalla AN di non operare accantonamenti ai fondi rischi. Sono emblematici, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti contenziosi:
i) “ ” – petitum, euro 899.031 – rispetto al quale la non ha Parte_10 Pt_2
Contro effettuato accantonamenti ai fondi rischi e in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile indicata dal legale incaricato, Avv. Chiaventone… e non effettua ulteriori approfondimenti;
ii) “ – petitum, euro 517.992 - rispetto al quale la non ha effettuato Parte_11 Pt_2
accantonamenti ai fondi rischi e PWC, in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile
… e non effettua ulteriori approfondimenti;
iii) “Tatte Immobiliare”– petitum, tra euro 260.000 ed euro 520.000 - rispetto al quale la Pt_2
non ha effettuato accantonamenti ai fondi rischi e PWC, in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile, indicata dal legale incaricato, … e non effettua Controparte_9 ulteriori approfondimenti”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 505, paragrafo 31, là dove prevede che “(…) nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma esterna positiva, il revisore deve svolgere procedure alternative. Le procedure alternative devono essere tali da fornire elementi probativi riguardanti le asserzioni di bilancio ugualmente validi rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le richieste di conferma …”.
Dalle carte di lavoro del Revisore non è risultato, infatti, “che per n. 229 cause (petitum complessivo, euro/mln 202 ca, incluso contenzioso “CA”), curate da n. 12 legali che non hanno risposto alla lettera di circolarizzazione, siano state condotte dal Revisore
pagina 47 di 63 Contro procedure alternative tese a supportare la decisione di di aderire alla impostazione della
AN di non effettuare accantonamenti ai fondi rischi. Il Revisore, come segnalato infra, si è limitato a riferire (per ogni causa), negli allegati alla carta di lavoro EGA “Confirm litigation with legal counsel – Fondi per rischi e oneri”, di (meri) colloqui con il management, dai quali non sarebbero emerse passività potenziali”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 27, là dove prevede che “(…) il revisore deve anche valutare se le singole differenze riscontrate e considerate accettabili, possano, nel loro insieme, avere un impatto significativo sul bilancio. In tali circostanze, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nella loro globalità (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “dall'analisi della carta di lavoro “VB Analisi Risposte Legali” – Contro che riporta, per talune posizioni, differenze valutative, reputate da non materiali – non risulta che il Revisore abbia valutato l'impatto, complessivo, in termini di significatività, di dette differenze sul bilancio di VB relativo all'esercizio 2014, né che abbia riconsiderato le stime nella loro globalità”.
In ordine alle “Azioni Proprie”: sussista la violazione Principio di Revisione n. 315, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed in misura sufficiente per stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (di seguito anche “procedure conseguenti) (…)”. Contro Al riguardo, è risultato, infatti, che “ dopo aver acquisito contezza delle non conformità rilevate all'esito delle ispezioni e degli audit condotti, non ha modificato il proprio approccio all'attività di revisione e, in particolare, non ha condotto specifiche attività tese alla comprensione-valutazione della parte del sistema di controllo interno volta a presidiare la Contro fattispecie in oggetto. ha ritenuto, infatti, sulla base di motivazioni non condivisibili sul piano tecnico, di cui si è detto infra, che il “(…) rilievo non ha impatti significativi sulla strategia di audit (…)”. Lo scrivente segnala che le fattispecie oggetto di osservazione avevano impatti
- la cui dimensione è cresciuta, peraltro, nel tempo - sull'entità dei fondi propri e, quindi, sull'informativa di bilancio sottoposta a giudizio del Revisore, motivo per cui l'approfondimento del Revisore era, ad avviso del TU, dovuto”;
pagina 48 di 63 non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 22, là dove prevede che “(…) il revisore deve acquisire una comprensione del settore di attività, della normativa e di altri fattori esterni, incluso il quadro normativo sull'informazione economico- finanziaria applicabile (…)”.
Al riguardo, è risultato, infatti, che PWC “avesse piena contezza della normativa cui la AN era sottoposta e, in particolare, dei regolamenti comunitari n. 575/2013 e n. 241/2014 in materia di requisiti prudenziali degli enti creditizi”; non sussista la violazione del Principio di Revisione 250, paragrafo 2, là dove prevede che: “(…) il revisore, in sede di pianificazione ed esecuzione delle procedure di revisione, nonché nella valutazione ed esposizione delle proprie conclusioni, deve essere consapevole che la non conformità dei comportamenti aziendali alle leggi ed ai regolamenti può avere effetti significativi sul bilancio (...)”. Contro Al riguardo, è stato rilevato che “dall'analisi delle carte di lavoro, risulta, infatti, che fosse pienamente edotta in ordine al fatto che la non conformità dei comportamenti aziendali alla legge e ai regolamenti potesse avere effetti significativi sul bilancio. Ne è dimostrazione il fatto che nel non modificare la propria strategia di revisione il Revisore si pronuncia, come riferito in precedenza, in termini di non significatività dei rilievi emersi. Diverso è giudicare la correttezza di tale valutazione che, comunque, giova ribadirlo, viene operata nella consapevolezza che la non conformità a leggi-regolamenti (dei comportamenti della
Direzione) può avere impatti significativi, in termini di errore, sul bilancio della AN”; non sussista la violazione del Principio di Revisione 250, paragrafo 5, là dove prevede che “(…) le leggi ed i regolamenti influiscono in modo diverso sulla formazione del bilancio.
(...) la non conformità alle leggi ed ai regolamenti potrebbe avere conseguenze economiche e patrimoniali per la società, quali, ad esempio, sanzioni pecuniarie e controversie legali. (...)”.
Al riguardo, è stato rilevato che “trattasi, infatti, di una enunciazione di principio e di carattere generale, che non si presta, ex sé, ad essere violata”; sussista la violazione Principio di Revisione n. 250, paragrafo 17, là dove prevede che:
“(…) il revisore, inoltre, deve ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi sul rispetto di quelle leggi e regolamenti che a suo giudizio hanno un effetto sulla determinazione dei saldi di bilancio e significativi sulle informazioni della nota integrativa (…)”.
pagina 49 di 63 In proposito, è stato rilevato che “risulta, infatti, con riguardo al bilancio relativo all'esercizio Contro chiuso al 31 dicembre 2014, che nonostante i rilievi in ordine alla fattispecie in commento fossero noti sin dal 2013 e approfonditi nel corso del 2014, non abbia acquisito elementi probativi tesi a valutare l'effetto dei suddetti rilievi sui saldi di bilancio (al 31 dicembre 2014). Tali evidenze sono state acquisite nel 2015 – in particolare, attraverso Contro l'impiego della funzione forensic di – esercizio in cui sono state operate da VB le dovute decurtazioni dai fondi propri. Si consideri, a supporto di quanto testé affermato, che:
- il report della funzione forensic, denominato “Rapporto sulle Procedure di revisione Contro integrative”, reca la data del 27 marzo 2015 (medesima data dell'opinion espressa da sul bilancio 2014). Il documento figura, in bozza, come uno degli allegati dell'EGA “Guardia di
Finanza 15 febbraio 2015” (ref. 2000-69000, Audit Unit: bilancio consolidato e individuale
2014, Period end date: 31/12/2014, FSLI: Fraud Risk), purtuttavia lo stesso non risulta consultabile-accessibile dal database Aura (i.e. non è disponibile a sistema);
- la versione definitiva del suddetto report risulta, invece, consultabile, attraverso il sistema
Aura, come allegato dell' ”, relativo all'attività di Revisione Controparte_10
Contro condotta da sul bilancio (consolidato) abbreviato al 30 giugno 2015 e al 30 settembre
2015”.
E' stato, peraltro, opportunamente segnalato dal TU “che la violazione di tale principio- paragrafo è contestata nell'Atto di Accertamento;
la stessa, tuttavia, non figura nella delibera sanzionatoria di del 28 giugno 2018”. CP_1
B) in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
Quanto alle contestazioni mosse da con riguardo alle verifiche svolte dal Revisore in CP_1
ordine ai rischi rilevanti per la propria indipendenza e le misure adottate per limitare tali rischi, in relazione allo svolgimento a favore della AN di alcune attività a supporto del Dirigente
Preposto, di cui alle lettere di incarico integrative del 26 febbraio 2015 e del 29 maggio 2015, il TU ha conclusivamente ritenuto che: sussista la violazione dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 39/2010; all'epoca vigente, nonché del Principio di revisione n. 100.
Al riguardo, il TU ha rilevato che “attesa la natura dei servizi non audit svolti, definiti dallo stesso Revisore nell'ambito della verifica ispettiva come “servizi di organizzazione contabile”,
pagina 50 di 63 a cui, quindi, è associato un rischio di autoriesame concreto, PWC avrebbe dovuto porre in essere e formalizzare nelle proprie carte di lavoro i presidi, previsti dalla procedura interna, atti a valutare e prevenire eventuali problematiche di indipendenza.
A parere del TU, la coincidenza del team non era, dunque, un'esimente, ma richiedeva, a Contro ben vedere, un'attenzione accentuata rispetto al tema dell'indipendenza da parte di
Peraltro, proprio il documento di ricerca di Assirevi 131-ter, richiamato dal Revisore, precisava, tra l'altro, a pag. 5, nel paragrafo n. 5, che “(…) il Revisore deve ridurre il rischio di autoriesame, attuando le misure di salvaguardia indicate dal Principio n. 100.
In merito va opportunamente segnalato, per completezza informativa e di analisi, che il
Principio di Revisione n. 100, ratione temporis vigente, prevedeva al paragrafo 4.4. (Minacce
e rischi per l'indipendenza), che “(…) Nel valutare l'indipendenza il Revisore deve prendere in considerazione tutte le circostanze che potrebbero determinare una delle minacce individuate di seguito. (…) Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare (…)” e, al paragrafo 4.5. (Sistemi di salvaguardia), che “(…) In presenza di circostanze che minacciano l'indipendenza dell'attività di Revisione, il
Revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la valutazione effettuata, nonché l'esistenza di un adeguato sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili (…)”.
C) in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di
[...] dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
Quanto alle contestazioni mosse da con riguardo alle verifiche svolte dal Revisore CP_1 sulla rilevazione contabile dell'operazione di acquisto, con contratto 11 febbraio 2015, da parte di , di un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da JPM, per un Parte_2 corrispettivo complessivo di €/mln 205,55, di cui: €/mln 170 da versare in contanti e €/mln
35,55 da corrispondere tramite il trasferimento (a JPM) di n. 900.000 azioni della Pt_2
valorizzate al prezzo di euro 39,5 ciascuna, il TU ha conclusivamente ritenuto che: sussista la violazione Principio di Revisione ISA IT n. 250, paragrafo 7, là dove prevede che: “(...) il revisore ha la responsabilità di verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione attraverso lo svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio e la regolare
pagina 51 di 63 tenuta della contabilità sociale attraverso lo svolgimento delle procedure previste nel presente principio”. Contro Al riguardo, è stato ritenuto che “ avrebbe, infatti, dovuto rilevare, a seguito delle verifiche condotte alla prima data di reporting, la non corretta rappresentazione contabile dell'operazione in commento. Non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro, che ciò sia avvenuto. È emerso, invece, che il Revisore ha riportato (nella carta di lavoro “Significant
Matter and consultation complate”) rilevazioni contabili non collimanti con quanto iscritto in contabilità generale dalla AN e non rappresentative delle dinamiche dell'operazione in Contro oggetto. Inoltre, ha accettato, acriticamente, le rilevazioni contabili della AN, connotate dalla attivazione di conti “provvisori” e non correttamente formulate rispetto agli accadimenti gestionali che erano chiamate a rappresentare”; sussista la violazione del Principio di Revisione Isa IT n. 250, paragrafo 18, là dove prevede che: “(...) se il revisore viene a conoscenza di informazioni su un caso di non conformità, o di sospetta non conformità a leggi e regolamenti, egli deve acquisire: a) una comprensione della natura dell'atto e delle circostanze in cui il caso si è verificato;
b) ulteriori informazioni per valutare il possibile effetto sul bilancio (…)”. Contro Al riguardo, è stato ritenuto che “ avrebbe dovuto, infatti, richiedere, attesa la (non chiara, ma indicativa, come segnalato supra) dinamica espressa dalle rilevazioni contabili della AN, osservata dal Revisore e riportata nelle proprie carte di lavoro, migliori e più approfondite informazioni in ordine al trasferimento delle azioni proprie di VB a JPM a saldo di parte del corrispettivo (€/mln 35,5) convenuto per l'acquisto dei PIV (o meglio, non risultante Contro dal relativo contratto). Dalle carte di lavoro di non risulta che ciò sia avvenuto. Il tema della conformità alla normativa di riferimento e alle istruzioni di vigilanza di AN d'IT dell'acquisto di azioni proprie è (era), peraltro, ampiamente noto e fortemente attenzionato tra gli addetti ai lavori. La normativa di riferimento (Regolamento UE del 7 gennaio 2014, n. 241) impone(va), infatti, all'art. 29, l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione alla AN d'IT per “(…) riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1
(…)”. L'attenzione del legislatore (e dell'Autorità di Vigilanza) su tali operazioni è talmente pervasiva che il Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575, all'art. 28, prescrive(va) che
“(…) gli strumenti di capitale sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1 (…) solo se “(…) sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente, né
pagina 52 di 63 indirettamente (…)”. Il Revisore aveva, quindi, l'obbligo di approfondire e ciò in ragione: i) della fattispecie di cui trattasi, acclaratamente sottoposta a specifici vincoli normativi;
ii) della poca chiarezza espressa dal sostrato contrattuale (accordo tra VB e JPM) e dalle scritture
Contro contabili elaborate dalla AN, esaminate da iii) della circostanza che, comunque, i documenti contabili indicavano il transito delle azioni proprie di VB nel sistema contabile e nelle disponibilità della AN (il che imponeva a VB l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione all'acquisto alla AN d'IT, ai sensi del ricordato art. 29 del regolamento
UE 241/2014)”.
12) Va, quindi, richiamato che, all'esito del deposito della relazione peritale, l'odierna Contro ricorrente con memoria depositata in data 29/3/2024, ha contestato la relazione del
TU (i cui esiti sono stati testè richiamati con riferimento a tutte le violazioni oggetto di contestazione) lamentandone alcuni profili di nullità per “violazione del contraddittorio sostanziale”: secondo la parte ricorrente, invero, dalla relazione di TU “emergono mancate considerazioni di elementi e di informazioni (e così errori di valutazione) nonché errori metodologici che il TU avrebbe potuto e dovuto superare esaminando plurime carte di lavoro (e relativi documenti di corredo) in contraddittorio – però mancato – con i CTP”.
Nella medesima memoria la ricorrente ha, quindi, esposto alcuni esempi che dovrebbero dare dimostrazione dell'eccepita nullità.
12.1) Al riguardo, la parte resistente ha contestato tale doglianza già per il fatto che CP_1 la ricorrente, “lungi dal prospettare una qualche forma di avvenuta pretermissione dalla partecipazione alle operazioni peritali”, avrebbe lamentato “mancate considerazioni di elementi e di informazioni (e così errori di valutazione) nonché errori metodologici” essenzialmente per dolersi che del fatto che “il TU non abbia – nel merito delle proprie valutazioni – aderito alle prospettazioni formulate dai propri CTP con riferimento a numerosi profili del quesito peritale”, sì da sostenere che un più approfondito esame della documentazione sottopostagli e un diretto confronto coi predetti consulenti di parte avrebbe determinato un esito diverso delle predette valutazioni.
La resistente oltre a negare la ricorrenza della ex adverso invocata violazione del CP_1
contraddittorio, contestando la sussistenza di errori valutativi e metodologici da parte del pagina 53 di 63 TU, ha, quindi, dedotto la radicale infondatezza delle argomentazioni in proposito svolte Contro dalla ricorrente
12.2) Ad avviso della Corte la doglianza svolta da parte ricorrente, di “violazione del contraddittorio sostanziale”, in cui sarebbe incorso il TU, è del tutto infondata.
Va, anzitutto, chiarito che non vi è alcun dubbio sul fatto che le parti abbiano potuto partecipare e, di fatto, abbiano attivamente partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali fornendo i più ampi contributi tecnici per l'esame e la valutazione delle questioni Contro controverse in causa;
che, del resto, la stessa parte ricorrente risulta aver sottoposto all'esame del TU una prima memoria tecnica di 503 pagine, una memoria tecnica di replica di 346 pagine ed una nota di osservazioni di 165 pagine;
che tali contributi tecnici di parte, oltre ad essere stati allegati alla relazione peritale, sono stati anche certamente presi in esame dal TU, il quale, per ciò che riguarda le osservazioni critiche mosse dai CT di parte ricorrente, ha illustrato in modo puntuale le proprie risposte da pag. 207 a pag. 310 della
Contro propria relazione;
che, non a caso, la ricorrente ha prospettato la violazione del contraddittorio tecnico da parte del TU non già in termini formali ma, appunto, “sostanziali”.
Tale ragione di doglianza è, comunque, infondata, dovendosi ritenere che la stessa sia stata sollevata essenzialmente al fine di porre in discussione le valutazioni sul merito delle questioni svolte dal TU, e, ciò, sull'infondato assunto che dette valutazioni, in quanto sfavorevoli alle tesi di parte ricorrente, avrebbero potuto essere diverse ove il TU (magari attivando il contraddittorio per acquisire ulteriore documentazione) avesse effettuato ulteriori approfondimenti.
Al riguardo, va, anzitutto, considerato che tutte le questioni segnalate da parte ricorrente nella propria memoria del 29/3/2024, quali esempi di violazione del contraddittorio da parte del
TU, riguardano questioni già sottoposte all'esame del TU nel corso delle operazioni peritali
(anche in sede di osservazioni critiche alla bozza di relazione) e sulle quali il TU si è espresso in sede di replica alle osservazioni dei CTP.
Piuttosto, per ciò che riguarda le considerazioni svolte dal TU in replica alle considerazioni critiche dei CT di parte ricorrente (come detto, da pag. 207 a pag. 310 della relazione di
TU), va richiamata l'osservazione, di carattere preliminare, svolta dal TU in ordine al carattere frequentemente generico dei rilievi critici mossi dai CT di parte ricorrente.
pagina 54 di 63 Il TU ha, invero, inteso rilevare “preliminarmente, che le memorie di replica redatte dai CTP Contro di si connotano, in linea generale, per la presenza di diffuse e ampie argomentazioni che, tuttavia, spesso non affrontano nel merito e sotto la stretta angolatura tecnica le fattispecie oggetto di contestazione, ma rappresentano tesi di carattere generale non
Contro conferenti e non atte a dimostrare la non violazione, da parte di di un determinato
Principio-Paragrafo di Revisione. L'elencazione di tali, estese, narrazioni, facilmente riscontrabili dalla lettura delle memorie dei predetti Consulenti, risulterebbe un mero esercizio dimostrativo, non funzionale agli scopi della TU. Parimenti, non conferente e, a ben vedere, improprio, è il suggerimento rivolto allo scrivente di redigere un elaborato tecnico tenendo conto delle (o meglio, uniformandosi alle) linee guida, come sopra rappresentate, dei CTP di
Contro
Merita segnalare, inoltre, che in taluni casi la riferita profusione di argomentazioni si è tradotta in evidenti errori di interpretazione dei contenuti dell'elaborato provvisorio del sottoscritto e di taluni fatti e documenti. A mero titolo esemplificativo (e non esaustivo): i CTP
Contro di sostengono che “(…) è inaccettabile che si considerino violati plurimi principi di revisione sulla base di una policy [la policy AFS, ndr] che – data la discrezionalità consentita dal principio contabile – era coerente con la prassi di mercato (…)”, osservata dall' su CP_11 un campione di 39 istituti finanziari europei. In altri termini, secondo l'interpretazione dei CTP
PWC, in considerazione del fatto che la policy AFS della AN era allineata a quella dei principali istituti finanziari europei osservati dall' sarebbe dovuta essere considerata CP_11
corretta. Orbene, trattasi di una narrazione palesemente fuorviante. ha certamente CP_11 osservato la policy dei predetti istituti finanziari, ma l'ha anche pesantemente censurata: “(…) reminds financial that such an accounting policy is not compliant CP_11 CP_12 with IFRS requirements (…)” [enfasi aggiunta]. Peraltro, alle medesime conclusioni Contro perviene, come meglio precisato nel prosieguo, la stessa In ultima analisi, dunque, il fatto che la policy della AN fosse allineata a quella degli istituti finanziari osservati Contro dall' era, per la AN, e per un'aggravante specifica, non un esimente” (cfr. CP_11
pagg. 209 e 210 della relazione di TU).
In ogni modo, quanto alle questioni segnalate dalla parte ricorrente nella propria memoria del
29/3/2024, quali esempi di violazione del contraddittorio da parte del TU, è possibile richiamare che la parte ricorrente, con i propri primi “tre esempi” ha fatto riferimento alla questione della “dimensione del campione”: trattasi di un tema rilevante in sede di esame pagina 55 di 63 della verifica della violazione di alcuni Principi di Revisione nell'ambito dell'attività di revisione Contro del bilancio svolta da in ordine ai “Crediti verso la Clientela”.
La parte ricorrente, al riguardo, ha richiamato: i) che i propri CTP avevano evidenziato l'erroneità della valutazione svolta dal TU sulle dimensioni del campione, avendo essi segnalato che “le dimensioni del campione analizzato sono ben più ampie del 2% indicato dal
TU; in realtà, il Revisore ha analizzato ben n. 440 posizioni, pari all'11% del totale complessivo dei crediti”; ii) che, inoltre, il TU (pur chiamato a verificare i rilievi mossi da per l'attività di revisione sul bilancio chiuso al 31/12/2014) “avrebbe dovuto attivare il CP_1
contraddittorio per ricevere le carte di lavoro inerenti la semestrale. Il confronto avrebbe messo a fuoco che l'attività del revisore si sviluppa durante tutto l'esercizio (così i PR 250B-
330). La visione completa del lavoro si può avere soltanto esaminando anche i dati delle semestrali;
senza l'esame delle carte relative alla sem. 2014, parte integrante del lavoro di revisione sul bil. 2014 il TU si sarebbe dovuto esimere da valutazioni in tema di dimensione del campione”.
Ebbene, non pare che tali rilievi segnalino una qualche violazione del contraddittorio di cui possa dolersi la parte ricorrente, specie ove si consideri che, in proposito, il TU ha rilevato quanto segue:
Contro
“Con riferimento alle carte di lavoro, citate e impropriamente utilizzate dai CTP relative ai lavori di revisione limitata al 30 giugno 2014, lo scrivente precisa: i) che i quesiti peritali attengono ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (e non alla semestrale
2014); ii) che proprio per le ragioni sub i), le carte di lavoro riferite alle attività di audit (limitate)
Contro condotte al 30 giugno 2014 da non sono presenti in atti e nel database a disposizione del TU;
iii) l'attività di audit condotte al 30 giugno 2014, comunque, non rilevano ai fini del Contro giudizio in ordine ai principi di revisioni che era tenuta ad applicare ai fini dell'audit al 31 dicembre 2014.
Contro
In ordine alla contestazione sub f), si segnala che i CTP di con l'obiettivo di estendere il campione esaminato, chiamano, impropriamente, in causa quanto sarebbe stato svolto dal
Revisore con riguardo alle attività di audit eseguite al 30 giugno 2014. Orbene, pur volendo aderire alla fuorviante ricostruzione dell'ampiezza del campione analizzato dal Revisore Contro effettuata dai CTP pari ad un “(…) 11% del totale dei crediti della di cui il 21% Pt_2
pagina 56 di 63 dei crediti non performing – selezionate in una logica “risk-based” (…)”, si perviene a risultati del tutto analoghi a quelli rappresentati dallo scrivente nel Documento Peritale Provvisorio.
Si evince, infatti, che il campione osservato è ugualmente alquanto limitato e che, a fronte del
Contro suddetto modesto campione, per effetto dell'errore di classificazione rilevato da (in prevalenza riferito a passaggi, non operati da VB, di crediti in bonis a incaglio e a sofferenza, per €/migliaia 38.904), il Revisore aveva individuato presunte svalutazioni, attraverso un computo overall, per €/migliaia 15.600, importo pressoché coincidente con la soglia di materialità di tale voce (€/migliaia 15.800). In altri termini, un modesto campione aveva consentito di individuare svalutazioni “potenzialmente e sostanzialmente materiali”.
Ebbene, l'esito di tale analisi, proprio in applicazione di un approccio “risk based”, più volte Contro richiamato dai CTP di avrebbe dovuto suggerire al Revisore di esperire ulteriori approfondimenti e, quindi, in ultima analisi, di rivalutare (ed estendere) l'ampiezza del campione selezionato. Ciò non è chiaramente avvenuto, come risulta (per tabulas) dalle carte
Contro di lavoro di relative alle attività di audit condotte sui bilanci della AN al 31 dicembre
Contro 2014. Ne deriva, quindi, che pur in presenza di un rischio di sottostima del fondo svalutazione crediti, ha concluso le proprie verifiche senza svolgere specifici approfondimenti ed acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi sulle posizioni oggetto di mancata riclassifica, al fine di appurarne la corretta valutazione” (cfr. 251 e 252 della relazione di
TU).
Con un altro “esempio” riferito, peraltro, ad uno dei passaggi della relazione di TU qui sopra riportati, la parte ricorrente ha ritenuto di evidenziare un'ulteriore violazione del contraddittorio a proposito di un “errore di comprensione relativo al computo “overall” di possibili riclassifiche
– ricaduta sull'ampiezza del campione”: al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto che “in caso di contraddittorio, sarebbe stata fornita al TU (come indicato nelle Oss. – trascurate –
a p.113 e ss.) la dimostrazione analitica, basata sulle carte di lavoro, da cui emerge che le potenziali svalutazioni di cui al computo overall per € 15,6 ml. devono essere ridotte perlomeno di oltre € 14,9 ml”.
Rispetto a tale esempio, merita di essere condiviso il rilievo in proposito svolto da CP_1
secondo cui la diversa stima indicata dai CTP della ricorrente in ordine alla potenziale svalutazione dei crediti è stata da questi effettuata ex post e non nel corso dell'attività di revisione, sì che la diversa ricostruzione dei CTP della ricorrente non vale a superare pagina 57 di 63 l'addebito di negligenza mosso dal TU al Revisore laddove è stato ritenuto che proprio il dato da questi considerato “avrebbe dovuto suggerire al Revisore di esperire ulteriori approfondimenti”. Contro Con altro esempio, poi, la ricorrente ha censurato la valutazione espressa dal TU con
Contro riferimento alla contestazione mossa da a in relazione alle “verifiche effettuate CP_1 sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP Parte_2
MO HA AN di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi”.
Tale operazione era stata posta in essere sulla base del contratto 11 febbraio 2015, con il quale aveva acquistato un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi (“PIV”) da JP Parte_2
MO per un corrispettivo complessivo di euro 205,55 milioni, pagato in parte in contanti
(euro 170 milioni) e in parte “in natura”, tramite il trasferimento della proprietà di n. 900.000 azioni Parte_2
Nonostante la clausola 8.2 del suddetto contratto prevedesse che l'operazione di trasferimento delle azioni VB sarebbe avvenuta nell'ambito di una “negoziazione conto terzi”
(ovvero senza coinvolgimento del conto di proprietà), dalle stesse carte di lavoro si desumeva come VB avesse preventivamente acquistato in “conto proprio” dai propri clienti le predette azioni (soddisfacendo ordini di vendita della clientela “pendenti”, con “carico” del conto titoli di proprietà), per cederli successivamente a JP MO, con conseguente “scarico” del conto di proprietà. Le suddette azioni, pertanto, non erano state oggetto di alcuna attività di
“negoziazione conto terzi”, il tutto, peraltro, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla AN d'IT per acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 29,
Regolamento delegato (UE) 241/201425.
Contro Il TU, rispetto a tale operazione, ha, quindi, rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto richiedere più approfondite informazioni in ordine al trasferimento delle suddette azioni proprie, “e ciò in ragione: i) della fattispecie di cui trattasi, acclaratamente sottoposta a specifici vincoli normativi;
ii) della poca chiarezza espressa dal sostrato contrattuale (accordo
Contro tra VB e JPM) e dalle scritture contabili elaborate dalla AN, esaminate da iii) della circostanza che, comunque, i documenti contabili indicavano il transito delle azioni proprie di
VB nel sistema contabile e nelle disponibilità della AN (il che imponeva a VB l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione all'acquisto alla banca d'IT, ai sensi del ricordato art.
29 del regolamento UE 241/2014” (cfr. pag. 206 della relazione di TU).
pagina 58 di 63 Contro La ricorrente ha, quindi, criticato tale valutazione del TU secondo cui l'operazione sarebbe stata effettuata in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla AN
d'IT per acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 241/2014.
Secondo la parte ricorrente, invero, considerato che era stato spiegato e documentato al TU che la AN d'IT per conto di BCE aveva fornito dell'operazione ampia informativa senza constatare alcuna violazione della normativa di riferimento, “il (non avvenuto) contraddittorio avrebbe portato il TU a correggere la deriva invece espressa in perizia”.
Tale doglianza è infondata, posto che, come riconosce la stessa ricorrente, la questione aveva formato oggetto di confronto tra CTP e TU e che, in proposito, il TU, in sede di replica alle osservazioni critiche dei CTP, ha ulteriormente chiarito la propria valutazione, rilevando che “BCE ha limitato la propria analisi/ispezione all'accordo di compravendita dell'11 febbraio 2015 di prestiti ipotecari vitalizi tra e JP MO, dal quale, non Parte_2
emergeva affatto che la avrebbe, anche se per un periodo di tempo limitato, proceduto Pt_2 all'acquisto di n. 900.000 azioni proprie;
è, dunque, per tale ragione che la BCE non poteva (e non doveva) pronunciarsi sull'acquisto di azioni proprie da parte di VB.
In altri termini, dal richiamato accordo dell'11 febbraio, non era esplicitato che Parte_2
avrebbe (dapprima) acquistato, per poi trasferire a JPM - a copertura di parte del corrispettivo
(€/mln 35,5) pattuito per l'acquisto dei PIV - n. 900.000 azioni proprie, circostanza, quest'ultima, che si è concretamente realizzata come risulta, per tabulas, dalla documentazione (contabile e non) sottoposta ad analisi.
Lo scrivente, pertanto, ritiene che il riferito transito delle azioni proprie di VB nel sistema contabile (e nelle disponibilità della AN) imponeva, a VB, l'obbligo di richiedere, alla AN
d'IT, la preventiva autorizzazione all'acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento UE 241/2014” (cfr. pag. 290 relazione di TU).
Peraltro, già nella propria relazione il TU aveva diffusamente evidenziato che dalla documentazione esaminata risultava che “VB ha acquistato, per poi trasferirle a JPM, a copertura di parte del corrispettivo pattuito per l'acquisto dei PIV (€/mln 35,5), azioni proprie in numero di 900.000”; che, del resto, “le azioni proprie, in ossequio ai principi contabili IAS di riferimento, sono state sterilizzate in contropartita di patrimonio netto all'atto del loro acquisto, per poi ripristinarne la consistenza (sempre in contropartita del patrimonio netto di VB) in occasione del loro trasferimento a terzi (JPM)”; che, quanto alla verifica condotta dalla BCE,
pagina 59 di 63 “non v'è dubbio alcuno che il contratto tra VB e JPM non prefiguri, per come formulato, acquisti di azioni proprie da parte di VB, come sostiene, correttamente, la BCE, ma ciò non esclude che ciò sia concretamente avvenuto, come risulta, per tabulas, dalla documentazione
(contabile e non) sottoposta ad analisi”.
Le considerazioni sin qui svolte consentono, insomma, di escludere che il TU sia incorso in violazioni del contraddittorio sostanziale tali da determinare la nullità TU.
13) Sulla congruità e sulla corretta quantificazione della sanzione. Contro Con il proprio ultimo motivo di opposizione la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato anche in relazione alla quantificazione delle sanzioni.
In proposito, la ricorrente ha dedotto due ragioni di “incongruità” della sanzione, segnalando come il profilo della “gravità oggettiva delle violazioni accertate” fosse stato motivato nella delibera sanzionatoria per cui è causa, da un lato, con riferimento ai “numerosi Principi di revisione” violati, nonché al fatto che gli stessi avrebbero avuto riguardo “a distinti e rilevanti aspetti di bilancio”; da un altro lato, con riferimento al “livello di cooperazione di WC”, che sarebbe stato caratterizzato da “significativi ritardi … nella predisposizione delle note di chiarimento richieste dagli Ispettori”, nonché nel fatto che “le risposte si sono spesso mostrate non conclusive ed in taluni casi incoerenti”.
La parte ricorrente ha, quindi, lamentato, sotto il primo profilo, che sarebbe stata carente la
“specificazione della qualità delle violazioni dei Principi di Revisione”; sotto il secondo profilo, che sarebbe mancata la considerazione del contesto fattuale nel quale era stato “calato l'astratto (quanto ingiusto) giudizio” relativo al livello di cooperazione, un contesto caratterizzato dall' elevato numero delle separate richieste inoltrate dall'allora Divisione competente per un totale di almeno 365 domande e dal fatto che tali richieste, in più casi, si erano temporalmente accavallate rispetto alle scadenze assegnate per le risposte, risposte che, comunque, erano state fornite, con il corredo di plurimi allegati, a tutte le domande formulate.
13.1) La resistente ha contestato la fondatezza di tali doglianze deducendo CP_1
l'adeguatezza della valutazione di gravità della condotta per le circostanze illustrate nella delibera e nell'atto di accertamento, circostanze che, peraltro, sarebbero “difficilmente contestabili, stanti le sette differenti aree in cui sono state accertate plurime violazioni di pagina 60 di 63 Principi di Revisione (oltre a problematiche afferenti l'indipendenza del revisore e a carenti verifiche svolte sull'acquisizione di PIV) ed il fatto che il lavoro è stato svolto sui bilanci di un emittente bancario di grandi dimensioni, cosa che, ovviamente, riveste notevole rilievo sotto il profilo della tutela dei risparmiatori”.
Sotto altro profilo, poi, ha ribadito che in 9 casi su 16 le risposte alle richieste inoltrate CP_1
al Revisore ebbero, effettivamente, a pervenire in ritardo;
che, inoltre, il rilievo da essa svolto riguardava “non soltanto il ritardo con il quale le risposte sono state fornite, bensì anche il relativo contenuto, stante il fatto che le stesse erano spesso inconcludenti ed incoerenti”.
13.2) Ad avviso della Corte, prima di esaminare l'incidenza della TU espletata in causa sul quantum debeatur, va, anzitutto, detto che non sembrano condivisibili le doglianze di parte ricorrente in ordine alla carenza di motivazione per ciò che riguarda la congruità delle sanzioni irrogate con la delibera per cui è causa, con la quale, va ricordato, sono state applicate le seguenti sanzioni:
A) di euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) di euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) di euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
In generale, va premesso che l'attività di revisione ha una spiccata valenza pubblicistica, avendo a oggetto i controlli sulla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili e del bilancio della società revisionata, con relativa attestazione dell'esito. Dunque, l'attività di revisione è costituita da un complesso di verifiche volte a esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull'attendibilità della documentazione contabile e di bilancio della società oggetto di verifica, e ciò a tutela dell'interesse pubblico della protezione dei mercati, dei singoli risparmiatori e investitori.
Va, quindi, considerato che, nel caso di specie, l'entità delle sanzioni applicate risulta essere stata adeguatamente motivata con riferimento all'eccezionale molteplicità delle irregolarità riscontrate, che, per ciò che riguarda l'attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato pagina 61 di 63 di al 31/12/2014, ha indotto ad applicare una sanzione (di euro Parte_2 CP_1
450.000,00) vicina al massimo edittale (di euro 500.000,00) per la violazione di numerosi principi di revisione, che, per la gran parte, ha trovato riscontro anche nell'ambito della TU espletata in causa;
che la valutazione di gravità delle violazioni, è stata ulteriormente motivata, ai fini della graduazione delle sanzioni, con riferimento all'inadeguato livello di collaborazione con gli ispettori all'oggettiva circostanza che il soggetto revisionato CP_1 era “un emittente bancario, ciò che riveste particolare rilevanza in termini di tutela del risparmio”, nonché alla circostanza, non contestata, che “ ha Parte_1 commesso precedenti violazioni in materia finanziaria”.
Ciò chiarito, per ciò che riguarda la possibile diversa graduazione delle sanzioni all'esito della
TU svolta in causa, va detto che le risultanze della TU hanno portato: i) ad una conferma Contro delle contestazioni mosse da per le irregolarità addebitate a in relazione alle CP_1
verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di (per le quali è stata applicata la sanzione Parte_2
di euro 100.000,00), nonché in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un Parte_2
portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi (per le quali è stata applicata la sanzione di euro
50.000,00); ii) alla conferma di 29 su 38 contestazioni di violazioni di principi di revisione in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al Parte_2
31/12/2014.
Considerato che per tale ultimo ambito di contestazioni è stata applicata da la CP_1
sanzione pecuniaria di euro 450.000,00, ad avviso della Corte, tenuto conto del numero degli addebiti che non hanno trovato conferma in sede di TU (9 su 38), pare equo disporre la riduzione della sanzione all'importo di euro 340.000,00, sì da potersi quantificare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per i fatti per cui è causa nel complessivo importo di euro
490.000,00 in luogo dell'importo di euro 600.000,00 complessivamente irrogato con la delibera sanzionatoria opposta in questa sede.
Contro Infine, quanto alla domanda di parte ricorrente di condanna della resistente “a CP_1
Contro restituire a la maggior somma corrisposta in ottemperanza del provvedimento esposto”, va detto che questa Corte non è in condizione di provvedere su detta domanda, posto che la pagina 62 di 63 parte ricorrente ha omesso di documentare (e, prima ancora, di allegare) quanto (e quando) da essa corrisposto in esecuzione della delibera impugnata.
Contro 14) L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, previa compensazione nella misura di 1/5; la stessa quantificazione deve essere effettuata anche con riguardo alla liquidazione del compenso del C.T.U.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 4914/2018 R.G., ogni contraria o ulteriore domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
avverso la Delibera n. 20501 del 28/6/2018, riduce la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al complessivo importo di euro 490.000,00;
2) condanna la ricorrente a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
le spese del procedimento che, già operata la compensazione nella misura di 1/5, liquida in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – per la misura di 4/5 a carico di e per la residua misura di 1/5 a Parte_1
carico di CP_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 63 di 63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile in persona dei magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4914/2018 promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Visconti di Modrone n.1, presso lo studio degli avvocati Massimo Longo e Fabrizio
Barbieri che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati Pasquale Cardellicchio,
Federico Rampazzo e Lorenzo Romanelli come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Morbidelli e dagli avv. P.IVA_2
Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De Gaetano Polverosi della Consulenza Legale interna, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede secondaria, sita in Milano, via
Broletto, n. 7, come da procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 63 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo - opposizione alla delibera sanzionatoria n. 20501 del 28 giugno 2018.
CONCLUSIONI:
per la ricorrente Parte_1
nel merito in via principale, annullare totalmente, per le ragioni esposte in atti, la delibera n.20501/2018, e gli altri CP_1 atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso, e così o per l'effetto annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni conseguente effetto,
Contr con condanna della a restituire a quanto percepito a titolo di sanzione CP_1
pecuniaria; in via subordinata, per il denegato caso in cui non sia accolta la domanda principale, annullare parzialmente la delibera n.20501/2018, e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto CP_1 comunque connesso, e così o per l'effetto annullare e/o caducare, in tutto o in parte, una o Contr più sanzioni irrogate dalla con condanna della a restituire a la maggior CP_1 CP_1
somma corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto;
in via di ulteriore subordine, rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate dalla con riduzione delle medesime CP_1
Contr anche secondo equa determinazione, con condanna della a restituire a la CP_1
maggior somma corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto.
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione del contributo unificato corrisposto.
per la resistente CP_1
si conclude perché piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
pagina 2 di 63 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto ricorso in opposizione ex art. 195, Parte_1
comma 4, D. Lgs. 58/1998 (TUF) avverso la delibera CONSOB n. 20501 del 28 giugno 2018
(e avverso l'atto di accertamento che ne forma parte integrante), con la quale è stata applicata a suo carico, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 39 del 2010 nel testo pro tempore vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 600.000,00 per:
A) la violazione di numerosi Principi di Revisione, nello svolgimento dei lavori di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di Parte_2
B) la violazione dell'art. 10, comma 7 del predetto decreto legislativo, in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del revisore;
C) la violazione di alcuni Principi di Revisione, nell'ambito delle verifiche sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dei PIV acquisiti da . CP_3
Svolgimento del processo
1) Con delibera n. 20501 emessa in data 28 giugno 2018 applicava a CP_1
Contro (di seguito la sanzione pecuniaria amministrativa di Parte_1
complessivi euro 600.000,00, di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
2) Proponendo opposizione avverso tale delibera, svolgeva una Parte_1
serie di motivi di contestazione (relativi sia a questioni di carattere pregiudiziale e generale,
pagina 3 di 63 sia al merito delle contestazioni ad essa rivolte con la delibera), articolati e titolati come segue:
I. SUL MANCATO RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO;
II. SULLA VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI
ALL'ART.4, CO.2, DEL REGOLAMENTO SANZIONATORIO;
III. LA CARENZA MOTIVAZIONALE CHE CONNOTA LA DELIBERA;
INTRODUZIONE AI MOTIVI DI MERITO;
IV. MANTENIMENTO DELL'INCARICO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO:
1. Valutazione e mantenimento dell'incarico;
2. Individuazione delle parti correlate;
V. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA;
VI. CREDITI VERSO LA CLIENTELA:
1. Introduzione: conferme della carenza motivazionale di cui si occupa il par. III;
2. Ampiezza ed estensione dei campioni;
3. Gli accertamenti ispettivi di AN d'IT e il processo di Asset Quality Review;
4. Documentazione delle verifiche svolte;
5. Accuratezza e completezza delle informazioni utilizzate;
6. Elementi probativi a supporto delle proprie conclusioni;
7. Cenno alle argomentazioni difensive formulate in sede di audizione;
VII. PARTECIPAZIONI:
1. Premessa;
2. e Veneto ANa;
CP_4
3. BIM;
4. VIFS;
VIII. AVVIAMENTO;
IX. FONDO RISCHI ED ONERI;
X. AZIONI PROPRIE – OPERAZIONI SUL CAPITALE;
XI. VERIFICHE SUI REQUISITI DI INDIPENDENZA;
XII. ACQUISTO DEL PORTAFOGLIO DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI (PIV):
1. La censura di CP_1
2. Premessa: l'operazione di acquisto dei PIV;
pagina 4 di 63 3. Sulla censura di non corretta rilevazione iniziale dell'acquisto;
4. Sul mancato svolgimento di “verifiche sul costo di acquisto”;
5. Sulla censura per non avere formulato osservazioni né svolto verifiche volte ad acquisire elementi probativi in merito al rispetto dei “vincoli regolamentari previsti in materia di riacquisti di azioni proprie”;
XIII. SULLA INCONGRUITÀ DELLA MISURA DELLE SANZIONI;
XIV. RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA.
La ricorrente chiedeva, quindi, in via principale, di annullare Parte_1
totalmente la delibera n. 20501/2018 nonché ogni altro atto comunque connesso, e CP_1 così o per l'effetto di annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni Contr conseguente effetto e con condanna della a restituire a quanto percepito a titolo CP_1
di sanzione pecuniaria;
in via subordinata, di annullare parzialmente la delibera n. CP_1
20501/2018, e gli altri atti in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso,
e così o per l'effetto annullare e/o caducare, in tutto o in parte, una o più sanzioni irrogate Contro dalla con condanna della a restituire a la maggior somma corrisposta CP_1 CP_1
in ottemperanza al provvedimento opposto;
in via di ulteriore subordine, di rideterminare le sanzioni pecuniarie irrogate dalla con riduzione delle medesime anche secondo CP_1
Contro equa determinazione e con condanna della a restituire a la maggior somma CP_1
corrisposta in ottemperanza al provvedimento opposto.
3) Costituendosi nel procedimento, contestando le eccezioni e gli assunti CP_1 dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Contro 4) Nel corso del procedimento la ricorrente segnalava che essa aveva avanzato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;
che, non avendo evaso tale CP_1
richiesta, essa aveva proposto ricorso al TAR Lazio;
che, nelle more, aveva prodotto CP_1 alcuni documenti, tra cui due verbali di sedute dalla Commissione contenenti vari “omissis”; che, a tal punto, il TAR Lazio aveva concluso nel senso che fosse parzialmente cessata la materia del contendere;
che, frattanto, essa ricorrente aveva proposto altro ricorso al TAR
Lazio relativamente a due regolamenti di funzionamento dell'Amministrazione; che, avverso la pronuncia del TAR Lazio sul primo ricorso, la ricorrente aveva proposto ricorso al Consiglio
pagina 5 di 63 di Stato che si era pronunciato accogliendo in parte il ricorso e consentendo l'acquisizione dei Contro verbali non “omissati”; che, a seguito di questa pronuncia, aveva consegnato a CP_1
i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 non omissati.
Contro Con nota di deposito di documenti, depositata in data 11/12/2019, oltre a depositare alcuni nuovi documenti (fra cui i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 che le erano stati consegnati da non omissati), chiedeva la rimessione in termini per la CP_1
produzione di detti documenti e per la proposizione:
A) di due ulteriori motivi integrativi di ricorso relativi a:
i) violazione del principio di verbalizzazione (per il fatto che i verbali delle sedute del
21/6/2018 e del 28/6/2018 sarebbero stati redatti a distanza di alcuni mesi da quando si erano tenute le sedute);
ii) violazione del principio di buon andamento, difetto di istruttoria e sviamento di potere (per il fatto che la decisione di emettere la delibera sanzionatoria sarebbe stata assunta in soli 10 minuti);
B) di una questione di costituzionalità con riferimento all'art. 195 TUF nella parte in cui non prevede che il vaglio del provvedimento sanzionatorio si estenda anche alle forme in CP_1 cui estrinseca l'eccesso di potere.
All'esito dell'udienza del 19/2/2020, a fronte dell'istanza concorde delle parti, veniva disposta la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull'istanza di revocazione proposta da nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato che CP_1
Contro
Contro aveva accolto il ricorso di e che aveva consentito a di acquisire i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del 28/6/2018 non omissati (ossia, essenzialmente, i verbali CP_1
con i nomi dei commissari partecipanti alla seduta).
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5488/2021, con cui veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione di veniva depositata istanza per la CP_1 riassunzione del procedimento per la quale veniva fissata l'udienza del 9/3/2022.
A questa udienza venivano concessi, a entrambe le parti, termini per replica con rinvio della causa all'udienza del 6/7/2022. Contro Con la propria memoria autorizzata di replica, depositata in data 6/5/2022, oltre a replicare alla memoria di costituzione di riproponeva i propri motivi di opposizione ed CP_1
insisteva sulla richiesta di TU.
pagina 6 di 63 Con la propria memoria autorizzata di replica, depositata in data 1/7/2022, CP_1 contestava l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi integrativi;
contestava la necessità e l'opportunità dell'espletamento di una TU (per il fatto che le violazioni della ricorrente sarebbero state macroscopiche e ben documentate); faceva presente che con provvedimento
Contro del GUP di Roma, in relazione all'attività di revisione svolta da ed oggetto della delibera sanzionatoria per cui è causa, era stato disposto il rinvio a giudizio della dott.ssa CP_5
Contro
di per i reati di: i) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili
[...] della revisione legale e ii) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza.
All'esito dell'udienza del 6/7/2022 la Corte, con ordinanza a scioglimento di riserva, disponeva
TU con la nomina del prof. , al quale, all'udienza del 5/10/2022, Persona_1
veniva assegnato il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro CC.TT.PP., esperito il tentativo di conciliazione ed eseguiti i necessari accertamenti, DICA il C.T.U. se, con riferimento alle
Contro specifiche contestazioni mosse da a in relazione all'attività di revisione sui CP_1 bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di e in relazione alle Parte_2 verifiche effettuate sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da JP MO HA AN, siano stati rispettati i principi di revisione dettati dalla normativa di riferimento, offrendo alla Corte ogni elemento tecnico idoneo a consentire ogni più ampia valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse dalla con la delibera sanzionatoria n. 20501 del CP_1
28/6/2018”. Contro All'esito del deposito della relazione di TU (avvenuto in data 20/12/2023) depositava, in data 31/1/2024, un'“istanza di rimessione e sospensione” con la quale, con riferimento al processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della dott.ssa CP_5
Contro e di per i reati di cui all'art. 27 D. Lgs. 39/2010 (falso in revisione) e all'art. 2638 commi
2 e 3 c.c. (ostacolo alle funzioni di vigilanza) in relazione ai lavori di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato di al 31/12/2014 (processo nel quale risultavano essere Parte_2
costituite oltre 10.000 parti civili, tra cui , veniva chiesto, previa sospensione del CP_1
presente procedimento, nonché di quello trattato in via parallela avente N. 514/2023 R.G., di provvedere ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea e, quindi, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE perché “previa verifica della
pagina 7 di 63 qualificabilità delle sanzioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 39/2010 alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale”, fosse valutato se in relazione alla presente vertenza
“l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, vada interpretato nel senso che esso osti alla normativa nazionale italiana che consenta la contemporanea pendenza del presente procedimento e del Giudizio Penale” e perché, “a seguito di tale valutazione o comunque in via indipendente”, fosse accertata la violazione dei principi di proporzionalità euro-unitari con conseguente disapplicazione delle disposizioni richiamate e, anzitutto, dell'art. 26 d.lgs. n. 39/2010. Contro Nel corso dell'udienza del 7/2/2024 la ricorrente sollevava, inoltre, un'eccezione di nullità della TU per violazione del contraddittorio.
Contro Nel corso di tale udienza veniva, quindi, assegnato a un termine per chiarire tale eccezione e un successivo termine a per controreplicare, sia a tale eccezione di CP_1 nullità, sia alle allegazioni contenute nell'istanza depositata in data 31/1/2024. Contro
con la propria memoria autorizzata depositata in data 29/3/2024, ribadiva e meglio chiariva la propria eccezione di nullità della TU richiamando alcuni esempi “rilevanti in termini di violazione del contraddittorio sostanziale”.
con la propria memoria autorizzata depositata in data 30/4/2024, da un lato, con CP_1
Contro riguardo alle questioni sollevate da nella propria “ISTANZA DI RIMESSIONE E
SOSPENSIONE”, contestava che, nel caso, ricorresse alcuno degli elementi costituivi Contro necessari ai fini della violazione della garanzia del ne bis in idem invocata da con la propria istanza;
da un altro lato, contestava la fondatezza dell'avversaria doglianza di nullità dell'espletata consulenza tecnica per asserita “violazione del contraddittorio sostanziale”.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2024.
Motivi della decisione
Contro 5) Con il proprio primo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato il mancato Contro rispetto del contraddittorio, deducendo, al riguardo, che non avrebbe avuto alcuna possibilità di interloquire con la per il fatto che la stessa non aveva avuto la CP_1
possibilità di partecipare alla seduta dedicata alla decisione della sanzione, nella quale pagina 8 di 63 sarebbero stati ascoltati solo i referenti dell'USA e della Divisione competente alla formulazione degli addebiti.
In tal modo, vi sarebbe stata, da parte di un'accettazione acritica delle conclusioni CP_1 dell'USA, con violazione dell'art. 6 CEDU e con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
5.1) La resistente in proposito, ha eccepito l'inammissibilità (prima ancora che CP_1
l'infondatezza) di tale motivo di opposizione per la mancata evidenziazione di una specifica lesione del diritto di difesa, posto che la controparte non aveva dimostrato quale sarebbe stato il possibile diverso exitus scaturente dall'audizione in seduta decisoria.
5.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato, dovendosi richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; non è, pertanto, violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della o di sua mancata audizione innanzi alla CP_1
Commissione, non trovando applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale” (Cass. 23814/2019; Cass.
16780/2019).
La stessa Cassazione aveva anche chiarito (Cass. civ. n. 8046/2019) che “le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla prima delle CP_1
modifiche introdotte dalla delibera n. 29.158 del 29 maggio 2015 della medesima CP_1
sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto a un decidente terzo e imparziale. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l'art. 24
Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 TUF e 24 della l. n. 262 del 2005. (Nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle
pagina 9 di 63 eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della né la sua CP_1 personale audizione)”.
Va, quindi, detto che, con più recente pronuncia, la Suprema Corte ha escluso che ricorra una violazione del principio del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla per il fatto che “il ricorrente non sia stato personalmente sentito alla CP_1 CP_1 prima della decisione”, avendo ribadito che “il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, postula soltanto che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della o di sua CP_1
mancata audizione innanzi alla , non trovando d'altronde applicazione, in tale CP_1
fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 4.9.2014, n. 18683; Cass. 22.4.2016, n. 8210). Diversamente non rileva che la regolamentazione secondaria dell'organizzazione della preveda in CP_1 capo alla stessa, nell'ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell'attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito); per un verso, infatti, la garanzia del giusto processo è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso (Cass. Sez. 2, n. 3734 del 15/02/2018)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha, poi, escluso la fondatezza della pretesa di parte ricorrente intesa al riconoscimento di maggiori garanzie in ragione della natura sostanzialmente penale della sanzione contestata, ribadendo, con una motivazione agevolmente estensibile anche al caso di specie, che, al di fuori delle sanzioni previste per la manipolazione del mercato, le sanzioni irrogate da non sarebbero suscettibili di CP_1 ricevere tale qualificazione: “Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non può riconoscersi natura sostanzialmente
pagina 10 di 63 penale secondo i criteri Engel. Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all'articolo 190 T.U.F., quanto quelle, più afflittive, di cui all'articolo 191
T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex art.
187-ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, ciò, in ragione della «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell'assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass.
n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Da un altro lato, va considerato, in generale, che la legittimità del procedimento sanzionatorio per cui è causa va apprezzata tenendo conto del suo complessivo svolgimento, sicché eventuali carenze verificatesi nella procedura dinanzi alla possono e debbono, se CP_1
segnalate e riscontrate, essere sanate e corrette nella presente sede, dinanzi al giudice dell'opposizione, che procede con pieni poteri alla valutazione della fondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento sanzionatorio e, ciò, in modo indipendente e imparziale, in pubblica udienza e nel rispetto di tutte le garanzie difensive riconoscibili, anche in forza dell'art. 6 della Convenzione EDU, ai soggetti indicati come autori delle violazioni.
In proposito, va, invero, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha da tempo chiarito che il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF non viola l'art. 6, par.1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'“accusa penale”
a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla Corte d'Appello (Cass. 18/1/2017 n.
1205; Cass. 3/1/2019 n. 4; Cass. 21/3/2019 n. 8047).
In tale prospettiva, l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della Convenzione EDU vale a far sì che “il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all'art. 6 della
Convenzione, risulta all'origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perché è
pagina 11 di 63 destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo” (Cass. 6/8/2019
n. 21017): del resto, “in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla l'opposizione CP_1 all'ordinanza ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'Appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa” (Cass. 30/6/2020 n. 13150).
Contro 6) Con il proprio secondo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 4, comma 2, del Regolamento sanzionatorio n. 18750/2013 sul rilievo che la Contro delibera sanzionatoria per cui è causa è stata notificata a “in data 17 ottobre 2018, ben oltre il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, da individuarsi nel 30 luglio
2018, tenuto conto dei periodi di sospensione derivanti dalla proroga per il termine di deposito delle Deduzioni e per l'accesso agli atti accordato”.
Al riguardo, la ricorrente ha richiamato la decisione del Consiglio di Stato n. 1199/2016 che, in relazione al procedimento sanzionatorio della AN d'IT, ha affermato la natura perentoria del termine di cui anche qui si discute, “a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo prevede”.
6.1) La resistente ha contestato, sotto ogni profilo, la fondatezza di tale doglianza sia CP_1
per gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine de quo non ha natura perentoria e pertanto non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, data l'inidoneità delle disposizioni regolamentari ad incidere sul sistema normativo delle sanzioni amministrative, sia per l'effettivo rispetto del termine del procedimento alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente.
6.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, richiamato che l'art. 4 del Regolamento sanzionatorio così dispone: “il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
pagina 12 di 63 perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza. Il comma 3 del predetto articolo così statuisce: “nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio mministrative”. CP_6
Quanto al predetto termine, la Corte, intendendo darvi continuità, richiama il proprio precedente, n. 2025/2022 secondo cui “il procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla è governato dal principio di tassatività delle sanzioni e da criteri e regole CP_1
procedurali che escludono valutazioni discrezionali (si veda, per la fattispecie della violazione di norme in materia di intermediazione finanziaria, Cass. S.U. n. 1362/05): in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'attività dell'Autorità sia vincolata e che ciò giustifichi la devoluzione al giudice ordinario della cognizione sulla legittimità dei provvedimenti (v. Cass. cit.). Il carattere vincolato si riflette altresì sul rilievo dei vizi procedimentali, che non siano ritenuti idonei a compromettere il diritto di difesa (v. Cass.
1065/14; v. anche Cass. 13433/16). La violazione qui denunciata, relativa a un termine acceleratorio, auto-assegnatosi dalla e che nessuna disposizione definisce CP_1 perentorio, non può, pertanto, determinare illegittimità del provvedimento. E' pur vero che sulla natura perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di competenza di una autorità amministrativa si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato
(Cons. St. sezione VI 19.1.2021 n. 584), ma la decisione è intervenuta in una fattispecie diversa (procedimento per l'annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), nella quale il giudice amministrativo, dotato di giurisdizione sul provvedimento, ha ritenuto discrezionale e non vincolata l'azione amministrativa nell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Anche la
Corte costituzionale, che è intervenuta di recente con la sentenza n. 151/21 sulla questione della mancata predeterminazione legislativa di un limite temporale per la conclusione del procedimento sanzionatorio regolato dalla legge 689/81, pur rilevando l'esigenza di garantire attraverso la fissazione di un termine la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e
l'effettività del suo diritto di difesa, ha comunque reputato che 'l'omissione denunciata dal
pagina 13 di 63 rimettente non può essere sanata dalla Corte costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione dei termini idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi'.
La S.C., in fattispecie analoga, ha infatti concluso nel senso che non 'appare utile alla tesi del ricorrente il richiamo a Corte Costituzionale n. 151/2021 che, pur ritenendo necessario un intervento del legislatore quanto alla predeterminazione dei termini per il procedimento sanzionatorio, ha confermato che, a legislazione immutata, non sia dato affermare una decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria per la ragione addotta' (Cass. civ. n.
1769/22, in motivazione pag. 34). Ritiene, pertanto, questa Corte che fino a quando non intervenga una disposizione di legge a stabilire un termine di conclusione del procedimento, non sia possibile, de iure condito, attribuire natura perentoria al termine fissato dal
Regolamento”.
La censura va, dunque, disattesa, e, ciò, a prescindere dal rilievo che, come segnalato dalla resistente la delibera sanzionatoria per cui è causa è stata adottata in data CP_1
28/6/2018 e, quindi, prima della data di scadenza del procedimento indicata dalla stessa parte ricorrente al 30/7/2018: al riguardo, è solo il caso di segnalare che il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione del provvedimento e con la notifica dello stesso all'interessato, come del resto, previsto dall'art. 8 comma 5 del citato Regolamento.
Contro 7) Con il proprio terzo motivo di opposizione la ricorrente ha lamentato la carenza motivazionale della Delibera sanzionatoria alla luce della motivazione per relationem utilizzata da che, in violazione dell'art. 97 Cost., avrebbe aderito acriticamente alla CP_1 relazione dell'USA senza alcuna opportuna valutazione delle Controdeduzioni svolte da essa ricorrente, e ciò ad ulteriore conferma della violazione del principio del contraddittorio già lamentato con il primo motivo di opposizione.
7.1) La resistente ha contestato la fondatezza di tale doglianza, richiamando, in CP_1
particolare, la copiosa giurisprudenza sulla idoneità della motivazione per relationem ed Contro evidenziando che, nel caso, le controdeduzioni di erano state valutate e ritenute non sufficienti a scalfire il quadro accusatorio.
7.2) Ad avviso della Corte tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
pagina 14 di 63 Al riguardo, va richiamato che, secondo l'orientamento consolidato, ai procedimenti amministrativi sanzionatori è applicabile il disposto di cui all'art. 3 Legge 241/1990 e successive modifiche, che contempla la possibilità della motivazione per relationem, purché
l'atto richiamato sia indicato in modo preciso e sia reso disponibile agli interessati (v. Cass. civ. n. 16587/2016). La motivazione per relationem garantisce il rispetto del principio di economia dell'azione amministrativa, senza ledere il diritto di difesa, nella misura in cui gli interessati riescano ad avere contezza del percorso logico - motivazionale posto a fondamento della sanzione impugnata. Di conseguenza, anche tale modalità di motivazione garantisce la conoscenza sostanziale dell'addebito e il pieno ed effettivo esercizio delle facoltà difensive (v., nello stesso senso, Appello Milano, n. 3766/2017; Appello Milano, n.
4073/2022).
Il motivo va, dunque, disatteso.
8) La questione di legittimità costituzionale.
La parte ricorrente, con la propria nota depositata in data 11/12/2019, nell'introdurre alcuni motivi di ricorso integrativi - che varrebbero a segnalare alcune “manifestazioni sintomatiche dell'eccesso di potere che hanno caratterizzato la fase apicale del procedimento Contr sanzionatorio relativo a ” - ha prospettato l'opportunità che questa Corte abbia a
“sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 195 d.lgs. n.58/1998 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il vaglio del provvedimento sanzionatorio irrogato da non si estenda anche alle forme in cui si estrinseca CP_1
l'eccesso di potere”. Contro Con la successiva memoria autorizzata, depositata in data 6/5/2022, la ricorrente nel richiamarsi alla propria doglianza di carenza motivazionale della delibera, ha ritenuto di dover ulteriormente “segnalare (affinché possa essere sollevato) il dubbio di costituzionalità, vagliabile in forza dell'art. 117 Cost. (sentenze della Corte Cost. nn. 348-349/2007), dell'art. 195 TUF in parte qua (comma 4) per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 6 CEDU, con particolare riferimento alle garanzie del diritto di difesa e all'equo processo da assicurarsi quando, come nel caso de quo sia incisa una posizione soggettiva e, comunque, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”
pagina 15 di 63 Tale sollecitazione è stata argomentata dalla parte ricorrente con la preoccupazione che, a fronte della lamentata carenza di motivazione della delibera e delle lacune del procedimento sanzionatorio svoltosi davanti alla questa Corte “non costituirebbe l'organo CP_1 giurisdizionale dotato di “full jurisdiction”, ossia della capacità di rivalutare tutti i profili comunque afferenti le decisioni amministrative impugnate, non esclusi quelli propri al sindacato tipico del GA” (pag. 13 della memoria depositata in data 6/5/2022).
8.1) La difesa di segnalando l'irrilevanza di tali allegazioni (per il fatto che i motivi CP_1
Contro integrativi proposti da oltre che inammissibili, sarebbero carenti di ogni censura relativa all'eccesso di potere), ha, comunque contestato la fondatezza della questione di costituzionalità prospettata dalla ricorrente, da un lato, deducendo “che il vizio dell'eccesso di potere attiene all'esercizio della funzione discrezionale della pubblica amministrazione”, laddove esercita un potere vincolato quale “conseguenza diretta e obbligata CP_1 dell'accertamento, da parte dell'Autorità, della sussistenza della fattispecie generale di illecito previsto dal TUF ed ove ad essere “modulabile” è unicamente il quantum”; da un altro lato, richiamando “l'insegnamento giurisprudenziale granitico a mente del quale è indubbio che il giudizio di opposizione avverso le sanzioni irrogate in materia bancaria e finanziaria
“garantisca la piena tutela giurisdizionale dei diritti, avendo il giudice il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione (Cass. 6778/2015)” (così, da ultimo, Cass., ord., 15 febbraio 2022, n. 4923; in terminis, cfr. tra le altre Cass., 27 marzo 2019, n. 8572; Cass., 5 agosto 2016, n. 16587)”
8.2) Ad avviso della Corte devono ritenersi condivisibili i rilievi svolti da potendosi, al CP_1
riguardo, richiamare la decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
33248/2022, secondo cui “le controversie in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettano alla giurisdizione del giudice CP_1
ordinario, non solo quando riguardino il provvedimento finale sanzionatorio, ma anche laddove si faccia questione della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare relativi al procedimento, senza che al riguardo possa ritenersi fondata una questione di costituzionalità, che avrebbe al più motivo di porsi in senso inverso, ove vi fosse una norma derogatoria alla giurisdizione ordinaria, la cui cognizione verte sul rapporto e non
pagina 16 di 63 sull'atto in sé e a cui, pertanto, spetta di regola la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione”.
Con tale pronuncia (peraltro emessa tra le odierne parti in causa in merito all'individuazione Contro del giudice competente per l'impugnativa dei Regolamenti effettuata da la CP_1
Suprema Corte, nel richiamarsi alla propria precedente sentenza a Sezioni Unite n. 24609/19 in tema di atti amministrativi, anche di natura regolamentare, presupposti all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della AN d'IT per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria, ha affermato, “anche con riferimento alle sanzioni amministrative di competenza della ex d. lgs. n. 58/1998, l'attribuzione al giudice ordinario della CP_1
cognizione anche sugli atti amministrativi e regolamentari presupposti, dovendosi dare ulteriore continuità all'indirizzo espresso da Cass. SU, 21 settembre 2021, n. 25476 e Cass.
SU 21 settembre 2021, n. 25477, secondo cui «[l]e controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, per le CP_1
violazioni commesse in materia finanziaria, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario».
Con la medesima pronuncia è stato, quindi, ribadito che “stante la natura assolutamente vincolata dell'attività amministrativa in relazione all'an della sussistenza dell'illecito amministrativo al quale si riconnette l'esercizio del potere sanzionatorio, restando la discrezionalità, nei limiti comunque determinati dalla legge, riferita al quantum, il giudice ordinario deve poter conoscere anche della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare, che devono assicurare la tenuta del procedimento sanzionatorio in relazione a quelli che sono gli ineludibili principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie; che, inoltre, “la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa
pagina 17 di 63 di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva o omissiva e sotto il profilo soggettivo - colpa o dolo”.
Deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente.
9) Motivi di ricorso integrativi.
Va, quindi, richiamato che, con “istanza ex art. 153 c.p.c. e motivi di ricorso integrativi”, Contro depositata in data 11/12/2019, la difesa di ha esposto quanto segue: Contro
- che nel corpus del ricorso in opposizione avverso la Delibera per cui è causa aveva segnalato di aver avanzato istanza di accesso al fascicolo del procedimento sanzionatorio;
Contro
- che non avendo l'Amministrazione dato seguito all'ostensione nei termini di legge, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avanti il TAR Lazio;
- che con “nota di deposito di documenti e con istanza ex art. 153 c.p.c. di concessione di termine per la proposizione di motivi di ricorso integrativi o aggiuntivi”, depositata in data Contro 5/4/2019, aveva segnalato che aveva solo parzialmente ottemperato ed aveva CP_1 prodotto due verbali pesantemente 'omissati' (ossia i verbali delle sedute del 21/6/2018 e del
28/6/2018), ostesi da CP_1
- che, a fronte di tale consegna, il TAR Lazio con sentenza del 2/4/2019 aveva ritenuto che fosse parzialmente cessata la materia del contendere;
- che in data 28 ottobre 2019 il Consiglio di Stato, decidendo con sentenza n. 3798/2019
Contro l'appello proposto da avverso tale sentenza, aveva ulteriormente ampliato l'ambito Contro dell'ostensione, dando ulteriore spazio alle richieste avanzate da anche con riferimento alle parti “omissate” recanti i nominativi dei Commissari partecipanti alla seduta in cui era stata assunta la decisione;
- che con nota dell'8/11/2019, aveva esibito ulteriore copia di verbali in precedenza CP_1
già consegnati, ma omissati, ossia i verbali relativi alle sedute del 21 e del 28 giugno 2018.
Contro Ciò esposto, la ricorrente dopo aver richiamato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24609/2019, avrebbe compiuto un deciso passo avanti verso la “superabilità del vetusto refrain secondo cui l'esercizio del potere sanzionatorio di in quanto attività vincolata … escluderebbe l'accertamento del vizio di eccesso di CP_1 potere, configurabile solo in relazione a atti emessi nell'esercizio di un potere discrezionale”
pagina 18 di 63 (pag. 4 dei motivi aggiunti in data 11/12/2019), oltre a prospettare la questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 195 T.U.F. per contrasto con gli artt. 3, 24, 1 Cost. (di cui si
è già detto) ha chiesto, comunque, alla Corte di voler esaminare un motivo di ricorso integrativo relativo ai seguenti due profili di illegittimità dell'atto amministrativo.
i) Primo profilo di motivo integrativo: violazione del principio di verbalizzazione.
La parte ricorrente, dopo aver premesso che le sedute della Commissione nel corso delle
Contro quali è stata discussa la posizione di risalgono al 21/6/2018 e al 28/6/2018, data questa nella quale è stata emessa la Delibera sanzionatoria per cui è causa, poi notificata in data Contro 17/10/2018, ha evidenziato che in data 30/10/2018 aveva inoltrato istanza di accesso volta ad ottenere i verbali di tali sedute;
che a seguito di tale richiesta, aveva CP_1
trasmesso solo in data 24/1/2019 il verbale della seduta del 28/6/2018 e solo in data
26/3/2019 il verbale della seduta del 21/6/2018.
Doveva, pertanto, concludersi che i verbali fossero stati formati a distanza di molti mesi rispetto alle sedute della Commissione e addirittura dopo la proposizione del ricorso
Contro introduttivo di in violazione del principio di verbalizzazione ed in spregio dei canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost.
ii) Secondo profilo di motivo integrativo: violazione del principio di buon andamento e di imparzialità ex art. 97 Cost;
difetto di istruttoria.
Al riguardo, la parte ricorrente ha osservato che “il caso di WC è stato affrontato unicamente nella seduta del 28 giugno 2018”; che “in tale occasione, la decisione circa l'irrogazione della ben nota sanzione pecunaria – la più alta, a quanto consta, mai irrogata ad una società di revisione – è avvenuta in una finestra temporale compresa fra le 12:10 di tale giorno, uscita dal consesso del commissario dott. , e le 12:20, rientro nel consesso del medesimo”; Per_2 che “in quei 600 secondi (in realtà, meno, dato che occorrerebbe sottrarre il tempo di uscita e di entrata del dott. ) il Commissario di Noia e il resto del collegio hanno discusso la Per_2
“relazione in oggetto”, cioè quella dell'USA, di 408 pagine, le “controdeduzioni” di WC (v. sempre il detto verbale), di 47 pagine e, ancora, hanno approvato “il testo della delibera comprensiva dell'allegato atto di accertamento” (così sempre il verbale), l'una composta di 5 pagine, l'altra, invece, di 357 pagine”.
Tale esigua durata del tempo dedicato alla discussione degli atti ed alla decisione farebbe emergere “in tutta la sua evidenza, gravi smagliature e pecche, in termini di difetto di pagina 19 di 63 istruttoria e di sviamento di potere, e, in definitiva, di violazione dell'art. 97 Cost. (e art. 3
Cost.), le quali si riflettono esizialmente sulla formazione della volontà espressa nell'atto sanzionatorio impugnato”.
9.1) quanto al primo motivo aggiunto, ne ha eccepito l'inammissibilità per assoluta CP_1
genericità e carenza di interesse, deducendo che la parte ricorrente non aveva chiarito come l'eventuale eccessivo lasso temporale tra seduta e verbalizzazione, in assenza di qualsiasi allegazione in concreto, potesse costituire ex sé un autonomo motivo di invalidità dell'atto; che, del resto, la verbalizzazione differita o postuma è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa;
che, comunque, non sarebbe stato nemmeno ipotizzabile che l'aver formalizzato il verbale della seduta del 28 giugno 2018 successivamente all'adozione della Delibera n. 20501 potesse in qualche modo aver provocato una lesione del diritto alla Contro difesa della ricorrente, ove si consideri che la ricorrente proprio perché unitamente al provvedimento qui impugnato aveva ricevuto anche l'Atto di accertamento, era stata immediatamente in grado di proporre ricorso giurisdizionale avverso la medesima Delibera.
Quanto al secondo motivo aggiunto, oltre a lamentarne il carattere generico ed CP_1
Contro astratto, ha chiarito che “contrariamente a quanto ritenuto da la durata della seduta del
28/6/2018 “non corrisponde certamente alla doverosa integrale lettura, in tempo reale, della relazione USA e delle controdeduzioni dell'incolpato, ma unicamente alla discussione da parte dei Commissari sul contenuto già acquisito di esse, cosicché 10 minuti effettivi sono del tutto sufficienti a trarne le conclusioni in termini sanzionatori”; che, pertanto, la contestazioni svolte in ordine al tempo impiegato per la decisione non sarebbero idonee a scalfire l'impianto motivazionale della Delibera sanzionatoria.
9.2) Ad avviso della Corte i motivi di ricorso integrativi in questione sono inconcludenti ed infondati.
In generale, va rilevato che qualsiasi vizio o difetto che si fosse verificato nei segmenti procedimentali di cui infra non sarebbe idoneo ad incidere sull'impianto motivazionale della
Delibera opposta per la dirimente ragione che i vizi lamentati si riferiscono ad attività propedeutica rispetto alla decisione e non tali da rifluire nella stessa;
che, inoltre, la ricorrente non ha specificato come e sotto quale profilo gli asseriti vizi di verbalizzazione e di durata della seduta avrebbero inciso sul contenuto e sulla qualità della delibera sanzionatoria per cui pagina 20 di 63 è causa, una delibera quanto mai complessa e caratterizzata da molteplici contestazione per svariate violazioni di principi di revisione.
In ogni modo, quanto al primo motivo aggiunto, va richiamato che la giurisprudenza ha chiarito, con riferimento alle sedute di organi collegiali, che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire in contemporanea allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato (Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; negli stessi termini TAR
Umbria, n. 758/2021 si è espresso con riguardo all'art. 41, c. 4, del Regolamento di Ateneo;
v. anche Cons. Stato, Sez.VI, 23.4.02, n. 2199; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13.9.16, n. 2152;
TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 gennaio 2021, n. 68; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 dicembre
2019, n. 14627); con l'ulteriore considerazione che anche un verbale postumo è assistito da
“fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, così che per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, evenienza che non si è verificata nel caso di specie”» (v. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5253).
In sostanza, la deliberazione è atto amministrativo perfettamente valido, non dipendente dal verbale, che ha solo la funzione di memoria storica di quanto avvenuto, una volta che siano state rispettate le sole modalità procedimentali previste, ossia, nel caso in esame, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.1 Ne
1. Art. 10 Regolamento sanzionatorio.
1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti, incluso il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento;
la presenza di tre componenti è richiesta per le deliberazioni concernenti i regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione, al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere, alla gestione delle spese e delle entrate nonché per le deliberazioni relative alla pianificazione strategica, operativa e agli indirizzi delle attività di vigilanza. La presenza di tre componenti è, altresì, richiesta per le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca, su proposta del
Presidente, del direttore generale, del vicedirettore generale, del segretario generale, nonché alla nomina dei titolari di divisioni e di uffici non coordinati nell'ambito di divisioni e, se adottate per motivi di urgenza, alle nomine dei titolari di uffici coordinati4. 2. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano.
3. Le riunioni possono svolgersi mediante teleconferenza. Deve essere assicurata, comunque, la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame e della deliberazione.
4. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale assistono, di norma, alle riunioni della
Commissione senza diritto di voto. Il Presidente può invitare il responsabile della divisione competente a riferire alla Commissione sulla istruttoria svolta5. 5. Il Presidente può invitare un componente a riferire alla Commissione su questioni di carattere generale o particolare.
Art. 12 Regolamento sanzionatorio Il verbale della riunione viene redatto da chi svolge le funzioni di segretario di cui all'articolo 11, e da esso dovranno risultare i nomi dei componenti presenti e degli assenti, nonché delle persone invitate, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, la relazione, gli elementi essenziali della discussione e le conclusioni, nonché il risultato delle votazioni. pagina 21 di 63 consegue che nel verbale debbono essere documentati tutti i fatti che rifluiscono nella valutazione posta alla base della delibera.
Per ciò che riguarda il secondo motivo aggiunto, le contestazioni svolte dalla parte ricorrente in merito al tempo impiegato per l'emanazione della delibera non meritano accoglimento, in quanto è del tutto fisiologico, nello svolgimento di attività collegiale, che ciascuno dei commissari abbia preventivamente avuto la possibilità di studiare il fascicolo.
Sul punto, si richiama TAR Lazio - sezione prima stralcio, n. 2279/2024, secondo cui “per consolidata giurisprudenza non è sindacabile la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, mancando una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (ex multis, Cons. St., sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743)”. Il motivo va, dunque, disatteso.
Contro 10) La parte ricorrente con la propria “istanza di rimessione (e sospensione)” depositata in data 31/1/2024, in tema di violazione del ne bis in idem, ha chiesto, previa sospensione del presente procedimento nonché di quello trattato in via parallela avente N.
514/2023 R.G., di provvedere ad un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, quindi, di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia UE per sottoporle il seguente quesito:
“Voglia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, previa verifica della qualificabilità delle sanzioni di cui all'art. 26 del d.lgs. m. 39/2010 alla stregua di sanzioni amministrative di natura penale, valutare in relazione alla presente vertenza se l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, vada interpretato nel senso che esso osti alla normativa nazionale italiana che consenta la contemporanea pendenza del presente procedimento e del
Giudizio Penale, cioè a sistemi sanzionatori a doppio binario “non comunicante”, prevedenti plurime e autonome sanzioni detentive, pecuniarie e interdittive,
a seguito di tale valutazione o comunque in via indipendente, accertare anche la violazione dei principi di proporzionalità euro-unitari, di cui all'art. 49, par. 3 del CDFUE, anche per come ripresi all'art. 30, comma 3, della Dir. 2006/43/CE,
pagina 22 di 63 procedere, quando ritenuto, a disapplicare o a fornire, sulla scorta dei principi di diritto euro- unitari, prescrizioni volte a disapplicare le disposizioni richiamate in atti e, anzitutto, l'art. 26
d.lgs. n. 39/2010”. Contro A fondamento di tale istanza la ricorrente ha esposto che, facendo riferimento alla medesima relazione ispettiva del 28/4/2017, posta a base della Contestazione e CP_1 dell'Atto di Accertamento allegato alla Delibera Sanzionatoria per cui si procede in questa sede, la Procura della Repubblica di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio della dott.ssa
(responsabile della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato Controparte_5 di ) per i reati di cui all'art. 27 D. Lgs. 39/2010 (falso in revisione) e all'art. 2638 Parte_2
Contro commi 2 e 3 c.c. (ostacolo alle funzioni di vigilanza), nonché della stessa per responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25 ter comma 1 lett. s) D. Lgs.
231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2638 c.c. posto in essere dalla dott.ssa in relazione ai lavori di revisione sul bilancio di esercizio e Controparte_5
consolidato di al 31/12/2014; che, disposto il rinvio a giudizio, era pendente Parte_2
davanti al Tribunale di Roma, IV sez. pen., il processo penale n. 14349/20 R.G.N.R./Proc. pen. n. 10136/22 R.G.; che in tale giudizio si erano costituite oltre 10.000 parti civili, tra cui che le sanzioni amministrative applicate in questa sede da ex art. 26 D. Lgs. CP_1 CP_1
39/2010 avrebbero una valenza punitiva quasi penale in applicazione dei noti “ ”; Parte_3 che, secondo alcuni recenti approdi della CEDU e della Corte di Giustizia UE, “l'applicazione cumulativa in relazione ai medesimi fatti di sanzioni penali e amministrative è possibile – cosa che impedisce di incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem – quando la risposta sanzionatoria complessiva, che può esplicitarsi in un mix di “pene detentive, pecuniarie e interdittive” (Corte Cost., 16 giugno 2022, n. 149, p.to 5.1.1.), non sia eccessiva e risponda così al principio della proporzionalità”; che, pertanto, questa Corte dovrebbe porsi
“il dubbio se l'articolo 50 CDFUE, nella parte in cui sancisce il principio del ne bis in idem, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia possibile la contemporanea celebrazione – oltretutto in totale assenza di coordinamento – di un procedimento penale…e del presente procedimento”.
10.1) La resistente ha contestato la fondatezza delle allegazioni svolte a sostegno CP_1
Contro della predetta istanza di sostenendo che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuno degli elementi costituivi di una violazione della garanzia del ne bis in idem.
pagina 23 di 63 In primo luogo, ha dedotto che le sanzioni previste dall'art. 26, comma 1°, d.lgs. 27 CP_1 gennaio 2010, n. 39 – nella versione temporalmente applicabile ai fatti per cui è causa (in vigore anteriormente alla novella di cui all'art. 21, comma 1°, d.lgs. 17 luglio 2016, n. 135) – non potrebbero essere ragionevolmente incluse nel novero di quelle “sostanzialmente penali”.
Al riguardo, ha richiamato sia “il principio di stretta legalità formale nell'individuazione degli illeciti e delle sanzioni penali, di cui all'art. 25 Cost”, sia il fatto che “nessuno dei noti Engel criteria è riferibile alle sanzioni pecuniarie previste dalla citata disposizione, posto che – come
è noto – la detta attrazione alla materia penale delle sole sanzioni in materia di market abuse
è stata operata dalla Corte EDU, nella nota sentenza Grande Stevens, facendo leva: i) sulla particolare natura degli illeciti e degli interessi tutelati;
soprattutto ii) sulla marcata severità del quadro sanzionatorio complessivo, attestato da un limite massimo edittale particolarmente elevato (euro 5 milioni, triplicabili o elevabili fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito) e, infine, iii) sulla sussistenza di ulteriori misure irrogabili, quali le sanzioni accessorie e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito”. ha, quindi, osservato che la “giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso CP_1
la natura afflittiva delle sanzioni irrogate dalla in ambiti diversi da quello degli abusi di CP_1 mercato”; che, inoltre, anche la giurisprudenza di merito avrebbe, da ultimo, espressamente escluso la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste in materia di revisione legale dei conti, rilevando che tale ultima connotazione “è legata oltre alla natura degli illeciti e degli interessi tutelati, soprattutto alla particolare severità della sanzione desunta dall'importo minimo e massimo edittale che nella specie ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n.
39/2010, lett. a) va da euro diecimila a euro cinquecentomila” (così App. Roma, 20/9/2023, n.
5909).
In secondo luogo, la resistente ha rilevato che, nel caso di specie, “difetta anche il CP_1 requisito dell'idem factum tra il procedimento amministrativo – conclusosi con l'adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto della presente opposizione – e quello penale, attualmente in fase dibattimentale. Al riguardo, è stato rilevato:
Contro
- da un lato, che “a mezzo della Delibera n. 20501 del 28 giugno 2018, è stata CP_1 sanzionata – come detto, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, d.lgs. n. 39/2010 (nella versione pro tempore vigente) – per la violazione di numerosi Principi di revisione (cui avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento della propria attività, secondo quanto disposto dell'art. 11 del pagina 24 di 63 medesimo provvedimento) e per il mancato assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 10, comma 7°, del decreto stesso, che imponeva di documentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”;
- dall'altro lato, che “con il decreto ex art. 429 c.p.p. del 9 marzo 2022 la medesima parte è stata rinviata a giudizio dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-ter, comma 1°, lett. s), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al “reato presupposto di cui all'art. 2638 commi 1° e 3° cod. civ.[…] posto in essere da
[...]
, responsabile della revisione legale dei bilanci di esercizio di CP_5 Parte_2
e dei bilanci consolidati del […], la quale, essendo esponente
[...] Parte_4 apicale dell'ente […], commetteva, nell'interesse e a Parte_1 vantaggio dell'ente stesso, il reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza contestato al precedente capo B)14, in assenza di adozione ed effettiva ed efficace diffusione ed attuazione – prima della commissione del fatto – di modelli organizzativi conformi ai requisiti di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 231/2001, concretamente idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”.
A tal punto, la resistente ha evidenziato che “l'odierna controparte non è stata rinviata CP_1
a giudizio in relazione al reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” (di cui all'art. 27, d.lgs. n. 39/2010), contestato, invece, nei confronti della sola dott.ssa (sub capo A) dell'allegato al decreto di rinvio al giudizio); né CP_5
avrebbe potuto esserlo, in ragione del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso il predetto reato dal novero di quelli presupposto rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al predetto d.lgs. n. 231/2001”.
Infine, ha dedotto, comunque, “l'inapplicabilità al caso di specie del divieto di bis in CP_1
idem per assenza di un provvedimento punitivo definitivo (sia esso amministrativo ovvero penale), posto che l'applicazione dell'artt. 50, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea (c.d. Carta di Nizza) – così come le altre disposizioni che sanciscono il predetto divieto – presuppone la definitività di una delle decisioni rese nell'ambito dei diversi giudizi”. Contro 10.2) Ad avviso della Corte le allegazioni svolte da parte ricorrente con la predetta istanza di rimessione depositata in data 31/1/2024 sono infondate, dovendosi condividere i rilievi in proposito svolti da CP_1
pagina 25 di 63 Va, anzitutto, detto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non pare che possa ritenersi acquisita la natura quasi penale dei provvedimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. CP_1
39/2010, di cui si discute in questa sede, ove si consideri che, come già sopra esposto, la
Suprema Corte, anche con recente pronuncia, ha ribadito, con una motivazione agevolmente estensibile anche al caso di specie, che, al di fuori delle sanzioni previste per la manipolazione del mercato, le sanzioni irrogate da non sono suscettibili di ricevere CP_1 tale qualificazione: “Induce a tale conclusione la decisiva considerazione che alla sanzione contemplata in detta disposizione non può riconoscersi natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel. Questa sezione (Cass. n. 8046 del 2019) ha infatti chiarito che tanto le sanzioni di cui all'articolo 190 T.U.F., quanto quelle, più afflittive, di cui all'articolo 191
T.U.F., non sono equiparabili alle sanzioni previste per la manipolazione del mercato ex art.
187- ter TUF (la cui natura sostanzialmente penale è stata affermata dalla Corte EDU nella sentenza Grande Stevens); e, ciò, in ragione della «diversa tipologia, severità, nonché incidenza patrimoniale e personale, di queste ultime rispetto alle prime, dovendosi a tal fine tenere conto anche dell'assenza di sanzioni accessorie e della mancata previsione di una confisca obbligatoria (elementi presenti nella fattispecie scrutinata dalla Corte EDU (cfr. Cass.
n. 27365 del 2018; Cass. n. 8806 del 2018; Cass. n. 8805 del 2018; Cass. n. 8855 del 2017)”
(così Cass. 17/4/2024 n. 10346).
Pare, poi, pertinente il rilievo svolto dalla resistente in ordine all' eterogeneità dei fatti CP_1
Contro per i quali è stata sanzionata in via amministrativa (violazione dei Principi di revisione) e per i quali è formulata imputazione nei suoi confronti in sede penale (omissione delle comunicazioni dovute nei confronti delle Autorità di vigilanza in materia finanziaria e creditizia), pacifico essendo che l'imputazione per falso in revisione sia stata mossa, in sede Contro penale, solo nei confronti della partner dott.ssa Controparte_5
Contro Quanto, poi, al rilievo di parte ricorrente secondo cui la resistente avrebbe CP_1 tentato di scongiurare il rischio della violazione del principio del ne bis “espungendo la dott.ssa dallo scenario punitivo ove gli è riservato ruolo attivo, quello cioè CP_5 amministrativo”, trattasi di un rilievo infondato, dovendosi, in proposito, ritenere pertinente la considerazione in replica svolta da secondo cui il procedimento amministrativo CP_1
conclusosi con la delibera sanzionatoria per cui è causa (peraltro emessa ben prima che fosse introdotto il procedimento penale) “non poteva che concludersi con l'irrogazione di una pagina 26 di 63 Contro sanzione nei soli confronti di posto che il più volte evocato comma 1° dell'art. 26, d.lgs.
n. 39/2010 consentiva – nella versione applicabile ai fatti per cui è causa – di punire unicamente la società di revisione, non già il partner della stessa che avesse rivestito la funzione di responsabile dell'incarico di revisione”: invero, va detto che la figura del
“responsabile dell'incarico” è stata inserita nel testo dell'art. 26 D. Lgs. 39/2010, in aggiunta alle figure del revisore legale e della società di revisione legale, con la modifica disposta con il
D. Lgs. 135/2016, provvedimento questo che, peraltro, disponeva che alle “violazioni commesse anteriormente” dovessero continuare ad applicarsi le disposizioni in precedenza vigenti;
che il testo dell'art. 26 D. Lgs. 39/2010, vigente all'epoca dello svolgimento dell'attività di revisione per cui è causa, prevedeva, appunto, per il caso di accertata irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, la possibilità di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro esclusivamente “al revisore legale o alla società di revisione legale”.
In ogni modo, con riguardo alla delibera sanzionatoria per cui è causa, va esclusa la fondatezza del paventato rischio di violazione del principio del ne bis in idem per la decisiva considerazione che una tale questione non può porsi ove, come nel caso, non risulti esservi ancora una sentenza penale definitiva.
Sul punto, la stessa Corte Costituzionale ha recentemente chiarito che “come è noto, essenziali presupposti per l'operatività del ne bis in idem convenzionale sono:
- la sussistenza di un idem factum: presupposto che la giurisprudenza ormai costante della
Corte EDU, a partire almeno dalla sentenza della grande camera del 10 febbraio 2009,
contro
Russia (paragrafi 79-84), identifica nei medesimi fatti materiali sui quali si Parte_5
fondano le due accuse penali, indipendentemente dalla loro eventuale diversa qualificazione giuridica;
- la sussistenza di una previa decisione, non importa se di condanna o di assoluzione, che concerna il merito della responsabilità penale dell'imputato e sia divenuta irrevocabile, non essendo più soggetta agli ordinari rimedi impugnatori (Corte EDU, sentenza Zolotoukhine, paragrafo 107);
- la sussistenza di un bis, ossia di un secondo procedimento o processo di carattere penale per quei medesimi fatti” (Corte Cost. 16/6/2022 n. 149).
pagina 27 di 63 11) Motivi di merito.
Va, anzitutto, rilevato che con la delibera sanzionatoria per cui è causa sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 600.000,00, di cui:
A) euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile, da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un Parte_2
portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi.
Va, quindi, richiamato che tali sanzioni sono state inflitte alla luce di una serie di addebiti e precisamente:
A) in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di
[...]
al 31/12/2014, veniva contestata una serie di violazioni, quali: Parte_2
1. quanto al mantenimento dell'incarico ed alla pianificazione del lavoro:
a) con riferimento alla valutazione del mantenimento dell'incarico, la violazione del
Principio di Revisione n. 300 “Pianificazione della revisione contabile”, paragrafo 7;
b) con specifico riguardo alle procedure di revisione complessivamente svolte sulle operazioni con parti correlate, la violazione del Principio di Revisione n. 550 “Le parti correlate”, paragrafi 2 e 6;
2. nell'ambito delle attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) con riferimento all'identificazione e valutazione dei rischi afferenti all'area di bilancio delle Attività finanziarie disponibili per la vendita, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 100 e 108;
- Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafo 10;
b) nell'ambito dei test di dettaglio svolti sugli strumenti finanziari con livello Fair Value
3, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2 e 14;
pagina 28 di 63 - Principio di Revisione n. 545 “La revisione della valutazione del fair value e della relativa informativa”, paragrafi 17 e 49;
3. con riguardo ai test di dettaglio complessivamente svolti in relazione all'area di bilancio “Crediti verso la clientela”, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 230 “La documentazione del lavoro di revisione”, paragrafo 9;
- Principio di Revisione n. 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”, paragrafi 7 – 54 – 67 – 70 e 71;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafi 2 e 11.
- Principio di Revisione n. 530 “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare”, paragrafi 47 e 56.
4. quanto ai test di dettaglio svolti sull'area di bilancio “Partecipazioni”, in relazione a quattro società controllate, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 42;
- Principio di Revisione n. 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”, paragrafi 11 e 16;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 600 “L'utilizzo del lavoro di altri revisori”, paragrafo 10.
5. con riguardo alle attività immateriali – avviamento, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafi 2, 22 e 24;
- Principio di Revisione n. 620 “L'utilizzo del lavoro dell'esperto”, paragrafo 12.
6. in merito ai fondi per rischi ed oneri – altri oneri, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 240 “La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio”, paragrafo 23;
- Principio di Revisione n. 500 “Gli elementi probativi della revisione”, paragrafo 2;
- Principio di Revisione n. 505 “Le conferme esterne”, paragrafo 31;
- Principio di Revisione n. 540 “La revisione delle stime contabili”, paragrafo 27.
7. con riferimento alle azioni proprie – operazioni sul capitale, la violazione del:
- Principio di Revisione n. 250 “Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti”, paragrafi 2 e 5;
pagina 29 di 63 - Principio di Revisione n. 315 “La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione di rischi di errori significativi”, paragrafi 2 e 22;
B) in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di veniva Parte_2 contestata la violazione dell'art. 10, comma 7, del D. Lgs. 39/2010 all'epoca vigente (ora art. 10, comma 4, del D.Lgs. 39/2010), laddove prevede che “il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi”;
C) in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di
[...] dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi, venivano contestate le seguenti violazioni:
- Principio di Revisione ISA IT n. 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”, paragrafo 7;
- Principio di Revisione ISA IT n. 250 “Le considerazioni di legge e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”, paragrafo 18.
Va, quindi, chiarito che questa Corte, avuto riguardo all'ampiezza delle contestazioni mosse da all'odierna parte ricorrente, tenuto conto della vastità e complessità della CP_1
Contro documentazione prodotta in causa (si pensi che la ricorrente ha, fra l'altro, prodotto in causa un personal computer dotato di un software particolare per consentire la navigazione e la consultazione della documentazione ivi presente relativa all'attività di revisione da essa svolta), nonché della natura altamente tecnica delle questioni oggetto di contrasto tra le parti, ha ritenuto opportuno avvalersi, ai fini dell'esame dei motivi coinvolgenti il merito - e, segnatamente, la parte relativa all'an – del contributo di un consulente tecnico d'ufficio (prof.
), al quale, nel corso dell'udienza del 5/10/2022, è stato assegnato il Persona_1 seguente quesito: “letti gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro CC.TT.PP., esperito il tentativo di conciliazione ed eseguiti i necessari accertamenti, DICA il C.T.U. se, con
Contro riferimento alle specifiche contestazioni mosse da a in relazione all'attività di CP_1
revisione sui bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di e in Parte_2
relazione alle verifiche effettuate sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell'operazione di acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da JP MO HA
AN, siano stati rispettati i principi di revisione dettati dalla normativa di riferimento, offrendo
pagina 30 di 63 alla Corte ogni elemento tecnico idoneo a consentire ogni più ampia valutazione in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse dalla con la delibera sanzionatoria n. CP_1
2051del 28/6/2018”.
Deve, quindi, segnalarsi che il C.T.U., all'esito di indagini accurate, tecnicamente corrette e svolte nel contraddittorio delle parti, ha risposto al quesito assegnatogli con un elaborato quanto mai esauriente (si segnala, ad esempio, che la sola relazione peritale, comprensiva delle osservazioni dei CC.TT.PP. e delle considerazioni in replica del TU, è costituita da 348
Contro pagine;
che alla TU sono allegate: per parte una prima memoria tecnica di 503 pagine, una memoria tecnica di replica di 346 pagine e una nota di osservazioni di 165 pagine;
per parte una prima memoria tecnica di 178 pagine, una memoria tecnica di CP_1
replica di 267 pagine e una nota di osservazioni di 41 pagine); che tale elaborato peritale è il risultato di un'approfondita attività di analisi condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, anche tecnico, e risulta articolato con puntuali ed esaustive risposte alle considerazioni critiche mosse dai consulenti di parte.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte, con riguardo a tutti i punti oggetto di indagine, ritiene, quindi, di dover far proprie le conclusioni cui è pervenuto il TU, trattandosi di conclusioni basate su una completa e convincente motivazione, immune da vizi logico – scientifici, motivazione che la Corte agevolmente e integralmente condivide.
Va, quindi, richiamato che il TU ha concluso affermando quanto segue.
A) in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di
[...]
al 31/12/2014. Parte_2
In ordine al mantenimento dell'incarico di revisione: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 300, paragrafo 7, là dove prevede che
“(…) tali attività preliminari servono ad assicurare al revisore di aver considerato ogni evento
o circostanza che possa influenzare negativamente la sua capacità di pianificare e svolgere il lavoro di revisione, in modo tale da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso (…)”.
Al riguardo, il TU ha rilevato che dalle indagini peritali è risultato che il Revisore “non abbia considerato tutte le informazioni di cui era in possesso al momento della pianificazione dei propri lavori di audit. Non emergono, infatti, dall'analisi delle carte di lavoro, considerazioni in ordine ai rilievi sullo scadimento tecnico della AN e sulle criticità relative al sistema dei pagina 31 di 63 controlli interni e alla qualità del credito, riscontrate e segnalate dall'Organo di Vigilanza. È di tutta evidenza, quindi, come tale carenza di analisi abbia compromesso l'attività di piena identificazione e valutazione dei rischi connessi all'incarico”.
In ordine all'individuazione delle parti correlate: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 550, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve svolgere procedure di revisione che permettano di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi relativi all'individuazione ed alla completezza dell'informazione fornita dalla Direzione in merito alle parti correlate (…)”.
E' risultato, infatti, che il Revisore “abbia svolto, con riguardo a tale fattispecie:
- verifiche di conformità attinenti, in massima prevalenza, alla verifica del funzionamento di alcune impostazioni del sistema applicativo PEF (Pratica Elettronica di Fido), e non con specifico riguardo alle Operazioni con Parti Correlate;
- verifiche validità selezionando, per quanto attiene ai test di dettaglio, un solo campione da sottoporre ad osservazione. In particolare, è risultato che il consigliere inizialmente scelto (a campione) su cui eseguire il test (dott. ) è stato sostituito (nella persona del dott. Per_3
) in quanto, al momento dell'esecuzione del test di validità in oggetto, il Persona_4
dott. non ricopriva più la carica di amministratore. Tale circostanza, assume rilevanza Per_3
posto che la carica di consigliere del dott. , è cessata in data 26 aprile 2014. Il Persona_5
Revisore, pertanto, avrebbe dovuto (e potuto), anche ai fini della fase di pianificazione dell'attività di revisione, documentare le motivazioni sottostanti al cambiamento del campione in oggetto. Inoltre, è emerso che nel file “Gruppo VB related parties pdf”, allegato alla carta di lavoro "VB Group - Audit Instructions FYI4.doex", risultano indicati (unicamente) gli esponenti aziendali (consiglieri, sindaci, dirigenti preposti) e non i soggetti riconducibili a questi ultimi”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 550, paragrafo 6, là dove prevede che
“(…) sebbene l'esistenza di parti correlate e di operazioni poste in essere con tali parti possa essere considerato un normale aspetto dell'attività aziendale, il revisore ha necessità di conoscere ed esaminare tale aspetto con estrema attenzione in quanto: (…) (d) un'operazione con parti correlate può essere motivata da ragioni estranee alla normale attività aziendale, ad esempio, per ottenere perequazioni dei profitti o addirittura per perpetrare frodi o altre irregolarità (…)”:
pagina 32 di 63 Contro Il TU ha rilevato che dall'analisi delle carte di lavoro è risultato che “non abbia tenuto in debita considerazione quanto segnalato da AN d'IT con lettera del 25 marzo 2014, con la quale l'Autorità di Vigilanza segnalava che i frequenti finanziamenti a favore dei consiglieri e di un membro del collegio sindacale, di importo particolarmente elevato e con andamento anomalo, erano deliberati “(…) spesso per finalità speculative (…)”, tanto da indurre AN d'IT a disporre “(…) il divieto di effettuare nuove erogazioni creditizie nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché
Contro nei confronti di soggetti a questi connessi (…)”. nella carta di lavoro “EGA Understand related parties” (gennaio 2015), in antitesi con quanto precede, definisce i rapporti tra VB e le proprie parti correlate “(…) riconducibili all'attività primaria della banca, e pertanto a rapporti di finanziamento (impiego) ed acquisizione di risorse (raccolta). (…) La tipologia delle operazioni poste in essere sono legate ai contratti standard di finanziamento/deposito; non si rilevano finalità diverse da quelle normalmente perseguite dalla banca …”.
In ordine alle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”: sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 100, là dove prevede che: “(…) Il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio ed a livello di asserzioni, per classi di operazioni, saldi contabili ed informativa. A tale scopo, il revisore deve: - identificare i rischi nel corso del processo volto a comprendere l'impresa ed il suo contesto, inclusi i relativi controlli istituiti a fronte di tali rischi, considerando le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa contenuta nel bilancio;
- collegare i rischi identificati ai profili che possono risultare errati a livello di asserzioni;
valutare se i rischi siano di una importanza tale da causare errori significativi in bilancio;
- valutare la probabilità che i rischi possano causare errori significativi nel bilancio”.
Al riguardo è stato ritenuto che “PWC non abbia considerato, nella individuazione e valutazione dei rischi connessi alla fattispecie in oggetto, la circostanza che VB, come rilevato da BCE, non era munita, con riguardo al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2014, di una policy adeguata per la misurazione del fair value, il che amplificava il rischio di errore connesso alla valutazione dei titoli AFS. Inoltre, anche per quanto attiene alla “Policy per accertare il deterioramento di valore del portafoglio Available For Sale (AFS)” sussistevano elementi di criticità (rilevati anche dal Revisore) che contribuivano ad ampliare il rischio di errori”:
pagina 33 di 63 sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 108, là dove prevede che: “(…) nell'ambito della valutazione del rischio descritta al paragrafo 100, il revisore deve determinare quali dei rischi identificati, a suo giudizio, richiedono una considerazione nella revisione (tali rischi sono definiti “rischi significativi”) (…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ attese le ricordate carenze in ordine alla misurazione del fair value, non abbia ricondotto all'asserzione “valutazione” un livello di rischiosità significativa, tale da richiedere una “speciale considerazione”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 10, là dove prevede che: “(…) nell'ambito delle procedure di revisione volte alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, compreso il suo controllo interno, il revisore deve acquisire una comprensione del processo sviluppato dall'impresa per determinare la misurazione del fair value e la relativa informativa, e delle pertinenti attività di controllo, sufficiente a identificare e valutare il rischio di errori significativi a livello di asserzioni e di configurare e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (…)”. Contro E' risultato, al riguardo, che all'esito delle analisi condotte, “non abbia identificato le modalità di misurazione del fair value utilizzate da VB e ciò con particolare riguardo anche alla gerarchia delle fonti di tale fair value (livelli1 1, 2 e 3). Peraltro, la policy della Pt_2 risultava, con riguardo a tale specifico aspetto, carente, come rilevato dalla BCE all'esito dell'Asset Quality Review: “(..) Define a specific policy for funds that will include the look through analysis in process of fair value measurement and fair value hierarchy (…)”. La carenza in oggetto, inoltre, non risultava sanata con l'approvazione della nuova policy degli
AFS, intervenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2014, la quale non trattava delle modalità di misurazione del fair value di tali strumenti. Solo in data 28
Contro aprile 2015 (dopo il rilascio dell'opinion di in data 27 marzo 2015, sul bilancio 2014 della AN) è stata approvata la Policy di misurazione del fair value degli Strumenti
Contro
Finanziari. In buona sostanza, dunque, le verifiche eseguite da con riguardo al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, hanno avuto a riferimento una policy, riguardante la misurazione del fair value, non adeguata”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che: “(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli
pagina 34 di 63 consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio
(…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ai fini delle analisi relative alla valutazione del titolo RA
(che poggiava sulla valutazione delle azioni “ detenute da RA medesima e dalla Pt_6 controllata di quest'ultima , non abbia tenuto conto della cessione, intervenuta Parte_7 nel mese di dicembre 2014, di n. 19.216.928 azioni “ da parte della citata Pt_6 Pt_7
pur essendo a conoscenza del fatto che tale operazione era stata oggetto di
[...] valutazione e di discussione nell'ambito dei lavori consiliari di VB del 16 dicembre 2014”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 14, là dove prevede che: “(…) il revisore esercita il proprio giudizio professionale ed applica lo scetticismo professionale nel valutare la quantità e la qualità degli elementi probativi, così come la loro sufficienza ed appropriatezza, a supporto del giudizio professionale (…)”. Contro E' risultato, infatti, che “ai fini della valutazione, al 31 dicembre 2014, del titolo Palladio
Finanziaria, abbia considerato appropriate le risultanze di due transazioni aventi ad oggetto il titolo in questione, poste in essere in data 10 dicembre 2013 e in data 18 dicembre 2013, vale a dire circa un anno prima della data di valutazione (31 dicembre 2014) e non abbia acquisito ulteriori elementi a supporto del proprio giudizio professionale. Ciò, in presenza:
- di specifiche indicazioni tecniche dell'IFRS 13 (in vigore dal 1° gennaio 2013), il quale prevede(va) - paragrafo “Finalità”, punto 2 - che “(…) la finalità della valutazione del fair value
è (…) stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività (…) avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione …) (…)”. In merito, il Revisore non spiega, nelle proprie carte di lavoro, la ragione per la quale un prezzo di dicembre 2014 sarebbe stato adeguatamente rappresentato, in conformità alle riferite indicazioni di cui all'IFRS 13, da un prezzo relativo ad una transazione di dicembre 2013;
- di un NAV del titolo, al 30 giugno 2014, che avrebbe condotto ad una svalutazione dell'asset di €/migliaia 5.538, mentre il criterio seguito (i.e. transazioni di dicembre 2013) restituiva un delta positivo, di €/migliaia 696, tra fair value e valore contabile”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 17, là dove prevede che: “(…) il revisore deve valutare se le misurazioni del fair value e la relativa informativa di
pagina 35 di 63 bilancio siano state predisposte in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile all'impresa (…)”. Contro Dalle carte di lavoro del Revisore, invero, non è risultato che “ abbia valutato la conformità al quadro normativo di riferimento (interno ed esterno) dei criteri di misurazione del fair value adottati dalla Si richiama, al riguardo, la circostanza che la policy Pt_2
riguardante la misurazione del fair value, presentava carenze, rilevate anche da BCE, non sanate con riguardo alle attività di audit relative al bilancio 2014. La review della policy in oggetto risulta approvata a valle degli esiti delle attività condotte dalla BCE in data 28 aprile Contro 2015 e dopo il rilascio dell'opinion di al bilancio 2014 di VB (27 marzo 2015). Vero è, come sostiene il CTP di nelle proprie memorie, che il bilancio (2014) della AN CP_1 esponeva, in nota integrativa (paragrafo 17 – “Altre informazioni – Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari), un'informativa di carattere generale sul fair value (che esprimeva, a ben vedere una sintesi dei contenuti dall'IFRS 13), ma tale aspetto non sana, ad avviso del TU, l'assenza di valutazioni di merito del Revisore in ordine agli anzidetti criteri di misurazione del fair value, peraltro non puntualmente esposti, con riguardo agli AFS, in nota integrativa”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 545, paragrafo 49, là dove prevede che: “(…) Il revisore esamina il modello scelto dalla direzione e valuta la sua adeguatezza e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate (…)”. Contro Dalle carte di lavoro di non è risultato, infatti, “che il Revisore abbia esaminato il modello (di misurazione del fair value) scelto dalla e formulato valutazioni in merito. Si Pt_2
richiama, anche in questo caso, la circostanza che la policy riguardante la misurazione del fair value, presentava carenze, rilevate anche da BCE, non sanate con riguardo alle attività di audit relative al bilancio 2014”.
In ordine ai “Crediti verso la Clientela”: non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 7, là dove prevede che: “(…) il revisore deve stabilire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in funzione della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni (...)”.
Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso che “PWC abbia identificato e valutato i rischi della AN e individuato le procedure (di conformità e di validità) atte a limitare, in via pagina 36 di 63 potenziale, il rischio di errori significativi a livello di asserzioni, come risulta dalla view Audit
Risk del database Aura e dalla carta di lavoro EGA “Lead schedule – FS – Crediti verso la clientela”; non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 54, là dove prevede che: “(…) il revisore stabilisce le verifiche di dettaglio rispondenti al rischio identificato e valutato con l'obiettivo di ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi per raggiungere il livello di sicurezza pianificato a livello di asserzioni (…)”. Contro Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso che “ abbia individuato, anche in ragione dell'affidabilità del sistema di controllo interno della AN, le verifiche di dettaglio da porre in essere per ridurre i rischi individuati, precisando, peraltro, che “il programma di lavoro per le procedure di sostanza è stato strutturato in modo da ottenere high evidence a copertura dell'asserzione “valutazione”, medium evidence a copertura dell'asserzione
“classificazione”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 67, là dove prevede che: “(…) la revisione del bilancio è un processo cumulativo ed iterativo. Man mano che il revisore svolge le procedure di revisione pianificate, gli elementi probativi acquisiti possono portarlo a modificare la natura, la tempistica o l'estensione di altre procedure di revisione pianificate …”.
Dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che “PWC, pur in presenza di evidenze probative che segnalavano aspetti di significativa criticità, non abbia ritenuto di dover modificare il proprio approccio all'attività di revisione e non abbia esperito ulteriori approfondimenti. Appaiono emblematici, al riguardo: i) la mancata estensione del campione di indagine dei Crediti verso la Clientela in presenza di un ridotto campionamento medio (2%) che aveva intercettato ben €/migliaia 6.732 di svalutazioni (non operate) su una materialità complessiva di €/migliaia 15.800 (42,60%); e ii) la mancata analisi puntuale di posizioni per
€/migliaia 37.636 erroneamente classificate dalla rispetto alle quali il Revisore aveva Pt_2 individuato, in via estimativa, attraverso un computo overall, svalutazioni per €/migliaia 15.600
(98,73% della materialità complessiva)”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 70, là dove prevede che: “(…) il revisore deve concludere se siano stati acquisiti sufficienti ed appropriati elementi
pagina 37 di 63 probativi per ridurre il rischio di errori significativi nel bilancio ad un livello accettabilmente basso (…)”.
Dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che “PWC, tenuto conto delle evidenze probative acquisite (che indicavano criticità rilevanti) non abbia acquisito ulteriori elementi e sia, quindi, pervenuta a conclusioni non corrette in ordine alla esaustività e appropriatezza degli elementi acquisiti ai fini della riduzione del rischio di errori significativi in bilancio ad un livello accettabilmente basso”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 71, là dove prevede che: “(…) Il giudizio del revisore sulla sufficienza e sull'appropriatezza degli elementi probativi
è influenzato da fattori quali: - significatività dell'errore potenziale in un'asserzione e probabilità che lo stesso abbia un effetto significativo, singolarmente o insieme ad altri errori potenziali, sul bilancio;
(…) – risultati delle procedure di revisione svolte (…); - comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno (…)”.
Dalle analisi documentali è, infatti, emerso che “il Revisore, nel ritenere sufficienti ed appropriati gli elementi probativi acquisiti, non abbia considerato che gli errori identificati
(puntuale, per €/migliaia 6.732 e stimato per €/migliaia 15.600) potevano realisticamente impattare, in misura significativa, sul bilancio, attesa la ricordata soglia di materialità di
€/migliaia 15.800. Inoltre, sembra che il Revisore non abbia valutato il fatto che tali errori, ove il ridotto campionamento fosse stato esteso, erano, verosimilmente, destinati ad accrescere la loro dimensione in misura significativa. Ciò senza considerare eventuali errori potenziali su altre asserzioni, la cui probabilità di accadimento era molto elevata, attesi gli alert forniti e gli impatti quantitativi individuati da BCE e da AN d'IT”. sussista la violazione del Principio di revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”.
Dalle analisi documentali condotte è, infatti, emerso “per quanto diffusamente argomentato Contro sinora, che non abbia acquisito, a fronte delle criticità rilevate, sufficienti elementi probativi sui quali fondare il proprio giudizio”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 530, paragrafo 47, là dove prevede che: “(…) il revisore deve valutare i risultati del campione, la natura e la causa degli errori
pagina 38 di 63 identificati e il loro possibile effetto sul particolare obiettivo della verifica e su altre aree della revisione”: dalla documentazione esaminata è, infatti, emerso che il Revisore “non abbia adeguatamente ponderato le implicazioni connesse, rispetto all'obiettivo dell'attività condotta, all'aver intercettato ben euro/miglia 6.372 di svalutazioni a fronte di un campione alquanto ridotto (2% medio). Le probabilità di pervenire a svalutazioni al di sopra della soglia di materialità
Contro complessiva, ampliando anche di poco il campione suddetto, erano alquanto elevate. in altri termini, non ha adeguatamente valutato i risultati emersi dall'analisi del campione Contro esaminato. Tali valutazioni non mutano anche se si considerano le verifiche svolte da su incarico ad hoc, al di fuori dell'attività di audit, sulle posizioni oggetto dell'AQR da parte di
BCE (1% circa del totale dei Crediti al 31 dicembre 2014). Infatti, il campione esaminato passerebbe, a tutto concedere, dal 2% al 3% e resterebbe, comunque, di contenute dimensioni, rispetto alle quali permane quanto rilevato poc'anzi”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 530, paragrafo 56, là dove prevede che: “(…) se la valutazione dei risultati del campionamento indica che la valutazione preliminare delle caratteristiche rilevanti della popolazione deve essere rivista, il revisore può:
a) chiedere alla direzione aziendale di indagare sugli errori individuati e sulla possibilità di esistenza di ulteriori errori ed apportare le dovute rettifiche;
e/o b) modificare le procedure di revisione pianificate (...); e/o c) considerare l'effetto sul proprio giudizio di revisione (…)”. Contro E', infatti, risultato che “il campionamento eseguito da ai fini dell'analisi dei Crediti verso la Clientela, aveva consentito di individuare errori di ammontare rilevante, che ponevano significative incertezze, rispetto alle quali occorreva estendere l'analisi e provvedere alla ridefinizione del campione in ottica di ampliamento del medesimo. In merito,
Contro non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro, che a) abbia avviato una interlocuzione con la Direzione tesa a verificare gli errori individuati e ad individuare ulteriori potenziali errori;
b) abbia modificato il proprio approccio alla revisione e/o considerato l'effetto degli errori individuati sul proprio giudizio di revisione. Non rilevano, in merito, le considerazioni del CTP del Revisore, il quale asserisce che l'ampliamento del campione sarebbe avvenuto, implicitamente, per effetto della svalutazione collettiva dei crediti in oggetto, operata da VB in applicazione dei principi contabili di riferimento. Trattasi, infatti, e a bene vedere, di una svalutazione per masse, non puntuale e non tarata sugli obiettivi del campionamento, il quale pagina 39 di 63 intercetta, come noto, le singole e specifiche posizioni. Peraltro, la svalutazione “per masse” e la svalutazione “analitica” assolvono a finalità complementari (e non sostitutive) sotto il profilo tecnico, in base ai citati principi contabili applicabili”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 11, là dove prevede che: “(…) il revisore deve acquisire elementi probativi in merito all'accuratezza e alla completezza delle informazioni prodotte dall'impresa ed utilizzate per svolgere le procedure di revisione”.
Dalle analisi effettuate è, infatti, risultato che il Revisore “non abbia formalizzato le proprie considerazioni in ordine alle carenze, formali e sostanziali, riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche sulla documentazione acquisita dalla a conferma, in particolare, del Pt_2
Contro valore dei collaterals posti a garanzia. Non risulta, inoltre, che abbia acquisito elementi probativi in ordine alla capienza-correttezza delle garanzie immobiliari, con ricadute, a ben vedere, anche sulla (corretta) valutazione dei crediti riferiti a incagli e sofferenze”. sussista la violazione del Principio di Revisione n. 230, paragrafo 9, là dove prevede che
“(…) il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che consenta ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione dello specifico incarico, di comprendere: a) la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per ottemperare ai principi di revisione e alle norme di legge regolamentari applicabili;
b) i risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi raccolti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte al riguardo. La documentazione deve, inoltre, comprendere il giudizio professionale esercitato quando ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte (…)”.
Al riguardo, è stato ritenuto che la violazione “attiene, in particolare: lettera b), nella mancata allegazione degli elementi probativi raccolti: dalle analisi condotte risulta, infatti, che il Revisore non ha allegato alle carte di lavoro, relative ai test di dettaglio svolti, la documentazione esaminata sulle singole posizioni. Come segnalato infra, in numerosi casi il Revisore si è limitato ad allegare solo le schede “Fidi e Garanzie” predisposte dalla AN, e non anche gli ulteriori elementi probativi raccolti al fine di pervenire alla corretta valutazione delle posizioni in oggetto (i.e. perizie di stima dei beni posti a garanzia); lettera c), nella mancata motivazione, in termini di giudizio professionale, in ordine alle conclusioni cui il Revisore è pervenuto su aspetti significativi emersi nel corso dell'attività
pagina 40 di 63 condotta: si rammenta, al riguardo, che, con riferimento alle verifiche di dettaglio svolte da Contro sulle posizioni esaminate da BCE nell'ambito dell'AQR, dalle carte di lavoro non emergono considerazioni-valutazioni del Revisore in ordine alle mancate riclassificazioni e svalutazioni operate da VB, né gli elementi e le valutazioni, nonché le evidenze probative, che lo hanno condotto a concordare “con la valutazione effettuata dalla AN”.
In ordine all'impairment test sulle “Partecipazioni”:
- con riferimento alle partecipazioni in BC Eximbank s.a. (Moldavia) e in Veneto ANa
d.d.: sussista la violazione del Principio di Revisione 500, paragrafo 2, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ avrebbe dovuto richiedere, nell'ambito del test di impairment delle partecipazioni in oggetto, elementi a supporto del ricorso al patrimonio netto contabile quale valido riferimento tecnico ai fini della identificazione del valore recuperabile dell'asset. In altri termini, il Revisore avrebbe dovuto acquisire, se idonea allo scopo, una stima della partecipata con applicazione del metodo patrimoniale, confermativa della consistenza, in termini correnti, del patrimonio netto contabile della società partecipata alla
Contro data di stima (31 dicembre 2014). Dalle carte di lavoro di non risulta che ciò sia avvenuto, motivo per cui il Revisore ha avallato un approccio metodologico della AN non corretto e non compatibile con le indicazioni tecniche di cui allo IAS 36, il che si è tradotto, di fatto, in minori svalutazioni per VB. L'ammontare delle svalutazioni in oggetto sarebbe, quindi, risultato significativamente superiore se la avesse identificato il valore recuperabile Pt_2 delle partecipazioni con l'importo di cui al metodo di stima DDM”; sussista la violazione del Principio di Revisione 600, paragrafo 10, là dove prevede che:
“(…) il revisore principale può inoltre considerare necessario discutere, con l'altro revisore e con la direzione della componente, i risultati della revisione ed altri argomenti riguardanti i bilanci della stessa componente. Il revisore principale può anche decidere che siano necessarie ulteriori verifiche sulla documentazione e/o sui bilanci della società. Tali verifiche,
a seconda delle circostanze, possono essere eseguite dal revisore principale o dall'altro revisore (…)”.
pagina 41 di 63 Contro Al riguardo, è stato rilevato che “ avrebbe dovuto, infatti, verificare se gli attivi delle partecipate estere in argomento avessero registrato perdite di valore. L'approfondimento si imponeva se si considerano: i) la modalità di esecuzione dell'impairment test, indicativa di un valore economico delle partecipazioni inferiore ai patrimoni netti contabili, alla data di stima, delle società partecipate;
ii) la circostanza che il revisore locale aveva formalizzato la Contro sussistenza di talune criticità in capo alle partecipate estere, note a e impattanti sui valori delle partecipate medesime e, per l'effetto, sul bilancio consolidato di VB”;
- con riferimento alla partecipazione in AN Intermobiliare: sussista la violazione del Principio di Revisione 240, paragrafo 42, là dove prevede che
“(…) nella valutazione delle risposte ricevute dalla direzione a seguito delle indagini, il revisore mantiene un atteggiamento di scetticismo professionale, tenendo presente che la direzione è spesso nella posizione migliore per perpetrare una frode. (...) Qualora le risposte siano incoerenti, il revisore deve chiarire tali incoerenze (…)”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ infatti, avrebbe dovuto considerare gli eventi relativi alla vicenda del sig. emersi dopo la pianificazione delle attività di audit, e valutare e Pt_8
formalizzare, nelle proprie carte di lavoro, se e quali implicazioni i suddetti eventi potevano avere sulle evidenze probative e sulle attestazioni rese dalla AN, nonché considerare il
Contro potenziale impatto sul giudizio di revisione. Non risulta, dalle carte di lavoro di che ciò Contro sia avvenuto. Non trova, quindi, riscontro documentale l'affermazione dei CTP di secondo la quale: “(…) il team di revisione non aveva ritenuto che il disallineamento Con informativo creatosi fra la capogruppo e la controllata fosse frutto di un comportamento fraudolento, tenuto conto che il management di , resosi conto della mancata Parte_2
contabilizzazione dell'opzione, ne aveva immediatamente informato la direzione
Con amministrativa di e gli effetti dell'opzione erano stati senza indugio recepiti nei bilanci di
Con
, oltre che nel consolidato di , evidenziando quindi assoluta buona fede Parte_2 nella (mancata) registrazione contabile, poi sanata (…)”;
- con riferimento alla partecipazione : Parte_9
non sussista la violazione del Principio di Revisione 260, paragrafo 11, là dove prevede che: “(…) il revisore deve considerare i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento delle attività di governance che emergono nel corso della revisione del bilancio e comunicarli
pagina 42 di 63 alle persone che hanno tali responsabilità. Normalmente tali fatti e circostanze comprendono:
(...) rilevanti punti di debolezza nel sistema di controllo interno (...)”. Contro Dall'analisi documentale è emerso, infatti, che “ abbia portato, pur attraverso “colloqui informali”, a conoscenza della Direzione di VB la circostanza che la controllata
[...]
presentasse carenze nel proprio sistema di controllo interno, come emerge Parte_9 dalla carta di lavoro “EGA “Review and evaluate communication from and work of component auditor” (Ref.7010- 2150)”: “(…) ha portato alla nostra attenzione il fatto che la CP_8 società utilizza principalmente file excel come strumento contabile – ciò risulta in inefficienze
e aumenta il rischio di errore. Abbiamo portato tale tematica all'attenzione del management della capogruppo …”. sussista la violazione del Principio di Revisione 260, paragrafo 16, là dove prevede che:
“(…) il revisore deve documentare nei fogli di lavoro gli argomenti comunicati verbalmente alle persone che hanno responsabilità di governance ed ogni risposta ricevuta su tali argomenti. La documentazione può avere la forma di un verbale dell'incontro che il revisore ha avuto con tali persone. In circostanze che, per la loro natura e per la delicatezza ed importanza degli argomenti trattati, richiedono una particolare attenzione, il revisore deve confermare per iscritto le relative comunicazioni verbali alle persone che hanno responsabilità di governance”. Contro Dalla documentazione esaminata è emerso, infatti, che “ non abbia confermato, per iscritto, le comunicazioni verbali intrattenute con gli esponenti della AN in ordine alle criticità emerse nel sistema di controllo interno della partecipata Parte_9
. Il Revisore medesimo nel rispondere, sul tema, alle richieste di formulate in
[...] CP_1
sede ispettiva, conferma, da un lato, di aver informato il dirigente preposto di VB circa le riferite criticità e, dall'altro, di averlo fatto in via informale: “(…) il team di revisione ha quindi considerato tale osservazione in tale contesto e ha valutato che l'impatto di tale carenza risulta essere mitigato sia dal limitato numero di transazioni effettuate nel corso di un esercizio dalla controllata che dal limitato numero di strumenti finanziari detenuti da VIFS, informando di tale raccomandazione il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il Chief Financial Officer della Capogruppo, nell'ambito dei numerosi colloqui informali intrattenuti”.
In ordine all'impairment test sull'“Avviamento”:
pagina 43 di 63 non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 2, là dove è previsto che “(…) il revisore deve acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio (…)”.
Al riguardo il TU ha rilevato che “PWC ha, infatti, acquisito, a parere del sottoscritto, sufficienti ed appropriati elementi probativi, attingendo, a tal fine, anche al supporto di qualificati professionisti esterni. Le evidenze acquisite restituivano, peraltro, un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie oggetto di verifica e dell'approccio seguito, in merito, da VB. In altri termini, il Revisore ha acquisito, a parere del sottoscritto, elementi idonei e sufficienti ai fini della formazione del proprio giudizio di revisione”; non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 22, là dove è previsto che “(…) il revisore può acquisire una stima indipendente e confrontarla con quella della società. In tale circostanza, il revisore deve valutare i dati, le ipotesi e verificare la correttezza dei metodi di calcolo utilizzati (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che PWC “esercitando la facoltà prevista dal principio in commento, ha acquisito opinion indipendenti e ne ha valutato il contenuto rispetto all'approccio utilizzato dalla AN. Il tema, per quanto attiene, in particolare, alle CGU-
Partecipazioni “ e “Veneto ANa” [ove CGU sta per Cash Generating Unit, ossia CP_4 unità generatrici di cassa] è che l'esperto WC CF [ossia la funzione Corporate Finance di Contro WC Advisory S.p.A. che era stata incaricata da di “effettuare alcune analisi valutative e verificare la correttezza dei calcoli eseguiti dal management di ... finalizzati alla Parte_2
verifica della tenuta dei valori di iscrizione delle Partecipazioni/CGU nel bilancio consolidato e separato di ] non ha espresso alcuna opinione in ordine ad un aspetto centrale, Parte_2 vale a dire la possibilità, da parte di VB, di utilizzare, nell'ambito del test di impairment, il patrimonio netto contabile della partecipata come elemento (di confronto con il valore derivante dal DDM) per determinare il valore recuperabile della CGU [ove DDM sta per
Dividend Discount Model, ossia uno dei metodi utilizzati dal management della ai fini Pt_2
Contro dell'individuazione del valore recuperabile delle suddette CGU]. era, quindi, priva di un supporto cardine e ciò richiedeva opportuni approfondimenti e riflessioni, peraltro su un aspetto di chiara lettura sotto il profilo tecnico”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 24, là dove è previsto che “(…) il revisore deve giungere ad una valutazione finale sulla ragionevolezza di una stima
pagina 44 di 63 contabile in base alle sue conoscenze della società, del settore in cui questa opera, e verificando altresì se la stima sia coerente con gli altri elementi probativi acquisiti nel corso del lavoro di revisione …”.
Al riguardo, è stato rilevato che “PWC, infatti, sulla base delle proprie conoscenze (anche tecniche), valutate le evidenze probative – acquisite, in particolare, da WC CF, che non si era espressa sul metodo di individuazione del valore recuperabile della CGU adottato dalla
– non poteva non rilevare la non coerenza (o ragionevolezza) dell'approccio seguito Pt_2
Contro da ai fini dell'impairment test sulle CGU-Partecipazioni “ e “Veneto ANa”, CP_4
rispetto alle evidenze acquisite e alla normativa tecnica di riferimento. Le risultanze del DDM,
Contro nonché la conoscenza di criticità segnalate dal revisore locale, note a imponevano, inoltre, al Revisore di approfondire, interagendo con il menzionato revisore locale, la sussistenza di eventuali perdite di valore in capo alla partecipata, attesi gli impatti che ne
Contro potevano derivare sul bilancio consolidato di VB, oggetto di revisione da parte di;
sussista la violazione del Principio di Revisione n. 620, paragrafo 12, là dove è previsto che “(…) il revisore deve valutare se il lavoro dell'esperto costituisca un adeguato elemento probativo in relazione all'asserzione di bilancio alla quale si riferisce. A tal fine il revisore deve valutare se, sotto il profilo sostanziale, le risultanze del lavoro dell'esperto siano correttamente riflesse nel bilancio, o ne supportino le asserzioni, e verificare i seguenti aspetti: (...) i presupposti alla base del lavoro e i metodi di lavoro utilizzati, e la loro coerenza con quelli di periodi precedenti...”. Contro Al riguardo è stato rilevato che “ aveva, infatti, chiara evidenza del fatto che il lavoro dell'esperto (WC CF) non costituiva un adeguato elemento probativo, giacché sostanzialmente carente dell'opinion in ordine alla correttezza-ragionevolezza del metodo utilizzato dalla AN per determinare il valore recuperabile della CGU-Partecipazioni
“ e “Veneto ANa”. Ciò avrebbe dovuto indurre il Revisore ad approfondire tale CP_4
aspetto e ad acquisire ulteriori elementi probativi, ovvero a trarne le debite conclusioni sul piano tecnico. È appena il caso di segnalare, in merito, che WC CF ha, comunque, dato ampia e dettagliata evidenza degli effetti che sarebbero emersi (in termini di maggiori oneri- perdite) ove il valore recuperabile delle CGU-Partecipazioni fosse stato identificato con l'unico valore economico computato dalla AN attraverso l'applicazione del metodo di stima DDM.
Occorre, infine, segnalare, che gli altri esperti indipendenti (KPMG e EY), intervenuti sul tema pagina 45 di 63 dell'impairment test degli avviamenti (riferibili ad altre CGU) di cui al bilancio consolidato 2014 di VB, hanno espresso, chiaramente, la propria opinion tecnica sui diversi aspetti oggetto di verifica”.
In ordine ai “Fondi per Rischi ed Oneri”: non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 240, paragrafo 23, là dove prevede che “(…) lo scetticismo professionale comporta che il revisore si interroghi costantemente se le informazioni e gli elementi probativi acquisiti segnalino la possibilità di errori significativi dovuti a frodi (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “il collegamento tra lo scetticismo professionale e la frode, operato da contestando la violazione del richiamato principio-paragrafo, non appare, CP_1
infatti, attinente al caso di specie, in assenza di puntuali contestazioni o evidenze di errori Contro dovuti a frodi. Va, peraltro, segnalato che ha effettuato verifiche specifiche in ordine al rischio di frode, come risulta dalla carta di lavoro EGA 1000-3350 “Risk of Fraud”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il proprio giudizio sul bilancio (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “la violazione attiene, in particolare:
- alle cause CA (di rilevante entità) e FRAPI, non inserite nell'applicativo Megaweb
[ossia un applicativo utilizzato, tra l'altro, da VB per la stima degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, nell'ambito del quale, tuttavia, non erano stati inseriti n. 22 conteziosi passivi, tra i quali i più rilevanti, per ammontare, risultavano essere la causa attivata dalla famiglia
CA, con un petitum di euro/mln 41,4 e la causa riferita alla FRAPI S.p.A. con un
Contro petitum di euro/mln 1,14; non aveva, quindi, ricompreso dette cause tra quelle da sottoporre ad analisi al 31 dicembre 2014, nonostante le stesse rispettassero i criteri di
Contro selezione stabiliti da i) cause con petitum > 11,8 mln e senza accantonamento sorte ante 2014 (per CA); ii) cause con petitum > 800k e senza accantonamenti sorte nel corso del 2014 (per FRAPI)]. Dall'analisi delle carte di lavoro e, in particolare, dalla carta di Contro lavoro “VB Cause Passive 31 12 2014” non risulta, infatti, che abbia acquisito, su tali posizioni, elementi probativi, né che abbia condotto specifici approfondimenti e valutazioni, proprio in ragione della (errata) esclusione della controversia dal richiamato applicativo;
pagina 46 di 63 Contro
- a n. 67 contenziosi per i quali risulta che non abbia condotto approfondimenti tesi a supportare, in modo adeguato, la scelta di aderire alla decisione della AN di non iscrivere accantonamenti ai fondi rischi, nonostante i legali incaricati indicassero, nella generalità dei casi, un rischio di soccombenza “probabile”, stimando, per talune cause, anche la percentuale riferibile a detta probabilità. Si ritiene, infatti, che un comportamento difforme, sul piano contabile, dalle indicazioni rese dal legale incaricato, con la risposta alla lettera di circolarizzazione, richiedesse – pur nell'ambito della ricercata declinazione del concetto di
“probabilità” in base allo IAS 37 – adeguate verifiche. Dalla carta di lavoro “VB Analisi
Contro
Risposte Legali” risultano generici riferimenti di a colloqui con il management e la adesione, non motivata, del revisore alla posizione assunta dalla AN di non operare accantonamenti ai fondi rischi. Sono emblematici, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti contenziosi:
i) “ ” – petitum, euro 899.031 – rispetto al quale la non ha Parte_10 Pt_2
Contro effettuato accantonamenti ai fondi rischi e in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile indicata dal legale incaricato, Avv. Chiaventone… e non effettua ulteriori approfondimenti;
ii) “ – petitum, euro 517.992 - rispetto al quale la non ha effettuato Parte_11 Pt_2
accantonamenti ai fondi rischi e PWC, in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile
… e non effettua ulteriori approfondimenti;
iii) “Tatte Immobiliare”– petitum, tra euro 260.000 ed euro 520.000 - rispetto al quale la Pt_2
non ha effettuato accantonamenti ai fondi rischi e PWC, in presenza di una ipotesi di soccombenza probabile, indicata dal legale incaricato, … e non effettua Controparte_9 ulteriori approfondimenti”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 505, paragrafo 31, là dove prevede che “(…) nel caso in cui non si riceva risposta ad una richiesta di conferma esterna positiva, il revisore deve svolgere procedure alternative. Le procedure alternative devono essere tali da fornire elementi probativi riguardanti le asserzioni di bilancio ugualmente validi rispetto a quelli che si intendeva acquisire con le richieste di conferma …”.
Dalle carte di lavoro del Revisore non è risultato, infatti, “che per n. 229 cause (petitum complessivo, euro/mln 202 ca, incluso contenzioso “CA”), curate da n. 12 legali che non hanno risposto alla lettera di circolarizzazione, siano state condotte dal Revisore
pagina 47 di 63 Contro procedure alternative tese a supportare la decisione di di aderire alla impostazione della
AN di non effettuare accantonamenti ai fondi rischi. Il Revisore, come segnalato infra, si è limitato a riferire (per ogni causa), negli allegati alla carta di lavoro EGA “Confirm litigation with legal counsel – Fondi per rischi e oneri”, di (meri) colloqui con il management, dai quali non sarebbero emerse passività potenziali”; sussista la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 27, là dove prevede che “(…) il revisore deve anche valutare se le singole differenze riscontrate e considerate accettabili, possano, nel loro insieme, avere un impatto significativo sul bilancio. In tali circostanze, il revisore deve riconsiderare le stime contabili nella loro globalità (…)”.
Al riguardo è stato rilevato che “dall'analisi della carta di lavoro “VB Analisi Risposte Legali” – Contro che riporta, per talune posizioni, differenze valutative, reputate da non materiali – non risulta che il Revisore abbia valutato l'impatto, complessivo, in termini di significatività, di dette differenze sul bilancio di VB relativo all'esercizio 2014, né che abbia riconsiderato le stime nella loro globalità”.
In ordine alle “Azioni Proprie”: sussista la violazione Principio di Revisione n. 315, paragrafo 2, là dove prevede che
“(…) il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed in misura sufficiente per stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (di seguito anche “procedure conseguenti) (…)”. Contro Al riguardo, è risultato, infatti, che “ dopo aver acquisito contezza delle non conformità rilevate all'esito delle ispezioni e degli audit condotti, non ha modificato il proprio approccio all'attività di revisione e, in particolare, non ha condotto specifiche attività tese alla comprensione-valutazione della parte del sistema di controllo interno volta a presidiare la Contro fattispecie in oggetto. ha ritenuto, infatti, sulla base di motivazioni non condivisibili sul piano tecnico, di cui si è detto infra, che il “(…) rilievo non ha impatti significativi sulla strategia di audit (…)”. Lo scrivente segnala che le fattispecie oggetto di osservazione avevano impatti
- la cui dimensione è cresciuta, peraltro, nel tempo - sull'entità dei fondi propri e, quindi, sull'informativa di bilancio sottoposta a giudizio del Revisore, motivo per cui l'approfondimento del Revisore era, ad avviso del TU, dovuto”;
pagina 48 di 63 non sussista la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 22, là dove prevede che “(…) il revisore deve acquisire una comprensione del settore di attività, della normativa e di altri fattori esterni, incluso il quadro normativo sull'informazione economico- finanziaria applicabile (…)”.
Al riguardo, è risultato, infatti, che PWC “avesse piena contezza della normativa cui la AN era sottoposta e, in particolare, dei regolamenti comunitari n. 575/2013 e n. 241/2014 in materia di requisiti prudenziali degli enti creditizi”; non sussista la violazione del Principio di Revisione 250, paragrafo 2, là dove prevede che: “(…) il revisore, in sede di pianificazione ed esecuzione delle procedure di revisione, nonché nella valutazione ed esposizione delle proprie conclusioni, deve essere consapevole che la non conformità dei comportamenti aziendali alle leggi ed ai regolamenti può avere effetti significativi sul bilancio (...)”. Contro Al riguardo, è stato rilevato che “dall'analisi delle carte di lavoro, risulta, infatti, che fosse pienamente edotta in ordine al fatto che la non conformità dei comportamenti aziendali alla legge e ai regolamenti potesse avere effetti significativi sul bilancio. Ne è dimostrazione il fatto che nel non modificare la propria strategia di revisione il Revisore si pronuncia, come riferito in precedenza, in termini di non significatività dei rilievi emersi. Diverso è giudicare la correttezza di tale valutazione che, comunque, giova ribadirlo, viene operata nella consapevolezza che la non conformità a leggi-regolamenti (dei comportamenti della
Direzione) può avere impatti significativi, in termini di errore, sul bilancio della AN”; non sussista la violazione del Principio di Revisione 250, paragrafo 5, là dove prevede che “(…) le leggi ed i regolamenti influiscono in modo diverso sulla formazione del bilancio.
(...) la non conformità alle leggi ed ai regolamenti potrebbe avere conseguenze economiche e patrimoniali per la società, quali, ad esempio, sanzioni pecuniarie e controversie legali. (...)”.
Al riguardo, è stato rilevato che “trattasi, infatti, di una enunciazione di principio e di carattere generale, che non si presta, ex sé, ad essere violata”; sussista la violazione Principio di Revisione n. 250, paragrafo 17, là dove prevede che:
“(…) il revisore, inoltre, deve ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi sul rispetto di quelle leggi e regolamenti che a suo giudizio hanno un effetto sulla determinazione dei saldi di bilancio e significativi sulle informazioni della nota integrativa (…)”.
pagina 49 di 63 In proposito, è stato rilevato che “risulta, infatti, con riguardo al bilancio relativo all'esercizio Contro chiuso al 31 dicembre 2014, che nonostante i rilievi in ordine alla fattispecie in commento fossero noti sin dal 2013 e approfonditi nel corso del 2014, non abbia acquisito elementi probativi tesi a valutare l'effetto dei suddetti rilievi sui saldi di bilancio (al 31 dicembre 2014). Tali evidenze sono state acquisite nel 2015 – in particolare, attraverso Contro l'impiego della funzione forensic di – esercizio in cui sono state operate da VB le dovute decurtazioni dai fondi propri. Si consideri, a supporto di quanto testé affermato, che:
- il report della funzione forensic, denominato “Rapporto sulle Procedure di revisione Contro integrative”, reca la data del 27 marzo 2015 (medesima data dell'opinion espressa da sul bilancio 2014). Il documento figura, in bozza, come uno degli allegati dell'EGA “Guardia di
Finanza 15 febbraio 2015” (ref. 2000-69000, Audit Unit: bilancio consolidato e individuale
2014, Period end date: 31/12/2014, FSLI: Fraud Risk), purtuttavia lo stesso non risulta consultabile-accessibile dal database Aura (i.e. non è disponibile a sistema);
- la versione definitiva del suddetto report risulta, invece, consultabile, attraverso il sistema
Aura, come allegato dell' ”, relativo all'attività di Revisione Controparte_10
Contro condotta da sul bilancio (consolidato) abbreviato al 30 giugno 2015 e al 30 settembre
2015”.
E' stato, peraltro, opportunamente segnalato dal TU “che la violazione di tale principio- paragrafo è contestata nell'Atto di Accertamento;
la stessa, tuttavia, non figura nella delibera sanzionatoria di del 28 giugno 2018”. CP_1
B) in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
Quanto alle contestazioni mosse da con riguardo alle verifiche svolte dal Revisore in CP_1
ordine ai rischi rilevanti per la propria indipendenza e le misure adottate per limitare tali rischi, in relazione allo svolgimento a favore della AN di alcune attività a supporto del Dirigente
Preposto, di cui alle lettere di incarico integrative del 26 febbraio 2015 e del 29 maggio 2015, il TU ha conclusivamente ritenuto che: sussista la violazione dell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 39/2010; all'epoca vigente, nonché del Principio di revisione n. 100.
Al riguardo, il TU ha rilevato che “attesa la natura dei servizi non audit svolti, definiti dallo stesso Revisore nell'ambito della verifica ispettiva come “servizi di organizzazione contabile”,
pagina 50 di 63 a cui, quindi, è associato un rischio di autoriesame concreto, PWC avrebbe dovuto porre in essere e formalizzare nelle proprie carte di lavoro i presidi, previsti dalla procedura interna, atti a valutare e prevenire eventuali problematiche di indipendenza.
A parere del TU, la coincidenza del team non era, dunque, un'esimente, ma richiedeva, a Contro ben vedere, un'attenzione accentuata rispetto al tema dell'indipendenza da parte di
Peraltro, proprio il documento di ricerca di Assirevi 131-ter, richiamato dal Revisore, precisava, tra l'altro, a pag. 5, nel paragrafo n. 5, che “(…) il Revisore deve ridurre il rischio di autoriesame, attuando le misure di salvaguardia indicate dal Principio n. 100.
In merito va opportunamente segnalato, per completezza informativa e di analisi, che il
Principio di Revisione n. 100, ratione temporis vigente, prevedeva al paragrafo 4.4. (Minacce
e rischi per l'indipendenza), che “(…) Nel valutare l'indipendenza il Revisore deve prendere in considerazione tutte le circostanze che potrebbero determinare una delle minacce individuate di seguito. (…) Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare (…)” e, al paragrafo 4.5. (Sistemi di salvaguardia), che “(…) In presenza di circostanze che minacciano l'indipendenza dell'attività di Revisione, il
Revisore deve valutare la rilevanza delle stesse e documentare la valutazione effettuata, nonché l'esistenza di un adeguato sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili (…)”.
C) in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di
[...] dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
Quanto alle contestazioni mosse da con riguardo alle verifiche svolte dal Revisore CP_1 sulla rilevazione contabile dell'operazione di acquisto, con contratto 11 febbraio 2015, da parte di , di un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da JPM, per un Parte_2 corrispettivo complessivo di €/mln 205,55, di cui: €/mln 170 da versare in contanti e €/mln
35,55 da corrispondere tramite il trasferimento (a JPM) di n. 900.000 azioni della Pt_2
valorizzate al prezzo di euro 39,5 ciascuna, il TU ha conclusivamente ritenuto che: sussista la violazione Principio di Revisione ISA IT n. 250, paragrafo 7, là dove prevede che: “(...) il revisore ha la responsabilità di verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione attraverso lo svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio e la regolare
pagina 51 di 63 tenuta della contabilità sociale attraverso lo svolgimento delle procedure previste nel presente principio”. Contro Al riguardo, è stato ritenuto che “ avrebbe, infatti, dovuto rilevare, a seguito delle verifiche condotte alla prima data di reporting, la non corretta rappresentazione contabile dell'operazione in commento. Non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro, che ciò sia avvenuto. È emerso, invece, che il Revisore ha riportato (nella carta di lavoro “Significant
Matter and consultation complate”) rilevazioni contabili non collimanti con quanto iscritto in contabilità generale dalla AN e non rappresentative delle dinamiche dell'operazione in Contro oggetto. Inoltre, ha accettato, acriticamente, le rilevazioni contabili della AN, connotate dalla attivazione di conti “provvisori” e non correttamente formulate rispetto agli accadimenti gestionali che erano chiamate a rappresentare”; sussista la violazione del Principio di Revisione Isa IT n. 250, paragrafo 18, là dove prevede che: “(...) se il revisore viene a conoscenza di informazioni su un caso di non conformità, o di sospetta non conformità a leggi e regolamenti, egli deve acquisire: a) una comprensione della natura dell'atto e delle circostanze in cui il caso si è verificato;
b) ulteriori informazioni per valutare il possibile effetto sul bilancio (…)”. Contro Al riguardo, è stato ritenuto che “ avrebbe dovuto, infatti, richiedere, attesa la (non chiara, ma indicativa, come segnalato supra) dinamica espressa dalle rilevazioni contabili della AN, osservata dal Revisore e riportata nelle proprie carte di lavoro, migliori e più approfondite informazioni in ordine al trasferimento delle azioni proprie di VB a JPM a saldo di parte del corrispettivo (€/mln 35,5) convenuto per l'acquisto dei PIV (o meglio, non risultante Contro dal relativo contratto). Dalle carte di lavoro di non risulta che ciò sia avvenuto. Il tema della conformità alla normativa di riferimento e alle istruzioni di vigilanza di AN d'IT dell'acquisto di azioni proprie è (era), peraltro, ampiamente noto e fortemente attenzionato tra gli addetti ai lavori. La normativa di riferimento (Regolamento UE del 7 gennaio 2014, n. 241) impone(va), infatti, all'art. 29, l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione alla AN d'IT per “(…) riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1
(…)”. L'attenzione del legislatore (e dell'Autorità di Vigilanza) su tali operazioni è talmente pervasiva che il Regolamento UE del 26 giugno 2013, n. 575, all'art. 28, prescrive(va) che
“(…) gli strumenti di capitale sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1 (…) solo se “(…) sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente, né
pagina 52 di 63 indirettamente (…)”. Il Revisore aveva, quindi, l'obbligo di approfondire e ciò in ragione: i) della fattispecie di cui trattasi, acclaratamente sottoposta a specifici vincoli normativi;
ii) della poca chiarezza espressa dal sostrato contrattuale (accordo tra VB e JPM) e dalle scritture
Contro contabili elaborate dalla AN, esaminate da iii) della circostanza che, comunque, i documenti contabili indicavano il transito delle azioni proprie di VB nel sistema contabile e nelle disponibilità della AN (il che imponeva a VB l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione all'acquisto alla AN d'IT, ai sensi del ricordato art. 29 del regolamento
UE 241/2014)”.
12) Va, quindi, richiamato che, all'esito del deposito della relazione peritale, l'odierna Contro ricorrente con memoria depositata in data 29/3/2024, ha contestato la relazione del
TU (i cui esiti sono stati testè richiamati con riferimento a tutte le violazioni oggetto di contestazione) lamentandone alcuni profili di nullità per “violazione del contraddittorio sostanziale”: secondo la parte ricorrente, invero, dalla relazione di TU “emergono mancate considerazioni di elementi e di informazioni (e così errori di valutazione) nonché errori metodologici che il TU avrebbe potuto e dovuto superare esaminando plurime carte di lavoro (e relativi documenti di corredo) in contraddittorio – però mancato – con i CTP”.
Nella medesima memoria la ricorrente ha, quindi, esposto alcuni esempi che dovrebbero dare dimostrazione dell'eccepita nullità.
12.1) Al riguardo, la parte resistente ha contestato tale doglianza già per il fatto che CP_1 la ricorrente, “lungi dal prospettare una qualche forma di avvenuta pretermissione dalla partecipazione alle operazioni peritali”, avrebbe lamentato “mancate considerazioni di elementi e di informazioni (e così errori di valutazione) nonché errori metodologici” essenzialmente per dolersi che del fatto che “il TU non abbia – nel merito delle proprie valutazioni – aderito alle prospettazioni formulate dai propri CTP con riferimento a numerosi profili del quesito peritale”, sì da sostenere che un più approfondito esame della documentazione sottopostagli e un diretto confronto coi predetti consulenti di parte avrebbe determinato un esito diverso delle predette valutazioni.
La resistente oltre a negare la ricorrenza della ex adverso invocata violazione del CP_1
contraddittorio, contestando la sussistenza di errori valutativi e metodologici da parte del pagina 53 di 63 TU, ha, quindi, dedotto la radicale infondatezza delle argomentazioni in proposito svolte Contro dalla ricorrente
12.2) Ad avviso della Corte la doglianza svolta da parte ricorrente, di “violazione del contraddittorio sostanziale”, in cui sarebbe incorso il TU, è del tutto infondata.
Va, anzitutto, chiarito che non vi è alcun dubbio sul fatto che le parti abbiano potuto partecipare e, di fatto, abbiano attivamente partecipato allo svolgimento delle operazioni peritali fornendo i più ampi contributi tecnici per l'esame e la valutazione delle questioni Contro controverse in causa;
che, del resto, la stessa parte ricorrente risulta aver sottoposto all'esame del TU una prima memoria tecnica di 503 pagine, una memoria tecnica di replica di 346 pagine ed una nota di osservazioni di 165 pagine;
che tali contributi tecnici di parte, oltre ad essere stati allegati alla relazione peritale, sono stati anche certamente presi in esame dal TU, il quale, per ciò che riguarda le osservazioni critiche mosse dai CT di parte ricorrente, ha illustrato in modo puntuale le proprie risposte da pag. 207 a pag. 310 della
Contro propria relazione;
che, non a caso, la ricorrente ha prospettato la violazione del contraddittorio tecnico da parte del TU non già in termini formali ma, appunto, “sostanziali”.
Tale ragione di doglianza è, comunque, infondata, dovendosi ritenere che la stessa sia stata sollevata essenzialmente al fine di porre in discussione le valutazioni sul merito delle questioni svolte dal TU, e, ciò, sull'infondato assunto che dette valutazioni, in quanto sfavorevoli alle tesi di parte ricorrente, avrebbero potuto essere diverse ove il TU (magari attivando il contraddittorio per acquisire ulteriore documentazione) avesse effettuato ulteriori approfondimenti.
Al riguardo, va, anzitutto, considerato che tutte le questioni segnalate da parte ricorrente nella propria memoria del 29/3/2024, quali esempi di violazione del contraddittorio da parte del
TU, riguardano questioni già sottoposte all'esame del TU nel corso delle operazioni peritali
(anche in sede di osservazioni critiche alla bozza di relazione) e sulle quali il TU si è espresso in sede di replica alle osservazioni dei CTP.
Piuttosto, per ciò che riguarda le considerazioni svolte dal TU in replica alle considerazioni critiche dei CT di parte ricorrente (come detto, da pag. 207 a pag. 310 della relazione di
TU), va richiamata l'osservazione, di carattere preliminare, svolta dal TU in ordine al carattere frequentemente generico dei rilievi critici mossi dai CT di parte ricorrente.
pagina 54 di 63 Il TU ha, invero, inteso rilevare “preliminarmente, che le memorie di replica redatte dai CTP Contro di si connotano, in linea generale, per la presenza di diffuse e ampie argomentazioni che, tuttavia, spesso non affrontano nel merito e sotto la stretta angolatura tecnica le fattispecie oggetto di contestazione, ma rappresentano tesi di carattere generale non
Contro conferenti e non atte a dimostrare la non violazione, da parte di di un determinato
Principio-Paragrafo di Revisione. L'elencazione di tali, estese, narrazioni, facilmente riscontrabili dalla lettura delle memorie dei predetti Consulenti, risulterebbe un mero esercizio dimostrativo, non funzionale agli scopi della TU. Parimenti, non conferente e, a ben vedere, improprio, è il suggerimento rivolto allo scrivente di redigere un elaborato tecnico tenendo conto delle (o meglio, uniformandosi alle) linee guida, come sopra rappresentate, dei CTP di
Contro
Merita segnalare, inoltre, che in taluni casi la riferita profusione di argomentazioni si è tradotta in evidenti errori di interpretazione dei contenuti dell'elaborato provvisorio del sottoscritto e di taluni fatti e documenti. A mero titolo esemplificativo (e non esaustivo): i CTP
Contro di sostengono che “(…) è inaccettabile che si considerino violati plurimi principi di revisione sulla base di una policy [la policy AFS, ndr] che – data la discrezionalità consentita dal principio contabile – era coerente con la prassi di mercato (…)”, osservata dall' su CP_11 un campione di 39 istituti finanziari europei. In altri termini, secondo l'interpretazione dei CTP
PWC, in considerazione del fatto che la policy AFS della AN era allineata a quella dei principali istituti finanziari europei osservati dall' sarebbe dovuta essere considerata CP_11
corretta. Orbene, trattasi di una narrazione palesemente fuorviante. ha certamente CP_11 osservato la policy dei predetti istituti finanziari, ma l'ha anche pesantemente censurata: “(…) reminds financial that such an accounting policy is not compliant CP_11 CP_12 with IFRS requirements (…)” [enfasi aggiunta]. Peraltro, alle medesime conclusioni Contro perviene, come meglio precisato nel prosieguo, la stessa In ultima analisi, dunque, il fatto che la policy della AN fosse allineata a quella degli istituti finanziari osservati Contro dall' era, per la AN, e per un'aggravante specifica, non un esimente” (cfr. CP_11
pagg. 209 e 210 della relazione di TU).
In ogni modo, quanto alle questioni segnalate dalla parte ricorrente nella propria memoria del
29/3/2024, quali esempi di violazione del contraddittorio da parte del TU, è possibile richiamare che la parte ricorrente, con i propri primi “tre esempi” ha fatto riferimento alla questione della “dimensione del campione”: trattasi di un tema rilevante in sede di esame pagina 55 di 63 della verifica della violazione di alcuni Principi di Revisione nell'ambito dell'attività di revisione Contro del bilancio svolta da in ordine ai “Crediti verso la Clientela”.
La parte ricorrente, al riguardo, ha richiamato: i) che i propri CTP avevano evidenziato l'erroneità della valutazione svolta dal TU sulle dimensioni del campione, avendo essi segnalato che “le dimensioni del campione analizzato sono ben più ampie del 2% indicato dal
TU; in realtà, il Revisore ha analizzato ben n. 440 posizioni, pari all'11% del totale complessivo dei crediti”; ii) che, inoltre, il TU (pur chiamato a verificare i rilievi mossi da per l'attività di revisione sul bilancio chiuso al 31/12/2014) “avrebbe dovuto attivare il CP_1
contraddittorio per ricevere le carte di lavoro inerenti la semestrale. Il confronto avrebbe messo a fuoco che l'attività del revisore si sviluppa durante tutto l'esercizio (così i PR 250B-
330). La visione completa del lavoro si può avere soltanto esaminando anche i dati delle semestrali;
senza l'esame delle carte relative alla sem. 2014, parte integrante del lavoro di revisione sul bil. 2014 il TU si sarebbe dovuto esimere da valutazioni in tema di dimensione del campione”.
Ebbene, non pare che tali rilievi segnalino una qualche violazione del contraddittorio di cui possa dolersi la parte ricorrente, specie ove si consideri che, in proposito, il TU ha rilevato quanto segue:
Contro
“Con riferimento alle carte di lavoro, citate e impropriamente utilizzate dai CTP relative ai lavori di revisione limitata al 30 giugno 2014, lo scrivente precisa: i) che i quesiti peritali attengono ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 (e non alla semestrale
2014); ii) che proprio per le ragioni sub i), le carte di lavoro riferite alle attività di audit (limitate)
Contro condotte al 30 giugno 2014 da non sono presenti in atti e nel database a disposizione del TU;
iii) l'attività di audit condotte al 30 giugno 2014, comunque, non rilevano ai fini del Contro giudizio in ordine ai principi di revisioni che era tenuta ad applicare ai fini dell'audit al 31 dicembre 2014.
Contro
In ordine alla contestazione sub f), si segnala che i CTP di con l'obiettivo di estendere il campione esaminato, chiamano, impropriamente, in causa quanto sarebbe stato svolto dal
Revisore con riguardo alle attività di audit eseguite al 30 giugno 2014. Orbene, pur volendo aderire alla fuorviante ricostruzione dell'ampiezza del campione analizzato dal Revisore Contro effettuata dai CTP pari ad un “(…) 11% del totale dei crediti della di cui il 21% Pt_2
pagina 56 di 63 dei crediti non performing – selezionate in una logica “risk-based” (…)”, si perviene a risultati del tutto analoghi a quelli rappresentati dallo scrivente nel Documento Peritale Provvisorio.
Si evince, infatti, che il campione osservato è ugualmente alquanto limitato e che, a fronte del
Contro suddetto modesto campione, per effetto dell'errore di classificazione rilevato da (in prevalenza riferito a passaggi, non operati da VB, di crediti in bonis a incaglio e a sofferenza, per €/migliaia 38.904), il Revisore aveva individuato presunte svalutazioni, attraverso un computo overall, per €/migliaia 15.600, importo pressoché coincidente con la soglia di materialità di tale voce (€/migliaia 15.800). In altri termini, un modesto campione aveva consentito di individuare svalutazioni “potenzialmente e sostanzialmente materiali”.
Ebbene, l'esito di tale analisi, proprio in applicazione di un approccio “risk based”, più volte Contro richiamato dai CTP di avrebbe dovuto suggerire al Revisore di esperire ulteriori approfondimenti e, quindi, in ultima analisi, di rivalutare (ed estendere) l'ampiezza del campione selezionato. Ciò non è chiaramente avvenuto, come risulta (per tabulas) dalle carte
Contro di lavoro di relative alle attività di audit condotte sui bilanci della AN al 31 dicembre
Contro 2014. Ne deriva, quindi, che pur in presenza di un rischio di sottostima del fondo svalutazione crediti, ha concluso le proprie verifiche senza svolgere specifici approfondimenti ed acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi sulle posizioni oggetto di mancata riclassifica, al fine di appurarne la corretta valutazione” (cfr. 251 e 252 della relazione di
TU).
Con un altro “esempio” riferito, peraltro, ad uno dei passaggi della relazione di TU qui sopra riportati, la parte ricorrente ha ritenuto di evidenziare un'ulteriore violazione del contraddittorio a proposito di un “errore di comprensione relativo al computo “overall” di possibili riclassifiche
– ricaduta sull'ampiezza del campione”: al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto che “in caso di contraddittorio, sarebbe stata fornita al TU (come indicato nelle Oss. – trascurate –
a p.113 e ss.) la dimostrazione analitica, basata sulle carte di lavoro, da cui emerge che le potenziali svalutazioni di cui al computo overall per € 15,6 ml. devono essere ridotte perlomeno di oltre € 14,9 ml”.
Rispetto a tale esempio, merita di essere condiviso il rilievo in proposito svolto da CP_1
secondo cui la diversa stima indicata dai CTP della ricorrente in ordine alla potenziale svalutazione dei crediti è stata da questi effettuata ex post e non nel corso dell'attività di revisione, sì che la diversa ricostruzione dei CTP della ricorrente non vale a superare pagina 57 di 63 l'addebito di negligenza mosso dal TU al Revisore laddove è stato ritenuto che proprio il dato da questi considerato “avrebbe dovuto suggerire al Revisore di esperire ulteriori approfondimenti”. Contro Con altro esempio, poi, la ricorrente ha censurato la valutazione espressa dal TU con
Contro riferimento alla contestazione mossa da a in relazione alle “verifiche effettuate CP_1 sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP Parte_2
MO HA AN di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi”.
Tale operazione era stata posta in essere sulla base del contratto 11 febbraio 2015, con il quale aveva acquistato un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi (“PIV”) da JP Parte_2
MO per un corrispettivo complessivo di euro 205,55 milioni, pagato in parte in contanti
(euro 170 milioni) e in parte “in natura”, tramite il trasferimento della proprietà di n. 900.000 azioni Parte_2
Nonostante la clausola 8.2 del suddetto contratto prevedesse che l'operazione di trasferimento delle azioni VB sarebbe avvenuta nell'ambito di una “negoziazione conto terzi”
(ovvero senza coinvolgimento del conto di proprietà), dalle stesse carte di lavoro si desumeva come VB avesse preventivamente acquistato in “conto proprio” dai propri clienti le predette azioni (soddisfacendo ordini di vendita della clientela “pendenti”, con “carico” del conto titoli di proprietà), per cederli successivamente a JP MO, con conseguente “scarico” del conto di proprietà. Le suddette azioni, pertanto, non erano state oggetto di alcuna attività di
“negoziazione conto terzi”, il tutto, peraltro, in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla AN d'IT per acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 29,
Regolamento delegato (UE) 241/201425.
Contro Il TU, rispetto a tale operazione, ha, quindi, rilevato che la ricorrente avrebbe dovuto richiedere più approfondite informazioni in ordine al trasferimento delle suddette azioni proprie, “e ciò in ragione: i) della fattispecie di cui trattasi, acclaratamente sottoposta a specifici vincoli normativi;
ii) della poca chiarezza espressa dal sostrato contrattuale (accordo
Contro tra VB e JPM) e dalle scritture contabili elaborate dalla AN, esaminate da iii) della circostanza che, comunque, i documenti contabili indicavano il transito delle azioni proprie di
VB nel sistema contabile e nelle disponibilità della AN (il che imponeva a VB l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione all'acquisto alla banca d'IT, ai sensi del ricordato art.
29 del regolamento UE 241/2014” (cfr. pag. 206 della relazione di TU).
pagina 58 di 63 Contro La ricorrente ha, quindi, criticato tale valutazione del TU secondo cui l'operazione sarebbe stata effettuata in assenza della necessaria richiesta di autorizzazione alla AN
d'IT per acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 241/2014.
Secondo la parte ricorrente, invero, considerato che era stato spiegato e documentato al TU che la AN d'IT per conto di BCE aveva fornito dell'operazione ampia informativa senza constatare alcuna violazione della normativa di riferimento, “il (non avvenuto) contraddittorio avrebbe portato il TU a correggere la deriva invece espressa in perizia”.
Tale doglianza è infondata, posto che, come riconosce la stessa ricorrente, la questione aveva formato oggetto di confronto tra CTP e TU e che, in proposito, il TU, in sede di replica alle osservazioni critiche dei CTP, ha ulteriormente chiarito la propria valutazione, rilevando che “BCE ha limitato la propria analisi/ispezione all'accordo di compravendita dell'11 febbraio 2015 di prestiti ipotecari vitalizi tra e JP MO, dal quale, non Parte_2
emergeva affatto che la avrebbe, anche se per un periodo di tempo limitato, proceduto Pt_2 all'acquisto di n. 900.000 azioni proprie;
è, dunque, per tale ragione che la BCE non poteva (e non doveva) pronunciarsi sull'acquisto di azioni proprie da parte di VB.
In altri termini, dal richiamato accordo dell'11 febbraio, non era esplicitato che Parte_2
avrebbe (dapprima) acquistato, per poi trasferire a JPM - a copertura di parte del corrispettivo
(€/mln 35,5) pattuito per l'acquisto dei PIV - n. 900.000 azioni proprie, circostanza, quest'ultima, che si è concretamente realizzata come risulta, per tabulas, dalla documentazione (contabile e non) sottoposta ad analisi.
Lo scrivente, pertanto, ritiene che il riferito transito delle azioni proprie di VB nel sistema contabile (e nelle disponibilità della AN) imponeva, a VB, l'obbligo di richiedere, alla AN
d'IT, la preventiva autorizzazione all'acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento UE 241/2014” (cfr. pag. 290 relazione di TU).
Peraltro, già nella propria relazione il TU aveva diffusamente evidenziato che dalla documentazione esaminata risultava che “VB ha acquistato, per poi trasferirle a JPM, a copertura di parte del corrispettivo pattuito per l'acquisto dei PIV (€/mln 35,5), azioni proprie in numero di 900.000”; che, del resto, “le azioni proprie, in ossequio ai principi contabili IAS di riferimento, sono state sterilizzate in contropartita di patrimonio netto all'atto del loro acquisto, per poi ripristinarne la consistenza (sempre in contropartita del patrimonio netto di VB) in occasione del loro trasferimento a terzi (JPM)”; che, quanto alla verifica condotta dalla BCE,
pagina 59 di 63 “non v'è dubbio alcuno che il contratto tra VB e JPM non prefiguri, per come formulato, acquisti di azioni proprie da parte di VB, come sostiene, correttamente, la BCE, ma ciò non esclude che ciò sia concretamente avvenuto, come risulta, per tabulas, dalla documentazione
(contabile e non) sottoposta ad analisi”.
Le considerazioni sin qui svolte consentono, insomma, di escludere che il TU sia incorso in violazioni del contraddittorio sostanziale tali da determinare la nullità TU.
13) Sulla congruità e sulla corretta quantificazione della sanzione. Contro Con il proprio ultimo motivo di opposizione la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato anche in relazione alla quantificazione delle sanzioni.
In proposito, la ricorrente ha dedotto due ragioni di “incongruità” della sanzione, segnalando come il profilo della “gravità oggettiva delle violazioni accertate” fosse stato motivato nella delibera sanzionatoria per cui è causa, da un lato, con riferimento ai “numerosi Principi di revisione” violati, nonché al fatto che gli stessi avrebbero avuto riguardo “a distinti e rilevanti aspetti di bilancio”; da un altro lato, con riferimento al “livello di cooperazione di WC”, che sarebbe stato caratterizzato da “significativi ritardi … nella predisposizione delle note di chiarimento richieste dagli Ispettori”, nonché nel fatto che “le risposte si sono spesso mostrate non conclusive ed in taluni casi incoerenti”.
La parte ricorrente ha, quindi, lamentato, sotto il primo profilo, che sarebbe stata carente la
“specificazione della qualità delle violazioni dei Principi di Revisione”; sotto il secondo profilo, che sarebbe mancata la considerazione del contesto fattuale nel quale era stato “calato l'astratto (quanto ingiusto) giudizio” relativo al livello di cooperazione, un contesto caratterizzato dall' elevato numero delle separate richieste inoltrate dall'allora Divisione competente per un totale di almeno 365 domande e dal fatto che tali richieste, in più casi, si erano temporalmente accavallate rispetto alle scadenze assegnate per le risposte, risposte che, comunque, erano state fornite, con il corredo di plurimi allegati, a tutte le domande formulate.
13.1) La resistente ha contestato la fondatezza di tali doglianze deducendo CP_1
l'adeguatezza della valutazione di gravità della condotta per le circostanze illustrate nella delibera e nell'atto di accertamento, circostanze che, peraltro, sarebbero “difficilmente contestabili, stanti le sette differenti aree in cui sono state accertate plurime violazioni di pagina 60 di 63 Principi di Revisione (oltre a problematiche afferenti l'indipendenza del revisore e a carenti verifiche svolte sull'acquisizione di PIV) ed il fatto che il lavoro è stato svolto sui bilanci di un emittente bancario di grandi dimensioni, cosa che, ovviamente, riveste notevole rilievo sotto il profilo della tutela dei risparmiatori”.
Sotto altro profilo, poi, ha ribadito che in 9 casi su 16 le risposte alle richieste inoltrate CP_1
al Revisore ebbero, effettivamente, a pervenire in ritardo;
che, inoltre, il rilievo da essa svolto riguardava “non soltanto il ritardo con il quale le risposte sono state fornite, bensì anche il relativo contenuto, stante il fatto che le stesse erano spesso inconcludenti ed incoerenti”.
13.2) Ad avviso della Corte, prima di esaminare l'incidenza della TU espletata in causa sul quantum debeatur, va, anzitutto, detto che non sembrano condivisibili le doglianze di parte ricorrente in ordine alla carenza di motivazione per ciò che riguarda la congruità delle sanzioni irrogate con la delibera per cui è causa, con la quale, va ricordato, sono state applicate le seguenti sanzioni:
A) di euro 450.000,00 in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al 31/12/2014; Parte_2
B) di euro 100.000,00 in relazione alle verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Parte_2
[...]
C) di euro 50.000,00 in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un portafoglio Parte_2
di prestiti ipotecari vitalizi.
In generale, va premesso che l'attività di revisione ha una spiccata valenza pubblicistica, avendo a oggetto i controlli sulla regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili e del bilancio della società revisionata, con relativa attestazione dell'esito. Dunque, l'attività di revisione è costituita da un complesso di verifiche volte a esprimere un giudizio indipendente e veritiero sull'attendibilità della documentazione contabile e di bilancio della società oggetto di verifica, e ciò a tutela dell'interesse pubblico della protezione dei mercati, dei singoli risparmiatori e investitori.
Va, quindi, considerato che, nel caso di specie, l'entità delle sanzioni applicate risulta essere stata adeguatamente motivata con riferimento all'eccezionale molteplicità delle irregolarità riscontrate, che, per ciò che riguarda l'attività di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato pagina 61 di 63 di al 31/12/2014, ha indotto ad applicare una sanzione (di euro Parte_2 CP_1
450.000,00) vicina al massimo edittale (di euro 500.000,00) per la violazione di numerosi principi di revisione, che, per la gran parte, ha trovato riscontro anche nell'ambito della TU espletata in causa;
che la valutazione di gravità delle violazioni, è stata ulteriormente motivata, ai fini della graduazione delle sanzioni, con riferimento all'inadeguato livello di collaborazione con gli ispettori all'oggettiva circostanza che il soggetto revisionato CP_1 era “un emittente bancario, ciò che riveste particolare rilevanza in termini di tutela del risparmio”, nonché alla circostanza, non contestata, che “ ha Parte_1 commesso precedenti violazioni in materia finanziaria”.
Ciò chiarito, per ciò che riguarda la possibile diversa graduazione delle sanzioni all'esito della
TU svolta in causa, va detto che le risultanze della TU hanno portato: i) ad una conferma Contro delle contestazioni mosse da per le irregolarità addebitate a in relazione alle CP_1
verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di (per le quali è stata applicata la sanzione Parte_2
di euro 100.000,00), nonché in relazione alle verifiche effettuate sulla rilevazione contabile da parte di dell'operazione di acquisto da JP MO HA AN di un Parte_2
portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi (per le quali è stata applicata la sanzione di euro
50.000,00); ii) alla conferma di 29 su 38 contestazioni di violazioni di principi di revisione in relazione ai lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di al Parte_2
31/12/2014.
Considerato che per tale ultimo ambito di contestazioni è stata applicata da la CP_1
sanzione pecuniaria di euro 450.000,00, ad avviso della Corte, tenuto conto del numero degli addebiti che non hanno trovato conferma in sede di TU (9 su 38), pare equo disporre la riduzione della sanzione all'importo di euro 340.000,00, sì da potersi quantificare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per i fatti per cui è causa nel complessivo importo di euro
490.000,00 in luogo dell'importo di euro 600.000,00 complessivamente irrogato con la delibera sanzionatoria opposta in questa sede.
Contro Infine, quanto alla domanda di parte ricorrente di condanna della resistente “a CP_1
Contro restituire a la maggior somma corrisposta in ottemperanza del provvedimento esposto”, va detto che questa Corte non è in condizione di provvedere su detta domanda, posto che la pagina 62 di 63 parte ricorrente ha omesso di documentare (e, prima ancora, di allegare) quanto (e quando) da essa corrisposto in esecuzione della delibera impugnata.
Contro 14) L'esito del giudizio giustifica la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, previa compensazione nella misura di 1/5; la stessa quantificazione deve essere effettuata anche con riguardo alla liquidazione del compenso del C.T.U.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 4914/2018 R.G., ogni contraria o ulteriore domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
avverso la Delibera n. 20501 del 28/6/2018, riduce la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al complessivo importo di euro 490.000,00;
2) condanna la ricorrente a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
le spese del procedimento che, già operata la compensazione nella misura di 1/5, liquida in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – per la misura di 4/5 a carico di e per la residua misura di 1/5 a Parte_1
carico di CP_1
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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